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Document 32019R0589
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/589 of 11 April 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and certain of its Crown Dependencies in the list of third countries, territories, zones or compartments authorised for the introduction into the European Union of consignments of aquaculture animals (Text with EEA relevance.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/589 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione europea partite di animali d'acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/589 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione europea partite di animali d'acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/2807
OJ L 100I , 11.4.2019, p. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R2236
11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 100/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/589 DELLA COMMISSIONE
dell’11 aprile 2019
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione europea partite di animali d'acquacoltura
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 22 e l'articolo 61, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»). |
(2) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (3) stabilisce un elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione animali d'acquacoltura. |
(3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 per l'introduzione nell'Unione di partite di animali d'acquacoltura continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. |
(4) |
Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di animali d'acquacoltura. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008. |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.
Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
(2) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).
ALLEGATO
La tabella di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificata:
a) |
dopo la voce relativa alle Isole Cook, sono inserite le righe seguenti:
|
b) |
dopo la voce relativa a Israele, sono inserite le righe seguenti:
|