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Document 52023XC0616(01)

Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche di cui al regolamento sulla tassonomia dell'UE e sui collegamenti con il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 2023/C 211/01

C/2023/3719

OJ C 211, 16.6.2023, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche di cui al regolamento sulla tassonomia dell'UE e sui collegamenti con il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

(2023/C 211/01)

Il presente documento, concernente domande frequenti, intende fornire alcuni chiarimenti su come gli operatori dovrebbero considerare gli obblighi relativi al rispetto delle garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (in appresso «regolamento sulla tassonomia»). Un'ulteriore finalità del presente documento è chiarire lo status degli investimenti in attività economiche e elementi dell'attivo allineati alla tassonomia a norma del regolamento (UE) 2019/2088, ossia il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) (2).

Le domande frequenti raccolte nel presente documento chiariscono le disposizioni esistenti di cui alla normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre requisiti aggiuntivi per gli operatori e le autorità competenti interessati. Esse mirano unicamente ad assistere le imprese finanziarie e non finanziarie nell'attuazione delle disposizioni giuridiche pertinenti. Soltanto la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per interpretare in modo autorevole il diritto dell'UE. I pareri espressi nella presente comunicazione non sono tali da pregiudicare la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'Unione.

Indice

Garanzie minime di salvaguardia ai sensi del regolamento sulla tassonomia 2

1.

Quale ruolo svolgono le garanzie minime di salvaguardia nel contesto del regolamento sulla tassonomia? 2

2.

In che modo sono definite le garanzie minime di salvaguardia di cui all’articolo 18 della tassonomia dell’UE? 2

3.

Quali sono le principali aspettative nei confronti delle imprese ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sulla tassonomia? 3
Interazioni con l’SFDR 5

4.

Gli investimenti allineati alla tassonomia sono considerati «investimenti sostenibili» ai sensi dell’SFDR? 5

Garanzie minime di salvaguardia ai sensi del regolamento sulla tassonomia

1.   Quale ruolo svolgono le garanzie minime di salvaguardia nel contesto del regolamento sulla tassonomia?

Il regolamento sulla tassonomia prevede che un'attività economica possa qualificarsi come ecosostenibile soltanto se, oltre a soddisfare le altre prescrizioni di cui all'articolo 3 (3), è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 18. Ciò è in linea con i principi sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali a sostegno di una crescita sostenibile e inclusiva, nonché con le pertinenti norme minime internazionali in materia di diritti umani e del lavoro.

Le garanzie minime di salvaguardia sono pertanto parte integrante della tassonomia e costituiscono uno dei quattro criteri di cui all'articolo 3 che devono essere soddisfatti affinché le attività economiche siano considerate ecosostenibili. L'inclusione di garanzie minime di salvaguardia nel quadro della tassonomia mira a garantire che i soggetti che svolgono attività economiche considerate allineate alla tassonomia soddisfino determinate norme minime in materia sociale e di governance.

In altre parole, le garanzie minime di salvaguardia a norma del regolamento sulla tassonomia intendono evitare che le attività e gli investimenti siano considerati «sostenibili» se comportano violazioni dei principi fondamentali in materia sociale, dei diritti umani e dei diritti del lavoro oppure se non si conformano alle norme minime per una condotta d'impresa responsabile.

2.   In che modo sono definite le garanzie minime di salvaguardia di cui all’articolo 18 della tassonomia dell’UE?

L'articolo 18 del regolamento sulla tassonomia stabilisce criteri specifici per le garanzie minime di salvaguardia facendo riferimento tanto alle norme internazionali in materia di condotta d'impresa responsabile (articolo 18, paragrafo 1), quanto al principio «non arrecare un danno significativo» dell'SFDR (4) (articolo 18, paragrafo 2).

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, per «garanzie minime di salvaguardia» si intendono le procedure di dovuta diligenza e di riparazione attuate da un'impresa che svolge un'attività economica al fine di garantire l'allineamento con le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali e con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Quest'ultimo documento contiene i principi e i diritti enunciati in otto delle dieci convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (5) e nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo (6).

Le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali riuniscono tutti gli ambiti tematici della condotta d'impresa responsabile e della gestione responsabile della catena di approvvigionamento. Tale documento raccomanda altresì alle imprese di applicare buone prassi in materia di governo societario, compresa la dovuta diligenza (7), di cui al documento relativo ai principi di governo societario dell'OCSE.

I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani i) specificano una norma di condotta per le imprese al fine di prevenire le violazioni dei diritti umani e ii) affrontano i rischi potenziali derivanti dalle attività economiche svolte dalle imprese. La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani fa riferimento ai diritti riconosciuti a livello internazionale, intesi, come minimo, come quelli espressi in otto delle dieci convenzioni fondamentali dell'ILO e nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

L'articolo 18, paragrafo 2, introduce un collegamento diretto con il principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 2, punto 17, dell'SFDR. Ciò garantisce che le norme sociali minime siano definite a livello europeo e che vi sia coerenza nella legislazione europea.

I dettagli del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'SFDR sono specificati nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 adottato dalla Commissione europea nell'aprile del 2022. Conformemente a tale regolamento, oltre a comunicare se l'investimento sostenibile è allineato alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite, l'attuazione del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'SFDR impone che sia preso in considerazione un elenco di indicatori dei principali effetti negativi. La Commissione europea ritiene che, nel contesto dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, il collegamento tra le garanzie minime di salvaguardia e il principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'SFDR debba essere inteso, come minimo, alla luce degli indicatori dei principali effetti negativi connessi alle problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva elencati nella tabella 1 di cui all'allegato I del regolamento delegato che integra l'SFDR (8).

Indicatore degli effetti negativi sulla sostenibilità di cui alla tabella 1

Metrica

Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali

Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che sono state coinvolte in violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali

Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali

Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non dispongono di politiche per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite o alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, o ancora di meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce di violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali

Divario retributivo di genere non corretto

Media del divario retributivo di genere non corretto nelle imprese beneficiarie degli investimenti

Diversità di genere nel consiglio

Rapporto medio donne/uomini tra i membri del consiglio delle imprese beneficiarie degli investimenti, espresso in percentuale di tutti i membri del consiglio

Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche)

Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie di investimenti coinvolte nella fabbricazione o nella vendita di armi controverse

3.   Quali sono le principali aspettative nei confronti delle imprese ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sulla tassonomia?

Le imprese che comunicano il loro allineamento alla tassonomia dovranno valutare la loro conformità agli obblighi relativi alle garanzie minime di salvaguardia della tassonomia di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 2.

A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, le imprese le cui attività economiche devono essere considerate allineate alla tassonomia devono aver attuato procedure di dovuta diligenza e di riparazione per garantire l'allineamento alle norme di condotta d'impresa responsabile di cui alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (cfr. domanda 2). Entrambi questi testi illustrano in modo esauriente le modalità di attuazione dei principi e dello svolgimento della dovuta diligenza.

La prescrizione fondamentale di cui all'articolo 18, paragrafo 1, prevede che un'impresa debba attuare procedure adeguate, comprese procedure per individuare, prevenire, attenuare o correggere sistematicamente i pertinenti effetti negativi, effettivi e potenziali, connessi alle proprie operazioni, alle proprie catene del valore e alle proprie relazioni commerciali, al fine di garantire che le attività siano svolte in linea con tali norme.

A volte, nonostante l'attuazione di tutte le procedure adeguate, l'impresa non è in grado di far fronte a determinati rischi o eliminare determinati effetti negativi. Ciò non significa necessariamente che l'impresa non rispetti le garanzie minime di salvaguardia, a condizione che essa abbia comunicato in maniera chiara gli effetti potenziali e spiegato quali azioni ha intrapreso per individuarli, prevenirli, attenuarli o correggerli e il motivo per cui non ha potuto eliminare determinati effetti. Di fatto, è pacifico che vi possono essere casi in cui, nonostante misure ragionevoli di dovuta diligenza, l'impresa potrebbe comunque non essere in grado di prevenire, far cessare o attenuare gli effetti negativi presenti nella sua catena del valore.

Nell'ambito di tali procedure di dovuta diligenza e di riparazione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, le imprese sono tenute a prendere in considerazione gli indicatori dei principali effetti negativi di cui all'SFDR connessi alle problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva di cui alla domanda 2 (9).

L'unica questione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ad oggi non esplicitamente contemplata dall'articolo 18, paragrafo 1, è il principale effetto negativo relativo all'esposizione ad armi controverse quali definite nel regolamento delegato che integra l'SFDR (10) (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche). Pertanto, in virtù dell'articolo 18, paragrafo 2, le imprese devono garantire che le proprie procedure di dovuta diligenza e di riparazione consentano di individuare, prevenire, attenuare o correggere qualsiasi esposizione effettiva o potenziale alla fabbricazione o alla vendita di armi controverse.

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, illustrate sopra, il regolamento sulla tassonomia non contiene ulteriori considerazioni concernenti le armi o le attrezzature e le tecnologie per la difesa nella valutazione delle garanzie minime di salvaguardia. Come indicato nel progetto di comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE (11), la Commissione riconosce la necessità di garantire l'accesso a finanziamenti e investimenti, anche da parte del settore privato, per tutti i settori strategici, compresa l'industria della difesa. L'industria della difesa è riconosciuta come un settore che contribuisce in modo determinante alla resilienza e alla sicurezza dell'Unione e, di conseguenza, alla pace e alla sostenibilità sociale (12).

L'elenco degli indicatori dell'SFDR connessi alle problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva potrebbe cambiare in seguito a eventuali future revisioni dell'atto delegato che integra l'SFDR. Per questo motivo, qualsiasi questione che, in futuro, possa essere considerata alla luce degli indicatori degli effetti negativi dell'SFDR, dovrà anche essere considerata dalle imprese ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

Un'informativa in linea con la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (13) aiuterà le imprese a valutare la loro conformità rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 18 e aiuterà gli investitori a ottenere le informazioni necessarie dalle imprese beneficiarie degli investimenti (14). L'articolo 18 del regolamento sulla tassonomia non impone di comunicare altre informazioni e pertanto non vi è duplicazione rispetto agli obblighi di informativa di cui a detta direttiva.

Per ulteriori consulenze informali sulle migliori pratiche, gli utenti sono invitati a consultare la relazione finale sulle garanzie minime di salvaguardia della piattaforma sulla finanza sostenibile, pubblicata nell'ottobre del 2022.

Interazioni con l'SFDR

4.   Gli investimenti allineati alla tassonomia sono considerati «investimenti sostenibili» ai sensi dell’SFDR?

Il considerando 19 del regolamento sulla tassonomia chiarisce che gli «investimenti sostenibili» ai sensi dell'SFDR comprendono gli investimenti in «attività economiche ecosostenibili» ai sensi del regolamento sulla tassonomia.

Nel definire i requisiti da rispettare affinché un'attività sia considerata «ecosostenibile», l'articolo 18, paragrafo 2, stabilisce un collegamento tra il regolamento sulla tassonomia e l'SFDR mediante uno degli adempimenti imposti dal regolamento sulla tassonomia: il rispetto delle garanzie minime di salvaguardia. Secondo gli orientamenti indicati in risposta alle domande 1 e 2, gli elementi sociali del principio «non arrecare un danno significativo» sono considerati rispettati a livello dell'impresa se essa definisce le sue attività come «ecosostenibili» ai sensi della tassonomia dell'UE nella sua informativa.

Inoltre, secondo gli orientamenti indicati in risposta alle domande 1 e 2, il principio «non arrecare un danno significativo» dell'SFDR e l'obbligo di garantire che l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance sono considerati soddisfatti per gli investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia, in quanto queste ultime sono conformi alle garanzie minime di salvaguardia della tassonomia. I quattro aspetti della buona governance di cui all'articolo 2, punto 17, dell'SFDR (ossia strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali (15)) possono essere considerati coperti dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2020/852.

Di conseguenza gli investimenti in attività economiche «ecosostenibili» allineate alla tassonomia possono essere automaticamente qualificati come «investimenti sostenibili» nel contesto degli obblighi di informativa a livello di prodotto ai sensi dell'SFDR. Ciò significa che gli investimenti in attività economiche specifiche possono essere considerati investimenti sostenibili.

Tuttavia, se un partecipante ai mercati finanziari investe in un'impresa con un certo grado di allineamento alla tassonomia avvalendosi di uno strumento di finanziamento per il quale non è specificato l'uso dei proventi, come uno strumento di capitale o di debito senza una destinazione specifica, tale partecipante ai mercati finanziari dovrebbe comunque verificare elementi aggiuntivi nel contesto dell'SFDR per poter considerare l'intero investimento in tale impresa come un investimento sostenibile. Ciò significa che il partecipante ai mercati finanziari dovrebbe comunque: i) verificare se il resto delle attività economiche dell'impresa rispetta gli aspetti ambientali del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'SFDR e ii) valutare se ritiene sufficiente il contributo all'obiettivo ambientale.


(1)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(2)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

(3)  I quattro criteri di cui all'articolo 3 del regolamento sulla tassonomia specificano che un'attività economica: a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16; b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17; c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18; d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2.

(4)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

(5)  Le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro sono: la Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87); la Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98); la Convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) (e relativo protocollo del 2014); la Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105); la Convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138); la Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182); la Convenzione concernente l'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100); la Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni, 1958 (n. 111).

(6)  Figurano in tale contesto: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948); il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966); e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966).

(7)  Cfr. anche il documento specifico Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile (2018) e la guida settoriale dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/, che fornisce un sostegno pratico alle imprese sull'attuazione delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.

(8)  La metodologia per il calcolo di tali indicatori è riportata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288. Il termine «imprese beneficiarie degli investimenti» di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 corrisponde ai riferimenti a «imprese» nel regolamento sulla tassonomia.

(9)  La metodologia per il calcolo di tali indicatori è riportata nelle tabelle 1 e 3 di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1).

(11)  Domanda 11 «In che modo il quadro in materia di finanza sostenibile si applica all'accesso a finanziamenti privati per l'industria della difesa?», pag. 16.

(12)  Cfr. la proposta della Commissione «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni»(COM(2023) 237 final).

(13)  Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

(14)  La direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità che le imprese sono tenute a utilizzare per rispettare i loro obblighi di informativa contengano le informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari hanno bisogno per adempiere i loro obblighi di informativa ai sensi dell'SFDR. Nella pratica ciò significa che le imprese saranno tenute a comunicare le informazioni speculari per gli indicatori dei principali effetti negativi richieste dal regolamento delegato dell'SFDR. Articolo 29 ter, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2013/34/UE

«5. Nell'adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 1 la Commissione tiene conto nella misura più ampia possibile: […] b) delle informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano al fine di adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dagli atti delegati adottati a norma di tale regolamento».

(15)  La lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stata aggiornata nel febbraio 2023. Contiene orientamenti utili per individuare i paesi che non hanno rispettato gli impegni assunti per conformarsi ai criteri di buona governance fiscale entro un termine specifico e i paesi che si sono rifiutati di farlo.


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