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Document 52022XX1201(01)
Summary of the Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for a Council of Europe convention on artificial intelligence, human rights, democracy and the rule of law 2022/C 458/04 (The full text of this Opinion can be found in English, French and German on the EDPS website https://edps.europa.eu)
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati relativo alla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati a nome dell’Unione europea per una convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto 2022/C 458/04 (Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati relativo alla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati a nome dell’Unione europea per una convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto 2022/C 458/04 (Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)
GU C 458 del 1.12.2022, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 458/4 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati relativo alla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati a nome dell’Unione europea per una convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto
(2022/C 458/04)
(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)
Il 18 agosto 2022 la Commissione europea ha pubblicato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati a nome dell’Unione europea per una convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale (IA), i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto («la convenzione»), a norma dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Vista la natura transfrontaliera dell’intelligenza artificiale, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) accoglie favorevolmente l’obiettivo generale, perseguito dal Consiglio d’Europa, di elaborare il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sull’IA, fondato sulle norme del Consiglio d’Europa in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto. Di conseguenza il GEPD sostiene l’avvio di negoziati a nome dell’Unione per la convenzione e plaude al ruolo dell’Unione nella promozione di un’IA affidabile che sia coerente con i valori dell’Unione.
Il GEPD prende atto del fatto che l’oggetto della convenzione sarà disciplinato nell’UE dalla proposta di legge sull’IA e riconosce l’obiettivo della Commissione di garantire che la convenzione sia compatibile con la proposta di legge sull’IA, tenendo in considerazione gli sviluppi futuri nell’iter legislativo. Tuttavia, il GEPD ritiene che la convenzione rappresenti un’importante opportunità per integrare la proposta di legge sull’IA rafforzando la protezione dei diritti fondamentali di tutte le persone interessate dai sistemi di IA e sostiene pertanto che la convenzione preveda garanzie chiare e rigorose per le persone interessate dall’uso dei sistemi di IA.
Alla luce di quanto precede, il GEPD formula quattro raccomandazioni principali sulle direttive di negoziato:
— |
gli obiettivi generali dei negoziati per la convenzione dovrebbero dare maggiore risalto alle garanzie e ai diritti da riconoscere alle persone fisiche e a gruppi di persone soggetti a sistemi di IA, in linea con il tema e gli obiettivi principali del Consiglio d’Europa; |
— |
un esplicito riferimento alla conformità della convenzione con l’attuale quadro giuridico dell’UE sulla protezione dei dati dovrebbe essere incluso in una direttiva specifica; |
— |
in linea con l’approccio basato sul rischio, dovrebbe essere introdotto l’obiettivo di imporre un divieto ai sistemi di IA che presentano rischi inaccettabili; |
— |
la convenzione dovrebbe promuovere l’adozione di un approccio basato sulla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in ogni fase del ciclo di vita dei sistemi di IA. |
Inoltre, il parere contiene ulteriori raccomandazioni sull’inclusione nella convenzione di garanzie procedurali minime, nonché di requisiti minimi in materia di trasparenza, spiegabilità e verificabilità, meccanismi di conformità e di controllo, sulla cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti designate dalle parti della convenzione per la tutela delle garanzie e dei diritti da riconoscere conformemente alla convenzione.
1. INTRODUZIONE
1. |
Il 18 agosto 2022 la Commissione europea ha pubblicato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati a nome dell’Unione europea per una convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto (1), a norma dell’articolo 218 del TFUE («la raccomandazione»). |
2. |
L’obiettivo della raccomandazione è autorizzare l’avvio di negoziati a nome dell’Unione per una futura convenzione del Consiglio d’Europa sull’IA, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto («la convenzione»), l’adozione di direttive di negoziato e la nomina della Commissione quale negoziatore dell’Unione (2). |
3. |
Nella relazione (3), la Commissione sottolinea che i negoziati per la convenzione sono legati a questioni che rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, anche a causa della significativa sovrapposizione, in termini di ambito di applicazione e contenuto (4), fra il «progetto preliminare» della convenzione diffusa dal Comitato sull’intelligenza artificiale (CAI) del Consiglio d’Europa, da un lato, e la proposta di regolamento della Commissione sull’IA («la proposta di legge sull’IA») (5), dall’altro. |
4. |
La relazione che accompagna (6) la raccomandazione sottolinea che il «progetto preliminare» propone di includere le disposizioni seguenti:
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5. |
La raccomandazione, ai considerando 6 e 7, sottolinea che la conclusione della convenzione può incidere sulle norme dell’Unione esistenti e su quelle prevedibilmente elaborate in futuro. Al fine di tutelare l’integrità del diritto dell’Unione e di garantire che le norme del diritto internazionale e unionale rimangano coerenti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare la convenzione a nome dell’Unione. |
6. |
Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione del 18 agosto 2022 ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati (7). Il GEPD accoglie con favore il riferimento a tale consultazione contenuto nel considerando 8 della raccomandazione. |
8. CONCLUSIONI
49. |
Alla luce di quanto precede, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:
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Bruxelles, 13 ottobre 2022
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
(1) COM(2022) 414 final.
(2) COM(2022) 414 final, pag. 3.
(3) COM(2022) 414 final, pag. 5.
(4) Cfr. anche il considerando 5 della raccomandazione.
(5) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione, COM(2021) 206 final.
(6) COM(2022) 414 final, pagg. 2 e 3.
(7) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 dell’21.11.2018, pag. 39).