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Document 52022XC1109(01)
Communication from the Commission Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia 2022/C 426/01
Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 426/01
Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 426/01
C/2022/7945
GU C 426 del 9.11.2022, p. 1–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 426/1 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina
(2022/C 426/01)
1. L’AGGRESSIONE DELLA RUSSIA CONTRO L’UCRAINA, LE SUE RIPERCUSSIONI SULL’ECONOMIA DELL’UE E LA NECESSITÀ DI MISURE TEMPORANEE DI AIUTO DI STATO
(1) |
Il 22 febbraio 2022 la Russia ha riconosciuto illegalmente come entità indipendenti le zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk in Ucraina. Il 24 febbraio 2022 la Russia ha dato l’avvio a un’aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina. L’Unione europea (UE) e i partner internazionali hanno reagito immediatamente a questa grave violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina imponendo misure restrittive (sanzioni). Sono state imposte sanzioni anche nei confronti della Bielorussia per il ruolo svolto nel favoreggiare l’aggressione militare russa. Nelle settimane successive sono state adottate ulteriori misure e altre potrebbero essere adottate con l’evolversi della situazione. Dal canto suo, la Russia ha deciso di adottare alcune contromisure economiche restrittive (1). |
(2) |
L’aggressione militare russa contro l’Ucraina, le sanzioni imposte e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, avranno ripercussioni economiche sull’intero mercato interno. Le imprese dell’UE possono esserne colpite in diversi modi, sia direttamente che indirettamente. Tali conseguenze possono assumere la forma di una contrazione della domanda, di interruzione di contratti e progetti esistenti, con la conseguente perdita di fatturato, e di perturbazioni nelle catene di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda le materie prime e i preprodotti, oppure possono consistere nella mancata disponibilità o insostenibilità dal punto di vista economico di altri fattori produttivi. |
(3) |
L’aggressione militare russa contro l’Ucraina ha comportato una perturbazione delle catene di approvvigionamento per le importazioni verso l’UE di taluni prodotti dell’Ucraina, in particolare cereali e oli vegetali, nonché per le esportazioni di prodotti dall’UE verso l’Ucraina. Il mercato dell’energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas nell’UE. Il rischio di un’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina aveva già avuto effetti sul mercato dell’energia nelle settimane precedenti l’aggressione fisica. I prezzi elevati dell’energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo. L’impatto si è fatto sentire anche sui mercati finanziari mondiali, in particolare per quanto riguarda la liquidità e la volatilità del mercato nel commercio di materie prime. L’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina ha inoltre provocato un significativo sfollamento di cittadini ucraini sia all’interno del paese che verso i paesi vicini, con un afflusso senza precedenti di rifugiati nell’UE e gravi conseguenze umanitarie ed economiche. |
(4) |
La crisi geopolitica provocata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina ha ripercussioni particolarmente gravi anche sui settori agricolo, della trasformazione alimentare, della pesca e dell’acquacoltura. Gli elevati prezzi dell’energia si traducono in elevati prezzi dei fertilizzanti. Anche le forniture di fertilizzanti risentono delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti dalla Russia e dalla Bielorussia. È probabile che la crisi abbia serie conseguenze per l’approvvigionamento nell’UE di cereali (in particolare granturco e frumento) e semi oleaginosi (girasole, colza) o derivati di amidi e fecole provenienti dall’Ucraina e dalla Russia, determinando un forte aumento dei prezzi degli alimenti per animali. L’impatto combinato degli aumenti dei costi per l’energia, i fertilizzanti, i cereali e gli oli incide in maniera più forte sul settore dell’allevamento (2). L’Ucraina è anche un importante produttore ed esportatore di oli vegetali (soprattutto di girasole): gli aumenti di prezzo di tali prodotti hanno un impatto sugli operatori del settore della trasformazione alimentare costringendoli a cercare alternative. |
(5) |
Un secondo problema è l’impossibilità per i prodotti dell’UE di continuare a circolare verso l’Ucraina e potenzialmente anche verso la Russia e la Bielorussia a causa della situazione di guerra o delle sanzioni. Ciò inciderebbe principalmente sui settori dei vini e delle bevande spiritose, degli alimenti trasformati (compresi i prodotti a base di ortofrutticoli), della cioccolata, dei dolciumi, degli alimenti per lattanti e degli alimenti per animali da compagnia nel caso della Russia, dei prodotti ortofrutticoli nel caso della Bielorussia e della maggior parte dei prodotti agricoli nel caso dell’Ucraina. |
(6) |
La situazione è aggravata dal forte aumento dei costi di produzione, in parte dall’aumento dei costi dei fertilizzanti azotati dovuto all’enorme aumento del prezzo del gas, ma anche dall’uso diretto di energia nei processi di produzione agricola. Poiché la Russia e la Bielorussia sono importanti produttori ed esportatori di tutti e tre i principali fertilizzanti (azoto, fosforo, potassio), le sanzioni comporteranno un ulteriore aumento dei prezzi dei fertilizzanti. |
(7) |
È in tale contesto che la Commissione ha deciso di adottare la presente comunicazione per specificare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione della compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio alle ripercussioni economiche dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e delle conseguenti sanzioni economiche imposte dall’UE e dai suoi partner internazionali e delle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia (3). Una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell’UE è fondamentale per attenuare le ripercussioni negative immediate nell’UE sul piano sociale ed economico, preservare le attività economiche e i posti di lavoro e agevolare gli adeguamenti strutturali necessari in risposta alla nuova situazione economica creata dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina. |
1.1. Sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali
(8) |
A seguito dell’aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito una serie di misure restrittive. |
(9) |
Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha approvato un pacchetto comprendente: i) sanzioni mirate nei confronti dei 351 membri della Duma di Stato russa e di altre 27 persone, ii) restrizioni alle relazioni economiche con le zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e iii) restrizioni all’accesso della Russia ai servizi e ai mercati finanziari e dei capitali dell’UE (4). |
(10) |
Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha convenuto ulteriori sanzioni nei confronti della Russia che riguardano: i) il settore finanziario, ii) i settori dell’energia, dello spazio e dei trasporti (aviazione), iii) i beni a duplice uso, iv) il controllo delle esportazioni e il finanziamento delle esportazioni, v) la politica dei visti e vi) ulteriori sanzioni nei confronti di cittadini russi e altri (compresi i cittadini bielorussi) (5). |
(11) |
Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha deciso di chiudere lo spazio aereo europeo agli aeromobili russi e ha adottato misure preventive per garantire che la Banca centrale russa non possa utilizzare le sue riserve internazionali in modo da compromettere l’impatto delle misure adottate (6). Il Consiglio ha inoltre adottato ulteriori sanzioni nei confronti di persone russe (7). |
(12) |
Il 1o marzo 2022, il Consiglio ha adottato ulteriori misure: i) l’eliminazione di determinate banche russe dal sistema di messaggistica SWIFT (8), ii) misure contro la disinformazione diffusa dai media russi di proprietà statale Russia Today e Sputnik (9). |
(13) |
Il 2 marzo 2022, il Consiglio ha deciso di introdurre ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia, a causa del ruolo svolto da tale Stato nel favoreggiare l’aggressione militare, per quanto riguarda gli scambi di beni usati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, combustibili minerali, prodotti a base di cloruro di potassio («potassa»), prodotti in legno, prodotti di cemento, prodotti siderurgici e prodotti in gomma. Il Consiglio ha inoltre vietato l’esportazione in Bielorussia o per l’uso in Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso, le esportazioni di beni e tecnologie che potrebbero contribuire allo sviluppo militare, tecnologico, della difesa e della sicurezza della Bielorussia e le esportazioni di macchinari e ha introdotto restrizioni sulla prestazione dei servizi connessi (10). Il Consiglio ha inoltre adottato misure individuali nei confronti di 22 persone bielorusse (11). |
(14) |
Il 9 marzo 2022 il Consiglio ha adottato misure aggiuntive rivolte al settore finanziario bielorusso, tra cui il blocco dell’accesso a SWIFT per tre banche bielorusse, il divieto di operazioni con la Banca centrale della Bielorussia, i limiti agli afflussi finanziari dalla Bielorussia verso l’UE e il divieto di fornire banconote denominate in euro alla Bielorussia (12). Il Consiglio ha inoltre introdotto ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l’esportazione verso la Russia di prodotti per la navigazione marittima e di tecnologie di radiocomunicazione. Inoltre, il Consiglio ha imposto misure restrittive nei confronti di altre 160 persone (13). Il 15 marzo 2022 (14), il Consiglio ha approvato ulteriori misure settoriali e individuali nei confronti della Russia, decidendo segnatamente di: i) vietare tutte le operazioni con determinate imprese statali, ii) vietare la prestazione di servizi di rating del credito, nonché l’accesso a qualsiasi servizio in abbonamento in relazione alle attività di rating del credito, a qualsiasi persona o entità russa, iii) ampliare l’elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, iv) vietare nuovi investimenti nel settore russo dell’energia e introdurre una restrizione generale all’esportazione di attrezzature, tecnologie e servizi per l’industria dell’energia, v) introdurre ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni di lusso (15). Inoltre, il Consiglio ha deciso di sanzionare i principali oligarchi, lobbisti e propagandisti russi e le principali imprese operanti nei settori militare, dell’aviazione, dei beni a duplice uso, della cantieristica navale e della costruzione di macchinari (16). |
(15) |
Il 3 giugno 2022 il Consiglio ha adottato un sesto pacchetto di sanzioni (17), alla luce del protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, del sostegno della Bielorussia a tale guerra e dei casi segnalati di atrocità commesse dalle forze armate russe. Il pacchetto si compone di: 1) il divieto di importazione dalla Russia di petrolio greggio e di prodotti petroliferi raffinati, fatta eccezione per alcune limitate eccezioni; 2) il divieto di accesso a SWIFT per altre tre banche russe e una banca bielorussa; 3) la sospensione delle trasmissioni nell’Unione di tre altri organi di informazione di proprietà dello Stato russo. L’Unione ha inoltre adottato sanzioni nei confronti di altre 65 persone e 18 entità. Tra tali persone figurano alcuni responsabili delle atrocità commesse a Bucha e a Mariupol. |
(16) |
Il 21 luglio 2022, il Consiglio ha adottato un settimo pacchetto, denominato anche «pacchetto di mantenimento e allineamento» (18), che comprende le seguenti misure supplementari: 1) divieto di importazione di oro, 2) rafforzamento degli obblighi di segnalazione per le persone sanzionate; 3) divieti di esportazione mirati; 4) divieto di accesso ai porti; 5) sanzioni finanziarie; 6) sicurezza alimentare ed energetica; 7) esenzioni mediche e farmaceutiche. L’Unione ha inoltre aggiunto 54 persone e 10 entità all’elenco relativo al congelamento dei beni. |
(17) |
Il 5 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato un ottavo pacchetto di sanzioni comprendente le seguenti misure supplementari (19): 1) nuove inclusioni nell’elenco di persone ed entità oggetto di sanzioni; 2|) estensione delle restrizioni alle oblast di Kherson e Zaporizhzhia; 3) nuove restrizioni alle importazioni e alle esportazioni; 4) applicazione del tetto sul prezzo del petrolio stabilito dal G7; 5) restrizioni alle imprese statali; 6) restrizioni in materia di servizi finanziari e di consulenza informatica e di altri servizi alle imprese e 7) misure volte a scoraggiare l’elusione delle sanzioni. |
(18) |
In stretta cooperazione con l’UE hanno imposto sanzioni anche i suoi i partner internazionali, in particolare gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, la Norvegia, il Giappone, la Corea del Sud, la Svizzera e l’Australia. |
1.2. Imprese e famiglie colpite da prezzi elevati del gas e dell’energia elettrica o da perturbazioni dell’approvvigionamento energetico
(19) |
L’attuale crisi ha fatto salire i prezzi del gas e dell’elettricità a livelli mai raggiunti prima, ben al di sopra dei livelli già elevati osservati nel periodo precedente l’aggressione. L’uso deliberato dei flussi di gas come arma da parte della Russia ha creato notevoli volatilità e incertezza nei mercati energetici dell’UE e mondiali. L’UE e i suoi Stati membri hanno adottato numerose misure per far fronte ai prezzi elevati e garantire l’approvvigionamento energetico. In tale contesto, la Commissione fa riferimento al pacchetto di misure presentato già nell’ottobre 2021 (la «comunicazione di ottobre») (20), alla comunicazione REPowerEU dell’8 marzo 2022 (la «comunicazione REPowerEU») (21) (22), il piano REPowerEU (23) del 18 maggio 2022, il regolamento sullo stoccaggio del gas (24), la comunicazione «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (25) del 20 luglio 2022, il regolamento (UE) 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (26) e il regolamento (UE) 2022/1854 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (27). Il 18 ottobre 2022 la Commissione ha adottato la comunicazione sull’emergenza energetica (28) per preparare, acquistare e proteggere l’UE insieme. Unitamente a questa comunicazione, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento di emergenza (29) per far fronte ai prezzi elevati del gas nell’UE e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento per il prossimo inverno. Ciò avverrà attraverso l’acquisto congiunto di gas, meccanismi di limitazione dei prezzi sulla borsa del gas TTF, nuove misure sull’uso trasparente delle infrastrutture e la solidarietà tra gli Stati membri, nonché mediante un impegno costante per ridurre la domanda di gas. |
(20) |
I prezzi dell’energia molto elevati stanno danneggiando l’economia e il potere d’acquisto dei cittadini dell’UE, in particolare dei più vulnerabili. La Banca centrale europea ha stimato che il PIL reale subirà una contrazione dello 0,1 % nell’ultimo trimestre del 2022, per rimanere invariato nel primo trimestre del 2023, principalmente a causa dell’impatto delle perturbazioni dell’approvvigionamento energetico, dell’aumento dell’inflazione e della conseguente perdita di fiducia (30). È probabile che il persistere di prezzi elevati dell’energia aumenti la povertà e incida sulla competitività delle imprese. Soprattutto le industrie ad alta intensità energetica hanno dovuto far fronte a maggiori costi di produzione. Tali aumenti dei costi possono in alcuni casi mettere in discussione il proseguimento dell’attività di imprese dell’UE che altrimenti sarebbero redditizie con probabili conseguenze per l’occupazione. |
(21) |
Il pacchetto di strumenti presentato dalla Commissione nell’ottobre 2021 si è rivelato utile ed è stato ampiamente utilizzato da molti Stati membri che hanno adottato numerose misure a livello nazionale. Il pacchetto di strumenti è stato ampliato nella primavera del 2022, con la comunicazione sugli interventi a breve termine nei mercati dell’energia e i miglioramenti a lungo termine dell’assetto del mercato dell’energia elettrica (31). |
(22) |
La comunicazione REPowerEU ha delineato misure volte a rispondere all’aumento dei prezzi dell’energia e a costituire riserve di gas per l’inverno e il piano REPowerEU (32) individua una serie di azioni volte ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, il risparmio energetico e l’efficienza energetica e a diversificare l’approvvigionamento energetico. Accelerare la transizione verde consentirà di ridurre le emissioni e la dipendenza dai combustibili fossili importati e di proteggersi dall’aumento dei prezzi. Il regolamento sullo stoccaggio del gas (33) ha stabilito nuovi obblighi minimi di stoccaggio del gas per garantire l’approvvigionamento per il prossimo inverno, imponendo agli Stati membri di riempire l’80 % degli impianti di stoccaggio del gas entro il 1o novembre 2022 e il 90 % entro la stessa data degli anni futuri. |
(23) |
Poiché la crisi ha ulteriormente amplificato i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento e i rischi di perturbazioni, l’Unione ha iniziato a prepararsi a una riduzione prolungata del gas proveniente dalla Russia e a un’eventuale cessazione completa della fornitura. Il nuovo piano europeo di riduzione della domanda di gas (34) stabilisce misure, principi e criteri per la riduzione coordinata della domanda ed è accompagnato dal regolamento (UE) 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (35), che stabilisce un obiettivo volontario di riduzione della domanda di gas del 15 % in tutti gli Stati membri e introduce una procedura per attivare un obiettivo vincolante di riduzione della domanda qualora risultasse necessario. |
(24) |
Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/1854 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia al fine di ridurre le bollette energetiche per i cittadini e le imprese europei. Il regolamento (UE) 2022/1854 comprende, tra l’altro, misure volte a ridurre la domanda di energia elettrica che contribuiranno a ridurre i costi dell’energia elettrica per i consumatori e a ridistribuire ai clienti finali i ricavi eccedenti del settore energetico. |
1.3. Necessità di uno stretto coordinamento a livello europeo delle misure di aiuto nazionali
(25) |
L’applicazione mirata e proporzionata del controllo sugli aiuti di Stato da parte dell’UE serve a garantire che le misure di sostegno nazionali siano efficaci nell’aiutare le imprese e i lavoratori colpiti dall’attuale crisi. Il controllo dell’UE sugli aiuti di Stato garantisce anche che il mercato interno dell’UE non venga frammentato e che le condizioni di parità rimangano intatte. L’integrità del mercato interno è importante per resistere alle pressioni esterne ed evitare situazioni di corsa alle sovvenzioni, in cui gli Stati membri con maggiori disponibilità economiche possono spendere più dei loro vicini a scapito della coesione all’interno dell’Unione. |
1.4. Misure di aiuto di Stato adeguate
(26) |
Nell’ambito dell’impegno complessivo degli Stati membri per affrontare i problemi derivanti dalla situazione geopolitica, la presente comunicazione illustra le possibilità di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche nel contesto dell’attuale crisi, e per incentivare una riduzione del consumo di energia. |
(27) |
Come spiegato nella comunicazione di ottobre, le misure a favore dei consumatori di energia non commerciali non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che non vadano indirettamente a beneficio di un settore o di un’impresa specifici. Gli Stati membri possono, ad esempio, erogare prestazioni sociali specifiche ai soggetti più a rischio per aiutarli a pagare le bollette energetiche, a breve termine, o fornire sostegno per migliorare l’efficienza energetica, garantendo nel contempo un efficace funzionamento del mercato. |
(28) |
Le misure destinate ai consumatori commerciali di energia non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che tali misure siano di natura generale. Tali misure non selettive possono, ad esempio, assumere la forma di sgravi generali da imposte o prelievi, di un’aliquota ridotta per la fornitura di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento o di costi di rete ridotti. Nella misura in cui gli interventi nazionali si configurano come aiuti, possono essere considerati compatibili con le norme sugli aiuti di Stato se soddisfano determinati requisiti. Ad esempio, gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali armonizzate che rispettano i livelli minimi di tassazione e le norme stabilite dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (36) e sono in linea con le disposizioni di un regolamento di esenzione per categoria possono essere attuati dagli Stati membri senza notifica preliminare alla Commissione. |
(29) |
Con riguardo alle sezioni 2.1 e 2.4 della presente comunicazione l’aiuto può essere concesso direttamente al beneficiario finale o erogato attraverso un fornitore di energia. Se l’aiuto è erogato attraverso un fornitore di energia, lo Stato membro deve dimostrare l’esistenza di un meccanismo atto a garantire la concorrenza tra i fornitori e mediante il quale l’aiuto è trasferito al beneficiario finale. |
(30) |
La Commissione ritiene che alcune esigenze finanziarie possano richiedere strumenti diversi da quelli di cui alle sezioni 2.1, 2.2 e 2.3 della presente comunicazione. Questa situazione potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso in cui la crisi attuale provochi non solo un fabbisogno di liquidità, ma anche perdite considerevoli tali da compromettere la capacità del beneficiario di far fronte ai propri debiti e determinare un fabbisogno di solvibilità. Nei casi in cui siano concessi aiuti di importo elevato a singoli beneficiari la cui capacità di far fronte ai loro debiti, basata sulle loro capacità di guadagno passate, risulti limitata, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di chiedere ai beneficiari informazioni sulla loro prevista capacità futura di far fronte ai propri debiti, al fine di valutare se il ricorso a strumenti diversi, come il sostegno alla solvibilità, possa essere più adeguato per far fronte alle loro esigenze finanziarie o possa diventarlo. |
(31) |
In circostanze specifiche (37), gli Stati membri possono ritenere che le imprese gravemente colpite dall’attuale crisi necessitino di un sostegno alla solvibilità che le fonti private da sole non possono sufficientemente garantire. Se, senza tale sostegno, le imprese dovessero cessare o ridimensionare le attività e se ciò comportasse il rischio di mettere in pericolo i mercati dell’energia o altri mercati di importanza sistemica per l’economia (o per la sicurezza e la resilienza del mercato interno) tale sostegno alla solvibilità potrebbe essere considerato compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. |
(32) |
La Commissione ritiene che i seguenti principi generali siano particolarmente pertinenti ai fini della necessaria valutazione caso per caso:
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(33) |
Per concedere aiuti a norma della sezione 2.4 della presente comunicazione gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento, che potrebbero, ad esempio, assumere le seguenti forme (40):
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(34) |
Gli Stati membri possono inoltre concedere aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da altri eventi eccezionali a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tali aiuti di Stato volti ad attenuare i danni causati direttamente dall’attuale evento eccezionale, rappresentato dall’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, possono coprire anche alcuni effetti diretti delle sanzioni economiche imposte o delle contromisure che incidono negativamente sulla capacità del beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività economica. |
(35) |
I danni direttamente causati dalle riduzioni obbligatorie del consumo di gas naturale o energia elettrica che gli Stati membri potrebbero essere obbligati a imporre possono essere valutati ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a condizione che non si verifichino sovracompensazioni. |
(36) |
Gli Stati membri devono notificare tali misure di aiuto e la Commissione le valuterà direttamente a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tali aiuti possono essere concessi a imprese in difficoltà. |
(37) |
In linea con il regolamento (UE) n. 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (41), gli Stati membri possono prendere in considerazione misure adeguate per incentivare riduzioni volontarie della domanda di gas naturale. Qualora gli Stati membri prevedano di introdurre queste misure di incentivazione nel contesto dell’attuale crisi, la Commissione le valuterà direttamente alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Sebbene ciò richieda una valutazione caso per caso, la Commissione ritiene che i seguenti elementi siano particolarmente pertinenti:
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(38) |
Gli Stati membri possono inoltre prendere in considerazione l’adozione di misure volte a incentivare il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas nella misura in cui il mercato non fornisce incentivi adeguati in tal senso. Qualora gli Stati membri intendano concedere, nel contesto dell’attuale crisi, misure di incentivazione del riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, la Commissione valuterà tali misure direttamente alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (42). Sebbene ciò richieda una valutazione caso per caso, la Commissione ritiene che i seguenti elementi siano particolarmente pertinenti:
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(39) |
La Commissione valuterà caso per caso eventuali aiuti necessari, proporzionati e adeguati, in linea con la comunicazione della Commissione «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (44) e con i piani nazionali di emergenza per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, al fine di adeguare gli impianti che contribuiranno a sostituire il gas, per un periodo di tempo limitato, con un altro combustibile a base di carbonio, più inquinante. Tale combustibile alternativo a base di carbonio dovrebbe avere il più basso tenore di emissioni possibile, mentre gli aiuti dovranno essere concessi a condizione che vengano adottate misure di efficienza energetica e che si evitino effetti di lock-in dopo la fine della crisi, in linea con gli obiettivi climatici dell’UE. Tali iniziative possono essere adottate per ridurre preventivamente il consumo di gas o per rispondere alle riduzioni obbligatorie della domanda di gas naturale, in caso non esistano forme diverse di compensazione (45). |
(40) |
Alla luce dei problemi relativi al trasporto di merci da e verso l’Ucraina, la Commissione valuterà caso per caso la possibilità di concedere aiuti all’assicurazione o alla riassicurazione per quanto riguarda il trasporto di merci da e verso l’Ucraina. Tra le altre cose gli Stati membri dovranno dimostrare che l’assicurazione o la riassicurazione non sono disponibili o che sono disponibili a tassi notevolmente più elevati rispetto a prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. |
(41) |
Il trasporto di rifugiati e di materiale umanitario non rientra, in linea di principio, nell’ambito delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, a condizione che lo Stato agisca nell’esercizio di pubblici poteri (piuttosto che svolgere un’attività economica) e che i servizi di trasporto non siano acquistati a prezzi superiori ai prezzi di mercato. |
(42) |
Gli aiuti concessi alle imprese dagli Stati membri a norma della presente comunicazione, erogati attraverso enti creditizi che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio di tali imprese. Essi possono nondimeno conferire un vantaggio indiretto agli intermediari finanziari. Tuttavia, in applicazione delle garanzie di cui alle sezioni 2.2 e 2.3, siffatti vantaggi indiretti non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi. Tali aiuti non si configurano pertanto come un sostegno finanziario pubblico straordinario né a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche) (46) né a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico) (47), e non sono valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario (48). |
(43) |
Gli aiuti concessi dagli Stati membri agli enti creditizi a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE per compensare i danni diretti subiti a causa dell’attuale crisi, che non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto, non saranno considerati sostegno finanziario pubblico straordinario a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche né del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, e non saranno valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario (49). |
(44) |
Se, a causa della crisi attuale e delle sanzioni imposte in collegamento con l’aggressione, gli enti creditizi dovessero aver bisogno di sostegno finanziario pubblico straordinario (cfr. l’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e l’articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico) sotto forma di liquidità, ricapitalizzazione o di misure per le attività deteriorate, occorrerà valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, l’ente creditizio che riceve tale sostegno finanziario pubblico straordinario non sarebbe considerato in condizione di dissesto o a rischio di dissesto. |
(45) |
Dal momento che si tratta di misure adottate per affrontare problemi legati all’aggressione della Russia contro l’Ucraina e di sanzioni imposte in collegamento con tale aggressione, esse rientrerebbero nell’ambito di applicazione del punto 45 della comunicazione sul settore bancario del 2013 (50), che prevede un’eccezione all’obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati. |
(46) |
Gli aiuti concessi a norma della presente comunicazione non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da un altro paese situato all’interno del SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto, in quanto ciò potrebbe avere degli effetti particolarmente pregiudizievoli per il mercato interno, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE. |
(47) |
Gli aiuti a norma della presente comunicazione non sono concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo:
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1.5. Applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
(48) |
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». In questo contesto gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o una parte importante dell’economia dello Stato membro interessato e non solo l’economia di una delle sue regioni o parte del territorio. Ciò è altresì in linea con la necessità di un’interpretazione rigorosa di qualsiasi disposizione eccezionale, quale quella di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (51). La Commissione ha costantemente applicato la suddetta interpretazione nella sua prassi decisionale (52). |
(49) |
La Commissione ritiene che l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, abbiano creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l’energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime e beni primari, compreso il settore agroalimentare. Tali effetti, considerati nel loro insieme, hanno causato un grave turbamento dell’economia in tutti gli Stati membri. Le interruzioni della catena di approvvigionamento e l’accresciuta incertezza interessano molti settori. A ciò si aggiunge che l’aumento dei prezzi dell’energia incide praticamente su ogni attività economica in tutti gli Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che un’ampia gamma di settori economici di tutti gli Stati membri sia colpita da un grave turbamento dell’economia. Su tale base, la Commissione ritiene opportuno stabilire i criteri per la valutazione delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio a questo grave turbamento. |
(50) |
Gli aiuti di Stato sono in particolare giustificati e possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, per un periodo limitato, al fine di ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e dalle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia. |
(51) |
Nella presente comunicazione la Commissione definisce i criteri per la valutazione della compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione e che rientrano nell’ambito della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato e che sono soddisfatti tutti i requisiti della presente comunicazione. |
(52) |
Le misure di aiuto di Stato notificate e valutate a norma della presente comunicazione sono intese a sostenere le imprese operanti nell’UE che sono colpite dall’aggressione militare russa e/o subiscono le conseguenze delle sanzioni economiche imposte e delle contromisure di ritorsione adottate, ad esempio dalla Russia. Le misure di aiuto non possono in alcun modo essere utilizzate per indebolire gli effetti perseguiti con le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e devono essere pienamente conformi alle norme antielusione dei regolamenti applicabili (53). Nello specifico occorre evitare che le persone fisiche o le entità oggetto delle sanzioni beneficino direttamente o indirettamente di tali misure (54). |
(53) |
Le misure di aiuto che rientrano nell’ambito della presente comunicazione possono essere cumulate conformemente ai requisiti di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» (55) o dai regolamenti di esenzione per categoria (56) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. Le misure di aiuto di Stato oggetto della presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19 (57), a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni. Quando gli Stati membri concedono agli stessi beneficiari prestiti o garanzie nell’ambito del quadro temporaneo per la COVID-19 e della presente comunicazione e se l’importo complessivo del capitale del prestito è calcolato sulla base del fabbisogno di liquidità autodichiarato del beneficiario, gli Stati membri devono garantire che tale fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta dalle misure di aiuto. Analogamente, gli aiuti a norma della presente comunicazione possono essere cumulati con gli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE ma non devono verificarsi sovracompensazioni del danno subito dal beneficiario. |
2. MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
2.1. Aiuti di importo limitato
(54) |
Oltre alle possibilità esistenti basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall’aggressione russa contro l’Ucraina e/o dalle sanzioni imposte - o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni - può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante la crisi attuale. |
(55) |
La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura sono stabilite al punto 56):
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(56) |
In deroga al punto 55, lettera a), agli aiuti concessi alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 55, lettere da b) a d), le seguenti condizioni specifiche:
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(57) |
Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 55, lettera a) e al punto 56, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il relativo massimale e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di EUR per impresa. Se un’impresa è esclusivamente attiva nei settori di cui al punto 56, lettera a), non dovrebbe essere superato l’importo massimo complessivo di 300 000 EUR per impresa. |
(58) |
Le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2024 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione. |
2.2. Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie
(59) |
Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese colpite dalla crisi attuale, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze (67). |
(60) |
Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma della presente sezione non possono essere cumulate con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.3 della presente comunicazione e viceversa, né con gli aiuti concessi a norma delle sezioni 3.2 o 3.3 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Le garanzie concesse a norma della presente sezione possono essere cumulate con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 61, lettera e), della presente comunicazione. Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla presente sezione, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 61, lettera e). |
(61) |
La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di garanzie pubbliche, compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE se:
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2.3. Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati
(62) |
Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese colpite dalla crisi attuale, tassi di interesse agevolati per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze. |
(63) |
Per lo stesso capitale di prestito sottostante, i prestiti concessi a norma della presente sezione non sono cumulabili con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.2 della presente comunicazione e viceversa. I prestiti e le garanzie concessi a norma della presente sezione possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie di cui al punto 61, lettera e), o al punto 64, lettera e). Un beneficiario può fruire contemporaneamente dei molteplici prestiti agevolati di cui alla presente sezione, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 64, lettera e). |
(64) |
La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, gli aiuti di Stato in risposta all’attuale crisi sotto forma di prestiti agevolati, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
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2.4. Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica
(65) |
Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle possibilità previste dalla presente comunicazione, il sostegno temporaneo potrebbe essere autorizzato per attenuare le conseguenze di aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica causati dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Tale sostegno può essere fornito alle imprese sulla base del loro consumo energetico attuale o di quello storico. Nel primo caso, il sostegno consentirebbe alle imprese più colpite di continuare l’attività economica, ma comporterebbe di fatto minori incentivi al risparmio energetico. Nel contesto della scarsità di approvvigionamento di gas nell’UE, è d’altro canto importante mantenere i forti incentivi per una riduzione della domanda e per il passaggio graduale a una riduzione del consumo di gas. Un sostegno basato sul consumo storico di energia potrebbe mantenere intatti gli incentivi di mercato a ridurre il consumo energetico e aiutare le imprese a far fronte alle conseguenze dell’attuale crisi, purché i beneficiari non riducano sostanzialmente le attività produttive al di sotto di quanto necessario per realizzare i risparmi energetici previsti e/o non si limitino a spostare altrove il loro consumo. Gli Stati membri sono pertanto invitati a chiedere ai beneficiari di assumere impegni adeguati a tal fine. Per ogni periodo ammissibile, gli Stati membri possono istituire un regime di sostegno sulla base del consumo energetico attuale o di quello storico. |
(66) |
La Commissione riterrà questi aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
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(67) |
In determinate situazioni, può essere necessario concedere ulteriori aiuti per i beneficiari che hanno subito una riduzione dei risultati economici durante la crisi. Gli Stati membri possono concedere aiuti di entità superiore ai valori calcolati conformemente al punto 66, lettera f), se, oltre alle condizioni di cui al punto 66, lettere da a) a e) e g), risultano soddisfatte anche le condizioni seguenti:
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(68) |
Ai sensi della presente sezione, l’autorità che concede l’aiuto può versare un anticipo al beneficiario. A tal fine, l’autorità che concede l’aiuto può basarsi sulle stime dei criteri di ammissibilità di cui alla presente sezione, a condizione che siano rispettati i massimali di aiuto conformemente alla presente sezione. Entro sei mesi dalla fine del periodo di ammissibilità, l’autorità che concede l’aiuto istituisce un processo per verificare ex post i requisiti di ammissibilità e i massimali di aiuto pertinenti sulla base dei dati effettivi e per recuperare eventuali pagamenti di aiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità o superano i massimali di aiuto. |
2.5. Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile
(69) |
Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, è essenziale, nel contesto dell’aggressione militare russa contro l’Ucraina e del piano REPowerEU (98), accelerare e ampliare la disponibilità di energie rinnovabili in modo efficiente sotto il profilo dei costi, al fine di ridurre rapidamente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili e accelerare la transizione energetica. Gli aiuti di Stato volti ad accelerare la diffusione della capacità solare, della capacità eolica, della capacità di energia geotermica, dello stoccaggio di energia elettrica e termica, del calore rinnovabile e della produzione di idrogeno rinnovabile, di biogas e di biometano prodotti da rifiuti e residui fanno parte di una soluzione adeguata, necessaria e mirata per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati nel contesto attuale. Alla luce dell’urgente necessità di garantire la rapida attuazione di progetti che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile, risultano giustificate, su base temporanea, alcune semplificazioni relative all’attuazione delle misure di sostegno. |
(70) |
La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti per la promozione dell’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile, del biogas e del biometano prodotti da rifiuti e residui, dello stoccaggio di energia elettrica e termica e del calore rinnovabile, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
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(71) |
La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti per aumentare la capacità massima degli impianti esistenti senza effettuare ulteriori investimenti, se risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
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2.6. Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l’elettrificazione e/o l’uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica
(72) |
Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti di Stato volti ad agevolare gli investimenti nella decarbonizzazione delle attività industriali, in particolare mediante l’elettrificazione e le tecnologie che utilizzano l’idrogeno rinnovabile e l’idrogeno elettrolitico che soddisfano le condizioni di cui al punto 73, lettera h), e nelle misure di efficienza energetica per l’industria fanno parte di una soluzione adeguata, necessaria e mirata volta a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili nel contesto dell’aggressione militare russa contro l’Ucraina. Alla luce dell’urgente necessità di accelerare il processo per la rapida attuazione di tali investimenti, sono giustificate alcune semplificazioni. |
(73) |
La Commissione considera compatibili con il mercato interno, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti agli investimenti che comportano i) una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte da attività industriali che si avvalgono attualmente dei combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima o ii) una riduzione sostanziale del consumo energetico associato alle attività e ai processi industriali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
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2.7. Aiuti per una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica
(74) |
Al di là delle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle possibilità previste nella presente comunicazione, potrebbe essere necessario concedere un sostegno temporaneo per conseguire la riduzione del consumo di energia elettrica di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/1854 (112). Tale sostegno potrebbe contribuire ad attenuare l’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia elettrica riducendo il consumo legato a tecnologie di produzione di energia elettrica più costose (attualmente basate sul gas). È quindi altrettanto importante mantenere gli incentivi per le attuali riduzioni del consumo di energia elettrica e garantire la coerenza con gli obiettivi di riduzione del gas stabiliti nel regolamento (UE) 2022/1369 (113). In considerazione delle differenze tra gli Stati membri, sono necessari orientamenti per garantire che la flessibilità sia basata su criteri volti ad assicurare condizioni di parità e a salvaguardare l’integrità del mercato unico. |
(75) |
La Commissione considererà gli aiuti per una riduzione del consumo di energia elettrica compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, se risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
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3. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
(76) |
Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto superiore a 100 000 EUR (121) concesso a norma della presente comunicazione e superiore a 10 000 EUR (122) nei settori dell’agricoltura primaria e della pesca sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione (123) entro 12 mesi dal momento della concessione. |
(77) |
Per le misure di aiuto di cui alla sezione 2.4 della presente comunicazione, se l’importo complessivo degli aiuti per impresa supera i 50 milioni di EUR, gli Stati membri devono prevedere nei rispettivi regimi un obbligo in base al quale, entro un anno dalla concessione dell’aiuto, il beneficiario presenta all’autorità che concede l’aiuto un piano che specifichi in che modo ridurrà l’impronta di carbonio del suo consumo energetico o come intende attuare ciascuno dei requisiti relativi alla tutela ambientale o alla sicurezza dell’approvvigionamento di cui al punto 33 della presente comunicazione. Tale obbligo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023. |
(78) |
Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione (124). |
(79) |
Gli Stati membri devono garantire che vengano conservate le registrazioni particolareggiate relative alla concessione degli aiuti previsti dalla presente comunicazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e devono essere fornite alla Commissione dietro richiesta della stessa. |
(80) |
La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, in particolare per verificare se siano state rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione che approva la misura di aiuto. |
(81) |
Al fine di monitorare l’attuazione della presente comunicazione, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni aggregate sull’uso delle misure di aiuto di Stato per porre rimedio al grave turbamento dell’economia causato dalla crisi attuale e dalle misure restrittive adottate di conseguenza. |
4. DISPOSIZIONI FINALI
(82) |
La Commissione applica la presente comunicazione a partire dal 28 ottobre 2022. La Commissione applica le disposizioni della presente comunicazione a tutte le misure notificate a decorrere dal 28 ottobre 2022 e alle misure notificate prima di tale data. |
(83) |
La presente comunicazione sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 (125) come modificato il 20 luglio 2022 (126) («precedente quadro temporaneo di crisi»). Il precedente quadro temporaneo di crisi è revocato a decorrere dal 27 ottobre 2022. |
(84) |
Nel complesso, gli aiuti concessi a norma delle sezioni da 2.1 a 2.3 del precedente quadro temporaneo di crisi e gli aiuti concessi a norma delle stesse sezioni della presente comunicazione non possono superare in alcun momento i massimali di aiuto previsti nelle rispettive sezioni della presente comunicazione. Per quanto riguarda la sezione 2.4, gli aiuti concessi a norma del precedente quadro temporaneo di crisi e gli aiuti concessi a norma della presente comunicazione non possono superare i massimali di aiuto previsti dalla presente comunicazione per lo stesso periodo ammissibile. Gli aiuti concessi a norma delle sezioni 2.5 e 2.6 del precedente quadro temporaneo di crisi non possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma delle stesse sezioni della presente comunicazione se coprono gli stessi costi ammissibili. |
(85) |
Conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (127), la Commissione applicherà le disposizioni della presente comunicazione agli aiuti non notificati se sono erogati dopo il 28 ottobre 2022. |
(86) |
In tutti gli altri casi, la Commissione applicherà le norme stabilite nel quadro temporaneo di crisi in vigore al momento della concessione dell’aiuto. |
(87) |
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione riesaminerà tutte le sezioni di cui alla presente comunicazione alla luce di importanti considerazioni inerenti alla concorrenza o economiche, così come degli sviluppi della situazione internazionale. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti. |
(88) |
La Commissione garantisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la rapida valutazione delle misure dopo che le misure di cui alla presente comunicazione siano state notificate in modo chiaro e completo. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle loro intenzioni e notificare i progetti di adozione di misure di questo tipo quanto prima e nel modo più completo possibile. La Commissione fornirà orientamenti e assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura. |
(1) Ad esempio, il 6 marzo 2022 il governo della Federazione russa ha adottato una modifica al paragrafo 2 del decreto n. 299 concernente la metodologia per determinare l'importo dell'indennità da corrispondere al titolare del brevetto quando, senza il suo consenso, viene deciso l'uso dell'invenzione, il modello di utilità e le modalità di uso dell'invenzione e per determinare la procedura di pagamento. La modifica prevede che non vi sarà «alcun compenso per l'uso di un'invenzione, di un modello di utilità o di un disegno industriale a “titolari di brevetti” originari di Stati stranieri che commettono “atti ostili”».
(2) L'Ucraina è il quarto fornitore esterno di prodotti alimentari dell'UE e uno dei principali fornitori di cereali (52 % delle importazioni di granturco dell'UE, 19 % di frumento tenero), oli vegetali (23 %) e semi oleosi (22 %, in particolare semi di colza: 72 %). I prezzi mondiali dei prodotti alimentari sono già elevati e potrebbero ancora aumentare alla luce della situazione.
(3) Ad esempio, secondo, rispettivamente, la banca dati mondiale dei marchi dell'OMPI, la banca dati mondiale dei disegni e modelli dell'OMPI e la banca dati PatentSight, nel marzo 2022 erano in uso in Russia circa 150 000 marchi, 2 000 disegni industriali e 44 000 brevetti di cui sono titolari le imprese dell'UE. I marchi delle imprese UE protetti in Russia riguardano soprattutto i seguenti settori: prodotti farmaceutici, cosmetici, automobilistici, prodotti chimici, beni di consumo, moda e beni di lusso. Data la terminologia vaga della modifica della metodologia relativa all'indennità da corrispondere al titolare di brevetto di cui al decreto n. 299 del 6 marzo 2022 (cfr. nota 1) adottato dal governo russo e l'esposizione economica delle imprese dell'UE e dei loro beni immateriali detenuti in Russia, tale contromisura può avere un impatto potenzialmente ampio e dannoso sulle imprese dell'UE.
(4) Regolamento (UE) 2022/259 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 1); regolamenti di esecuzione (UE) 2022/260 e (UE) 2022/261 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attuano il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 3 e GU L 42I del 23.2.2022, pag. 15) regolamento (UE) 2022/262 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 74); regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio del 23 febbraio 2022 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 77); decisione (PESC) 2022/264 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 95); decisioni (PESC) 2022/265 e 2022/267 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modificano la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 98 e GU L 42I del 23.2.2022, pag. 114) e decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 109).
(5) Decisione (PESC) 2022/327 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 48 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 49 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 50 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 51 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (PESC) 2022/331 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 52 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/332 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 53 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (UE) 2022/333 del Consiglio del 25 febbraio 2022 sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa (GU L 54 del 25.2.2022, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 4).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 58 del 28.2.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 del 28.2.2022, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 5).
(9) Regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 65 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 65 del 2.3.2022, pag. 5).
(10) Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 103).
(11) Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/354 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/145/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 5).
(12) Regolamento (UE) 2022/398 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 82 del 9.3.2022, pag. 1).
(13) Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 81 del 9.3.2022, pag. 1).
(14) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 13).
(15) Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 13) e decisione (PESC) 2022/430 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 56).
(16) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 44).
(17) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/877 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 11); regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 15); regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 53); regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 75); decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio del 3 giugno 2022 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 77); decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 88); decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 92); decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 128); decisione (PESC) 2022/885 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 139);
(18) Regolamento (UE) 2022/1269 del Consiglio del 21 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 1), regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio del 21 luglio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 133), decisione (PESC) 2022/1271 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 196), decisione (PESC) 2022/1272 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022, pag. 219).
(19) Regolamento (UE) 2022/1903 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 259I del 6.10.2022, pag. 1), regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259I del 6.10.2022, pag. 3), regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 259I del 6.10.2022, pag. 76), regolamento di esecuzione (UE) 2022/1906 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 259I del 6.10.2022, pag. 79), decisione (PESC) 2022/1907 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 259I del 6.10.2022, pag. 98), decisione (PESC) 2022/1908 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 259I del 6.10.2022, pag. 118), decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259I del 6.10.2022, pag. 122).
(20) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2021) 660 final del 13 ottobre 2021 - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno.
(21) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 108 final dell'8 marzo 2022 - REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili.
(22) Attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1), la Commissione sostiene, su richiesta, gli Stati membri nell'elaborazione e nell'attuazione di riforme volte a garantire un'energia più accessibile, sicura e sostenibile.
(23) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022 - Piano REPowerEU.
(24) Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).
(25) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 360 final del 20 luglio 2022 - «Risparmiare gas per un inverno sicuro».
(26) Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).
(27) Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L261I del 7.10.2022, pag. 1).
(28) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 553 final del 18 ottobre 2022, Emergenza energetica - preparare, acquistare e proteggere l'UE insieme.
(29) Proposta di regolamento del Consiglio, COM(2022) 549 final del 18 ottobre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi.
(30) Proiezioni macroeconomiche degli esperti della BCE per l'area dell'euro, settembre 2022.
(31) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 236 final del 18 maggio 2022 - Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica.
(32) COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022.
(33) Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).
(34) Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione, A European Gas Demand Reduction Plan, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2775/705563.
(35) Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).
(36) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(37) È opportuno limitare l'intervento alle situazioni in cui è coinvolto l'interesse comune.
(38) In linea di principio, l'aiuto è proporzionato se non va oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla crisi causata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Nel valutare la proporzionalità dell'aiuto si terrà conto degli aiuti di Stato ricevuti o previsti nel contesto della crisi attuale, in particolare di quelli concessi a norma della presente comunicazione.
(39) Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
(40) Gli Stati membri sono invitati ad avvalersi delle possibilità di concessione di aiuti approvate a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022, in particolare per quanto riguarda le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o altre misure di decarbonizzazione.
(41) Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).
(42) Cfr. la decisione della Commissione del 12 luglio 2022 nel caso SA.103012 (2022/NN) - Incentive measure to store natural gas in the Bergermeer storage facility for the next heating period.
(43) Modificato dal regolamento (UE) n. 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022 (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).
(44) COM(2022) 360/2 del 20 luglio 2022.
(45) Un esempio nel contesto della produzione di energia elettrica è la decisione della Commissione del 30 settembre 2022 relativa all'aiuto di Stato SA.103662 (2022/N) — Germania — Temporary lignite power supply reserve to save gas.
(46) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190; cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche.
(47) GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1; cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico.
(48) Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1); comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione sul settore bancario del 2013») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).
(49) Qualsiasi misura volta a sostenere gli enti creditizi o altri istituti finanziari che costituisca un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non rientri nell'ambito di applicazione della presente comunicazione deve essere notificata alla Commissione e sarà valutata ai sensi delle pertinenti norme sugli aiuti di Stato.
(50) Secondo la definizione di cui alla nota 48.
(51) Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e altri/Commissione, EU:T:1999:326, punto 167.
(52) Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg.; decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1); la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuto al salvataggio a favore di Risikoabschirmung WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3); la decisione della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa all'aiuto di Stato C 9/08, Sachsen LB (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34) e la decisione della Commissione, del 16 giugno 2017, relativa al caso SA.32544 (2011/C), Ristrutturazione di TRAINOSE S.A. (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 25).
(53) Ad esempio l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(54) In considerazione della situazione specifica di due crisi successive che si sono ripercosse in vari modi sulle imprese, gli Stati membri possono scegliere di concedere aiuti ai sensi della presente comunicazione anche alle imprese in difficoltà.
(55) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1); regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9); regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45); regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).
(56) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)(GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1); regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1); regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).
(57) Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1), modificata dalle comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 (GU C 112 I del 4.4.2020, pag. 1), C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3), C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3), C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020, pag. 1), C(2021) 564 (GU C 34 dell'1.2.2021, pag. 6) e C(2021) 8442 (GU C 473 del 24.11.2021, pag. 1).
(58) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non saranno presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.
(59) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 61, lettera i).
(60) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 64, lettera g).
(61) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2023.
(62) Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).
(63) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non devono essere presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.
(64) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 61, lettera i).
(65) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 64, lettera g).
(66) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45).
(67) Ai fini della presente sezione, l'espressione «garanzie pubbliche sui prestiti» comprende anche le garanzie su determinati prodotti di factoring, ovvero il factoring pro solvendo (recourse factoring) e il factoring indiretto (reverse factoring) quando il factor ha il diritto di rivalsa nei confronti del cedente. I prodotti di factoring indiretto ammissibili devono essere limitati ai prodotti utilizzati solo dopo che il venditore ha eseguito la sua parte dell'operazione, vale a dire quando il prodotto o il servizio è stato fornito. Al leasing finanziario ci si può inoltre riferire con l'espressione «garanzie pubbliche sui prestiti». Qualora servano a soddisfare il fabbisogno di liquidità delle imprese che devono fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione sui mercati dell'energia, le garanzie pubbliche possono eccezionalmente coprire anche garanzie bancarie o essere fornite come garanzia finanziaria alle controparti centrali o ai partecipanti diretti.
(68) Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi a tre periodi contabili chiusi, il massimale applicabile di cui al punto 61, lettera e), punto (i), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.
(69) Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi precedente il mese di presentazione della domanda di aiuto, il massimale applicabile di cui al punto 61, lettera e), punto (ii), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte della stessa.
(70) Una giustificazione pertinente potrebbe riguardare i beneficiari che operano in settori particolarmente colpiti dagli effetti diretti o indiretti dell'aggressione russa, comprese le misure economiche restrittive adottate dall'Unione e dai suoi partner internazionali, nonché le contromisure adottate dalla Russia. Tali effetti possono comprendere interruzioni delle catene di approvvigionamento o pagamenti in essere da parte della Russia o dell'Ucraina, maggiori rischi di attacchi informatici o un aumento dei prezzi di determinati fattori di produzione o materie prime colpiti dalla crisi attuale.
(71) Come definite nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.
(72) Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento. La Commissione precisa che, nel periodo in cui la presente comunicazione è in vigore, gli Stati membri possono concedere, a norma della presente sezione, garanzie pubbliche supplementari ai beneficiari che hanno già ricevuto tale sostegno per tener conto di nuove esigenze di liquidità che non erano incluse nella valutazione originaria del fabbisogno di liquidità. Qualsiasi sostegno di questo tipo deve rispettare tutte le condizioni della presente comunicazione e deve garantire che lo stesso fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta.
(73) Come precisato alla nota 67 e a differenza delle garanzie pubbliche sui prestiti di cui alla presente sezione, che sono utilizzate per facilitare l'erogazione di liquidità direttamente alle imprese, le garanzie pubbliche fornite come garanzia finanziaria ai sensi del presente punto (61), lettera g) non sono finanziate e sono fornite direttamente alla controparte centrale o al partecipante diretto senza strumenti sottostanti.
(74) GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41.
(75) Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en.
(76) Per i prestiti concessi fino al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato il tasso di base del 1o febbraio 2022.
(77) In caso di applicazione di un periodo di tolleranza per i pagamenti degli interessi, devono essere rispettati i tassi di interesse minimi di cui al punto 64, lettera b), e gli interessi devono maturare a partire dal primo giorno del periodo di tolleranza e devono essere capitalizzati almeno una volta all'anno. La durata dei contratti di prestito resta limitata a un massimo di sei anni dal momento della concessione del prestito, a meno che non sia modulata conformemente al punto 64, lettera c), e l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario di cui al punto 64, lettera e), non sarà superato.
(78) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.
(79) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.
(80) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.
(81) Cfr. la sintesi della prassi esistente relativa alla modulazione di cui al punto 64, lettera c), pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en.
(82) Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi a tre periodi contabili chiusi, il massimale applicabile di cui al punto 64, lettera e), punto (i), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.
(83) Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto, il massimale applicabile di cui al punto 64, lettera e), punto (ii), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.
(84) Una giustificazione pertinente potrebbe riguardare i beneficiari che operano in settori particolarmente colpiti dagli effetti diretti o indiretti dell'aggressione russa, comprese le misure economiche restrittive adottate dall'Unione e dai suoi partner internazionali, nonché le contromisure adottate dalla Russia. Tali effetti possono comprendere interruzioni delle catene di approvvigionamento o pagamenti in essere da parte della Russia o dell'Ucraina, l'aumento della volatilità dei prezzi sui mercati dell'energia e i bisogni che sorgono di conseguenza, maggiori rischi di attacchi informatici o un aumento dei prezzi di determinati fattori di produzione o materie prime colpiti dalla crisi attuale.
(85) Come definite nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.
(86) Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento. La Commissione precisa che, nel periodo in cui la presente comunicazione è in vigore, gli Stati membri possono concedere, a norma della presente sezione, prestiti agevolati supplementari ai beneficiari che hanno già ricevuto tale sostegno per tener conto di nuove esigenze di liquidità che non erano incluse nella valutazione originaria del fabbisogno di liquidità. Qualsiasi sostegno di questo tipo deve rispettare tutte le condizioni della presente comunicazione e deve garantire che lo stesso fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta.
(87) A titolo di deroga, se gli aiuti sono concessi solo dopo una verifica ex post dei documenti giustificativi del beneficiario e lo Stato membro decide di non includere la possibilità di concedere un anticipo conformemente al punto 68, gli aiuti possono essere concessi fino al 31 marzo 2024, a condizione che siano rispettati il periodo ammissibile di cui al punto 66, lettera e) e le disposizioni di cui al punto 68.
(88) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2023.
(89) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 61, lettera i).
(90) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 64, lettera g).
(91) COM/2022/360 final.
(92) Nel caso delle reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, potrebbe non essere sempre possibile determinare con precisione il combustibile utilizzato dalla fonte centrale. In tali situazioni, gli Stati membri possono basarsi su certificazioni degli operatori di teleriscaldamento o su stime che indichino il mix energetico delle rispettive reti e utilizzare tali informazioni per calcolare la quota di consumo di riscaldamento/raffreddamento che può essere ammissibile alla compensazione conformemente alla presente sezione.
(93) Esclusivamente ai fini della sezione 2.4, per «beneficiario» si intende un'impresa o un'entità giuridica che fa parte di un'impresa.
(94) Sulla base di quanto il beneficiario potrà dimostrare, ad esempio presentando le fatture pertinenti. Saranno conteggiati solo i consumi di energia degli utenti finali mentre sono escluse le vendite e la produzione propria. Sono esclusi il consumo di energia del settore stesso e le perdite che si verificano durante la trasformazione e la distribuzione dell'energia.
(95) Per «impresa a forte consumo di energia» si intende un soggetto giuridico i cui acquisti di prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'elettricità) ammontano ad almeno il 3,0 % del valore di produzione o del fatturato, sulla base dei dati contenuti nelle relazioni contabili finanziarie per l'anno civile 2021. In alternativa, possono essere utilizzati i dati relativi al primo semestre del 2022, nel qual caso il beneficiario può essere classificato come «impresa a forte consumo di energia» se gli acquisti di prodotti energetici (compresi prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'elettricità) ammontano ad almeno il 6,0 % del valore di produzione o del fatturato.
(96) Per EBITDA si intendono gli utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti, escluse le riduzioni di valore una tantum.
(97) L'allegato I elenca i settori e sottosettori ritenuti particolarmente esposti alla perdita di competitività a causa della crisi energetica, per i quali l'intensità degli scambi con i paesi terzi e l'intensità delle emissioni del settore o sottosettore rappresentano approssimazioni oggettive. Un beneficiario sarà considerato attivo in un settore o sottosettore elencato nell'allegato I in base alla classificazione del beneficiario nei conti nazionali settoriali o se una o più delle attività che svolge, e che sono incluse nell'allegato I, hanno generato oltre il 50 % del suo fatturato o valore produttivo nel 2021.
(98) COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022.
(99) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(100) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(101) Tali fattori possono ad esempio includere il confinamento obbligatorio della popolazione a causa di una pandemia o perturbazioni a livello mondiale nella catena di approvvigionamento delle attrezzature necessarie per i progetti. Tuttavia, tra tali fattori non rientrerebbero i ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni richieste per il progetto.
(102) Ad esempio EUR per tonnellata di CO2 eliminata.
(103) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(104) Un contratto per differenza conferisce al beneficiario il diritto a un pagamento pari alla differenza tra un prezzo di esercizio (strike price) fisso e un prezzo di riferimento, ad esempio un prezzo di mercato, per unità di produzione. I contratti per differenza possono anche prevedere rimborsi da parte dei beneficiari ai contribuenti o ai consumatori per i periodi in cui il prezzo di riferimento supera il prezzo di esercizio.
(105) Gli aiuti agli investimenti volti a ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra o il consumo di energia, anche al di sotto delle soglie di cui al punto 73, lettera d), della presente comunicazione, possono essere esentati dall'obbligo di notifica purché siano rispettate le norme del regolamento generale di esenzione per categoria.
(106) La riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra deve essere misurata facendo riferimento alla media delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua emissioni).
(107) La riduzione del consumo energetico deve essere misurata in riferimento al consumo energetico registrato nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua consumo).
(108) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29).
(109) Tali fattori possono ad esempio includere il confinamento obbligatorio della popolazione a causa di una pandemia o perturbazioni a livello mondiale nella catena di approvvigionamento delle attrezzature necessarie per i progetti. Tuttavia, tra tali fattori non rientrerebbero i ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni richieste per il progetto.
(110) Secondo la definizione di cui al punto 19 (89) della comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).
(111) La riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico deve essere misurata facendo riferimento alla media delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua emissioni/consumo).
(112) Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261I del 7.10.2022, pag. 1).
(113) Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).
(114) Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261I del 7.10.2022, pag. 1).
(115) Tali aiuti saranno di norma considerati necessari se contribuiscono a una riduzione del consumo di gas.
(116) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(117) Vale a dire contatori che misurano separatamente il consumo a seconda che sia o non sia necessaria una riduzione supplementare della domanda.
(118) Il termine «fuori picco» deve essere definito in modo da evitare in generale il consumo di energia elettrica quando essa è generata utilizzando il gas.
(119) Ad esempio, quando i beneficiari sono selezionati in base al prezzo della capacità (EUR/MW) per la riduzione del consumo durante un numero fisso di ore. In tal caso, il numero di ore deve essere definito ex ante.
(120) Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261I del 7.10.2022, pag. 1).
(121) Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.
(122) Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.
(123) La pagina di ricerca pubblica Trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi agli aiuti individuali comunicati dagli Stati membri in conformità degli obblighi europei in materia di trasparenza degli aiuti di Stato e può essere consultata al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it.
(124) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(125) GU C 131I del 24.3.2022, pag. 1.
ALLEGATO I
Settori e sottosettori particolarmente colpiti (1).
|
Codice NACE |
Descrizione |
1 |
0510 |
Estrazione di antracite |
2 |
0610 |
Estrazione di petrolio greggio |
3 |
0710 |
Estrazione di minerali metalliferi ferrosi |
4 |
0729 |
Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi |
5 |
0891 |
Estrazione di minerali per l’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti |
6 |
0893 |
Estrazione di sale |
7 |
0899 |
Altre attività estrattive n.c.a. |
8 |
1041 |
Produzione di oli e grassi |
9 |
1062 |
Produzione di amidi e di prodotti amidacei |
10 |
1081 |
Produzione di zucchero |
11 |
1106 |
Fabbricazione di malto |
12 |
1310 |
Preparazione e filatura di fibre tessili |
13 |
1330 |
Finissaggio dei tessili |
14 |
1395 |
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario |
15 |
1411 |
Confezione di abbigliamento in pelle |
16 |
1621 |
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno |
17 |
1711 |
Fabbricazione della pasta-carta |
18 |
1712 |
Fabbricazione di carta e di cartone |
19 |
1910 |
Fabbricazione di prodotti di cokeria |
20 |
1920 |
Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
21 |
2011 |
Fabbricazione di gas industriali |
22 |
2012 |
Fabbricazione di coloranti e pigmenti |
23 |
2013 |
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici |
24 |
2014 |
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici |
25 |
2015 |
Fabbricazione di concimi e di composti azotati |
26 |
2016 |
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie |
27 |
2017 |
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie |
28 |
2060 |
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali |
29 |
2110 |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base |
30 |
2311 |
Fabbricazione di vetro piano |
31 |
2313 |
Fabbricazione di vetro cavo |
32 |
2314 |
Fabbricazione di fibre di vetro |
33 |
2319 |
Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici |
34 |
2320 |
Fabbricazione di prodotti refrattari |
35 |
2331 |
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
36 |
2332 |
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta |
37 |
2341 |
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali |
38 |
2342 |
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica |
39 |
2351 |
Produzione di cemento |
40 |
2352 |
Produzione di calce e gesso |
41 |
2399 |
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. |
42 |
2410 |
Attività siderurgiche |
43 |
2420 |
Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio |
44 |
2431 |
Stiratura a freddo di barre |
45 |
2442 |
Produzione di alluminio |
46 |
2443 |
Produzione di zinco, piombo e stagno |
47 |
2444 |
Produzione di rame |
48 |
2445 |
Produzione di altri metalli non ferrosi |
49 |
2446 |
Trattamento di combustibili nucleari |
50 |
2451 |
Fusione di ghisa |
|
Codice Prodcom |
Descrizione |
1 |
81221 |
Caolino ed altre argille caoliniche |
2 |
10311130 |
Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell’olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell’aceto o nell’acido acetico) |
3 |
10311300 |
Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet |
4 |
10391725 |
Concentrato di pomodoro |
5 |
105122 |
Latte intero in polvere |
6 |
105121 |
Latte scremato in polvere |
7 |
105153 |
Caseina |
8 |
105154 |
Lattosio e sciroppo di lattosio |
9 |
10515530 |
Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti |
10 |
10891334 |
Lieviti di panificazione |
11 |
20302150 |
Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili per la ceramica, la smalteria e la vetreria |
12 |
20302170 |
Lustri liquidi e preparazioni simili, fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi di granuli, di lamelle o di fiocchi |
13 |
25501134 |
Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi) ecc. |
(1) I settori e sottosettori elencati in riferimento all'intensità delle emissioni e all'intensità degli scambi corrispondono a quelli elencati nella decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030 (GU L 120/20 dell'8.5.2019 pag. 20).
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, modificato il 20 luglio 2022 |
Attuale quadro temporaneo di crisi |
||
Punti |
(1)-(14) |
Punti |
(1)-(14) |
Punto |
14bis |
Punto |
15 |
|
|
Nuovi punti |
(16)-(17) |
Punto |
15 |
Punto |
18 |
Punto |
16 |
Punto |
19 |
Punto |
17 |
Punto |
20 |
Punto |
18 |
Punto |
21 |
Punto |
19 |
Punto |
22 |
|
|
Nuovi punti |
(23)-(24) |
Punto |
20 |
Punto |
25 |
Punto |
21 |
Punto |
26 |
Punto |
22 |
Punto |
27 |
Punto |
23 |
Punto |
28 |
|
|
Nuovi punti |
(29)-(32) |
Punto |
24 |
Punto |
33 |
Punto |
25 |
Punto |
34 |
Punto |
25bis |
Punto |
35 |
Punto |
26 |
Punto |
36 |
Punto |
26bis |
Punto |
37 |
Punto |
26ter |
Punto |
38 |
Punto |
26quarter |
Punto |
39 |
Punto |
26quinquies |
Punto |
40 |
Punto |
27 |
Punto |
41 |
Punto |
28 |
Punto |
42 |
Punto |
29 |
Punto |
43 |
Punto |
30 |
Punto |
44 |
Punto |
31 |
Punto |
45 |
Punto |
32 |
Punto |
46 |
Punto |
33 |
Punto |
47 |
Punto |
34 |
Punto |
48 |
Punto |
35 |
Punto |
49 |
Punto |
36 |
Punto |
50 |
Punto |
37 |
Punto |
51 |
Punto |
38 |
Punto |
52 |
Punto |
39 |
Punto |
53 |
Punto |
40 |
Punto |
54 |
Punto |
41 |
Punto |
55 |
Punto |
42 |
Punto |
56 |
Punto |
43 |
Punto |
57 |
Punto |
44 |
Punto |
58 |
Punto |
45 |
Punto |
59 |
Punto |
46 |
Punto |
60 |
Punto |
47 |
Punto |
61 |
|
|
Nuova lettera |
61, lettera g) |
Punto |
47, lettera g) |
Punto |
61, lettera h) |
Punto |
47, lettera h) |
Punto |
61, lettera i) |
Punto |
48 |
Punto |
62 |
Punto |
49 |
Punto |
63 |
Punto |
50 |
Punto |
64 |
Punto |
51 |
Punto |
65 |
Punto |
52 |
Punto |
66 |
Punto |
53 |
Punto |
67 |
|
|
Nuovo punto |
68 |
Punto |
53bis |
Punto |
69 |
Punto |
53ter |
Punto |
70 |
|
|
Nuovo punto |
71 |
Punto |
53quarter |
Punto |
72 |
Punto |
53quinquies |
Punto |
73 |
|
|
Nuovi punti |
(74)-(75) |
Punto |
54 |
Punto |
76 |
|
|
Nuovo punto |
77 |
Punto |
55 |
Punto |
78 |
Punto |
56 |
Punto |
79 |
Punto |
57 |
Punto |
80 |
Punto |
58 |
Punto |
81 |
Punto |
59 |
Punto |
82 |
|
|
Nuovi punti |
(83)-(86) |
Punto |
60 |
Punto |
87 |
Punto |
61 |
Punto |
88 |