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Document 52022XC1017(03)

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2022/C 397/10

C/2022/7266

GU C 397 del 17.10.2022, pp. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/20


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 397/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA / DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«Colline di Romagna»

n. UE: PDO-IT-0211-AM02 — 16.2.2022

DOP (X) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Organizzazione di Produttori Associazione Regionale Produttori tra Olivicoli dell'Emilia-Romagna – Società Cooperativa Agricola, con sede in Via XXIII Settembre 1845 n. 112/a – 47921 Rimini (RN); Tel. +39 0541 741762; e-mail: a.r.p.o@libero.it; PEC: arporimini@legalmail.it

L'Organizzazione di produttori ARPO è legittimata a presentare domanda di modifica del disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 14 ottobre 2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: controlli

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

La modifica riguarda l'articolo 6 del disciplinare e il punto 3.2 del documento unico relativamente alle caratteristiche organolettiche, e in particolare odore, sapore e l'acidità totale

Dove è scritto:

«odore: di fruttato di oliva medio o talvolta intenso, accompagnato da eventuali sensazioni di erba o foglia;

sapore: di fruttato di oliva con lieve sensazione di amaro e\o piccante, accompagnato da eventuale sentore di mandorla, carciofo o pomodoro; punteggio al panel test ≥ 7,

acidità totale massima, espressa in acido oleico, al peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;»

Si è scritto:

«odore: di fruttato di oliva medio o talvolta intenso (mediana > di 3 ≤ 7), accompagnato da eventuali sensazioni di erba (o foglia) e/o mandorla e/o Carciofo e/o Pomodoro;

sapore(Aromi di bocca e gustativi): Fruttato di oliva, accompagnato da eventuale sentore di Erba e/o Mandorla e/o carciofo e/o Pomodoro con lievi/medie sensazioni di amaro e piccante (mediana>1,5<=6).

acidità totale massima, espressa in acido oleico, al peso, non eccedente grammi 0,4 per 100 grammi di olio»

Relativamente alle caratteristiche organolettiche il disciplinare è stato adeguato alla normativa comunitaria vigente, introducendo le mediane dei descrittori tipici del metodo previsto dal regolamento (CE) n. 796/2002 ed eliminando il vecchio metodo di analisi sensoriale non più significativo ed eliminando il punteggio al panel test ≥ 7.

L'acidità massima totale, espressa in acido oleico, viene abbassata allo 0,4 % massimo. Tale abbassamento viene effettuato per avere una qualità migliore.

Prova dell'origine

Nella versione vigente del disciplinare non è compreso l'articolo riguardante la prova dell'origine. Si inserisce pertanto l'articolo di seguito riportato:

«Articolo n. 8 – Origine:

Al fine di garantire l'origine del prodotto, ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori agricoli autorizzati, dei molitori e dei confezionatori accreditati, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto.»

Metodo di produzione

La modifica riguarda l'articolo 4 del disciplinare relativamente alle Caratteristiche di coltivazione, in particolare il paragrafo sull'epoca di raccolta

Dove è scritto:

«L'epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” è compresa tra il 20 ottobre e il 15 dicembre di ogni anno.»

Si è scritto:

«L'epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” è compresa tra l'inizio dell'invaiatura e il 15 dicembre di ogni anno.»

Tale modifica è motivata dalla presenza di condizioni meteorologiche particolari, documentate da dati meteo riscontrabili nelle analisi climatiche giornaliere 1961-2018, che evidenziano per la zona di produzione dell'olio extravergine di oliva «Colline di Romagna», negli ultimi anni un innalzamento evidente della temperatura.

Tale condizione climatica incide sulla produzione di olio extravergine di oliva. Questo andamento influisce sui tempi di maturazione dei frutti. Si elimina pertanto la data di raccolta legando la stessa all'andamento stagionale e quindi all'inizio dell'invaiatura, che costituisce il momento ideale per l'avvio della raccolta e assicurare la migliore qualità dell'olio.

Legame

Il legame con l'ambiente che non è presente nel disciplinare vigente ma solo nella scheda riepilogativa pubblicata. È stato pertanto inserito nel disciplinare di produzione uno specifico articolo contenente il testo presente nella scheda riepilogativa e composta dal primo paragrafo del punto 4.4 della scheda riepilogativa e il testo presente al punto 4.6 della scheda riepilogativa pubblicata. Tali parti sono le stesse inserite al punto 5 del documento unico

Il testo del disciplinare è quindi così integrato:

«Art. 10

Legame

A partire dall’età Villanoviana fino al Medio Evo e oltre fino all’inizio del ’900, numerose sono le fonti archivistiche, ecclesiastiche e notarili che testimoniano la presenza dell’olivo nel territorio collinare romagnolo e l’importanza dell’olio d’oliva nell’economia rurale della Romagna.

All’inizio del secolo, l’estrazione dell’olio dalle olive è esercitata nella provincia in 22 comuni e le olive sottoposte ai frantoi sono tutte raccolte nella provincia stessa. In quegli anni viene prestata alla coltura dell’olivo una particolare attenzione, come si evidenzia dalla stampa dell’opuscolo “Ulivo e olio” avvenuta a Rimini nel 1901. Nei primi anni del secolo anche la “Rivista agraria romagnola” cura una rubrica che periodicamente produce informazioni e consigli in merito all’olivicoltura. La coltura, in effetti, gode di particolari condizioni microclimatiche che, unitamente ad appropriate pratiche agronomiche, determinano la produzione di un olio di particolare pregio, in grado di distinguersi per le sue caratteristiche chimiche ed organolettiche.

I fattori naturali sono rappresentati sia dalle caratteristiche pedologiche dei terreni sia soprattutto dalle particolari condizioni microclimatiche che influenzano direttamente le caratteristiche chimiche e organolettiche dell’olio legate ad una raccolta anticipata delle olive, rispetto alla loro piena maturazione, che garantisce una potenziale elevata qualità dell’olio. I terreni sono generalmente di medio impasto, tendenti all’argilloso, con elevato tenore in calcare, ben strutturati, in modo da favorire lo sviluppo degli olivi. Le condizioni microclimatiche, riferibili in particolare alla piovosità, concentrata nel periodo primaverile ed autunnale, unitamente alle basse temperature medie annue, che limitano lo sviluppo vegetativo delle piante al solo periodo aprile-ottobre, determinano una maturazione graduale e tardiva delle drupe con una conseguente elevata qualità chimica ed organolettica dell’olio ottenuto. I fattori umani trovano la massima espressione nello storico attaccamento alla coltura da parte degli olivicoltori locali, che si manifesta nelle tradizionali pratiche agronomiche, attente a preservare la pianta dell’olivo sul territorio.

L’olivicoltura è ampiamente diffusa in tutta la provincia di Rimini ove predilige i territori collinari a ridosso dell’area costiera e si estende in provincia di Forlì-Cesena nelle aree di media e bassa collina. In questi territori l’olivo rappresenta l’unica coltura arborea possibile assieme alla viticoltura, occupando le aree marginali, che presentano elevate pendenze, difficili da coltivare, diventando un importante elemento del paesaggio rurale.

La varietà “Correggiolo” rappresenta la pianta più diffusa sul territorio e imprime le caratteristiche di tipicità all’olio prodotto. Tale varietà, inoltre, mostra buona capacità di resistenza al freddo ed una maturazione tardiva e scalare delle drupe che assicura, unitamente alle condizioni pedoclimatiche del territorio, la produzione di un olio tipico con caratteristiche di pregio.»

La modifica non altera il legame

Altro: Controlli

Nella versione vigente del disciplinare non è compreso l'articolo riguardante i controlli. Si è pertanto inserito uno specifico articolo.

Si riporta di seguito il testo inserito:

«Art. 9

Controlli:

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012.

Tale struttura è l’organismo di controllo Kiwa Cermet Italia, via Cadriano 23, 40057 Cadriano di Granarolo (BO) – Tel. +39 051 4593111; Fax +39 051 763382; E-mail: info@kiwacermet.it.»

DOCUMENTO UNICO

«Colline di Romagna»

n. UE: PDO-IT-0211-AM02 — 16.2.2022

DOP (X) IGP ( )

1.   Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]

«Colline di Romagna»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5 Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Colore: dal verde al giallo oro;

 

odore: Odore fruttato di oliva medio o talvolta intenso (mediana > di 3 ≤ 7), accompagnato da eventuali sensazioni di erba (o foglia) e/o mandorla e/o carciofo e/o pomodoro;

 

Sapore: fruttato di oliva, accompagnato da eventuale sentore di erba e/o mandorla e/o carciofo e/o pomodoro con lievi/medie sensazioni di amaro e piccante (mediana>1,5 ≤ 6);

 

Acidità massima totale espresso in Acido oleico, in peso, minore o eguale a 0,4 g/100 g di olio;

 

N° di perossidi ≤ 12 meqO2\kg

 

Acido oleico ≥ 72 %

 

Tocoferoli ≥ 70 mg\kg

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» deve essere ottenuta dalle varietà di olivo presenti negli oliveti nelle seguenti percentuali: Correggiolo, nella misura minima del 60 %, Leccino nella misura massima del 40 %. Possono essere presenti anche varietà minori, quali Pendolino, Moraiolo e Rossina, in una misura massima del 10 % negli oliveti.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi del processo produttivo (coltivazione e raccolta delle olive ed estrazione dell'olio) devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Al fine di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Colline di Romagna», garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati, anche il confezionamento dell'olio extravergine di oliva «Colline di Romagna» deve essere effettuato sempre all'interno della zona di produzione prevista al punto 4.

L'olio extravergine di oliva «Colline di Romagna» deve essere immesso al consumo in recipienti preconfezionati, ermeticamente chiusi, idonei dal punto di vista alimentare e con la seguente capienza espressa in litri: 0,10 — 0,25 — 0,50 — 0,75 — 1,00 — 3,00 — 5,00.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il nome della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter essere ben distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui è ottenuto l'olio. È vietato l'uso di riferimenti geografici aggiuntivi, indicazioni geografiche o indicazioni di luoghi esattamente corrispondenti a comuni, frazioni in aree inserite nella zona di produzione.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione, trasformazione delle olive dell'olio destinata all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Colline di Romagna», comprende parte dei territori delle province di Rimini e di Forlì — Cesena, situati nella regione Emilia-Romagna.

5.   Legame con la zona geografica

A partire dall'età Villanoviana fino al Medio Evo e oltre fino all'inizio del '900, numerose sono le fonti archivistiche, ecclesiastiche e notarili che testimoniano la presenza dell'olivo nel territorio collinare romagnolo e l'importanza dell'olio d'oliva nell'economia rurale della Romagna.

All'inizio del secolo, l'estrazione dell'olio dalle olive è esercitata nella provincia in 22 comuni e le olive sottoposte ai frantoi sono tutte raccolte nella provincia stessa. In quegli anni viene prestata alla coltura dell'olivo una particolare attenzione, come si evidenzia dalla stampa dell'opuscolo «Ulivo e olio» avvenuta a Rimini nel 1901.

Nei primi anni del secolo anche la «Rivista agraria romagnola» cura una rubrica che periodicamente produce informazioni e consigli in merito all'olivicoltura.

La coltura, in effetti, gode di particolari condizioni microclimatiche che, unitamente ad appropriate pratiche agronomiche, determinano la produzione di un olio di particolare pregio, in grado di distinguersi per le sue caratteristiche chimiche ed organolettiche.

I fattori naturali sono rappresentati sia dalle caratteristiche pedologiche dei terreni sia soprattutto dalle particolari condizioni microclimatiche che influenzano direttamente le caratteristiche chimiche e organolettiche dell'olio legate ad una raccolta anticipata delle olive, rispetto alla loro piena maturazione, che garantisce una potenziale elevata qualità dell'olio.

I terreni sono generalmente di medio impasto, tendenti all'argilloso, con elevato tenore in calcare, ben strutturati, in modo da favorire lo sviluppo degli olivi. Le condizioni microclimatiche, riferibili in particolare alla piovosità, concentrata nel periodo primaverile ed autunnale, unitamente alle basse temperature medie annue, che limitano lo sviluppo vegetativo delle piante al solo periodo aprile-ottobre, determinano una maturazione graduale e tardiva delle drupe con una conseguente elevata qualità chimica ed organolettica dell'olio ottenuto. I fattori umani trovano la massima espressione nello storico attaccamento alla coltura da parte degli olivicoltori locali, che si manifesta nelle tradizionali pratiche agronomiche, attente a preservare la pianta dell'olivo sul territorio.

L'olivicoltura è ampiamente diffusa in tutta la provincia di Rimini ove predilige i territori collinari a ridosso dell'area costiera e si estende in provincia di Forlì-Cesena nelle aree di media e bassa collina. In questi territori l'olivo rappresenta l'unica coltura arborea possibile assieme alla viticoltura, occupando le aree marginali, che presentano elevate pendenze, difficili da coltivare, diventando un importante elemento del paesaggio rurale.

La varietà «Correggiolo» rappresenta la pianta più diffusa sul territorio e imprime le caratteristiche di tipicità all'olio prodotto. Tale varietà, inoltre, mostra buona capacità di resistenza al freddo ed una maturazione tardiva e scalare delle drupe che assicura, unitamente alle condizioni pedoclimatiche del territorio, la produzione di un olio tipico con caratteristiche di pregio.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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