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Document 52022XC1006(01)

Comunicazione della commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili 2022/C 385/01

C/2022/6937

GU C 385 del 6.10.2022, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 385/1


Comunicazione della commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili

(2022/C 385/01)

Il presente documento mira a chiarire il contenuto dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE (1) (atto delegato «Informativa») per facilitarne l'attuazione.

Le domande frequenti ivi raccolte chiariscono le disposizioni già contenute nella normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti da tale normativa né introdurre requisiti aggiuntivi per le autorità competenti e gli operatori interessati. Esse mirano unicamente ad assistere le imprese finanziarie e non finanziarie nell'attuazione delle disposizioni giuridiche pertinenti. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non sono tali da pregiudicare la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'Unione.

Il 20 dicembre 2021 la Commissione ha pubblicato 22 domande frequenti (FAQ) sulle modalità con cui le imprese finanziarie e non finanziarie dovrebbero comunicare informazioni sulle attività economiche e gli attivi ammissibili alla tassonomia conformemente all'atto delegato «Informativa». Il presente documento integra queste FAQ.

INDICE

Domande frequenti di carattere generale 3

1.

A quali imprese si applica l’obbligo di comunicazione di cui all’atto delegato a norma dell’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia? 3

2.

Qual è la definizione di «attività economica» nell’atto delegato «Informativa»? 4

3.

Che cos’è un’attività economica ammissibile alla tassonomia? 4

4.

Quali sono le attività economiche «abilitanti» e «di transizione» nel contesto della comunicazione di informazioni sull’ammissibilità alla tassonomia? 5

5.

Come individuare e comunicare l’ammissibilità delle attività economiche connesse all’adattamento? 5

6.

Come utilizzare i codici NACE per individuare le attività ammissibili alla tassonomia nel contesto della comunicazione di informazioni sull’ammissibilità? 6

7.

Le imprese possono comunicare volontariamente informazioni sull’ammissibilità alla tassonomia? 6
Imprese non finanziarie 7

8.

In che misura le imprese dovrebbero valutare e comunicare le attività ammissibili alla tassonomia nella loro catena del valore, sia a monte che a valle? 7

9.

Come individuare le attività ammissibili alla tassonomia le cui descrizioni contengono qualificatori come «a basse emissioni di carbonio» e «pericoli legati al clima»? 8

10.

Le imprese dovrebbero suddividere per obiettivo ambientale le informazioni che comunicano in materia di ammissibilità alla tassonomia? 8

11.

Come sono definiti il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia? 9

12.

Qual è l’ambito di applicazione delle «altre spese dirette» di cui all’allegato I dell’atto delegato «Informativa»? 11

13.

In che modo le imprese dovrebbero contabilizzare i ricavi negativi nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia? 11

14.

Le imprese dovrebbero evitare la doppia comunicazione di informazioni sulle attività ammissibili alla tassonomia? 12

15.

Occorre comunicare il fatturato ammissibile alla tassonomia di un’attività economica svolta da un subappaltatore e non dal soggetto che effettua la comunicazione? 12

16.

In che modo un’impresa non finanziaria dovrebbe comunicare informazioni sui prodotti e i servizi consumati internamente e venduti esternamente? 12

17.

In che modo le imprese non finanziarie dovrebbero trattare gli attivi immateriali nell’ambito della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia? 13

18.

Le imprese non finanziarie dovrebbero riferire in merito all’ammissibilità alla tassonomia delle attività al di fuori dell’UE? 13

19.

In che modo le imprese non finanziarie dovrebbero trattare il fatturato delle attività ammissibili deconsolidate nel corso dell’esercizio? 13
Imprese finanziarie 14

20.

Che cosa comunicano le imprese finanziarie se le informazioni delle entità sottostanti non sono accessibili al pubblico? 14

21.

Qual è la differenza tra attivi coperti e attivi totali nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia? 14

22.

Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti dovrebbero essere presi in considerazione nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia? 15
Gestori di attività finanziarie 15

23.

In che modo i gestori di attività finanziarie possono ponderare le loro partecipazioni in un portafoglio per comunicare gli attivi ammissibili alla tassonomia? 15

24.

I prestiti ipotecari sono considerati ammissibili per un gestore di attività finanziarie (come investimento) o solo per la banca che ha erogato inizialmente il prestito? 15
Assicuratori 16

25.

Quali attività dovrebbero prendere in considerazione un assicuratore e un riassicuratore nel comunicare le loro attività di sottoscrizione nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia? 16
Enti creditizi 16

26.

Gli obblighi di comunicazione ai sensi dell’atto delegato «Informativa» si applicano a una grande impresa che non è un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4 del regolamento sui requisiti patrimoniali, ma è considerata unimpresa finanziaria ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva NFRD? 16

27.

In che modo le spese in conto capitale possono essere associate ai finanziamenti generici nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia? 16

28.

In che modo un ente creditizio che è un’impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) dovrebbe comunicare le proprie attività economiche ammissibili alla tassonomia? 17
Mercato del debito 17

29.

Come valutare e comunicare l’ammissibilità alla tassonomia di uno strumento di debito come un’obbligazione o un prestito? 17

30.

L’impiego di tutti i proventi derivanti da prodotti di debito deve essere verificato in modo indipendente se indicato come ammissibile alla tassonomia? 18

31.

Gli strumenti di debito verdi di soggetti di paesi terzi possono essere indicati come ammissibili alla tassonomia? 18

32.

Il debito sovrano verde può essere indicato come ammissibile alla tassonomia? 18
Interazione con altri regolamenti 19

33.

Quali sono le interazioni tra l’atto delegato sull’informativa e i requisiti proposti in materia di comunicazione societaria sulla sostenibilità? 19

DOMANDE FREQUENTI DI CARATTERE GENERALE

1.   A quali imprese si applica l’obbligo di comunicazione di cui all’atto delegato a norma dell’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia?

L'atto delegato che integra l'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia (regolamento (UE) 2021/2178, in appresso «atto delegato 'Informativa'») stabilisce requisiti specifici per la comunicazione di informazioni connesse alla tassonomia da parte delle imprese soggette alla direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (2) (Non-Financial Reporting Directive, NFRD).

Nello specifico l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia (3) contiene un riferimento incrociato agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile 2013/34/UE (4), introdotti dalla direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Più precisamente il regolamento sulla tassonomia specifica che «qualsiasi impresa soggetta all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE include, nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del presente regolamento». In altre parole le imprese soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva contabile sono anche soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento sulla tassonomia.

A norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile, sono soggette all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario le imprese seguenti: le grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della medesima, con più di 500 dipendenti in media durante l'esercizio e gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della suddetta direttiva, con più di 500 dipendenti in media su base consolidata durante l'esercizio. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, tali imprese sono altresì soggette agli obblighi di informativa discendenti da tale regolamento.

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia non fa specifico riferimento a misure nazionali di recepimento della direttiva NFRD che potenzialmente ne estendono l'ambito di applicazione ad altre categorie di imprese più piccole. Pertanto gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia si applicano alle imprese che rientrano direttamente nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD, non a quelle soggette soltanto al diritto interno che la recepisce. Tuttavia, ai sensi dell'atto delegato «Informativa», le imprese soggette soltanto al diritto interno che recepisce la NFRD possono dichiarare volontariamente il loro allineamento alla tassonomia.

2.   Qual è la definizione di «attività economica» nell’atto delegato «Informativa»?

Il regolamento sulla tassonomia stabilisce una classificazione delle attività economiche ecosostenibili che si basa in larga misura sulla nomenclatura delle attività economiche (NACE), la classificazione statistica delle attività economiche nell'UE.

Si parla di attività economica quando risorse quali capitale, beni, manodopera, tecniche di produzione o prodotti intermedi sono combinate al fine di produrre beni o servizi specifici. Un'attività economica è caratterizzata da un input di risorse, un processo di produzione e un output di prodotti (beni o servizi).

Il regolamento (UE) 2021/2139 (5) (atto delegato «Clima») descrive e attribuisce criteri molto generali. Non fa riferimento a un'attività economica specifica, bensì a categorie di attività economiche: ad esempio, fissa criteri per la categoria generale «produzione di cemento» piuttosto che per la produzione di cemento in un impianto specifico da parte di un operatore specifico.

Il riferimento ai settori NACE nell'atto delegato «Clima» è puramente indicativo e non necessariamente esaustivo. Pertanto un'attività economica potrebbe corrispondere alla descrizione di un'attività e ai criteri di vaglio tecnico di cui all'atto delegato «Clima» (allegati I e II) anche se il settore NACE dell'impresa non figura nella sezione pertinente di tale atto delegato.

3.   Che cos’è un’attività economica ammissibile alla tassonomia?

L'articolo 1, paragrafo 5, dell'atto delegato «Informativa» definisce un'attività economica ammissibile come un'attività descritta negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia. Per l'esercizio che termina nel 2022 (e per le attività svolte nel 2021) questa definizione corrisponde alle attività economiche descritte nell'atto delegato «Clima» adottato il 4 giugno 2021.

Più specificamente, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'atto delegato «Informativa», un'attività economica è ammissibile indipendentemente dal fatto che soddisfi uno o tutti i criteri di vaglio tecnico stabiliti nell'atto delegato «Clima» (e negli atti delegati futuri). Pertanto il fatto che un'attività economica sia ammissibile alla tassonomia non fornisce alcuna indicazione riguardo alla prestazione ambientale e alla sostenibilità della stessa.

In linea di principio, un'impresa che genera fatturato o investe in spese in conto capitale (CapEx) o in spese operative (OpEx) corrispondenti a un'attività economica descritta nell'atto delegato «Clima» è considerata ammissibile ai fini dell'informativa sull'ammissibilità alla tassonomia. Al contrario, se un'attività non è ancora inclusa nell'atto delegato, l'impresa non dovrebbe essere considerata ammissibile. Inoltre la tassonomia è un quadro dinamico che dovrebbe espandere nel tempo la portata delle attività che contempla, in particolare includendo altri obiettivi ambientali, con un conseguente ampliamento della gamma di attività ammissibili.

Nella pratica l'individuazione delle attività economiche ammissibili alla tassonomia rappresenta il primo passo per poter valutare l'allineamento delle attività economiche ai criteri di vaglio tecnico della tassonomia. È tra le attività ammissibili che vanno ricercate le attività con il potenziale di allinearsi ai criteri di vaglio tecnico, anche in quanto attività di transizione o abilitanti.

In linea di massima la comunicazione di informazioni sull'ammissibilità, a norma dell'articolo 10 dell'atto delegato «Informativa», dovrebbe servire ad aiutare le imprese a prepararsi per le future informative in materia di allineamento (6).

Infine il regolamento sulla tassonomia, l'atto delegato «Clima» e l'atto delegato «Informativa» non operano una distinzione tra attività economiche o d'impresa essenziali e non essenziali. Le imprese dovrebbero pertanto riferire su tutte le loro attività economiche che sono in linea con la definizione di ammissibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 5, dell'atto delegato «Informativa», come spiegato sopra.

Le tempistiche delle informative sull'ammissibilità e sull'allineamento sono descritte più nel dettaglio nella risposta alla domanda 2 delle FAQ pubblicate il 20 dicembre 2021.

4.   Quali sono le attività economiche «abilitanti» e «di transizione» nel contesto della comunicazione di informazioni sull’ammissibilità alla tassonomia?

L'articolo 16 e l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia definiscono le attività economiche abilitanti e di transizione (7). Le attività di transizione sono quelle per le quali non esistono ancora alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione del settore o dell'industria, oltre a soddisfare le due condizioni seguenti: i) non ostacolano lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e ii) non comportano una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio, tenuto conto della vita economica di tali attivi. Le attività abilitanti sono invece quelle che consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Ai fini della comunicazione di informazioni sull'ammissibilità a norma dell'articolo 10 dell'atto delegato «Informativa», le attività economiche abilitanti o di transizione non dovrebbero essere trattate diversamente da altre attività. Se corrispondono a una delle descrizioni, dovrebbero essere identificate come ammissibili.

Si precisa tuttavia che nella tassonomia dell'UE un'attività economica è considerata di transizione o abilitante solo a condizione che soddisfi i criteri di vaglio tecnico di cui ai punti pertinenti degli allegati I e II dell'atto delegato «Clima». Pertanto, in particolare per il primo o i primi anni di comunicazione di informazioni sull'ammissibilità a norma dell'articolo 10 dell'atto delegato «Informativa», queste attività possono essere considerate potenzialmente di transizione o potenzialmente abilitanti e indicate come tali solo su base volontaria. Come nel caso dalla comunicazione in materia di ammissibilità per altre attività, l'ammissibilità non fornisce alcuna indicazione riguardo alla prestazione ambientale dell'attività.

5.   Come individuare e comunicare l’ammissibilità delle attività economiche connesse all’adattamento?

L'allegato II dell'atto delegato «Clima» distingue due tipi di attività che possono apportare un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici:

attività di adattamento, ossia attività che comprendono soluzioni di adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia (8);

attività economiche abilitanti, ossia attività che forniscono soluzioni di adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia (9).

Gli obblighi di comunicazione in materia di ammissibilità variano a seconda che l'attività economica sia indicata come attività abilitante o di adattamento ai sensi dell'allegato II dell'atto delegato «Clima». Nel primo caso (attività abilitanti), il fatturato e le spese in conto capitale e operative corrispondenti possono essere considerate attività ammissibili (10).

Nel secondo caso (attività di adattamento), il soggetto che effettua la comunicazione deve dimostrare che è stata svolta una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità e che è stato elaborato un piano di spesa per attuare soluzioni di adattamento che riducano i più importanti rischi climatici fisici che pesano sull'attività, indicati nell'appendice A dell'allegato II. Le spese in conto capitale e le spese operative connesse all'attività di adattamento possono essere contabilizzate ai fini dell'ammissibilità alla tassonomia solo se tali condizioni sono soddisfatte.

È importante sottolineare che il fatturato derivante da prodotti e servizi associati a un'attività adattata non può essere preso in considerazione ai fini dell'ammissibilità alla tassonomia. Ciò è dovuto al fatto che, una volta che un'attività ha apportato un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici (ossia una volta che è stata resa resiliente ai cambiamenti climatici), il fatturato corrispondente non dovrebbe essere considerato ammissibile. Si noti che l'attività adattata può apportare o meno benefici ambientali.

6.   Come utilizzare i codici NACE per individuare le attività ammissibili alla tassonomia nel contesto della comunicazione di informazioni sull’ammissibilità?

La NACE è un sistema di classificazione dei prodotti e delle attività economiche. I codici NACE forniscono un quadro per raccogliere e presentare un'ampia gamma di statistiche economiche basate sull'attività economica.

La NACE utilizza quattro livelli. Alcune trasposizioni nazionali dei codici NACE si articolano in più livelli, ma i primi quattro sono gli stessi per tutti gli Stati membri.

Tutte le descrizioni delle attività economiche agli allegati I e II dell'atto delegato «Clima» prevedono che le attività economiche della categoria interessata possano corrispondere a uno o più codici NACE specifici.

Il considerando 6 dell'atto delegato «Clima» precisa che i riferimenti ai codici NACE dovrebbero intendersi come indicativi. L'ammissibilità alla tassonomia dovrebbe essere valutata tenendo conto della descrizione specifica dell'attività fornita negli allegati dell'atto delegato «Clima».

Più nello specifico i codici NACE dovrebbero aiutare gli utenti, in particolare quelli che già lavorano con questi codici, a orientarsi nella tassonomia. I riferimenti NACE possono aiutare a individuare le attività ammissibili alla tassonomia (non quelle allineate), ma solo la descrizione specifica delle attività nell'atto delegato «Clima» ne delinea l'esatta portata.

In pratica ciò significa che:

se un codice NACE è più ampio della descrizione dell'attività, la descrizione prevale sull'ambito di applicazione del codice NACE;

se un'attività economica non ha un codice NACE ma corrisponde alla descrizione dell'attività, può essere considerata ammissibile alla tassonomia;

se la descrizione di un'attività non corrisponde perfettamente all'attività dell'impresa, potrebbe essere necessario suddividere le attività dell'impresa in modo tale che le varie parti rientrino nella descrizione o in più descrizioni distinte;

se il codice NACE di un'attività economica non è menzionato nell'atto delegato «Clima» ma l'attività corrisponde alla descrizione, essa può essere considerata ammissibile alla tassonomia.

7.   Le imprese possono comunicare volontariamente informazioni sull’ammissibilità alla tassonomia?

In generale l'atto delegato «Informativa» non preclude l'informativa volontaria sulle attività delle imprese. Al contrario, tutte le imprese soggette all'obbligo di comunicazione sono incoraggiate a presentare volontariamente qualsiasi informazione supplementare che ritengano utile per dare agli investitori una migliore panoramica della propria ammissibilità alla tassonomia.

Tuttavia, come principio generale per tutte le imprese, le informazioni su base volontaria non fanno parte dell'informativa obbligatoria a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia e chi le presenta dovrebbe sempre spiegare le proprie motivazioni.

L'informativa volontaria non dovrebbe contraddire o travisare le informazioni obbligatorie ai sensi dell'atto delegato «Informativa», né godere di maggiore rilievo. Le imprese che presentano un'informativa volontaria devono fornire informazioni complementari circa (11):

la base di tale informativa;

i metodi utilizzati per prepararla; e

una chiara spiegazione di come differisce dall'informativa obbligatoria.

La nota informativa (12) della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria e sull'utilizzo volontario dei modelli per la comunicazione in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

Imprese non finanziarie

8.   In che misura le imprese dovrebbero valutare e comunicare le attività ammissibili alla tassonomia nella loro catena del valore, sia a monte che a valle?

In generale, la comunicazione di informazioni sulle attività ammissibili alla tassonomia non comporta la valutazione della catena del valore di un'impresa, in quanto nella maggior parte dei casi le descrizioni delle attività nell'atto delegato «Clima» non contengono riferimenti alla catena del valore. Analogamente, le imprese non sono tenute a valutare la sostenibilità dei loro fornitori, in particolare nella fase di comunicazione in materia di ammissibilità.

La tassonomia stabilisce criteri per settore e attività, non per linea di prodotto o impresa. Le imprese che generano ricavi in più settori nella catena del valore di un prodotto devono riferire in merito ai vari processi e alle varie parti della catena del valore per tutti i settori e le attività. Ciò vale per le attività svolte dal soggetto che effettua la comunicazione, non dai suoi fornitori. Gli operatori che sono attivi in più settori nella catena del valore di un prodotto o di una tecnologia, ma che generano ricavi da tale prodotto nell'ambito di una sola attività, devono riferire soltanto in merito a quell'attività specifica.

Ai fini della comunicazione del fatturato, gli attivi e i processi nella catena del valore di un'attività sono ammissibili solo se espressamente compresi nella descrizione dell'attività. Ad esempio, se la descrizione riguarda solo la fabbricazione di prodotti finali, le attività intermedie nella catena del valore non sono automaticamente ammissibili. La fabbricazione di componenti specifici per autovetture e veicoli non sarà quindi automaticamente ammissibile a titolo del punto Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti. Dal punto di vista dei fornitori ciò significa che, anche se forniscono componenti per un'attività ammissibile alla tassonomia, la loro attività non è ammissibile per definizione alla tassonomia; la fabbricazione di componenti specifici per autovetture non sarà dunque automaticamente ammissibile a titolo dell'attività Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti. La tassonomia dell'UE non adotta infatti un approccio generalizzato per le attività a monte, bensì stabilisce criteri specifici per ciascuna attività contemplata, compresi i criteri relativi a «non arrecare un danno significativo».

Saranno tuttavia ammissibili alcuni componenti chiave descritti in altri punti, come nel caso delle batterie o dell'idrogeno (punti 3.2 e 3.4). Inoltre la fabbricazione di componenti può rientrare nel punto «fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio» (allegato I, punto 3.6, dell'atto delegato «Clima») se non è coperta da altri punti e se corrisponde alla descrizione dell'attività. Poiché la descrizione dell'attività al punto 3.6 è molto ampia, i codici NACE C22, C25, C26, C27 e C28 forniscono un'indicazione del suo ambito di applicazione. Tali codici comprendono segnatamente pneumatici e semiconduttori, sempre che i prodotti in questione corrispondano alla descrizione dell'attività (cfr. anche la domanda 19). Nella descrizione non rientrerebbero invece le attività minerarie.

Ai fini della comunicazione delle spese in conto capitale e delle spese operative sono ammissibili anche tutti gli acquisti di attivi e processi o servizi essenziali per lo svolgimento di una particolare attività ammissibile. Sono dunque ammissibili i componenti che i costruttori di autovetture acquistano per fabbricare autovetture a basse emissioni di carbonio. Nell'ambito della comunicazione in materia di ammissibilità un costruttore di autovetture o veicoli non è tenuto a vagliare i propri fornitori e i singoli acquisti; deve soltanto stabilire se il proprio processo di fabbricazione costituisce un'attività economica ammissibile alla tassonomia. In tal caso saranno considerate ammissibili alla tassonomia anche le spese in conto capitale per investimenti in attivi o componenti essenziali corrispondenti a tale attività. Un altro esempio è l'acquisto di software essenziali per sviluppare o utilizzare soluzioni TIC tese alla mitigazione dei cambiamenti climatici, laddove tali soluzioni siano ammissibili a titolo dell'attività 8.2.

Dal punto di vista dei clienti, l'acquisto di prodotti di attività ammissibili alla tassonomia non è per definizione ammissibile alla tassonomia. L'acquisto di energia rinnovabile, ad esempio, non può considerarsi ammissibile per definizione alla tassonomia (13). L'acquisto di prodotti ammissibili alla tassonomia è esso stesso ammissibile solo se lo si può ricondurre a uno dei tipi di spese in conto capitale o spese operative descritti nell'allegato I dell'atto delegato «Informativa», come ad esempio nel caso dell'installazione di pannelli solari su edifici, che rientra nella categoria c) di spese in conto capitale di cui all'allegato I, punto 1.1.2.2, dell'atto delegato «Informativa» (cfr. anche la domanda 11).

9.   Come individuare le attività ammissibili alla tassonomia le cui descrizioni contengono qualificatori come «a basse emissioni di carbonio» e «pericoli legati al clima»?

Le descrizioni delle attività nell'atto delegato «Clima» fungono da punto di riferimento per individuare le attività ammissibili alla tassonomia. Tuttavia alcune descrizioni contengono qualificatori che potrebbero essere interpretati in modo soggettivo, ad esempio «a basse emissioni di carbonio», il che può incidere in alcuni casi sull'ammissibilità.

L'ammissibilità non dipende dal rispetto dei criteri di vaglio tecnico, ma è valutata esclusivamente sulla base della descrizione dell'attività. I qualificatori che non sono definiti in modo chiaro – come «a basse emissioni di carbonio» riferito ai veicoli o alle navi nell'allegato I, punto 3.3 (Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti), dell'atto delegato «Clima» – dovrebbero essere presi in considerazione solo per determinare la conformità ai criteri di vaglio tecnico e non sono pertanto pertinenti ai fini della comunicazione in materia di ammissibilità. Ad esempio, un costruttore di autovetture sarebbe in grado di indicare come ammissibili tutte le sue attività di produzione, comprese quelle di autovetture con motore a combustione.

Nel caso dell'attività Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio (punto 3.6) la descrizione indica invece l'obiettivo dell'attività. L'attività riguarda la fabbricazione di tecnologie «volte a ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra [durante il ciclo di vita] in altri settori dell'economia». Affinché un'attività o un prodotto sia ammissibile alla mitigazione dei cambiamenti climatici nell'ambito di questa categoria, l'attività o il prodotto deve avere per obiettivo la riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in un altro settore dell'economia. Ciò significa che una tecnologia non sarebbe ammissibile se, pur essendo la migliore del suo settore, non mira a riduzioni sostanziali delle emissioni in un altro settore. Ad esempio non sarebbe ammissibile il processo di fabbricazione di una vite, per quanto efficiente sotto il profilo energetico, che non miri a ridurre le emissioni in un altro settore.

Analogamente l'attività 10.1 dell'allegato II dell'atto delegato «Clima» (Assicurazione non vita: sottoscrizione dei pericoli legati al clima) fa riferimento ai «pericoli legati al clima», che figurano nell'allegato II, appendice A, del medesimo atto delegato («Classificazione dei pericoli legati al clima»). Le imprese di assicurazione possono considerare ammissibile alla tassonomia un'area di attività solo se comprende una polizza con condizioni relative al trattamento dei pericoli climatici.

10.   Le imprese dovrebbero suddividere per obiettivo ambientale le informazioni che comunicano in materia di ammissibilità alla tassonomia?

Nel primo anno o nei primi anni di informativa possono essere comunicate attività che contribuiscono tanto alla mitigazione dei cambiamenti climatici quanto all'adattamento agli stessi, definite nell'atto delegato «Clima».

L'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'atto delegato «Informativa» non impone l'utilizzo dei modelli forniti negli allegati per la comunicazione in materia di ammissibilità, né prescrive espressamente di distinguere tra obiettivi ambientali (mitigazione e adattamento) nel primo anno o nei primi anni di informativa sull'ammissibilità.

Si consiglia tuttavia alle imprese di avvalersi di propria iniziativa dei modelli che figurano negli allegati dell'atto delegato «Informativa», i quali prevedono una suddivisione per obiettivo ambientale ai fini della comunicazione in materia di allineamento.

Questo suggerimento è motivato dal fatto che, al momento di comunicare gli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) relativi all'allineamento alla tassonomia in conformità dell'atto delegato «Informativa», le imprese saranno tenute a suddividere le loro attività economiche in funzione dei contributi che apportano agli obiettivi ambientali, come specificato nelle tabelle degli allegati dell'atto delegato «Informativa». Ciò faciliterebbe il confronto tra le informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia e quelle sull'allineamento alla tassonomia e migliorerebbe la coerenza di quanto comunicato dalle imprese nel primo anno o nei primi anni di informativa al fine di prepararsi su base volontaria alla comunicazione in materia di allineamento alla tassonomia.

Per le attività interessate vi è un'ampia sovrapposizione tra gli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Tuttavia, per quanto concerne la comunicazione dei KPI relativi all'allineamento, i due allegati dell'atto delegato «Clima» presentano alcune importanti differenze che riflettono le specificità di ciascun obiettivo. Tali differenze sono illustrate in appresso.

Alcune attività sono incluse solo per la mitigazione dei cambiamenti climatici (allegato I) e non per l'adattamento ai cambiamenti climatici (allegato II), in particolare:

«soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra» (punto 8.2);

«ricerca, sviluppo e innovazione per la cattura diretta di CO2 nell'atmosfera» (punto 9.2); e

«servizi professionali connessi alla prestazione energetica degli edifici» (punto 9.3).

Alcune attività sono incluse solo per l'adattamento ai cambiamenti climatici (allegato II) e non per la mitigazione dei cambiamenti climatici (allegato I), in particolare:

«programmazione, consulenza informatica e attività connesse» (punto 8.2);

«attività di programmazione e trasmissione» (punto 8.3); e

«attività di ingegneria e relativa consulenza tecnica dedicata all'adattamento ai cambiamenti climatici» (punto 9.1).

Inoltre le attività nei settori seguenti sono incluse solo per l'adattamento ai cambiamenti climatici:

assicurazione;

istruzione;

sanità;

assistenza sociale; e

attività artistiche, di intrattenimento e divertimento.

Alcune attività sono incluse in entrambi gli allegati dell'atto delegato «Clima», ma titoli e descrizioni differiscono. Si tratta in particolare di talune infrastrutture per le attività di trasporto (punti 6.15, 6.16 e 6.17) e attività manifatturiere (ad esempio i punti 3.2 e 3.4). I titoli e le descrizioni di tali attività sono stati adattati alle specificità dei diversi obiettivi.

Sono state segnalate alcune incongruenze nei titoli e nelle descrizioni delle attività negli allegati I e II. Ad esempio, nel titolo e nella descrizione dell'attività 6.5 (Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali) nell'allegato II mancano rispettivamente i termini «leggero» e «noleggio». Le incongruenze di questo genere dovrebbero essere segnalate alla Commissione affinché possano essere corrette.

La nota informativa (14) della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

11.   Come sono definiti il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?

L'allegato I, punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3, dell'atto delegato «Informativa» contiene le definizioni degli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) relativi rispettivamente al fatturato, alle spese in conto capitale e alle spese operative.

Le imprese non finanziarie dovrebbero comunicare la parte dei ricavi netti (ai sensi dell'allegato I, punto 1.1.1, dell'atto delegato «Informativa») che corrisponde alle loro attività economiche ammissibili alla tassonomia.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale ammissibili, conformemente all'allegato I, punto 1.1.3.2, dell'atto delegato «Informativa», la comunicazione si concentra sulle tre categorie seguenti:

a)

spese in conto capitale relative ad attivi o processi associati ad attività economiche ammissibili alla tassonomia;

b)

spese in conto capitale che fanno parte di un piano volto ad espandere le attività economiche ammissibili alla tassonomia o consentire alle attività economiche ammissibili alla tassonomia di allinearsi alla tassonomia;

c)

spese in conto capitale della categoria c) dell’allegato I, punto 1.1.2.2, dell’atto delegato «Informativa», riguardanti l’acquisto di prodotti derivanti da attività economiche ammissibili alla tassonomia e singole misure che consentono alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra, in particolare le attività elencate nell’allegato I, punti da 7.3 a 7.6, dell’atto delegato «Clima», nonché altre attività economiche elencate negli atti delegati adottati in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.

Le misure corrispondenti alla categoria c) devono essere attuate e rese operative entro 18 mesi.

Per le spese in conto capitale della categoria c) la valutazione si concentra sui prodotti e sulle singole misure, non sull'attività economica obiettivo per la quale sono sostenute le spese. Occorre valutare se le spese possono essere considerate:

un acquisto di un prodotto derivante da un'attività ammissibile alla tassonomia; oppure

una singola misura volta a migliorare l'efficienza energetica inclusa nella tassonomia.

In altre parole, tali prodotti e misure devono figurare nell'atto delegato «Clima». Non rientrano nella categoria c) le spese per attivi o processi che potrebbero essere utili per consentire all'attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio ma che non sono attività elencate nell'atto delegato «Clima».

Per un'attività obiettivo non ammissibile, ad esempio un ristorante che acquista e installa pannelli solari, tali spese potrebbero rientrare nella categoria c). Nel caso della ristrutturazione di edifici, la categoria c) comprende solo le misure corrispondenti alle attività elencate nell'atto delegato «Clima» (ad esempio installazione di finestre efficienti dal punto di vista energetico).

La comunicazione delle spese operative per il primo anno o i primi anni di attuazione dell'atto delegato «Informativa» deve seguire lo stesso approccio. Le informazioni sulle tre categorie di cui al punto 1.1.3.2 dovrebbero vertere sull'ammissibilità delle attività economiche alle quali tali spese corrispondono. Pertanto le categorie a), b) e c) menzionate ai punti 1.1.2.2 e 1.1.3.2, riguardanti il numeratore dei KPI relativi rispettivamente alle spese in conto capitale e alle spese operative, sono pertinenti per la comunicazione in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di attuazione dell'atto delegato «Informativa».

Ad esempio, per quanto concerne la categoria b), qualsiasi spesa in conto capitale per attività ammissibili realizzate nel 2021 (e riportate nell'informativa del 2022) sarebbe considerata ammissibile nella relazione 2022. Ciò a prescindere dal fatto che, alla maturità, l'investimento nel quadro del piano CapEx soddisfi o meno i criteri di vaglio tecnico stabiliti nell'atto delegato «Clima».

Analogamente le spese operative della categoria b) per attività ammissibili realizzate nel 2021 (e riportate nell'informativa del 2022) sarebbero considerate ammissibili nella relazione del 2022 a prescindere dal fatto che l'attività economica corrispondente soddisfi i criteri di vaglio tecnico, poiché nel primo anno di informativa non è obbligatorio comunicare informazioni sull'allineamento delle proprie attività economiche.

La nota informativa (15) della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

12.   Qual è l’ambito di applicazione delle «altre spese dirette» di cui all’allegato I dell’atto delegato «Informativa»?

L'allegato I, punto 1.1.3.1 (Denominatore), dell'atto delegato «Informativa» stabilisce che il denominatore del KPI per la comunicazione in materia di allineamento alla tassonomia «deve comprendere i costi diretti non capitalizzati legati a ricerca e sviluppo, misure di ristrutturazione di edifici, locazione a breve termine, manutenzione e riparazione nonché a qualsiasi altra spesa diretta connessa alla manutenzione quotidiana di immobili, impianti e macchinari, a opera dell'impresa o di terzi cui sono esternalizzate tali mansioni, necessaria per garantire il funzionamento continuo ed efficace di tali attivi».

La categoria di spese operative è in tal senso strettamente connessa ai costi di manutenzione e riparazione che sono già esplicitamente menzionati nella definizione di spese operative di cui al punto 1.1.3.1 dell'allegato I.

In pratica ciò significa che il denominatore del KPI relativo alle spese operative ai fini della comunicazione in materia di allineamento alla tassonomia include/esclude i costi indicati nella tabella seguente.

Inclusioni

Esclusioni (16)

Materiale per la manutenzione

Costo del dipendente per la riparazione di un macchinario

Costo del dipendente per la pulizia di una fabbrica

IT dedicata alla manutenzione

Spese generali

Materie prime

Costo del dipendente per il funzionamento del macchinario

Costi di gestione di progetti di ricerca e sviluppo

Elettricità, fluidi o reagenti necessari per il funzionamento di immobili, impianti e macchinari

La nota informativa (17) della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

13.   In che modo le imprese dovrebbero contabilizzare i ricavi negativi nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?

L'atto delegato «Informativa» non precisa come trattare i ricavi negativi nell'ambito della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia.

Ai fini di tale comunicazione i ricavi negativi potrebbero essere contabilizzati come 0 %. Tuttavia le imprese potrebbero comunicare i valori negativi in importi monetari.

Se nell'ambito di un'attività si realizzano ricavi negativi, il denominatore potrebbe essere il valore assoluto del fatturato positivo derivante dalle restanti attività. Su tale base potrebbe essere calcolata la quota di attività ammissibili; si veda l'esempio della tabella 2.

Tabella 2

Esempio di comunicazione del fatturato ammissibile alla tassonomia in caso di ricavi negativi

Attività

Esempio: fatturato assoluto

Esempio: quota del fatturato

Attività A

50 milioni di EUR

33  %

Attività B

100 milioni di EUR

67  %

Attività C

-50 milioni di EUR

0  %

14.   Le imprese dovrebbero evitare la doppia comunicazione di informazioni sulle attività ammissibili alla tassonomia?

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto delegato «Informativa» le imprese devono rifarsi al punto 1.2 dell'allegato I, che riguarda la comunicazione di informazioni qualitative, per comunicare informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia. L'allegato I, punto 1.2.2.1, lettera c), stabilisce espressamente che le imprese dovrebbero spiegare come hanno evitato doppi conteggi al numeratore dei KPI pertinenti al momento di assegnare il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative allineati alla tassonomia. Scopo di questo requisito è garantire l'affidabilità e la coerenza della comunicazione dei tre KPI.

Si suggerisce che, nel comunicare informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia, le imprese adottino un approccio simile a quello illustrato all'allegato I, punto 1.2.2.1. Esse devono spiegare come hanno evitato doppi conteggi degli importi pertinenti del fatturato e delle spese nella comunicazione delle attività economiche ammissibili.

15.   Occorre comunicare il fatturato ammissibile alla tassonomia di un’attività economica svolta da un subappaltatore e non dal soggetto che effettua la comunicazione?

L'allegato I, punto 1.1.1, chiarisce che il fatturato dichiarato di attività allineate alla tassonomia deve comprendere i ricavi rilevati conformemente al principio contabile internazionale n. 1, punto 82, lettera a), adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (18).

Per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia, ai sensi dell'articolo 10 dell'atto delegato «Informativa», i soggetti che applicano i principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS, International Financial Reporting Standards) sono incoraggiati a basare la comunicazione del fatturato delle attività ammissibili sui ricavi contabilizzati nei propri bilanci conformemente agli IFRS.

Un soggetto dovrebbe innanzitutto determinare l'attività economica sottostante, conformemente all'allegato I dell'atto delegato «Clima», per valutare come comunicare il fatturato derivante da attività ammissibili alla tassonomia, anche se i beni o i servizi sono stati forniti da un subappaltatore. Ciò è in linea con i principi IFRS. Successivamente il soggetto dovrebbe stabilire se controlla l'attività economica svolta dal subappaltatore. In questo contesto per «controllo» si intende il controllo delle condizioni in cui opera il subappaltatore.

La nota informativa (19) della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

16.   In che modo un’impresa non finanziaria dovrebbe comunicare informazioni sui prodotti e i servizi consumati internamente e venduti esternamente?

L'allegato I dell'atto delegato «Informativa» chiarisce che, per calcolare il fatturato allineato alla tassonomia, le imprese devono utilizzare gli stessi principi contabili che si applicano alla preparazione dei bilanci annuali consolidati. Ciò serve a garantire la comparabilità con il fatturato indicato nel loro bilancio consolidato. Di conseguenza, quando viene redatta una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario i principi contabili del consolidamento escluderebbero le vendite infragruppo e il fatturato generato dal consumo proprio.

L'allegato I, punto 1.2.3, dell'atto delegato «Informativa» prevede tuttavia che le imprese non finanziarie «comunichino informazioni sugli importi connessi ad attività economiche allineate alla tassonomia condotte per il consumo interno della stessa impresa non finanziaria».

Nell'ambito della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia si dovrebbe pertanto includere al numeratore solo il fatturato derivante dalle vendite esterne. Il fatturato derivante dalle «vendite interne» potrebbe essere comunicato su base volontaria, separatamente dall'informativa obbligatoria ai sensi dell'atto delegato «Informativa» (20).

La nota informativa (21) della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

17.   In che modo le imprese non finanziarie dovrebbero trattare gli attivi immateriali nell’ambito della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?

L'atto delegato «Informativa» fa riferimento agli attivi immateriali nel contesto della comunicazione in materia di allineamento alla tassonomia in due punti:

a)

punto 1.1.1 in relazione ai KPI relativi al fatturato; e

b)

punto 1.1.2.1 in relazione al denominatore del KPI relativo alle spese in conto capitale.

Pertanto la comunicazione delle spese in conto capitale a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto delegato «Informativa» deve includere gli attivi immateriali che corrispondono alle attività economiche ammissibili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del medesimo atto delegato.

Per l'informativa sul fatturato ammissibile è opportuno adottare lo stesso approccio: ciò significa che i ricavi netti derivanti da attivi immateriali dovrebbero essere contabilizzati se corrispondono ad attività economiche ammissibili ai sensi dell'atto delegato «Informativa».

Gli attivi immateriali non sono inclusi nella definizione di spese operative. Tuttavia la definizione del denominatore del KPI relativo alle spese operative di cui al punto 1.1.3.1 fa riferimento ai «costi diretti non capitalizzati» (cfr. domanda 12). Pertanto gli attivi immateriali che non sono capitalizzati conformemente al principio contabile internazionale n. 38 non sono considerati attivi e sono quindi assegnati alle spese operative.

18.   Le imprese non finanziarie dovrebbero riferire in merito all’ammissibilità alla tassonomia delle attività al di fuori dell’UE?

Le imprese non finanziarie soggette alla direttiva NFRD devono comunicare informazioni di carattere non finanziario sulle loro attività economiche indipendentemente dal fatto che queste si svolgano al di fuori dell'Unione. Lo stesso principio si applica all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia e dell'atto delegato «Informativa» (22).

L'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto delegato «Informativa» stabilisce gli obblighi di comunicazione delle imprese non finanziarie per il primo anno di informativa: esse devono includere nell'informativa sull'ammissibilità il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative relativi ad attività ammissibili al di fuori dell'UE.

Le imprese non finanziarie dovrebbero inoltre includere nelle informazioni descrittive di cui all'allegato I, punto 1.2 (Specifiche dell'informativa a corredo dei KPI di imprese non finanziarie), informazioni sulla valutazione delle attività economiche svolte in paesi terzi. Le informazioni comunicate ai sensi di questo punto dovrebbero vertere sulla valutazione dell'ammissibilità delle attività economiche.

19.   In che modo le imprese non finanziarie dovrebbero trattare il fatturato delle attività ammissibili deconsolidate nel corso dell’esercizio?

L'allegato I, punto 1.1.1, chiarisce che il fatturato dichiarato di attività allineate alla tassonomia deve comprendere i ricavi rilevati conformemente al principio contabile internazionale n. 1, punto 82, lettera a), adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione.

Per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia, ai sensi dell'articolo 10 dell'atto delegato «Informativa», i soggetti che applicano gli IFRS sono incoraggiati a basare la comunicazione del fatturato delle attività ammissibili sui ricavi contabilizzati nei propri bilanci conformemente agli IFRS.

Ai sensi dell'IFRS 10, paragrafi 25 e B98, se un'impresa madre perde il controllo di una controllata, essa deve continuare a rilevare nel conto economico tutti i ricavi e i costi derivanti da tale controllata e sostenuti fino alla data del deconsolidamento (ossia quando una controllata non fa più parte di un'impresa madre o di un gruppo). Tuttavia tutti gli attivi e passivi associati devono essere eliminati contabilmente dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al momento del deconsolidamento.

Si consideri a titolo di esempio una controllata, ceduta il 30 giugno, che fino a tale data ha generato un fatturato ammissibile alla tassonomia. Il 31 dicembre l'impresa madre che effettua la comunicazione conformemente agli IFRS non consoliderà più gli attivi e i passivi di tale controllata a causa della perdita di controllo avvenuta il 30 giugno, pur contabilizzando ancora nel suo conto economico il fatturato ammissibile alla tassonomia derivante dall'ex controllata fino al 30 giugno. Per quanto riguarda la comunicazione ai sensi dell'atto delegato «Informativa» ciò significa che anche le vendite ammissibili alla tassonomia devono essere rilevate fino al 30 giugno.

Imprese finanziarie

20.   Che cosa comunicano le imprese finanziarie se le informazioni delle entità sottostanti non sono accessibili al pubblico?

Le imprese soggette alla direttiva NFRD devono riferire in merito alla loro ammissibilità alla tassonomia, oltre che ai conti annuali, nella dichiarazione di carattere non finanziario. Imprese diverse presentano i loro conti annuali in momenti diversi dell'anno fiscale. Pertanto le imprese finanziarie potrebbero non disporre di tutte le informazioni pubbliche necessarie per preparare la propria informativa sull'ammissibilità nel primo ciclo di comunicazione (2022) (23).

L'articolo 10, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa» non esclude l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo atto delegato. Ai sensi di tale articolo, per la comunicazione in materia di ammissibilità le imprese finanziarie devono utilizzare le più recenti informazioni disponibili fornite dall'impresa beneficiaria degli investimenti o dalla controparte sottostante, finanziaria o non finanziaria. Ciò favorisce la coerenza tra la comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia e quella in materia di allineamento alla tassonomia, nonché tra le imprese.

Se le informazioni non sono facilmente o pubblicamente accessibili, le imprese finanziarie sono incoraggiate a contattare le entità sottostanti soggette alla direttiva NFRD. Queste potrebbero ricorrere a un'informativa volontaria o a scambi bilaterali con le imprese beneficiarie degli investimenti o le controparti sottostanti per fornire informazioni relative alla tassonomia.

Inoltre le imprese finanziarie potrebbero scegliere di fare una stima delle informazioni sull'ammissibilità e comunicarle su base volontaria, separatamente dall'informativa obbligatoria ai sensi dell'atto delegato «Informativa» (24).

La nota informativa (25) della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

21.   Qual è la differenza tra attivi coperti e attivi totali nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?

Gli allegati dell'atto delegato «Informativa» definiscono l'ambito dei KPI per la comunicazione in materia di allineamento alla tassonomia.

L'allegato V, punto 1.1 (Ambito dei KPI), stabilisce ad esempio che, per gli enti creditizi, gli attivi coperti corrispondono al totale degli attivi in bilancio meno gli attivi che sono esclusi dal calcolo del coefficiente di attivi verdi. Ciò significa che gli attivi coperti sono tutti gli attivi che figurano nel bilancio o nel portafoglio di un gestore di attività finanziarie, escluse le esposizioni verso banche centrali, emittenti sovranazionali e amministrazioni centrali, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto delegato «Informativa». Per gli enti creditizi sono escluse dai KPI anche le attività possedute per la negoziazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (26).

In linea con le esclusioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere b) e c), l'ambito degli attivi coperti nell'informativa sull'ammissibilità dovrebbe essere simile a quello dell'informativa sull'allineamento. Ciò faciliterebbe il confronto tra le informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia e quelle sull'allineamento alla tassonomia.

L'impresa finanziaria dovrebbe quindi indicare chiaramente:

gli attivi esclusi dal denominatore del coefficiente di attivi ammissibili alla tassonomia (ad esempio esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali, portafoglio di negoziazione degli enti creditizi); e

la percentuale di attivi coperti ammissibili alla tassonomia rispetto al totale degli attivi.

22.   Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti dovrebbero essere presi in considerazione nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?

L'articolo 10, paragrafo 3, dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'atto delegato «Informativa». Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti non sono esclusi dalle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3.

Ai sensi dell'atto delegato «Informativa», in particolare dell'allegato I, tali esposizioni sono incluse nel denominatore dei KPI relativi all'allineamento alla tassonomia degli istituti finanziari. Tuttavia non sembra possibile valutare l'ammissibilità delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti, in quanto non finanziano effettivamente un'attività economica. Inoltre non è chiaro a quale attività economica saranno assegnati tali attivi, che possono essere dichiarati come finanziamenti di attività ammissibili solo dopo l'assegnazione dei fondi a un'attività specifica.

Gestori di attività finanziarie

23.   In che modo i gestori di attività finanziarie possono ponderare le loro partecipazioni in un portafoglio per comunicare gli attivi ammissibili alla tassonomia?

L'articolo 10, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa» non impone l'utilizzo dei modelli forniti negli allegati per la comunicazione in materia di ammissibilità. Si consiglia tuttavia alle imprese di avvalersene di propria iniziativa per preparare tale comunicazione.

A tale riguardo, l'allegato III dell'atto delegato «Informativa» definisce nel dettaglio il numeratore e il denominatore dei KPI relativi all'allineamento alla tassonomia dei gestori di attività finanziarie.

Ai sensi dell'allegato III, punto 1 (Contenuto del KPI che deve essere comunicato dai gestori di attività finanziarie), l'informativa sull'ammissibilità non è ponderata in base alla partecipazione nel capitale, nel debito o nel valore dell'impresa, comprese le disponibilità liquide, bensì in funzione del valore delle esposizioni nel totale degli attivi del gestore delle attività finanziarie (cfr. la definizione di numeratore nell'allegato III, punto 1.1).

Ad esempio, un gestore di attività finanziarie può essere esposto a due attivi:

capitale di 100 milioni di EUR nell'impresa A ammissibile al 100 %

obbligazione di 100 milioni di EUR nell'impresa B ammissibile allo 0 %

= attivi totali pari a 200 milioni di EUR.

Ne consegue che: ammissibilità del 50 % rispetto al totale degli attivi = (100*100 % + 100*0 %)/200.

La nota informativa (27) della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

24.   I prestiti ipotecari sono considerati ammissibili per un gestore di attività finanziarie (come investimento) o solo per la banca che ha erogato inizialmente il prestito?

L'articolo 10, paragrafo 3, dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'atto delegato «Informativa». I prestiti ipotecari non sono esclusi dalle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, e dovrebbero pertanto essere considerati attivi ammissibili sia per i gestori di attività finanziarie sia per gli enti creditizi.

Assicuratori

25.   Quali attività dovrebbero prendere in considerazione un assicuratore e un riassicuratore nel comunicare le loro attività di sottoscrizione nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?

L'atto delegato «Clima» definisce le attività oggetto di sottoscrizione. Queste attività si riferiscono ad attività di assicurazione e riassicurazione non vita consistenti nella sottoscrizione di pericoli legati al clima.

Le attività di assicurazione non vita ammissibili sono specificate nell'allegato II, punto 10.1, sottopunto «Descrizione dell'attività», lettere da a) a h), dell'atto delegato «Clima». Come indicato nel nome dell'attività, oltre all'appartenenza a un'area pertinente, le condizioni della polizza assicurativa devono garantire la copertura dei rischi connessi ai «pericoli climatici» in considerazione dell'allegato II, appendice A, dell'atto delegato «Clima» per essere conteggiate ai fini dell'ammissibilità alla tassonomia.

Anche la riassicurazione delle attività assicurative ammissibili può essere conteggiata ai fini dell'ammissibilità alla tassonomia.

Enti creditizi

26.   Gli obblighi di comunicazione ai sensi dell’atto delegato «Informativa» si applicano a una grande impresa che non è un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4 del regolamento sui requisiti patrimoniali, ma è considerata un’impresa finanziaria ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva NFRD?

Questa situazione può verificarsi se le imprese finanziarie specializzate (ad esempio le imprese di factoring o di garanzia) che non sono enti creditizi ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013 (28) (regolamento sui requisiti patrimoniali) sono considerate tali ai sensi del diritto interno. Se un'entità non corrisponde alla definizione di ente creditizio ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sui requisiti patrimoniali, di norma non rientra nell'ambito di applicazione dell'atto delegato «Informativa».

Se, d'altro canto, la stessa entità è considerata una grande impresa di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, essa rientra nel campo di applicazione della direttiva NFRD e, di conseguenza, dell'atto delegato «Informativa». È inoltre soggetta al regolamento sulla tassonomia e ai relativi obblighi di informativa. Inoltre tali imprese sono incoraggiate a presentare volontariamente l'informativa di cui all'allegato VI se lo ritengono più pertinente e anche se presentano all'autorità nazionale competente segnalazioni a fini di vigilanza conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (29).

27.   In che modo le spese in conto capitale possono essere associate ai finanziamenti generici nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?

L'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'atto delegato «Informativa» non impone l'utilizzo dei modelli forniti negli allegati per la comunicazione in materia di ammissibilità. Si consiglia tuttavia alle imprese di avvalersene di propria iniziativa per preparare tale comunicazione.

A tale riguardo, l'allegato V dell'atto delegato «Informativa» precisa le modalità con cui gli enti creditizi devono comunicare i loro KPI relativi all'allineamento alla tassonomia:

se non si conosce l'impiego dei proventi – i) i prestiti e gli anticipi generici, ii) i titoli di debito generici e iii) le partecipazioni, tutti iscritti nel portafoglio bancario – le esposizioni allineate/ammissibili alla tassonomia dovrebbero essere calcolate due volte. Si tratta della somma del valore contabile lordo di tutti i prestiti e gli anticipi, i titoli di debito e le partecipazioni di imprese non finanziarie dei quali non si conosce l'impiego dei proventi. La somma deve essere ponderata in funzione della quota di attività economiche allineate/ammissibili alla tassonomia della controparte calcolata in base:

al KPI relativo al fatturato della controparte (quota del fatturato allineato alla tassonomia); e

al KPI relativo alle spese in conto capitale della controparte (quota delle spese in conto capitale allineate alla tassonomia).

Pertanto, per comunicare i KPI relativi all'allineamento alla tassonomia, gli enti creditizi devono assegnare il KPI relativo alle spese in conto capitale pubblicato dell'impresa sottostante al prestito generico, al titolo di debito o alla partecipazione pertinenti con le stesse modalità del KPI relativo al fatturato (30).

Per la comunicazione in materia di ammissibilità gli enti creditizi potrebbero indicare la quota dei loro attivi generici ammissibili in base:

al fatturato ammissibile comunicato dall'entità sottostante;

alle spese in conto capitale ammissibili comunicate dall'entità sottostante.

La nota informativa (31) della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità e sull'utilizzo dei modelli di comunicazione nel primo anno o nei primi anni di informativa.

28.   In che modo un ente creditizio che è un’impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) dovrebbe comunicare le proprie attività economiche ammissibili alla tassonomia?

Se un'impresa madre è classificata come ente creditizio (ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali) ma svolge attività di investimento dovrebbe rispettare i requisiti per gli enti creditizi di cui all'atto delegato «Informativa».

L'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'atto delegato «Informativa» non impone l'utilizzo dei modelli forniti negli allegati per la comunicazione in materia di ammissibilità. Si consiglia tuttavia alle imprese di avvalersene di propria iniziativa per preparare tale comunicazione.

L'allegato VI dell'atto delegato «Informativa» riporta i modelli che gli enti creditizi devono utilizzare per comunicare i KPI relativi all'allineamento alla tassonomia delle loro attività di investimento. Pertanto per la comunicazione in materia di ammissibilità gli enti creditizi potrebbero indicare, su base volontaria, la quota delle attività di investimento ammissibili.

La nota informativa (32) della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità e sull'utilizzo dei modelli di comunicazione nel primo anno o nei primi anni di informativa.

Mercato del debito

29.   Come valutare e comunicare l’ammissibilità alla tassonomia di uno strumento di debito come un’obbligazione o un prestito?

L'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'atto delegato «Informativa» non impone l'utilizzo dei modelli forniti negli allegati per la comunicazione in materia di ammissibilità. Si consiglia tuttavia alle imprese di avvalersene di propria iniziativa per preparare tale comunicazione.

A tale riguardo, l'allegato V dell'atto delegato «Informativa» precisa le modalità di valutazione e comunicazione dei prestiti e degli strumenti di debito per i KPI relativi all'allineamento alla tassonomia. L'allegato V spiega che il prestito e/o il debito generico includono il valore del fatturato o delle spese in conto capitale ammissibili alla tassonomia dell'entità sottostante (ossia l'impresa beneficiaria degli investimenti o la controparte).

Per calcolare l'ammissibilità alla tassonomia degli strumenti di debito generici si raccomanda di applicare il valore di ammissibilità dell'entità sottostante (fatturato e spese in conto capitale).

Se tutti o parte dei proventi di uno strumento di debito sono ammissibili alla tassonomia, la comunicazione di tale valore prevarrebbe sul valore a livello di emittente nell'ambito dei KPI relativi all'allineamento alla tassonomia. Questi proventi possono essere assegnati direttamente ad attività ammissibili alla tassonomia o rientrare in un piano CapEx o OpEx volto ad allineare alla tassonomia un'attività o un attivo.

Ai fini della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia si potrebbe ad esempio considerare che, se il 50 % dei proventi dello strumento di debito è assegnato a progetti o programmi ammissibili alla tassonomia, i valori del fatturato e delle spese in conto capitale dell'obbligazione ammissibili alla tassonomia dovrebbero essere pari al 50 %.

In tal senso uno strumento di debito (verde) con impiego dei proventi non sarebbe ammissibile alla tassonomia nella sua interezza, ma lo sarebbe per la quota di proventi che può essere assegnata ad attività ammissibili alla tassonomia.

La nota informativa (33) della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

30.   L’impiego di tutti i proventi derivanti da prodotti di debito deve essere verificato in modo indipendente se indicato come ammissibile alla tassonomia?

Non esiste alcun obbligo di verificare in modo indipendente che i proventi dei prodotti di debito siano ammissibili alla tassonomia. Questa risposta non incide in alcun modo sui requisiti specifici per il riesame esterno o la garanzia esterna ai sensi della normativa dell'Unione.

31.   Gli strumenti di debito verdi di soggetti di paesi terzi possono essere indicati come ammissibili alla tassonomia?

L'articolo 10, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa» chiarisce che le imprese finanziarie dovrebbero comunicare informazioni tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa».

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa» le imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD (comprese le imprese di paesi terzi) sono escluse dal numeratore ma incluse nel denominatore dei KPI relativi all'allineamento alla tassonomia delle imprese finanziarie. Tale disposizione sarà riesaminata entro il 30 giugno 2024.

L'articolo 7, paragrafo 4, stabilisce tuttavia quanto segue: «Fatto salvo il paragrafo 1, le obbligazioni ecosostenibili o i titoli di debito destinati a finanziare attività specificate emessi da un'impresa beneficiaria degli investimenti sono inclusi nel numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione fino a concorrenza del valore totale delle attività economiche allineate alla tassonomia che i proventi di tali obbligazioni e titoli di debito finanziano, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria degli investimenti».

Pertanto le imprese finanziarie includono nel numeratore dell'informativa sull'ammissibilità i proventi ammissibili alla tassonomia delle obbligazioni ecosostenibili e dei titoli di debito destinati a finanziare attività specificate.

I titoli di debito di cui all'articolo 7, paragrafo 4, comprendono le obbligazioni con impiego dei proventi di emittenti di paesi terzi ed escludono i prestiti con impiego dei proventi, in linea con le definizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (34).

Si noti che la portata di tale esclusione dal numeratore del KPI sarà riesaminata nel 2024 conformemente all'articolo 9 dell'atto delegato «Informativa».

Inoltre l'atto delegato «Informativa» non impedisce alle imprese finanziarie di presentare volontariamente informazioni sulle loro esposizioni verso investimenti di soggetti di paesi terzi con un impiego dei proventi ritenuto ammissibile. Tali informazioni devono sempre essere comunicate separatamente dall'informativa obbligatoria ai sensi dell'atto delegato «Informativa» (35).

La nota informativa (36) della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

32.   Il debito sovrano verde può essere indicato come ammissibile alla tassonomia?

L'articolo 10, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa» chiarisce che le imprese finanziarie dovrebbero comunicare informazioni tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto delegato «Informativa».

L'articolo 7, paragrafo 1, esclude le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali dal calcolo del numeratore e del denominatore dei KPI delle imprese finanziarie. Pertanto, conformemente all'articolo 10 dell'atto delegato «Informativa», le imprese finanziarie non dovrebbero includere le loro esposizioni sovrane nell'informativa sull'ammissibilità alla tassonomia.

La nota informativa (37) della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

Interazione con altri regolamenti

33.   Quali sono le interazioni tra l’atto delegato sull’informativa e i requisiti proposti in materia di comunicazione societaria sulla sostenibilità?

La proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), che modifica gli obblighi di comunicazione esistenti introdotti nella direttiva contabile dalla direttiva NFRD, dovrebbe integrare l'atto delegato «Informativa», che ha lo stesso ambito di applicazione obbligatorio delle norme della direttiva contabile che disciplinano la comunicazione sulla sostenibilità (38). La direttiva CSRD proposta estenderà l'ambito di applicazione soggettivo degli obblighi di comunicazione attuali al fine di includere:

tutte le grandi imprese quotate e non quotate; e

tutte le PMI quotate, ad eccezione delle microimprese.

Oltre agli obblighi di comunicazione connessi alla tassonomia attualmente specificati nell'atto delegato sulla tassonomia, tali imprese dovranno pubblicare informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni sulla gestione, conformemente ai principi di comunicazione sulla sostenibilità che la Commissione adotterà mediante atti delegati.

Secondo la proposta di direttiva CSRD le imprese interessate dovrebbero comunicare per la prima volta le informazioni sulla sostenibilità in base ai nuovi requisiti nel 2024, relativamente all'esercizio finanziario 2023. Le PMI quotate beneficerebbero di un periodo transitorio di tre anni e sarebbero tenute a comunicare le informazioni per la prima volta nel 2027, relativamente all'esercizio finanziario 2026.

In linea di principio e in funzione dell'esito dell'iter legislativo della direttiva CSRD, gli obblighi di comunicazione previsti da ciascun regolamento saranno chiaramente definiti e dovrebbero per quanto possibile essere semplificati e coerenti, in modo che le imprese non debbano trasmettere due volte le stesse informazioni.

Le informazioni di cui all'atto delegato «Informativa» dovrebbero essere comunicate nella stessa relazione sulla gestione a livello di impresa, insieme ad altre informazioni sulla sostenibilità richieste dalla direttiva CSRD proposta. A tali informazioni si applicherebbero gli stessi requisiti di garanzia e digitalizzazione previsti per il resto delle informazioni sulla sostenibilità comunicate.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).

(2)  Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(4)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

(6)  A fini di chiarezza, si precisa che le attività ammissibili non corrispondono al denominatore dell'indicatore fondamentale di prestazione (KPI) relativo all'allineamento alla tassonomia. Per le imprese non finanziarie si utilizzerà il totale delle spese in conto capitale, delle spese operative e del fatturato, mentre il KPI delle imprese finanziarie si basa sugli attivi coperti.

(7)  Cfr. l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia.

(8)  L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia fa riferimento ad attività che comprendono soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull'attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi.

(9)  L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia fa riferimento ad attività che forniscono soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 16, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi.

(10)  Considerando 48 dell'atto delegato «Clima»: «Tuttavia, quando il fulcro di un'attività economica che consente l'adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 consiste nel fornire tecnologie, prodotti, servizi, informazioni o pratiche allo scopo di aumentare il livello di resilienza di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, degli attivi o di altre attività economiche ai rischi fisici legati al clima, nella quota di fatturato proveniente dai prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili dovrebbe rientrare, oltre alla spesa in conto capitale, anche il fatturato proveniente dai prodotti o servizi associati all'attività economica in questione».

(11)  Cfr. anche la domanda 12 delle FAQ pubblicate il 20 dicembre 2021.

(12)  Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

(13)  Passibile in futuro di riesame alla luce del pacchetto «Pronti per il 55 %» (Fit for 55) e degli obiettivi climatici concordati dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

(14)  Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

(15)  Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

(16)  L'elenco non è esaustivo e fornisce esempi di spese che non sarebbero in linea con il concetto di spese operative di «manutenzione e riparazione nonché [...] qualsiasi altra spesa diretta connessa alla manutenzione quotidiana di immobili, impianti e macchinari, a opera dell'impresa o di terzi cui sono esternalizzate tali mansioni, necessaria per garantire il funzionamento continuo ed efficace di tali attivi» ai sensi del punto 1.1.3.1 dell'allegato I. In linea di massima le spese generali dovrebbero essere escluse per evitare, per quanto possibile, la soggettività insita nell'attribuzione di tali spese alla voce specifica di immobili, impianti e macchinari in questione.

(17)  Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

(18)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

(19)  Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

(20)  L'informativa volontaria non dovrebbe contraddire o travisare le informazioni obbligatorie ai sensi dell'atto delegato «Informativa», né godere di maggiore rilievo. L'informativa volontaria dovrebbe essere accompagnata da informazioni complementari sulle basi e i metodi utilizzati per prepararla, nonché da una chiara spiegazione di come differisce dall'informativa obbligatoria.

(21)  Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

(22)  Per le imprese finanziarie, l'articolo 7 dell'atto delegato «Informativa» chiarisce che le esposizioni non contemplate dalla direttiva NFRD (tra cui quelle al di fuori dell'UE) sono escluse dal numeratore del KPI, fatto salvo il riesame a norma dell'articolo 9 del predetto atto delegato.

(23)  Per ulteriori dettagli sugli obblighi di comunicazione, cfr. la risposta alla domanda 4 delle FAQ pubblicate, relativa alle modalità di comunicazione per i gruppi misti composti da imprese finanziarie e non finanziarie o con linee di attività diversificate e molteplici.

(24)  L'informativa volontaria non dovrebbe contraddire o travisare le informazioni obbligatorie ai sensi dell'atto delegato «Informativa», né godere di maggiore rilievo. Le imprese che presentano un'informativa volontaria dovrebbero fornire informazioni complementari sulle basi e i metodi utilizzati per prepararla, nonché una chiara spiegazione di come differisce dall'informativa obbligatoria.

(25)  Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

(26)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).

(27)  Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

(28)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(29)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).

(30)  Questo approccio è in linea con le norme in materia di comunicazione di cui alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD). Se non vi sono informazioni sull'emittente, l'entità può utilizzare l'informativa dell'entità madre se questa rientra nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD.

(31)  Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

(32)  Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

(33)  Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

(34)  Cfr. l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione e l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(35)  L'informativa volontaria non dovrebbe contraddire o travisare le informazioni obbligatorie ai sensi dell'atto delegato «Informativa», né godere di maggiore rilievo. Le imprese che presentano un'informativa volontaria dovrebbero fornire informazioni complementari sulle basi e i metodi utilizzati per prepararla, nonché una chiara spiegazione di come differisce dall'informativa obbligatoria.

(36)  Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

(37)  Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

(38)  La proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità dovrebbe modificare le disposizioni della direttiva contabile introdotte dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario in funzione dell'esito dei negoziati sulla proposta. Cfr. proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (COM(2021) 189 final).


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