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Document 62022TN0396
Case T-396/22: Action brought on 28 June 2022 — Landesbank Baden-Württemberg v SRB
Causa T-396/22: Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB
Causa T-396/22: Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB
GU C 380 del 3.10.2022, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/8 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB
(Causa T-396/22)
(2022/C 380/10)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)
Resistente: Comitato di risoluzione unico (SRB)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i relativi allegati, nei limiti in cui la decisione impugnata e gli allegati I, II e III riguardano il contributo della ricorrente; |
— |
condannare il resistente alle spese. |
In subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata sia giuridicamente inesistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del resistente e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che la decisione impugnata è giuridicamente inesistente; |
— |
condannare il resistente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
1. |
Primo motivo: la decisione violerebbe l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1), in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (2), in quanto essa non sarebbe redatta nella lingua tedesca scelta della ricorrente. |
2. |
Secondo motivo: la decisione violerebbe l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la Carta) e il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, poiché conterrebbe numerosi vizi di motivazione — in particolare anche per quanto riguarda l’uso da parte del resistente di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge — non divulgherebbe i dati riguardanti altri istituti e un controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile. |
3. |
Terzo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 nonché gli articoli 16, 17, 41 e 53 della Carta, in quanto il resistente avrebbe erroneamente determinato il livello-obiettivo annuale; in subordine l’articolo 69 e l’articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violerebbero il diritto di rango superiore. |
4. |
Quarto motivo: l’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3) violerebbe il diritto di rango superiore, in quanto opererebbe una distinzione obiettivamente inadeguata e sproporzionata tra i membri di un sistema di tutela istituzionale (IPS) e autorizzerebbe una ponderazione relativa dell’indicatore IPS. |
5. |
Quinto motivo: la decisione violerebbe, tra l’altro, l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (4) e il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, poiché applicherebbe alla ricorrente un moltiplicatore relativo per l’indicatore IPS. Una distinzione tra istituzioni a livello di indicatore IPS sarebbe contraria al sistema nonché arbitraria in considerazione dell’effetto protettivo globale di un IPS. |
6. |
Sesto motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare poiché lederebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l’obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto. |
7. |
Settimo motivo: la decisione violerebbe la libertà d’impresa della ricorrente ai sensi dell’articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti non erano conformi al profilo di rischio superiore alla media della ricorrente. |
8. |
Ottavo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto a una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell’esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del resistente. |
9. |
Nono motivo: l’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (5) nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio. |
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
(2) Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
(4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).
(5) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).