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Document 62022TN0396

Causa T-396/22: Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

GU C 380 del 3.10.2022, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/8


Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

(Causa T-396/22)

(2022/C 380/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Resistente: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i relativi allegati, nei limiti in cui la decisione impugnata e gli allegati I, II e III riguardano il contributo della ricorrente;

condannare il resistente alle spese.

In subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata sia giuridicamente inesistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del resistente e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione impugnata è giuridicamente inesistente;

condannare il resistente alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo: la decisione violerebbe l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1), in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (2), in quanto essa non sarebbe redatta nella lingua tedesca scelta della ricorrente.

2.

Secondo motivo: la decisione violerebbe l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la Carta) e il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, poiché conterrebbe numerosi vizi di motivazione — in particolare anche per quanto riguarda l’uso da parte del resistente di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge — non divulgherebbe i dati riguardanti altri istituti e un controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile.

3.

Terzo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 nonché gli articoli 16, 17, 41 e 53 della Carta, in quanto il resistente avrebbe erroneamente determinato il livello-obiettivo annuale; in subordine l’articolo 69 e l’articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violerebbero il diritto di rango superiore.

4.

Quarto motivo: l’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3) violerebbe il diritto di rango superiore, in quanto opererebbe una distinzione obiettivamente inadeguata e sproporzionata tra i membri di un sistema di tutela istituzionale (IPS) e autorizzerebbe una ponderazione relativa dell’indicatore IPS.

5.

Quinto motivo: la decisione violerebbe, tra l’altro, l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (4) e il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, poiché applicherebbe alla ricorrente un moltiplicatore relativo per l’indicatore IPS. Una distinzione tra istituzioni a livello di indicatore IPS sarebbe contraria al sistema nonché arbitraria in considerazione dell’effetto protettivo globale di un IPS.

6.

Sesto motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare poiché lederebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l’obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto.

7.

Settimo motivo: la decisione violerebbe la libertà d’impresa della ricorrente ai sensi dell’articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti non erano conformi al profilo di rischio superiore alla media della ricorrente.

8.

Ottavo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto a una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell’esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del resistente.

9.

Nono motivo: l’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (5) nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(2)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).


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