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Document 52022XC0629(01)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2022/C 246/06

PUB/2022/381

OJ C 246, 29.6.2022, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 246/7


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 246/06)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Cadillac»

PDO-FR-A0686-AM03

Data della comunicazione: 1.4.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Codice geografico ufficiale

I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.

Il perimetro della zona rimane invariato.

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

2.   Confezionamento

Alla sezione IX, punto 3, lettera a), del disciplinare di produzione è introdotta la possibilità di confezionare i vini in recipienti ermetici e sottovuoto della capacità massima di 5 litri.

Tale modifica ha lo scopo di aumentare le possibilità di contenimento per soddisfare meglio la domanda, riguardo in particolare alle esigenze del settore della ristorazione.

Il documento unico è modificato al punto 9.

3.   Circolazione tra depositari autorizzati

Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, è soppressa la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati.

La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

4.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata riveduta al fine di armonizzare la sua stesura ai disciplinari delle altre denominazioni. Tale modifica è puramente redazionale.

La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Cadillac

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

La denominazione «Cadillac» è riservata ai vini bianchi fermi.

Tali vini presentano:

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15 %;

un tenore di zuccheri fermentescibili superiore o uguale a 51 grammi per litro.

Questi vini bianchi fermi in cui sono presenti zuccheri residui sono ottenuti dal vitigno Sémillon B, ampiamente maggioritario, e dalle varietà d’uva Sauvignon B, Sauvignon gris G e Muscadelle B.

Il loro colore dorato tende a diventare ambrato con l’invecchiamento. Quando sono vini giovani sviluppano frequentemente aromi di frutti bianchi e di fiori che evolvono con l’invecchiamento in aromi di frutta candita e agrumi, accompagnati talvolta da note tostate se i vini sono invecchiati in barrique. Dotati di un buon equilibrio, questi vini combinano morbidezza ed eleganza con una grande persistenza aromatica e sono grandi vini da invecchiamento.

I tenori di acidità totale minima e di anidride solforosa totale massima rispettano i limiti fissati dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

19

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

25

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.   Pratica enologica specifica

L’arricchimento tramite zuccheraggio a secco o mosto concentrato rettificato non può determinare dopo l’arricchimento un titolo alcolometrico volumico totale superiore al 15 %. L’arricchimento tramite concentrazione parziale dei mosti destinati all’elaborazione dei vini è autorizzato se la concentrazione del volume così arricchito non supera il 10 %. In questo modo si può consentire l’aumento del titolo alcolometrico volumico totale fino a 19 % vol.

2.   Densità e potatura

Pratica colturale

La densità minima d’impianto della vigna è di 4 500 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri.

La potatura è effettuata al più tardi entro la fase foglie distese (fase 9 di Lorenz). Le vigne sono potate secondo le tecniche seguenti: potatura a Guyot semplice, doppio o misto oppure potatura corta (cordone di Royat o ventaglio) o potatura lunga con 12 gemme franche al massimo per ceppo.

3.   Raccolta

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione (presenza di muffa nobile e/o appassimento sulla pianta). La vendemmia è effettuata manualmente ricorrendo a cernite successive.

5.2.   Rese massime

1.

40 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e il confezionamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda in base al codice geografico ufficiale al 1o gennaio 2021: Baurech, Béguey, Cadillac, Capian, Cardan, Donzac, Gabarnac, Haux, Langoiran, Laroque, Lestiac-sur-Garonne, Monprimblanc, Omet, Paillet, Rions, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant, Semens, Tabanac, Le Tourne, Verdelais e Villenave-de-Rions.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Muscadelle B

Sémillon B

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona geografica della denominazione di origine controllata «Cadillac» è caratterizzata da rilievi ben pronunciati e talvolta scoscesi (i punti più alti raggiungono 120 metri di altitudine.). Numerosi piccoli corsi d’acqua, affluenti della Garonna che hanno scavato il loro letto nel basamento calcareo, drenano perfettamente la zona nel suo complesso. Favorita da un clima temperato e dalle influenze della valle della Garonna e dell’oceano Atlantico che mitigano il gelo primaverile, la zona geografica della denominazione «Cadillac» si estende da nord a sud per una trentina di chilometri e ospita al suo centro la città fortificata di Cadillac, che si trova a 40 chilometri da Bordeaux e che ha dato il nome alla denominazione. La zona comprende 22 comuni del dipartimento della Gironda lungo il corso della Garonna, il cui territorio riunisce la pianura, la superficie pedemontana, il pendio e l’altopiano. Questa zona appartiene integralmente all’area meridionale della denominazione «Premières Côtes de Bordeaux» sulla riva destra della Garonna, a monte e a sud-est dell’agglomerato urbano di Bordeaux, ma non riguarda le enclavi di Sainte-Croix-du-Mont e di Loupiac.

La zona geografica beneficia in autunno di un mesoclima particolare. Su queste colline ben esposte, l’umidità delle foschie mattutine che si alzano dai meandri della Garonna si alterna a periodi molto caldi e soleggiati. Lungo i versanti con un buon orientamento, il clima favorisce lo sviluppo sulla buccia dell’uva della «muffa nobile» (Botrytis cinerea), un fungo microscopico che dà origine a eccellenti vini liquorosi, in condizioni ecologiche specifiche.

Fatta eccezione per le parcelle situate su depositi alluvionali recenti, nessun tipo specifico di suolo è escluso a priori dalla superficie parcellare di produzione. Non sono tuttavia incluse le aree di fondovalle laddove le parcelle ai margini o in prossimità dei corsi d’acqua non hanno alcuna pendenza o presentano un profilo concavo che ostacola un efficace drenaggio delle acque. Allo stesso modo, non costituiscono suoli delimitati della denominazione le parcelle con scarso drenaggio naturale e le parcelle idromorfe. Sono escluse le zone fortemente urbanizzate e incolte.

Il paesaggio è contraddistinto da formazioni boschive di diversa natura. I boschi di fondovalle, che formano una fascia parallela ai corsi d’acqua, tradizionalmente mai impiegati a scopo viticolo sono esclusi dalla superficie parcellare. I vecchi boschi di latifoglie sono parte integrante del paesaggio della regione intorno a Cadillac e per questo motivo sono ugualmente esclusi.

Questa delimitazione esige una gestione ottimale della pianta con un controllo del suo vigore e potenziale produttivo. I vini «Cadillac» sono in effetti ottenuti da uve stramature, il che implica una limitazione del numero di grappoli per ceppo. La densità di impianto è piuttosto alta e la produzione massima per parcella è ridotta in anticipo rispetto alla maturazione. Le uve mature ricoperte dalla coltre di Botrytis appassiscono lentamente, accumulando zuccheri e aromi. I vendemmiatori selezionano quindi manualmente questi acini «tostati», di ceppo in ceppo, effettuando così la prima cernita; questa è seguita da altre due, tre o più cernite, decise in base all’alternanza di climi favorevoli allo sviluppo del fungo e alla concentrazione delle uve. L’uva pressata fermenta poi molto lentamente e, quando il tenore alcolico uccide i lieviti, la sua ricchezza porta alla cessazione naturale della fermentazione dei vini ancora pieni di zuccheri.

Questi vini bianchi fermi in cui sono presenti zuccheri residui sono ottenuti dal vitigno Sémillon B, ampiamente maggioritario, e dalle varietà d’uva Sauvignon B, Sauvignon gris G e Muscadelle B.

Il loro colore dorato tende a diventare ambrato con l’invecchiamento. Quando sono vini giovani sviluppano frequentemente aromi di frutti bianchi e di fiori che evolvono con l’invecchiamento in aromi di frutta candita e agrumi, accompagnati talvolta da note tostate se i vini sono invecchiati in barrique. Dotati di un buon equilibrio, questi vini combinano morbidezza ed eleganza con una grande persistenza aromatica e sono grandi vini da invecchiamento.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

i vini bianchi sono invecchiati almeno fino al 15 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia.

Al fine di preservare le caratteristiche essenziali e l’autenticità dei vini, questi sono confezionati in bottiglie di vetro o in recipienti ermetici e sottovuoto della capacità massima di 5 litri. Il confezionamento deve essere effettuato nel luogo di vinificazione e affinamento.

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e il condizionamento, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda in base al codice geografico ufficiale al 1o gennaio 2021: Arbanats, Artigues-près-Bordeaux, Ayguemorte-les-Graves, Baigneaux, Baron, Barsac, Beautiran, Bellebat, Bellefond, Beychac-et-Caillau, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bouliac, Branne, La Brède, Budos, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Camarsac, Cambes, Camiac-et-Saint-Denis, Camblanes-et-Meynac, Camiran, Carignan-de-Bordeaux, Casseuil, Castelviel, Castres-Gironde, Caudrot, Cénac, Cérons, Cessac, Coirac, Courpiac, Créon, Croignon, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Frontenac, Génissac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Grézillac, Guillac, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jugazan, Ladaux, Landiras, Langon, Léogeats, Léognan, Lignan-de-Bordeaux, Loupes, Loupiac Lugaignac, Lugasson, Madirac, Martillac, Martres, Mazères, Montignac, Morizès, Moulon, Mourens, Naujan-et-Postiac, Nérigean, Le Pian-sur-Garonne, Podensac, Pompignac, Porte-de-Benauge, Portets, Le Pout, Preignac, Pujols-sur-Ciron, Quinsac, Rauzan, Roaillan, Romagne, Sadirac, Saint-André-du-Bois, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint Laurent du Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Macaire, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Selve, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Foy-la-Longue, Sallebœuf, Sauternes, La Sauve, Soulignac, Targon, Tizac-de-Curton, Toulenne, Tresses e Virelade.

Comuni parzialmente compresi:

Castets e Castillon unicamente per il territorio dell’ex comune di Castets-en-Dorthe in seguito alla sua fusione con il comune di Castillon-de-Castets avvenuta il 1o gennaio 2017.

Etichettatura: indicazioni facoltative

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell’UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Etichettatura: unità geografica ampliata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia «Vin de Bordeaux» o «Grand Vin de Bordeaux».

Le dimensioni dei caratteri dell’unità geografica ampliata non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-dea6e836-191b-42a7-b58d-c62e78a39b38


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


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