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Document C2022/203/03
Call for proposals (No IX-2023/02) ‘GRANTS TO EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS’ 2022/C 203/03
Invito a presentare proposte (n. IX-2023/02) «SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE» 2022/C 203/03
Invito a presentare proposte (n. IX-2023/02) «SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE» 2022/C 203/03
GU C 203 del 20.5.2022, p. 3–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 203/3 |
Invito a presentare proposte (n. IX-2023/02)
«SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE»
(2022/C 203/03)
INDICE
A. |
Introduzione e quadro giuridico | 3 |
B. |
Obiettivo dell’invito | 4 |
C. |
Finalità, categorie e forma di finanziamento | 5 |
D. |
Bilancio disponibile | 5 |
E. |
Criteri di ammissibilità per le domande di finanziamento | 5 |
F. |
Criteri di valutazione delle domande di finanziamento | 6 |
F.1 |
Criteri di esclusione | 6 |
F.2 |
Criteri di ammissibilità | 6 |
F.3 |
Criteri di selezione | 6 |
F.4 |
Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti | 6 |
G. |
Controllo condiviso da parte del parlamento europeo e dell’autorità | 7 |
H. |
Termini e condizioni | 7 |
I. |
Calendario | 7 |
J. |
Divulgazione e trattamento dei dati personali | 8 |
K. |
Altre informazioni | 8 |
A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO
1. |
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione». |
2. |
In applicazione dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono i regolamenti che disciplinano i partiti politici a livello europeo e, in particolare, le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), e successive modifiche. |
3. |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea è «un’entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l’Autorità alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo». |
4. |
A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall’ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte. |
5. |
Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare proposte in vista della concessione di sovvenzioni a fondazioni politiche europee («l’invito»). |
6. |
Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:
Il 25 novembre 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta (7) (rifusione) di revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Il Consiglio e il Parlamento europeo possono approvare le modifiche del regolamento prima o durante l’esercizio 2023. L’entrata in vigore del nuovo regolamento prima o durante il 2023 può comportare modifiche corrispondenti del quadro giuridico di base dei finanziamenti per l’esercizio 2023, che possono rendere necessaria una rettifica tecnica del presente invito. |
B. OBIETTIVO DELL’INVITO
7. |
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»). |
C. FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO
8. |
La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per l’esercizio finanziario che va dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione conclusa tra la fondazione politica europea beneficiaria e il Parlamento europeo. |
9. |
La categoria del finanziamento è quella della sovvenzione alle fondazioni politiche europee a norma del titolo VIII del regolamento finanziario («sovvenzione»). La sovvenzione assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese ammissibili effettivamente sostenute. |
10. |
L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non supera il 95 % delle spese ammissibili indicate nel bilancio di previsione, né il 95 % delle spese ammissibili effettivamente sostenute. |
D. BILANCIO DISPONIBILE
11. |
Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2023 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento europeo «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammonta a 23 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione. Gli stanziamenti disponibili da ripartire saranno stabiliti dall’autorità di bilancio nel bilancio definitivo approvato per l’esercizio 2023. |
E. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
12. |
Le domande di finanziamento saranno ricevibili se:
I documenti delle domande devono recare firme manoscritte o firme elettroniche qualificate (FEQ), queste ultime in conformità del regolamento sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari (eIDAS) (8). Qualora le domande siano presentate in modalità elettronica e taluni documenti rechino firme manoscritte, il richiedente conserva ed esibisce gli originali, in toto o in parte, su richiesta dei servizi del Parlamento europeo e li trasmette al seguente indirizzo fisico:
|
13. |
Qualora, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o luglio 2019, l’ordinatore delegato inviti il richiedente a fornire chiarimenti o a inviare i documenti giustificativi originali in formato cartaceo per quanto riguarda la domanda, quest’ultimo utilizza l’indirizzo fisico indicato al paragrafo 12. Sono accettati anche i documenti elettronici recanti una firma elettronica qualificata, che devono essere inviati alla casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.
Per qualsiasi altra corrispondenza relativa alla domanda si utilizza la succitata casella funzionale di posta elettronica. |
14. |
Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte. |
F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
F.1 Criteri di esclusione
15. |
I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:
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F.2 Criteri di ammissibilità
16. |
Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:
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F.3 Criteri di selezione
17. |
A norma dell’articolo 198 del regolamento finanziario, «il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento (“capacità finanziaria”). Il richiedente deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l’azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta, salvo disposizioni speciali dell’atto di base (“capacità operativa”).» |
F.4 Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti
18. |
In conformità con l’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i rispettivi stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:
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G. CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL’AUTORITÀ
19. |
L’articolo 24, paragrafi 1 e 2 (12), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e dell’Autorità. |
20. |
Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l’Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmetterà le domande di finanziamento all’Autorità. |
21. |
In tutte le fasi della procedura [di concessione], i richiedenti continuano a essere tenuti, a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, a fornire, su richiesta dell’Autorità, tutte le informazioni che sono necessarie ai fini dello svolgimento dei controlli di sua competenza. Ciò può includere, in particolare, documentazione o chiarimenti aggiuntivi a integrazione delle domande di finanziamento, da presentare nel formato specificato dall’Autorità. |
22. |
L’Autorità comunicherà al Parlamento europeo l’esito dei controlli e delle verifiche effettuati. |
H. TERMINI E CONDIZIONI
23. |
I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l’ordinatore può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente o pubblicate attraverso altri canali. |
24. |
In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l’onere della prova spetta al richiedente. |
25. |
I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell’Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all’allegato 1b della decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o luglio 2019. |
26. |
Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 25 del presente invito firmando il modulo per la dichiarazione allegato allo stesso. I presenti termini e condizioni sono vincolanti per i beneficiari ai quali è concesso il finanziamento e sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione. |
I. CALENDARIO
27. |
Il temine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il 30 settembre 2022. |
28. |
L’ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell’invito a presentare proposte. A seguito di tale decisione, le decisioni individuali firmate dalla Presidente del Parlamento europeo sono notificate ai richiedenti. |
29. |
Si prevede che i candidati selezionati riceveranno nel gennaio 2023 il progetto di accordo di sovvenzione che dovranno firmare; i candidati esclusi saranno informati contestualmente. L’accordo di sovvenzione può essere firmato con la FEQ. L’erogazione del prefinanziamento avviene entro 30 giorni dalla firma dell’accordo di sovvenzione per conto del Parlamento europeo. |
J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
30. |
Il Parlamento europeo e l’Autorità pubblicano, anche su Internet, le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
31. |
I dati di carattere personale raccolti nel contesto del presente invito sono trattati conformemente al disposto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (13), nonché conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
32. |
I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò non pregiudica l’eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l’Autorità, la Procura europea (EPPO), la Corte dei conti europea o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). |
33. |
Qualsiasi persona fisica collegata al beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l’accesso ai suoi dati personali e correggere eventuali dati erronei o incompleti. La richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali può essere presentata alla Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo o al responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, l’interessato può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati. |
34. |
Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, e all’articolo 141 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione. |
K. ALTRE INFORMAZIONI
35. |
Eventuali domande in merito al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu |
36. |
La normativa di base di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/)
Allegati: Modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d’identificazione finanziaria, la dichiarazione sui termini e le condizioni nonché sui criteri di esclusione, il modello di bilancio di previsione e la dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato. |
(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1. Due modifiche sono state pubblicate rispettivamente nella GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1., e nella GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.
(2) GU C 249 del 25.7.2019, pag. 2.
(3) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(4) GU L 333 del 19.12.2015, pag.50.
(5) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.
(6) Regolamento del Parlamento europeo del settembre 2021.
(7) COM(2021) 734 final, 2021/0375(COD).
(8) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(9) Istituita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
(10) A norma del titolo XI del regolamento finanziario.
(11) Salvo laddove il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, di nuova creazione, ecc.).
(12) Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 - Norme generali in materia di controllo:
«1. Il controllo dell’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.
2. L’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l’articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.
L’ordinatore del Parlamento europeo controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell’Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.»
ALLEGATO a
MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO
SOVVENZIONI (1) ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE
PER L’ESERCIZIO [INSERIRE]
COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata come lista di controllo per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.
Numero del documento |
Documenti da fornire |
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Documenti che devono essere forniti ma che non sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento |
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1. |
Lettera di accompagnamento indicante l’importo della sovvenzione richiesta per l’esercizio n, firmata dal rappresentante legale |
☐ |
2. |
Lettera di un rappresentante legale attestante l’autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente |
☐ |
3. |
Elenco delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dell’organizzazione richiedente, quali il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, il segretario generale o il tesoriere (2) |
☐ |
4. |
Prova della registrazione da parte dell’Autorità alla data della domanda di finanziamento (solo per i richiedenti per i quali la decisione di registrazione non è ancora pubblicamente disponibile, ossia non è stata ancora pubblicata sul sito web dell’Autorità o nella Gazzetta ufficiale) |
☐ |
5. |
Programma di lavoro |
☐ |
6. |
Solo nel caso di un nuovo richiedente che non abbia potuto soddisfare le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014: il più recente bilancio d’esercizio sottoposto ad audit e redatto da un esperto contabile professionista |
☐ |
|
Documenti che devono essere forniti e che sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento |
|
7. |
Modulo di identificazione finanziaria (solo nel caso di un nuovo richiedente o in caso di cambiamento di nome, indirizzo o conto bancario) |
☐ |
8. |
Dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione |
☐ |
9. |
Bilancio di previsione in pareggio |
☐ |
10. |
Dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato |
☐ |
MODULO DI IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA
DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE
Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:
— |
di aver letto e di accettare i termini e le condizioni generali stabiliti nel modello di convenzione di sovvenzione, |
— |
che il richiedente non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1(*), e all’articolo 141(*) del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario») (3), |
— |
che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1(*), e all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii)(*), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, |
— |
che l’organizzazione richiedente dispone delle capacità finanziarie ed organizzative per attuare la convenzione di sovvenzione, |
— |
che le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo. |
Firma autorizzata
Titolo (Sig.ra, Sig., Prof. …), cognome e nome: |
|
Funzione nell’organizzazione che richiede il finanziamento: |
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Luogo/Data: |
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Firma: |
|
(*) |
In appresso figurano gli articoli sopra menzionati:
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(1) La categoria del finanziamento è la sovvenzione di funzionamento, a norma del titolo VIII del regolamento finanziario (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(2) Ad esempio con riferimento alle pertinenti disposizioni dello statuto del richiedente, se del caso.
ALLEGATO b
BILANCIO DI PREVISIONE
Costi |
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Entrate |
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Costi ammissibili |
Bilancio |
Reale |
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Bilancio |
Reale |
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non pertinente |
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(specificare) |
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Spese non ammissibili
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DICHIARAZIONE CHE LA DOMANDA È PRESENTATA ATTRAVERSO IL PARTITO POLITICO EUROPEO AFFILIATO
Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del partito], dichiara che, a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la presente domanda di finanziamento di [inserire il nome del richiedente] per l’esercizio 2023 è presentata attraverso il suo partito politico affiliato [inserire nome del partito politico europeo affiliato].
Firma autorizzata
Titolo (Sig.ra, Sig., Prof. …), cognome e nome: |
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Funzione nel partito politico europeo: |
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Luogo/Data: |
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Firma: |
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