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Document 62020CA0532

Causa C-532/20: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Alstom Transport SA / Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG — Sucursala Bucureşti, Swietelsky AG Linz — Sucursala Bucureşti (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/13/CEE – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Accesso alle procedure di ricorso – Articolo 2 quater – Termini per la proposizione del ricorso – Calcolo – Ricorso avverso una decisione di ammissione di un offerente)

GU C 165 del 19.4.2022, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 165 del 19.4.2022, p. 12–13 (GA)

19.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/15


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Alstom Transport SA / Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG — Sucursala Bucureşti, Swietelsky AG Linz — Sucursala Bucureşti

(Causa C-532/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 92/13/CEE - Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni - Articolo 1, paragrafi 1 e 3 - Accesso alle procedure di ricorso - Articolo 2 quater - Termini per la proposizione del ricorso - Calcolo - Ricorso avverso una decisione di ammissione di un offerente)

(2022/C 165/17)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Alstom Transport SA

Convenute: Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG — Sucursala Bucureşti, Swietelsky AG Linz — Sucursala Bucureşti

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, nonché l’articolo 2 quater della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono essere interpretati nel senso che il termine entro il quale l’aggiudicatario di un appalto può proporre ricorso avverso una decisione dell’ente aggiudicatore che dichiara ammissibile, nell’ambito della decisione di aggiudicazione di tale appalto, l’offerta di un offerente escluso può essere calcolato prendendo come punto di riferimento la data della ricezione di tale decisione di aggiudicazione da parte di tale aggiudicatario, anche se, a tale data, detto offerente non aveva o non aveva ancora proposto ricorso avverso quest’ultima. Se, invece, al momento della notifica o della pubblicazione di detta decisione, una relazione sintetica dei motivi pertinenti di quest’ultima, quali le informazioni relative alle modalità di valutazione di detta offerta, non è stata, conformemente a tale articolo 2 quater, portata a conoscenza di detto aggiudicatario, tale termine deve essere calcolato prendendo come punto di riferimento la comunicazione di una siffatta relazione al medesimo aggiudicatario.


(1)  GU C 53 del 15.2.2021.


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