EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022AB0003

Parere della Banca Centrale Europea del 13 gennaio 2022 su una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento per quanto riguarda la risoluzione (CON/2022/3) 2022/C 122/10

CON/2022/3

OJ C 122, 17.3.2022, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 122/33


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 gennaio 2022

su una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento per quanto riguarda la risoluzione

(CON/2022/3)

(2022/C 122/10)

Introduzione e base giuridica

Il 29 novembre 2021 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodologia di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (1) (di seguito, la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sui compiti della BCE in merito alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato, nonché sul contributo del Sistema europeo di banche centrali ad una buona conduzione delle politiche concernenti la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE evince che la proposta di regolamento consiste in adeguamenti tecnici volti a rendere operative decisioni legislative sostanziali attuate dalle ultime modifiche della direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (di seguito, la «BRRD»), valutate nel parere della BCE relativo alle revisioni del quadro dell’Unione per la gestione delle crisi (3).

La BCE sostiene la proposta di regolamento, che garantisce un migliore allineamento tra le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (di seguito, il «regolamento sui requisiti patrimoniali» o «CRR») e le disposizioni della BRRD, in seguito all’entrata in vigore del quadro rivisto sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC) e il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. La BCE sostiene inoltre la proposta di regolamento nella misura in cui garantisce un migliore allineamento del trattamento normativo degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) con una strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo (MPE), inclusi i gruppi con filiazioni aventi sede in paesi terzi, con il trattamento delineato nella norma TLAC.

In futuro, la BCE invita gli organi legislativi dell’Unione a monitorare e valutare l’attuazione di tali modifiche al CRR alla luce dei citati obiettivi, in particolare a valutare l’interazione tra la BRRD e il CRR, nonché a evitare che le banche a rilevanza sistemica a livello globale e i G-SII partecipino all’arbitraggio regolamentare tra le strategie di risoluzione a punto di avvio unico e le strategie di risoluzione MPE fondate sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili o sul livello-obiettivo TLAC.

Vengono proposti alcuni adeguamenti tecnici di minore entità al fine di chiarire l’interpretazione del testo giuridico o di garantire la coerenza della terminologia utilizzata nel regolamento. A tal fine, una specifica proposta redazionale è contenuta in un documento di lavoro tecnico distinto accompagnato da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 gennaio 2022.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM (2021) 665 final.

(2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(3)  Parere della Banca centrale europea, dell’8 novembre 2017, relativo alle revisioni del quadro dell’Unione per la gestione delle crisi (CON/2017/47) (GU C 314 del 31.1.2018, pag. 17).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


Top