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Document 52021AB0037
Opinion of the European Central Bank of 30 November 2021 on a proposal for a regulation to extend traceability requirements to transfers of crypto-assets (CON/2021/37) 2022/C 68/02
Parere della Banca centrale europea del 30 novembre 2021 relativo a una proposta di regolamento per estendere gli obblighi in materia di tracciabilità ai trasferimenti di cripto-attività (CON/2021/37) 2022/C 68/02
Parere della Banca centrale europea del 30 novembre 2021 relativo a una proposta di regolamento per estendere gli obblighi in materia di tracciabilità ai trasferimenti di cripto-attività (CON/2021/37) 2022/C 68/02
CON/2021/37
OJ C 68, 9.2.2022, p. 2–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 68/2 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 30 novembre 2021
relativo a una proposta di regolamento per estendere gli obblighi in materia di tracciabilità ai trasferimenti di cripto-attività
(CON/2021/37)
(2022/C 68/02)
Introduzione e base giuridica
In data 14 e 20 ottobre 2021 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, rispettivamente, una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (rifusione) (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sui compiti fondamentali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di attuare la politica monetaria dell’Unione e di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di cui al primo e al quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato; sul contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del trattato e sul corso legale delle banconote in euro ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 1, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
La BCE accoglie con favore l’iniziativa della Commissione europea di estendere gli obblighi in materia di tracciabilità alle cripto-attività mediante la proposta di regolamento, che fa parte del pacchetto di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering/Countering Financing of Terrorism, AML/CFT) (2) adottato dalla Commissione il 20 luglio 2020.
Poiché i trasferimenti di cripto-attività sono soggetti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo simili a quelli dei trasferimenti elettronici di fondi, i prestatori di servizi di cripto-attività dovrebbero essere soggetti allo stesso livello di obblighi AML/CFT degli altri soggetti obbligati. La BCE accoglie pertanto con favore la proposta di regolamento quale strumento per garantire parità di condizioni ai prestatori di servizi di cripto-attività.
La BCE accoglie con favore la proposta di allineare il quadro giuridico dell’Unione alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), in particolare la raccomandazione 16 (3), in quanto attenua ulteriormente i rischi di AML/CFT associati ai trasferimenti di cripto-attività, creando in tal modo condizioni di parità tra i trasferimenti in valute ufficiali e i trasferimenti in cripto-attività per prevenire l’uso improprio delle cripto-attività a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Se da un lato si dovrebbero raggiungere parità di condizioni in termini di intensità degli obblighi AML/CFT applicabili ai prestatori di servizi di cripto-attività, dall’altro gli obblighi specifici dovrebbero cogliere i rischi associati alle caratteristiche tecnologiche delle cripto-attività e dei trasferimenti di cripto-attività. Ad esempio, gli obblighi relativi alla tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività dovrebbero tenere conto delle caratteristiche specifiche delle tecnologie alla base di tali trasferimenti.
Ai fini di un’effettiva attenuazione dei rischi di AML/CFT, la proposta di regolamento dovrebbe essere chiarita per evitare qualsiasi dubbio circa la copertura delle transazioni tra portafogli ospitati e non ospitati, con la conseguenza che devono essere raccolte e archiviate esattamente le stesse informazioni utilizzate per gli altri trasferimenti di cripto-attività. Inoltre, anche gli sviluppi del mercato e le attività di riciclaggio di denaro che coinvolgono cripto-attività senza il ricorso a prestatori di servizi o in scambi tra pari decentrati dovrebbero essere monitorati attentamente dalla Commissione e dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere proposte ulteriori misure legislative, se del caso, qualora si osservino un aumento significativo dei volumi delle operazioni e un maggiore utilizzo di tali attività per attività illecite in questo segmento.
Infine, dato il ritmo elevato degli sviluppi tecnologici nel settore delle cripto-attività, è importante monitorare attentamente l’attuazione del quadro in collaborazione con le autorità competenti e, se del caso, con il settore privato.
1. Definizione delle cripto-attività e ambito di applicazione della proposta di regolamento
1.1 |
La proposta di regolamento utilizzerà la definizione di «cripto-attività» contenuta nella proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (4) (di seguito la «proposta di regolamento MiCA»). Come già osservato dalla BCE (5), la proposta di regolamento MiCA contiene una definizione di cripto-attività specifica dal punto di vista tecnologico, ma al contempo ampia. La BCE evince che si tratta di una definizione volutamente ampia e onnicomprensiva e che, di conseguenza, la proposta di regolamento intende estendere gli obblighi di tracciabilità a tutte le cripto-attività, indipendentemente dalla tecnologia sottostante (tecnologia di registro distribuito o altro) utilizzata per la loro emissione. |
1.2 |
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della proposta di regolamento, la BCE evince che, analogamente a quello della proposta di regolamento MiCA, esso non è destinato a coprire le cripto-attività emesse da banche centrali che agiscono in qualità di autorità monetarie. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto e al fine di allineare pienamente l’ambito di applicazione della proposta di regolamento a quello della proposta di regolamento MiCA, la BCE propone di indicarlo esplicitamente nei considerando e nelle disposizioni della proposta di regolamento. |
2. Riferimento alle valute ufficiali
La proposta di regolamento contiene riferimenti al termine «monete fiduciarie» (6). Conformemente ai trattati e al diritto monetario dell’Unione, l’euro è la moneta unica dell’area dell’euro, ossia degli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta. Per quanto riguarda gli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta, i trattati fanno sistematicamente riferimento alle monete di tali Stati membri. In nessun punto dei trattati si fa riferimento all’euro o alle monete degli Stati membri come monete «fiduciarie». In tale contesto, non è opportuno fare riferimento, in un testo giuridico dell’Unione, alle «monete fiduciarie». Piuttosto, la proposta di regolamento dovrebbe fare riferimento alle «monete ufficiali» (7).
3. Data di applicazione della proposta di regolamento
L’allineamento della data di applicazione della proposta di regolamento a quella della proposta di regolamento MiCA sarebbe utile dal punto di vista della stabilità sistemica e finanziaria al fine di garantire che la proposta di regolamento si applichi ai trasferimenti di cripto-attività quanto prima, anziché attendere l’entrata in funzione del resto del pacchetto antiriciclaggio. Come osservato dalla Commissione, finora i trasferimenti di attività virtuali sono rimasti al di fuori dell’ambito di applicazione della normativa dell’Unione in materia di servizi finanziari, esponendo i detentori di cripto-attività a rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, poiché i flussi di denaro illecito possono essere effettuati mediante trasferimenti di cripto-attività e possono minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario (8). Diversi Stati membri hanno già legiferato su questo punto (9).
Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 novembre 2021
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) COM(2021) 422 final.
(2) Il pacchetto comprende altresì: a) una proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio [money laundering (ML)] o finanziamento del terrorismo [terrorist financing (TF)] (C(2021) 420 final); b) una proposta di direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 (C(2021) 423 final); e c) una proposta di regolamento che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (C(2021) 421 final).
(3) Cfr. le raccomandazioni del GAFI. Disponibili sul sito internet del GAFI all’indirizzo https://www.fatf-gafi.org
(4) COM(2020) 593 final.
(5) Cfr. la nota 12 del Parere CON/2021/4 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2021, su una proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU C 152 del 29.4.2021, pag. 1). Tutti i pareri della BCE sono disponibili su EUR-Lex.
(6) Cfr. i considerando 8 e 27 della proposta di regolamento.
(7) Cfr. il paragrafo 2.1.5 del parere CON/2021/4 e il paragrafo 1.1.3 del parere CON/2016/49 della Banca centrale europea, del 12 ottobre 2016, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (GU C 459 del 9.12.2016, pag. 3).
(8) Cfr. la sezione 1, primo comma, paragrafo 8, della relazione che accompagna la proposta di regolamento.
(9) Ad esempio, il 1o ottobre 2021 è entrata in vigore un’ordinanza del ministero delle finanze tedesco sui requisiti rafforzati di dovuta diligenza per il trasferimento delle cripto-attività (Verordnung über verstärkte Sorgfaltspflichten bei dem Transfer von Kryptowerten vom 24. Settembre 2021 (BGBl. I S. 4465)). Ai sensi dell’ordinanza, i prestatori di servizi di cripto-attività che trasferiscono cripto-attività per conto di un committente devono trasmettere contemporaneamente e in modo sicuro al fornitore di servizi di cripto-attività che agisce per conto del beneficiario il nome, l’indirizzo e il numero di conto (ad esempio chiave pubblica) del committente, nonché il nome e il numero di conto (ad esempio, chiave pubblica) del beneficiario. Il prestatore di servizi di cripto-attività che agisce per conto del beneficiario deve garantire che riceva e conservi le informazioni dell’ordinante e del beneficiario. La completa tracciabilità delle parti coinvolte in un trasferimento di cripto-attività è intesa come strumento per la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché per il monitoraggio dell’elusione? delle sanzioni. L’ordinanza impone inoltre ai soggetti obbligati di garantire che le informazioni sul beneficiario o l’ordinante di un trasferimento siano raccolte nel caso in cui il trasferimento sia effettuato da o verso un portafoglio elettronico non gestito da un prestatore di servizi di cripto-attività, anche se non sussiste alcun rischio di trasferimento dei dati.