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Document 52021AE2537

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativo alla strategia dell’UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025 [COM(2021) 171 final]

EESC 2021/02537

GU C 517 del 22.12.2021, p. 78–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 517/78


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativo alla strategia dell’UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025

[COM(2021) 171 final]

(2021/C 517/12)

Relatore:

Carlos Manuel TRINDADE

Consultazione

Commissione europea, 31.5.2021

Base giuridica

Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Occupazione, affari sociali e cittadinanza

Adozione in sezione

7.9.2021

Adozione in sessione plenaria

22.9.2021

Sessione plenaria n.

563

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

215/1/4

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

La tratta di esseri umani costituisce innanzi tutto una grave violazione dei diritti umani. Vengono lesi diritti fondamentali, quali la libertà, la dignità e l’uguaglianza, sanciti da molti strumenti internazionali, come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

1.2

Le cause profonde della tratta di esseri umani risiedono nella vulnerabilità delle vittime, che è imputabile alla povertà, alla disuguaglianza di genere e alla violenza contro le donne e i bambini, nonché a situazioni di conflitto e postbelliche, a mancanza di integrazione sociale, di prospettive, di posti di lavoro e di accesso all’istruzione, nonché al lavoro minorile.

1.3

I trafficanti sfruttano queste situazioni di vulnerabilità per sviluppare un modello di attività criminale complesso ed estremamente lucrativo che, ancora oggi, presenta pochi rischi ed è altamente redditizio.

1.4

La pandemia ha aggravato le situazioni di vulnerabilità economica e sociale, ostacolando l’accesso alla giustizia e la repressione dei reati. Allo stesso tempo, è stato sviluppato un nuovo modello economico che utilizza Internet per attirare le possibili vittime e sfruttarle.

1.5

Il CESE sostiene in linea di massima la strategia dell’Unione europea per la lotta alla tratta degli esseri umani per il periodo 2021-2025 (in appresso anche: «la strategia») presentata dalla Commissione europea, fatte salve le osservazioni, le proposte e le raccomandazioni formulate nel presente parere.

1.6

Il CESE conviene con la Commissione sulla necessità di migliorare la qualità dei dati raccolti in forma armonizzata negli Stati membri su questo fenomeno (1). Per una maggiore efficacia della lotta alla tratta di esseri umani, è necessaria — e in particolare al momento di definire risposte adeguate in materia — una conoscenza rigorosa, approfondita e tempestiva del fenomeno da parte di tutti gli attori interessati, siano essi vittime, trafficanti o utenti, nonché del modus operandi delle reti di trafficanti. Se si agisce diversamente, la reale dimensione della tratta sarà sottostimata e sottovalutata.

1.7

Il CESE rileva che le misure volte a combattere la tratta di esseri umani non sono state sufficientemente efficaci e che occorre intensificare la lotta, mediante una strategia più onnicomprensiva, adottando nuove misure (2).

1.8

Il CESE è favorevole a un’eventuale revisione della direttiva sulla lotta alla tratta di esseri umani, a seguito di una valutazione della sua attuazione, ma rileva che, nella lotta a questo fenomeno, il perfezionamento degli strumenti sanzionatori, pur se necessario, non è sufficiente.

1.9

Il CESE mette in evidenza e appoggia l’intenzione di stabilire norme minime a livello dell’Unione europea che configurino come attività criminose quelle delle reti coinvolte nella tratta e nello sfruttamento di esseri umani, e come reato «l’utilizzo dei servizi derivanti dallo sfruttamento delle vittime della tratta». Sarà essenziale configurare come reato le attività dell’intera filiera che impiega, direttamente o indirettamente, esseri umani per sfruttarli e farne oggetto di tratta.

1.10

Il CESE ritiene che, per essere più efficace, la lotta alla tratta di esseri umani debba basarsi su un’analisi più ampia, comprensiva anche della dimensione sociale dell’ambiente che consente l’espansione di questo fenomeno, la quale viene presa in considerazione solo sporadicamente nell’elaborazione della strategia in esame.

1.11

Il CESE rileva inoltre (3) che esiste un legame tra lo sviluppo della tratta di esseri umani nei paesi a basso reddito e la tratta di minori, «la maggior parte [dei quali sono] costretti al lavoro minorile», una situazione peraltro legata ai problemi di sostentamento delle loro famiglie.

1.12

Il CESE ritiene che l’enorme sofferenza delle vittime debba portare a seguire in tutte le fasi un approccio umanistico alla loro situazione. La prospettiva predominante della strategia non può limitarsi al rimpatrio delle vittime o ad incoraggiarle al ritorno volontario nel loro paese di origine, sottovalutando le condizioni che vi troverebbero e che ne aumenterebbero la vulnerabilità rispetto ai trafficanti di esseri umani, ma dovrebbe prevedere anche il riconoscimento del loro diritto all’integrazione nelle società di accoglienza.

1.13

Il CESE rileva che non è prevista alcuna misura volta a riconoscere e garantire il rispetto dei diritti delle vittime, né a fornire loro assistenza, sostegno e protezione immediati (anche sul piano sanitario e giuridico), in particolare in rapporto a qualsivoglia forma di punizione loro inflitta dagli sfruttatori. Il CESE raccomanda alla Commissione di tenere conto di tale proposta nella strategia.

1.14

Il CESE osserva che la strategia riconosce che le vittime incontrano delle difficoltà nel ricostruirsi una vita e che le loro possibilità di integrazione nel mercato del lavoro sono scarse, ma sottolinea altresì che non prevede alcuna misura per cambiare questo stato di cose (4). Per rimediare a tale situazione, il Comitato propone di riconoscere alle vittime il diritto all’integrazione nella società di accoglienza mediante un processo di integrazione che sia adeguato e rapido.

1.15

La legislazione dell’Unione prevede la possibilità di concedere un permesso di soggiorno o di residenza alle vittime solo se collaborano alle indagini e ai procedimenti penali contro i trafficanti. Il CESE desidera richiamare l’attenzione su questa situazione, che può essere estremamente penalizzante per le vittime, in quanto le costringe a rivivere tutte le esperienze e i traumi che hanno subito, senza tenere in considerazione la loro salute fisica e mentale. Suggerisce che tali situazioni siano esaminate caso per caso, a seconda delle circostanze e del profilo psicologico di ciascuna vittima, e ritiene che queste debbano beneficiare, tra l’altro, di un forte sostegno psicologico per riuscire a superare la difficoltà di dover rivivere i traumi vissuti e testimoniare in merito.

1.16

Il CESE apprezza la posizione della Commissione secondo cui le vittime non andrebbero punite per i reati che sono state costrette a commettere e, nell’ottica della loro protezione, la direttiva del Consiglio del 2004 andrebbe riveduta per quel che riguarda i permessi di soggiorno alle vittime della tratta di esseri umani.

1.17

A questo riguardo, il CESE propone di istituire un fondo pubblico per risarcire debitamente tutte le vittime della tratta di esseri umani, con il versamento di indennizzi in funzione della gravità delle sofferenze loro inflitte. Se sono state oggetto di sfruttamento lavorativo, le vittime avranno anche diritto a percepire la remunerazione corrispondente alle prestazioni effettuate, fermo restando che sarà necessario stabilire la responsabilità del destinatario diretto del loro lavoro, cioè del datore di lavoro finale oppure, in casi particolari, del beneficiario di tali prestazioni lavorative, qualora le «filiere di approvvigionamento» costituiscano un labirinto inestricabile.

1.18

Il CESE ritiene che la legislazione europea in materia di immigrazione non tenga conto della situazione dei migranti economici meno qualificati e più poveri che arrivano in Europa in cerca di migliori condizioni di vita e di lavoro, mentre lo fa nel caso dei migranti più qualificati o che dispongono di maggiori risorse finanziarie. Questa carenza ha contribuito a far sì che i migranti economici rimanessero invischiati nelle reti della tratta di esseri umani a causa della mancanza di meccanismi che consentano loro di immigrare regolarmente. Il CESE raccomanda alle istituzioni dell’UE di adottare una normativa europea per porre rimedio a questa situazione.

1.19

Secondo il CESE, l’integrazione di una dimensione internazionale (5) nella strategia aumenterà l’efficacia della lotta alla tratta di esseri umani. Tuttavia, rileva che viene prestata scarsa attenzione alla necessità di creare, nei paesi di origine, condizioni economiche e sociali dignitose e sufficienti (6) per le popolazioni, una condizione fondamentale per ostacolare o impedire che le possibili vittime siano attirate nelle reti della tratta di esseri umani. Il CESE suggerisce di valorizzare e integrare nella strategia la dimensione della cooperazione allo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite come strumenti principali per la creazione di tali condizioni strutturali.

1.20

Il CESE rileva che, in termini di attività economica e per quanto riguarda la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo, la strategia non fa alcun riferimento alla concorrenza sleale praticata da alcune imprese che utilizzano questa manodopera a danno delle altre imprese che esercitano la loro attività nel rispetto della legge. Questa situazione di dumping sociale è incompatibile con la responsabilità sociale delle imprese e dovrebbe essere affrontata, al di là dell’ambito di competenze delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie, anche a livello di dialogo sociale.

1.21

Il CESE osserva che la tendenza a ricorrere a questa manodopera è maggiore nei settori di attività in cui l’economia informale è più presente e dove è generalizzata l’assenza di dialogo sociale, di contrattazione collettiva e di accordi collettivi. Per combattere più efficacemente lo sfruttamento lavorativo, il CESE raccomanda alla Commissione di prevedere, nella strategia, il coinvolgimento attivo delle parti sociali nella lotta contro la tratta di esseri umani, conformemente alle loro competenze e nel rispetto della loro autonomia, e di promuovere così sia il dialogo sociale che la contrattazione collettiva quali strumenti essenziali per il raggiungimento di questo scopo.

1.22

Il CESE accoglie con favore l’imminente iniziativa della Commissione sulla governance societaria sostenibile che mira in particolare a garantire che gli appalti pubblici favoriscano la trasparenza e siano socialmente responsabili (7). Il CESE osserva che diversi contratti collettivi sono già stati conclusi a livello nazionale allo scopo di prevenire gli abusi e la tratta di esseri umani sul luogo di lavoro e di fornire un risarcimento alle vittime (8). Il CESE raccomanda che la strategia tenga conto di questi esempi di buone pratiche, che dovrebbero essere promossi e replicati negli Stati membri come mezzo concreto per assicurare la trasparenza.

1.23

Il CESE accoglie con favore l’impegno della Commissione a rafforzare la direttiva sulle sanzioni comminate ai datori di lavoro che non rispettano la legislazione in vigore, il che consentirà di inasprire le sanzioni già applicabili nei loro confronti (9).

1.24

Il CESE rileva che nella strategia manca un riferimento all’importanza che riveste il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, in particolare dei sindacati. Bisogna debitamente segnalare e valorizzare non solo il ruolo di queste organizzazioni, ma anche le attività che esse hanno realizzato nel corso degli anni, in particolare per gli aspetti della tratta di esseri umani riguardanti lo sfruttamento sessuale e lavorativo (compreso quello dei minori), attraverso l’individuazione, la denuncia e la lotta contro queste situazioni e il sostegno attivo alle vittime. Il CESE suggerisce che la strategia preveda tale coinvolgimento e che queste organizzazioni ricevano un sostegno adeguato, anche finanziario.

1.25

Il CESE osserva altresì che la strategia non contiene alcun riferimento né all’importante azione di appoggio svolta dalle organizzazioni della società civile, dalle reti comunitarie di solidarietà e dalle parti sociali al fine di proteggere, accogliere e integrare le vittime, né alla necessità di un sostegno finanziario per realizzare tali attività. Il CESE suggerisce alla Commissione di tenere conto di tale dimensione nella strategia.

1.26

Il CESE appoggia l’orientamento secondo cui, in questa lotta, è necessario coinvolgere, oltre a Europol ed Eurojust, l’Autorità europea del lavoro (ELA), che deve operare in stretta collaborazione con le autorità pubbliche nazionali, in particolare con gli ispettorati del lavoro, e le cui competenze vanno rafforzate, oltre a dover esser dotata di risorse materiali, specialmente sul piano digitale e formale. Il CESE suggerisce alla Commissione che la strategia esorti gli Stati membri a rispettare le proporzioni stabilite dalla convenzione n. 81 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO/OIL) (10).

2.   Contesto

2.1

Tutti noi vediamo, ascoltiamo e leggiamo — e non possiamo ignorarlo — che la tratta di esseri umani provoca enormi sofferenze alle sue vittime, ne intacca la dignità, le priva della libertà e distrugge le loro vite. Il CESE e tutti i suoi membri, così come tutti i cittadini dell’Unione europea, sono pienamente consapevoli di quanto sia terribile la tratta di esseri umani e delle conseguenze nefaste che essa ha per le sue vittime, con cui sono solidali e nel cui interesse appoggiano ogni misura atta a combattere ed eliminare la tratta.

2.2

Sebbene grazie a studi e relazioni sia stata approfondita la conoscenza di questo fenomeno, contribuendo così a perfezionare le strategie di risposta, la tratta di esseri umani rappresenta tuttavia ogni anno un pericolo per migliaia di persone, soprattutto donne e minori. Si è potuto così constatare quanto segue:

i.

tra il 2017 e il 2018 sono state segnalate più di 14 000 vittime di tratta, un numero che potrebbe essere maggiore viste le difficoltà connesse a tali segnalazioni;

ii.

quasi la metà delle vittime sono cittadini dell’Unione europea, mentre il resto sono cittadini di paesi terzi provenienti dall’Africa, dai Balcani occidentali e dall’Asia (11);

iii.

la maggior parte delle vittime sono donne e ragazze, vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale;

iv.

lo sfruttamento lavorativo riguarda il 15 % delle vittime, ma la maggior parte delle persone sfruttate per lavorare non viene individuata;

v.

i settori principali della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo sono l’agricoltura e la silvicoltura, l’edilizia, il settore alberghiero e della ristorazione, i servizi di pulizie, i lavori domestici e le industrie manifatturiere (settore tessile, alimentare e dell’abbigliamento) (12);

vi.

la maggior parte dei trafficanti sono cittadini dell’Unione europea;

vii.

questa forma di attività criminale genera profitti elevati per i trafficanti, che nel 2015 ammontavano, secondo le stime, a 29,4 miliardi di EUR, di cui circa 14 miliardi provenienti dallo sfruttamento sessuale (13), e queste cifre non tengono conto della tratta a fini di sfruttamento lavorativo (14);

viii.

nel 2020 il costo economico della tratta di esseri umani si elevava a 2,7 miliardi di EUR;

ix.

i trafficanti sfruttano le disuguaglianze sociali, oltre che la vulnerabilità socioeconomica delle vittime;

x.

quasi un quarto delle vittime della tratta di esseri umani sono minori utilizzati a fini di sfruttamento sessuale (15);

xi.

le vittime della tratta di esseri umani sono sfruttate principalmente per prestazioni sessuali, lavoro forzato, criminalità forzata, accattonaggio forzato e tratta di minori (16).

2.3

La strategia dell’UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025 (17) s’inserisce in un contesto caratterizzato da una crescente consapevolezza che, da un lato, la lotta alla tratta di esseri umani costituisce un’esigenza per l’Unione europea, alla luce del suo impegno per la difesa della dignità umana e dei diritti umani, e, dall’altro, che la tratta di esseri umani è in continuo aumento.

2.4

Fin dal 2002 l’Unione europea ha seguito un percorso sempre più esigente nel cui solco l’attuale proposta di strategia intende proseguire (18).

2.5

L’adozione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) ha rappresentato un importante passo in avanti nella lotta contro la tratta di esseri umani ed è stata quindi giustamente denominata la «direttiva anti-tratta». La definizione data del concetto di «tratta di esseri umani» è stata resa più rigorosa e onnicomprensiva.

2.6

La direttiva ha attribuito alla tratta un significato più ampio, in modo da comprendere nuove forme di sfruttamento delle persone vittime di questo fenomeno. Il CESE richiama in particolare l’attenzione sull’articolo 2, concernente i «reati relativi alla tratta di esseri umani», che stabilisce le linee fondamentali della lotta contro la tratta di esseri umani.

2.7

Il CESE rinvia al proprio rilevante corpus di pareri dedicati alla tratta degli esseri umani, le cui conclusioni hanno generalmente contribuito, al momento dell’elaborazione di ciascuno di questi testi, alla lotta contro tale piaga (20).

2.8

È in questo contesto che la Commissione presenta la proposta di strategia in esame, suddivisa in sei capitoli, per ciascuno dei quali si assume degli impegni, per un totale di 26; per l’attuazione della strategia nel suo ambito di applicazione, inoltre, la Commissione invita gli Stati membri ad adottare 16 misure, tramite le quali la strategia dovrebbe portare alla realizzazione di un numero complessivo di 42 iniziative e azioni.

3.   Osservazioni generali

3.1   Necessità di disporre di dati (conoscenza della realtà)

3.1.1

Il CESE sottolinea che la Commissione riconosce che, malgrado le iniziative adottate, la tratta di esseri umani è in continua espansione nell’Unione europea, con un numero crescente di vittime e con costi umani, sociali ed economici molto elevati, dovuti in particolare al modus operandi delle organizzazioni criminali.

3.1.2

Il CESE evidenzia che il numero delle vittime identificate e presunte dà un’idea della gravità della situazione, motivo per cui è necessario approfondire la conoscenza di questa realtà, poiché il reperimento dei dati resta difficile, in particolare nel contesto della pandemia di COVID-19, che ostacola l’accesso a determinate informazioni a causa della situazione di rigido confinamento imposta al personale sia del settore pubblico che di quello privato.

3.2   La lotta contro la tratta di esseri umani

3.2.1

Il CESE sottolinea che, nella lotta contro la tratta degli esseri umani in quanto forma di reato, la strategia privilegia gli aspetti penali e di sicurezza, ponendoli al centro della sua azione e affrontandone le diverse dimensioni.

3.2.2

Il CESE osserva che, in questo quadro, la strategia mette in rilievo il ruolo della legislazione, in particolare la direttiva sulla lotta alla tratta di esseri umani, ma riconosce che, nonostante il monitoraggio della sua attuazione da parte della Commissione, il suo recepimento è disomogeneo e, soprattutto, che nell’Unione europea gli autori di questi reati rimangono spesso impuniti e che il numero di condanne contro i trafficanti rimane assai modesto (21).

3.3   La dimensione sociale della lotta contro la tratta degli esseri umani

3.3.1

Il CESE rileva che, come viene riconosciuto nella comunicazione in esame (22), «le giovani donne e i minori delle comunità Rom sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento e alla tratta in ragione di diversi fattori socioeconomici quali la povertà multidimensionale […]».

3.3.2

Il CESE richiama l’attenzione sul fatto che le persone che si trovano in situazioni in cui la povertà multidimensionale si aggiunge a circostanze personali (ad esempio, disabilità e orientamento LGBTI), sono anch’esse particolarmente vulnerabili allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani.

3.3.3

Il CESE rileva inoltre (23) che esiste un legame tra lo sviluppo della tratta di esseri umani nei paesi a basso reddito e la tratta di minori, «la maggior parte [dei quali sono] costretti al lavoro minorile», una situazione peraltro legata ai problemi di sostentamento delle loro famiglie.

3.3.4

Il CESE prende atto con grande soddisfazione che l’Autorità europea del lavoro, gli ispettorati del lavoro negli Stati membri, le parti sociali, numerose organizzazioni della società civile e parecchi media, compresi quelli sociali, si battono costantemente per lanciare l’allarme sulla tratta di esseri umani e per contrastare il fenomeno, in particolare condividendo e diffondendo informazioni, denunciando determinate situazioni e combattendole nonché cercando in ogni modo di proteggere le vittime e punire i trafficanti. Propone alla Commissione di integrare questo tipo di azioni e interventi nella strategia e di valorizzarli come esempi di buone pratiche da imitare.

3.3.5

Il CESE ricorda che numerose organizzazioni della società civile, che hanno svolto un’opera particolarmente meritoria nei vari aspetti della lotta alla tratta di esseri umani e dell’aiuto o sostegno alle vittime (segnatamente il salvataggio dei naufraghi, l’accoglienza delle vittime e l’appoggio alla loro integrazione), sono state, in alcuni casi, criminalizzate. Il CESE respinge quest’ottica di criminalizzazione e invita la Commissione ad affrontare tale problematica nella strategia.

3.4   I diritti delle vittime

3.4.1

Il CESE ritiene che la strategia, nel suo complesso, non affronti la situazione delle vittime in modo coerentemente umanistico.

3.4.2

Secondo il CESE, l’esercizio dei propri diritti da parte delle vittime deve essere una preoccupazione centrale, secondo un approccio sempre incentrato sull’affermazione della dignità umana delle vittime e dei loro diritti fondamentali.

3.4.3

Il CESE sottolinea che la situazione delle vittime che non hanno la cittadinanza di un paese dell’UE è ancora più difficile. Ricorda poi che in parecchi casi, che le vittime abbiano la cittadinanza di un paese dell’Unione o di un paese terzo, i trafficanti possono entrare nuovamente in contatto con loro, ed esse rischiano di finire nuovamente preda della tratta.

3.5   La portata della strategia e la sua attuazione

3.5.1

Il CESE non ignora che, come precisato dalla Commissione, le vittime sono «soggette alla tratta nel contesto di flussi migratori misti verso l’UE attraverso tutte le rotte» gestite da organizzazioni appartenenti alla criminalità organizzata (24). Tuttavia, la risposta a questa situazione di fatto non può limitarsi alla lotta contro le reti dei favoreggiatori dell’immigrazione irregolare, ma dovrebbe essere più globale.

3.5.2

Il CESE sottolinea che la strategia di lotta contro la tratta di esseri umani non può pertanto essere considerata separatamente né dal nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, né dal piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027 (25). Il CESE richiama l’attenzione sul fatto che occorre considerare anche il piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, in quanto esso costituisce un quadro generale per la strategia dell’Unione europea in campo sociale. Raccomanda inoltre alla Commissione di garantire un buon coordinamento con le altre politiche sociali dell’UE, creando sinergie e rafforzando l’efficacia di queste politiche.

3.5.3

Il CESE appoggia l’elaborazione, da parte di dieci agenzie europee, della dichiarazione comune di impegno a lavorare di concerto, e propone che ogni anno siano presentate relazioni sul lavoro svolto.

3.5.4

Il CESE si compiace che la strategia adotti una prospettiva di genere, e che formuli diverse proposte volte a potenziare e migliorare la lotta alla tratta di esseri umani quando ne sono vittime dei minori.

4.   Osservazioni particolari

4.1   Capitolo 2 della comunicazione

4.1.1

Il CESE ritiene che la protezione delle vittime debba essere assicurata efficacemente in tutte le fasi, in particolare quando si tratta di donne e minori (26), e che a tal fine è necessario coinvolgere in ogni fase del processo sia le organizzazioni della società civile operanti nel settore che le parti sociali.

4.1.2

Il CESE accoglie con favore e appoggia la posizione della Commissione secondo cui l’applicazione della direttiva sulla lotta alla tratta di esseri umani deve essere garantita in tutti gli Stati membri, e la sua revisione deve basarsi su una valutazione rigorosa dei limiti rilevati e dell’evoluzione osservata in questo fenomeno, in particolare per quanto riguarda Internet quale canale per attirare le possibili vittime e sfruttarle.

4.1.3

Il CESE ritiene che l’asse portante della strategia debba consistere nella possibilità che le vittime, ove opportuno, dispongano delle condizioni per recuperare il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, garantendo loro, prima di tutto, l’accesso alla protezione e al risarcimento dei danni per le sofferenze subite, e in particolare l’accesso a un posto di lavoro con i diritti connessi, ovunque esse si trovino, anziché essere rimpatriate o costrette a tornare in qualche altro modo al loro paese di origine. Bisogna preoccuparsi di integrare le vittime, sia che optino per rimanere nel paese in cui si trovano, sia che scelgano liberamente di tornare al loro paese di origine. Il CESE ribadisce che occorre riconoscere alle vittime il diritto all’integrazione nella società di accoglienza attraverso uno specifico processo di integrazione in tempi rapidi.

4.1.4

Il CESE accoglie con favore l’impegno della Commissione a garantire finanziamenti adeguati per combattere la tratta di esseri umani sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea (27).

4.2   Capitolo 3 della comunicazione

4.2.1

Il CESE apprezza la proposta della Commissione che invita gli Stati membri a considerare la possibilità di configurare come reato il ricorso consapevole ai servizi ottenuti dallo sfruttamento di persone vittime della tratta (28).

4.2.2

Il CESE propone di promuovere il coinvolgimento delle parti sociali nelle operazioni nazionali e transfrontaliere in materia di sorveglianza o monitoraggio e di lotta alla tratta degli esseri umani e al lavoro forzato, in collaborazione con gli ispettorati del lavoro negli Stati membri e con l’Autorità europea del lavoro. Osserva che sono già stati conclusi diversi contratti collettivi a livello nazionale allo scopo di prevenire gli abusi e la tratta di esseri umani sul luogo di lavoro e di prevedere un risarcimento per le vittime (29). Raccomanda che nella strategia siano inclusi questi esempi di buone pratiche, che dovrebbero essere incoraggiate e replicate nei vari Stati membri.

4.2.3

Il CESE avverte che, in merito alla tratta di esseri umani, è necessario analizzare anche le conseguenze della massificazione di nuove forme di prestazioni lavorative e le sue implicazioni sul piano delle nuove forme di sfruttamento della manodopera. La strategia fa correttamente riferimento all’uso delle reti digitali, ma sembra considerare la tratta più in funzione dello sfruttamento sessuale anziché di quello lavorativo, in particolare attraverso l’uso delle piattaforme digitali. Il CESE raccomanda che la strategia adotti una prospettiva globale in questo approccio.

4.2.4

Il CESE appoggia l’impegno della Commissione a garantire che il lavoro forzato sia assente dalle catene del valore delle imprese europee e che le loro filiere di approvvigionamento non includano il lavoro minorile (30).

4.3   Capitolo 4 della comunicazione

4.3.1

Il CESE condivide la constatazione in merito alle modalità con cui la criminalità organizzata cerca di penetrare nelle attività economiche legali e ai rischi che ne derivano per la società stessa, e pertanto, al fine di combattere tale criminalità organizzata, risulta in particolare necessario il ricorso sistematico a indagini finanziarie nel quadro delle indagini condotte dalle autorità di contrasto, oltre all’elaborazione e all’attuazione di un quadro solido per individuare, sequestrare e confiscare i proventi dei reati (31).

4.3.2

Il CESE riconosce la necessità di rafforzare le capacità di lotta contro la tratta attraverso la formazione sistematica delle autorità di contrasto e degli operatori della giustizia, tenendo presente che tale formazione deve tener conto del punto di vista delle vittime e delle loro esigenze (32). Il Comitato richiama in particolare l’attenzione sulla necessità di rafforzare le risorse umane dei servizi competenti in questo settore.

4.3.3

Il CESE ritiene che la lotta al modello economico che attira le possibili vittime attraverso Internet al fine di sfruttarle richieda il rispetto degli obblighi giuridici già imposti alle piattaforme, oltre che un dialogo con le imprese tecnologiche e di Internet, al fine di ridurne il ricorso a piattaforme online per attirare le possibili vittime e sfruttarle (33). È del parere che l’Osservatorio europeo dei media digitali (34) possa rappresentare uno strumento utile per monitorare i canali illegali di reclutamento online impiegati per la tratta di esseri umani.

4.3.4

Il CESE ritiene indispensabile garantire che i prestatori di servizi Internet e le imprese correlate appoggino la lotta alla tratta di esseri umani, individuando e rimuovendo i contenuti associati allo sfruttamento e all’abuso delle vittime.

4.3.5

In particolare, il CESE fa presente che il successo della lotta per smantellare il modello criminale della tratta di esseri umani e combattere lo sfruttamento delle vittime della tratta dipenderà in larga misura dal coinvolgimento attivo della società nel suo insieme e dalla partecipazione dei cittadini, in particolare degli enti locali, del sistema di istruzione, del sistema sanitario, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, oltre che dai messaggi diffusi dai media, compresi quelli sociali. La società deve assumersi la propria parte di responsabilità nella lotta contro la tratta di esseri umani. Il CESE propone che la strategia prenda in considerazione l’introduzione di specifici programmi di informazione e di formazione destinati ai summenzionati attori istituzionali e sociali, dal momento che l’efficacia della strategia ha un legame diretto con il loro coinvolgimento e la loro efficienza.

4.4   Capitolo 5 della comunicazione

4.4.1

Il CESE ritiene che debbano essere promossi sistemi di orientamento più efficaci per le vittime della tratta di esseri umani, al fine di garantirne la protezione e tutelarne i diritti a livello di ciascuno Stato membro, attraverso risposte coordinate e per mezzo dell’assistenza specializzata delle organizzazioni della società civile, delle parti sociali e delle organizzazioni internazionali non governative, tenendo tra l’altro conto dello scambio di buone pratiche in materia (35).

4.4.2

Il CESE appoggia la posizione della Commissione secondo cui le vittime non andrebbero punite per i reati che sono state costrette a commettere e, nell’ottica della loro protezione, la direttiva del Consiglio del 2004 andrebbe riveduta per quel che riguarda i permessi di soggiorno alle vittime della tratta di esseri umani.

4.4.3

Il CESE si allinea alla posizione della Commissione sul rafforzamento della cooperazione in vista dell’istituzione di un meccanismo europeo di riferimento.

4.4.4

Per quanto riguarda i minori, il CESE richiama l’attenzione sulla necessità di tenere conto del loro percorso di vita, poiché un evento traumatizzante subìto durante l’infanzia avrà ripercussioni nella fase dell’adolescenza e nell’età adulta. Il Comitato ritiene che nella strategia di sostegno alle vittime si debba stabilire di seguire lo sviluppo di questi minori.

4.5   Capitolo 6 della comunicazione

4.5.1

Il CESE sottolinea che, nel panorama internazionale, il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite costituisce il pilastro fondamentale su cui costruire, nei paesi di origine, condizioni economiche, sociali, politiche e di rispetto dei diritti umani che permettano ai cittadini di questi paesi di condurre una vita dignitosa, in pace e in sicurezza. Le azioni di cooperazione realizzate dall’Unione europea e dagli Stati membri a favore dello sviluppo sostenibile rappresentano uno dei principali strumenti dell’UE in questo ambito, pertanto il CESE le pone in evidenza, le appoggia e propone che siano valorizzate e integrate nella strategia.

4.5.2

Il CESE appoggia gli sforzi compiuti dalla Commissione, nell’ambito dell’azione esterna, assieme alle diverse agenzie delle Nazioni Unite e al Consiglio d’Europa per combattere la tratta di esseri umani, ma sottolinea che l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO/OIL) ha una lunghissima e proficua esperienza nella lotta contro questo fenomeno (36). Anche l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha accumulato un importante bagaglio di esperienze e buone pratiche, di cui è opportuno tenere conto. Il CESE raccomanda alla Commissione di interagire con queste agenzie nel quadro delle relazioni interistituzionali attraverso le quali si adopererà per attuare la strategia.

4.5.3

Il CESE ritiene che l’esistenza di flussi migratori misti, attraverso cui si realizza l’ingresso dei migranti in Europa parallelamente alla tratta di esseri umani, non debba essere considerata soltanto nella logica del contrasto delle reti dei favoreggiatori dell’immigrazione irregolare, e a tale riguardo rimanda al nuovo patto sulla migrazione (37).

Bruxelles, 22 settembre 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  COM(2021) 171 final, pagg. 10 e 13.

(2)  COM(2021) 171 final, nota n. 20, pag. 4, nota n. 39 pag. 10 e nota n. 41, pag. 11.

(3)  COM(2021) 171 final, capitolo 6 — Dimensione internazionale.

(4)  COM(2021) 171 final, pag. 17.

(5)  COM(2021) 171 final, capitolo 6 — Dimensione internazionale.

(6)  COM(2021) 171 final, pag. 17.

(7)  COM(2021) 171 final, pag. 8.

(8)  Cfr. la relazione 2021 dell’OIL — Accesso alla protezione e alla riparazione per le vittime della tratta a fini di sfruttamento lavorativo in Belgio e nei Paesi Bassi.

(9)  COM(2021) 171 final, pagg. 8 e 9.

(10)  La convenzione n. 81 dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente l’ispezione del lavoro stabilisce che si debba prevedere un ispettore del lavoro ogni 10 000 lavoratori.

(11)  COM(2021) 171 final, pagg. 1 e 19.

(12)  COM(2021) 171 final, pag. 6.

(13)  COM(2021) 171 final, pag. 7.

(14)  COM(2021) 171 final, pag. 7.

(15)  COM(2021) 171 final, pag. 14.

(16)  COM(2021) 171 final, pag. 11.

(17)  COM(2021) 171 final.

(18)  Si rinvia alla decisione quadro 2002/629 GAI del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani (GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 1); al piano dell’Unione europea sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (2005), alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (1o febbraio 2008) e al «programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (2010).

(19)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(20)  Lotta alla tratta degli esseri umani (GU C 51 del 17.2.2011, pag. 50); Misure di prevenzione per la protezione dei minori contro gli abusi sessuali (GU C 24 del 28.1.2012, pag. 154); Strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani (GU C 44 del 15.2.2013, pag. 115); Agenda europea sulla sicurezza (GU C 177 del 18.5.2016, pag. 51).

(21)  COM(2021) 171 final, pag. 11.

(22)  COM(2021) 171 final, capitolo 5 — Proteggere, sostenere ed emancipare le vittime, in particolare donne e minori.

(23)  COM(2021) 171 final, capitolo 6 — Dimensione internazionale.

(24)  COM(2021) 171 final, capitolo 6 — Dimensione internazionale.

(25)  COM(2021) 171 final, pag. 17.

(26)  COM(2021) 171 final, capitolo 2.

(27)  COM(2021) 171 final, pag. 5.

(28)  COM(2021) 171 final, pag. 7.

(29)  Cfr. la relazione 2021 dell’OIL — Accesso alla protezione e alla riparazione per le vittime della tratta a fini di sfruttamento lavorativo in Belgio e nei Paesi Bassi.

(30)  COM(2021) 171 final, pag. 8.

(31)  COM(2021) 171 final, pag. 10.

(32)  COM(2021) 171 final, pag. 11.

(33)  COM(2021) 171 final, pag. 12.

(34)  Cfr. la direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CNECT) della Commissione europea.

(35)  A tale riguardo, il nuovo sistema adottato in Portogallo, denominato «sistema di riorientamento nazionale per i minori che sono (presunte) vittime di tratta degli esseri umani», costituisce una buona pratica.

(36)  Convenzione n. 29/1930 sul lavoro forzato, convenzione n. 105 sull’abolizione del lavoro forzato e protocollo dell’ILO/OIL del 2014 alle convenzioni sul lavoro forzato e sull’abolizione del lavoro forzato.

(37)  COM(2021) 171 final, pag. 19.


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