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Document 52021AE2582
Opinion of the European Economic and Social Committee on Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting (COM(2021) 189 final — 2021/104 (COD))
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità [COM(2021) 189 final — 2021/104 (COD)]
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità [COM(2021) 189 final — 2021/104 (COD)]
EESC 2021/02582
GU C 517 del 22.12.2021, p. 51–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 517/51 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità
[COM(2021) 189 final — 2021/104 (COD)]
(2021/C 517/07)
Relatore: |
Marinel Dănuț MURESAN |
Consultazione |
Consiglio dell’Unione europea, 22.6.2021 Parlamento europeo, 23.6.2021 |
Base giuridica |
Articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea |
Sezione competente |
Mercato unico, produzione e consumo |
Adozione in sezione |
2.9.2021 |
Adozione in sessione plenaria |
22.9.2021 |
Sessione plenaria n. |
563 |
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
226/0/7 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1. |
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive — CSRD), e ritiene che la comunicazione di informazioni di elevata qualità sulla sostenibilità da parte delle imprese costituirà un elemento chiave nell’attuazione del Green Deal europeo, inclusa la realizzazione degli ambiziosi obiettivi del pacchetto Pronti per il 55 %. |
1.2. |
In particolare, l’estensione dell’ambito di applicazione delle norme in materia di comunicazione societaria sulla sostenibilità a tutte le grandi imprese che soddisfano determinate condizioni, oltre che alle PMI quotate in borsa, contribuirà alla trasformazione dell’economia europea nel rispetto degli impegni dell’accordo di Parigi, così come vi contribuirà il mandato conferito al gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (EFRAG) di elaborare norme coerenti dell’UE in materia di informativa di carattere non finanziario. |
1.3. |
Facendo seguito al piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, il CESE si compiace che la Commissione europea insista sull’incentivazione della comunicazione di dati di elevata qualità sulla sostenibilità da parte delle imprese e degli istituti finanziari. Il settore pubblico e quello privato devono lavorare di concerto per conseguire questo risultato, e in questo campo il quadro legislativo per la finanza sostenibile e per la comunicazione di informazioni da parte delle imprese svolge un ruolo fondamentale. |
1.4. |
Il CESE incoraggia i colegislatori a valutare i costi operativi e amministrativi connessi all’inclusione graduale e volontaria delle PMI nell’ambito di applicazione della direttiva e a prendere in considerazione eventuali misure di sostegno aggiuntive per contribuire a compensare eventuali oneri amministrativi e operativi per questo segmento cruciale dell’economia. |
1.5. |
Il CESE accoglie decisamente con favore il chiarimento e l’osservanza da parte della Commissione europea del principio della «doppia rilevanza», nonché la descrizione che ne viene fatta al paragrafo 3 della proposta. |
1.6. |
Il CESE approva il mandato conferito al gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (EFRAG) di preparare la consulenza tecnica per l’elaborazione di una norma europea di informativa non finanziaria. Questo processo di definizione delle norme deve coinvolgere tutte le parti interessate che hanno un interesse rilevante nella preparazione e nell’utilizzo dell’informativa sulla sostenibilità: occorre garantire alle imprese interessate, finanziarie e non finanziarie, alle parti sociali e alla società civile un ruolo chiaro in tutte le fasi. |
1.7. |
Il CESE incoraggia la Commissione europea, le autorità europee di vigilanza e i colegislatori a garantire un attento allineamento, in termini di contenuto e di sequenza temporale, delle diverse componenti del quadro di comunicazione sulla sostenibilità, comprese quelle riguardanti gli istituti finanziari. |
1.8. |
Il CESE invita inoltre la Commissione europea e l’EFRAG a valutare in che modo l’imposizione a tutte le entità che rientrano nell’ambito di applicazione della proposta di direttiva di obblighi specifici di rendicontazione paese per paese sui rischi e l’impatto in termini di sostenibilità possa incoraggiare la comunicazione di informazioni più granulari e significative. |
1.9. |
Infine, il CESE invita la Commissione europea a prendere in considerazione l’idea di rafforzare l’alfabetizzazione finanziaria e l’educazione in materia di sostenibilità. Se è vero che la proposta in esame garantirà che le imprese e gli istituti finanziari siano in grado di fornire dati accurati agli utenti finali, ai futuri beneficiari e ad altri investitori finali, è necessario un ulteriore sforzo per consentire a questi soggetti di convogliare i loro risparmi verso investimenti sostenibili con sufficiente fiducia. Il CESE accoglie pertanto con favore gli impegni assunti al riguardo nel quadro della strategia per il finanziamento della transizione verso un’economia sostenibile (1). |
2. Proposta della Commissione
2.1. |
La direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)), che modifica la direttiva contabile, è stata adottata nel 2014. Conformemente alle disposizioni della direttiva, le imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione sono state tenute per la prima volta a presentare una relazione contenente tali informazioni nel 2018 (per l’esercizio finanziario 2017). |
2.2. |
Conformemente alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, nel 2017 la Commissione europea ha pubblicato degli orientamenti non vincolanti in materia di comunicazione da parte delle imprese (3). Nel 2019 la Commissione ha pubblicato degli orientamenti integrativi sulla comunicazione di informazioni relative al clima (4), i quali tuttavia non hanno migliorato adeguatamente la qualità delle informazioni comunicate dalle imprese a norma della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. |
2.3. |
La Commissione europea si è impegnata a proporre una revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario sia nell’ambito del Green Deal europeo che nel suo programma di lavoro per il 2020 (5). |
2.4. |
Nel marzo 2018 la Commissione europea ha pubblicato il piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (6), in cui ribadiva la necessità di un’ulteriore standardizzazione delle informazioni di carattere non finanziario che le imprese sono tenute a comunicare, e che sono indispensabili per orientare le decisioni di investimento. Dopo la pubblicazione di tale piano d’azione, la Commissione ha presentato tre proposte legislative in cui i dati richiesti alle imprese a tal fine vengono indicati in modo ancora più dettagliato, e cioè: il regolamento sulla tassonomia (7), il regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (8) e il regolamento sugli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio (9). |
2.5. |
Nella relazione d’iniziativa del maggio 2018 sulla finanza sostenibile il Parlamento europeo ha chiesto di sviluppare ulteriormente gli obblighi di comunicazione da parte delle imprese previsti dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (10). Nella risoluzione del dicembre 2020 sul governo societario sostenibile il PE ha accolto con favore l’impegno della Commissione a rivedere la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, ha chiesto di estendere l’ambito di applicazione della direttiva anche ad altre categorie di imprese e ha espresso compiacimento per l’impegno della Commissione a sviluppare norme dell’UE in materia di informativa di carattere non finanziario (11). Il Parlamento europeo ha inoltre ritenuto che le informazioni di carattere non finanziario comunicate dalle imprese a norma della direttiva in materia dovrebbero essere soggette a un obbligo di revisione contabile. |
2.6. |
Le disposizioni della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, insieme a quelle del regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e del regolamento sulla tassonomia, costituiscono gli elementi centrali degli obblighi di comunicazione di informazioni sulla sostenibilità che sono alla base della strategia dell’UE per la finanza sostenibile. |
2.7. |
L’obiettivo della proposta in esame è pertanto quello di migliorare l’informativa sulla sostenibilità al fine di sfruttare meglio il potenziale offerto dal mercato unico europeo per contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, conformemente al Green Deal europeo — compreso il pacchetto Pronti per il 55 % — e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. |
3. Osservazioni generali
3.1. |
Attualmente l’Europa è in fase di uscita da un’emergenza sanitaria che ha messo in luce la necessità di un sistema finanziario ed economico resiliente che consenta di tutelarsi in futuro da crisi impreviste. Secondo quanto sostiene la Banca centrale europea (BCE), la pandemia è servita a rammentarci con forza che, per impedire che i cambiamenti climatici danneggino in modo permanente l’economia globale, sono necessarie modifiche strutturali fondamentali della nostra economia, che portino a cambiamenti sistemici dei modi di produzione e di consumo dell’energia (12). Allo stesso tempo, la BCE sottolinea che se non si interviene con urgenza verrà messa a repentaglio la vita umana stessa, in particolare quella delle persone più povere e vulnerabili. La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario di qualità da parte delle imprese è una componente essenziale per garantire che siano debitamente affrontate entrambe le dimensioni del problema in esame. |
3.2. |
Al tempo stesso, i progressi nel completamento dell’Unione dei mercati dei capitali garantiranno che l’industria europea, la cui struttura portante è costituita da PMI che contribuiscono a oltre la metà del PIL dell’Europa (13), continui a prosperare, a creare posti di lavoro di qualità e ad assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione europea. Questi progressi dipendono dal fatto che imprese impegnate nella transizione verso il conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi e nel sostenere le finalità del Green Deal europeo possano disporre di capitali, nonché dall’assicurazione che l’educazione finanziaria e in materia di sostenibilità diventi parte integrante degli impegni assunti dall’Europa. |
3.3. |
Dati aziendali di elevata qualità, comparabili e pertinenti, che aderiscano all’approccio della «doppia rilevanza», sono un presupposto fondamentale per far sì che il settore finanziario abbia la capacità di valutare il profilo di sostenibilità di clienti e controparti sia finanziari che non finanziari, consentendogli di accompagnare i suoi clienti verso il conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi. Il CESE invita i colegislatori ad assicurare che la proposta in esame soddisfi questo obiettivo chiave, che costituirà la base di una ripresa sostenibile dalla pandemia di COVID-19 e garantirà la competitività e la crescita a lungo termine del mercato unico. |
3.4. |
Il gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group — EFRAG) è incaricato di elaborare norme tecniche («norme») che traducano nella pratica il testo legislativo. Facendo seguito alla pubblicazione della relazione finale dell’EFRAG sull’argomento (14), il CESE invita le due piattaforme sulla finanza sostenibile — dell’UE e in ambito internazionale — a consultarsi strettamente con l’EFRAG per valutare un livello adeguato di granularità delle norme, assicurando che i soggetti che comunicano le informazioni forniscano dati rilevanti e comparabili. Dal momento che il settore della comunicazione di informazioni in materia di sostenibilità conosce oggi un’evoluzione molto rapida, che comprende anche un impiego diffuso da parte sia delle imprese che degli istituti finanziari dei quadri della GRI (Global Reporting Initiative = Iniziativa globale in materia di comunicazione di informazioni), del SASB (Sustainability Accounting Standards Board = Consiglio per le norme contabili in materia di sostenibilità) e della TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures = task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima), il CESE raccomanda che le norme siano basate sulle disposizioni fondamentali di tali quadri. Come indicato anche dall’EFRAG, la cooperazione internazionale in questo campo non dovrebbe tuttavia rappresentare un ostacolo all’ambizione perseguita dall’UE di diventare leader mondiale nel settore della sostenibilità quanto ad ambito di applicazione e rapidità di elaborazione del quadro normativo europeo. Assicurare una rappresentanza equilibrata delle principali categorie di parti interessate, comprese le parti sociali, all’interno della struttura di governance dell’EFRAG garantirà che tale processo, una volta intrapreso, venga portato avanti con la massima decisione. |
3.5. |
La coerenza nell’adozione di pratiche di comunicazione sulla sostenibilità in tutte le giurisdizioni dell’UE-27 sarà fondamentale per la fornitura di dati comparabili e di elevata qualità. Il CESE esorta i colegislatori a garantire che i negoziati sfocino in un risultato sufficientemente flessibile, di modo che non sia necessario apportare modifiche sostanziali alle disposizioni della direttiva nel processo di recepimento, a causa della mancata adozione di un regolamento. Questo aspetto sarebbe fondamentale per garantire obblighi di comunicazione di informazioni coerenti e omogenei in tutta l’UE-27, prevenire la frammentazione del mercato e promuovere una circolazione senza ostacoli dei capitali agli stessi livelli in tutte le giurisdizioni. Sebbene il CESE si attenda decisamente che le future norme siano applicate in modo coerente in tutta l’UE-27, vale la pena di sottolineare l’importanza di garantire che i risultati sia del recepimento della CSRD che della definizione delle norme diano luogo a comunicazioni di elevata qualità, comparabili e rilevanti di informazioni sulla sostenibilità in tutta l’UE-27. Il lavoro empirico svolto in precedenza dalla società civile ha dimostrato l’esistenza di notevoli differenze regionali, che possono compromettere tale obiettivo (15). |
4. Osservazioni particolari
4.1. Ambito di applicazione
4.1.1. |
Il CESE accoglie con favore la proposta di estendere l’ambito di applicazione della direttiva anche alle PMI quotate in borsa — ad esclusione di quelle quotate nei sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facilities — MTF) o nei mercati di crescita per le PMI — nonché le disposizioni in materia di comunicazione volontaria delle informazioni per le PMI non quotate e il periodo di transizione di tre anni e la norma semplificata per le PMI quotate. A causa dei notevoli oneri amministrativi e operativi che gravano sulle PMI per ottenere i dati adeguati ed elaborare le loro relazioni, aggravati dagli effetti della pandemia di COVID-19, il CESE sostiene l’attuale ambito di applicazione della proposta a tale riguardo. Questo approccio equilibrato permette alle PMI di seguire un percorso prevedibile per soddisfare le crescenti aspettative di informazioni sulla sostenibilità tra i loro investitori e le parti interessate in senso lato, offrendo loro nel contempo la flessibilità e il tempo necessari per soddisfare tali requisiti in modo graduale e volontario. |
4.1.2. |
Il CESE raccomanda alla Commissione europea di accelerare i tempi per una valutazione d’impatto specifica e un’analisi costi-benefici dedicate agli effetti del periodo di introduzione graduale e della norma di comunicazione semplificata delle informazioni sulle PMI quotate e non quotate. Un elemento significativo di tale analisi dovrebbe includere prove empiriche concrete e raccomandazioni riguardanti l’inclusione, entro un termine ragionevole, di PMI quotate e non quotate operanti in settori ad alto rischio, nell’ambito di applicazione della direttiva. Se necessario, la Commissione europea dovrebbe anche prendere in considerazione ulteriori misure di sostegno per assistere le PMI nel far fronte ai loro prossimi obblighi di comunicazione. |
4.2. Comunicazione dei rischi e dell’impatto lungo le catene del valore
4.2.1. |
Il CESE accoglie con favore l’approccio proposto dalla direttiva di includere obblighi di comunicazione riguardanti la catena del valore delle entità che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva stessa. Tenuto conto della complessità delle moderne catene del valore, il CESE raccomanda di introdurre criteri più chiari e dettagliati per stabilire i casi in cui si debba rispettare l’approccio alla comunicazione di informazioni per l’intera catena del valore, conformemente alle disposizioni della proposta di direttiva secondo cui tale comunicazione deve essere effettuata «a seconda dei casi», ai sensi del considerando 29. Poiché le attività lungo le catene del valore comportano significativi rischi e impatti ambientali, sociali e di governance (ESG), il CESE desidera sottolineare che queste specifiche aggiuntive non dovrebbero pregiudicare l’obbligo di riferire in modo da promuovere la piena trasparenza dell’impatto delle attività svolte nelle catene del valore. |
4.3. Allineamento degli obblighi di comunicazione delle informazioni in termini di tempistica e di contenuti
4.3.1. |
Il CESE sottolinea che il buon esito della proposta presuppone un’attenta sequenza temporale e un accurato allineamento degli obblighi di comunicazione previsti dalla medesima proposta di direttiva sulla comunicazione societaria in materia di sostenibilità e da altri quadri legislativi. In particolare, poiché si tratta di un aspetto attinente alle esigenze dei soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, i quali sono sia utenti che elaboratori di informazioni di carattere non finanziario, sarà importante garantire che essi dispongano di un tempo sufficiente per la raccolta, la valutazione e la comunicazione dei dati pertinenti. Un coordinamento di questo tipo dovrebbe assicurare che i clienti non finanziari delle entità finanziarie rientranti nell’ambito di applicazione siano tenuti a comunicare in un primo tempo i dati necessari, per consentire in un secondo momento alle entità finanziarie di valutarli e di elaborare le proprie informazioni da comunicare. |
4.3.2. |
La Commissione europea e i colegislatori dovrebbero valutare queste esigenze di sequenziamento temporale, soprattutto in quanto esse hanno un’incidenza sulle entità rientranti nell’ambito di applicazione, le quali saranno soggette a obblighi di informativa in materia di sostenibilità a norma del regolamento sui requisiti patrimoniali (16), dell’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia, degli atti delegati del regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (17) e di eventuali future norme relative allo sviluppo della tassonomia sociale, nonché di altre tassonomie. Il rispetto di tali esigenze dipenderà dalla disponibilità di dati di elevata qualità forniti ai sensi della proposta in esame. Le informazioni richieste attraverso le comunicazioni di dati previste dalla proposta di direttiva sulla comunicazione societaria in materia di sostenibilità dovrebbero avere un ambito di applicazione simile a quello per le informazioni da comunicare che prevedono tali esigenze correlate, comprese quelle degli atti delegati del regolamento sulla tassonomia, il che potrà essere ulteriormente chiarito, se del caso, nella proposta di direttiva e nel lavoro dell’EFRAG sull’elaborazione delle norme. |
4.4. Garanzie
4.4.1. |
Il CESE riconosce l’importanza di garantire l’elevata qualità e la verificabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate ai sensi della proposta di direttiva. Il ruolo della garanzia è fondamentale al riguardo, e il CESE accoglie con favore la raccomandazione formulata nella proposta di ricorrere ad una garanzia limitata per verificare i dati non finanziari delle entità che rientrano nell’ambito di applicazione. |
4.4.2. |
Data l’assenza di un quadro concordato per la ragionevole garanzia delle informazioni comunicate in materia di sostenibilità e la qualità ancora incerta di determinate forme di dati non finanziari, si raccomanda che le esigenze di garanzia rimangano al livello di valutazione richiesto per una garanzia limitata. |
4.5. Diritti umani
4.5.1. |
Il CESE si compiace dell’individuazione più granulare delle questioni di sostenibilità riguardo alle quali devono essere comunicate le informazioni, incluse le questioni riguardanti gli impatti sulle comunità vulnerabili e sui lavoratori. In collegamento con i progressi previsti per quanto riguarda la pubblicazione di una proposta sulla governance societaria sostenibile, il CESE ritiene che la proposta in esame offra un’opportunità significativa per elaborare un quadro pratico per la valutazione dei rischi finanziari derivanti da operazioni commerciali che hanno un’incidenza sulle comunità, favorendo al tempo stesso una buona comprensione dell’impatto di tali operazioni commerciali sulle medesime comunità. Una più precisa definizione sia degli obblighi di comunicazione che di quelli di dovuta diligenza dovrebbe calibrare attentamente le esigenze delle parti sociali, mediante un diritto di consultazione formale. |
4.5.2. |
Il CESE invita i colegislatori a prendere in considerazione una definizione più chiara delle parti interessate da tenere presenti e da consultare in questo processo, e a garantire il pieno allineamento di tali requisiti con le disposizioni della futura proposta sulla governance societaria sostenibile. Il processo che le imprese dovrebbero intraprendere per conformarsi agli obblighi di consultazione delle parti interessate dovrebbe essere sottolineato, da un lato, identificando soltanto le parti interessate più pertinenti e, dall’altro, garantendo che tali processi siano concepiti in modo adeguato, siano semplici e non facciano gravare sulle imprese inutili complessità derivanti dall’ambito di applicazione esteso della proposta di direttiva. |
4.6. Pianificazione della transizione
4.6.1. |
Il CESE sostiene che le imprese impegnate nella transizione devono attrarre finanziamenti. Risulta pertanto essenziale l’accento posto dalla proposta sulla necessità di comunicare informazioni in merito alla compatibilità dei modelli e delle strategie aziendali con la transizione verso un’economia sostenibile e il contenimento del riscaldamento globale a +1,5 oC. Tenuto conto della relazione dell’Agenzia internazionale per l’energia sul conseguimento dell’obiettivo dell’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 (18), assicurare la comunicazione di dati validi e di elevata qualità per soddisfare tale requisito della proposta di direttiva costituirà un fattore abilitante fondamentale per garantire che le imprese dispongano di piani di transizione credibili e che le banche e i mercati dei capitali possano aiutarle a raggiungere i loro obiettivi. Il CESE è favorevole a una maggiore granularità dei requisiti che dimostrino tale allineamento, in modo proporzionato. Questi requisiti dovrebbero prevedere la comunicazione di informazioni supplementari sugli scenari di transizione adottati dalle imprese, nonché sugli elementi che determinino la compatibilità di tali scenari con gli obiettivi della transizione giusta. |
4.7. Elaborazione delle norme UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
4.7.1. |
Il CESE ribadisce il proprio sostegno all’estensione del mandato dell’EFRAG per la prestazione di servizi di consulenza tecnica in merito all’elaborazione di norme UE in materia di informativa non finanziaria. Il CESE desidera richiamare l’attenzione sul fatto che tale mandato richiede «una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria», compresa la consultazione di un’ampia gamma di soggetti interessati all’elaborazione delle norme, e sottolinea l’importanza di garantire che i sindacati, le parti sociali in senso lato, le PMI e altre parti che hanno un interesse rilevante nell’elaborazione delle norme, comprese le società finanziarie e non finanziarie e le organizzazioni della società civile, siano incluse e consultate durante la definizione della consulenza tecnica. A tale riguardo, il CESE sostiene gli sforzi intrapresi dall’EFRAG per raccogliere le opinioni delle parti interessate sullo sviluppo della procedura appropriata (19) e si attende un esito che garantisca l’inclusione di tutte le suddette parti interessate. |
Bruxelles, 22 settembre 2021
La presidente del Comitato economico e sociale europeo
Christa SCHWENG
(1) COM(2021) 390 final.
(2) Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione C(2017) 4234 final (GU C 215 del 5.7.2017, pag. 1).
(4) Comunicazione della Commissione C(2019) 4490 final (GU C 209 del 20.6.2019, pag. 1).
(5) COM(2019) 640 final, comunicazione della Commissione sul tema Il Green Deal europeo, COM(2020) 440 final, Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.
(6) COM(2018) 97 final.
(7) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(8) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).
(10) Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile (2018/2007(INI)] (GU C 76 del 9.3.2020, pag. 23).
(11) Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile (2020/2137(INI)] (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 94).
(12) https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200717~1556b0f988.it.html
(13) https://ec.europa.eu/growth/smes_it
(14) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210308-report-efrag-sustainability-reporting-standard-setting_en.pdf
(15) https://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/Research_Report_EUKI_2020.pdf, p. 51.
(16) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(17) C(2021) 2800 final.
(18) https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
(19) https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2fsites%2fwebpublishing%2fSiteAssets%2fEFRAG%2520Due%2520Process%2520Procedures_V04.pdf