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Document 52021XC1109(01)
Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 2021/C 453/06
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2021/C 453/06
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2021/C 453/06
PUB/2021/702
OJ C 453, 9.11.2021, p. 7–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 453/7 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2021/C 453/06)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Castilla»
PGI-ES-A0059-AM02
Data della comunicazione: 20 agosto 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Adeguamento alla normativa vigente della terminologia relativa ai parametri analitici «zuccheri residui» e «acidità volatile».
Descrizione
Conformemente all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che prevede la determinazione degli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio, il parametro analitico «zuccheri residui» è rinominato «zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio».
Analogamente, è opportuno specificare che la determinazione dell’acidità volatile è espressa in acido acetico.
La modifica interessa il punto 2.1 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto costituisce un adeguamento della terminologia impiegata per le caratteristiche fisico-chimiche che non implica alcuna modifica del prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
Specificare in quali termini devono essere misurati i valori di due parametri analitici relativi al vino (zuccheri e acidità volatile).
2. Sono aggiornati i riferimenti normativi.
Descrizione
Sono aggiornati i riferimenti normativi di cui alle sezioni 3, 8 e 9.2 del disciplinare di produzione e al punto 5.1 del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto si tratta di un aggiornamento. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
I riferimenti normativi obsoleti sono aggiornati rimandando alla legislazione comunitaria vigente.
3. Aggiunta di nuove varietà.
Descrizione
Sono incluse le varietà bianche Alarije, Albarín Blanco, Albariño, Albillo Dorado, Colombard, Garnacha Blanca, Montúa/Chelva, Palomino, Pardina/Jaén Blanco e Planta Nova/Tardana, e le varietà rosse Garnacha Peluda, Marselan, Moribel, Touriga Nacional e Tinto Fragoso.
La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico, poiché tali vitigni sono introdotti come varietà secondarie.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto le nuove varietà determinano la produzione degli stessi tipi di vino del prodotto protetto e non implicano pertanto una modifica sostanziale del prodotto stesso, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
L’aggiunta di nuove varietà è motivata dalla necessità di adeguare il disciplinare di produzione dell’IGP «Castilla» al potenziale viticolo della zona di produzione e dall’esigenza di offrire una gamma più ampia di vini, sia nelle varietà tradizionali che in quelle più attuali.
Tali varietà sono autorizzate nella zona di produzione e sono elencate nell’allegato XXI del regio decreto 450/2020, del 10 marzo, che modifica il regio decreto 1338/2018 del ministero dell’Agricoltura, della pesca e dell’alimentazione, del 29 ottobre, che disciplina il potenziale produttivo viticolo.
I produttori della regione viticola coltivano le varietà elencate su 3 644,15 ettari di vigneti. Le esperienze delle diverse produzioni con tali varietà presenti sul territorio hanno dato luogo a risultati molto positivi e differenziati, conformi ai requisiti del disciplinare di produzione dei vini dell’IGP «CASTILLA»; si è così venuta a creare una richiesta di vini ottenuti da tali varietà.
4. È stata aggiunta la possibilità di utilizzare sull’etichetta il nome di un’unità geografica più piccola.
Descrizione
Sono state aggiunte l’unità geografica più piccola «Campo de Calatrava» e la relativa delimitazione.
La modifica interessa la sezione 8 del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto si tratta di un adeguamento del disciplinare di produzione alle norme vigenti. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
Il 12 aprile 2011 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale di Castiglia-La Mancia la risoluzione della Consejería de Agricultura y Medio Ambiente (ministero regionale dell’Agricoltura e dell’ambiente), del 31 marzo 2011, che definisce e stabilisce norme relative all’utilizzo dell’unità geografica più piccola Campo de Calatrava per i vini dell’indicazione geografica protetta «Vinos de la Tierra de Castilla», a norma dell’articolo 118 septvicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
Con la pubblicazione del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione, e ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, è stata aggiunta nel disciplinare di produzione e nel documento unico la delimitazione della zona dell’unità geografica in questione.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Castilla
2. Tipo di indicazione geografica
IGP - Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
3. |
Vino liquoroso |
5. |
Vino spumante di qualità |
8. |
Vino frizzante |
16. |
Vino di uve stramature |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vino, vino frizzante e vino spumante, bianchi e rosati
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
I vini bianchi e rosati sono caratterizzati generalmente da un basso titolo alcolometrico e una marcata intensità aromatica, con note fruttate e floreali.
I vini bianchi sono fini e leggeri e presentano un’acidità moderata; i vini rosati, dal colore rosa intenso e longevi, sono molto limpidi e vivaci, al palato risultano freschi e delicati e si caratterizzano per le pronunciate note fruttate.
I vini frizzanti sono caratterizzati da una maggiore freschezza e aromaticità, mentre i vini spumanti si distinguono per la loro finezza e leggerezza.
* |
Il limite di acidità volatile aumenta in base all’età del vino fino a un massimo di 18 meq/l per i vini di età superiore a 4 anni. |
* |
Anidride solforosa massima: 250 mg/l se il tenore di zuccheri è pari o superiore a 5 g/l (eccetto nei vini spumanti) |
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
11 |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
11 |
|
Acidità totale minima |
|
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
10 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
180 |
2. Vino, vino frizzante e vino spumante, rossi
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Si tratta di vini aromatici, equilibrati e strutturati, caratterizzati da un elevato potere tannico e una struttura fenolica che conferisce ai vini rossi una marcata intensità di colore, una piena corposità e un’elevata complessità.
I vini frizzanti sono caratterizzati da una maggiore freschezza e aromaticità, mentre i vini spumanti si distinguono per la loro finezza e leggerezza.
* |
Il limite di acidità volatile aumenta in base all’età del vino fino a un massimo di 18 meq/l per i vini di età superiore a 4 anni. |
* |
Anidride solforosa massima: 200 mg/l se il tenore di zuccheri è pari o superiore a 5 g/l (eccetto nei vini spumanti) |
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
12 |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
12 |
|
Acidità totale minima |
|
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
10 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
150 |
3. Vino liquoroso
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Vini più ricchi di sfumature e dall’elevato contenuto alcolico.
* |
Il limite di acidità volatile aumenta in base all’età del vino fino a un massimo di 18 meq/l per i vini di età superiore a 4 anni. |
* |
Anidride solforosa massima: 200 mg/l se il tenore di zuccheri è pari o superiore a 5 g/l (eccetto nei vini spumanti) |
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
17,5 |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
15 |
|
Acidità totale minima |
|
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
10 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
150 |
4. Vino di uve stramature
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Il clima peculiare della zona di produzione, caratterizzato da una forte luminosità e temperature calde in autunno, dall’elevato soleggiamento durante la maturazione delle uve, dalla bassa umidità relativa e da scarse precipitazioni, favorisce la sovramaturazione delle uve, consentendo di ottenere vini dal tenore di zuccheri residui più elevato e da una spiccata intensità aromatica.
* |
Il limite di acidità volatile aumenta in base all’età del vino fino a un massimo di 18 meq/l per i vini di età superiore a 4 anni. |
* |
Limiti di anidride solforosa come per i vini bianchi, rossi e rosati. |
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
15 |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
12 |
|
Acidità totale minima |
|
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
10 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
— |
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica specifica
Le persone fisiche o giuridiche o le relative associazioni che, nell’esercizio della loro professione o a fini commerciali, detengono vini originari del territorio di Castiglia-La Mancia possono utilizzare nella loro denominazione la menzione «Vino de la Tierra de Castilla» a condizione che le uve da cui sono ottenuti provengano esclusivamente dalla zona geografica e dalle varietà indicate nel disciplinare di produzione e che soddisfino i requisiti ivi previsti.
I vini liquorosi e i vini spumanti devono essere in ogni caso conformi alle disposizioni dei paragrafi pertinenti dell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
5.2. Rese massime
1. |
Vigneti con allevamento ad alberello lungo o corto
|
2. |
Vigneti con allevamento a spalliera
|
6. Zona geografica delimitata
Comprende le parcelle e gli appezzamenti situati nei comuni del territorio di Castiglia-La Mancia.
7. Varietà principale/i di uve da vino
|
AIREN |
|
BOBAL |
|
CABERNET SAUVIGNON |
|
GARNACHA TINTA |
|
GARNACHA TINTORERA |
|
MACABEO - VIURA |
|
SYRAH |
|
TEMPRANILLO - CENCIBEL |
|
VERDEJO |
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Vino
Il clima secco e l’elevato soleggiamento (oltre 3 500 ore all’anno) favoriscono la corretta maturazione delle uve, dando origine a vini dalla marcata intensità aromatica, con note fruttate e floreali. Le caratteristiche dei suoli consentono di ottenere vini bianchi fini e leggeri, vini rosati limpidi e vivaci, dal colore rosa intenso e longevi, e vini rossi aromatici, equilibrati e strutturati, caratterizzati dall’elevato potere tannico, compreso tra 11 e 14 gradi o persino superiore in alcune vendemmie, e da una struttura fenolica che conferisce ai vini rossi una marcata intensità di colore, una piena corposità e un’elevata complessità.
8.2. Vino liquoroso
La zona geografica, caratterizzata da suoli con un elevato contenuto di calcare in superficie, dà origine a vini ricchi di sfumature e dall’elevato contenuto alcolico.
8.3. Vino spumante di qualità
Il clima caratterizzato da notti fresche, autunni soleggiati, temperature moderate e scarse precipitazioni consente di ottenere vini spumanti leggeri, aromatici e digestivi.
8.4. Vino frizzante
Le caratteristiche dei suoli, a basso contenuto organico e ricchi di calcare, incidono sulle caratteristiche dei vini frizzanti, dagli aromi intensi, ampi ed equilibrati e dal retrogusto fruttato.
8.5. Vino di uve stramature
Il clima peculiare della zona di produzione, caratterizzato da una forte luminosità e temperature calde in autunno, dalla bassa umidità relativa, dall’elevato soleggiamento durante la maturazione delle uve e da scarse precipitazioni, favorisce la sovramaturazione delle uve, consentendo di ottenere vini dal tenore di zuccheri residui più elevato e da una spiccata intensità aromatica, con note che ricordano la frutta passita.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico:
|
nella legislazione nazionale |
Tipo di condizione supplementare:
|
disposizioni supplementari in materia di etichettatura |
Descrizione della condizione:
— |
occorre indicare chiaramente il nome o la ragione sociale di una delle persone fisiche o giuridiche, o dell’associazione di persone, che partecipa alla commercializzazione del vino del territorio e ha sede in Castiglia-La Mancia, nonché il nome del comune in cui ha la sede principale e, in aggiunta, il nome della provincia corrispondente; |
— |
le etichette secondarie devono recare un’immagine del perimetro del territorio di Castiglia-La Mancia; |
— |
è possibile menzionare sull’etichetta l’unità geografica «Campo de Calatrava» come unità geografica più piccola della zona delimitata dall’IGP «Castilla», a condizione che il 100 % delle uve da cui è ottenuto il vino provenga dai seguenti comuni della provincia di Ciudad Real: Aldea del Rey, Almagro, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos e Villar del Pozo. |
Link al disciplinare del prodotto
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Mod_Pliego_IGP_CASTILLA_CCC_20210412.pdf