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Document 52021AR0722
Opinion of the European Committee of the Regions on revised Trans-European Energy Infrastructure Regulation fit for the Green and Digital Transition
Parere del Comitato europeo delle regioni — Infrastrutture energetiche transeuropee adatte alla transizione verde e digitale: la revisione del regolamento sugli orientamenti
Parere del Comitato europeo delle regioni — Infrastrutture energetiche transeuropee adatte alla transizione verde e digitale: la revisione del regolamento sugli orientamenti
COR 2021/00722
OJ C 440, 29.10.2021, p. 105–117
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 440/105 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Infrastrutture energetiche transeuropee adatte alla transizione verde e digitale: la revisione del regolamento sugli orientamenti
(2021/C 440/15)
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I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Considerando 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Evidente.
Emendamento 2
Considerando 5
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Evidente.
Emendamento 3
Considerando 11
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Evidente.
Emendamento 4
Considerando 15
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Evidente.
Emendamento 5
Considerando 25
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Evidente.
Emendamento 6
Articolo 1, paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea indicati nell'allegato I («corridoi e aree prioritari dell'infrastruttura energetica») che contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. |
Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea indicati nell'allegato I («corridoi e aree prioritari dell'infrastruttura energetica») che contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030, all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 , agli obiettivi in materia di biodiversità per il 2030, e a garantire e promuovere la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato, una concorrenza equa, la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e un'energia a prezzi accessibili per tutti . |
Motivazione
La revisione delle reti TEN-E (compresa la pianificazione delle infrastrutture) dovrebbe essere coerente con gli obiettivi del Green Deal, il traguardo della neutralità climatica entro il 2050 e l'obiettivo di «non lasciare indietro nessuno», che implica un'energia a prezzi accessibili per tutti.
Emendamento 7
Articolo 2
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
(4) «progetto di interesse comune»: un progetto necessario per l'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato I e che figura nell'elenco di progetti di interesse comune dell'Unione di cui all'articolo 3; |
(4) «progetto di interesse comune»: un progetto necessario per l'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato I e che figura nell'elenco di progetti di interesse comune dell'Unione di cui all'articolo 3 . Al fine di garantire un impatto positivo ottimale, nel valutare i progetti si tiene conto delle strategie di sviluppo nazionali e del potenziale locale e regionale del luogo in cui il progetto sarà attuato ; |
(…) |
(…) |
(16) «adattamento ai cambiamenti climatici»: un processo volto ad assicurare la resilienza delle infrastrutture energetiche a fronte dei potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità climatica e dei rischi, incluse adeguate misure di adattamento. |
(16) «adattamento ai cambiamenti climatici»: un processo volto ad assicurare la resilienza delle infrastrutture energetiche a fronte dei potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità climatica e dei rischi, incluse adeguate misure di adattamento. |
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(17) «sostenibilità»: il potenziale di qualsiasi tipo di progetto di contribuire al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica. È valutata in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili nella rete o di riduzione della quantità delle emissioni di gas a effetto serra generate dal progetto nel corso della sua durata di vita prevista; |
Motivazione
Tra le definizioni manca quella di «sostenibilità». Considerata la lunga durata di vita prevista, si dovrebbe valutare attentamente, via via che il sistema procede verso la neutralità in termini di carbonio, l'eventualità che un progetto diventi un attivo non recuperabile.
Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Evidente.
Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione e dei paesi terzi e alla sostenibilità, anche tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la trasmissione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio; e |
il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione e dei paesi terzi e alla sostenibilità, anche tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile e a basso tenore di carbonio nella rete e la trasmissione di energia rinnovabile e a basso tenore di carbonio ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio; e |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 5
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
5. Entro il 31 gennaio, ogni anno le autorità competenti di cui all'articolo 8 sottopongono all'Agenzia e al rispettivo gruppo la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione dei progetti di interesse comune ubicati nel loro territorio per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché sui motivi di tali ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente indicato come tale e redatto senza modificare il testo introdotto dai promotori del progetto. |
5. Entro il 31 gennaio, ogni anno le autorità competenti istituite a livello europeo e all'interno degli Stati membri conformemente all'articolo 8 del presente regolamento sottopongono all'Agenzia e al rispettivo gruppo la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione dei progetti di interesse comune ubicati nel loro territorio per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché sui motivi di tali ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente indicato come tale e redatto senza modificare il testo introdotto dai promotori del progetto. |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 11
Articolo 8
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Articolo 8 Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni 3. Fatte salve le prescrizioni rilevanti ai sensi del diritto internazionale e dell'Unione, l'autorità competente facilita l'adozione della decisione globale. La decisione globale rappresenta la prova definitiva del fatto che il progetto di interesse comune ha ottenuto lo status «pronto per la costruzione» e che non occorre richiedere ulteriori permessi o autorizzazioni a tale riguardo. La decisione globale è emessa entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e conformemente a uno dei regimi seguenti: |
Articolo 8 Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni 3. Fatte salve le prescrizioni rilevanti ai sensi del diritto regionale, nazionale, dell'Unione e internazionale , l'autorità competente facilita l'adozione della decisione globale. La decisione globale rappresenta la prova definitiva del fatto che il progetto di interesse comune ha ottenuto lo status «pronto per la costruzione» e che non occorre richiedere ulteriori permessi o autorizzazioni a tale riguardo. La decisione globale è emessa entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e conformemente a uno dei regimi seguenti: |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 12
Articolo 9
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Trasparenza e partecipazione del pubblico |
Trasparenza e partecipazione del pubblico |
1. Entro il [1o maggio 2023] lo Stato membro o l'autorità competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune che comprenda almeno le informazioni di cui all'allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma può fare riferimento o citare le pertinenti disposizioni giuridiche. Le autorità nazionali competenti coordinano e individuano le sinergie con i paesi confinanti per lo sviluppo del manuale di procedure . |
1. Entro il [1o maggio 2023] lo Stato membro o l'autorità competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune che comprenda almeno le informazioni di cui all'allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma fa riferimento o cita le pertinenti disposizioni giuridiche. Le autorità nazionali e regionali competenti cooperano con le autorità dei paesi confinanti al fine di condividere le buone pratiche e agevolare il processo di rilascio delle autorizzazioni . |
(…) |
(…) |
4. Laddove non sia già previsto dal diritto nazionale a livelli di standard uguali o superiori, il promotore del progetto o, qualora stabilito dal diritto nazionale, l'autorità competente svolge almeno una consultazione pubblica prima della presentazione del fascicolo di domanda definitivo e completo all'autorità competente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). Tale consultazione pubblica lascia impregiudicata ogni eventuale consultazione pubblica da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. La consultazione pubblica informa i portatori di interessi indicati all'allegato VI, punto 3), lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti e i percorsi più adatti, anche in considerazione di adeguate riflessioni per il progetto relative all'adattamento ai cambiamenti climatici, e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda. (…) |
4. Laddove non sia già previsto dal diritto nazionale a livelli di standard uguali o superiori, il promotore del progetto o, qualora stabilito dal diritto nazionale, l'autorità competente svolge almeno una consultazione pubblica prima della presentazione del fascicolo di domanda definitivo e completo all'autorità competente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). Tale consultazione pubblica lascia impregiudicata ogni eventuale consultazione pubblica da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. La consultazione pubblica informa i portatori di interessi indicati all'allegato VI, punto 3), lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti e i percorsi più adatti, compresi, ove appropriato, siti e percorsi alternativi, anche in considerazione di adeguate riflessioni per il progetto relative all'adattamento ai cambiamenti climatici, e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda. (…) |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 13
Articolo 16
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Realizzazione di investimenti con impatti transfrontalieri |
Realizzazione di investimenti con impatti transfrontalieri |
1. I costi di investimento sostenuti efficientemente, non comprensivi dei costi di manutenzione, relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui all'allegato II, punt o 1), lettere a), b), c) ed e), e a progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione, sono presi in carico dai pertinenti GST o dai promotori del progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dai proventi della congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite tariffe per l'accesso alla rete. |
1. I costi di investimento sostenuti efficientemente, non comprensivi dei costi di manutenzione, relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui all'allegato II, punt i 1), lettere a), b), c) , d) ed e), e 2), lettera a), e a progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 3) , e all'allegato IV, punto 1, lettera c) , laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione, sono presi in carico dai pertinenti operatori di rete o dai promotori del progetto dell'infrastruttura di trasmissione e/o di distribuzione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dai proventi della congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite tariffe per l'accesso alla rete. |
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), laddove almeno un promotore del progetto ne richieda alle autorità nazionali di regolamentazione competenti l'applicazione per i costi del progetto. Ai progetti di interesse comune rientranti nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), ove pertinente, si applica soltanto se è già stata effettuata una valutazione della domanda di mercato secondo la quale i costi di investimento sostenuti efficientemente non possono essere coperti dalle tariffe. |
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di cui all'allegato II, punt i 1), lettere a), b), c) , d) ed e), e 2), lettera a), e all'allegato IV, punto 1, lettera c), laddove almeno un promotore del progetto ne richieda alle autorità nazionali di regolamentazione competenti l'applicazione per i costi del progetto. Ai progetti di interesse comune rientranti nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), ove pertinente, si applica soltanto se è già stata effettuata una valutazione della domanda di mercato secondo la quale i costi di investimento sostenuti efficientemente non possono essere coperti dalle tariffe. |
4. (…) Nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolamentazione competenti, in consultazione con i GST interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base, tra l'altro, delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). La loro valutazione si basa sullo stesso scenario utilizzato nel processo di selezione per l'elaborazione dell'elenco dell'Unione in cui il progetto di interesse comune è inserito. Laddove un progetto di interesse comune attenui le esternalità negative, come i flussi di ricircolo, e sia attuato nello Stato membro che ha generato l'esternalità negativa, l'attenuazione non è considerata un beneficio transfrontaliero e, pertanto, non costituisce la base per la ripartizione dei costi ai GST degli Stati membri interessati da tali esternalità negative. |
4. (…) Nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolamentazione competenti, in consultazione con gli operatori di rete interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base, tra l'altro, delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). La loro valutazione si basa sullo stesso scenario utilizzato nel processo di selezione per l'elaborazione dell'elenco dell'Unione in cui il progetto di interesse comune è inserito. Laddove un progetto di interesse comune attenui le esternalità negative, come i flussi di ricircolo, e sia attuato nello Stato membro che ha generato l'esternalità negativa, l'attenuazione non è considerata un beneficio transfrontaliero e, pertanto, non costituisce la base per la ripartizione dei costi agli operatori di rete degli Stati membri interessati da tali esternalità negative. |
Motivazione
Le reti intelligenti dell'elettricità a bassa tensione e del gas consentono ai cittadini di diventare prosumatori e contribuiscono alla transizione energetica. I progetti di reti intelligenti sono attualmente sottorappresentati nell'elenco dei progetti di interesse comune a causa della definizione restrittiva di reti intelligenti nell'attuale regolamento TEN-E. L'emendamento mira ad ampliare tale definizione.
Emendamento 14
Articolo 18, paragrafo 4
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
4. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettera d), e punti 2) e 5), sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori laddove i promotori del progetto interessati possano dimostrare chiaramente esternalità positive notevoli generate dai progetti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione, e dimostrino chiaramente la loro insufficiente sostenibilità commerciale, conformemente all'analisi dei costi-benefici, al piano aziendale e a valutazioni svolte in particolare da potenziali investitori o creditori o, ove applicabile, da un'autorità nazionale di regolamentazione. |
4. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettera d), e punti 2) , 4) e 5), sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori laddove i promotori del progetto interessati possano dimostrare chiaramente esternalità positive notevoli generate dai progetti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione, e dimostrino chiaramente la loro insufficiente sostenibilità commerciale, conformemente all'analisi dei costi-benefici, al piano aziendale e a valutazioni svolte in particolare da potenziali investitori o creditori o, ove applicabile, da un'autorità nazionale di regolamentazione. |
Motivazione
Gli elettrolizzatori dovrebbero essere ammissibili al finanziamento a titolo del meccanismo per collegare l'Europa. Specie nelle fasi iniziali, gli investimenti nelle reti dipendono dalla capacità di produzione e devono pertanto essere considerati congiuntamente. Gli elettrolizzatori hanno un impatto transfrontaliero, in particolare se collegano la generazione di H2 alla domanda nelle regioni transfrontaliere.
Emendamento 15
Allegato II
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Gli attivi elencati alle lettere a), b), c) e d) possono essere attivi di nuova costruzione o convertiti all'idrogeno a partire da impianti dedicati per il gas naturale o una combinazione dei due casi. |
Gli attivi elencati alle lettere a), b), c) e d) possono essere attivi di nuova costruzione o convertiti all'idrogeno a partire da impianti dedicati per il gas naturale o una combinazione dei due casi. |
Motivazione
L'aggiunta proposta condurrà a una migliore interconnessione tra la politica dei trasporti e la politica energetica. È importante includere sia la rete centrale TEN-T che la rete globale TEN-T, in quanto ciò corrisponde meglio alla situazione delle attuali regioni della valle dell'idrogeno, dove sono previsti investimenti su vasta scala per l'idrogeno.
Emendamento 16
Allegato IV
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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NORME E INDICATORI RELATIVI AI CRITERI PER I PROGETTI DI INTERESSE COMUNE E PER I PROGETTI DI INTERESSE RECIPROCO |
NORME E INDICATORI RELATIVI AI CRITERI PER I PROGETTI DI INTERESSE COMUNE E PER I PROGETTI DI INTERESSE RECIPROCO |
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Motivazione
Le reti intelligenti a bassa tensione consentono ai cittadini di diventare prosumatori e contribuiscono alla transizione energetica. I progetti di reti intelligenti sono attualmente sottorappresentati nell'elenco dei progetti di interesse comune a causa della definizione restrittiva di reti intelligenti nell'attuale regolamento TEN-E. L'emendamento mira ad ampliare tale definizione.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
1. |
accoglie con favore la proposta di revisione del regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (RTE-E); e riconosce che, anche se gli obiettivi del regolamento attuale restano in gran parte validi, il quadro normativo vigente in materia di RTE-E non riflette ancora appieno i cambiamenti che il nuovo contesto politico e i rapidi sviluppi tecnologici renderà necessario apportare al sistema energetico al fine di allinearlo ai traguardi aggiornati per il 2030 nonché al traguardo della neutralità climatica entro il 2050 fissato dal Green Deal europeo; sottolinea che, nonostante gli sforzi di mitigazione e adattamento, i cambiamenti climatici che ormai non possono essere evitati avranno un impatto significativo nell'UE, e invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per aggiornare le infrastrutture energetiche in quanto fattore abilitante fondamentale per la transizione energetica e, al tempo stesso, garantire la protezione del clima e della natura e il rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dagli OSS; |
2. |
constata con soddisfazione che il futuro quadro giuridico manterrà il ruolo chiave dei gruppi regionali nel processo di individuazione e selezione dei progetti di interesse comune (PIC), nel quale è di capitale importanza garantire una rappresentanza regionale e locale adeguata; |
3. |
plaude alla proposta di aggiornare l'elenco dei PIC per tenere sufficientemente conto degli ultimi sviluppi tecnologici e coprire tutte le categorie di infrastrutture pertinenti, in vista degli obiettivi della neutralità climatica e della sicurezza di approvvigionamento; in particolare accoglie con favore l'inclusione di soluzioni basate su reti intelligenti, l'integrazione di sistemi intelligenti (sistema di conversione dell'energia elettrica in gas e altri settori), la produzione di idrogeno e gas sintetici da fonti energetiche rinnovabili, gli elettrolizzatori, le reti offshore e i sistemi di distribuzione; sottolinea che esiste un ampio potenziale per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, a partire da fonti di energia rinnovabili e dal calore di scarto, talvolta anche su scala regionale e attraverso i confini degli Stati membri; e si compiace di constatare l'esclusione delle infrastrutture gasiere per il metano e degli oleodotti, laddove ciò non abbia effetti negativi o effetti collaterali indesiderati a causa della specifica situazione locale o regionale; |
4. |
si compiace dell'obbligo per tutti i progetti di soddisfare criteri di sostenibilità vincolanti e di conformarsi al principio del «non nuocere» stabilito nel Green Deal europeo (conformemente all'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia dell'UE (1)), scorgendovi un importante passo avanti verso il conseguimento degli obiettivi ambientali collettivi dell'UE; |
5. |
osserva che la valutazione dei progetti nell'ambito del quadro TEN-E impone di considerare un gran numero di aspetti, e in particolare le specifiche sfide locali e regionali poste dagli obiettivi in materia di transizione energetica e clima, l'importanza della stabilità, della sicurezza e dell'approvvigionamento energetici, l'accesso all'energia per tutti i cittadini europei ed a prezzi accessibili, la lotta contro la povertà energetica, il collegamento con le strategie energetiche nazionali, regionali e locali e la coerenza con i programmi e i progetti già esistenti; |
6. |
sottolinea che le infrastrutture energetiche svolgono un ruolo cruciale nella transizione energetica e possono avere un impatto ambientale ed economico considerevole; e invita pertanto la Commissione a istituire un meccanismo permanente che consenta ai gruppi regionali di dialogare con gli enti locali e regionali interessati, in linea con il quadro per il dialogo multilivello sul clima e l'energia introdotto dal regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia; |
7. |
sottolinea la necessità di un quadro solido in materia di autorizzazioni, il cui rilascio — anche per i PIC — è oggi soggetto a procedure ancora molto lunghe; e osserva che la preesistenza di procedure incompatibili, cui talvolta si aggiunge un contesto istituzionale peculiare, può rendere difficile compiere passi avanti in alcuni Stati membri, e che, oltre a ciò, occorre mettere in conto anche la possibile opposizione dell'opinione pubblica, data la scarsa attenzione prestata ad ottenere l'adesione delle parti interessate; |
8. |
chiede che il riconoscimento del carattere prioritario dei PIC sia soggetto ad attenta verifica, e sia negato ai progetti che potrebbero avere un impatto negativo sul clima oppure sulle specie o gli habitat protetti; |
9. |
sottolinea che le procedure di rilascio delle autorizzazioni devono essere condotte con tutta la diligenza necessaria, ma è favorevole alle misure di cui all'articolo 10 del regolamento proposto, volte a far sì che le procedure di autorizzazione da parte dei vari organi interessati siano espletate in tempi ragionevoli, ed al riguardo reputa essenziale istituire sportelli unici dotati di competenze sufficienti e poteri decisionali e vincolati da scadenze precise: ciò, infatti, garantirà maggiore sicurezza a coloro che partecipano ai progetti e consentirà loro di valutare meglio la loro esposizione al rischio al momento dell'avvio di tale processo; |
10. |
si compiace della crescente attenzione prestata nell'Unione europea al ruolo dell'idrogeno pulito, preferibilmente prodotto a partire da fonti rinnovabili; accoglie con favore la proposta in esame della Commissione europea, che risponde all'invito del CdR a rendere il quadro giuridico unionale più favorevole allo sviluppo del mercato e alle infrastrutture attraverso la revisione della pertinente legislazione dell'UE in materia di reti transeuropee dell'energia e, in particolare, l'opportuno adeguamento dei requisiti per i PIC basati sulla RTE-E (2) e dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione; e sostiene inoltre l'introduzione nel regolamento TEN-E di categorie specifiche di infrastrutture per l'idrogeno, come le reti di trasmissione dell'idrogeno (compresi i gasdotti attualmente impiegati per il gas naturale, riconvertiti per il trasporto di idrogeno puro), la distribuzione e lo stoccaggio nonché gli elettrolizzatori, che devono poter ricevere finanziamenti dal meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility — CEF); |
11. |
sottolinea la necessità dell'elettrificazione e il ruolo dell'idrogeno pulito ai fini sia dell'abbandono dei combustibili fossili che della riduzione delle emissioni persistenti provenienti da settori inquinanti come l'industria e i trasporti pesanti, dove l'elettrificazione diretta potrebbe essere limitata; ricorda che l'idrogeno rinnovabile dovrebbe essere la priorità e che l'idrogeno a basse emissioni di carbonio andrebbe utilizzato ai fini della decarbonizzazione fintanto che l'idrogeno rinnovabile non possa svolgere da solo questo ruolo; esorta pertanto le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e l'industria ad ampliare la capacità di produzione di elettricità e idrogeno da fonti rinnovabili onde evitare una concorrenza controproducente tra elettrolizzatori per la produzione di idrogeno e altri impieghi diretti dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili (3); e invita inoltre la Commissione a elaborare una tassonomia chiara dei gas «rinnovabili»; |
12. |
sottolinea che dei trasporti (ossia una mobilità) a impatto climatico zero e la produzione di idrogeno pulito presuppongono, già nel prossimo futuro, uno sviluppo consistente delle capacità di produzione da energie rinnovabili e delle relative tecnologie nell'Unione europea; |
13. |
sottolinea l'importanza che le attività previste dal regolamento RTE-E siano pienamente in linea con gli strumenti di pianificazione pertinenti, e in particolare con i piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC); e a tale proposito ribadisce l'importanza che gli enti locali e regionali siano in grado di contribuire pienamente agli PNEC dei rispettivi Stati membri, e chiede che tali enti siano rappresentati in modo ottimale lungo tutto l'arco del relativo processo; |
14. |
ricorda che il settore dei trasporti è responsabile di un quarto delle emissioni di CO2 dell'Unione europea, ed è l'unico settore in cui le emissioni non sono state ridotte rispetto all'anno di riferimento 1990; sottolinea che l'idrogeno può ben essere uno degli strumenti da impiegare per ridurre le emissioni di CO2 nei modi di trasporto, in particolare nei casi in cui la completa elettrificazione è più difficile o non ancora possibile; e pone l'accento sulla necessità di realizzare infrastrutture di rifornimento capillari per promuovere l'uso dell'idrogeno nel settore dei trasporti; |
15. |
ritiene che la revisione del regolamento sulla rete transeuropea dei trasporti (RTE-T) (4) dovrebbe attribuire un rilievo nettamente maggiore alle tecnologie di propulsione a basse emissioni di carbonio per gli autocarri e i pullman e la navigazione nelle acque interne, come i motori elettrici alimentati da celle a idrogeno o da linee di contatto aeree, nonché il biogas e le altre forme di energia che rispondono ai requisiti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni. Un presupposto per la diffusione di tali tecnologie è lo sviluppo delle infrastrutture corrispondenti, in un primo tempo lungo i corridoi della rete centrale e di quella globale; e il CEF dovrebbe fornire finanziamenti sufficienti a questo scopo; |
16. |
sottolinea la necessità di creare sinergie tra le reti TEN-T, le reti TEN-E e le strategie per i combustibili alternativi; e al riguardo accoglie con favore il proposito della Commissione di sviluppare infrastrutture di rifornimento per l'idrogeno nel quadro della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e di riesaminare la revisione della direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che offre l'opportunità di stabilire obblighi specifici e norme armonizzate per un aumento graduale della densità delle stazioni di rifornimento di idrogeno negli Stati membri e nelle loro regioni e città; |
17. |
ritiene opportuno che si adotti un approccio più aperto per quanto concerne la definizione dei progetti transfrontalieri, al fine di prendere in considerazione non solo i grandi progetti di trasmissione, ma anche progetti locali, decentrati e spesso partecipativi, di reti intelligenti senza frontiere fisiche. I progetti decentrati locali e regionali attraverso le frontiere nazionali potrebbero infatti produrre effetti positivi non solo sui rispettivi sistemi regionali e nazionali, ma anche in altri Stati membri, ad esempio integrando le fonti di energia rinnovabili, risolvendo le congestioni ed evitando esternalità negative; |
18. |
sottolinea che, per contribuire al meglio al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima e responsabilizzare gli utenti, il quadro TEN-E deve essere riveduto in modo tale da tener conto — e beneficiare — pienamente dei contributi dei «prosumatori», delle comunità energetiche locali e delle nuove tecnologie (5); mette in rilievo l'importanza della rete elettrica a bassa e media tensione, dove occorre creare l'infrastruttura necessaria affinché una moltitudine di nuovi produttori decentrati immetta energia elettrica nel sistema; fa osservare che è altresì necessario collegare nuovi produttori su piccola scala alle reti a bassa e media tensione; e invita la Commissione a fornire un quadro per l'aggregazione di diversi progetti di minore entità, in modo da consentire loro di soddisfare i criteri previsti dalla normativa vigente. La flessibilità sotto questo aspetto è molto importante affinché gli enti locali e regionali possano avviare determinati progetti aggregati ed eventualmente ottenere finanziamenti per questi loro sforzi; |
19. |
osserva che il regolamento RTE-E, essendo un pilastro centrale dello sviluppo delle infrastrutture energetiche dell'Unione europea e, in quanto tale, un fattore chiave per il conseguimento della neutralità climatica, rispetta ampiamente i principi di sussidiarietà attiva e di proporzionalità; sottolinea il valore aggiunto della cooperazione regionale nell'attuazione dei progetti transfrontalieri, della trasparenza, della certezza del diritto e dell'accesso ai finanziamenti; e chiede il pieno coinvolgimento degli enti locali e regionali in qualità di partner e non solo di soggetti interessati, in linea con i suddetti principi di sussidiarietà attiva e proporzionalità. |
Bruxelles, 1o luglio 2021
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Apostolos TZITZIKOSTAS
(1) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(2) Parere sul tema Verso una tabella di marcia per l'idrogeno pulito — Il contributo degli enti locali e regionali a un'Europa climaticamente neutra (relatrice: Birgit Honé (DE/PSE), CdR 2020-549).
(3) Il principio di addizionalità è stato proposto dal Parlamento europeo nella relazione Una strategia europea per l'idrogeno (A9-0116/2021 ITRE, relatore: Jens Geier).
(4) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0116_IT.html#_ftn20
(5) Quali lo stoccaggio dell'energia, la gestione della domanda, le microreti (possibilmente transfrontaliere), la mobilità elettrica.