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Document 52021XC0607(03)

Comunicazione della Commissione — Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

OJ C 216, 7.6.2021, p. 1–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE —

Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

(2021/C 216/01)

INDICE

1.

INTRODUZIONE 4

2.

TERMINI GENERALI E DEFINIZIONI 5

2.1.

Definizione di plastica (articolo 3, punto 1) 5

2.1.1.

Polimero 5

2.1.2.

Può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti 6

2.1.3.

Polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente 6

2.2.

Prodotto di plastica monouso (articolo 3, punto 2) 7

2.2.1.

Contenuto di plastica: fatto di plastica in tutto o in parte 8

2.2.2.

Monouso 9

2.2.3.

Natura ricaricabile e riutilizzabile del prodotto 9

3.

RELAZIONE TRA LA DIRETTIVA (UE) 2019/904 E LA DIRETTIVA 94/62/CE 10

4.

CRITERI SPECIFICI PER I PRODOTTI 11

4.1.

Contenitori per alimenti 11

4.1.1.

Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva 11

4.1.2.

Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi 12

4.2.

Pacchetti e involucri 15

4.2.1.

Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva 15

4.2.2.

Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi 15

4.3.

Posate, piatti, cannucce e agitatori 18

4.3.1.

Descrizione dei prodotti nella direttiva 18

4.3.2.

Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi 18

4.4.

Contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande (compresi i relativi tappi e coperchi) 20

4.4.1.

Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva 20

4.4.2.

Tappi e coperchi 21

4.4.3.

Esenzioni specifiche per prodotto 23

4.4.4.

Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi 24

4.5.

Distinzione tra alcune categorie di prodotti (correlati) 27

4.5.1.

Elementi chiave per distinguere i contenitori per alimenti dai contenitori per bevande 27

4.5.2.

Elementi chiave per distinguere i contenitori per alimenti dalle tazze per bevande 28

4.5.3.

Elementi chiave per distinguere tra contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande 29

4.5.4.

Elementi chiave per distinguere i contenitori per alimenti dai pacchetti e dagli involucri 30

4.5.5.

Elementi chiave per distinguere i piatti dai contenitori per alimenti 30

4.6.

Sacchetti di plastica in materiale leggero 31

4.6.1.

Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva 31

4.6.2.

Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi 32

4.7.

Bastoncini cotonati 33

4.7.1.

Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva 33

4.7.2.

Esenzioni specifiche per prodotto 33

4.7.3.

Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi 34

4.8.

Palloncini e relative aste 34

4.8.1.

Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva 34

4.8.2.

Esenzioni specifiche per prodotto 35

4.8.3.

Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi 36

4.9.

Assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi 36

4.9.1.

Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva 36

4.9.2.

Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi 37

4.10.

Salviette umidificate 37

4.10.1.

Descrizione del prodotto, criteri ed esenzioni nella direttiva 37

4.10.2.

Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi 40

4.11.

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco 42

4.11.1.

Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva 42

4.11.2.

Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi 42

ALLEGATO —

Panoramica dei prodotti di plastica monouso, relative descrizioni e requisiti pertinenti di cui alla direttiva 44

1.   INTRODUZIONE

Il presente documento fornisce orientamenti riguardanti l’interpretazione e l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (1) (di seguito «la direttiva» o «la direttiva sui prodotti di plastica monouso»).

La direttiva si applica a tutti i prodotti di plastica monouso elencati nel suo allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. L’articolo 12 prevede che la Commissione elabori orientamenti recanti esempi di ciò che deve essere considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva. I presenti orientamenti si concentrano sui prodotti di plastica monouso inclusi nell’allegato, elencati di seguito:

palloncini;

aste per palloncini;

contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri e relativi tappi e coperchi;

contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi;

agitatori per bevande;

bastoncini cotonati;

tazze per bevande;

tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

contenitori per alimenti;

contenitori per alimenti in polistirene espanso;

sacchetti di plastica in materiale leggero;

pacchetti e involucri;

piatti;

assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi;

cannucce;

prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

salviette umidificate.

Gli orientamenti non riguardano in dettaglio gli attrezzi da pesca e i prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile. Per quanto riguarda questi ultimi, l’articolo 5 della direttiva vieta tutti i prodotti di plastica oxo-degradabili, non solo monouso, e non opera alcuna distinzione tra plastica oxo-degradabile biodegradabile e plastica oxo-degradabile non biodegradabile.

Il presente documento fornisce orientamenti sulle principali definizioni contenute nella direttiva, oltre ad esempi di prodotti da considerare compresi o meno nel suo ambito di applicazione. Questi esempi non sono esaustivi e servono unicamente a fornire un quadro illustrativo su come interpretare talune definizioni e i pertinenti requisiti della direttiva nel contesto degli specifici prodotti di plastica monouso. Il contenuto, compresi gli esempi, rispecchia il punto di vista della Commissione europea e, in quanto tale, non è giuridicamente vincolante. L’interpretazione vincolante della legislazione dell’UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

In particolare, in considerazione della pandemia di coronavirus, si osserva che l’articolo 11 prevede che le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 della direttiva siano conformi alla legislazione alimentare dell’Unione a garanzia dell’igiene e sicurezza degli alimenti. Il considerando 14 prevede inoltre che le misure non compromettano le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione e l’informazione dei consumatori.

2.   TERMINI GENERALI E DEFINIZIONI (2)

2.1.   Definizione di plastica (articolo 3, punto 1)

La definizione di plastica figura all’articolo 3, punto 1:

«“plastica”: il materiale costituito da un polimero quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  (3), cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente » [grassetto aggiunto].

Secondo il considerando 11, il punto 1 dell’articolo 3 della direttiva fa riferimento alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (di seguito «regolamento REACH») e aggiunge ulteriori elementi per introdurre una definizione adattata e quindi distinta.

Il considerando 11 indica esplicitamente che vernici, inchiostri e adesivi sono materiali polimerici, esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva e non considerati come rientranti nella definizione di plastica di cui all’articolo 3, punto 1. Di conseguenza, un prodotto finito (altrimenti) non di plastica al quale sono applicati detti materiali non è un prodotto di plastica monouso ai sensi di tale direttiva. Molti dei termini e dei concetti utilizzati all’articolo 3, punto 1, e al considerando 11 richiedono ulteriori chiarimenti. Le seguenti sezioni forniscono indicazioni sui termini chiave, in particolare:

polimero (sezione 2.1.1);

può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti (sezione 2.1.2); e

polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente (punto 2.1.3).

2.1.1.   Polimero

L’articolo 3, punto 1, della direttiva fa riferimento alla definizione di polimero di cui all’articolo 3, punto 5, del regolamento REACH, che recita:

«polimero: una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Un polimero comprende:

a)

una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un’altra unità monomerica o altro reagente;

b)

meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare.

Nel contesto di questa definizione, per “unità monomerica” s’intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero».

Per integrare la definizione di polimero contenuta nel regolamento REACH, ulteriori indicazioni sono fornite negli orientamenti sui monomeri e i polimeri (4) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (di seguito «gli orientamenti dell’ECHA»):

«Un polimero, come qualsiasi altra sostanza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 [del REACH], può anche contenere additivi necessari a mantenere la stabilità del polimero e impurità derivanti dal procedimento di fabbricazione. Tali stabilizzanti e impurità sono considerati parte della sostanza».

2.1.2.   Può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti

L’articolo 3, punto 1, della direttiva definisce la plastica come il «materiale […] che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti». L’aspetto legato alla capacità di funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti riguarda la definizione di plastica e non la definizione di prodotto di plastica monouso. Pertanto, nel contesto della definizione di plastica, questo criterio deve essere inteso come un concetto generico. Poiché l’articolo 3, punto 1, non specifica né limita in alcun modo il tipo di prodotto finito, né la quantità di polimero, in linea di principio un’ampia gamma di polimeri può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti.

2.1.3.   Polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente

I polimeri che soddisfano le due condizioni seguenti enunciate all’articolo 3, punto 1, sono esentati dalla direttiva: i) sono considerati polimeri naturali e ii) soddisfano il requisito di non essere stati modificati chimicamente. Tali termini sono ulteriormente chiariti nel considerando 11:

«I polimeri naturali non modificati, ai sensi della definizione di “sostanze non modificate chimicamente” di cui all’articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006 […], non dovrebbero essere inclusi nella presente direttiva poiché sono presenti naturalmente nell’ambiente. Pertanto, ai fini della presente direttiva, la definizione di polimero di cui all’articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta» [grassetto aggiunto].

«La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe pertanto rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo» [grassetto aggiunto].

i)

Polimeri naturali

Il termine «polimero naturale» è definito negli orientamenti dell’ECHA come segue:

«Per polimeri naturali s’intendono i polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione con cui sono stati estratti. Ciò significa che i polimeri naturali non sono necessariamente sostanze presenti in natura ”, a fronte di una valutazione secondo i criteri definiti dall’articolo 3, paragrafo 39, del regolamento REACH» [grassetto aggiunto].

L’articolo 3, punto 39, del regolamento REACH definisce le sostanze presenti in natura come segue:

«sostanza presente in natura: una sostanza presente in natura in quanto tale, non lavorata o lavorata esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento unicamente per eliminare l’acqua, o estratta dall’aria con qualsiasi mezzo» [grassetto aggiunto].

Alla luce di quanto precede, i termini «polimero naturale» e «sostanza presente in natura» sono due termini distinti e non devono essere confusi. Una distinzione fondamentale riguarda i metodi di estrazione consentiti. L’ambito di applicazione del polimero naturale si riferisce a un gruppo più ampio, indipendentemente dal metodo utilizzato per estrarre la sostanza dalla natura. Inoltre l’articolo 3, punto 39, del regolamento REACH non è direttamente menzionato nella direttiva. Una conseguenza di tale distinzione e dell’applicazione della definizione contenuta negli orientamenti dell’ECHA è, ad esempio, che la cellulosa e la lignina estratte dal legno e dall’amido di mais mediante macinatura ad umido rientrano nella definizione di polimero naturale.

Un’altra distinzione fondamentale è se il processo di polimerizzazione abbia avuto luogo in natura o sia il risultato di un processo industriale che utilizza organismi viventi. Sulla base del regolamento REACH e dei relativi orientamenti dell’ECHA, i polimeri prodotti mediante un processo di fermentazione industriale non sono considerati polimeri naturali in quanto la polimerizzazione non ha avuto luogo in natura. Pertanto i polimeri risultanti dalla biosintesi attraverso processi di coltivazione e fermentazione di origine antropica in contesti industriali, ad esempio i poliidrossialcanoati (PHA), non sono considerati polimeri naturali in quanto non sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura. In generale, se un polimero è ottenuto mediante un processo industriale e lo stesso tipo di polimero esiste in natura, il polimero fabbricato non può essere considerato un polimero naturale.

ii)

Non modificate chimicamente

Il considerando 11 della direttiva chiarisce che il termine «sostanze non modificate chimicamente» va letto ai sensi dell’articolo 3, punto 40, del regolamento REACH, che recita:

«sostanza non modificata chimicamente: una sostanza la cui struttura chimica rimane immutata, anche se è stata soggetta ad un processo o trattamento chimico o trasformazione mineralogica fisica, ad esempio al fine di rimuovere le impurezze.» [grassetto aggiunto].

I termini «non sono stati modificati chimicamente» nell’articolo 3, punto 1, della direttiva, usati in relazione ai polimeri naturali, devono essere interpretati come segue: per decidere se un polimero sia stato modificato chimicamente nella sua produzione occorrerebbe tener conto soltanto della differenza tra il polimero in entrata e il polimero risultante, trascurando eventuali modifiche che potrebbero aver avuto luogo durante i processi di produzione, in quanto non pertinenti per le proprietà e il comportamento del polimero utilizzato e infine potenzialmente rilasciato nell’ambiente.

Ciò significa, a titolo esemplificativo, che la cellulosa rigenerata, ad esempio in forma di viscosa, lyocell e pellicola cellulosica, non è considerata chimicamente modificata, in quanto i polimeri risultanti non sono modificati chimicamente rispetto al polimero in entrata. L’acetato di cellulosa è considerato chimicamente modificato in quanto, rispetto al polimero naturale in entrata, le modifiche chimiche della cellulosa durante il processo di produzione rimangono presenti alla fine del processo di produzione.

Se la struttura chimica di un polimero si modifica a seguito di reazioni che si verificano solo durante il processo di estrazione di un polimero naturale (ad esempio il processo di produzione della pasta di legno per estrarre cellulosa e lignina), si ritiene che tali modifiche non comportino una modifica chimica del polimero naturale ai sensi dell’ articolo 3, punto 1, e del considerando 11 della direttiva. Pertanto il materiale cartaceo ottenuto dal processo di fabbricazione della pasta di legno non è considerato costituito da polimeri naturali modificati chimicamente. Tale interpretazione è inoltre in linea con la valutazione d’impatto che accompagna la proposta della Commissione europea relativa a tale direttiva (di seguito «la valutazione d’impatto»), in cui prodotti a base di carta senza rivestimento interno o esterno in plastica sono stati individuati come alternative disponibili, più sostenibili, ai prodotti di plastica monouso (5).

2.2.   Prodotto di plastica monouso (articolo 3, punto 2)

L’articolo 3, punto 2, della direttiva fornisce la seguente definizione di prodotto di plastica monouso:

«il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito» [grassetto aggiunto].

Inoltre i considerando 7 e 12 affermano che la direttiva dovrebbe considerare solo quei prodotti di plastica monouso più frequentemente rinvenuti sulle spiagge dell’Unione, come anche gli attrezzi da pesca contenenti plastica e i prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile, e che, per questo motivo, la direttiva non dovrebbe applicarsi ai contenitori in vetro e in metallo per bevande. La direttiva esonera specificamente dalle parti C, E e F dell’allegato i contenitori in vetro e metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica e include invece gli imballaggi compositi per bevande. Ciò è in linea con gli obiettivi della direttiva di concentrare gli sforzi là dove sono più necessari.

2.2.1.   Contenuto di plastica: fatto di plastica in tutto o in parte

I prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato della direttiva rientrano nell’ambito di applicazione della stessa se sono fatti di plastica in tutto o solo in parte, conformemente alla definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2. La direttiva non prevede alcuna soglia de minimis per il contenuto di plastica in un prodotto monouso per determinare se tale prodotto rientri o meno nella definizione di prodotto di plastica monouso; occorre pertanto effettuare una valutazione qualitativa.

Nella produzione di molti materiali, compresi i materiali diversi dalla plastica, i polimeri che rientrano nella definizione di plastica di cui alla direttiva in oggetto sono spesso utilizzati per ottenere specifiche proprietà dei materiali e una maggiore efficienza del processo di produzione. Tali materiali polimerici sono spesso additivi chimici sintetici. L’uso di materiali polimerici di questo tipo, ad esempio come agenti di ritenzione o leganti e coadiuvanti tecnologici nella produzione di un materiale che non è di per sé plastica, non comporta che il prodotto monouso costituito solo da tale materiale sia considerato in parte di plastica. In particolare, nella preparazione della proposta legislativa di direttiva (6), è stata specificamente valutata la possibilità che i prodotti a base di carta e cartone possano fungere da alternativa sostenibile ai prodotti di plastica monouso. Di conseguenza i prodotti monouso a base di carta e cartone fabbricati esclusivamente con materiale a base di carta e cartone e senza rivestimento interno o esterno in plastica non sono, alla luce di quanto sopra, da considerare prodotti di plastica monouso ai sensi della direttiva.

Tuttavia, quando viene applicato un rivestimento in plastica interno o esterno sulla superficie di un materiale a base di carta, cartone o altro materiale per proteggerlo dall’acqua o dal grasso, il prodotto finito è considerato un prodotto composito, costituito da più materiali di cui uno è la plastica. In questo caso si ritiene che il prodotto finito sia fatto in parte di plastica. Di conseguenza i prodotti monouso a base di carta o cartone con rivestimento in plastica interno o esterno sono in parte di plastica e rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. Ciò è confermato anche dal fatto che, per quanto riguarda le tazze a base di carta e cartone, contrariamente ad altri prodotti monouso a base di carta e cartone privi di rivestimento interno o esterno in plastica, le tazze a base di carta e cartone con uno strato di plastica non sono state identificate come un’alternativa nella valutazione d’impatto (7), poiché non sono di per sé prive di plastica. Tale interpretazione è corroborata dal fatto che l’esenzione per i rivestimenti inizialmente inclusa nella proposta della Commissione (8) attraverso il considerando 8 non figura più nel corrispondente considerando 11 della direttiva, né altrove nella direttiva. I colegislatori hanno così espresso l’intenzione di non escludere esplicitamente dall’ambito di applicazione della direttiva i prodotti fabbricati con materiali diversi dalla plastica con rivestimenti in plastica interni ed esterni. Conformemente al considerando 9, sia i frammenti di plastica grandi che quelli di piccole dimensioni derivanti da oggetti di plastica monouso causano un significativo inquinamento terrestre, contaminano il suolo e possono disperdersi nell’ambiente marino con un impatto negativo su di esso. Pertanto l’inclusione di tali prodotti nell’ambito di applicazione della direttiva non è solo in linea con i suoi obiettivi ma è necessario per prevenire e ridurre l’impatto di determinati prodotti di consumo rapido fatti di plastica in tutto o in parte, che tendono a diventare rifiuti che mettono a rischio in particolare gli ecosistemi marini, la biodiversità e la salute umana, ed è necessario anche per conseguire l’obiettivo di promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso, con l’obiettivo primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

Un altro esempio sono i cartoni per bevande, costituiti generalmente da diversi strati di carta, plastica e, in alcuni casi, alluminio necessario per fornire le proprietà tecniche del contenitore per bevande, comprese le barriere per l’ossigeno e l’acqua. I cartoni per bevande sono imballaggi compositi per bevande (9) espressamente inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva a norma delle parti C, E e G dell’allegato nonché dei considerando 12 e 18.

2.2.2.   Monouso

L’uso cumulativo dei termini di cui all’articolo 3, punto 2, richiede che il prodotto non sia né concepito né progettato né immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita. Ciò dovrebbe escludere le situazioni in cui i prodotti finiti potrebbero potenzialmente essere immessi sul mercato o commercializzati come prodotti multiuso o riutilizzabili senza essere stati concepiti e progettati come tali o senza essere stati immessi sul mercato all’interno di un sistema o di un meccanismo volti a garantirne il riutilizzo.

Le caratteristiche di progettazione del prodotto possono contribuire a determinare se un prodotto debba essere considerato monouso o multiuso. Il fatto che un prodotto sia concepito, progettato e immesso sul mercato per essere riutilizzato può essere valutato considerando la vita funzionale attesa del prodotto, vale a dire se è destinato e progettato per essere utilizzato più volte prima dello smaltimento finale, senza perdere la sua funzionalità, la sua capacità fisica o la sua qualità, e se di norma i consumatori lo concepiscono, percepiscono e utilizzano come un prodotto riutilizzabile. Le caratteristiche pertinenti di progettazione del prodotto comprendono la composizione, la lavabilità e la riparabilità dei materiali, che consentirebbero molteplici spostamenti e rotazioni per lo stesso scopo per il quale il prodotto era stato originariamente concepito. Per un recipiente, che è un imballaggio, la sua riutilizzabilità può essere determinata conformemente ai requisiti essenziali della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (10), compresa qualsiasi dichiarazione attestante la conformità dell’imballaggio a tali requisiti essenziali e alle norme correlate.

2.2.3.   Natura ricaricabile e riutilizzabile del prodotto

Ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della direttiva, per prodotto monouso si intende un prodotto che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo:

rinviato a un produttore per la ricarica o

riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.

La direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio fornisce indicazioni utili per identificare i prodotti immessi sul mercato come imballaggi conformi a tali condizioni e quindi non considerati monouso, in particolare attraverso la definizione di imballaggio riutilizzabile e la parte pertinente dei requisiti essenziali sugli imballaggi riutilizzabili. Ai sensi dell’articolo 3, punto 2 bis, della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, per imballaggio riutilizzabile si intende «un imballaggio concepito, progettato e immesso sul mercato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto è riempito nuovamente o riutilizzato con la stessa finalità per la quale è stato concepito». Per analogia, la definizione di imballaggio riutilizzabile fornisce utili orientamenti sulla riutilizzabilità dei prodotti di plastica monouso diversi dagli imballaggi, poiché principi simili si applicano anche agli articoli non considerati imballaggio, ad esempio per quanto riguarda l’intenzione di riutilizzarli e la possibilità di ricondizionare, pulire, lavare, riparare l’articolo mantenendo nel contempo la sua capacità di svolgere la funzione prevista.

Conformemente all’allegato II, punto 2, della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che stabilisce i requisiti essenziali per gli imballaggi, gli imballaggi riutilizzabili dovrebbero avere, tra l’altro, proprietà fisiche e caratteristiche tali da consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili. Le condizioni dettagliate per la conformità a tali requisiti sono specificate nella norma armonizzata europea EN 13429:2004 Imballaggi — Riutilizzo. I requisiti elencati in tale norma per poter considerare l’imballaggio di natura riutilizzabile comprendono:

l’intenzione di riutilizzare l’imballaggio (vale a dire che il prodotto è ideato, concepito e immesso sul mercato a tale scopo);

la progettazione dell’imballaggio, che consente una serie di spostamenti o rotazioni;

l’imballaggio può essere svuotato/scaricato senza danni significativi e senza rischi per l’integrità del prodotto, nonché per la salute e la sicurezza;

l’imballaggio può essere ricondizionato, pulito, lavato, riparato senza perdere la capacità di svolgere la funzione prevista;

sono adottate disposizioni per rendere possibile il riutilizzo, vale a dire è stato creato un sistema di riutilizzo che è operativo.

Se i prodotti di plastica elencati nell’allegato della direttiva non sono immessi sul mercato come imballaggi, occorre fare ulteriori considerazioni per determinare se sono monouso o destinati all’uso multiplo. Ad esempio, se lo stesso tipo di articolo generalmente immesso sul mercato come imballaggio di plastica non riutilizzabile è venduto anche vuoto ai consumatori finali (come le tazze di plastica o i contenitori per alimenti), è opportuno considerarlo un prodotto di plastica monouso.

I sistemi di riutilizzo operativi per la ricarica o il riempimento sono essenziali per utilizzare gli articoli riutilizzabili e tali sistemi potrebbero includere imballaggi per consegne postali o tramite corriere o in cassette di deposito. In un sistema di ricarica funzionante, la funzionalità, la capacità fisica e la qualità del prodotto non sono modificate dal produttore e/o dal distributore tra una ricarica e l’altra (11). Si osserva inoltre che i sistemi di riutilizzo per il settore della somministrazione di bevande e alimenti attuati e gestiti in modo efficace dagli operatori possono fornire una garanzia più costante del fatto che gli articoli riutilizzabili (ad esempio tazze, contenitori e posate) siano adeguatamente sanificati per garantire l’igiene, la sicurezza dei clienti e dei lavoratori e per proteggere la salute pubblica.

3.   RELAZIONE TRA LA DIRETTIVA (UE) 2019/904 E LA DIRETTIVA 94/62/CE

I prodotti di plastica monouso disciplinati dalla direttiva sui prodotti di plastica monouso e che sono anche considerati imballaggi ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio devono essere conformi ai requisiti di entrambe le direttive.

Il considerando 10 della direttiva sui prodotti di plastica monouso precisa che, in caso di conflitto tra le due direttive, prevale la direttiva sui prodotti di plastica monouso. È quanto avviene per le restrizioni all’immissione sul mercato di prodotti di plastica monouso. I contenitori di plastica monouso per alimenti e le tazze per bevande (e i relativi tappi e coperchi) che sono imballaggi possono, conformemente all’articolo 4 della direttiva sui prodotti di plastica monouso, essere soggetti a restrizioni di mercato in deroga all’articolo 18 della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. La direttiva sui prodotti di plastica monouso integra la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per quanto riguarda le misure di riduzione del consumo, i requisiti di progettazione dei prodotti, la marcatura e le norme sulla responsabilità estesa del produttore.

I prodotti di plastica monouso diversi dagli imballaggi sono soggetti unicamente ai requisiti della direttiva sui prodotti di plastica monouso, anche se possono avere funzionalità o proprietà simili agli imballaggi.

Tabella 3-1

Prodotti di plastica monouso considerati e non considerati imballaggi ai sensi della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Prodotti di plastica monouso considerati imballaggi

Prodotti di plastica monouso non considerati imballaggi

Contenitori per alimenti pieni; contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande, pacchetti e involucri, sacchetti di plastica in materiale leggero e piatti [conformi all’articolo 3, punto 1, criterio i), della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio]

Contenitori per alimenti, contenitori per bevande, bottiglie per bevande, tazze per bevande, pacchetti e involucri e piatti immessi sul mercato vuoti ma destinati ad essere riempiti nel punto vendita [conformi all’articolo 3, punto 1, criterio ii), della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio]

Tappi, coperchi, cannucce, agitatori e altri tipi di componenti dell’imballaggio ed elementi accessori, qualora siano parte integrante dell’imballaggio [conformi all’articolo 3, punto 1, criterio iii), della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio]

Posate, cannucce e agitatori che non svolgono generalmente la funzione di imballaggio [non conformi all’articolo 3, punto 1, criterio iii), della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio]

Recipienti, compresi i contenitori per alimenti, i contenitori per bevande e le bottiglie per bevande (compresi i relativi tappi e coperchi) (12), le tazze per bevande (e i relativi tappi e coperchi), immessi sul mercato vuoti e non destinati ad essere riempiti nel punto vendita [non conformi all’articolo 3, punto 1, criterio ii), della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio]

Prodotti non considerati imballaggi:

Bastoncini cotonati

Palloncini

Assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi

Salviette umidificate

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco

4.   CRITERI SPECIFICI PER I PRODOTTI

4.1.   Contenitori per alimenti

4.1.1.   Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva

La tabella che segue fornisce una panoramica delle descrizioni dei prodotti relativamente ai contenitori di plastica monouso per alimenti di cui alla direttiva.

Tabella 4-1

Panoramica delle descrizioni dei prodotti relativamente ai contenitori per alimenti di cui alla direttiva

Parte A, punto 2, parte E, sezione I, punto 1, e parte G, punto 1, dell’allegato:

«contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a)

destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b)

generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c)

pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.»

Articolo 12:

«Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all’allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell’ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.»

I tre criteri di cui alla parte A, punto 2, parte E, sezione I, punto 1, e parte G, punto 1, dell’allegato della direttiva si applicano cumulativamente. Pertanto, per rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva, un contenitore per alimenti deve soddisfare tutti e tre i criteri che si applicano agli alimenti ivi contenuti.

I seguenti indicatori possono essere utilizzati per interpretare e applicare i tre criteri:

1)

Criterio: destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto

Indicatori pertinenti:

Natura del prodotto alimentare all’interno del contenitore per alimenti: i prodotti alimentari generalmente adatti al consumo immediato sono, ad esempio, frutta a guscio, panini, yogurt, insalate e pasti precotti, frutta e verdura

L’inclusione o l’attacco di articoli quali forchette, coltelli, cucchiai e bacchette e/o salse al contenitore per alimenti di plastica monouso. Tuttavia l’assenza di tali elementi non dovrebbe di per sé escludere il prodotto dall’ambito di applicazione della direttiva

2)

Criterio: generalmente consumati direttamente dal recipiente

Indicatore pertinente:

La forma del contenitore per alimenti consente o facilita il consumo del prodotto alimentare che contiene direttamente dal contenitore, ossia semplicemente aprendolo

3)

Criterio: pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento

Indicatori pertinenti:

Il prodotto alimentare all’interno del contenitore per alimenti può essere consumato senza ulteriore preparazione. Ad esempio, il prodotto alimentare non richiede congelamento, cottura, bollitura o riscaldamento, compresi frittura, grigliatura, cottura in forno, forno a microonde e tostatura. Ad esempio, le azioni di lavare, sbucciare o tagliare frutta e verdura non dovrebbero essere considerate una preparazione e pertanto non costituiscono un indicatore di esclusione dalla direttiva, in quanto possono essere facilmente eseguite durante gli spostamenti

Il prodotto alimentare all’interno del contenitore per alimenti può essere consumato senza l’aggiunta di condimenti o salse (a meno che non siano forniti insieme al prodotto alimentare), acqua fredda o calda o altri liquidi, compreso il latte, prima del consumo del prodotto alimentare, come nel caso dei cereali (a meno che le monoporzioni di cereali non siano vendute insieme a un contenitore monoporzione supplementare di latte) o dei preparati in polvere per minestre

Occorre sottolineare che anche i contenitori per alimenti utilizzati per contenere alimenti conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva, venduti vuoti e non destinati ad essere riempiti nel punto vendita, sono coperti dalla direttiva.

Oltre a questi tre criteri applicabili cumulativamente, l’articolo 12 della direttiva aggiunge un criterio relativo alla tendenza di un contenitore per alimenti a essere disperso nell’ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione. Sebbene il riferimento alla nozione di monoporzione di cui all’articolo 12 sia menzionato come elemento guida decisivo, la direttiva non fornisce alcuna definizione, né un’interpretazione comune, di monoporzione. Il considerando 12 afferma che i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità non sono considerati prodotti di plastica monouso ai fini di tale direttiva. In particolare l’esenzione dei contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità indica che il concetto di monoporzione potrebbe fare riferimento a una porzione che può essere consumata di norma da una persona in un unico pasto. Tuttavia, il volume e le dimensioni pertinenti possono variare in funzione del valore nutrizionale dei prodotti alimentari contenuti e delle abitudini di consumo nell’Unione. Inoltre, per quanto riguarda i contenitori per bevande, la parte C, la parte E, sezione I, punto 3, e la parte G, punto 3, dell’allegato della direttiva stabiliscono una chiara soglia in termini di volume e dimensione pari a tre litri, al di sopra della quale la direttiva non si applica. Tale soglia suggerisce che si ritiene importante evitare la dispersione di prodotti di plastica monouso corrispondenti a una porzione generalmente consumata in un unico pasto da più persone. Per analogia si suggerisce di utilizzare lo stesso volume come soglia superiore per i contenitori per alimenti per determinare se una porzione può generalmente essere consumata in un unico pasto.

4.1.2.   Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi

La tabella 4-2 fornisce degli esempi illustrativi di alcuni tipi di contenitori per alimenti che possono essere considerati inclusi o esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva.

Tabella 4-2

Applicazione illustrativa dei criteri per interpretare la definizione di contenitori di plastica monouso per alimenti

Tipo di contenitore per alimenti

Criteri generali

Criteri specifici per prodotto

Incluso o escluso dall’ambito di applicazione della direttiva (rispetto di tutti i criteri generali e specifici per prodotto?)

Plastica

Monouso

Destinato al consumo immediato

Generalmente consumato direttamente dal recipiente

Pronto per il consumo senza ulteriore preparazione

Contenitore di plastica per alimenti contenente una porzione di pasto caldo

INCLUSO

Contenitore di plastica per alimenti contenente un pasto freddo

INCLUSO

Contenitore per alimenti in cartone con rivestimento interno o esterno in plastica, destinato a contenere un pasto caldo o freddo

INCLUSO

Contenitore di plastica per alimenti contenente un dolce

INCLUSO

Contenitore di plastica per alimenti contenente frutta o verdura

INCLUSO

Contenitore di plastica per alimenti contenente snack quali frutta a guscio, cracker

INCLUSO

Contenitore di plastica per alimenti contenente salse e creme spalmabili (ad esempio senape, ketchup o sughi)

INCLUSO

Contenitore di plastica per alimenti contenente frutta o verdura che non richiedono ulteriore preparazione

INCLUSO

Contenitore di plastica per alimenti contenente un pasto congelato che richiede un’ulteriore preparazione

NO

NO

ESCLUSO

Generalmente non è venduto per l’asporto; i prodotti alimentari richiedono una preparazione

Contenitore per gelato in cartone con rivestimento di plastica, dal quale l’alimento è generalmente consumato direttamente

INCLUSO

Scatolette per pesce, vassoi per carne, fatti di plastica e contenenti alimenti imballati non destinati al consumo immediato, generalmente non consumati dal contenitore per alimenti e non pronti per essere consumati senza ulteriore preparazione

NO

NO

NO

ESCLUSO

I prodotti alimentari richiedono un’ulteriore preparazione e non sono generalmente consumati dal contenitore per alimenti

Contenitore di plastica per alimenti contenente alimenti secchi o che richiedono l’aggiunta di acqua calda nel recipiente (ad esempio noodles, preparati in polvere per minestre)

NO

NO

ESCLUSO

I prodotti alimentari richiedono un’ulteriore preparazione; generalmente non sono venduti per l’asporto

4.2.   Pacchetti e involucri

4.2.1.   Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva

La parte E, sezione I, punto 2, e la parte G, punto 2, dell’allegato descrivono i pacchetti e gli involucri come segue: «pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione».

A differenza dei contenitori per alimenti, per i quali l’articolo 12 e il considerando 12 indicano le dimensioni, il volume, le monoporzioni e i contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità, per i pacchetti e gli involucri la direttiva non fa riferimento a criteri specifici. Sebbene non sia esplicitamente menzionato nella direttiva, dal contesto descritto nella valutazione d’impatto (13) si può concludere che, per i pacchetti e gli involucri, i principali fattori che fanno sì che un articolo diventi rifiuto marino sono il consumo di prodotti alimentari durante gli spostamenti e la domanda di maggiore comodità. Alla luce dell’obiettivo della direttiva di prevenire la dispersione di articoli di plastica monouso nell’ambiente e del fatto che i pacchetti e gli involucri sono tra i principali oggetti dispersi, è opportuno adottare un approccio coerente con i contenitori per bevande contemplati dalla direttiva per quanto riguarda la soglia dei tre litri.

I seguenti indicatori possono essere utilizzati per interpretare e applicare i criteri specifici per prodotto per i pacchetti e gli involucri (e gli alimenti in essi contenuti) inclusi nell’allegato:

1)

Criterio: in materiale flessibile

Un imballaggio flessibile è un imballaggio la cui forma si modifica facilmente, ad esempio quando il prodotto alimentare viene aggiunto o rimosso, al contrario di un imballaggio rigido, la cui forma rimane invariata al momento dell’aggiunta o della rimozione del prodotto alimentare

La progettazione dell’imballaggio indica che il prodotto alimentare contenuto è destinato al consumo immediato dopo l’acquisto. Ad esempio, un pacchetto o un involucro possono essere facilmente aperti, ad esempio lacerandolo, tagliandolo, torcendolo o disassemblandolo

2)

Criterio: contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione

Natura dei prodotti alimentari contenuti: alimenti adatti al consumo immediato (ad esempio dolciumi, frutta a guscio, barrette di cioccolato, pomodori ciliegino, patatine)

La progettazione del pacchetto o dell’involucro consente il consumo direttamente dal pacchetto o dall’involucro

L’inclusione o l’attacco di articoli quali forchette, coltelli, cucchiai e bacchette e/o salse al pacchetto o involucro di plastica monouso. Tuttavia l’assenza di tali elementi non dovrebbe di per sé escludere il prodotto dall’ambito di applicazione della direttiva

Il prodotto alimentare contenuto nel pacchetto o nell’involucro può essere consumato senza alcuna preparazione preliminare, come bollitura, frittura, grigliatura, cottura al forno, cottura, cottura al forno a microonde, tostatura, riscaldamento o congelamento. Non è richiesta l’aggiunta di condimenti o salse (a meno che non siano forniti insieme al prodotto alimentare), acqua fredda, acqua calda o altri liquidi, compreso il latte, prima del consumo dell’alimento, come nel caso dei cereali. Le azioni di lavare, sbucciare o tagliare un prodotto alimentare non sono considerate una preparazione e pertanto rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, in quanto possono essere facilmente eseguite durante gli spostamenti

4.2.2.   Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi

La tabella 4-3 fornisce degli esempi illustrativi di alcuni tipi di pacchetti e involucri considerati inclusi o esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva.

Tabella 4-3

Esempi di pacchetti e involucri

Tipo di pacchetto o involucro

Criteri generali

Criteri specifici per prodotto

Incluso o escluso dall’ambito di applicazione della direttiva (rispetto di tutti i criteri generali e specifici per prodotto?)

Plastica

Monouso

In materiale flessibile

Destinato al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione

Pacchetto o involucro contenente alimenti per il consumo immediato (ad esempio biscotti, frutta a guscio, patatine, popcorn, caramelle, barrette di cioccolato, prodotti da forno, prodotti congelati) venduti in unità singole

INCLUSO

Pacchetto o involucro contenente alimenti destinati al consumo immediato dal pacchetto o dall’involucro senza ulteriore preparazione (ad esempio patatine, caramelle, barrette di cioccolato, prodotti da forno, prodotti congelati) venduti in una o più unità (ossia all’interno di un contenitore con più pacchetti)

INCLUSO

Pacchetto contenente porzioni multiple di alimenti destinati al consumo immediato dal pacchetto e che non sono confezionate singolarmente (ad esempio prodotti da forno, biscotti, caramelle, gomme da masticare, patatine)

INCLUSO

Involucro per panini

INCLUSO

Pacchetto contenente condimento/salsa

INCLUSO

Pacchetto contenente cereali secchi per la prima colazione

NO

ESCLUSO

Il prodotto alimentare non è destinato al consumo immediato dal pacchetto; il latte viene generalmente aggiunto prima del consumo e al di fuori del pacchetto

Pacchetto contenente alimenti freschi/secchi che richiedono un’ulteriore preparazione (ad esempio cespo di lattuga intero, pasta non cotta, lenticchie non cotte)

NO

ESCLUSO

Generalmente i prodotti alimentari non sono consumati direttamente dal pacchetto o dall’involucro; generalmente i prodotti alimentari sono sottoposti a un’ulteriore preparazione prima del consumo

Pacchetto di foglie di insalata tagliata che non richiedono alcuna ulteriore preparazione prima del consumo immediato

INCLUSO

4.3.   Posate, piatti, cannucce e agitatori

4.3.1.   Descrizione dei prodotti nella direttiva

Le posate, i piatti, le cannucce e gli agitatori sono contemplati nell’articolo 5 della direttiva, ma non sono definiti nella direttiva. La parte B dell’allegato della direttiva fornisce orientamenti specifici per prodotto solo sulla definizione di posate, nello specifico la parte B, punto 2, dell’allegato stabilisce che forchette, coltelli, cucchiai, bacchette sono inclusi nella definizione di posate.

All’atto dell’immissione sul mercato, tali articoli sono principalmente inclusi nel seguente codice CPV (14): articoli monouso per catering (39222100-5) e posateria e piatti monouso (39222110-8).

Le posate, i piatti, le cannucce e gli agitatori costituiti interamente da polimeri naturali, che non sono stati modificati chimicamente, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

Conformemente alla parte B, punto 4, dell’allegato, le cannucce che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 90/385/CEE (15) o 93/42/CEE (16) del Consiglio come dispositivi medici sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva (17).

Gli orientamenti dell’UE per l’applicazione della direttiva 93/42/CEE (18) forniscono linee guida sulla classificazione dei dispositivi medici (19) ai fini della valutazione del rischio. I presenti orientamenti non forniscono esempi specifici di cannucce utilizzate come dispositivi medici. Tuttavia la definizione specifica di dispositivo medico di cui alla direttiva 90/385/CEE e alla direttiva 93/42/CEE comprende articoli utilizzati specificamente per l’attenuazione o la compensazione di una ferita o di un handicap. Le cannucce di plastica, se considerate dispositivi medici, devono essere destinate dal fabbricante ad essere impiegate sull’uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie oppure a fini di diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap e devono recare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE come previsto dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

4.3.2.   Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi

La tabella 4-4 fornisce degli esempi di posate, piatti, cannucce e agitatori di plastica monouso considerati inclusi o esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva.

Tabella 4-4

Applicazione illustrativa dei criteri per interpretare la definizione di posate, piatti, cannucce e agitatori di plastica monouso

Tipi di posate; piatti; cannucce; agitatori

Criteri generali

Criteri specifici per prodotto

Incluso o escluso dall’ambito di applicazione della direttiva (rispetto di tutti i criteri generali e specifici per prodotto?)

Plastica

Monouso

Materiale non durevole

Non è un dispositivo medico

Posate, piatti, cannucce, agitatori monouso fatti interamente in plastica

INCLUSO

Posate, piatti, cannucce, agitatori monouso fatti di plastica in parte, ad esempio fatti prevalentemente di materiale diverso dalla plastica, ma con rivestimento in plastica interno o esterno

INCLUSO

Cannucce di plastica monouso attaccate/integrate in un contenitore per bevande

INCLUSO

(a norma dell’articolo 5)

Posate di plastica monouso attaccate/integrate in imballaggi alimentari

INCLUSO

(a norma dell’articolo 5)

Posate, piatti, cannucce, agitatori monouso non fatti di plastica, ad esempio fatti di materiali a base di legno o carta senza un rivestimento in plastica interno o esterno

NO

ESCLUSO

Il prodotto non contiene plastica

Posate, piatti, cannucce, agitatori a uso multiplo non fatti di plastica ma di materiale durevole, ad esempio ceramica o metallo

NO

NO

NO

ESCLUSO

Prodotto non destinato all’uso singolo

Posate, piatti, cannucce, agitatori di plastica durevole a uso multiplo, appositamente progettati e immessi sul mercato con l’obiettivo di essere utilizzati più di una volta e generalmente concepiti e utilizzati dal consumatore in quanto tali

NO

NO

ESCLUSO

Prodotto non destinato all’uso singolo

Cannucce di plastica destinate ad essere utilizzate come dispositivi medici e recanti la relativa marcatura CE

NO

ESCLUSO

Prodotto destinato ad essere utilizzato come dispositivo medico

4.4.   Contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande (compresi i relativi tappi e coperchi)

4.4.1.   Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva

La tabella 4-5 fornisce una panoramica dei criteri di prodotto relativi ai contenitori per bevande, alle bottiglie per bevande e alle tazze per bevande di cui alla direttiva.

Tabella 4-5

Descrizioni pertinenti dei contenitori per bevande, delle bottiglie per bevande e delle tazze per bevande, compresi i relativi tappi e coperchi, nella direttiva

Contenitori per bevande:

Le parti C e F dell’allegato descrivono i contenitori per bevande come segue:

«contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

a)

i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

b)

i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, punto 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida.»

La parte E, sezione I, punto 3, e la parte G, punto 3, dell’allegato descrivono i contenitori per bevande come segue:

«contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica».

Le bottiglie per bevande sono descritte nella parte F dell’allegato, come segue:

«bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

a)

le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;

b)

le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, punto 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.»

Le tazze per bevande sono definite nella parte A, punto 1, parte E, sezione I, punto 4, e parte G, punto 4, dell’allegato della direttiva in quanto tazze per bevande, compresi i relativi tappi e coperchi. Inoltre la parte D, punto 4, dell’allegato fa riferimento alle tazze per bevande, ma senza fare riferimento a tappi e coperchi.

I due descrittori principali indicati di seguito sono utilizzati per definire sia le bottiglie per bevande che i contenitori per bevande di plastica monouso:

1)

capacità fino a tre litri, e

2)

recipienti utilizzati per contenere liquidi.

Un contenitore per bevande è, in linea di principio, venduto e utilizzato per un prodotto in forma liquida che si consuma bevendolo. Inoltre la parte C, la parte E, sezione I, punto 3, la parte G, punto 3, e la parte F (solo bottiglie per bevande) dell’allegato specificano che i tappi e i coperchi sono inclusi nella definizione di contenitori per bevande e bottiglie per bevande. Inoltre anche gli imballaggi compositi di bevande rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

Per quanto riguarda le tazze per bevande, la direttiva non fornisce una descrizione, criteri o esempi specifici. La parte A, punto 1, la parte E, sezione I, punto 4, e la parte G, punto 4, dell’allegato si limitano a specificare che anche i tappi e i coperchi devono essere inclusi in questa categoria di prodotti. Tra gli esempi di bevande di cui al considerando 12 della direttiva figurano birra, vino, acqua, bibite rinfrescanti, succhi e nettari, bevande istantanee e latte (21). Ulteriori chiarimenti in relazione alla definizione di bevanda sono forniti nella sezione 4.5.1 del presente documento (ossia liquidi ingeriti/consumati bevendoli). Occorre sottolineare che anche le tazze per bevande utilizzate per contenere un liquido che soddisfa i requisiti di cui sopra, vendute vuote, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

4.4.2.   Tappi e coperchi

La direttiva fa riferimento a tappi (caps) e genericamente a coperchi (lids, coperchi sigillati) come dispositivi di chiusura dei contenitori per bevande e delle bottiglie per bevande e menziona tappi (covers, coperchi) e coperchi (lids, coperchi sigillati) in relazione alle tazze per bevande.

Tappi e coperchi chiudono i contenitori per bevande con l’obiettivo di conservarne il contenuto. Sono utilizzati in combinazione con contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande per garantire che il prodotto liquido contenuto non fuoriesca e possa essere trasportato. Tali termini non sono chiaramente definiti dalla direttiva, né da altra legislazione o norme tecniche dell’UE in vigore, ma è possibile operare una distinzione tra gli stessi in base alle seguenti indicazioni generali:

tappi: chiusure apposte su contenitori per bevande o bottiglie per bevande, ad esempio, per evitare che il liquido contenuto fuoriesca (ad esempio anche dopo aver rimosso un coperchio sigillato) e per consentire un trasporto sicuro. Attualmente i tappi sono in genere di tipo a vite o a scatto con cerniera. Nella maggior parte dei casi i tappi a vite sono piatti, oppure possono essere la base di supporto di un beccuccio, generalmente denominato tappo sportivo. I tappi sportivi, a loro volta, possono essere con chiusura push-pull oppure flip-top che, per natura, sono progettate per rimanere attaccate al contenitore per bevande. Questo tipo di tappo comprende spesso un elemento in grado di evidenziare manomissioni;

coperchi sigillati: materiale plastico o composito comprendente pellicole di plastica sigillate su contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande. Possono essere staccati o strappati. Una volta rimosso alla prima apertura da un consumatore, il coperchio non può essere riposizionato sul prodotto. I coperchi sigillati possono anche riferirsi ad alcuni tappi di diametro maggiore o non rotondi;

coperchi: dispositivi di chiusura utilizzati su tazze per bevande che proteggono il liquido contenuto ma che generalmente non sigillano completamente. Possono essere riposizionati sul prodotto dopo essere stati rimossi senza perdere la funzione di chiusura. In alcuni coperchi può essere presente un elemento in grado di evidenziare manomissioni, che è considerato parte del sistema di chiusura.

Esempi illustrativi di tappi e coperchi per bottiglie per bevande e contenitori per bevande di plastica monouso, e di tappi e coperchi per tazze per bevande di plastica monouso e l’eventuale inclusione o esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva sono indicati nella tabella 4-6.

Tabella 4-6

Esempi illustrativi di diversi tipi di tappi e coperchi

Tipo di tappo e coperchio

Incluso o escluso dall’ambito di applicazione della direttiva

Tappi di plastica, utilizzati in combinazione con bottiglie per bevande di plastica monouso (illustrazione) e cartoni per bevande (nessuna illustrazione)

Image 1

INCLUSO

Tappi sportivi di plastica, utilizzati in combinazione con bottiglie per bevande di plastica monouso

Image 2

INCLUSO

Tappi di plastica, utilizzati in combinazione con buste per bevande di plastica monouso

Image 3

INCLUSO

Tappi flip-top per contenitori per bevande di plastica monouso

Image 4

INCLUSO

Tappo di plastica con membrana sigillante separata (chiusura in due fasi), utilizzato in combinazione con un contenitore per bevande di plastica monouso

Image 5

INCLUSO

Coperchi di plastica, utilizzati con tazze di plastica monouso per bevande

Image 6

INCLUSO

Tappo a vite ROPP in alluminio con sigillo di plastica e fascetta di plastica in grado di evidenziare manomissioni, utilizzato in combinazione con bottiglie per bevande e contenitori per bevande di plastica monouso

Image 7

PARZIALMENTE INCLUSO

I tappi o coperchi di metallo con sigilli di plastica sono soggetti ai requisiti della direttiva, ad eccezione dei requisiti dei prodotti di cui all’articolo 6.

Tappo con anello a strappo, con sigillo di plastica e linguetta di plastica, utilizzato in combinazione con bottiglie per bevande e contenitori per bevande di plastica monouso

Image 8

PARZIALMENTE INCLUSO

I tappi o coperchi di metallo con sigilli di plastica sono soggetti ai requisiti della direttiva, ad eccezione dei requisiti dei prodotti di cui all’articolo 6.

Membrana sigillante in lamina di alluminio su un contenitore per bevande di plastica monouso

Image 9

INCLUSO

La membrana sigillante non rientra nella definizione di «tappo» o «coperchio» e non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6.

4.4.3.   Esenzioni specifiche per prodotto

La parte C, lettera a), la parte E, sezione I, punto 3, la parte F, lettera a), e la parte G, punto 3, dell’allegato della direttiva escludono esplicitamente i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica dai requisiti della direttiva applicabili ai contenitori per bevande di plastica monouso.

I contenitori per bevande e le bottiglie per bevande usati per gli alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, punto 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) che sono in forma liquida sono esentati dall’articolo 6 a norma della parte C, lettera b), e della parte F, lettera b), dell’allegato.

Anche il volume e le dimensioni del prodotto sono rilevanti. I contenitori per bevande e le bottiglie per bevande con capacità superiore a tre litri non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

La direttiva non fissa una soglia specifica per il volume o le dimensioni delle tazze per bevande. Sebbene non sia esplicitamente menzionato nella direttiva, dal contesto descritto nella valutazione d’impatto (23) si può concludere che, per le tazze per le bevande, i fattori principali che fanno sì che un articolo diventi rifiuto marino sono il consumo di alimenti e bevande durante gli spostamenti e la domanda di maggiore comodità. Alla luce dell’obiettivo della direttiva di prevenire la dispersione di articoli di plastica monouso nell’ambiente e del fatto che le tazze per bevande sono tra i principali oggetti dispersi, è opportuno adottare un approccio coerente con gli altri contenitori per bevande contemplati dalla direttiva per quanto riguarda la soglia dei tre litri.

4.4.4.   Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi

Le tabelle che seguono forniscono un elenco non esaustivo di esempi per illustrare come i diversi contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande possano essere valutati sulla base dei criteri e degli indicatori di cui sopra e se siano considerati inclusi o esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva.

Tabella 4-7

Esempi illustrativi di contenitori per bevande e bottiglie per bevande

Tipi di contenitori per bevande e bottiglie per bevande

Criteri generali

Criteri specifici per prodotto

Incluso o escluso dall’ambito di applicazione della direttiva (rispetto di tutti i criteri generali e specifici per prodotto?)

Plastica

Monouso

Capacità

Contenitore per liquidi

Buste (interamente di plastica o con strato di plastica, fino a tre litri)

INCLUSO

(Contenitore per bevande)

Bottiglie di plastica (fino a tre litri)

INCLUSO

(Bottiglia per bevande)

Contenitore di plastica con monoporzione di latte o panna (ad esempio per caffè o tè)

INCLUSO

(Contenitore per bevande)

Cartone composito per bevande (fino a tre litri)

INCLUSO

(Contenitore per bevande)

Contenitore di plastica flessibile per bevande (fino a tre litri) in una scatola di cartone separabile a mano

INCLUSO

(Contenitore per bevande)

Bottiglia d’acqua di plastica superiore a tre litri

NO

NO

ESCLUSO

La capacità è superiore a tre litri

Bottiglie per bevande di plastica riutilizzabili e ricaricabili, se progettate e immesse sul mercato a tale scopo e generalmente concepite e utilizzate dal consumatore in quanto tali

NO

ESCLUSO

Bottiglia riutilizzabile

Contenitore per bevande di plastica monocomponente sagomata con apertura non richiudibile (break-off)

INCLUSO

(Contenitore per bevande)


Tabella 4-8

Esempi illustrativi di tazze per bevande

Tipo di tazza per bevande

Criteri generali

Criteri specifici per prodotto

Incluso o escluso dall’ambito di applicazione della direttiva (rispetto di tutti i criteri generali e specifici per prodotto?)

Plastica

Monouso

Riempita o destinata ad essere riempita con una bevanda

Tazze per bevande fredde di plastica al 100 % (con o senza tappo o coperchio)

INCLUSO

(TAZZA per BEVANDA)

Tazze di carta preriempite con rivestimento interno o esterno in plastica per bevande (generalmente fredde) (con o senza tappo o coperchio)

INCLUSO

(TAZZA per BEVANDA)

Tazze vendute al dettaglio e all’ingrosso fatte di plastica al 100 % per succhi o bevande alcoliche

INCLUSO

(TAZZA per BEVANDA)

Tazze vuote fatte di plastica al 100 % e tazze vuote di carta con rivestimento interno o esterno in plastica per bevande calde o fredde (con o senza tappo o coperchio)

INCLUSO

(TAZZA per BEVANDA)

Tazze di carta con rivestimento interno o esterno in plastica vendute al dettaglio e all’ingrosso

INCLUSO

(TAZZA per BEVANDA)

Tazze di carta con rivestimento interno o esterno in plastica biologica o biodegradabile vendute al dettaglio e all’ingrosso

INCLUSO

(TAZZA per BEVANDA)

Tazze di plastica riutilizzabili vendute nell’ambito di sistemi di ricarica

NO

ESCLUSO

La tazza è riutilizzabile (fa parte di un sistema di ricarica)

Tazza di plastica contenente una bevanda istantanea in polvere a cui è necessario aggiungere, ad esempio, latte o acqua prima che il prodotto possa essere consumato

INCLUSO

(TAZZA per BEVANDA)

Tazza di plastica contenente un preparato istantaneo in polvere per minestra a cui è necessario aggiungere, ad esempio, acqua prima che il prodotto possa essere consumato

NO

ESCLUSO

La tazza è destinata ad essere utilizzata per preparare una minestra che, ai sensi della direttiva, non è una bevanda.

Tazze per bevande riutilizzabili vendute nei negozi al dettaglio per utilizzi multipli, se progettate e immesse sul mercato per tale scopo e generalmente concepite e utilizzate dal consumatore in quanto tali

NO

ESCLUSO

La tazza è riutilizzabile

Tazze riutilizzabili vendute in negozi al dettaglio per usi multipli

NO

ESCLUSO

La tazza è riutilizzabile

4.5.   Distinzione tra alcune categorie di prodotti (correlati)

La parte A, punto 2, la parte E, sezione I, punto 1, e la parte G, punto 1, dell’allegato della direttiva escludono i contenitori per bevande, i piatti e i pacchetti e gli involucri contenenti alimenti dai prodotti da considerare come contenitori di plastica monouso per alimenti ai fini della direttiva. In alcuni casi, la forma dell’imballaggio può far sorgere dubbi sul fatto che il prodotto sia un contenitore per alimenti, un contenitore per bevande o addirittura un altro tipo di imballaggio contemplato dalla direttiva, quali i pacchetti, gli involucri, le tazze per bevande o i piatti.

Le sezioni che seguono forniscono ulteriori orientamenti per distinguere tra categorie di prodotti diversi ma correlati.

4.5.1.   Elementi chiave per distinguere i contenitori per alimenti dai contenitori per bevande

Il passaggio fondamentale per distinguere i contenitori per alimenti dai contenitori per bevande, le bottiglie per bevande e le tazze per bevande consiste nel determinare se il recipiente contiene un prodotto alimentare o una bevanda. Per distinguere tra un alimento (detto anche «prodotto alimentare») e una bevanda devono essere utilizzati i seguenti criteri:

la modalità di consumo del prodotto contenuto e la consistenza del prodotto contenuto in un recipiente svolgono un ruolo decisivo nella distinzione tra contenitori per alimenti e contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande. Per quanto riguarda gli alimenti, il considerando 12 della direttiva fornisce esempi non esaustivi di prodotti alimentari, segnatamente involtini, insalate, frutta, verdura e dolci. Una bevanda è venduta e consumata in forma liquida e può essere consumata bevendola. Tra gli esempi di contenitori per bevande di cui al considerando 12 figurano imballaggi per birra, vino, acqua, bibite rinfrescanti, succhi e nettari, bevande istantanee e latte;

l’unità in cui è espressa la quantità del prodotto alimentare o della bevanda. In generale le bevande sono espresse in volume (ad esempio millilitri) e gli alimenti in peso (ad esempio, grammi). In alcuni casi tuttavia la quantità del prodotto alimentare o della bevanda non è sempre indicata sul recipiente, in particolare per quelli riempiti nel punto vendita;

le caratteristiche di progettazione del contenitore possono essere specifiche per il contenuto. Ad esempio la forma del contenitore e il fatto che il prodotto alimentare contenuto richieda o meno di essere consumato con l’ausilio delle posate indicano se il prodotto è destinato ad essere consumato bevendolo o mangiandolo.

Poiché il considerando 12 fa specifico riferimento alle bottiglie di latte come contenitore per bevande, anche il latte dovrebbe essere considerato una bevanda ai fini della direttiva. Ciò è in linea con i criteri generali in base ai quali il prodotto va consumato bevendolo e a quelli relativi alla densità e viscosità (liquida) e al tipo di recipiente che, per il latte, è simile a quello di altre bevande.

Alcuni alimenti, come minestre, yogurt (a meno che non sia da bere) e puree di frutta, non dovrebbero essere classificati come bevande ai fini della direttiva, in quanto di norma non vengono bevuti e sono generalmente consumati con l’ausilio delle posate, il che li distingue dalle bevande.

Alcuni prodotti in forma liquida, anche quando possono essere bevuti (ad esempio l’aceto, le guarnizioni liquide, la salsa di soia, i succhi di limone, gli oli commestibili, i prodotti che richiedono una diluizione prima del consumo quali i cordiali, le spremute, gli sciroppi o i concentrati) non sono consumati direttamente dal contenitore o necessitano di un’ulteriore diluizione prima di essere bevuti. Per questo motivo non sono considerati bevande ai sensi della direttiva, in quanto non sono consumati e ingeriti bevendoli.

La tabella che segue fornisce una panoramica degli indicatori orientativi, quali l’uso previsto, la forma e la conformazione del recipiente, compresi esempi illustrativi utili per distinguere i contenitori per alimenti dai contenitori per bevande.

Tabella 4-9

Esempi illustrativi per distinguere i contenitori per alimenti dai contenitori per bevande

Contenitore di plastica monouso per alimenti

Contenitore di plastica monouso per bevande

Busta di plastica multistrato contenente purea di frutta (150 ml)

Image 10

Busta di plastica multistrato contenente succo di frutta (150 ml)

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Contenitore di plastica contenente yogurt (100 g)

Image 12

Contenitore di plastica contenente yogurt da bere (100 ml)

Image 13

 

 

Cartone di latte (500 ml)

Image 14

4.5.2.   Elementi chiave per distinguere i contenitori per alimenti dalle tazze per bevande

Per quanto riguarda le tazze per bevande, oltre a determinare se il prodotto contenuto sia un alimento o una bevanda, occorre fornire indicazioni su come considerare le tazze immesse sul mercato vuote dai fabbricanti, ma che possono essere riempite dai dettaglianti sia con prodotti alimentari che con bevande. Un esempio di questo tipo di tazza è riportato nella figura che segue.

L’uso previsto delle tazze per bevande di plastica monouso e il fatto che siano destinate a cibi o bevande sono generalmente aspetti noti al distributore iniziale o chi le riempie. Se al momento dell’immissione sul mercato non è chiaro se un prodotto sia una tazza per bevande o un contenitore per alimenti, come può accadere per taluni contenitori venduti nei negozi al dettaglio e all’ingrosso, il fabbricante deve rispettare i requisiti della direttiva per entrambi i tipi di prodotti. Ad esempio il prodotto deve essere etichettato conformemente all’articolo 7, per garantire la conformità alla direttiva.

Figura 4-1

Contenitori venduti nei negozi al dettaglio e all’ingrosso

Image 15

4.5.3.   Elementi chiave per distinguere tra contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande

La direttiva non fornisce una distinzione chiara tra contenitori per bevande, bottiglie per bevande (sottocategoria dei contenitori per bevande) e tazze per bevande (non considerate contenitori per bevande). Tuttavia possono essere delineate le seguenti caratteristiche generiche pertinenti alla direttiva:

conformemente alla parte C, alla parte E, sezione I, punto 3 e alla parte G, punto 3, dell’allegato, i contenitori per bevande sono «recipienti con una capacità fino a tre litri e relativi tappi e coperchi, utilizzati per contenere bevande». Il considerando 12 indica inoltre che gli imballaggi compositi per bevande devono essere considerati come contenitori per bevande e non come bottiglie per bevande;

le bottiglie per bevande sono contenitori per bevande con un collo o un beccuccio stretti e con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, utilizzati per contenere bevande, ad esclusione degli imballaggi compositi per bevande, come previsto dalla distinzione stabilita nella direttiva con i contenitori per bevande;

le tazze per bevande sono tipicamente dei recipienti rotondi, generalmente a forma di ciotola, con o senza tappo o coperchio, venduti vuoti o contenenti bevande (24). Come spiegato anche nel considerando 12, le tazze per bevande costituiscono una categoria distinta di prodotti di plastica monouso ai fini della direttiva.

L’elemento chiave per distinguere le tre categorie di prodotti è la forma. La tabella che segue fornisce esempi illustrativi di contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande che indicano gli elementi legati alla forma da prendere in considerazione per classificare queste categorie di prodotti.

Tabella 4-10

Esempi illustrativi di contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande

Contenitori per bevande

Bottiglie per bevande (rientrano nei contenitori per bevande)

Tazze per bevande (non rientrano nei contenitori per bevande)

Recipienti con una capacità fino a tre litri, utilizzati per contenere bevande (comprese le bottiglie per bevande)

Contenitori per bevande rigidi, con collo o beccuccio stretti e una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, utilizzati per contenere bevande

Recipienti tipicamente rotondi, generalmente a forma di ciotola, con o senza tappo o coperchio, venduti vuoti o contenenti bevande

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4.5.4.   Elementi chiave per distinguere i contenitori per alimenti dai pacchetti e dagli involucri

La distinzione tra contenitori per alimenti e pacchetti e involucri dovrebbe essere basata sulla rigidità del contenitore. Ai fini della direttiva i prodotti alimentari con imballaggi rigidi e parzialmente rigidi dovrebbero essere considerati contenitori per alimenti, mentre i prodotti con materiali di imballaggio flessibili dovrebbero essere considerati pacchetti e involucri.

Per imballaggio flessibile si intende un materiale che si piega facilmente senza rompersi. Le stesse considerazioni valgono per gli articoli diversi dagli imballaggi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. Alcuni prodotti alimentari sono imballati con una combinazione di materiali rigidi e più flessibili (cfr. colonna di sinistra nella tabella 4-11), ad esempio un panino in un contenitore rigido con una pellicola su un lato o alcuni frutti o cibi pronti venduti in vassoi di carta e coperti con involucri di plastica. In tali casi, la presenza di materiali rigidi nell’imballaggio dovrebbe classificare il prodotto come contenitore per alimenti.

Tabella 4-11

Esempi illustrativi per distinguere tra contenitori per alimenti e pacchetti e involucri di plastica monouso

Contenitore di plastica monouso per alimenti

Pacchetto e involucro di plastica monouso

Il contenitore è fatto di materiale rigido, in tutto o in parte, contenente plastica

Il contenitore è fatto di materiale flessibile contenente plastica

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4.5.5.   Elementi chiave per distinguere i piatti dai contenitori per alimenti

La parte A, punto 2, la parte E, sezione I, punto 1, e la parte G, punto 1, dell’allegato della direttiva escludono i contenitori per bevande, i piatti e i pacchetti e gli involucri contenenti alimenti dalla categoria di prodotti dei contenitori per alimenti ai fini della direttiva.

I piatti si riferiscono a recipienti piani da cui gli alimenti vengono consumati o serviti, mentre i contenitori per alimenti sono recipienti quali scatole, con o senza coperchio, utilizzati per contenere alimenti.

La tabella di seguito fornisce degli esempi illustrativi utili per distinguere un piatto da un contenitore per alimenti di plastica monouso.

Tabella 4-12

Esempio illustrativo per distinguere i contenitori per alimenti dai piatti di plastica

Contenitore di plastica monouso per alimenti

Piatto di plastica monouso

Fattori che indicano che il recipiente è un contenitore per alimenti:

Recipienti quali scatole vendute con o senza coperchio

È in grado di contenere alimenti

Può facilitare il trasporto degli alimenti

Recipiente generalmente venduto con informazioni stampate sul contenuto, sugli ingredienti e spesso sul peso del prodotto

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Fattori che indicano che il recipiente è un piatto:

Recipiente piano venduto senza coperchio, a prescindere dal fatto che sia coperto, ad esempio, da una pellicola di alluminio o altra pellicola, nel punto vendita

È utilizzato per servire gli alimenti o per mangiarli direttamente al suo interno, ma la presenza di alimenti non è richiesta al momento dell’acquisto

Pur essendo prevalentemente di forma piatta, ha generalmente un perimetro leggermente smussato o rialzato per impedire al cibo di fuoriuscire o di rotolare fuori

Di solito non sono presenti informazioni stampate, compresi il contenuto, gli ingredienti o il peso

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4.6.   Sacchetti di plastica in materiale leggero

4.6.1.   Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva

La tabella che segue fornisce una panoramica delle descrizioni pertinenti contenute nella direttiva per i sacchetti di plastica in materiale leggero.

Tabella 4-13

Descrizioni dei sacchetti di plastica in materiale leggero nella direttiva

Parte E, sezione I, punto 5, e parte G, punto 8, dell’allegato: «sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE».

L’articolo 3, punto 1 quater, della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio definisce i sacchetti di plastica in materiale leggero come segue: «“borse di plastica in materiale leggero”: borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron».

Inoltre, l’articolo 3, punto 1 quinquies, della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio definisce i sacchetti di plastica in materiale ultraleggero come segue: «“borse di plastica in materiale ultraleggero”: borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari».

Il termine generico «borse di plastica» è definito all’articolo 3, punto 1 ter, della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: «“borse di plastica”: borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti».

I criteri specifici per prodotto relativi ai sacchetti in materiale leggero monouso di cui all’allegato della direttiva possono essere chiariti sulla base dei seguenti indicatori:

caratteristiche di progettazione del prodotto: conformemente all’articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE, lo spessore inferiore a 50 micron indica che tali borse non sono appositamente progettate, concepite e immesse sul mercato per essere riutilizzate. Questo criterio riflette debitamente l’obiettivo della direttiva di ridurre i rifiuti (marini). Come indicato nel considerando 4 della direttiva (UE) 2015/720 (25), tali borse sono riutilizzate meno frequentemente rispetto a borse di spessore superiore, diventano più rapidamente rifiuto e comportano un maggiore rischio di dispersione di rifiuti, a causa del loro peso leggero;

punto vendita o di distribuzione: si riferisce al punto vendita in cui il prodotto è fornito o distribuito al consumatore (come descritto all’articolo 3, punto 1 bis, della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

La direttiva disciplina tutti i sacchetti di plastica in materiale leggero, tra cui i sacchetti di plastica in materiale ultraleggero (quelli con uno spessore inferiore a 15 micron), che possono essere esclusi da taluni requisiti della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

4.6.2.   Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi

La tabella 4-14 fornisce degli esempi illustrativi per stabilire se certi tipi di sacchetti di plastica siano inclusi o esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva.

Tabella 4-14

Esempi illustrativi di diversi tipi di sacchetti di plastica

Tipo di sacchetto di plastica

Criteri generali

Criteri specifici per prodotto

Incluso o escluso dall’ambito di applicazione della direttiva (rispetto di tutti i criteri generali e specifici per prodotto?)

Plastica

Monouso

Sacchetto di plastica in materiale leggero

Sacchetto di plastica in materiale leggero fornito al consumatore presso i punti vendita (spessore inferiore a 50 micron)

INCLUSO

Sacchetto di plastica in materiale ultraleggero fornito al consumatore presso i punti vendita (spessore inferiore a 15 micron)

INCLUSO

Sacchetto di plastica più spesso (spessore superiore a 50 micron)

NO

NO

ESCLUSO

Non è un sacchetto in materiale leggero e, pertanto, è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva

Sacchetti di plastica per la raccolta dei rifiuti

NO

ESCLUSO

Non è un sacchetto da trasporto e, pertanto, è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva

4.7.   Bastoncini cotonati

4.7.1.   Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva

I bastoncini cotonati di plastica monouso sono descritti nella parte B, punto 1, dell’allegato come «Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio». La direttiva non fornisce una definizione di prodotto per i bastoncini cotonati.

Per «bastoncino cotonato» si intende generalmente un bastoncino corto con una piccola quantità (o un fiocco) di cotone a una o a entrambe le estremità, spesso utilizzato per l’igiene personale, in particolare per la pulizia delle orecchie o per l’applicazione del trucco (26). Quando sono immessi sul mercato dell’UE, questi articoli sono inclusi in un unico codice del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): bastoncini ovattati 33711410-4.

Le seguenti caratteristiche di progettazione del prodotto contribuiscono a definire i bastoncini cotonati monouso ai fini della direttiva:

spessore del bastoncino: i bastoncini cotonati destinati a scopi non medici o all’utilizzo domestico sono generalmente caratterizzati da un bastoncino corto, sottile e non durevole;

cotonatura non pulibile: per fissare in modo permanente il cotone monouso alle estremità del bastoncino e impedirne il distacco durante l’uso viene utilizzata della colla. I bastoncini per la pulizia delle orecchie che possono essere lavati o puliti garantendone pertanto la riutilizzabilità non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

4.7.2.   Esenzioni specifiche per prodotto

Conformemente alla parte B, punto 1, dell’allegato della direttiva sui prodotti di plastica monouso, i bastoncini cotonati che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE come dispositivi medici sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva (27). La definizione di dispositivo medico di cui alla direttiva 90/385/CEE e alla direttiva 93/42/CEE comprende articoli utilizzati specificamente per l’attenuazione o la compensazione di una ferita o di un handicap. I bastoncini cotonati, se considerati dispositivi medici, devono essere destinati dal fabbricante ad essere impiegati sull’uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie oppure a fini di diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap e devono recare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE come previsto dal regolamento (UE) 2017/745.

Gli orientamenti dell’UE per l’applicazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici forniscono linee guida sulla classificazione dei dispositivi medici ai fini della valutazione del rischio. Si ritiene che l’esempio dei tamponi per il campionamento degli essudati incluso (28) in questi orientamenti si riferisca ad esempio ai tamponi a uso medico (29).

Anche i bastoncini cotonati per uso medico sono progettati per essere monouso. Tuttavia essi di solito sono concepiti per facilitare specificamente l’uso di tecniche sterili e generalmente sono:

etichettati chiaramente per uso medico (ad esempio «tampone a uso medico»);

venduti spesso come sterili;

caratterizzati da un bastoncino più lungo e resistente;

rivestiti solo a un’estremità;

venduti o distribuiti direttamente agli operatori sanitari attraverso circuiti professionali (ad esempio tra imprese), ad esempio tamponi forniti o utilizzati a fini forensi, medici o scientifici, tra cui: il prelievo di campioni da esseri umani o superfici, microbiologia clinica, citologia e analisi del DNA.

4.7.3.   Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi

La tabella che segue fornisce degli esempi illustrativi per stabilire se certi tipi di bastoncini cotonati siano inclusi o esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva.

Tabella 4-15

Esempi illustrativi di diversi tipi di bastoncini cotonati

Tipo di bastoncino cotonato

Criteri generali

Criteri specifici per prodotto

Incluso o escluso dall’ambito di applicazione della direttiva (rispetto di tutti i criteri generali e specifici per prodotto?)

Plastica

Monouso

Bastoncino non durevole

Cotonatura non pulibile

Non è un dispositivo medico

Bastoncino di plastica, rivestito a entrambe le estremità

INCLUSO

Bastoncino cotonato non di plastica

NO

ESCLUSO Il prodotto non contiene plastica

Tampone di plastica, rivestito a una sola estremità, usato per il prelievo di campioni

NO

ESCLUSO Prodotto destinato a uso medico

Bastoncino di plastica, riutilizzabile, per pulire le orecchie

NO

NO

NO

ESCLUSO Prodotto destinato a usi multipli

4.8.   Palloncini e relative aste

4.8.1.   Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva

I palloncini sono trattati negli articoli 8 e 10, mentre le aste per palloncini sono soggette all’articolo 5 della direttiva, ma non sono definite come tali nella direttiva.

La tabella che segue fornisce una panoramica delle descrizioni pertinenti dei palloncini e delle aste per palloncini nella direttiva.

Tabella 4-16

Descrizioni dei palloncini e delle aste per palloncini nella direttiva

Palloncini:

parte E, sezione II, punto 2, e parte G, punto 7, dell’allegato: «palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori».

Aste per palloncini:

parte B, punto 6, dell’allegato: «aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi».

Per determinare cosa si intende per palloncini nell’ambito di applicazione della direttiva si possono individuare le seguenti caratteristiche generali:

per palloncino si intende generalmente un sacchetto non poroso di materiale leggero destinato a essere gonfiato con aria o gas. All’atto dell’immissione sul mercato, tali articoli sono principalmente inclusi nel seguente codice CPV: palloncini e palle da gioco (37525000-4);

asta per palloncini: conformemente alla parte B, punto 6, dell’allegato della direttiva, le aste da attaccare a sostegno dei palloncini.

Come indicato al considerando 11, il lattice non può essere considerato un polimero naturale non modificato chimicamente e i palloncini di lattice sono pertanto contemplati dalla direttiva, in quanto la definizione di plastica «dovrebbe […] coprire gli articoli in gomma a base polimerica».

Le seguenti caratteristiche di progettazione del prodotto contribuiscono a definire i palloncini e le aste per palloncini monouso ai fini della direttiva:

sistemi di tenuta, valvole e meccanismi di chiusura: assenza di una valvola o di un sistema di tenuta che consenta di gonfiare e sgonfiare il palloncino più volte. La qualità dei palloncini, che richiedono un nodo, un cordino o un nastro al collo per evitare che l’aria fuoriesca, si deteriora ogni volta che il nodo o il fiocco viene disfatto e rifatto. Tali articoli sono pertanto considerati monouso. I palloncini progettati per essere gonfiati e sgonfiati attraverso una valvola (ri)chiudibile, senza perdita di qualità o di funzionalità tra gli usi, sono considerati a uso multiplo;

ricaricabile: i palloncini acquistati già riempiti con aria o elio sono considerati monouso a causa dell’impossibilità, per il cliente, di ricaricarli. Anche i palloncini autogonfianti (dotati di meccanismo di riempimento integrato) sono considerati monouso.

4.8.2.   Esenzioni specifiche per prodotto

Conformemente alla parte E, sezione II, punto 2, e alla parte G, punto 7, dell’allegato, i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori dovrebbero essere esclusi dalle pertinenti disposizioni della direttiva.

Analogamente la parte B, punto 6, dell’allegato esclude dall’ambito di applicazione della direttiva le aste da attaccare a sostegno dei palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi.

Il punto di vendita, il canale di distribuzione e il tipo di utente finale sono elementi importanti per determinare se i palloncini siano destinati ad uso domestico o professionale.

I seguenti palloncini dovrebbero essere considerati ad uso industriale o professionale:

palloncini e aste da attaccare a sostegno dei palloncini venduti attraverso canali industriali o professionali, ad esempio tra imprese;

palloncini e aste da attaccare a sostegno dei palloncini per uso o applicazioni industriali o professionali, ad esempio ricerca, palloni aerostatici meteorologici, decorazioni professionali, industriali e che non sono distribuiti ai consumatori.

Tuttavia i palloncini e le aste per palloncini venduti attraverso canali da impresa a consumatore o distribuiti a consumatori privati, ad esempio palloncini e aste per palloncini acquistabili dai singoli consumatori in un negozio o distribuiti ai consumatori in occasione di un evento privato, non sono considerati destinati ad uso o applicazione professionale o industriale, bensì ad uso domestico. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva. Anche i palloncini e le aste per palloncini per i quali, al momento della loro immissione sul mercato, non è chiaro se l’uso previsto sia industriale o domestico dovrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva al fine di evitare l’elusione della direttiva.

4.8.3.   Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi

La tabella che segue fornisce degli esempi illustrativi per stabilire se certi tipi di palloncini e aste per palloncini siano inclusi o esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva.

Tabella 4-17

Esempi illustrativi di diversi palloncini e aste per palloncini

Tipi di palloncini; aste per palloncini

Criteri generali

Criteri specifici per prodotto

Incluso o escluso dall’ambito di applicazione della direttiva (rispetto di tutti i criteri generali e specifici per prodotto?)

Plastica

Monouso

Per uso domestico

Palloncini in lattice monouso per uso o applicazioni domestici

INCLUSO

Palloncini in mylar o lamina di alluminio monouso per uso o applicazioni domestici

INCLUSO

Aste di plastica per palloncini monouso per uso domestico

INCLUSO

«Cornici per selfie» e giocattoli gonfiabili di plastica riutilizzabili, comprensivi di una valvola richiudibile

NO

ESCLUSO

Prodotto destinato a usi multipli

Supporti per palloncini di plastica riutilizzabili

NO

NO

ESCLUSO

Prodotto destinato a usi multipli

Palloncini per usi e applicazioni industriali, ad esempio mongolfiere, palloni aerostatici meteorologici

NO

NO

ESCLUSO

Prodotto ad uso professionale o industriale

4.9.   Assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi

4.9.1.   Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva

La direttiva non contiene le definizioni di assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi nell’ambito di applicazione della direttiva. Per determinare cosa si intende per assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi nell’ambito di applicazione della direttiva si possono individuare le seguenti caratteristiche generali:

gli assorbenti igienici monouso sono prodotti igienici utilizzati per assorbire e trattenere i fluidi, generalmente destinati ad essere smaltiti dopo un unico utilizzo;

gli assorbenti igienici monouso sono spesso composti da più strati di materiale, comprendenti una parte centrale assorbente, costituita principalmente da fibre cellulosiche e sintetiche che assorbono i fluidi. Ai fini della direttiva gli assorbenti igienici si riferiscono non solo ai pannolini e agli assorbenti, ma anche ai salvaslip, in quanto tali prodotti costituiscono una sottocategoria degli assorbenti igienici (30) e in quanto tali soddisfano i criteri del prodotto di plastica monouso. Entrambi i prodotti sono composti da materiali simili e hanno la stessa tendenza a diventare rifiuti marini a seguito di uno smaltimento improprio, vale a dire se vengono gettati nello scarico dopo l’uso, e possono entrare nell’ambiente marino attraverso il sistema di trattamento delle acque reflue.

I tamponi di plastica monouso sono generalmente costituiti da tre strati, tra cui una parte centrale assorbente, fatta di viscosa, cotone, poliestere o da un misto di tali fibre (31). Essi possono essere contenuti in un applicatore per tampone, generalmente composto di carta patinata (contenente un foglio di plastica sottile) o di plastica dura. Sebbene alcune tipologie di tamponi siano di cotone, molte sono dotate di una rete di plastica. Si tratta di uno strato sottile di pellicola di plastica non tessuta o perforata, utilizzata per contribuire a ridurre la perdita di fibre e facilitare l’inserimento e la rimozione dei tamponi. La sezione 2.1 fornisce indicazioni per determinare se la fibra in questione soddisfa il criterio dell’eccezione per i polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente.

Una delle caratteristiche di progettazione di prodotto degli assorbenti, dei tamponi igienici e degli applicatori per tamponi monouso è che non sono lavabili o riutilizzabili più volte in quanto i processi di lavaggio ne deteriorano la struttura e la funzione.

4.9.2.   Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi

La tabella che segue fornisce degli esempi per stabilire se certi tipi di assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi siano inclusi o esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva.

Tabella 4-18

Esempi illustrativi dei diversi assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi

Tipo di assorbente, tampone igienico e applicatore per tampone

Criteri generali

Incluso o escluso dall’ambito di applicazione della direttiva (rispetto di tutti i criteri generali e specifici per prodotto?)

Plastica

Monouso

Assorbente, tampone igienico e applicatore per tampone contenente plastica, incluse tutte le categorie di assorbenti igienici indipendentemente dalla forma, dalle dimensioni, dallo spessore e dal livello di assorbimento contenenti plastica e destinati ad essere smaltiti dopo l’uso

INCLUSO

Assorbenti (compresi i salvaslip) o tamponi igienici non contenenti plastica

NO

ESCLUSO

Il prodotto non contiene plastica

Prodotti mestruali riutilizzabili (lavabili), quali gli assorbenti di tessuto lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili (alternative al tampone) e le mutandine per il ciclo (biancheria lavabile con assorbente integrato)

NO/assorbenti lavabili che non contengono plastica

SÌ/i tamponi, gli applicatori per tamponi e gli assorbenti riutilizzabili possono contenere plastica (ad esempio i bottoni degli assorbenti in tessuto lavabili)

NO

ESCLUSO

I prodotti non sono monouso

4.10.   Salviette umidificate

4.10.1.   Descrizione del prodotto, criteri ed esenzioni nella direttiva

La tabella 4-19 fornisce una panoramica delle descrizioni pertinenti delle salviette umidificate di plastica monouso contenute nella direttiva.

Tabella 4-19

Descrizioni delle salviette umidificate nella direttiva

Parte D, punto 2, parte E, sezione II, punto 1, e parte G, punto 6, dell’allegato: «Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico».

Considerando 12: «Le salviette umidificate per l’igiene personale e per uso domestico dovrebbero del pari rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, mentre le salviette umidificate per uso industriale dovrebbero essere escluse».

Le salviette umidificate, realizzate usando polimeri non naturali o polimeri naturali che sono stati modificati chimicamente, come il poliestere e i poliidrossialcanoati (PHA), rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. Le salviette umidificate, interamente costituite da polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente, come la viscosa e il lyocell, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

Per determinare se una salvietta umidificata monouso rientra nel suo ambito di applicazione, la direttiva prevede i seguenti criteri specifici per prodotto: salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico.

Alla luce di quanto precede, una salvietta umidificata nel contesto della direttiva può essere intesa come un piccolo pezzo di materiale pre-umidificato o pre-inumidito contenente plastica concepito, progettato e immesso sul mercato per uso singolo (usa e getta) e destinato alla cura della persona, ad esempio per l’igiene personale, o all’uso domestico, ad esempio ai fini della pulizia della casa. Le salviette pre-inumidite contengono generalmente un liquido di impregnazione che è stato aggiunto alla salvietta prima della sua immissione sul mercato.

Una salvietta umidificata per la cura della persona è destinata ad essere utilizzata a fini igienici, come la pulizia e la cura della pelle sia degli adulti che dei neonati, ad esempio salviette per neonati, salviette cosmetiche/struccanti, salviette per l’igiene intima ecc.

Una salvietta umidificata per uso domestico è destinata ad essere utilizzata nell’ambiente domestico. In questa categoria rientrano le salviette umidificate utilizzate per la pulizia domestica, ad esempio le salviette utilizzate per pulire le superfici della cucina e del bagno, le salviette umidificate utilizzate per pulire veicoli personali, le salviette per la pulizia delle lenti ecc.

Inoltre questi prodotti sono generalmente venduti sul mercato in confezioni contenenti molteplici salviette umidificate monouso.

Sebbene non siano esplicitamente menzionate nella direttiva, le salviette umidificate concepite, progettate e immesse sul mercato per uso professionale, come le salviette mediche o sanitarie, non soddisfarebbero il criterio dell’igiene personale o dell’uso domestico. Si ritiene pertanto che tali prodotti non rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva.

Il punto di vendita, il canale di distribuzione e il tipo di utente finale sono elementi importanti che dovrebbero essere presi in considerazione per determinare se certe salviette umidificate siano destinate all’uso domestico o professionale. Ad esempio le salviette umidificate vendute attraverso canali di distribuzione professionali, ad esempio tra imprese, e utilizzate dagli operatori sanitari sono considerate destinate all’uso professionale e non rientrerebbero nell’ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia le salviette umidificate vendute attraverso canali da impresa a consumatore e distribuite a consumatori non professionali, ad esempio le salviette umidificate acquistabili da singoli consumatori in una farmacia e utilizzate a casa, non sono considerate ad uso professionale. Tali prodotti devono pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva.

La tabella che segue fornisce un elenco non esaustivo delle categorie di salviette umidificate incluse o escluse dall’ambito di applicazione della direttiva (32):

Tabella 4-20

Esempi di categorie di salviette umidificate

Categoria di prodotto: salviette umidificate

Contemplate dalla direttiva

Igiene personale

Salviette per neonati

Salviette per la pulizia della pelle (mani e corpo inclusi)

Salviette disinfettanti per le mani, anche se fornite ai consumatori in aeromobili, aeroporti, treni o altre strutture

Salviette cosmetiche/per il viso (ad esempio maschere per il viso o maschere in tessuto, salviette per la pulizia del viso/rimozione del trucco)

Salviette per l’igiene intima

Salviette in tessuto gettabili nel WC

Salviette umidificate per uso domestico

Salviette per la pulizia della casa utilizzate per rimuovere macchie e pulire superfici quali pavimenti, bagni, cucine, mobili, finestre, schermi TV e computer ecc.

Salviette disinfettanti per uso domestico, anche se fornite ai consumatori in aeromobili, aeroporti, treni o altre strutture

Salviette per la pulizia di lenti (occhiali)

Salviette per automobili ad uso domestico

Salviette per animali domestici ad uso domestico

Escluse dalla direttiva

Salviette umidificate industriali

Salviette per autoveicoli (salviette per la preparazione delle superfici, per la lucidatura e che assorbono olio e sostanze chimiche) per uso industriale o professionale

Salviette per il settore informatico e dell’elettronica (salviette per la rimozione della polvere e per pulizie delicate e complesse) per uso industriale o professionale

Salviette per l’industria alimentare (salviette per la pulizia di macchine, per la manutenzione, che assorbono liquidi e per la pulizia delle mani) per uso industriale o professionale

Salviette per le pulizie (lucidatura, pulizia e manutenzione di attrezzature, pulizia di pavimenti bagnati, rimozione della polvere) per uso industriale o professionale

Salviette per il settore manifatturiero, ingegneristico e della manutenzione (salviette per la pulizia di macchine, per la manutenzione, che assorbono liquidi e per la pulizia delle mani) per uso industriale o professionale

Salviette per il settore ottico (salviette per la lucidatura e la rimozione della polvere) per uso industriale o professionale

Salviette per il settore della stampa (salviette per la pulizia di macchine, per la manutenzione, che assorbono liquidi e per la pulizia delle mani) per uso industriale o professionale

Salviette per l’industria dei trasporti (salviette per la pulizia e la manutenzione di veicoli e per la pulizia dei finestrini) per uso industriale o professionale

Uso professionale

Salviette mediche/sanitarie quali le salviette disinfettanti di tipo ospedaliero per pulire e disinfettare superfici e destinate ad uso industriale o professionale

Salviette mediche/sanitarie quali le salviette per la cura dei pazienti a fini dell’igiene personale e per uso industriale o professionale

Le salviette umidificate per le quali non è chiaro se l’uso previsto sia industriale, professionale o domestico sono incluse nell’ambito di applicazione della direttiva al fine di evitare l’elusione della direttiva.

4.10.2.   Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi

La tabella 4-21 fornisce orientamenti su come interpretare i criteri generali e specifici per prodotto per le salviette umidificate, nonché esempi per stabilire se certi tipi di salviette umidificate siano inclusi o esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva.

Tabella 4-21

Esempi di diversi tipi di salviette umidificate

Tipo di salvietta umidificata

Criteri generali

Criteri specifici per prodotto

Incluso o escluso dall’ambito di applicazione della direttiva (rispetto di tutti i criteri generali e specifici per prodotto?)

Plastica

Monouso

Pre-inumidita

Igiene personale o uso domestico

Salvietta umidificata contenente plastica

INCLUSO

Salvietta umidificata di viscosa o lyocell (cellulosa rigenerata) non contenente poliestere o altre materie plastiche

NO

ESCLUSO

Il prodotto non è di plastica, né in tutto né in parte

Salvietta pre-inumidita

(ad esempio che può essere descritta sull’imballaggio del prodotto come segue: «salviettina pre-umidificata» o «pre-inumidita»)

INCLUSO

Salvietta asciutta

(ad esempio non pre-inumidita prima dell’immissione sul mercato; può anche essere descritta sull’imballaggio del prodotto come segue: «salviette asciutte per la pulizia della pelle»)

NO

ESCLUSO

Il prodotto non è «pre-inumidito»

Salvietta umidificata per l’igiene personale

(ad esempio che può essere descritta sull’imballaggio del prodotto come segue: «salviette umidificate struccanti» o «salviette per neonati»)

INCLUSO

Salvietta umidificata per uso domestico

(ad esempio che può essere descritta sull’imballaggio del prodotto come segue: «salvietta multiuso per la pulizia della casa»)

INCLUSO

Salvietta umidificata industriale (ad esempio salviette umidificate utilizzate nell’industria per la pulizia di macchine)

NO

ESCLUSO

Il prodotto è considerato una salvietta umidificata industriale

Salvietta umidificata per uso professionale

(ad esempio salviette mediche/sanitarie vendute attraverso canali professionali di distribuzione tra imprese e destinate agli operatori sanitari)

NO

ESCLUSO

Prodotto non destinato all’uso domestico

4.11.   Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco

4.11.1.   Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva

La tabella che segue fornisce una panoramica delle descrizioni pertinenti relative ai prodotti del tabacco con filtri e ai filtri da utilizzare in combinazione con i prodotti del tabacco, conformemente alla direttiva.

Tabella 4-22

Descrizioni dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri nella direttiva

L’articolo 3, punto 18, fa riferimento ai prodotti del tabacco definiti all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33).

La parte D, punto 3, la parte E, sezione III, e la parte G, punto 5, dell’allegato descrivono i prodotti del tabacco come «prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco».

L’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/40/UE definisce i «prodotti del tabacco» come segue:

«“prodotti del tabacco”: i prodotti che possono essere consumati e sono costituiti, anche parzialmente, da tabacco, geneticamente modificato o no».

I prodotti del tabacco con filtri o filtri commercializzati in combinazione con prodotti del tabacco contenenti acetato di cellulosa sono considerati un polimero naturale modificato chimicamente e, se soddisfano le altre condizioni pertinenti per tali prodotti, rientrano pertanto nell’ambito di applicazione della direttiva.

I principali criteri specifici per prodotto per determinare se un prodotto del tabacco con filtro o un filtro commercializzato in combinazione con un prodotto del tabacco rientri nell’ambito di applicazione della direttiva sono i seguenti:

il prodotto è un prodotto del tabacco (ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/40/UE) e il prodotto contiene un filtro: ad esempio una sigaretta o sigaro;

il prodotto è un filtro separato per i prodotti del tabacco: ad esempio un filtrino o un minifiltro.

4.11.2.   Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi

Esempi illustrativi per determinare se certi tipi di prodotti del tabacco con filtro o filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco siano inclusi o esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva sono forniti nella tabella 4-23.

Tabella 4-23

Esempi dei diversi tipi di prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco

Tipo di prodotto del tabacco o filtro

Criteri generali

Criteri specifici per prodotto

Incluso o escluso dall’ambito di applicazione della direttiva (rispetto di tutti i criteri generali e specifici per prodotto?)

Plastica

Monouso

Prodotto del tabacco con filtro o filtro commercializzato in combinazione con i prodotti del tabacco

Sigaretta o sigaro con filtro contenente plastica

INCLUSO

Filtri monouso separati contenenti plastica

INCLUSO

Sigarette elettroniche o vaporizzatori, compresi filtri di plastica o non di plastica

NO

NO

ESCLUSO

Prodotto destinato a un uso multiplo; il prodotto non contiene tabacco

Dispositivo elettronico da utilizzare con un prodotto del tabacco riscaldato, compreso il filtro monouso contenente plastica

(il filtro)

INCLUSO

Mentre il dispositivo elettronico è destinato a un uso multiplo, il tabacco e i filtri sono monouso

Tabacco sfuso, ad esempio destinato ad essere utilizzato in una pipa o in una sigaretta arrotolata a mano senza filtro contenente plastica

NO

NO

ESCLUSO

Il prodotto non è di plastica, né in tutto né in parte; il prodotto non contiene un filtro


(1)  GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.

(2)  Gli orientamenti forniti nel presente capitolo non si applicano alla legislazione dell’Unione sui materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e in particolare al regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, in cui in alcuni casi sono utilizzati concetti e definizioni simili, ma con un’interpretazione parzialmente diversa in funzione dei diversi contesti.

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Agenzia europea per le sostanze chimiche (2012). Orientamenti sui monomeri e i polimeri. Sezioni 2.2 e 3.2.1.3. Tratto da: https://www.echa.europa.eu/documents/10162/23036412/polymers_it.pdf.

(5)  SWD(2018) 254 final, parte 3/3, pag. 29.

(6)  Ibidem.

(7)  SWD(2018) 254 final, parte 3/3, pag. 30. Il documento afferma che nell’analisi non è inclusa un’alternativa monouso non di plastica in quanto le tazze per bevande rivestite sono necessarie per il caffè, per garantire il mantenimento della forza meccanica anche quando sono riempite con del liquido molto caldo per un certo periodo di tempo.

(8)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente [COM(2018) 340 final, 28.5.2018].

(9)  Cfr. articolo 3, paragrafo 2 ter, della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(10)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(11)  National Law Review (2019). The New EU Single-use Plastics Directive EU to Adopt Law on the Reduction of the Impact of Certain Plastic Products on the Environment. Tratto da: https://www.natlawreview.com/article/new-eu-single-use-plastics-directive-eu-to-adopt-law-reduction-impact-certain.

(12)  I contenitori per alimenti, i contenitori per bevande e le bottiglie per bevande immessi sul mercato vuoti e non destinati ad essere riempiti nel punto vendita sono inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva sui prodotti di plastica monouso in base alle definizioni dei prodotti (cfr. parte C), in quanto sono «utilizzati» per contenere rispettivamente alimenti e bevande.

(13)  Ibidem.

(14)  Il vocabolario comune per gli appalti pubblici istituisce un sistema unico di classificazione applicabile agli appalti pubblici allo scopo di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per descrivere l’oggetto dei loro appalti ed è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/common-vocabulary_it.

(15)  Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

(16)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

(17)  A partire dal 3 luglio 2021, termine per il recepimento della maggior parte delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/904, le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE non saranno più applicabili. A decorrere dal 26 maggio 2021 l’immissione sul mercato dei dispositivi medici sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici.

(18)  DG Salute e consumatori, 2010. Medical Devices: Guidance document - Classification of medical devices - MEDDEV 2.4/1 rev.9 disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10337/attachments/1/translations.

(19)  Le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio definiscono entrambe i dispositivi medici come segue: «“dispositivo medico”: qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compresi gli accessori tra cui il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo stesso, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a fini di:

diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie;

diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;

studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo fisiologico;

controllo del concepimento,

che non eserciti nel o sul corpo umano l’azione principale cui è destinato con mezzi farmacologici, immunologici o mediante processi metabolici, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;»

(20)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(21)  Sebbene il considerando 12 fornisca esempi di bevande solo per i contenitori e le bottiglie per bevande, gli stessi esempi sono pertinenti anche per la definizione di «bevanda» nel contesto delle tazze per bevande.

(22)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(23)  SWD(2018) 254 final, parte 1/3, pag. 25.

(24)  Secondo il dizionario Macmillan.

(25)  Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 11).

(26)  Cambridge Dictionary. Tratto da: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cotton-bud?q=cotton+buds.

(27)  A partire dal 3 luglio 2021, termine per il recepimento della maggior parte delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/904, le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE non saranno più applicabili. A decorrere dal 26 maggio 2021 l’immissione sul mercato dei dispositivi medici sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici.

(28)  MEDDEV 2.4/1 rev. 9 pag. 31: esempi forniti per la sezione «Rule 6 — Surgically invasive devices intended for transient use (< 60 minutes)».

(29)  Pirro V, Jarmusch AK, Vincenti M, Cooks RG. Direct drug analysis from oral fluid using medical swab touch spray mass spectrometry. Analytica Chimica Acta. Febbraio 2015; 861:47-54. DOI: 10.1016/j.aca.2015.01.008. http://europepmc.org/article/PMC/4513665 Secondo Pirro et al (2015), i tamponi a uso medico sono ampiamente utilizzati nella microbiologia clinica, nella citologia e nei test del DNA per campionare superfici e orifizi corporei. La loro progettazione è specifica per ciascuna applicazione, e la forma e i materiali appropriati vengono scelti per ciascun tipo di applicazione. Generalmente l’estremità del tampone è di cotone, rayon o poliestere in forma di spazzola, arrotondata, quadrata o affusolata. Il bastoncino può essere di plastica, legno, carta pressata o filo metallico.

(30)  Cfr. EDANA all’indirizzo https://www.edana.org/nw-related-industry/nonwovens-in-daily-life/absorbent-hygiene-products/feminine-care, consultato il 9 marzo 2021.

(31)  EDANA. (dicembre 2019). Absorbent Hygiene Products components Pad/Liners. Tratto da: https://www.edana.org/nw-related-industry/nonwovens-in-daily-life/absorbent-hygiene-products/feminine-care

(32)  EDANA, (n.d). Industrial wipes. Tratto da: www.edana.org/nw-related-industry/nonwovens-in-daily-life/wipes/industrial-wipes.

(33)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).


ALLEGATO

PANORAMICA DEI PRODOTTI DI PLASTICA MONOUSO, RELATIVE DESCRIZIONI E REQUISITI PERTINENTI DI CUI ALLA DIRETTIVA

Prodotti di plastica monouso

Parte pertinente dell’allegato e requisiti sostanziali applicabili, eccetto gli obblighi di segnalazione

Parte più pertinente dell’allegato della direttiva contenente le descrizioni dei prodotti

Palloncini

Parte E

Responsabilità estesa del produttore (articolo 8, paragrafo 3)

Parte E, sezione II, punto 2

Parte G

Sensibilizzazione (articolo 10)

Parte G, punto 7

Aste per palloncini

Parte B

Restrizioni all’immissione sul mercato (articolo 5)

Parte B, punto 6

Bottiglie per bevande ≤ 3 litri, compresi i relativi tappi e coperchi

Parte C

Requisiti dei prodotti (articolo 6, paragrafo 5)

Parti C e F

Parte F

Raccolta differenziata (articolo 9)

Contenitori per bevande ≤ 3 litri, compresi i relativi tappi e coperchi

Parte C

Requisiti dei prodotti (articolo 6, paragrafi da 1 a 4)

Parte C

Parte E

Responsabilità estesa del produttore (articolo 8, paragrafo 2)

Parte E, sezione I, punto 3

Parte G

Sensibilizzazione (articolo 10)

Parte G, punto 3

Contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi

Parte B

Restrizioni all’immissione sul mercato (articolo 5)

Non sono fornite descrizioni specifiche per prodotto

Agitatori per bevande

Parte B

Restrizioni all’immissione sul mercato (articolo 5)

Non sono fornite descrizioni specifiche per prodotto

Tazze per bevande

Parte D

Requisiti di marcatura (articolo 7)

Non sono fornite descrizioni specifiche per prodotto

Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi

Parte A

Riduzione del consumo (articolo 4)

Parte G

Sensibilizzazione (articolo 10)

Parte E

Responsabilità estesa del produttore (articolo 8, paragrafo 2)

Tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi

Parte B

Restrizioni all’immissione sul mercato (articolo 5)

Non sono fornite descrizioni specifiche per prodotto

Bastoncini cotonati

Parte B

Restrizioni all’immissione sul mercato (articolo 5)

Non sono fornite descrizioni specifiche per prodotto

Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)

Parte B

Restrizioni all’immissione sul mercato (articolo 5)

Non sono fornite descrizioni specifiche per prodotto

Contenitori per alimenti

Parte A

Riduzione del consumo (articolo 4)

Parte A, punto 2

Parte E

Responsabilità estesa del produttore (articolo 8, paragrafo 2)

Parte E, sezione I, punto 1

Parte G

Sensibilizzazione (articolo 10)

Parte G, punto 1

Contenitori per alimenti in polistirene espanso

Parte B

Restrizioni all’immissione sul mercato (articolo 5)

Parte B, punto 7

Sacchetti di plastica in materiale leggero

Parte E

Responsabilità estesa del produttore (articolo 8, paragrafo 2)

Articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE

Parte G

Sensibilizzazione (articolo 10)

Pacchetti e involucri

Parte E

Responsabilità estesa del produttore (articolo 8, paragrafo 2)

Parte E, sezione I, punto 2

Parte G

Sensibilizzazione (articolo 10)

Parte G, punto 2

Piatti

Parte B

Restrizioni all’immissione sul mercato (articolo 5)

Non sono fornite descrizioni specifiche per prodotto

Assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi

Parte D

Requisiti di marcatura (articolo 7)

Non sono fornite descrizioni specifiche per prodotto

Parte G

Sensibilizzazione (articolo 10)

Cannucce

Parte B

Restrizioni all’immissione sul mercato (articolo 5)

Non sono fornite descrizioni specifiche per prodotto

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco

Parte D

Requisiti di marcatura (articolo 7)

Articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2014/40/UE

Parte E

Responsabilità estesa del produttore (articolo 8, paragrafo 3)

Parte G

Sensibilizzazione (articolo 10)

Salviette umidificate

Parte D

Requisiti di marcatura (articolo 7)

Parte D, punto 2

Parte E

Responsabilità estesa del produttore (articolo 8, paragrafo 3)

Parte E, sezione II, punto 1

Parte G

Sensibilizzazione (articolo 10)

Parte G, punto 6

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