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Document 52021XC0419(04)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2021/C 136/08

PUB/2021/116

OJ C 136, 19.4.2021, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/11


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 136/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«CRÉMANT DU JURA»

PDO-FR-A0740-AM01

Data della comunicazione: 2 febbraio 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Aggiornamento dell’elenco dei comuni della zona geografica

Il capitolo I del disciplinare della denominazione di origine controllata «Crémant du Jura» è così modificato:

nella sezione IV, paragrafo 1, lettera a), è introdotto un riferimento al codice geografico ufficiale dell’anno 2018 ed è aggiornato l’elenco dei comuni. È inoltre aggiunta la data di approvazione da parte del comitato nazionale competente dell’Institut national de l’origine et de la qualité della zona geografica rivista della denominazione. Tali modifiche sono di carattere redazionale e non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica della denominazione. Sono rese necessarie dalle fusioni o dalle scissioni di comuni, o di parti di comuni, oppure dai cambiamenti di nome. La nuova formulazione permette di garantire la continuità di un’identificazione precisa dei comuni della zona geografica nel disciplinare;

nella sezione IV, paragrafo 1, lettera b), sono apportate le medesime modifiche per gli stessi motivi.

Il punto 1.6 «Zona geografica delimitata» del documento unico è pertanto modificato.

Dopo le lettere a) e b), al fine di informare gli operatori, è aggiunta la frase: «I documenti cartografici che illustrano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité.»

La modifica non interessa il documento unico.

2.   Densità di impianto

Al capitolo I, sezione VI, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto che «le particelle possono presentare interfile di larghezza compresa tra 2 e 3,2 metri, al massimo una volta ogni sei filari, al fine di consentire il passaggio di macchinari adeguati.». Finora la norma vietava una distanza tra i filari superiore a 2 metri.

La distanza tra i filari è un elemento fondamentale nel calcolo della superficie esposta della copertura vegetale, superficie che rientra nel calcolo del livello di resa auspicabile per una vigna della denominazione di origine. Al fine di garantire la controllabilità di tale disposizione, la definizione della distanza media è stata introdotta anche nel disciplinare.

Tali nuove norme aggiunte al disciplinare sono riportate nel documento unico al punto 1.5 Pratiche di vinificazione.

3.   Norme relative al palizzamento e all’altezza del fogliame

Al capitolo I, sezione VI, paragrafo 1, lettera c), la norma relativa all’altezza del fogliame palizzato è modificata per essere adattata alle vigne con distanza media tra i filari superiore a 1,6 metri e inferiore o pari a 2 metri nonché a quelle con distanza media tra i filari inferiore o pari a 1,6 metri. Tuttavia, per questi due tipi di vigneto, è aggiunto che «l’altezza del fogliame palizzato deve permettere di disporre di una superficie esterna di copertura vegetale per la produzione di un chilogrammo di uva pari almeno a 1,2 metri quadrati».

Tali precisazioni alle pratiche degli operatori garantiscono una superficie fogliare esposta sufficiente per consentire una maturazione soddisfacente delle uve. Tali modifiche si sono rese necessarie in quanto i vigneti del Giura producono tale tipo di vino da vigne piantate a densità maggiori rispetto alla densità minima di impianto riducendo la distanza tra i filari.

La modifica non interessa il documento unico.

4.   Carichi massimi medi per particella e rese

Al capitolo I, sezione VI, paragrafo 1, lettera d), il carico massimo medio per particella è portato a 16 000 kg/ha per le particelle di vigne impiantate con una distanza media tra i filari inferiore o pari a 1,6 metri. Tali vigneti sono caratterizzati da densità maggiori rispetto ai vigneti impiantati con una distanza media tra i filari superiore a 1,6 metri e, considerate le altre norme in materia di gestione dei vigneti, producono più uva;

nella sezione VIII, paragrafo 1, la resa è portata a 78 hl/ha per le particelle di vigne impiantate con una distanza media tra i filari inferiore o pari a 1,6 metri. Per i vigneti caratterizzati da una densità maggiore, la resa e il carico massimo per particella sono aumentati in quanto le densità di impianto e l’altezza del fogliame permettono di raggiungere tale livello di produttività mantenendo al contempo la qualità prevista.

La resa è mantenuta a 74 hl/ha per le vigne con una distanza media tra i filari superiore a 1,6 metri e inferiore o pari a 2 metri.

È aggiunto un paragrafo che precisa che, in assenza di dichiarazione preventiva di assegnazione delle particelle (obbligo di dichiarazione già previsto dal capitolo II del disciplinare nella versione approvata nel 2011), la resa massima autorizzata sarà quella della denominazione di origine «Côtes du Jura» (vino bianco) per la raccolta considerata, qualora tale resa sia inferiore a quella autorizzata per la denominazione «Crémant du Jura». Tale dichiarazione preventiva agevola il controllo del rispetto delle condizioni di produzione specifiche per il «Crémant du Jura» che giustificano una resa maggiore rispetto a quella dei vini fermi della zona geografica;

nel capitolo I, sezione VIII (Entrata in produzione), paragrafo 2, la resa limite è portata a 90 hl/ha per le particelle di vigne impiantate con una distanza media tra i filari inferiore o pari a 1,6 metri.

La resa limite è mantenuta a 80 hl/ha per le vigne con una distanza media tra i filari compresa tra 1,6 e 2 metri.

Tali modifiche della resa tengono in considerazione gli sviluppi in merito rilevati nella zona vitivinicola del Giura per le vigne destinate alla produzione di crémant. Le rese possono essere aumentate fino ai livelli proposti per le vigne con le densità maggiori; la superficie fogliare esposta minima stabilita garantisce una maturazione soddisfacente rispetto alla qualità prevista per il raccolto.

La modifica della resa massima interessa il punto 1.5.2 del documento unico.

5.   Altre pratiche colturali

Al capitolo I, sezione VI, paragrafo 2, lettera a), la lunghezza massima dei filari per le particelle poste sui terreni con maggiore pendenza e senza sistema di recupero delle acque piovane è sostituita dall’obbligo di controllo della vegetazione seminata o spontanea. Tale nuova norma permette di controllare meglio l’erosione e tiene in considerazione lo sviluppo dell’inerbimento controllato nei vigneti;

al capitolo I, sezione VI, paragrafo 2, lettere a) e b), le indicazioni relative alla data da cui decorre l’applicazione di tali norme e alla loro applicazione limitata ai nuovi impianti sono soppresse.

Le pratiche colturali rilevate permettono di applicare tali norme a tutte le vigne.

Le modifiche non incidono sul documento unico.

6.   Data di inizio delle vendemmie

Al capitolo I, sezione VII, paragrafo 1, lettera a), la definizione di una data di inizio delle vendemmie è soppressa. La data di vendemmia è stabilita dal viticoltore per ciascuna delle sue particelle a seconda dello stato di maturazione e nel rispetto del tenore zuccherino minimo delle uve stabilito dal disciplinare.

La modifica non interessa il documento unico.

7.   Imbottigliamento

Al capitolo I, sezione IX, paragrafo 2, lettera c), è aggiunto: «L’imbottigliamento è autorizzato solo per i vini di base conformi all’esame organolettico secondo le condizioni definite nel piano di controllo.».

Tale norma è introdotta al fine di impedire che si proceda alla presa di spuma per vini di base che causerebbero difetti nel prodotto finito.

La modifica non interessa il documento unico.

8.   Stoccaggio

Al capitolo I, sezione IX, paragrafo 4: è precisato che la documentazione relativa a un luogo specifico per lo stoccaggio dei prodotti confezionati riguarda anche i vini sur lie (su fecce), al fine di salvaguardare la qualità prevista per la presa di spuma, fase decisiva per tale tipo di vino, e agevolarne il controllo.

La modifica non interessa il documento unico.

9.   Legame causale

Al capitolo I, sezione X, paragrafo 3, primo comma, nella frase «Alcune condizioni di produzione di cui al disciplinare contribuiscono alla preservazione di tali terreni (limitazione della lunghezza dei filari, bande inerbite, …) e limitano i comuni rischi di erosione.», sono soppresse le parole «limitazione della lunghezza dei filari».

Tale soppressione è dovuta all’introduzione di una nuova norma in materia di gestione dei vigneti, vale a dire l’obbligo di controllo della vegetazione seminata o spontanea [sezione VI (Gestione dei vigneti), paragrafo 2], che sostituisce quello relativo alla lunghezza massima dei filari. La nuova norma consente un migliore controllo dell’erosione e tiene in considerazione lo sviluppo dell’inerbimento controllato nei vigneti.

La modifica è riportata nel documento unico al punto 1.8, paragrafo «Legame causale».

10.   misure transitorie

Al capitolo I, sezione XI, paragrafo 1, per le particelle impiantate prima del 1o agosto 1994 che non rispettano la densità minima di impianto, il periodo di transizione durante il quale queste possono continuare a beneficiare, per il raccolto, del diritto alla denominazione di origine controllata è limitato al raccolto 2024 compreso, mentre in precedenza potevano beneficiare di tale diritto fino alla data di estirpazione delle viti.

È precisato che tali particelle devono rispettare le medesime norme di gestione dei vigneti e di resa previste per le vigne con una distanza media tra i filari superiore a 1,6 metri e inferiore o pari a 2 metri;

alla sezione XI, il paragrafo 3 è soppresso in quanto il periodo durante il quale le operazioni di imbottigliamento permettevano di beneficiare di una misura specifica riguardante la data di commercializzazione al consumatore è terminato.

Le modifiche non incidono sul documento unico.

11.   Dichiarazione preventiva di assegnazione delle particelle

Al capitolo II, sezione I, paragrafo 1, il termine ultimo per effettuare tale dichiarazione preventiva o per disdirne il tacito rinnovo è posticipato dal 1o al 30 giugno, affinché gli operatori possano farsi un’idea migliore delle caratteristiche della vendemmia futura e compiere una scelta più adeguata in merito alla destinazione delle uve.

La modifica non interessa il documento unico.

12.   Dichiarazione di rivendicazione

Al capitolo II, sezione I, paragrafo 5, le informazioni fornite attraverso tale dichiarazione sono obbligatoriamente completate dal numero della partita di vino di base che consente di assicurare la tracciabilità in seguito all’esame organolettico (vino di base).

Tale informazione rafforza il rispetto dell’obbligo di ritiro, per l’elaborazione del «Crémant du Jura», dei vini di base che potrebbero causare difetti nel prodotto finito.

La modifica non interessa il documento unico.

13.   Punti principali da controllare e metodi di valutazione

Al capitolo III, sezione I, la tabella dei punti principali da controllare e dei relativi metodi di valutazione è aggiornata in considerazione di alcune modifiche apportate al capitolo I e per precisare alcuni metodi di valutazione.

La modifica non interessa il documento unico.

14.   Riferimenti alla struttura di controllo

Al capitolo III, sezione I, le norme redazionali di tale parte sono modificate, dall’approvazione del disciplinare nel settembre 2011, in modo tale da non fare comparire più i riferimenti completi dell’autorità di controllo se i controlli sono effettuati da un organismo di certificazione.

Il riferimento della norma di accreditamento da parte del COFRAC (comitato francese di accreditamento) dell’organismo di controllo è eliminato in quanto tale riferimento cambia abbastanza frequentemente, il che obbligherebbe a modificare ogni volta il disciplinare per riportarvi l’informazione corretta.

La modifica non interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Crémant du Jura

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

I vini sono vini spumanti di qualità bianchi o rosati.

a)

In caso di arricchimento dei mosti, il titolo alcolometrico volumico totale dei vini non supera, dopo la presa di spuma e prima dello sboccamento, il 13 %.

b)

I tenori di acidità totale, acidità volatile, anidride solforosa totale e zucchero e la sovrapressione in anidride carbonica misurata alla temperatura di 20 °C rispettano quanto stabilito dalla normativa unionale.

Il vino spumante bianco, prodotto principalmente con la varietà Chardonnay B, è delicato e raffinato. Presenta una gamma aromatica complessa ma discreta nella quale si distinguono spesso note di mela, brioche e nocciola.

Il vino spumante rosato è generalmente prodotto con il vitigno Pinot nero N. È molto spesso caratterizzato da note di piccoli frutti rossi.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

a)

È vietato l’uso di scaglie di legno.

b)

Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

c)

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

d)

I siti di pressatura devono rispettare criteri riguardanti la ricezione dell’uva, gli impianti di pressatura e le presse, il caricamento delle presse, il frazionamento dei succhi e l’igiene.

Pratica colturale

Densità di impianto

La densità minima di impianto è pari a 5 000 ceppi per ettaro, tranne in caso di vigneti piantati su terrazze.

Per i vigneti che non sono piantati su terrazze e per le terrazze con almeno due filari di viti, ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2 metri quadrati. Tale superficie è ottenuta moltiplicando le distanze tra i filari e la distanza tra i ceppi di un medesimo filare. Tali vigneti non possono presentare una distanza, tra i filari, superiore a 2 metri.

Al fine di permettere il passaggio di macchinari adeguati, le particelle possono presentare interfile, di larghezza compresa tra 2 e 3,2 metri, con una frequenza massima di un filare su sei.

La distanza media tra i filari è misurata dividendo la larghezza massima della particella coltivata per il numero effettivo di filari presenti sulla massima larghezza di tale particella.

Norme di potatura

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio oppure a potatura corta (cordone di Royat), con un massimo di 20 gemme franche per ceppo e 120 000 gemme franche per ettaro.

In caso di potatura a Guyot semplice o doppio, il numero di gemme franche è pari al massimo a 10 sul capo a frutto, con un massimo di 2 speroni di rinnovo con 2 gemme franche.

Trasporto del raccolto

Le uve possono essere trasportate solo in recipienti non ermetici in condizioni che permettono di preservare l’integrità delle uve come pure di garantire l’eliminazione dei succhi di autospremitura.

b.   Rese massime

Particelle con una distanza media tra i filari inferiore o pari a 1,6 metri

90 ettolitri per ettaro

Particelle con una distanza media tra i filari superiore a 1,6 metri e inferiore o pari a 2 metri

80 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

a)

La raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e il confezionamento dei vini sono effettuati nel territorio dei comuni seguenti del dipartimento del Giura sulla base del codice geografico ufficiale dell’anno 2018, approvato dal comitato nazionale competente nella seduta del 16 novembre 2010: Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Les Arsures, Augea, Aumont, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Bréry, Buvilly, Césancey, La Chailleuse (solo per il territorio dell’ex comune di Saint-Laurent-La-Roche), Champagne-sur-Loue, La Chapelle-sur-Furieuse, Château-Chalon, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, Domblans, L’Etoile, Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmorot, Mouchard, Nevy-sur-Seille, Orbagna, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Plainoiseau, Les Planches-près-Arbois, Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Saint-Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Jean-d’Etreux, Saint-Lamain, Saint-Lothain, Sainte-Agnès, Salins-les-Bains, Sellières, Les Trois Châteaux, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Vadans, Val-Sonnette (solo per gli ex territori dei comuni di Grusses, Vercia e Vincelles), Vaux-sur-Poligny, Vernantois, Le Vernois, Villeneuve-sous-Pymont, Villette-lès-Arbois, Voiteur.

b)

La vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e il confezionamento dei vini possono essere altresì effettuati nel territorio dei comuni seguenti del dipartimento del Giura sulla base del codice geografico ufficiale dell’anno 2018, approvato dal comitato nazionale competente nella seduta del 16 novembre 2010: Le Chateley, La Ferté, Hauteroche (solo per il territorio dell’ex comune di Crançot), Pont-du-Navoy.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Chardonnay B

Pinot gris G - Pinot grigio B

Pinot noir N - Pinot nero N

Poulsard N - Ploussard

Savagnin blanc B - Savagnin bianco B

Trousseau N

8.   descrizione del legame/dei legami

Informazioni sulla zona geografica

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica della denominazione «Crémant du Jura» fa parte della regione naturale del Revermont, delimitata a est dal primo altopiano calcareo del massiccio del Giura, con un’altitudine media pari a 550 metri, e a ovest dalla pianura, limite orientale della fossa della Bresse. I vigneti sono ubicati in modo discontinuo su una fascia lunga 80 chilometri e con una larghezza compresa tra i 2 e i 5 chilometri, esposti principalmente a ovest e collocati a un’altitudine compresa tra i 300 e i 450 metri.

Si trovano su un’articolata serie di colline, distribuite da nord a sud a un livello inferiore rispetto al rilievo principale, che superano in altitudine, per 50-100 metri, varie depressioni con lo stesso orientamento. Tale disposizione è direttamente legata al sovrascorrimento del Giura sulla Bresse causato dal sollevamento delle Alpi: — il rilievo principale, rettilineo, corrisponde al margine del primo altopiano del Giura, costituito sotto il profilo geologico da un’assisa di calcare duro del Giurassico medio posta su una spessa serie di marne e argille del Trias e del Lias; — le colline sono frammenti sottratti alla pianura (scaglie) e trasportati sulla linea delle faglie formatesi per sovrascorrimento; nel complesso, presentano una forma più allungata nella direzione nord-sud (da 2 a 3 chilometri) che nella direzione est-ovest (da 0,5 chilometri a 1 chilometro). L’elevata resistenza all’erosione di tali scaglie calcaree ha permesso loro di rimanere in rilievo nel paesaggio della zona geografica. Le depressioni presentano invece un sottosuolo marnoso. Costituiscono l’insieme delle profonde serie marnose, che in origine avevano uno spessore di oltre 200 metri, dislocate e trasportate sulla Bresse a blocchi, durante il sovrascorrimento.

Su tali marne friabili, i fenomeni di erosione sono stati molto intensi e hanno così portato alla formazione di rilievi imponenti. La parte principale delle particelle delimitate per la raccolta delle uve occupa il versante e la relativa base sotto la cornice coperta da boschi dell’altopiano oppure i versanti meglio esposti delle colline disseminate nell’area pedemontana. Il calcare è presente ovunque. Tale roccia, permeabile e solubile, è ottima per le viti e in particolare per i vitigni del Giura. Sui versanti che delimitano l’altopiano calcareo, i terreni sono abbastanza complessi e composti da marne miste ad argille e a ghiaioni calcarei.

La zona geografica beneficia di un clima oceanico fresco e con frequenti piogge, caratterizzato da influssi continentali: elevata escursione termica durante l’anno, attorno a una media di 10,5 °C, ed estate calda e umida. Le precipitazioni annue superano i 1 000 millimetri e sono ben distribuite durante l’anno.

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

I vigneti del Giura esistono fin dall’epoca romana. Le testimonianze riguardanti i vigneti del Giura abbondano a partire dall’anno 1000.

La produzione di vini spumanti, nel Giura, ha origini molto antiche e il metodo di elaborazione con seconda fermentazione in bottiglia è utilizzato dal XVII secolo. La produzione avviene in modo tradizionale e anche denominazioni di origine controllata come «Arbois» e «L’Etoile» destinavano una parte della produzione all’elaborazione di vini spumanti. I vini spumanti del Giura hanno acquisito un’indubbia notorietà. Nel XX secolo alcune famiglie di produttori si sono specializzate nella produzione di vini spumanti e le tecniche sono state perfezionate per la produzione di vini molto espressivi: rispetto dell’integrità dell’uva, pressatura dolce e lunga permanenza in bottiglie sur lattes (in posizione orizzontale) per la seconda fermentazione.

La denominazione di origine controllata «Crémant du Jura» è stata riconosciuta il 9 ottobre 1995. I produttori hanno quindi abbandonato la produzione di vini spumanti che beneficiano delle altre denominazioni di origine controllata del Giura quali «Arbois», «Côtes du Jura» e «L’Étoile».

I vitigni presenti nel Giura sono coltivati da vari secoli. I viticoltori hanno selezionato tre vitigni tipici del Giura: il vitigno Poulsard N, di cui nel Giura sono presenti testimonianze scritte dal 1620, il vitigno Trousseau N, di cui si trovano testimonianze certe nel Giura a partire del 1732, e il vitigno Savagnin B, la cui presenza è attestata dal 1717. Hanno altresì adattato due vitigni originari dei vigneti borgognoni vicini: il vitigno Chardonnay B, presente nel Giura dal 1717, e il vitigno Pinot nero N, la cui menzione scritta più antica risale al 1385, sotto il nome di savagnin noir (Savagnin nero). Tutti questi vitigni sono alla base della produzione del «Crémant du Jura».

Nel 2009 la produzione, su 310 ettari, era pari a circa 17 000 ettolitri di vini spumanti bianchi e 2 000 ettolitri di vini spumanti rosati.

Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche dei prodotti

Il vino spumante bianco, prodotto principalmente con la varietà Chardonnay B, è delicato e raffinato. Presenta una gamma aromatica complessa ma discreta nella quale si distinguono spesso note di mela, brioche e nocciola.

Il vino spumante rosato è generalmente prodotto con il vitigno Pinot nero N. È molto spesso caratterizzato da note di piccoli frutti rossi.

Legame causale

Le uve traggono le proprie specificità dai suoli marnosi (argillo-calcarei) coperti da brecce calcaree. La vite trova temperature sempre fresche in profondità mentre in superficie spessi strati di ghiaione ciottoloso garantiscono un buon riscaldamento del suolo e un buon drenaggio. Alcune condizioni di produzione nel disciplinare contribuiscono alla conservazione di tali terreni (bande inerbite …) e limitano i comuni rischi di erosione.

La tradizione della produzione di vini spumanti nel Giura ha permesso, nel corso delle generazioni, di adattare progressivamente le tecniche ancestrali. La raccolta delle uve intere in casse non ermetiche e la pressatura molto dolce e progressiva consentono di conservare le qualità sostanziali delle uve e, segnatamente, il potenziale aromatico legato al contesto naturale.

I centri di pressatura osservano norme severe e sono soggetti a una procedura di abilitazione controllata rigorosamente. Un lungo periodo di affinamento sur lie, durante la seconda fermentazione in bottiglia, favorisce lo sviluppo di aromi secondari e l’espressione delle specificità del vino legate alla sua origine.

Nel 1734 un viticoltore di Poligny, di nome Chevalier, descrive in modo dettagliato la ricetta con la quale ottiene il «vino grigio, simile al vino di Champagne». Fin dall’inizio del XVII secolo la produzione di vino spumante è attestata con l’espressione figurata di vin fou (vino pazzo) che ha fatto rifiorire un grande commerciante di Arbois.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

le menzioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell’UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

a)

tutte le operazioni di produzione, dalla raccolta delle uve allo sboccamento, hanno luogo nella zona geografica;

b)

il confezionamento dei vini viene effettuato nella zona geografica tenendo conto del processo di elaborazione mediante seconda fermentazione in bottiglia;

c)

l’imbottigliamento in bottiglie di vetro, nelle quali avviene la presa di spuma, viene effettuato a partire dal 1o dicembre successivo alla raccolta;

d)

i vini sono commercializzati al consumatore dopo un periodo minimo di affinamento di 12 mesi dalla data di imbottigliamento.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-3639eb82-2655-461f-a811-87ed70ec6303


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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