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Document C2021/080/07

Rettifica all’invito a presentare proposte 2021 — Programmi semplici — Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 31 del 28 gennaio 2021) 2021/C 80/07

PUB/2021/140

GU C 80 del 9.3.2021, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/19


Rettifica all’invito a presentare proposte 2021 — Programmi semplici — Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 31 del 28 gennaio 2021 )

(2021/C 80/07)

Pagina 8, la sezione 4 «Calendario e scadenze» nella tabella:

anziché:

«Termine per la presentazione delle proposte

28 aprile 2021, alle ore 17:00:00 CET (ora di Bruxelles)

Periodo di valutazione

aprile-settembre 2021»

leggasi:

«Termine per la presentazione delle proposte

11 maggio 2021, alle ore 17:00:00 CET (ora di Bruxelles)

Periodo di valutazione

maggio-settembre 2021»

Pagina 12, sezione 6 «Ammissibilità - Attività ammissibili» - «Le proposte devono»:

anziché:

«c)

rispettare la normativa dell’Unione applicabile ai prodotti interessati e alla loro commercializzazione e presentare una dimensione unionale;»

leggasi:

«c)

rispettare la normativa dell’Unione applicabile ai prodotti interessati e alla loro commercializzazione e presentare una dimensione unionale; ed essere conformi a tutte le altre disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/1829;»

Pagina 13, sezione 6 «Ammissibilità - Attività ammissibili»:

anziché:

«Al fine di valutare l’ammissibilità delle attività, devono essere fornite le seguenti informazioni:

per le proposte concernenti regimi di qualità nazionali: documentazione o riferimento a fonti accessibili pubblicamente che certifichino il riconoscimento ufficiale del regime di qualità da parte dello Stato membro;

per le proposte destinate al mercato interno e che trasmettono un messaggio inerente a determinate pratiche alimentari o un consumo di alcol responsabile: descrizione del modo in cui il programma proposto e il suo messaggio o i suoi messaggi rispettano le norme nazionali pertinenti nel settore della salute pubblica dello Stato membro in cui sarà realizzato il programma (compresi riferimenti o documenti a sostegno di tale affermazione);

per le proposte che promuovono prodotti o metodi sostenibili: documentazione o riferimento a fonti accessibili pubblicamente che dimostrano che il prodotto/metodo è certificato come sostenibile.»

leggasi:

«Al fine di valutare l’ammissibilità delle attività, devono essere fornite le seguenti informazioni:

per le proposte concernenti regimi di qualità nazionali: documentazione o riferimento a fonti accessibili pubblicamente che certifichino il riconoscimento ufficiale del regime di qualità da parte dello Stato membro;

per le proposte destinate al mercato interno e che trasmettono un messaggio inerente a determinate pratiche alimentari o un consumo di alcol responsabile: descrizione del modo in cui il programma proposto e il suo messaggio o i suoi messaggi rispettano le norme nazionali pertinenti nel settore della salute pubblica dello Stato membro in cui sarà realizzato il programma (compresi riferimenti o documenti a sostegno di tale affermazione).»

Pagina 18, sezione 10 «Struttura giuridica e finanziaria delle convenzioni di sovvenzione» al trattino «altri»:

anziché:

«—

riunione iniziale: i costi per la riunione iniziale organizzata dall’autorità che concede l’aiuto sono ammissibili (spese di viaggio per un massimo di 2 persone, biglietto di ritorno a Bruxelles e alloggio per una notte) solo se la riunione ha luogo dopo la data di inizio del progetto stabilita nella convenzione di sovvenzione; se necessario, la data di inizio può essere modificata mediante una modifica»

leggasi:

«—

riunione iniziale: i costi per la riunione iniziale organizzata dall’autorità che concede l’aiuto sono ammissibili (spese di viaggio per un massimo di 2 persone, biglietto di ritorno e alloggio per una notte) solo se la riunione ha luogo dopo la data di inizio del progetto stabilita nella convenzione di sovvenzione; se necessario, la data di inizio può essere modificata mediante una modifica»


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