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Document 52021XC0201(01)

    Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine 2021/C 34/06

    C/2021/564

    GU C 34 del 1.2.2021, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 34/6


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

    Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

    (2021/C 34/06)

    1.   INTRODUZIONE

    1.

    Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19» (1) (il «quadro temporaneo»). Il 3 aprile 2020 essa ha adottato una prima modifica per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia durante la crisi attuale (2). L'8 maggio 2020 la Commissione ha adottato una seconda modifica, volta ad agevolare ulteriormente l'accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi (3). Il 29 giugno 2020 essa ha adottato una terza modifica intesa a sostenere ulteriormente le microimprese, le piccole imprese e le start-up e ad incentivare gli investimenti privati (4). Il 13 ottobre 2020 ha adottato una quarta modifica per prorogare il quadro temporaneo e per autorizzare gli aiuti volti a coprire una parte dei costi fissi non coperti sostenuti dalle imprese colpite dalla crisi (5).

    2.

    Il quadro temporaneo si prefigge di garantire un giusto equilibrio tra gli effetti positivi delle misure di aiuto previste per sostenere le imprese e gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno. Un'applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell'UE garantisce che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia di COVID-19, limitando nel contempo indebite distorsioni del mercato interno, preservando l'integrità di quest'ultimo e garantendo condizioni di parità. Ciò contribuirà alla continuità dell'attività economica durante la pandemia di COVID-19 e offrirà all'economia una solida piattaforma per superare la crisi, tenendo conto di quanto sia importante conseguire la duplice transizione verde e digitale conformemente agli obiettivi dell'Unione.

    3.

    L'obiettivo della presente comunicazione è prorogare fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui al quadro temporaneo, adeguare i massimali di aiuto di alcune misure per far fronte agli effetti economici prolungati della crisi in corso e precisare e modificare le condizioni relative ad alcune misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di COVID-19. Con la presente comunicazione la Commissione intende inoltre modificare l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (STEC) (6).

    4.

    In primo luogo, la Commissione ricorda che la scadenza del quadro temporaneo era prevista per il 30 giugno 2021, fatta eccezione per la sezione 3.11, che sarebbe scaduta il 30 settembre 2021. Il quadro temporaneo prevedeva inoltre che entro il 30 giugno 2021 la Commissione lo riesaminasse alla luce di importanti considerazioni economiche o in materia di concorrenza.

    5.

    In tale contesto, la Commissione ha valutato se continuasse ad esserci bisogno di concedere aiuti nell'ambito del quadro temporaneo, al fine di decidere se prorogare la validità del quadro temporaneo oltre il 30 giugno 2021. In particolare, essa ha preso in considerazione i seguenti fattori: da un lato, l'evoluzione della situazione economica nel quadro delle circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19; dall'altro, l'adeguatezza del quadro temporaneo come strumento per garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia, limitando nel contempo le indebite distorsioni del mercato interno e garantendo parità di condizioni.

    6.

    Secondo le previsioni economiche d'autunno per il 2020, (7) l'introduzione di nuove misure restrittive e/o l'inasprimento delle misure restrittive esistenti adottate per contenere il virus («seconda ondata») rallenteranno l'attività economica, mettendo a rischio molte piccole imprese dei settori più colpiti. Secondo le previsioni, il PIL dell'UE subirà una contrazione del 7,5 % circa nel 2020, per poi risalire del 4 % nel 2021, meno di quanto previsto in precedenza, e del 3 % nel 2022. Ciò significa che la ripresa prevista subirà un'interruzione, in quanto le probabilità che nel 2022 la produzione economica europea torni ai livelli pre-pandemici sono molto esigue.

    7.

    Gli Stati membri hanno fatto ampio uso delle possibilità offerte dal quadro temporaneo come strumento per affrontare le conseguenze economiche della pandemia di COVID-19. Il 7 dicembre 2020 la Commissione ha inviato agli Stati membri un questionario concernente l'incidenza e l'efficacia del quadro temporaneo. I dati raccolti dalla Commissione dimostrano che esso svolge un'utile funzione come strumento supplementare per sostenere l'economia durante la crisi.

    8.

    Tenendo conto del fatto che il quadro temporaneo è stato utile come strumento per far fronte alle conseguenze economiche dell'epidemia, la Commissione ritiene che sia opportuna una proroga limitata, fino al 31 dicembre 2021, delle misure ivi previste, al fine di garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino efficacemente le imprese colpite durante la pandemia, ma anche per mantenere l'integrità del mercato interno e garantire condizioni di parità. Al fine di garantire la certezza del diritto, entro il 31 dicembre 2021 la Commissione valuterà se il quadro temporaneo debba essere ulteriormente prorogato e/o modificato.

    9.

    In secondo luogo, tenendo conto del perdurare dell'impatto della pandemia di COVID-19 e del lasso di tempo trascorso dall'adozione del quadro temporaneo, la Commissione ritiene necessario aumentare i massimali di aiuto di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del quadro. Tale necessità è confermata dai dati trasmessi dagli Stati membri in risposta al questionario della Commissione sull'applicazione del quadro temporaneo, secondo i quali i massimali sono stati raggiunti, o sono in procinto di esserlo, da una serie di imprese attive in determinati settori, o risultano insufficienti per far fronte all'impatto delle misure adottate dagli Stati membri per contenere la seconda ondata dell'epidemia.

    10.

    In terzo luogo, al fine di incentivare fin dall'inizio la scelta di forme di aiuto rimborsabili, la Commissione ritiene necessario fornire agli Stati membri la possibilità, previa notifica in tal senso alla Commissione prima della scadenza del quadro temporaneo, di convertire le forme di aiuto rimborsabili concesse a norma di tale quadro - quali gli anticipi rimborsabili, le garanzie e i prestiti - in altre forme di aiuto, ad esempio le sovvenzioni. Tale conversione dovrebbe rispettare le condizioni di cui alla sezione 3.1 e avvenire al più tardi entro il 31 dicembre 2022. La Commissione invita gli Stati membri a rendere possibile tale conversione sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie. Inoltre, previa notifica prima della scadenza del quadro temporaneo, gli Stati membri possono convertire determinate forme di aiuto concesse nell'ambito del quadro, purché siano rispettate le condizioni stabilite nelle pertinenti sezioni di quest'ultimo.

    11.

    Infine, l'applicazione del quadro temporaneo ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori chiarimenti e modifiche per quanto riguarda alcune disposizioni, relative in particolare alle sezioni 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.10 e 3.12 e 4.

    12.

    Alla luce di quanto precede, gli Stati membri possono considerare la possibilità di modificare le misure di aiuto esistenti approvate dalla Commissione nell'ambito del quadro temporaneo prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri possono inoltre prendere in considerazione la possibilità di aumentare le dotazioni di bilancio delle misure esistenti o di introdurre altre modifiche per allineare tali misure al quadro temporaneo così come modificato dalla presente comunicazione. Gli Stati membri che intendono procedere in tal senso sono invitati a notificare un elenco di tutte le misure di aiuto esistenti che prevedono di modificare e a fornire le informazioni necessarie di cui all'allegato della presente comunicazione. Ciò consentirà alla Commissione di adottare una sola decisione per tutte le misure notificate riprese nell'elenco.

    13.

    Infine, la presente comunicazione prevede una modifica dell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della STEC, così come una modifica delle pertinenti disposizioni del quadro temporaneo relative all'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine.

    14.

    La STEC prevede che i rischi assicurabili sul mercato non vengano coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno degli Stati membri. A seguito della pandemia di COVID-19, nel marzo 2020 la Commissione ha riscontrato la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata per i crediti all'esportazione a breve termine in generale e ha considerato temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 dicembre 2020 tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell'allegato della STEC (8). Con comunicazione del 13 ottobre 2020, la Commissione ha prorogato tale esclusione temporanea fino al 30 giugno 2021.

    15.

    Alla luce delle persistenti difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19 e conformemente ai punti 35 e 36 della STEC, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica per valutare la disponibilità di un'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine e per stabilire se l'attuale situazione di mercato possa giustificare la proroga dell'esclusione di tutti i paesi dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della STEC oltre il 30 giugno 2021. La Commissione ha ricevuto un numero significativo di risposte da Stati membri, assicuratori privati, esportatori e associazioni di categoria, secondo cui la capacità privata di assicurazione del credito per le esportazioni in generale continua a contrarsi rapidamente. La maggior parte degli assicuratori statali ha registrato un aumento significativo del numero di richieste di polizze di assicurazione del credito per le esportazioni verso i paesi con rischi assicurabili sul mercato. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione prevede che la copertura assicurativa rimanga scarsa, il che induce a ritenere che nel 2021 tali paesi manifesteranno un'insufficiente disponibilità di assicurazione privata.

    16.

    Tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica e dei segnali globali di persistenza dell'impatto dirompente della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione nel suo complesso, la Commissione ritiene che vi sia una generale mancanza di sufficiente capacità privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso i paesi dell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della STEC. In tali circostanze, la Commissione considererà tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell'allegato della STEC come temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 dicembre 2021, in linea con la durata di validità del quadro temporaneo. Conformemente al punto 36 della STEC, la Commissione valuterà se prorogare l'esclusione temporanea prima della sua scadenza.

    2.   MODIFICHE DEL QUADRO TEMPORANEO

    17.

    Le seguenti modifiche del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 entrano in vigore a decorrere dal 28 gennaio 2021.

    18.

    Il punto 15 bis è sostituito dal seguente:

    «15

    bis. Tuttavia, gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di COVID-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure restrittive che impediscono de jure o de facto al beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività (*1).

    Tali misure possono comprendere le misure che prevedono la cessazione completa di un'attività economica (ad esempio, la chiusura di bar, ristoranti e negozi di prodotti non essenziali) o la cessazione in determinate zone (ad esempio, le restrizioni relative ai voli o ad altre forme di trasporto da o verso determinati punti di partenza o destinazione) (*2). Anche le misure di esclusione di alcune categorie di clienti estremamente concrete (ad esempio, i turisti, per quanto riguarda gli hotel, e i partecipanti ai viaggi di istruzione, per quanto riguarda le strutture ricettive destinate ai giovani) rappresentano misure che stabiliscono un nesso diretto tra l'evento eccezionale e i danni causati dall'esclusione di tali categorie di clienti. Delle misure restrittive che ammettono la concessione di una compensazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE possono anche far parte le misure che introducono una soglia massima di affluenza in settori specifici o per attività specifiche (ad esempio, attività di intrattenimento, fiere commerciali, eventi sportivi) a livelli che possono essere dimostrati essere sensibilmente inferiori a quelli che sarebbero raggiunti, in tali luoghi, applicando le regole generali di distanziazione sociale o le regole generali riguardanti la capacità degli esercizi commerciali (ad esempio perché non esiste una sufficiente certezza che si possano formulare ed applicare efficacemente i protocolli che garantirebbero il rispetto delle misure di applicazione generale in tali contesti). Tali soglie massime di affluenza possono corrispondere de facto ad una restrizione se le misure di riduzione dell'attività economica comportano la cessazione di tutte le attività interessate o di una parte sostanziale di esse (*3).

    Per contro, altre misure restrittive (ad esempio, le misure generali di distanziamento sociale o le disposizioni sanitarie di carattere generale, ivi incluse le misure che si limitano a trasformare tali requisiti generali in forme specifiche adatte alle caratteristiche di determinati settori o tipi di luoghi) non sembrano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Nello stesso spirito, gli altri tipi di aiuti volti a porre rimedio in modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia di COVID-19 devono essere valutati alla luce della diversa base di compatibilità rappresentata dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, e quindi, in linea di principio, alla luce del presente quadro temporaneo.

    (*1)  Un elenco indicativo e non esaustivo delle decisioni della Commissione relative alle misure di aiuto autorizzate a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE è disponibile all'indirizzohttps://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html."

    (*2)  Cfr. ad esempio la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti della Comunità a causa della pandemia di COVID-19, COM(2020) 818 final."

    (*3)  Tale valutazione può essere formulata in modo più circostanziato se l'impresa ha l'obbligo giuridico di continuare a fornire il servizio o i beni in questione.»."

    19.

    È inserito il seguente punto 15 ter:

    «15

    ter. L'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE richiede inoltre che non vi sia sovracompensazione. Soltanto i danni causati direttamente dalle misure restrittive possono essere compensati ed è necessario procedere ad una loro quantificazione rigorosa. È pertanto importante dimostrare che gli aiuti compensano soltanto i danni causati direttamente dalla misura fino al livello dei profitti che il beneficiario avrebbe potuto in modo credibile generare in assenza della misura, per la parte della sua attività che subisce una riduzione. Alla luce della crisi prolungata, gli effetti economici del calo della domanda o dell'affluenza imputabile alla diminuzione della domanda aggregata; o imputabile alla maggiore riluttanza dei clienti a riunirsi in luoghi pubblici, mezzi di trasporto o altri luoghi; o imputabile alle restrizioni relative alla capacità, alle misure di distanziamento sociale, ecc. applicate in modo generale non possono essere presi in considerazione nel calcolo dei danni imputabili alla misura restrittiva che può essere compensata ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE».

    20.

    Al punto 22, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a.

    l'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa (*4). L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

    (*4)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.»."

    21.

    Al punto 22, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d.

    l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 (*5);

    (*5)  Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021.»."

    22.

    Al punto 22, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e.

    gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (*6) sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

    (*6)  Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).»."

    23.

    Al punto 23, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a.

    l'aiuto complessivo non supera 270 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (*7) o 225 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (*8)  (*9); l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270 000 EUR o 225 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

    (*7)  Come definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45)."

    (*8)  Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1)."

    (*9)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.»."

    24.

    Il punto 23 bis è sostituito dal seguente:

    «23

    bis. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 1,8 milioni di EUR per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori di cui al punto 23, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 270 000 EUR per impresa.».

    25.

    È inserito il seguente punto 23 ter:

    «23ter.

    Le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione.».

    26.

    Il punto 24 è sostituito dal seguente:

    «24.

    Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza, le garanzie pubbliche sui prestiti (*10) per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

    (*10)  Ai fini della presente sezione, l'espressione »garanzie pubbliche sui prestiti« comprende anche le garanzie su determinati prodotti di factoring, ovvero il factoring pro solvendo (recourse factoring) e il factoring indiretto (reverse factoring) quando il factor ha il diritto di rivalsa nei confronti del cedente. I prodotti di factoring indiretto ammissibili sono limitati ai prodotti utilizzati solo dopo che il venditore ha completato la sua parte dell'operazione, vale a dire quando il prodotto o il servizio è stato fornito.»."

    27.

    Al punto 25, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c.

    le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021;».

    28.

    Al punto 25, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «d.

    per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2021, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:».

    29.

    Al punto 25, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e.

    per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2021, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione;».

    30.

    È inserito il seguente punto 25 bis:

    «25

    bis. Le garanzie sugli strumenti di debito di nuova emissione che sono subordinati ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza possono essere concesse con premi di garanzia pari almeno ai premi di garanzia di cui alla tabella del punto 25, lettera a), maggiorati di 200 punti base per le grandi imprese e di 150 punti base per le PMI. A tali garanzie si applica la possibilità alternativa di cui al punto 25, lettera b). Sono rispettati anche il punto 25, lettera c), il punto 25, lettera f), commi i) e iii), il punto 25, lettere g), h) e h bis) (*11). L'importo del debito subordinato garantito non supera entrambi i massimali seguenti (*12):

    i.

    due terzi della spesa salariale annua del beneficiario per le grandi imprese e la spesa salariale annua del beneficiario per le PMI, come stabilito al punto 25, lettera d), comma i), e

    ii.

    l'8,4 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le grandi imprese e il 12,5 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le PMI.

    (*11)  Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, si precisa che l'omissione del punto 25, lettera f), comma ii), significa che le garanzie di prima perdita sugli strumenti di debito subordinati ai crediti ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza non sono coperti dal presente punto."

    (*12)  Se il pagamento delle cedole è capitalizzato, tale importo deve essere preso in considerazione nel determinare i massimali, a condizione che tale capitalizzazione fosse prevista o prevedibile al momento della notifica della misura. Anche qualsiasi altra misura di aiuto di Stato sotto forma di debito subordinato concessa nel contesto della pandemia di COVID-19, anche al di fuori dell'ambito della presente comunicazione, deve essere conteggiata in tale calcolo. Tuttavia, i debiti subordinati concessi in conformità alla sezione 3.1 della presente comunicazione non sono presi in conto ai fini di tali massimali.»."

    31.

    Al punto 27, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a.

    i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione) (*13) disponibile il 1° gennaio 2020 o al momento della notifica, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella seguente (*14):

    Tipo di destinatario

    Margine per il rischio di credito per il 1° anno

    Margine per il rischio di credito per il 2o - 3° anno

    Margine per il rischio di credito per il 4° - 6° anno

    PMI

    25bps

    50bps

    100bps

    Grandi imprese

    50bps

    100bps

    200bps

    (*13)  Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo:https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html."

    (*14)  Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) per le PMI e le grandi imprese dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.»."

    32.

    Al punto 27, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c.

    i contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e sono limitati ad un massimo di sei anni, a meno che siano modulati conformemente al punto 27, lettera b);».

    33.

    Al punto 27, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «d.

    per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2021, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:».

    34.

    Al punto 27, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e.

    per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2021, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 27, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione;».

    35.

    Il punto 27 bis è sostituito dal seguente:

    «27 bis.

    Gli strumenti di debito, che sono subordinati ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza, possono essere concessi a tassi di interesse agevolato, pari almeno al tasso di base e ai margini per il rischio di credito di cui alla tabella del punto 27, lettera a), maggiorati di 200 punti base per le grandi imprese e di 150 punti base per le PMI. A tali strumenti di debito si applica la possibilità alternativa di cui al punto 27, lettera b). È rispettato anche il punto 27, lettere c), f), g) e g bis). Se l'importo del debito subordinato supera entrambi i massimali seguenti (*15), la compatibilità dello strumento con il mercato interno è determinata a norma della sezione 3.11:

    i.

    due terzi della spesa salariale annua del beneficiario per le grandi imprese e la spesa salariale annua del beneficiario per le PMI, come stabilito al punto 27, lettera d), comma i), e

    ii.

    l'8,4 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le grandi imprese e il 12,5 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le PMI.

    (*15)  Se il pagamento delle cedole è capitalizzato, tale importo deve essere preso in considerazione nel determinare i massimali, a condizione che tale capitalizzazione fosse prevista o prevedibile al momento della notifica della misura. Anche qualsiasi altra misura di aiuto di Stato sotto forma di debito subordinato concessa nel contesto della pandemia di COVID-19, anche al di fuori dell'ambito della presente comunicazione, deve essere conteggiata in tale calcolo. Tuttavia, i debiti subordinati concessi in conformità alla sezione 3.1 della presente comunicazione non sono presi in conto ai fini di tali massimali.»."

    36.

    Il punto 33 è sostituito dal seguente:

    «33.

    In tale contesto, la Commissione considera temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 31 dicembre 2021, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell'allegato della STEC.».

    37.

    Al punto 35, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a.

    gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali entro il 31 dicembre 2021;».

    38.

    Al punto 37, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b.

    gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2021 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili;».

    39.

    Al punto 39, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b.

    gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2021 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili;».

    40.

    Il punto 41 è sostituito dal seguente:

    «41.

    La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE i regimi di aiuti costituiti da differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, ad esempio i regimi che riguardano determinati settori, regioni o imprese di determinate dimensioni. Ciò vale anche per le misure previste in materia di obblighi fiscali e previdenziali volte ad alleviare i vincoli di liquidità cui devono far fronte i beneficiari, tra cui, ma non solo, il differimento dei pagamenti rateali, un accesso più agevole ai piani di pagamento dei debiti d'imposta e alla concessione di periodi esenti da interessi, la sospensione del recupero dei debiti d'imposta e una maggiore rapidità dei rimborsi fiscali. Gli aiuti sono concessi prima del 31 dicembre 2021 e la scadenza del differimento non può essere successiva al 31 dicembre 2022.».

    41.

    Al punto 43, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c.

    gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto);».

    42.

    Al punto 43, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d.

    la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario (o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo). Gli Stati membri possono anche notificare, in particolare nell'interesse delle categorie di personale a basso salario, metodi di calcolo alternativi dell'intensità di aiuto, ad esempio utilizzando la media salariale nazionale, il salario minimo o il costo salariale mensile lordo dei dipendenti interessati (o il reddito mensile medio equivalente al salario per i lavoratori autonomi) antecedenti alla pandemia di COVID-19, a condizione che sia mantenuta la proporzionalità dell'aiuto;».

    43.

    Il punto 48 è sostituito dal seguente:

    «48.

    Le misure di ricapitalizzazione COVID-19 non sono concesse dopo il 31 dicembre 2021.».

    44.

    Al punto 87, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a.

    l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (“periodo ammissibile”);».

    45.

    Al punto 87, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d.

    l'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 10 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;».

    46.

    Il punto 88 è sostituito dal seguente:

    «88.

    Tranne che per gli aiuti di cui alle sezioni 3.9, 3.10 e 3.11, gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto superiore a 100 000 EUR (*16) concesso ai sensi della presente comunicazione e superiore a 10 000 EUR (*17) nei settori dell'agricoltura primaria e della pesca sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione (*18) entro 12 mesi dal momento della concessione. Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti (*19) su ogni singola ricapitalizzazione concessa ai sensi della sezione 3.11 sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione entro tre mesi dal momento della ricapitalizzazione. Per ciascun beneficiario viene indicato il valore nominale della ricapitalizzazione.

    (*16)  Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi."

    (*17)  Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi."

    (*18)  La pagina di ricerca pubblica Trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi agli aiuti individuali comunicati dagli Stati membri in conformità degli obblighi europei in materia di trasparenza degli aiuti di Stato e può essere consultata al seguente indirizzo:https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it."

    (*19)  Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.»."

    47.

    Il punto 90 è sostituito dal seguente:

    «90.

    Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri devono fornire alla Commissione un elenco delle misure poste in essere sulla base dei regimi approvati in virtù della presente comunicazione.».

    48.

    Il punto 93 è sostituito dal seguente:

    «93.

    La Commissione applica la presente comunicazione dal 19 marzo 2020 tenendo conto dell'impatto economico della pandemia di COVID-19, che ha richiesto un'azione immediata. La presente comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali e cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2021. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione riesaminerà tutte le sezioni della presente comunicazione, che potrà modificare sulla base di importanti considerazioni inerenti alla concorrenza o economiche. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.».

    3.   MODIFICA DELLA STEC

    49.

    La seguente modifica della STEC si applica fino al 31 dicembre 2021:

    L'allegato della STEC è sostituito dal seguente:

    «Elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

    La Commissione ritiene temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 31 dicembre 2021, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi di seguito elencati:

    Belgio

    Cipro

    Slovacchia

    Bulgaria

    Lettonia

    Finlandia

    Repubblica ceca

    Lituania

    Svezia

    Danimarca

    Lussemburgo

    Australia

    Germania

    Ungheria

    Canada

    Estonia

    Malta

    Islanda

    Irlanda

    Paesi Bassi

    Giappone

    Grecia

    Austria

    Nuova Zelanda

    Spagna

    Polonia

    Norvegia

    Francia

    Portogallo

    Svizzera

    Croazia

    Romania

    Regno Unito

    Italia

    Slovenia

    Stati Uniti d'America».


    (1)  Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1).

    (2)  Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 (GU C 112I del 4.4.2020, pag. 1).

    (3)  Comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2020, C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3).

    (4)  Comunicazione della Commissione dell'29 giugno 2020, C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3).

    (5)  Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2020, C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020, pag. 1).

    (6)  GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.

    (7)  Commissione europea, Affari economici e finanziari: previsioni d'autunno 2020 (provvisorie) (novembre 2020).

    (8)  Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 101I del 28.3.2020, pag. 1).


    ALLEGATO

    Informazioni da fornire nell'elenco delle misure di aiuto esistenti autorizzate a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19, per il quale viene notificata alla Commissione una proroga del periodo di applicazione, un aumento della dotazione di bilancio e/o altre modifiche per allineare tali misure al quadro temporaneo quale modificato dalla presente comunicazione

    Gli Stati membri sono invitati a raggruppare le modifiche utilizzando la notifica in blocco, se del caso.

    Elenco delle misure esistenti e delle modifiche previste

    Numero di aiuto di Stato della misura autorizzata (1)

    Titolo

    Modifica notificata (da suddividere eventualmente in modifica 1, 2, 3, ecc.)

    Punto del quadro temporaneo relativo alle modifiche previste

    Confermare che nessun'altra modifica è stata apportata alla misura esistente

    Base giuridica nazionale della modifica

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    (1)  Se la misura è stata modificata, indicare il numero di aiuto di Stato della decisione iniziale di autorizzazione.


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