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Document C2021/031/06
2021 CALL FOR PROPOSALS SIMPLE PROGRAMMES Grants to information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in third countries in accordance with Regulation (EU) No 1144/2014 of the European Parliament and of the Council 2021/C 31/06
Invito a presentare proposte 2021 Programmi semplici Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/C 31/06
Invito a presentare proposte 2021 Programmi semplici Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/C 31/06
PUB/2021/47
OJ C 31, 28.1.2021, p. 6–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 31/6 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021
PROGRAMMI SEMPLICI
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(2021/C 31/06)
INDICE
0. |
Introduzione | 8 |
1. |
Contesto | 9 |
2. |
Obiettivi — Temi e priorità — Attività finanziabili — Impatto atteso | 9 |
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-EU QS | 9 |
Obiettivi | 9 |
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ORGANIC | 10 |
Obiettivi | 10 |
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SUSTAINABLE | 10 |
Obiettivi | 10 |
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-PROPER-DIET | 10 |
Obiettivi | 10 |
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-CHARACTERISTICS | 11 |
Obiettivi | 11 |
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ASIA / AMERICA and OTHERS | 11 |
Obiettivi | 11 |
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ORGANIC | 11 |
Obiettivi | 11 |
Attività finanziabili | 11 |
Impatto atteso | 11 |
3. |
Dotazione di bilancio disponibile | 12 |
4. |
Calendario e scadenze | 13 |
5. |
Ammissibilità | 13 |
6. |
Ammissibilità | 14 |
Partecipanti ammissibili | 14 |
Composizione del consorzio | 16 |
Attività ammissibili | 16 |
Ubicazione geografica (paesi destinatari) | 18 |
Durata | 18 |
7. |
Capacità finanziaria e operativa ed esclusione | 18 |
Capacità finanziaria | 18 |
Capacità operativa | 19 |
Esclusione | 19 |
8. |
Procedura di valutazione e di aggiudicazione | 20 |
9. |
Criteri di aggiudicazione | 21 |
10. |
Struttura giuridica e finanziaria delle convenzioni di sovvenzione | 21 |
Data di inizio e durata del progetto | 22 |
Prodotti/servizi da fornire | 22 |
Forma della sovvenzione, tasso di finanziamento e importo massimo della sovvenzione | 22 |
Categorie di bilancio e norme di ammissibilità dei costi | 22 |
Rendicontazione e modalità di pagamento | 23 |
Certificati | 23 |
Regime di responsabilità per i recuperi | 24 |
Disposizioni relative all’attuazione del progetto | 24 |
Inadempimento e violazione del contratto | 24 |
11. |
Aiuto | 24 |
12. |
Importante | 25 |
0. Introduzione
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte di sovvenzioni dell’UE per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei (programma AGRIP) realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi mediante programmi semplici.
Il quadro normativo relativo a questo programma di finanziamento dell’UE è definito nei seguenti documenti:
— |
il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) [regolamento finanziario dell’UE], |
— |
l’atto di base [regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)], |
— |
il regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione (3) e |
— |
il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione (4). |
L’invito è pubblicato conformemente al programma di lavoro 2021 (5) e sarà gestito dall’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (CHAFEA), incaricata dalla Commissione europea della gestione della politica di promozione.
L’invito riguarda i seguenti cinque temi nel mercato interno:
— |
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-EU QS (tema 1) — Mercato interno |
— |
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ORGANIC (tema 2) — Mercato interno |
— |
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SUSTAINABLE (tema 3) — Mercato interno |
— |
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-PROPER-DIET (tema 4) — Mercato interno |
— |
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-CHARACTERISTICS (tema 5) — Mercato interno |
Inoltre, riguarda i seguenti quattro temi nei paesi terzi:
— |
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ASIA (tema 6) — Paesi terzi |
— |
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-AMERICAS (tema 7) — Paesi terzi |
— |
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-OTHERS (tema 8) — Paesi terzi |
— |
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ORGANIC (tema 9) — Paesi terzi |
Si invita a leggere attentamente la documentazione relativa all’invito sulla pagina dedicata del portale Finanziamenti e gare d’appalto, in particolare il presente documento di invito, il modello di convenzione di sovvenzione, il manuale online del portale dell’UE Finanziamenti e gare d’appalto, la guida del programma AGRIP e la CSC (convenzione di sovvenzione commentata) delle sovvenzioni dell’UE.
Questi documenti forniscono chiarimenti e risposte ai quesiti che potrebbero sorgere in fase di preparazione della domanda.
— |
Il documento di invito illustra:
|
— |
Il manuale online e la guida del programma AGRIP illustrano:
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— |
La CSC — convenzione di sovvenzione commentata contiene:
|
Si invita inoltre a visitare il portale Promozione di prodotti agricoli per consultare l’elenco dei progetti finanziati in precedenza.
1. Contesto
L’obiettivo generale del programma AGRIP consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’UE.
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
a) |
migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’UE e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione; |
b) |
aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’UE e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione; |
c) |
rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’UE; |
d) |
aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’UE, con particolare riguardo ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita; |
e) |
ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici. |
2. Obiettivi — Temi e priorità — Attività finanziabili — Impatto atteso
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-EU QS
Obiettivi
L’obiettivo è di rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione, ossia:
a) |
regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità; |
b) |
il simbolo grafico (logo) dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione. |
I programmi di informazione e di promozione relativi ai regimi di qualità dell’Unione dovrebbero costituire una priorità fondamentale nel mercato interno in quanto forniscono ai consumatori garanzie sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato.
Uno dei risultati attesi è l’aumento dei livelli di riconoscimento da parte dei consumatori europei del logo associato ai regimi di qualità dell’Unione. Secondo lo speciale Eurobarometro (n. 504), soltanto il 14 % dei consumatori europei riconosce i loghi dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP), il 20 % riconosce un’indicazione geografica protetta (IGP) e il 14 % riconosce le specialità tradizionali garantite (STG), che costituiscono i principali regimi di qualità dell’Unione.
Impatto finale atteso: rafforzare la consapevolezza del regime di qualità dell’Unione, migliorare la competitività e il consumo dei prodotti registrati nell’ambito di un regime di qualità dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ORGANIC
Obiettivi
L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento del regime di qualità dell’Unione per la produzione biologica.
I programmi di informazione e di promozione relativi al regime di qualità dell’Unione del metodo di produzione biologica dovrebbero costituire una priorità fondamentale nel mercato interno in quanto detto regime fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, nonché sui benefici ambientali che essi generano, aggiunge valore ai prodotti interessati e ne amplia gli sbocchi di mercato.
Uno dei risultati attesi è l’ulteriore aumento dei livelli di riconoscimento del logo biologico dell’UE da parte dei consumatori europei. Secondo lo speciale Eurobarometro (n. 504), la notorietà del logo dell’agricoltura biologica è aumentata di29 punti percentuali dal 2017, con il 56 % dei consumatori europei che riconosce il logo dell’agricoltura biologica dell’UE.
Impatto finale atteso: rafforzare la consapevolezza del regime di qualità dell’Unione relativo alla produzione biologica, migliorare la competitività e il consumo dei prodotti biologici, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SUSTAINABLE
Obiettivi
Le azioni dovrebbero mettere in evidenza la sostenibilità ambientale dell’agricoltura dell’UE, sottolineandone l’apporto benefico all’azione per il clima e all’ambiente. Le azioni dovrebbero affrontare i modi in cui il prodotto o i prodotti sono promossi e i loro metodi di produzione contribuiscono:
a) |
alla mitigazione dei cambiamenti climatici (ad esempio riduzione delle emissioni di gas serra) e/o all’adattamento agli stessi (ad esempio risparmio idrico, colture e varietà resistenti al clima) e |
b) |
ad almeno uno dei seguenti fattori:
|
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-PROPER-DIET
Obiettivi
La Commissione è impegnata nella promozione di abitudini alimentari corrette, in linea con il suo libro bianco concernente una strategia sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità (6). Le azioni evidenziano i benefici del consumo di frutta e verdura fresca nell’ambito di un’alimentazione equilibrata. In particolare, i messaggi possono incentrarsi sui seguenti aspetti: mirare al consumo quotidiano di almeno cinque porzioni di vari tipi di frutta e verdura; la posizione della frutta e della verdura nella piramide alimentare, i loro effetti benefici sulla salute ecc.
L’obiettivo è aumentare il consumo di frutta e verdura fresca prodotte nell’UE fornendo informazioni ai consumatori in merito alle abitudini alimentari corrette ed equilibrate.
Impatto finale atteso: migliorare la competitività e il consumo dei prodotti ortofrutticoli dell’UE interessati, promuoverne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-CHARACTERISTICS
Obiettivi
L’obiettivo consiste nel mettere in evidenza almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari (comprese abitudini alimentari corrette e consumo responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità (compresi i benefici climatici), come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni.
Impatto finale atteso: migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione da parte dei consumatori europei, aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ASIA / AMERICA and OTHERS
Obiettivi
I programmi di informazione e di promozione sono destinati a uno o più paesi individuati nella tematica corrispondente.
Gli obiettivi di tali programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 e agli obiettivi elencati all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014, evidenziando in particolare le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni.
Impatto finale atteso: aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato nei paesi destinatari.
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ORGANIC
Obiettivi
L’obiettivo è di rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione relativi alla produzione biologica nei paesi terzi.
I programmi di informazione e di promozione sul regime di qualità dell’Unione relativo al metodo di produzione biologica dovrebbero costituire una priorità fondamentale in quanto tale regime fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, nonché sui benefici ambientali che essi generano, aggiunge valore ai prodotti interessati e ne amplia gli sbocchi di mercato.
Impatto finale atteso: rafforzare la consapevolezza del regime di qualità dell’Unione relativo alla produzione biologica, migliorare la competitività e il consumo dei prodotti biologici, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato nei paesi terzi.
Attività finanziabili
Le attività finanziabili nell’ambito del presente invito sono campagne di informazione e di promozione riguardanti i prodotti e i regimi elencati all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014.
Ulteriori dettagli sulle «Attività ammissibili» sono forniti nella sezione 6.
Impatto atteso
L’impatto finale atteso del presente invito a presentare proposte è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’UE e/o rafforzare la consapevolezza dei regimi di qualità dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato nei paesi destinatari.
Per maggiori informazioni sulla promozione dei prodotti agricoli, cfr.https://ec.europa.eu/chafea/agri/en
3. Dotazione di bilancio disponibile
La dotazione disponibile per l’invito ammonta a 81 000 000 di EUR.
Informazioni specifiche sulla dotazione di bilancio per ciascun tema sono riportate nella tabella seguente.
Mercato interno
Tema |
Dotazione di bilancio |
Dettagli |
||
|
5 000 000 di EUR |
Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione quali definiti all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 |
||
|
6 000 000 di EUR |
Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento del regime di qualità dell’Unione relativo al metodo di produzione biologica quale definito all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 |
||
|
6 000 000 di EUR |
Programmi di sensibilizzazione in merito all’agricoltura sostenibile dell’Unione e al ruolo del settore agroalimentare per l’azione per il clima e l’ambiente |
||
|
9 100 000 EUR |
Programmi di informazione e di promozione che mirano ad aumentare il consumo di frutta e verdura fresca nel mercato interno nel contesto di abitudini alimentari corrette ed equilibrate (*1). I prodotti ammissibili nell’ambito di questo tema sono quelli elencati nella parte IX e le banane di cui alla parte XI dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
||
|
6 000 000 di EUR |
Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari dell’UE e dei regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 |
Paesi terzi
Tema |
Dotazione di bilancio |
Dettagli |
||
|
16 300 000 EUR |
Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Cina (compresi Hong Kong e Macao), Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Asia sudorientale o Asia meridionale |
||
|
8 300 000 EUR |
Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Canada, Stati Uniti o Messico |
||
|
12 300 000 EUR |
Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre aree geografiche (*2) |
||
|
12 000 000 EUR |
Programmi di informazione e di promozione riguardanti i prodotti biologici nell’ambito del regime di qualità dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 in qualsiasi paese terzo (*3) |
L’importo della dotazione di bilancio dell’invito è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’UE per il 2021 in seguito alla sua adozione da parte dell’autorità di bilancio dell’UE, o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori. Tale importo è inoltre subordinato alla disponibilità di stanziamenti per i tre anni successivi, tenuto conto della natura non dissociata degli stanziamenti.
Ci riserviamo il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili o di ridistribuirli tra le priorità dell’invito, a seconda delle proposte ricevute e dei risultati della valutazione.
Qualora, in riferimento a un dato tema, le proposte in graduatoria non siano sufficienti per utilizzare la totalità dei fondi previsti, i fondi rimanenti possono essere riassegnati ad altri temi secondo i seguenti criteri:
(a) |
il totale dell’importo rimanente previsto per i cinque temi relativi al mercato interno è assegnato ai progetti destinati al mercato interno che hanno conseguito il punteggio di qualità più elevato, a prescindere dal tema per cui hanno concorso; |
(b) |
si segue lo stesso approccio per i quattro temi relativi ai paesi terzi; |
(c) |
qualora successivamente a ciò risultasse comunque un’eccedenza, gli importi restanti stanziati sia per il mercato interno sia per i paesi terzi sono sommati e assegnati ai progetti con il più alto punteggio qualitativo, a prescindere dalla priorità e dal tema per cui hanno concorso. |
4. Calendario e scadenze
Calendario e scadenze |
|
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte |
28 gennaio 2021 |
Termine per la presentazione |
28 aprile 2021, alle ore 17:00:00 CET (ora di Bruxelles) |
Periodo di valutazione |
aprile-settembre 2021 |
Decisione della Commissione europea |
ottobre 2021 |
Informazioni sui risultati della valutazione da parte degli Stati membri |
ottobre 2021 |
Firma della convenzione di sovvenzione tra gli Stati membri e i beneficiari |
< gennaio 2022 |
5. Ammissibilità
Le proposte devono essere presentate prima della scadenza dell’invito (cfr. calendario, sezione 3).
Le proposte devono essere presentate per via elettronica tramite il sistema di presentazione elettronica del portale Finanziamenti e gare d’appalto (accessibile alla pagina dedicata nella sezione Ricerca Finanziamenti e gare d’appalto). NON è possibile la presentazione di proposte in formato cartaceo.
Le proposte (comprensive degli allegati e dei documenti giustificativi) devono essere presentate utilizzando i moduli forniti all’interno del sistema di presentazione ( NON i documenti disponibili sulla pagina tematica, che figurano solo a titolo informativo).
Le proposte devono essere complete e contenere tutte le parti, gli allegati e i documenti giustificativi obbligatori.
Il modulo di domanda è costituito da:
— |
parte A (da compilare direttamente online) — contiene informazioni amministrative sui partecipanti (futuri coordinatore e beneficiari) e la sintesi della dotazione finanziaria preventiva per il progetto; |
— |
parte B (da scaricare dal sistema di presentazione del portale, compilare e successivamente assemblare e ricaricare in formato PDF nel sistema) — contiene la descrizione tecnica del progetto; |
— |
allegati e documenti giustificativi obbligatori (da caricare come file PDF). |
Al momento della presentazione della proposta, dovrete confermare di avere il mandato di agire per tutti i richiedenti. Inoltre, dovrete confermare che le informazioni contenute nella domanda sono corrette e complete e che i partecipanti soddisfano le condizioni per ricevere i finanziamenti dell’UE (in particolare ammissibilità, capacità finanziaria e operativa, esclusione ecc.). Prima di firmare la sovvenzione, ciascun beneficiario dovrà confermare questi aspetti nuovamente sottoscrivendo una dichiarazione sull’onore. Le proposte non debitamente documentate saranno respinte.
La domanda deve essere leggibile, accessibile e stampabile.
Il limite di pagine per le proposte è di 70 pagine. I valutatori non prenderanno in considerazione le pagine in eccesso.
Allegati e documenti giustificativi obbligatori
Gli allegati e i documenti giustificativi obbligatori (direttamente disponibili nel sistema di presentazione) per il presente invito sono:
— |
tabella dettagliata della dotazione finanziaria; |
— |
CV del responsabile del progetto ed eventualmente del team del progetto; |
— |
relazioni sulle attività dell’ultimo anno; |
— |
elenco di tutti i progetti finanziati dall’UE negli ultimi 3 anni, con indicazione dei progetti precedenti per i quali la proposta costituisce una continuazione a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/1829; |
— |
documenti giustificativi attestanti che i richiedenti sono organizzazioni o organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014 per ciascun richiedente, documentazione comprovante il rispetto dei criteri di rappresentatività di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 (cfr. sezione seguente), unitamente ai documenti relativi alle entità giuridiche; |
— |
documenti finanziari: conti annuali (o piano economico), modulo finanziario precompilato e, se necessario, relazione di audit (o autodichiarazione) (cfr. sezione seguente). |
Per maggiori informazioni sulla procedura di presentazione (compresi gli aspetti informatici), consultare il manuale online.
6. Ammissibilità
Partecipanti ammissibili
Per essere ammissibili, i richiedenti devono essere:
— |
soggetti giuridici (organismi pubblici o privati); |
— |
stabiliti in uno Stato membro dell’UE [compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM)]; |
— |
organizzazioni o organismi ammissibili di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:
|
Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta purché siano anche rappresentative del settore o del prodotto interessato dalla proposta conformemente alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 o 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829 del 23 aprile 2015, vale a dire:
— |
le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b) rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:
|
— |
un gruppo, definito all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, è considerato rappresentativo del nome protetto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, e interessato dal programma se rappresenta almeno il 50 % del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o dei prodotti il cui nome è protetto; |
— |
un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerata rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati dal programma se è riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013; |
— |
un organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore/dei settori interessati dal programma se i suoi membri includono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del settore. |
Si possono accettare soglie di rappresentatività più basse del 50 % se nella proposta presentata l’organizzazione proponente dimostra l’esistenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato, a giustificazione della qualificazione trattamento dell’organizzazione proponente come rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati.
I beneficiari devono registrarsi nel registro dei partecipanti prima della presentazione della proposta.
Al fine di valutare l’ammissibilità dei partecipanti, questi ultimi devono presentare i documenti seguenti:
— |
entità privata: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dell’atto costitutivo/statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni, certificato di assoggettamento all’IVA (se, come in alcuni paesi, il numero del registro delle imprese e il numero di partita IVA sono identici, è necessario uno solo di questi documenti); |
— |
entità pubblica: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la società pubblica o altro documento ufficiale che istituisce l’entità di diritto pubblico; |
— |
entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di assumere impegni giuridici in loro nome. |
Altri soggetti possono partecipare in altri ruoli di consorzio, quali partner associati, subappaltatori, terzi che forniscono contributi in natura ecc. (cfr. sezione 12).
Entità prive di personalità giuridica: le entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale possono partecipare in via eccezionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’UE equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche (10).
Associazioni e gruppi d’interesse: le entità composte da membri possono partecipare in qualità di «beneficiari unici» o di «beneficiari privi di personalità giuridica» (11).
Si noti che se l’azione sarà attuata dai membri, dovrebbero partecipare anche questi ultimi (in qualità di beneficiari o di destinatari del sostegno finanziario a terzi, altrimenti i loro costi non possono essere coperti dall’azione).
Misure restrittive dell’UE: si applicano norme speciali a determinate entità [ad esempio le entità soggette alle misure restrittive dell’UE a norma dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (12) e le entità contemplate dagli orientamenti della Commissione 2013/C 205/05 (13)]. Tali soggetti non sono ammessi a partecipare a nessun titolo, neanche in qualità di beneficiari, partner associati, terzi che forniscono contributi in natura, subappaltatori o destinatari del sostegno finanziario a terzi (se del caso).
Composizione del consorzio
Sono ammesse le proposte presentate da singoli richiedenti.
Le proposte devono essere presentate da una o più organizzazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) n. 1144/2014, che devono provenire dallo stesso Stato membro e soddisfare le condizioni di rappresentatività per il prodotto del settore promosso.
Sono escluse dal presente invito le organizzazioni professionali o interprofessionali dell’Unione rappresentative a livello dell’Unione del prodotto o settore promosso [articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014].
Attività ammissibili
Le attività ammissibili sono quelle illustrate nella precedente sezione 2.
Le campagne di informazione e di promozione possono riguardare le seguenti attività:
1. |
Gestione del progetto |
2. |
Relazioni pubbliche
|
3. |
Sito web, social media
|
4. |
Pubblicità
|
5. |
Strumenti di comunicazione
|
6. |
Eventi
|
7. |
Promozione presso i punti vendita
|
Le degustazioni e la distribuzione di campioni non sono consentite nell’ambito di campagne sul consumo responsabile di alcolici condotte nel mercato interno; tuttavia, tali attività sono consentite se hanno funzione accessoria e di sostegno alle misure di informazione sui regimi di qualità e i metodi di produzione biologica.
Le attività dovrebbero essere complementari e non sovrapporsi alle attività finanziate attraverso la politica agricola comune e/o i fondi o gli strumenti dei diversi Stati membri che sostengono la promozione dei prodotti agricoli a livello nazionale. I progetti devono essere concepiti in modo da integrare altre attività pubbliche o private realizzate dalle organizzazioni proponenti sui mercati interessati; devono essere garantite sinergie con tali attività.
I progetti dovrebbero tenere conto dei risultati delle precedenti campagne cofinanziate, descrivendone chiaramente l’impatto e i motivi della ri-presentazione.
Le complementarità devono essere descritte nella proposta di progetto (parte B del modulo di domanda).
I progetti devono essere conformi agli interessi e alle priorità politiche dell’UE (quali ambiente, clima, politica sociale, politica di sviluppo e politica commerciale ecc.).
Le proposte devono:
a) |
garantire che le azioni siano realizzate per il tramite di organismi incaricati dell’esecuzione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1144/2014. Le organizzazioni proponenti devono selezionare gli organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi che garantiscano la massima convenienza e l’assenza di conflitti di interesse [cfr. articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1829]. L’organizzazione proponente si impegna affinché l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma sia selezionato al più tardi prima della firma della convenzione di sovvenzione [cfr. articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione]; |
b) |
garantire che i costi dell’azione che intende realizzare non superino i normali tassi di mercato, se l’organizzazione proponente intende attuare essa stessa alcune parti della proposta; |
c) |
rispettare la normativa dell’Unione applicabile ai prodotti interessati e alla loro commercializzazione e presentare una dimensione unionale; |
d) |
per le proposte a livello di mercato interno riguardanti uno o più regimi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014: concentrarsi sul suddetto regime/sui suddetti regimi nel loro messaggio principale dell’Unione. Quando in detto programma uno o più prodotti illustrano tali regimi, tali prodotti devono apparire come messaggio secondario rispetto al messaggio principale dell’Unione; |
e) |
per i messaggi contenenti informazioni sull’impatto sulla salute:
|
f) |
per le proposte che intendono indicare l’origine o i marchi commerciali: conformarsi alle norme di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831. |
Al fine di valutare l’ammissibilità delle attività, devono essere fornite le seguenti informazioni:
— |
per le proposte concernenti regimi di qualità nazionali: documentazione o riferimento a fonti accessibili pubblicamente che certifichino il riconoscimento ufficiale del regime di qualità da parte dello Stato membro; |
— |
per le proposte destinate al mercato interno e che trasmettono un messaggio inerente a determinate pratiche alimentari o un consumo di alcol responsabile: descrizione del modo in cui il programma proposto e il suo messaggio o i suoi messaggi rispettano le norme nazionali pertinenti nel settore della salute pubblica dello Stato membro in cui sarà realizzato il programma (compresi riferimenti o documenti a sostegno di tale affermazione); |
— |
per le proposte che promuovono prodotti o metodi sostenibili: documentazione o riferimento a fonti accessibili pubblicamente che dimostrano che il prodotto/metodo è certificato come sostenibile. |
Il sostegno finanziario a terzi è consentito per le sovvenzioni alle seguenti condizioni:
— |
il sostegno finanziario è concesso solo a entità collegate al beneficiario (15) e già identificate nella proposta di progetto; |
— |
il progetto specifica l’importo massimo del sostegno finanziario per ciascun terzo e i criteri e le procedure per la concessione del sostegno finanziario; |
— |
i beneficiari garantiscono che i costi imputati all’azione siano limitati ai costi effettivamente sostenuti da tali terzi e che le entità rispettino il principio della sana gestione finanziaria e tengano registri dei loro costi. |
Ubicazione geografica (paesi destinatari)
Le domande devono riguardare attività destinate a uno o più paesi che rientrano nel tema prescelto dell’invito.
Durata
I progetti dovrebbero avere una durata minima di 12 mesi e una durata massima di 36 mesi.
Le proposte dovrebbero specificare la durata dell’azione.
7. Capacità finanziaria e operativa ed esclusione
Capacità finanziaria
I richiedenti devono disporre di risorse solide e sufficienti per attuare con esito positivo i progetti e contribuire alla loro quota. Le organizzazioni che partecipano a più progetti devono disporre di capacità sufficienti per attuare tutti questi progetti.
Il controllo della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base dei seguenti documenti:
— |
i conti annuali (compresi il conto profitti e perdite e lo stato patrimoniale) dell’ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati chiusi i conti; |
— |
per le entità di nuova costituzione, un piano economico (se i conti non sono disponibili); |
— |
il modulo precompilato per la sostenibilità finanziaria che sintetizza i dati necessari dei conti annuali che contribuiscono alla valutazione della capacità finanziaria. |
Inoltre, per i partecipanti che richiedono un contributo dell’UE superiore a 750 000 EUR (soglia per richiedente):
— |
una relazione di audit redatta da un revisore esterno autorizzato che certifichi i conti dell’ultimo esercizio finanziario disponibile, se tale relazione è disponibile ed è prescritto un controllo legale dei conti a norma del diritto dell’UE o nazionale; OPPURE |
— |
un’autodichiarazione firmata dal rappresentante autorizzato del richiedente attestante la validità dei suoi conti. L’autodichiarazione deve essere accompagnata da documenti legali comprovanti l’identità del rappresentante legale e il diritto di firma per conto del partecipante. |
L’analisi si baserà su indicatori finanziari neutri, ma terrà conto anche di altri aspetti, quali la dipendenza dai finanziamenti dell’UE, il disavanzo e le entrate degli anni precedenti.
Il controllo sarà effettuato di norma per tutti i beneficiari, tranne nei seguenti casi:
— |
organismi pubblici (entità istituite come organismi pubblici a norma del diritto nazionale, comprese le autorità locali, regionali o nazionali) |
— |
se l’importo della sovvenzione individuale richiesta non supera 60 000 EUR. |
Capacità operativa
I candidati devono possedere le competenze, le qualifiche e le risorse necessarie per attuare con successo i progetti e contribuire alla loro quota (compresa un’esperienza sufficiente in progetti di dimensioni e natura comparabili).
I richiedenti devono dimostrare che almeno una persona fisica assunta dal richiedente con contratto d’impiego (o assegnata all’azione sulla base di un atto di nomina equivalente, distacco retribuito o altra tipologia di contratto diretto, ad esempio contratto per la fornitura di servizi) sarà nominata responsabile del progetto. Il responsabile del progetto possiede almeno tre anni di esperienza nella gestione di progetti.
La capacità operativa sarà valutata nell’ambito del criterio di aggiudicazione «Qualità» sulla base delle competenze e dell’esperienza dei richiedenti e dei loro team di progetto, comprese le risorse operative (umane, tecniche e di altro tipo) o, in via eccezionale, le misure proposte per ottenerla entro l’inizio dell’esecuzione dei compiti.
Se la valutazione del criterio di aggiudicazione è positiva, si ritiene che i richiedenti dispongano di sufficiente capacità operativa.
I richiedenti dovranno dimostrare la propria capacità mediante le seguenti informazioni nel modulo di domanda (parte B):
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curriculum vitae (qualifiche ed esperienze) del personale responsabile della gestione e dell’attuazione del progetto (ad esempio CV del responsabile del progetto, team principale del progetto ecc.); |
— |
relazione sulle attività del richiedente dell’ultimo anno; |
— |
elenco dei progetti finanziati dall’UE negli ultimi tre anni. |
Nel caso in cui le organizzazioni proponenti intendano attuare determinate parti della proposta, vanno presentate le prove di un’esperienza di almeno tre anni nell’esecuzione di azioni di informazione e di promozione. Pertanto, deve essere fornita la seguente informazione:
— |
descrizione delle attività pertinenti svolte dal richiedente. |
Possono essere richiesti ulteriori documenti giustificativi, se necessari per confermare la capacità operativa di un richiedente.
Esclusione
NON possono partecipare i richiedenti che sono soggetti a sanzioni amministrative dell’UE (ossia decisioni di esclusione o di sanzione pecuniaria) (16) o che si trovano in una delle seguenti situazioni di esclusione che impediscono loro di ricevere finanziamenti UE:
— |
sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione dell’attività o altre procedure analoghe (comprese le procedure per le persone con responsabilità illimitata per i debiti del richiedente); |
— |
hanno violato gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o al pagamento di imposte e tasse (anche se la violazione è stata commessa da persone con responsabilità illimitata per i debiti del richiedente); |
— |
si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali (17) (anche se commessi da persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, beneficiari effettivi o persone che sono essenziali per la concessione/l’attuazione della sovvenzione) |
— |
si sono resi colpevoli di frode, corruzione, legami con un’organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, reati connessi al terrorismo (compreso il finanziamento del terrorismo), lavoro minorile o tratta di esseri umani (anche se commessi da persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, beneficiari effettivi o persone che sono essenziali per la concessione/l’attuazione della sovvenzione); |
— |
hanno mostrato significative carenze nell’adempimento dei principali obblighi previsti da un contratto di appalto, una convenzione di sovvenzione, un premio, un contratto di esperti o simili dell’UE (anche se dovute a persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, beneficiari effettivi o persone che sono essenziali per la concessione/l’attuazione della sovvenzione) |
— |
hanno commesso irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (18) (anche se commesse da persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, beneficiari effettivi o persone che sono essenziali per la concessione/l’attuazione della sovvenzione) |
— |
si sono costituiti in entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nel paese di origine o hanno creato un’altra entità a tal fine (anche se dovuto a persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, beneficiari effettivi o persone che sono essenziali per la concessione/l’attuazione della sovvenzione). |
I richiedenti saranno inoltre respinti se risulta che (19):
— |
durante la procedura di aggiudicazione hanno presentato in modo erroneo le informazioni richieste come condizione per partecipare o non hanno fornito tali informazioni; |
— |
in precedenza hanno partecipato alla preparazione dell’invito e ciò comporta una distorsione della concorrenza che non può essere altrimenti sanata (conflitto di interessi). |
8. Procedura di valutazione e di aggiudicazione
Le proposte dovranno seguire la procedura standard di presentazione e valutazione (presentazione in un’unica fase + valutazione in un’unica fase).
Le proposte saranno dapprima verificate per quanto riguarda i requisiti formali (ammissibilità) e successivamente valutate (in relazione a ciascun tema separatamente) da un comitato di valutazione (assistito da esperti esterni indipendenti) per quanto riguarda la capacità operativa e i criteri di aggiudicazione (cfr. sezioni 7 e 9) e successivamente classificate in base al punteggio di qualità.
Per le proposte che hanno ottenuto il medesimo punteggio (nell’ambito di uno stesso tema) l’ordine di priorità sarà determinato secondo il seguente approccio.
Per ogni gruppo di proposte con lo stesso numero di punti, partendo dal gruppo con il punteggio più elevato, e proseguendo in ordine decrescente, sarà data priorità alle proposte che consentono una diversificazione in termini di prodotti o di mercati di riferimento.
Ciò significa che, in presenza di proposte con pari punteggio nell’ambito dello stesso tema, sarà data priorità alle domande il cui contenuto non è ancora rappresentato nelle proposte con punteggio più elevato, in primo luogo in termini di prodotti, in secondo luogo in termini di mercato di riferimento.
Se questi criteri non possono essere applicati, saranno selezionati i progetti che hanno ottenuto il punteggio più elevato per i singoli criteri di aggiudicazione.
Si confronteranno innanzitutto i punteggi dei progetti per il criterio di aggiudicazione «Pertinenza». Quando questi punteggi sono uguali, la priorità sarà basata sui punteggi per il criterio «Impatto». Quando questi punteggi sono uguali, la priorità sarà basata sui punteggi per il criterio «Qualità».
Si segue rigidamente l’ordine delle graduatorie.
La Commissione europea adotta un atto di esecuzione che determina i programmi semplici selezionati, le eventuali modifiche da apportarvi e le relative dotazioni finanziarie (decisione di aggiudicazione). La decisione della Commissione elencherà i programmi selezionati cui viene concesso un contributo finanziario dell’Unione a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014. La decisione sarà indirizzata agli Stati membri competenti.
Non appena adotta il suddetto atto di esecuzione, la Commissione trasmette copia dei programmi selezionati agli Stati membri interessati. Gli Stati membri comunicano senza indugio alle organizzazioni proponenti l’esito positivo o negativo della loro domanda.
9. Criteri di aggiudicazione
I criteri di aggiudicazione del presente invito sono i seguenti:
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Pertinenza (25 punti):
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Qualità (50 punti):
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Impatto (25 punti):
Punteggio massimo: 100 punti. Soglie individuali per criterio: 15/25 e 30/50 punti. Soglia globale: 60 punti. Le proposte che superano le soglie individuali e la soglia globale saranno prese in considerazione ai fini del finanziamento, entro i limiti della dotazione disponibile per l’invito. Le altre proposte saranno respinte. |
10. Struttura giuridica e finanziaria delle convenzioni di sovvenzione
Gli Stati membri interessati sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi semplici selezionati e dei relativi pagamenti.
Gli Stati membri concludono convenzioni di sovvenzione per l’attuazione dei programmi con le organizzazioni proponenti selezionate conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.
La convenzione di sovvenzione definirà il quadro della sovvenzione nonché i termini e le condizioni, in particolare per quanto riguarda i prodotti/servizi da fornire, le relazioni e i pagamenti.
Il modello di convenzione di sovvenzione che sarà utilizzato e tutti gli altri modelli e documenti di orientamento pertinenti sono reperibili nei documenti di riferimento del portale.
Data di inizio e durata del progetto
La data di inizio e la durata del progetto saranno fissate nella convenzione di sovvenzione (scheda tecnica, punto 1). Di norma, la data di inizio sarà successiva alla firma della sovvenzione. Non dovrebbe essere posteriore a 6 mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione di sovvenzione. L’applicazione retroattiva può essere concessa in via eccezionale per motivi debitamente giustificati, ma mai prima della data di presentazione della proposta.
Durata del progetto: minimo 12, massimo 36 mesi.
Prodotti/servizi da fornire
I prodotti/servizi da fornire per ciascun progetto saranno riportati nell’allegato 1 della convenzione di sovvenzione.
Forma della sovvenzione, tasso di finanziamento e importo massimo della sovvenzione
I parametri della sovvenzione (importo massimo della sovvenzione, tasso di finanziamento, costi ammissibili totali ecc.) saranno stabiliti nella convenzione di sovvenzione (scheda dati, punto 3 e articolo 5).
Bilancio del progetto: nessun limite. La sovvenzione attribuita può essere inferiore all’importo richiesto.
La sovvenzione sarà una sovvenzione per i costi effettivi misti basati sul bilancio. Ciò significa che rimborserà SOLO determinati tipi di costi (costi ammissibili) e SOLO i costi effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi iscritti a bilancio).
I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nella convenzione di sovvenzione [75/85 % per i beneficiari stabiliti negli Stati membri dell’UE che ricevono assistenza finanziaria e 70 % (per i programmi semplici nel mercato interno)/80 % (per i programmi semplici in paesi terzi) per i beneficiari di altri paesi].
Il divieto del fine di lucro si applica alle organizzazioni a scopo di lucro che presentano domanda nell’ambito del presente invito. La sovvenzione NON può generare profitti. Se vi è un profitto (ossia eccedenza di entrate + sovvenzione UE rispetto ai costi), sarà detratto dall’importo finale della sovvenzione.
Si prega inoltre di notare che l’importo finale della sovvenzione può essere ridotto in caso di inosservanza della convenzione di sovvenzione (ad esempio attuazione inadeguata, violazione degli obblighi ecc.).
Categorie di bilancio e norme di ammissibilità dei costi
Le categorie di bilancio e le norme di ammissibilità dei costi sono stabilite nella convenzione di sovvenzione (scheda dati, punto 3 e articolo 6).
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A. Costi del personale
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B. Costi di subappalto |
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C. Costi di acquisto
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D. Altre categorie di costi
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E. Costi indiretti |
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Costi per il personale:
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Spese di viaggio e soggiorno: costi effettivi |
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Costi dei beni strumentali: ammortamento |
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Altre categorie di costi:
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IVA: l’IVA non detraibile è ammissibile (ma si ricorda che dal 2013 l’IVA pagata dai beneficiari che sono organismi pubblici che agiscono in qualità di pubblica amministrazione NON è ammissibile) |
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Altri:
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Rendicontazione e modalità di pagamento
Le modalità di rendicontazione e di pagamento sono stabilite nella convenzione di sovvenzione (scheda dati, punto 4 e articoli 21 e 22).
Dopo la firma della sovvenzione, avete il diritto di ricevere un anticipo per iniziare a lavorare al progetto (di norma il 20 % dell’importo massimo della sovvenzione).
L’organizzazione proponente può presentare una domanda di anticipo allo Stato membro interessato conformemente all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.
Il pagamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell’organizzazione proponente, di una cauzione pari all’importo di tale anticipo a favore dello Stato membro conformemente al capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (20).
Sarà effettuato un pagamento intermedio (con una rendicontazione dettagliata dei costi) alla fine di ogni anno di completamento dell’attuazione dell’azione.
Le domande di pagamento intermedio sono presentate dall’organizzazione proponente agli Stati membri conformemente all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.
Le domande di pagamento del saldo sono presentate dall’organizzazione proponente agli Stati membri conformemente all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831. Lo Stato membro calcolerà l’importo finale della sovvenzione. Se il totale dei pagamenti precedenti è superiore all’importo finale della sovvenzione, lo Stato membro chiederà al coordinatore di restituire la differenza (recupero).
Tutti i pagamenti saranno effettuati al coordinatore, se del caso.
Certificati
A seconda del tipo di azione, dell’entità dell’importo della sovvenzione e del tipo di beneficiari, potrebbe essere chiesto di presentare vari certificati. I tipi, le scadenze e le soglie per ciascun certificato sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione (scheda dati, punto 4 e articolo 24).
Regime di responsabilità per i recuperi
Il regime di responsabilità per i recuperi è stabilito nella convenzione di sovvenzione (scheda dati, punto 4.4 e articolo 22).
Per i beneficiari, si tratta di uno dei seguenti regimi:
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responsabilità in solido limitata con massimali individuali — ciascun beneficiario fino all’importo massimo della propria sovvenzione |
— |
responsabilità in solido incondizionata — ciascun beneficiario fino all’importo massimo della sovvenzione per l’azione o |
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responsabilità finanziaria individuale — ciascun beneficiario solo per i propri debiti. |
Disposizioni relative all’attuazione del progetto
Regole di sicurezza: cfr. modello di convenzione di sovvenzione (articolo 13)
Norme etiche: cfr. modello di convenzione di sovvenzione (articolo 14)
Norme in materia di DPI: cfr. modello di convenzione di sovvenzione (articolo 16 e allegato 5)
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elenco dei precedenti: sì |
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diritti d’uso sui risultati: sì |
Comunicazione, diffusione e visibilità dei finanziamenti: cfr. modello di convenzione di sovvenzione (articolo 17 e allegato 5)
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ulteriori attività di comunicazione e diffusione: sì |
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logo speciale: sì |
Norme specifiche per la realizzazione dell’azione: cfr. modello di convenzione di sovvenzione (articolo 18 e allegato 5)
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Norme specifiche per le campagne di informazione e di promozione per i prodotti agricoli |
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Norme specifiche per il sostegno finanziario a terzi |
Inadempimento e violazione del contratto
La convenzione di sovvenzione (capitolo 5) prevede le misure che possono essere adottate in caso di violazione del contratto (e altre questioni di non conformità).
Per maggiori informazioni, cfr. CSC — Convenzione di sovvenzione commentata.
11. Aiuto
Si invita, per quanto possibile, a reperire autonomamente le risposte necessarie in questo e negli altri documenti (le risorse disponibili per la gestione delle richieste dirette sono limitate):
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Manuale online |
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Domande frequenti sulla pagina dedicata (per quesiti specifici relativi all’invito) |
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Portale FAQ (per i quesiti di carattere generale) |
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Domande frequenti specifiche sulla politica di promozione (https://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html) |
Si prega inoltre di consultare regolarmente la pagina tematica in quanto la utilizzeremo per pubblicare gli aggiornamenti relativi all’invito.
Contatti
Per singoli quesiti sul sistema di presentazione del portale si prega di contattare l’helpdesk informatico.
I quesiti di natura non informatica devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu
Si prega di indicare chiaramente il riferimento dell’invito a presentare proposte e la tematica cui si riferisce il quesito (cfr. prima pagina dell’invito).
12. Importante
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(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 3).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 14).
(5) Decisione di esecuzione C(2020) 8835 final della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2021 e al finanziamento di azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli.
(6) COM(2007) 279 final del 30.5.2007.
(*1) Il programma semplice su «frutta e verdura» per il mercato interno è ammissibile anche nell’ambito di altri temi. Per le campagne relative a frutta e verdura proposte nell’ambito di altri temi che riguardano il mercato interno, il messaggio è diverso rispetto alla comunicazione dei benefici del consumo di frutta e verdura nell’ambito di una dieta corretta ed equilibrata (tranne nel caso in cui la frutta e la verdura siano associate a uno o più prodotti diversi).
(*2) I programmi destinati ai paesi meno sviluppati (PMS) secondo l’elenco delle Nazioni Unite disponibile all’indirizzohttps://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell’UE. I richiedenti saranno invitati a presentare una propria valutazione che spieghi perché il programma di promozione proposto non inciderà negativamente sugli obiettivi della politica di sviluppo dell’UE nei paesi meno sviluppati destinatari del programma di promozione.
(*3) I programmi semplici di promozione dei prodotti biologici nei paesi terzi si applicano nell’ambito della tematica AGRIP- SIMPLE-2021-TC-ORGANIC. Non possono essere applicati nell’ambito di altre tematiche, a meno che i prodotti biologici non siano combinati con altri prodotti.
(7) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(8) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.
(9) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(10) Cfr. articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario dell’UE 2018/1046.
(11) Per le definizioni cfr. articolo 187, paragrafo 2, e articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario dell’UE 2018/1046.
(12) Si noti che la Gazzetta ufficiale dell’UE contiene l’elenco ufficiale e, in caso di conflitto, il suo contenuto prevale su quello della Mappa delle sanzioni dell’UE.
(13) Orientamenti 2013/C 205/05 della Commissione sull’ammissibilità delle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967 alle sovvenzioni, ai premi e agli strumenti finanziari dell’UE a partire dal 2014 (GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9).
(14) Regolamento (UE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).
(15) «Entità collegate»: entità che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un legame giuridico o di capitale, che non è limitato all’azione né istituito al solo scopo della sua attuazione.
(16) Cfr. articolo 136 del regolamento finanziario dell’UE 2018/1046.
(17) Gli illeciti professionali includono: violazione delle norme deontologiche, condotta illecita con impatto sulla credibilità professionale, false dichiarazioni/alterazioni delle informazioni, partecipazione a un cartello o ad altro accordo che provoca distorsioni della concorrenza, violazione dei diritti di proprietà intellettuale, tentativo di influenzare i processi decisionali o di ottenere informazioni riservate da autorità pubbliche per ottenere un vantaggio.
(18) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(19) Cfr. articolo 141 del regolamento finanziario dell’UE 2018/1046.