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Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 2020/C 365/10
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2020/C 365/10
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2020/C 365/10
PUB/2020/738
OJ C 365, 29.10.2020, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 365/11 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 365/10)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«UTRECHT»
PGI-NL-A0967-AM04
Data della comunicazione: 18.8.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Descrizione e motivi delle modifiche al disciplinare di produzione e al documento unico per l’IGP «Utrecht»
Modifiche all’etichettatura
Descrizione e motivi
Descrizione: prevedere la possibilità di integrare il nome della provincia nell’IGP con la menzione di una zona geografica più circoscritta. La zona di produzione resta invariata.
Motivi: consentire ai produttori di integrare il nome della provincia sull’etichetta con la menzione di una zona geografica più circoscritta, rafforzando altresì il carattere regionale.
La modifica riguarda il punto 9 (Ulteriori condizioni) del documento unico e l’aggiunta della menzione nel disciplinare di produzione. Di conseguenza, viene modificata anche la numerazione dei punti del disciplinare di produzione.
È stata inclusa la menzione seguente: Utrechtse Heuvelrug.
Aggiornamento a seguito di modifiche alla legislazione nazionale
Descrizione e motivi
Descrizione: al punto 1.9 (Nome tradizionale con menzione della provincia), il riferimento alla legislazione nazionale è stato sostituito.
Motivi: a seguito della modifica del decreto neerlandese sul vino e l’olio d’oliva entrata in vigore nel settembre 2019, è stata apportata una piccola modifica al testo di cui al punto 1.9 del disciplinare di produzione (Nome tradizionale con menzione della provincia) per sostituire il riferimento a detto decreto.
Formulazione precedente:
«I requisiti per l’uso di questo nome sono stabiliti nel decreto del ministro dell’Economia del 5 giugno 2014, n. WJZ/14070246 recante norme relative alla commercializzazione del vino e dell’olio d’oliva (decreto sul vino e l’olio d’oliva).»
Nuova formulazione
«L’etichetta di un vino conforme ai requisiti del presente disciplinare di produzione può riportare le informazioni relative all’IGP utilizzando la menzione tradizionale “Landwijn Utrecht” o la dicitura “Beschermde Geografische Aanduiding Utrecht” [Indicazione geografica protetta “Utrecht”].»
Aggiornamento in conseguenza della prassi
Descrizione e motivi
Descrizione: al punto 1.10 (Autorità di controllo/procedura di controllo):
la descrizione della procedura seguita dall’autorità di controllo è stata adeguata alla prassi.
Motivi: per allineare i requisiti di controllo alla prassi, la formulazione del testo di cui al punto 1.10 del disciplinare di produzione è stata modificata. L’autorità di controllo non può fornire e approvare un elenco con un numero limitato di laboratori. Questa parte del testo è stata pertanto cancellata dal disciplinare.
Formulazione precedente:
«L’analisi dei vini IGP è obbligatoria. Le aziende devono far analizzare i campioni di ciascun vino da laboratori certificati (nei Paesi Bassi o all’estero); l’Autorità per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo dei Paesi Bassi (NVWA) fornisce e approva un elenco di un numero limitato di laboratori. L’NVWA esegue i controlli del caso (tramite verifiche amministrative) e preleva controcampioni in maniera aleatoria per sottoporli ad analisi presso il proprio laboratorio.»
Nuova formulazione
«L’analisi dei vini IGP è obbligatoria. Le aziende devono far analizzare i campioni di ciascun vino da un laboratorio certificato dell’UE (nei Paesi Bassi o all’estero). L’Autorità per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo (NVWA) esegue i controlli del caso (tramite verifiche amministrative) e preleva controcampioni in maniera aleatoria per sottoporli ad analisi presso il proprio laboratorio.»
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Utrecht
2. Tipo di indicazione geografica
IGP — indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. |
Vino spumante |
5. |
Vino spumante di qualità |
8. |
Vino frizzante |
9. |
Vino frizzante gassificato |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Categoria di vini 1: vino
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi sono freschi, fruttati, discretamente ricchi, con note prevalentemente verdi e alcune note tropicali.
I vini rossi sono caratterizzati da alcuni frutti neri e soprattutto frutti rossi e sono piuttosto corposi.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
— |
titolo alcolometrico totale massimo, |
— |
acidità volatile massima, |
— |
tenore massimo di anidride solforosa totale, |
— |
arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
|
Categoria di vini 4: vino spumante
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi sono freschi, fruttati, discretamente ricchi, con note prevalentemente verdi e alcune note tropicali.
I vini rossi sono caratterizzati da alcuni frutti neri e soprattutto frutti rossi e sono piuttosto corposi.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
— |
titolo alcolometrico totale massimo, |
— |
acidità volatile massima, |
— |
tenore massimo di anidride solforosa totale, |
— |
arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
|
Categoria di vini 5: vino spumante di qualità
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi sono freschi, fruttati, discretamente ricchi, con note prevalentemente verdi e alcune note tropicali.
I vini rossi sono caratterizzati da alcuni frutti neri e soprattutto frutti rossi e sono piuttosto corposi.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
— |
titolo alcolometrico totale massimo, |
— |
acidità volatile massima, |
— |
tenore massimo di anidride solforosa totale, |
— |
arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
|
Categoria di vini 8: vino frizzante
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi sono freschi, fruttati, discretamente ricchi, con note prevalentemente verdi e alcune note tropicali.
I vini rossi sono caratterizzati da alcuni frutti neri e soprattutto frutti rossi e sono piuttosto corposi.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
— |
titolo alcolometrico totale massimo, |
— |
acidità volatile massima, |
— |
tenore massimo di anidride solforosa totale, |
— |
arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
|
Categoria di vini 9: vino frizzante gassificato
Caratteristiche organolettiche
I vini bianchi sono freschi, fruttati, discretamente ricchi, con note prevalentemente verdi e alcune note tropicali.
I vini rossi sono caratterizzati da alcuni frutti neri e soprattutto frutti rossi e sono piuttosto corposi.
Caratteristiche analitiche
Le definizioni contenute nella normativa UE/nei decreti ministeriali neerlandesi si applicano alle caratteristiche indicate di seguito:
— |
titolo alcolometrico totale massimo, |
— |
acidità volatile massima, |
— |
tenore massimo di anidride solforosa totale, |
— |
arricchimento, disacidificazione e, subordinatamente ad approvazione, acidificazione massimi.
|
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Pratiche enologiche specifiche
BIANCHI => raccolta, selezione, pressatura, chiarificazione del mosto, fermentazione, chiarificazione/maturazione, imbottigliamento
ROSSI => raccolta, selezione, pigiatura/diraspatura, fermentazione primaria, pressatura, fermentazione malolattica, chiarificazione/maturazione, imbottigliamento
b. Rese massime
Uve bianche
95 hl/ha
Uve rosse
80 hl/ha
6. Zona geografica delimitata
Provincia di Utrecht, delimitata dai confini provinciali stabiliti conformemente alla Costituzione.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Acolon
Auxerrois B
Bacchus B
Baco noir
Baron N
Bianca B
Birstaler muscat
Bronner B
Cabaret Noir N (VB-91-26-4)
Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)
Cabernet Cantor N
Cabernet Carbon N
Cabernet Carol N
Cabernet Cortis
Cabernet Cubin
Cabernet Dorio
Cabernet Dorsa
Cabernet Franc N
Cabernet Jura
Cabernet Mitos
Cabernet Sauvignon
Cabertin N (VB-91-26-17)
Calandro N
Carmenere
Chardonnay B
Dakapo
Domina N
Dornfelder N
Dunkelfelder N
Excelsior
Faber B
Florental N
Früburgunder N
Gamaret N
Gamay N
Gewürztraminer Rs
Golubok N
Hegel
Helios
Hibernal B
Huxelrebe B
Hölder B
Johanniter B
Juwel B
Kerner B
Kernling B
Landal N
Léon millot N
Maréchal Foch N
Melody
Merlot
Merzling B
Meunier N
Monarch
Morio muscat B
Muscaris B
Muscat Blanc
Muscat Blue
Müller thurgau B
Orion B
Ortega B
Palatina
Phoenix B
Pinot Gris G
Pinot Blanc B
Pinot Noir N
Pinotin N
Plantet N
Polo Muscat B
Portugiezer N
Prior N
Rayon d’or B
Reberger
Regent N
Riechensteiner B
Riesling B
Rondo N
Roter Elbling Rs
Ruländer G
Satin Noir N (VB-91-26-29)
Sauvignac B (Cal 6-04)
Sauvignon Blanc B
Sauvignon Soyhieres B (VB-32-7)
Scheurebe B
Schönburger Rs
Seyval B
Siegerrebe Rs
Silcher B
Sirius
Solaris
Souvignier Gris
St. Laurent
Staufer
Sylvaner B
Syrah
Tempranillo
Villaris B
Viognier B
Würzer B
Zweigeltrebe N
8. Descrizione del legame/dei legami
«Zona geografica: descrizione e clima»
Ad est, al confine con la Gheldria, il suolo è composto da sabbia fine (franca) (sabbia di copertura) (= Gelderse/Utrechtse Vallei).
A nord-est, est e sud-est di Utrecht sono presenti morene di spinta dell’ultima era glaciale costituite principalmente da sabbie fluviali grossolane e fini (spesso ricche di ghiaia), in alcuni punti anche sabbia fine (scacciasabbia) (= Utrechtse Heuvelrug).
L’area restante di Utrecht è stata fortemente influenzata dai vecchi letti del Reno, con depositi di argilla fluviale e torba. Sono presenti bassi depositi di torba nel nord-ovest.
Il clima è caratterizzato da:
— |
un tasso medio delle precipitazioni di 858 mm/anno; |
— |
1 602 ore di insolazione all’anno (De Bilt); |
— |
una temperatura media annua di 10,1 °C e di 17,0 °C durante l’estate; |
— |
un’escursione termica pari a 9,0 °C a settembre. |
«Legame causale»
Il clima permette di raggiungere la resa e la maturazione dichiarate. La maturazione conferisce al vino bianco freschezza e frutto, con alcune note tropicali, e al vino rosso note prevalentemente di frutta rossa.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo
Norme dell’UE
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Zona di prossimità immediata per la produzione del vino
Per quanto riguarda la zona di produzione (vinificazione), tutte le province neerlandesi si considerano «zona di prossimità immediata».
Una parte o la totalità del vino di base prodotto nella zona coperta dall’IGP o in una zona di prossimità immediata può essere imbottigliata da terzi come vino frizzante o spumante.
Ciò può avvenire al di fuori della zona IGP o della zona di prossimità immediata, pur mantenendo l’indicazione IGP. In questo caso deve essere indicato anche l’imbottigliatore terzo, eventualmente utilizzando un numero di codice (imbottigliato da ................... per ..................).
Quadro normativo
Norme dell’UE
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
La menzione seguente di una zona più circoscritta all’interno della zona IGP «Utrecht» può essere utilizzata insieme all’indicazione «Utrecht» se almeno l’85 % delle uve utilizzate proviene da tale zona:
— |
Utrechtse Heuvelrug. |
Link al disciplinare del prodotto
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/09/BGA%20Utrecht%20productdossier%20v1.1.pdf