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Document C2020/362/04
Call for proposals ‘Support for information measures relating to the EU Cohesion policy’ 2020/C 362/04
Invito a presentare proposte «Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell'UE» 2020/C 362/04
Invito a presentare proposte «Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell'UE» 2020/C 362/04
PUB/2020/831
GU C 362 del 28.10.2020, p. 4–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 362/4 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
«Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell'UE»
(2020/C 362/04)
Indice
1. |
Introduzione — Contesto | 6 |
2. |
Obiettivi — Temi — Priorità | 4 |
3. |
Calendario | 8 |
4. |
Bilancio disponibile | 6 |
5. |
Condizioni per la ricevibilità delle domande | 6 |
6. |
Criteri di ammissibilità | 6 |
6.1. |
Richiedenti ammissibili | 8 |
6.2. |
Attività ammissibili | 9 |
6.3. |
Periodo di attuazione | 9 |
7. |
Criteri di esclusione | 10 |
7.1. |
Esclusione | 10 |
7.2. |
Misure correttive | 11 |
7.3. |
Rigetto nell'ambito dell'invito a presentare proposte | 11 |
7.4. |
Documenti giustificativi | 11 |
8. |
Criteri di selezione | 12 |
8.1. |
Capacità finanziaria | 12 |
8.2. |
Capacità operativa | 12 |
9. |
Criteri di attribuzione | 12 |
10. |
Impegni giuridici | 14 |
11. |
Disposizioni finanziarie | 14 |
11.1. |
Forme della sovvenzione | 14 |
11.2. |
Costi ammissibili | 14 |
11.3. |
Costi non ammissibili | 16 |
11.4. |
Pareggio di bilancio | 17 |
11.5. |
Calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione | 17 |
11.6. |
Relazioni e modalità di pagamento | 18 |
11.7. |
Altre condizioni finanziarie | 18 |
12. |
Pubblicità | 19 |
12.1. |
Da parte dei beneficiari | 19 |
12.2. |
Da parte della commissione | 20 |
13. |
Trattamento dei dati personali | 20 |
14. |
Procedura per la presentazione delle proposte | 21 |
1. INTRODUZIONE — CONTESTO
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il finanziamento di misure di informazione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nel quadro degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 2020, come annunciato dalla decisione C(2020)305 della Commissione (1) del 27.1.2020.
L'agenda politica dell'Unione europea per i prossimi anni comprende decisioni di grande importanza per il futuro dell'UE: è in corso un ampio dibattito in merito alle priorità su cui l'UE dovrebbe concentrarsi. Parallelamente, sarà presto adottato un nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020 e saranno istituiti nuovi programmi e meccanismi di finanziamento per darvi attuazione.
In tale contesto è importante che le future decisioni sulle priorità dell'UE tengano adeguatamente conto del contributo della politica di coesione (2) alla realizzazione delle priorità dell'UE nonché del suo potenziale nel riavvicinare l'Unione ai suoi cittadini.
La politica di coesione prevede investimenti in tutte le regioni dell'UE al fine di sostenere la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nonché di migliorare la qualità della vita nelle 276 regioni dell'UE. Questi investimenti, che rappresentano un terzo del bilancio totale dell'UE, contribuiscono a realizzare le priorità politiche dell'UE. Rappresentano la prova più tangibile e concreta dell'impatto dell'UE sulla vita quotidiana di milioni di cittadini.
Ma i cittadini non sono ancora sufficientemente consapevoli né dei risultati della politica di coesione né dell'impatto che hanno sulla loro vita. Per consentire un dibattito informato sulle future priorità dell'UE e garantire maggiore trasparenza sulle modalità con cui vengono spesi i fondi dell'UE e sui risultati conseguiti, i cittadini dovrebbero avere una migliore conoscenza e consapevolezza degli investimenti nei loro paesi, nelle loro regioni e nelle loro città.
La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno evidenziato a più riprese la necessità di aumentare la visibilità della politica di coesione dell'UE, come illustrato nelle conclusioni del Consiglio «Affari generali» (3) sul tema «Avvicinare la politica di coesione ai cittadini», nella risoluzione del Parlamento europeo (4)«sul miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità nell'esecuzione dei fondi strutturali e d'investimento europei» e nelle proposte di azioni congiunte di comunicazione (5) sulla politica di coesione presentate dalla Commissione europea.
Nell'ambito dell'attuale quadro giuridico che disciplina l'attuazione dei fondi strutturali e di investimento (6) dell'UE, il presente invito a presentare proposte mira a fornire sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell'UE, nel rispetto della completa indipendenza editoriale dei soggetti coinvolti.
2. OBIETTIVI — TEMI — PRIORITÀ
Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari per l'attuazione di alcune misure di informazione (7) cofinanziate dall'UE. L'obiettivo principale è fornire sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell'UE (8), tra cui il Fondo per una transizione giusta (9) e il piano per la ripresa dell'Europa (10), nel rispetto della completa indipendenza editoriale dei soggetti coinvolti.
L'esatto contenuto delle misure di informazione proposte dipenderà dalla scelta editoriale dei richiedenti. L'indipendenza editoriale sarà garantita da una «carta di indipendenza» che farà parte della convenzione firmata tra la Commissione europea e i beneficiari delle sovvenzioni.
Gli obiettivi specifici del presente invito a presentare proposte sono i seguenti:
— |
promuovere e agevolare una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel fornire sostegno a tutte le regioni dell'UE; |
— |
approfondire la conoscenza dei progetti finanziati dall'UE, in particolare mediante la politica di coesione, e del loro impatto sulla vita dei cittadini; |
— |
diffondere informazioni e incoraggiare un dialogo aperto sulla politica di coesione, sui suoi risultati, sul suo ruolo nel realizzare le priorità politiche dell'UE e sul suo futuro; |
— |
incoraggiare la partecipazione civica alle questioni relative alla politica di coesione e promuovere la partecipazione dei cittadini alla definizione delle priorità per il futuro di questa politica. |
Le proposte dovranno illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel realizzare le priorità politiche della Commissione europea e nell'affrontare le sfide attuali e future incontrate dall'UE, dagli Stati membri, dalle regioni e dalle amministrazioni locali. Più specificamente dovrebbero riguardare il contributo della politica di coesione ai seguenti fini:
— |
stimolare la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti a livello regionale e nazionale, e migliorare la qualità di vita dei cittadini; |
— |
contribuire alla realizzazione delle priorità principali dell'UE e degli Stati membri, che comprendono, oltre alla creazione di posti di lavoro e di crescita, anche la lotta ai cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente e il potenziamento della ricerca e dell'innovazione; |
— |
migliorare la coesione economica, sociale e territoriale nell'UE riducendo al contempo le disparità interne ed esterne tra i paesi e le regioni dell'UE; |
— |
aiutare le regioni a trovare il loro spazio nell'economia mondiale e quindi a gestire correttamente la globalizzazione; |
— |
rafforzare il progetto europeo, in quanto la politica di coesione è direttamente al servizio dei cittadini dell'UE. |
Le realizzazioni e i risultati attesi sono i seguenti:
— |
aumentare la copertura mediatica della politica di coesione, in particolare a livello regionale; |
— |
migliorare la consapevolezza, da parte dei cittadini, dei risultati della politica di coesione e dell'impatto che hanno sulla loro vita; |
— |
conseguire realizzazioni e risultati concreti volti a una comunicazione su vasta scala entro la durata della misura (ad esempio trasmissioni radiotelevisive, copertura online o sulla carta stampata, altri tipi di misure di informazione e diffusione), tenendo conto del multilinguismo; |
— |
istituire una collaborazione efficiente ed efficace tra la Commissione europea e i beneficiari delle sovvenzioni. |
I destinatari delle misure di informazione da attuare attraverso il presente invito sono il grande pubblico e/o i relativi portatori di interessi. Più specificatamente:
— |
per il pubblico: l'obiettivo è sensibilizzare gli europei che non conoscono l'UE e quanto questa fa nella loro regione rispetto ai risultati della politica di coesione e al loro impatto sulla vita dei cittadini. Le informazioni dovrebbero mirare ad aumentare la comprensione del contributo della politica di coesione al rilancio dell'occupazione e della crescita in Europa, come pure alla riduzione delle disparità tra gli Stati membri e le regioni; |
— |
per i portatori di interessi: l'obiettivo è coinvolgere i portatori di interessi (comprese le autorità nazionali, regionali e locali, i beneficiari, le imprese e il mondo accademico) per comunicare ulteriormente l'impatto della politica di coesione nelle loro regioni nonché per alimentare il dibattito sul futuro della politica di coesione e, più in generale, sul futuro dell'Europa. |
3. CALENDARIO
|
Fasi |
Data e ora o periodo indicativo |
a) |
Pubblicazione dell'invito a presentare proposte |
13.10.2020 |
b) |
Termine per la presentazione delle domande |
12.1.2021 |
c) |
Periodo di valutazione |
Febbraio-aprile 2021 |
d) |
Informazione ai richiedenti |
Maggio 2021 |
e) |
Firma delle convenzioni di sovvenzione |
Giugno-agosto 2021 |
4. BILANCIO DISPONIBILE
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito a presentare proposte è stimato a 5 000 000 EUR.
L'importo della sovvenzione sarà di massimo 300 000 EUR.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
5. CONDIZIONI PER LA RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE
Per essere ricevibili, le domande devono:
— |
essere inviate entro il termine per la presentazione delle domande di cui alla sezione 3; |
— |
essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) utilizzando il modulo di domanda disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/; e |
— |
essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE. |
Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà il rigetto della domanda.
6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
6.1. Richiedenti ammissibili
Possono presentare proposte i seguenti richiedenti (11):
— |
organizzazioni attive nel settore dei media/agenzie di stampa (televisione, radio, carta stampata, media online, nuovi media e combinazione di diversi media); |
— |
organizzazioni senza scopo di lucro; |
— |
università e istituti d'istruzione; |
— |
centri di ricerca e gruppi di riflessione; |
— |
associazioni di interesse europeo; |
— |
entità private; |
— |
autorità pubbliche (12) (nazionali, regionali e locali), ad eccezione delle autorità incaricate dell'attuazione della politica di coesione, a norma dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. |
Non sono ammesse le persone fisiche né le entità costituite al solo fine di attuare progetti nell'ambito del presente invito a presentare proposte.
Sono ammessi i richiedenti che hanno partecipato agli inviti pubblicati dalla Commissione europea nel 2017, 2018 e 2019 (rispettivamente gli inviti a presentare proposte 2017CE16BAT063, 2018CE16BAT042 e 2019CE16BAT117 per il «Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell'UE»), indipendentemente dall'esito delle loro domande precedenti.
Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso UE-Regno Unito (13) il 1° febbraio 2020, in particolare dell'articolo 127, paragrafo 6, e degli articoli 137 e 138, i riferimenti a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea devono intendersi fatti anche a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito. I residenti e i soggetti del Regno Unito possono pertanto presentare proposte nell'ambito del presente invito.
Paese di stabilimento
Sono ammissibili solo le domande presentate da entità giuridiche stabilite nei seguenti paesi:
— |
gli Stati membri dell'UE. |
Documenti giustificativi
Per valutare l'ammissibilità dei richiedenti sono necessari i seguenti documenti giustificativi:
— |
entità privata: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni, certificato di assoggettamento all'IVA (se, come in taluni paesi, il numero del registro delle imprese corrisponde al numero di partita IVA, è sufficiente fornire uno di questi due documenti); |
— |
ente pubblico: copia della risoluzione, della decisione o di altro documento ufficiale che istituisce l'ente di diritto pubblico; |
— |
persone fisiche: fotocopia della carta d'identità e/o del passaporto; certificato di assoggettamento all'IVA, se applicabile (ad esempio per alcuni lavoratori autonomi); |
— |
entità non aventi personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di tali entità di assumere impegni giuridici per conto delle stesse. |
Si osserva che, nel corso della procedura, i richiedenti possono essere invitati a registrarsi e a fornire un codice di identificazione del partecipante (PIC, composto da 9 cifre) che permette di identificare in modo univoco la loro organizzazione nel registro dei partecipanti. I richiedenti riceveranno istruzioni in tempo utile su come creare un PIC.
All'atto della comunicazione del PIC del richiedente, i servizi di convalida dell'UE (servizi di convalida dell'Agenzia esecutiva per la ricerca) contatteranno il richiedente (tramite il sistema di messaggistica integrato nel registro dei partecipanti) invitandolo a fornire i documenti giustificativi attestanti l'esistenza giuridica e lo status giuridico dell'organizzazione. Tale comunicazione separata conterrà tutte le informazioni e le istruzioni necessarie.
6.2. Attività ammissibili
Le attività ammissibili sono quelle necessarie per realizzare la misura di informazione e conseguire le realizzazioni/i risultati previsti in linea con gli obiettivi, i temi e i destinatari di cui alla sezione 2 del presente invito a presentare proposte.
A. |
Le misure dovrebbero essere attuate all'interno dell'UE a livello locale, regionale, multiregionale, nazionale oppure a livello di diversi Stati membri. |
B. |
Le proposte dovrebbero comprendere uno o più strumenti e attività di carattere innovativo al fine di conseguire gli obiettivi, trattare i temi e raggiungere i destinatari. |
C. |
Non sono ammesse le misure obbligatorie per legge o ai sensi di specifici appalti pubblici di servizi (nel caso di entità di proprietà pubblica). |
6.3. Periodo di attuazione
I richiedenti sono invitati a presentare proposte per progetti di durata massima di 12 mesi.
7. CRITERI DI ESCLUSIONE
7.1. Esclusione
L'ordinatore esclude dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte un richiedente che si trovi in una delle situazioni seguenti:
a) |
è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti dell'UE o nazionali; |
b) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile; |
c) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver dimostrato qualsiasi intento doloso o negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
|
d) |
è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:
|
e) |
il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un contratto, di una convenzione di sovvenzione o di una decisione di sovvenzione finanziati dal bilancio dell'Unione, che ne hanno causato la risoluzione anticipata o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini; |
f) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio; |
g) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici vigenti nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale; |
h) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g); |
i) |
per le situazioni di cui alle lettere da c) ad h), il richiedente è oggetto di:
|
7.2. Misure correttive
Qualora dichiari una delle situazioni di esclusione sopra elencate (cfr. sezione 7.1), il richiedente deve indicare le misure adottate per porre rimedio alla situazione di esclusione, dimostrando così la sua affidabilità. Tali misure possono ad esempio comprendere provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, volti a correggere la condotta e a impedire che essa si verifichi nuovamente, come pure il risarcimento del danno o il pagamento di ammende, di imposte e tasse o di contributi previdenziali e assistenziali. In allegato alla dichiarazione devono essere fornite le pertinenti prove documentali a illustrazione delle misure correttive adottate. Tale disposizione non si applica alle situazioni di cui alla sezione 7.1, lettera d).
7.3. Rigetto nell'ambito dell'invito a presentare proposte
L'ordinatore non potrà attribuire una sovvenzione a un richiedente che:
a) |
si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui alla sezione 7.1; o |
b) |
abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni; o |
c) |
abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile. |
Gli stessi criteri di esclusione si applicano alle entità affiliate.
Ai richiedenti o, se del caso, alle entità affiliate, possono essere imposte sanzioni amministrative (esclusione) qualora una delle dichiarazioni rese o delle informazioni fornite come condizione per la partecipazione alla procedura risulti falsa.
7.4. Documenti giustificativi
I richiedenti e le entità affiliate devono trasmettere un'autocertificazione attestante che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, e all'articolo 141 del regolamento finanziario (14), compilando l'apposito modulo allegato alla domanda che accompagna l'invito a presentare proposte, disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/.
Tale obbligo può essere soddisfatto in una delle modalità illustrate di seguito.
Per le sovvenzioni con beneficiario unico:
i) |
il richiedente firma una dichiarazione in nome proprio e per conto delle sue entità affiliate; O |
ii) |
il richiedente e le sue entità affiliate firmano ciascuno una dichiarazione separata in nome proprio. |
Per le sovvenzioni con beneficiari multipli:
i) |
il coordinatore di un consorzio firma una dichiarazione per conto di tutti i richiedenti e delle loro entità affiliate; O |
ii) |
ciascun richiedente del consorzio firma una dichiarazione in nome proprio e per conto delle sue entità affiliate; O |
iii) |
ciascun richiedente del consorzio e ciascuna delle sue entità affiliate firmano una dichiarazione separata in nome proprio. |
8. CRITERI DI SELEZIONE
8.1. Capacità finanziaria
I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la loro attività per tutta la durata della sovvenzione e per partecipare al suo finanziamento. La capacità finanziaria dei richiedenti sarà valutata sulla base dei seguenti documenti giustificativi, da presentare unitamente alla domanda:
— |
un'autocertificazione; e |
O
— |
il conto profitti e perdite e lo stato patrimoniale riguardanti gli ultimi due esercizi chiusi; |
— |
per le entità di nuova costituzione il piano di attività potrebbe sostituire i documenti succitati; |
O
— |
la tabella di cui al modulo di domanda, compilata con i pertinenti dati contabili di carattere obbligatorio al fine di calcolare gli indici come indicato nel modulo. |
Qualora ritenga, sulla base dei documenti presentati, che la capacità finanziaria sia carente, la Commissione può:
— |
chiedere ulteriori informazioni; |
— |
decidere di non fornire un prefinanziamento; |
— |
decidere di fornire un prefinanziamento frazionato in più versamenti; |
— |
decidere di fornire un prefinanziamento assicurato da garanzia bancaria (cfr. sezione 11.6.2); |
— |
se del caso, chiedere la responsabilità finanziaria in solido di tutti i cobeneficiari. |
Qualora ritenga che la capacità finanziaria sia insufficiente, l'ordinatore responsabile respinge la domanda.
8.2. Capacità operativa
I richiedenti devono disporre delle competenze professionali e delle qualificazioni adeguate necessarie per portare a termine l'azione proposta. A tale riguardo devono presentare un'autocertificazione e i seguenti documenti giustificativi:
— |
un elenco dei progetti/delle attività precedenti realizzati e pertinenti all'invito oppure un elenco delle attività svolte negli ultimi due anni (massimo quattro progetti/attività). |
Per confermare la capacità operativa possono essere richiesti ulteriori documenti giustificativi.
9. CRITERI DI ATTRIBUZIONE
Le domande/i progetti ammissibili saranno valutati in base ai seguenti criteri:
|
Criteri |
Elementi che saranno presi in considerazione |
Ponderazione (punti) |
||||||||||
1. |
Pertinenza della misura con gli obiettivi dell'invito a presentare proposte e contributo apportato |
|
30 punti (soglia minima 50 %) |
||||||||||
2. |
Sensibilizzazione ed efficacia della misura |
|
40 punti (soglia minima 50 %) |
||||||||||
3. |
Efficienza della misura |
|
20 punti (soglia minima 50 %) |
||||||||||
4. |
Organizzazione del gruppo incaricato del progetto e qualità della gestione del progetto |
|
10 punti (soglia minima 50 %) |
Un massimo di 100 punti sarà attribuito per la qualità della proposta. Il punteggio complessivo minimo richiesto è di 60 punti su 100, a condizione che ciascun criterio riceva un punteggio pari almeno al 50 %. Saranno inserite in graduatoria solo le proposte che superano tali soglie di qualità. Il superamento della soglia non garantisce automaticamente la concessione della sovvenzione.
10. IMPEGNI GIURIDICI
Qualora la Commissione attribuisca una sovvenzione, è trasmessa al richiedente una convenzione di sovvenzione, espressa in euro e recante nel dettaglio le condizioni e il livello di finanziamento, unitamente alle informazioni sulla procedura per formalizzare l'accordo delle parti.
Due copie della convenzione di sovvenzione originale devono essere firmate in primo luogo dal beneficiario o dal coordinatore (per conto del consorzio) ed essere immediatamente ritrasmesse alla Commissione. La Commissione firma per ultima.
I richiedenti comprendono che la presentazione di una domanda di sovvenzione implica l'accettazione delle condizioni generali allegate al presente invito a presentare proposte. Tali condizioni generali sono vincolanti per il beneficiario cui è attribuita la sovvenzione e costituiscono un allegato alla decisione di sovvenzione.
11. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
11.1. Forme della sovvenzione
11.1.1. Rimborso dei costi effettivamente sostenuti
La sovvenzione sarà definita applicando un tasso di cofinanziamento massimo dell'80 % ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e dichiarati dal beneficiario e dalle sue entità affiliate.
Per i dettagli sull'ammissibilità dei costi si rimanda alla sezione 11.2.
11.1.2. Rimborso dei costi ammissibili dichiarati sulla base di un tasso fisso
La sovvenzione sarà definita applicando un tasso di cofinanziamento massimo dell'80 % ai costi ammissibili dichiarati dal beneficiario e dalle sue entità affiliate sulla base:
a) |
di un tasso fisso del 7 % dei costi diretti ammissibili («rimborso dei costi a tasso fisso») per le seguenti categorie di costi: costi indiretti. L'importo corrispondente è versato dopo l'approvazione dei costi cui si applica il tasso fisso. |
11.2. Costi ammissibili
I costi ammissibili soddisfano tutti i seguenti criteri:
— |
sono sostenuti dal beneficiario; |
— |
sono sostenuti nel corso della durata dell'azione, a eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di audit;
|
— |
sono indicati nel bilancio stimato dell'azione; |
— |
sono necessari per attuare l'azione oggetto della sovvenzione; |
— |
sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei documenti contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nel paese in cui è stabilito il beneficiario e secondo le consuete prassi contabili del beneficiario stesso; |
— |
soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili; |
— |
sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza. |
Le procedure interne di contabilità e di audit del beneficiario devono permettere un raffronto diretto tra le entrate e i costi dichiarati per l'azione/il progetto e i corrispondenti documenti contabili e giustificativi.
Gli stessi criteri si applicano ai costi sostenuti dalle entità affiliate.
I costi ammissibili possono essere diretti o indiretti.
11.2.1. Costi diretti ammissibili
I costi diretti ammissibili dell'azione sono i costi che:
tenuto debitamente conto delle condizioni di ammissibilità sopraindicate, possono essere identificati come costi specifici direttamente legati alla realizzazione dell'azione e direttamente imputabili ad essa, quali:
a) |
i costi del personale impegnato nell'azione in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario o di un atto di nomina equivalente, purché tali costi corrispondano alla normale prassi retributiva del beneficiario. Tali costi comprendono le retribuzioni reali più gli oneri sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge facenti parte della remunerazione. Possono inoltre comprendere retribuzioni aggiuntive, tra cui pagamenti sulla base di contratti integrativi a prescindere dalla natura dei contratti stessi, purché i pagamenti siano effettuati in modo coerente ogniqualvolta sia richiesto lo stesso tipo di attività o di consulenza, indipendentemente dalla fonte di finanziamento cui si attinge. Anche i costi inerenti a persone fisiche impegnate in forza di un contratto con il beneficiario diverso da un contratto di lavoro subordinato o distaccate presso il beneficiario da un terzo a titolo oneroso possono essere inclusi nei suddetti costi del personale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
I metodi di calcolo raccomandati per i costi diretti del personale sono indicati nell'appendice; |
b) |
le spese di viaggio e le relative indennità di soggiorno, purché tali costi corrispondano alle prassi consuete del beneficiario in materia di trasferte; |
c) |
i costi di ammortamento delle attrezzature o di altri beni (nuovi o di seconda mano), come riportati nel rendiconto contabile del beneficiario, purché il bene:
Sono inoltre ammissibili i costi di noleggio o leasing di attrezzature o altri beni, purché tali costi non superino i costi di ammortamento di attrezzature o beni analoghi ed escludano eventuali oneri finanziari. Per la determinazione dei costi ammissibili può essere presa in considerazione soltanto la quota dei costi di ammortamento, noleggio o leasing delle attrezzature corrispondente al periodo di attuazione e al tasso di utilizzo effettivo ai fini dell'azione. In via eccezionale, le condizioni particolari possono stabilire che sia ammissibile il costo integrale di acquisto delle attrezzature, ove giustificato dalla natura dell'azione e dal contesto di utilizzo delle attrezzature o dei beni; |
d) |
i costi dei materiali di consumo e delle forniture, purché:
|
e) |
i costi derivanti direttamente dalle condizioni imposte dalla convenzione (diffusione delle informazioni, valutazione specifica dell'azione, audit, traduzioni, riproduzione), inclusi i costi delle garanzie finanziarie richieste, purché i servizi corrispondenti siano acquistati conformemente alle norme sugli appalti di esecuzione stabilite nella convenzione di sovvenzione; |
f) |
i costi derivanti da subappalti, purché siano soddisfatte le condizioni specifiche in materia di subappalti stabilite nella convenzione di sovvenzione; |
g) |
i costi del sostegno finanziario a terzi, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione; |
h) |
diritti, imposte e oneri versati dal beneficiario, in particolare l'imposta sul valore aggiunto (IVA), purché compresi nei costi diretti ammissibili e salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione. |
11.2.2 Costi indiretti ammissibili (spese generali)
I costi indiretti sono i costi non direttamente connessi all'attuazione dell'azione e quindi non direttamente riconducibili ad essa.
Un importo corrispondente a un tasso fisso del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione è ammissibile a titolo di costi indiretti e rappresenta le spese amministrative generali del beneficiario che possono essere considerate imputabili all'azione/al progetto.
I costi indiretti non possono comprendere i costi iscritti in un'altra rubrica del bilancio.
Si richiama l'attenzione dei richiedenti sul fatto che, se ricevono una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio UE o Euratom, non possono dichiarare costi indiretti per i periodi compresi nella sovvenzione di funzionamento, tranne nel caso in cui possano dimostrare che tale sovvenzione non copre alcun costo dell'azione.
Per dimostrarlo, in linea di principio il beneficiario deve:
a. |
utilizzare un sistema di contabilità analitica dei costi che consenta di separare tutti i costi (comprese le spese generali) riconducibili alla sovvenzione di funzionamento e alla sovvenzione dell'azione. A tal fine il beneficiario deve utilizzare criteri di ripartizione e codici contabili affidabili con cui garantisce che la ripartizione dei costi è effettuata in modo equo, obiettivo e realistico; |
b. |
registrare separatamente:
|
Se la sovvenzione di funzionamento copre l'intero bilancio e tutta la consueta attività annuale del beneficiario, quest'ultimo non ha diritto a ricevere alcun costo indiretto a titolo della sovvenzione dell'azione.
11.3. Costi non ammissibili
Le seguenti voci di spesa non sono considerate costi ammissibili:
a) |
remunerazione del capitale e dividendi versati dal beneficiario; |
b) |
debiti e relativi oneri; |
c) |
accantonamenti per perdite o debiti; |
d) |
interessi passivi; |
e) |
crediti dubbi; |
f) |
perdite dovute a operazioni di cambio; |
g) |
costi dei bonifici effettuati dalla Commissione addebitati dalla banca del beneficiario; |
h) |
costi dichiarati dal beneficiario nell'ambito di un'altra azione che riceve una sovvenzione finanziata dal bilancio dell'Unione, ivi comprese le sovvenzioni attribuite da uno Stato membro e finanziate dal bilancio dell'Unione e le sovvenzioni attribuite da organismi diversi dalla Commissione ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'Unione. In particolare, i beneficiari che ricevono una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio UE o Euratom non possono dichiarare costi indiretti per i periodi compresi nella sovvenzione di funzionamento, tranne nel caso in cui possano dimostrare che tale sovvenzione di funzionamento non copre alcun costo dell'azione; |
i) |
contributi in natura da parte di terzi; |
j) |
spese eccessive o sconsiderate; |
k) |
IVA detraibile. L'IVA (15) non è ammissibile allorché le attività da sostenere attraverso la sovvenzione sono attività tassate/attività esenti con diritto a detrazione o attività della pubblica amministrazione svolte da enti di diritto pubblico di uno Stato membro (ossia attività che scaturiscono dall'esercizio dei poteri sovrani o delle prerogative degli Stati membri in virtù del regime speciale specifico ad essi applicabile conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (16): ad esempio polizia, giustizia, definizione e applicazione delle politiche pubbliche ecc.). |
11.4. Pareggio di bilancio
Il bilancio stimato dell'azione deve essere allegato al modulo di domanda e presentare una situazione di pareggio tra entrate e spese.
Il bilancio deve essere redatto in euro.
I richiedenti che sostengono spese in valute diverse dall'euro devono utilizzare il tasso di cambio pubblicato sul sito web InforEuro all'indirizzo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_it.
Il richiedente deve garantire che le risorse necessarie per realizzare l'azione non siano fornite interamente dalla sovvenzione UE.
Il cofinanziamento dell'azione può avvenire sotto forma di:
— |
risorse proprie del beneficiario; |
— |
entrate generate dall'azione o dal programma di lavoro; |
— |
contributi finanziari da parte di terzi. |
11.5. Calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione
L'importo definitivo della sovvenzione è calcolato dalla Commissione al momento del pagamento del saldo. Il calcolo prevede le fasi indicate di seguito.
Fase 1 — Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta dell'importo corrispondente al tasso fisso
L'importo della fase 1 è ottenuto applicando il tasso di rimborso specificato nella sezione 11.1.1 ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e approvati dalla Commissione, compresi i costi dichiarati sulla base di un tasso fisso cui si applica il tasso di cofinanziamento in conformità alla sezione 11.1.2.
Fase 2 — Limitazione all'importo massimo della sovvenzione
L'importo totale versato ai beneficiari dalla Commissione non può in alcun caso superare l'importo massimo della sovvenzione indicato nella convenzione di sovvenzione. Se l'importo determinato nella fase 1 supera tale importo massimo, l'importo definitivo della sovvenzione è limitato a quest'ultimo importo.
Se l'attività svolta da volontari è dichiarata come parte dei costi diretti ammissibili, l'importo definitivo della sovvenzione è limitato all'importo dei costi ammissibili totali approvati dalla Commissione al netto dell'importo corrispondente all'attività dei volontari approvato dalla Commissione.
Fase 3 — Riduzione dovuta al principio del divieto del fine di lucro
Per «lucro» si intende un surplus delle entrate rispetto ai costi ammissibili totali dell'azione, in cui le entrate corrispondono all'importo ottenuto svolgendo le fasi 1 e 2 cui si aggiungono i ricavi generati dall'azione per beneficiari ed entità affiliate diversi dalle organizzazioni senza scopo di lucro.
I contributi in natura e finanziari da parte di terzi non sono considerati entrate.
I costi ammissibili totali dell'azione sono i costi ammissibili totali consolidati approvati dalla Commissione. I ricavi generati dall'azione corrispondono ai ricavi consolidati accertati, generati o confermati per beneficiari ed entità affiliate diversi dalle organizzazioni senza scopo di lucro alla data di compilazione della domanda di pagamento a saldo.
In caso di lucro, questo sarà detratto in proporzione al tasso finale di rimborso dei costi ammissibili effettivi dell'azione approvati dalla Commissione.
Fase 4 — Riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi
La Commissione può ridurre l'importo massimo della sovvenzione se l'azione non è stata realizzata adeguatamente (cioè in caso di mancata attuazione o di attuazione carente, parziale o tardiva) o in caso di violazione di un altro obbligo previsto dalla convenzione.
L'importo della riduzione sarà proporzionale al grado di attuazione inadeguata dell'azione o alla gravità della violazione.
11.6. Relazioni e modalità di pagamento
11.6.1. Modalità di pagamento
Il beneficiario può chiedere i seguenti pagamenti, purché siano soddisfatte le condizioni della convenzione di sovvenzione (ad esempio termini di pagamento, massimali ecc.). Le richieste di pagamento devono essere accompagnate dai documenti indicati in appresso e descritti dettagliatamente nella convenzione di sovvenzione:
Richiesta di pagamento |
Documenti di accompagnamento |
||||||
Un pagamento di prefinanziamento corrispondente al 40 % dell'importo massimo della sovvenzione. |
Garanzia finanziaria (cfr. sezione 11.6.2) |
||||||
Un pagamento intermedio Ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di pagamento intermedio, il tasso di rimborso da applicare ai costi ammissibili approvati dalla Commissione è dell'80 %. Il pagamento intermedio non può superare il 40 % dell'importo massimo della sovvenzione. L'importo complessivo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non può superare l' 80 % dell'importo massimo della sovvenzione. |
|
||||||
Pagamento a saldo La Commissione stabilisce l'importo del pagamento sulla base del calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione (cfr. sezione 11.5). Se l'importo complessivo dei pagamenti precedenti è superiore all'importo definitivo della sovvenzione, il beneficiario sarà tenuto a rimborsare l'importo versato in eccesso dalla Commissione tramite un ordine di riscossione. |
|
In caso di carente capacità finanziaria si applica la sezione 8.1.
11.6.2. Garanzia di prefinanziamento
Può essere richiesta una garanzia di prefinanziamento per un importo massimo pari al prefinanziamento al fine di limitare i rischi finanziari collegati al versamento dei prefinanziamenti.
La garanzia finanziaria, in euro, è fornita da una banca o da un'istituzione finanziaria riconosciuta, stabilita in uno Stato membro dell'UE. Qualora il beneficiario sia stabilito in un paese terzo, la Commissione può accettare che una banca o un'istituzione finanziaria stabilita in tale paese terzo fornisca la garanzia, se ritiene che tale banca o istituzione finanziaria presenti un grado di sicurezza e caratteristiche equivalenti a quelli offerti da una banca o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro. Non sono accettate come garanzie finanziarie somme bloccate su conti bancari.
La garanzia può essere sostituita da:
— |
una fideiussione in solido di un terzo; o |
— |
una garanzia solidale dei beneficiari di un'azione che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione. |
La garanzia è svincolata man mano che il prefinanziamento è liquidato mediante pagamenti intermedi o il pagamento a saldo, conformemente alle condizioni della convenzione di sovvenzione.
Invece di richiedere una garanzia di prefinanziamento, la Commissione può decidere di frazionare il pagamento del prefinanziamento in più versamenti.
11.7. Altre condizioni finanziarie
a) Divieto di cumulo
Un'azione può ricevere un'unica sovvenzione a carico del bilancio dell'UE.
b) Non retroattività
È esclusa l'attribuzione retroattiva di sovvenzioni per azioni già concluse.
Può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare nella domanda di sovvenzione la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione.
In questi casi i costi ammissibili al finanziamento non possono essere stati sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.
c) Appalti/subappalti di esecuzione
Quando l'attuazione dell'azione richiede l'aggiudicazione di appalti (appalti di esecuzione), il beneficiario, evitando ogni conflitto d'interessi, può aggiudicare l'appalto conformemente alle sue consuete prassi in materia di acquisti, purché l'appalto sia aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa o, se del caso, che presenta il prezzo più basso.
Il beneficiario è tenuto a documentare in modo chiaro la procedura di appalto e a conservare la documentazione ai fini di un eventuale audit.
Le entità che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2014/24/UE (17) o in qualità di enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2014/25/UE (18) devono attenersi alle norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.
I beneficiari possono subappaltare prestazioni facenti parte dell'azione. In tal caso essi devono garantire che, oltre alle suddette condizioni relative all'offerta economicamente più vantaggiosa e all'assenza di conflitti d'interessi, siano soddisfatte anche le condizioni seguenti:
a) |
il subappalto non comprende prestazioni fondamentali dell'azione; |
b) |
il ricorso al subappalto è giustificato tenuto conto della natura dell'azione e di quanto necessario per la sua attuazione; |
c) |
i costi stimati del subappalto sono chiaramente identificabili nel bilancio stimato; |
d) |
qualsiasi ricorso al subappalto che non sia previsto nella descrizione dell'azione è comunicato dal beneficiario e approvato dalla Commissione. La Commissione può concedere l'approvazione:
|
e) |
i beneficiari garantiscono che determinate condizioni applicabili ai beneficiari, elencate nella convenzione di sovvenzione (ad esempio visibilità, riservatezza ecc.) siano applicabili anche ai subappaltatori. |
d) Sostegno finanziario a terzi
Le domande non possono prevedere un sostegno finanziario a terzi.
12. PUBBLICITÀ
12.1. Da parte dei beneficiari
I beneficiari sono tenuti a indicare chiaramente il contributo dell'Unione europea in tutte le pubblicazioni o nell'ambito delle attività per le quali è impiegata la sovvenzione.
A questo proposito i beneficiari sono tenuti a dare visibilità sufficiente al nome e all'emblema della Commissione europea in tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti, nonché nel corso delle attività correlate (conferenze, seminari ecc.), realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.
A tal fine devono utilizzare:
— |
il testo: «Con il sostegno finanziario dell'Unione europea»; |
— |
l'emblema disponibile all'indirizzo https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_it; |
— |
le seguenti clausole di esclusione della responsabilità: Per le pubblicazioni in formato cartaceo o elettronico: «La presente pubblicazione è stata realizzata con il sostegno finanziario dell'Unione europea. Il suo contenuto è esclusiva responsabilità di <nome dell'autore/del partner> e non riflette necessariamente le opinioni dell'Unione europea.» Per i siti web e gli account sui social media: «Il presente <sito web/account> è stato creato e gestito con il sostegno finanziario dell'Unione europea. Il suo contenuto è esclusiva responsabilità di <nome dell'autore/del partner> e non riflette necessariamente le opinioni dell'Unione europea.» Per i filmati e altro materiale audiovisivo: «Il/la presente <filmato/film/programma/registrazione> è stato/stata realizzato/realizzata con il sostegno finanziario dell'Unione europea. Il suo contenuto è esclusiva responsabilità di <nome dell'autore/del partner> e non riflette necessariamente le opinioni dell'Unione europea.» |
Qualora tale condizione non sia pienamente rispettata, la sovvenzione attribuita al beneficiario potrà essere ridotta conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione.
Oltre agli obblighi di cui sopra, i beneficiari sono invitati (ma non tenuti) ad aggiornare la cartina sul sito web Inforegio, inserendo una voce con esempi delle loro azioni.
12.2. Da parte della Commissione
Ad eccezione delle borse di studio corrisposte alle persone fisiche e degli altri aiuti diretti versati a persone fisiche estremamente bisognose, tutte le informazioni relative alle sovvenzioni attribuite nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate su un sito web delle istituzioni dell'Unione europea entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario in cui sono state attribuite le sovvenzioni.
La Commissione pubblicherà le seguenti informazioni:
— |
il nome del beneficiario; |
— |
l'indirizzo del beneficiario se si tratta di una persona giuridica, la regione (quale definita al livello NUTS 2 (19)) se il beneficiario è una persona fisica ed è domiciliato all'interno dell'UE o l'equivalente se è domiciliato al di fuori dell'UE; |
— |
l'oggetto della sovvenzione; |
— |
l'importo attribuito. |
Su richiesta motivata e debitamente documentata del beneficiario, la Commissione rinuncia alla pubblicazione se tale divulgazione rischia di ledere i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oppure gli interessi commerciali dei beneficiari.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La risposta a un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. Salvo indicazione contraria i quesiti posti e i dati personali richiesti necessari a valutare la domanda conformemente all'invito a presentare proposte saranno soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte della DG REGIO, Unità «Gestione finanziaria e di bilancio».
I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione della Commissione, qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni menzionate agli articoli 136 e 141 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (20). Per maggiori informazioni si veda l'informativa sulla privacy al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/rules-public-procurement/data-protection-public-procurement-procedures_it.
14. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte devono essere presentate entro il termine di cui alla sezione 3.
Non è consentita alcuna modifica della domanda una volta trascorso il termine per la presentazione. Se tuttavia dovesse essere necessario chiarire alcuni aspetti o correggere errori materiali, la Commissione può contattare il richiedente durante la procedura di valutazione.
I richiedenti sono informati per iscritto in merito ai risultati della procedura di selezione.
Le domande, in formato PDF, devono essere presentate per posta elettronica al seguente indirizzo:
REGIO-CALL-FOR-MEDIA@ec.europa.eu.
Fanno fede la data e l'ora di ricevimento dell'email cui è allegata la domanda.
Non saranno accettate le domande inviate per posta o per fax.
Contatti
Per eventuali quesiti relativi al presente invito, scrivere all'indirizzo REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu. Al fine di garantire una gestione efficiente delle richieste di informazione, si prega di indicare chiaramente nell'oggetto o nel corpo dell'email il riferimento al presente invito a presentare proposte.
Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i possibili richiedenti, le risposte ai quesiti posti saranno pubblicate nell'elenco di domande e risposte (Q&A) disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/. I richiedenti possono inviare i quesiti all'indirizzo sopraindicato al più tardi 10 giorni prima del termine per la presentazione delle proposte.
Allegati:
— |
modulo di domanda; |
— |
elenco dei documenti da presentare; |
— |
modello di convenzione di sovvenzione. |
(1) https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/pdf/official/2020_financing_decision_ta.pdf
(2) http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/investment-policy/
(3) https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/gac/2017/04/25/
(4) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0201_IT.html
(5) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/events/3005-pamhagen/20170523_joint_communication_actions.pdf
(6) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (in particolare gli articoli da 115 a 117 e l'allegato XII) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(7) Ai fini del presente invito a presentare proposte si intende per «misura di informazione» un insieme autonomo e coerente di attività di informazione relative alla politica di coesione dell'UE.
(8) Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea sostiene misure di informazione relative alla politica di coesione dell'UE, che si esplica mediante tre fondi principali: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC) e il Fondo sociale europeo (FSE). Nel contesto dato, è ammissibile un progetto che riguarda l'impatto di uno di tali fondi in una regione.
(9) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_it
(10) https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_it
(11) L'elenco non è esaustivo.
(12) Organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico.
(13) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.
(14) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(15) Articolo 186, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario.
(16) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(17) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(18) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(19) Regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione, del 1o febbraio 2007, recante modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1).
(20) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046
Appendice
Condizioni specifiche per i costi diretti del personale
1. Calcolo
Le modalità di calcolo dei costi diretti ammissibili del personale indicate alle lettere a) e b) in appresso sono raccomandate e accettate in quanto offrono una garanzia che i costi dichiarati sono reali.
Nel caso in cui il beneficiario utilizzi un metodo diverso per il calcolo dei costi del personale, la Commissione può accettarlo se ritiene che offra un livello adeguato di garanzia che i costi dichiarati sono reali.
a) Per le persone che lavorano esclusivamente per l'azione:
{tariffa mensile per la persona
moltiplicata per
il numero di mesi di lavoro effettivamente dedicati all'azione}.
I mesi dichiarati per queste persone non possono essere dichiarati per eventuali altre sovvenzioni UE o Euratom.
La tariffa mensile è calcolata come segue:
{costi del personale annuali per la persona
diviso 12}
utilizzando i costi del personale per ciascun esercizio finanziario completo compreso nel periodo di riferimento in questione.
Se un esercizio finanziario non è chiuso alla fine del periodo di riferimento, i beneficiari devono utilizzare la tariffa mensile dell'ultimo esercizio chiuso disponibile.
b) Per le persone che lavorano all'azione a tempo parziale:
i) |
se la persona è assegnata all'azione per una percentuale fissa dell'orario di lavoro: {tariffa mensile per la persona moltiplicata per la percentuale dell'orario assegnata all'azione moltiplicata per il numero di mesi di lavoro effettivamente dedicati all'azione}. La percentuale dell'orario di lavoro dichiarata per queste persone non può essere dichiarata per eventuali altre sovvenzioni UE o Euratom. La tariffa mensile è calcolata nel modo sopraindicato; |
ii) |
negli altri casi: {tariffa oraria per la persona moltiplicata per il numero di ore di lavoro effettivamente dedicate all'azione} o {tariffa giornaliera per la persona moltiplicata per il numero di giorni di lavoro effettivamente dedicati all'azione} (arrotondata per eccesso o per difetto alla mezza giornata più vicina). Il numero di ore/giorni effettivi dichiarati per una persona deve essere identificabile e verificabile. Il numero totale di ore/giorni dichiarati nel quadro delle sovvenzioni UE o Euratom per una persona per un anno non può essere superiore al numero di ore/giorni produttivi annuali usati per il calcolo della tariffa oraria/giornaliera. Il numero massimo di ore/giorni che si possono dichiarare per la sovvenzione è quindi: {numero di ore/giorni produttivi annuali per l'anno (cfr. sotto) meno numero complessivo di ore e giorni dichiarato dal beneficiario, per tale persona e tale anno, per altre sovvenzioni UE o Euratom}. La «tariffa oraria/giornaliera» è calcolata come segue: {costi del personale annuali per la persona diviso il numero di ore/giorni produttivi individuali annuali} usando i costi del personale e il numero di ore/giorni produttivi annuali per ciascun esercizio finanziario completo compreso nel periodo di riferimento in questione. Se un esercizio finanziario non è chiuso alla fine del periodo di riferimento, i beneficiari devono utilizzare la tariffa oraria/giornaliera dell'ultimo esercizio chiuso disponibile. Il «numero di ore/giorni produttivi individuali annuali» è il numero totale di ore/giorni effettivamente lavorati dalla persona nel corso dell'anno. Esso non può comprendere i giorni festivi e altre assenze (ad es. assenze per malattia, congedi di maternità, congedi speciali ecc.). Può tuttavia comprendere gli straordinari e il tempo dedicato a riunioni, attività di formazione e altre attività simili. |
2. Documenti giustificativi relativi ai costi del personale dichiarati come costi reali
Per le persone che lavorano esclusivamente per l'azione, qualora i costi diretti del personale siano calcolati conformemente alla lettera a), non occorre registrare il tempo di lavoro se il beneficiario firma una dichiarazione attestante che le persone interessate hanno lavorato esclusivamente per l'azione.
Per le persone assegnate all'azione per una percentuale fissa dell'orario di lavoro, qualora i costi diretti del personale siano calcolati conformemente alla lettera b), punto i), non occorre registrare il tempo di lavoro se il beneficiario firma una dichiarazione attestante che le persone interessate hanno effettivamente dedicato all'azione tale percentuale fissa dell'orario di lavoro.
Per le persone che lavorano a tempo parziale per l'azione, qualora i costi diretti del personale siano calcolati conformemente alla lettera b), punto ii), i beneficiari devono provvedere alla registrazione del numero di ore/giorni dichiarati. La registrazione deve essere effettuata per iscritto ed essere approvata dalle persone che lavorano per l'azione e dai loro supervisori, almeno mensilmente.
In assenza di una registrazione affidabile delle ore di lavoro dedicate all'azione, la Commissione può accettare prove alternative che attestino il numero di ore/giorni dichiarati se ritiene che offrano un livello di affidabilità adeguato.