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Document 52018AR3597
Opinion of the European Committee of the Regions on the ‘European Social Fund Plus’
Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo sociale europeo Plus
Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo sociale europeo Plus
COR 2018/03597
OJ C 86, 7.3.2019, p. 84–114
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 86/84 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo sociale europeo Plus
(2019/C 86/07)
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I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Preambolo, primo visto
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46, lettera d), l’articolo 149, l’articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 164, l’articolo 168, paragrafo 5, l’articolo 175, paragrafo 3, e l’articolo 349, |
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 9, l’articolo 46, lettera d), l’articolo 149, l’articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 164, l’articolo 168, paragrafo 5, l’articolo 174, l’articolo 175, paragrafo 3, e l’articolo 349, |
Motivazione
Visto l’ambito di applicazione del FSE+, è opportuno fare riferimento all’articolo 9 del TFUE. Inoltre, è necessario dare maggiore risalto all’obiettivo della politica regionale, in conformità con l’articolo 4, paragrafo 2 della proposta di regolamento sulle disposizioni comuni, che afferma testualmente che il Fondo contribuisce alle azioni dell’Unione intese a rafforzare la sua coesione economica sociale e territoriale.
Emendamento 2
Preambolo, nuovo «visto» dopo il quinto
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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vista la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/C 428/09), |
Emendamento 3
Considerando 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Fatto salvo il contributo all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, è necessario dare maggiore rilevanza all’obiettivo della politica regionale.
Emendamento 4
Considerando 2
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Emendamento 5
Considerando 5
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Si dovrebbe utilizzare una terminologia neutra dal punto di vista tecnologico e ormai di uso comune.
Emendamento 6
Considerando 6
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Emendamento 7
Considerando 8
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Si introduce un chiarimento relativo alle «caratteristiche delle azioni» per rafforzare i requisiti di semplificazione in caso di azioni che interessano le persone indigenti. La semplificazione dei costi e delle procedure potenzia infatti il conseguimento degli obiettivi politici, visto che convoglia tutte le energie sull’efficacia delle azioni e, così facendo, facilita l’accesso ai fondi dei piccoli beneficiari.
Emendamento 8
Nuovo considerando dopo il considerando 8
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
È necessario evidenziare un approccio regionale e locale più incisivo e un maggiore avvicinamento alla dimensione regionale e locale oltre il 2020. Pertanto, occorre introdurre un riferimento esplicito allo sviluppo locale di tipo partecipativo.
Emendamento 9
Considerando 14
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
La dimensione territoriale del FSE deve essere salvaguardata.
Emendamento 10
Considerando 15
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Conformemente al considerando 1, il FSE+ «dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell’occupazione, dell’istruzione e dell’inclusione sociale»; non è necessario subordinare il sostegno al settore dell’istruzione a quello all’inclusione sociale.
Emendamento 11
Considerando 18
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.
Emendamento 12
Considerando 19
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.
Emendamento 13
Considerando 20
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
È necessario evitare qualunque sovrapposizione tra il FSE+ e il Fondo Asilo e migrazione, così che le azioni da finanziare a titolo degli stessi non solo siano complementari ma anche coordinate.
Emendamento 14
Considerando 21
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Il vincolo tra il finanziamento del FSE+ e il semestre europeo dovrebbe tener conto del quadro di valutazione della situazione sociale ma anche delle relazioni nazionali predisposte in stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. Dato lo stretto legame tra il FSE+ e gli obiettivi di occupazione inclusi nel semestre europeo, il FSE+ può essere uno strumento di finanziamento del semestre per le azioni che rientrano in uno degli obiettivi del Fondo.
Emendamento 15
Nuovo considerando dopo il considerando 22
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Emendamento 16
Considerando 23
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale. Inoltre, i livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile interessano diversi Stati membri, per quanto i tassi su scala regionale possano risultare assai diversi anche all’interno di uno stesso Stato. Da qui la necessità di effettuare i calcoli sulla base delle diverse realtà regionali e di assegnare e utilizzare le risorse nelle aree sensibili identificate.
Emendamento 17
Considerando 24
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
La dimensione territoriale su cui si basa il FSE+ dovrebbe imporre anche una stretta interazione tra tutti i livelli di governo egli altri partner previsti dall’articolo 6 del regolamento sulle disposizioni comuni, così da garantire il coordinamento e la complementarità.
Emendamento 18
Nuovo considerando dopo il considerando 25
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Emendamento 19
Considerando 26
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.
Emendamento 20
Considerando 28
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.
Emendamento 21
Considerando 30
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Emendamento 22
Considerando 31
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Per contribuire a trasferire idee fattibili, la cooperazione transnazionale non deve limitarsi alle innovazioni migliorate dagli Stati membri. Essa deve includere le sperimentazioni pilota da città a città delle innovazioni testate.
Emendamento 23
Nuovo considerando dopo il considerando 31
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Emendamento 24
Considerando 32
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.
Emendamento 25
Considerando 36
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Emendamento 26
Considerando 46
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Mantenere la coerenza con il parere del CdR sul pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2389/2018).
Emendamento 27
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Emendamento 28
Articolo 2, paragrafo 1
Nuovo punto dopo l’attuale punto 7
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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«partenariati transfrontalieri»: nella componente Occupazione e innovazione sociale, strutture di cooperazione tra i servizi pubblici per l’impiego e le parti sociali nelle zone frontaliere di almeno due Stati membri; |
Emendamento 29
Articolo 2, paragrafo 1, punto 10
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
(N.d.t.— non concerne la versione italiana) Emendamento di traduzione applicabile unicamente alla versione del testo in spagnolo. Si ritiene più opportuno sostituire, nella versione spagnola, il termine «entidad jurídica» («legal entity») con «sujeto de derecho», nella misura in cui dal punto di vista giuridico sembra contraddittorio riferirsi a una persona fisica come «entidad jurídica».
Emendamento 30
Articolo 2, paragrafo 1, punto 16
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Emendamento 31
Articolo 2, paragrafo 1, punto 17
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Emendamento 32
Articolo 3, primo comma
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017. |
Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri , ai loro diversi livelli, centrale, regionale e locale, nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi della politica di coesione che riguardano la riduzione delle disuguaglianze e il miglioramento della coesione economica, sociale e territoriale, conformemente all’articolo 174 del TFUE, con i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 e con l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, tenendo conto della necessità di sviluppare misure integrate che riflettano le specifiche circostanze subnazionali . |
Motivazione
È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.
Emendamento 33
Articolo 3, secondo comma
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione e un livello elevato di protezione della salute umana. |
Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri e dei loro enti subnazionali al fine di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione e un livello elevato di protezione della salute umana. |
Motivazione
È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.
Emendamento 34
Articolo 4, paragrafo 1, punto i)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
migliorare l’accesso all’occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l’economia sociale; |
migliorare l’accesso all’occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive e delle persone con disabilità , promuovendo il lavoro autonomo, accrescendo l’occupazione nelle imprese vere e proprie e in quelle dell’ economia sociale e favorendo la mobilità transfrontaliera dei lavoratori ; |
Motivazione
Riferimento esplicito alle persone con disabilità e alla promozione della mobilità transfrontaliera dei lavoratori, vista la loro rilevanza ai fini di un’Europa più coesa dal punto di vista economico, sociale e territoriale. L’occupazione dovrebbe essere promossa in relazione a tutti gli operatori economici.
Emendamento 35
Articolo 4, paragrafo 1, punto ii)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un’assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell’incontro della domanda e dell’offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro; |
modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un’assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell’incontro della domanda e dell’offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro , e migliorare la qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti ; |
Motivazione
Riferimento esplicito al miglioramento della qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti, vista la sua importanza per un’Europa più inclusiva e coesa dal punto di vista economico, sociale e territoriale.
Emendamento 36
Articolo 4, paragrafo 1, punto iv)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere l’acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali; |
migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione generale e superiore e di formazione, per sostenere l’acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali; |
Motivazione
Deve rimanere possibile promuovere le potenzialità offerte dall’istruzione e dalla formazione per aumentare la capacità di innovazione di una regione e migliorare le prospettive di accesso ai settori scientifici ed economici attraverso le qualifiche. Il finanziamento nel settore dell’istruzione superiore è particolarmente importante per raggiungere questo obiettivo.
Emendamento 37
Articolo 4, paragrafo 1, punto v)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e dall’assistenza prescolare, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti; |
promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e dall’assistenza prescolare, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione secondaria e superiore e all’apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti; |
Motivazione
Deve rimanere possibile promuovere le potenzialità offerte dall’istruzione e dalla formazione per aumentare la capacità di innovazione di una regione e migliorare le prospettive di accesso ai settori scientifici ed economici attraverso le qualifiche. Il finanziamento nel settore dell’istruzione superiore è particolarmente importante per raggiungere questo obiettivo.
Emendamento 38
Nuovo punto dopo l’articolo 4, paragrafo 1, punto xi)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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rafforzare la capacità istituzionale delle autorità e dei soggetti interessati, e contribuire all’efficacia dell’amministrazione pubblica; |
Motivazione
La finalità è quella di prorogare l’obiettivo tematico 11 dell’attuale periodo di programmazione del FEIS nel periodo post 2020, dato il ritardo nel rafforzamento delle capacità istituzionali e delle amministrazioni locali.
Emendamento 39
Articolo 4, paragrafo 2, punto 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
La formazione dei disoccupati è un’attività che contribuisce in maniera considerevole alla consecuzione di un lavoro e, affinché siano efficaci, i formatori devono essere specializzati.
Emendamento 40
Articolo 5, paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
2. La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore dell’occupazione e della crescita è di 100 000 000 000 EUR a prezzi correnti, o 88 646 194 590 EUR a prezzi 2018, di cui 200 000 000 EUR a prezzi correnti, o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono stanziati per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all’articolo 23, lettera i), e 400 000 000 EUR a prezzi correnti, o 376 928 934 EUR a prezzi 2018, per i finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994. |
2. La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore dell’occupazione e della crescita è di 100 000 000 000 EUR a prezzi correnti, o 88 646 194 590 EUR a prezzi 2018, di cui 200 000 000 EUR a prezzi correnti, o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono stanziati per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all’articolo 23, lettera i). Nella ripartizione della dotazione finanziaria si tiene conto soprattutto delle regioni meno sviluppate, nonché delle altre regioni indicate al terzo comma dell’articolo 174 TFUE, con l’obiettivo di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale. Inoltre, 400 000 000 EUR a prezzi correnti, o 376 928 934 EUR a prezzi 2018, sono destinati come finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994. |
Motivazione
Nella misura in cui il FSE+ contribuisce alle azioni dell’Unione tese a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale conformemente all’articolo 174 del TFUE, è necessario che nella ripartizione della dotazione finanziaria si tenga particolarmente conto delle regioni meno sviluppate, nonché delle altre regioni di cui all’articolo 174, terzo comma, del TFUE, al fine di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.
Emendamento 41
Articolo 5, paragrafo 5
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
5. Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono inoltre finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione dei programmi, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. |
5. Gli importi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono inoltre finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione dei programmi, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. |
Motivazione
Si ritiene necessario che anche gli importi di cui al paragrafo due (fondi in regime di gestione concorrente) finanzino l’assistenza tecnica.
Emendamento 42
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
1. Gli Stati membri concentrano le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente su interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali . |
1. Le autorità di gestione degli Stati membri a livello nazionale e regionale assegnano, sulla base delle specificità di ciascuna regione, un importo adeguato delle loro risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente a interventi tesi a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e i diritti sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali e volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo, nelle relazioni per paese e nelle raccomandazioni sociali specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e in linea con l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite . Gli Stati membri possono creare ulteriori obblighi per i beneficiari solo laddove questi siano giustificati per conseguire gli obiettivi del FSE+ e per la loro attuazione. |
Motivazione
È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.
Emendamento 43
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
1. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell’Unione, quali Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione e il programma di sostegno alle riforme , compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica , sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i responsabili dell’attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate. |
1. Le autorità di gestione degli Stati membri , a livello nazionale e regionale , e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché i programmi e gli strumenti dell’Unione, quali Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione e il programma di sostegno alle riforme, sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione , fatti salvi gli obiettivi sanciti dagli articoli 3 e 4 della strategia per lo sviluppo sostenibile . Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i responsabili dell’attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate. |
Motivazione
È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale. D’altro canto, l’inclusione del coordinamento con i nuovi strumenti, ossia lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica, non si ritiene necessaria. È importante garantire invece il coordinamento con il FEIS e i fondi contemplati dagli articoli, tenendo conto del principale obiettivo del FSE+. Allo stesso tempo, è necessario un riferimento esplicito alla strategia per lo sviluppo sostenibile.
Emendamento 44
Articolo 7, paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
2. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell’ambito del FSE+ come indicato all’articolo 4. |
2. Gli Stati membri , in coordinamento con le regioni e tenendo conto della ripartizione delle competenze di gestione delle diverse politiche e dei finanziamenti necessari in tal senso, assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente , in considerazione anche delle specificità regionali, alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell’ambito del FSE+ come indicato all’articolo 4 , tenendo conto inoltre dei principi e dei diritti sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali nonché dell’obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale . |
Motivazione
Il conseguimento di tali obiettivi può essere subordinato solo all’ottenimento di una maggiore coesione economica e sociale dell’Unione europea. Quest’obiettivo può essere raggiunto rispettando, nella ripartizione delle risorse da assegnare, la capacità di gestione e gli ambiti di competenza degli enti regionali e locali alla luce delle sfide di ciascuno.
Emendamento 45
Articolo 7, paragrafo 5
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
5. Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell’UE per il 2019 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l’occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l’istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell’attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. |
5. Gli Stati membri con regioni la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell’UE per il 2019 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l’occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l’istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell’attuazione dei programmi della garanzia per i giovani a livello locale e regionale . |
Nel programmare le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per il 2026 e il 2027 a medio termine in conformità all’articolo [14] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell’UE per il 2024 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni. |
Nel programmare le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per il 2026 e il 2027 a medio termine in conformità all’articolo [14] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell’UE per il 2024 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni. |
Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al primo e al secondo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma. |
Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al primo e al secondo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma. |
Nell’attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate. |
Nell’attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente all’attuazione della garanzia europea per l’infanzia al fine di garantire ai bambini parità di accesso ad assistenza sanitaria, istruzione e assistenza all’infanzia gratuite, alloggi dignitosi e alimentazione adeguata. |
Motivazione
Livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile interessano diversi Stati membri, per quanto i tassi su scala regionale possano risultare assai diversi anche all’interno di uno stesso Stato. Da qui la necessità di effettuare i calcoli sulla base delle diverse realtà regionali e di assegnare e utilizzare le risorse nelle aree sensibili identificate. Il sostegno dell’occupazione giovanile dev’essere una delle sfide principali da affrontare per il Fondo sociale europeo Plus, specie negli Stati in cui vi siano regioni con tassi superiori alla media. Occorre garantire, mediante un’assegnazione minima pari ad almeno il 15 %, che tale sostegno sia sufficiente.
Emendamento 46
Articolo 8, paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
1. Ciascuno Stato membro garantisce un’adeguata partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l’occupazione, l’istruzione e l’inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. |
1. Le autorità di gestione degli Stati membri, a livello nazionale e regionale, garantiscono un’adeguata partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l’occupazione, l’istruzione e l’inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente , in linea con le disposizioni del codice europeo di condotta sul partenariato e la governance multilivello . |
Motivazione
È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.
Emendamento 47
Articolo 11
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell’ambito di una o più priorità dedicate . |
Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell’ambito di una o più priorità. Si garantisce una flessibilità sufficiente a livello dell’autorità di gestione per definire le priorità e gli ambiti di intervento del FSE+ alla luce delle specifiche sfide locali o regionali. |
Motivazione
Azioni connesse con le raccomandazioni specifiche per paese (riguardanti varie aree tematiche e comprese in obiettivi specifici diversi) non dovrebbero essere programmate nell’ambito di una o più priorità dedicate. Tali azioni dovrebbero invece rientrare in una o più priorità in funzione della relativa area tematica.
Emendamento 48
Articolo 13, paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
1. Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazioni sociali o consolidano approcci dal basso verso l’alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, il settore privato e la società civile, come i gruppi di azione locale che progettano e attuano strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. |
1. Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazioni sociali e/ o consolidano approcci dal basso verso l’alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale , il settore privato , le parti sociali e la società civile, come i gruppi di azione locale che progettano e attuano le strategie di «sviluppo locale di tipo partecipativo» (CLLD). |
Motivazione
I gruppi di sviluppo rurale e le strategie di «sviluppo locale di tipo partecipativo» dovrebbero essere considerati, nel quadro del FSE+, come strumento generale per rafforzare l’approccio territoriale del Fondo. Pertanto, il ruolo del Fondo deve essere ampliato perché diventi uno strumento per azioni innovative.
Emendamento 49
Articolo 13, paragrafo 4
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
4. Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all’applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per l’assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità. |
4. Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all’applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per l’assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità. Occorre destinare un importo minimo della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno di azioni di sperimentazione e innovazione sociale. Le norme relative all’audit di tali azioni devono essere sufficientemente flessibili per consentire l’assunzione di rischi e dare spazio alla creatività. Si garantisce il sostegno alla cooperazione transnazionale al fine di trasferire innovazioni sperimentate ad altri contesti a livello locale, regionale o nazionale. |
Motivazione
L’esperienza maturata nel periodo 2014-2017 dimostra che il FSE può essere un volano per l’innovazione sociale a livello locale. Tuttavia, un regime di audit eccessivamente rigoroso frena le sue potenzialità. È altrettanto importante che le norme siano sufficientemente flessibili per consentire l’assunzione di rischi e decisioni immediate. Affinché possa contribuire al trasferimento di innovazioni sociali efficaci, la cooperazione transnazionale non deve limitarsi alle innovazioni migliorate dagli Stati membri ma deve includere sperimentazioni pilota, da città a città, di innovazioni testate.
Emendamento 50
Articolo 14, paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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1. Oltre ai costi di cui all’articolo [58] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], i seguenti costi non sono ammissibili nell’ambito del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente: |
1. Oltre ai costi di cui all’articolo [58] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], i seguenti costi non sono ammissibili nell’ambito del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente: |
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Motivazione
La lettera b) comporta una limitazione della spesa non necessaria, ragion per cui si ritiene vada soppressa.
Emendamento 51
Articolo 15, paragrafo 5
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
5. Gli Stati membri, quando sono disponibili dati in registri o fonti assimilate, permettono alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per il monitoraggio e la valutazione del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679. |
5. Gli Stati membri, quando sono disponibili dati in registri o fonti assimilate, permettono alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per il monitoraggio e la valutazione del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri devono inoltre garantire l’accesso a tali dati attraverso mezzi che consentano di rispettare i termini di trasmissione degli indicatori previsti. |
Motivazione
La mera autorizzazione all’ottenimento dei dati provenienti dai registri amministrativi non garantisce il perseguimento dell’obiettivo dell’articolo 15, vale a dire disporre dei dati individuali dei partecipanti senza doverli raccogliere direttamente da questi ultimi, per poter evidentemente trasmettere i valori degli indicatori calcolati sulla base di tali dati nei termini stabiliti. Risulta pertanto imprescindibile disporre di canali permanenti e snelli per incrociare le informazioni.
Emendamento 52
Articolo 21, paragrafo 4
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l’attuazione del presente articolo. |
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l’attuazione del presente articolo. Le informazioni richieste nel contesto delle indagini si limitano alle variabili imprescindibili per il monitoraggio e la valutazione dei progressi ottenuti grazie al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale. |
Motivazione
La realizzazione di indagini rivolte alle famiglie è economicamente onerosa e può comportare un carico ingente sui cittadini, contrariamente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 223/2009, che stabilisce il principio statistico di un «favorevole rapporto costi-benefici». È necessario limitare le informazioni da ottenere nell’ambito dell’indagine, evitando così l’inclusione di variabili che non sono realmente necessarie o la cui difficoltà di reperimento sia sproporzionata rispetto ai vantaggi di una loro disponibilità.
Emendamento 53
Articolo 23, lettera h)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali (compresi alloggi, assistenza all’infanzia, istruzione e formazione, assistenza sanitaria e assistenza di lunga durata), necessarie per l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; |
fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali (compresi alloggi, assistenza all’infanzia, istruzione e formazione, assistenza sanitaria e assistenza di lunga durata e strategie di sviluppo di tipo partecipativo ), necessarie per l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ; |
Emendamento 54
Allegato II, punto 2 — Indicatori comuni di risultato
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare |
Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare |
Numero di bambini di età inferiore a 18 anni |
Numero di bambini di età inferiore a 18 anni |
Motivazione
Nella versione spagnola l’indicatore fa riferimento a un gruppo d’età (da 0 a 18 anni) il cui estremo superiore coincide con il gruppo cui si riferisce l’indicatore seguente nell’elenco: «Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni». (N.d.t. — non concerne la versione italiana). Ciò genera confusione perché le persone di 18 anni di età sarebbero incluse in entrambi i gruppi.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
Il COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Importanza del Fondo sociale europeo
1. |
sottolinea che il Fondo sociale europeo è diventato lo strumento principale per investire nelle persone, favorire la parità tra donne e uomini e migliorare la vita di milioni di cittadini e cittadine dell’Unione, e riconosce gli effetti positivi del FSE per il periodo 2017-2013; |
2. |
concorda sull’integrazione dei tradizionali obiettivi del FSE, vale a dire migliorare l’efficacia del funzionamento dei mercati del lavoro e promuovere l’accesso a un’occupazione di qualità nonché rafforzare l’accesso all’istruzione e alla formazione, con nuovi obiettivi quali l’occupazione giovanile, l’ulteriore promozione dell’inclusione sociale e della salute e la riduzione della povertà; |
3. |
ritiene necessario che il Fondo sociale europeo diventi uno strumento che consenta di conseguire una maggiore crescita del PIL e della produttività e di raccogliere le sfide dell’accesso a un lavoro dignitoso e di qualità, contribuendo ad accelerare il processo di convergenza economica e sociale nell’UE inficiato dalla crisi e da una debole ripresa economica e sociale, in maniera tale che il FSE resti un pilastro essenziale della politica di coesione e della crescita a lungo termine, permettendo di concentrare gli sforzi sul miglioramento del capitale umano dell’Unione e delle sue condizioni di accesso a posti di lavoro più numerosi e migliori e sui progressi in materia, nonché sul sostegno alle persone e ai settori maggiormente colpiti dalla crisi economica e che non sono ancora riusciti a realizzare un completo recupero; |
4. |
sostiene che una buona progettazione e attuazione del FSE+ possono contribuire a migliorare l’immagine dell’Unione dinanzi alla cittadinanza, garantendo la visibilità degli sforzi profusi dall’UE nell’assistere le persone maggiormente bisognose. |
Politica di coesione
5. |
accoglie con favore il collegamento con il pilastro europeo dei diritti sociali stabilito dalla proposta di regolamento relativo al FSE+, per quanto manchi un legame più chiaro all’obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale nella misura in cui i due elementi sono complementari e correlati; |
6. |
ritiene necessario riconoscere il FSE+ quale componente fondamentale della politica di coesione nella proposta di regolamento ed evitare che diventi uno strumento di politica europea settoriale; |
7. |
ricorda che il valore aggiunto del FSE+, rispetto all’azione degli Stati membri, è legato alle necessità territoriali e all’integrazione con altri fondi della politica di coesione per poter realizzare iniziative coerenti e globali a livello locale. Lamenta pertanto che il FSE+ sia stato separato finanziariamente dal FESR e dal Fondo di coesione, nella misura in cui ciò può comportare una possibile disintegrazione della politica di coesione nel quadro finanziario pluriennale successivo al 2027, com’è accaduto di recente con il FEASR. |
Decentramento, gestione concorrente e cofinanziamento
8. |
contesta la scarsa visibilità degli enti regionali e locali nella proposta di regolamento, e ricorda alla Commissione l’importanza di queste amministrazioni nella gestione del Fondo, convalidata da un’esperienza di lunga data; |
9. |
è contrario al ruolo preponderante riconosciuto alle autorità nazionali degli Stati membri a detrimento degli enti regionali e locali, nella misura in cui ritiene che tale accentramento possa derivare unicamente dall’ordinamento istituzionale dello Stato membro interessato; |
10. |
ricorda che è stato dimostrato che il decentramento ha condotto a una migliore attuazione dell’approccio basato sul territorio e a una più efficace distribuzione dei finanziamenti e chiede, pertanto, che la proposta di regolamento preveda espressamente, per quanto riguarda la gestione del Fondo e la sua ripartizione, un maggior peso degli enti regionali e locali negli Stati membri caratterizzati da un elevato grado di decentramento politico e amministrativo, in modo tale che la struttura di gestione del Fondo si adegui alla struttura organizzativa degli Stati, specialmente quelli più decentrati; |
11. |
ritiene che la sfida lanciata dalla proposta di regolamento, all’includere un modello di gestione diretta, costituisca un seppur timido precedente per futuri quadri, modello che, in ogni caso, deve restare limitato solo alle azioni che risultano opportune alla luce dell’ambito di applicazione e della missione del FSE+; |
12. |
valuta molto negativamente il ritorno all’n+2 e la riduzione del tasso di cofinanziamento e degli importi del prefinanziamento nella proposta relativa al regolamento sulle disposizioni comuni, fatto che, unitamente a una possibile riduzione delle risorse per la necessaria contropartita nazionale in conseguenza delle politiche di consolidamento di bilancio, avrà un impatto estremamente negativo sulla gestione del Fondo, rendendo impossibile il conseguimento degli obiettivi previsti. Chiede, pertanto, che si incrementino o che almeno si mantengano i tassi di cofinanziamento validi per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, così che la spinta verso l’inclusione sociale e il pilastro dei diritti sociali non venga offuscata da un minor sostegno finanziario dell’Unione europea. Ricorda che esistono alcune condizionalità il cui rispetto non rientra nell’ambito delle competenze degli enti locali e regionali, ragion per cui si propone di prevedere una penalità solo se gli enti regionali o locali hanno partecipato alla negoziazione delle stesse e, nel farlo, hanno assunto una qualche forma di responsabilità. |
Bilancio
13. |
valuta molto positivamente sia l’esercizio di trasparenza realizzato per la prima volta dalla Commissione, che ha destinato al FSE+ una dotazione finanziaria esattamente determinata per il periodo 2021-2027, sia il fatto che la proposta della Commissione abbia tenuto conto dei precedenti pareri del Comitato delle regioni e abbia proposto di utilizzare anche indicatori sociali diversi dal PIL ai fini dell’assegnazione delle risorse tra gli Stati membri. Invita la Commissione a tenere conto, in futuro, di un indicatore collegato all’integrazione dei cittadini dei paesi terzi, al di là del semplice computo del saldo migratorio netto; |
14. |
deplora l’eliminazione della quota minima del 23,1 % della politica di coesione da destinare al FSE+, nonché il taglio che si evince dalla proposta della Commissione sulla politica di coesione per quello che riguarda il FSE, riduzione che non solo si traduce in un calo delle risorse totali destinate all’occupazione e all’inclusione sociale ma che implica anche un ruolo minore degli enti locali e regionali nella programmazione e gestione del FSE+; |
15. |
esprime preoccupazione per la riduzione della dotazione finanziaria in una proposta che stabilisce per il FSE+ nuovi e ulteriori obiettivi, nella misura in ciò comporterà la necessità di assegnare meno risorse al conseguimento di un numero maggiore di obiettivi; |
16. |
sottolinea che il ruolo specifico del FSE è quello di sostenere i progetti che agevolino l’adeguamento del potenziale locale e regionale basato sul capitale umano alle esigenze del mercato del lavoro. Questo, infatti, è l’unico modo per limitare i costi connessi con la migrazione del capitale umano e quindi la perdita del suo valore (anche in seguito alla «fuga dei cervelli»). È dunque importante sostenere le misure volte a collegare l’offerta di istruzione con le tendenze del mercato del lavoro in modo da riuscire a trattenere e ad attirare talenti nel territorio e, al tempo stesso, a creare occupazione; |
17. |
invita la Commissione a tener conto, nella distribuzione delle risorse tra gli Stati membri, delle caratteristiche specifiche delle regioni, e in particolare di quelle meno sviluppate. Occorre inoltre tenere conto della specifica realtà delle regioni ultraperiferiche e delle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994 e anche di quella delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, conformemente all’esplicito mandato dell’articolo 174 del TFUE. |
Semplificazione
18. |
accoglie con soddisfazione la spinta a una maggiore semplificazione che si evince dalla proposta, ed esorta la Commissione ad adottare ulteriori misure di semplificazione sia per le autorità di gestione che per i beneficiari negli strumenti da adottare per l’attuazione del regolamento, in quanto è essenziale garantire l’eliminazione di requisiti onerosi e ostacoli amministrativi sin dall’inizio della procedura di selezione delle operazioni; |
19. |
accoglie con favore l’ampliamento degli strumenti di pagamento sulla base dei risultati, nonché i piani d’azione congiunti e le opzioni semplificate in materia di costi nel regolamento sulle disposizioni comuni, e auspica che gli Stati membri non aggiungano ulteriori norme a quelle stabilite dalla Commissione europea; |
20. |
ricorda che l’elaborazione degli indicatori di output e di risultato richiede tempo e sforzi, ragion per cui ritiene che, onde evitare di generare un carico di lavoro eccessivo e di mettere a rischio la realizzabilità del sistema di indicatori e la sua qualità, i dati dovrebbero essere trasmessi due volte l’anno, compresa la preparazione della discussione annuale delle autorità di gestione con la Commissione, e non bimestralmente come indicato nella proposta. |
Coordinamento con altre strategie
21. |
valuta assai positivamente le disposizioni della proposta di regolamento che contribuiscono a consolidare i principi di parità di genere e di opportunità, poiché ne rafforzano il carattere trasversale visto che tali principi devono essere osservati in tutte le fasi dei programmi; |
22. |
accoglie con favore il mantenimento, la ristrutturazione e l’ampliamento degli obiettivi fondamentali degli interventi del FSE+, ma sottolinea che è essenziale, ai fini dell’inclusione sociale degli indigenti e dell’assistenza agli stessi, consentire azioni più generiche, flessibili e aperte rispetto a quelle consentite nell’attuale periodo di programmazione; |
23. |
valuta positivamente, perché promettente, l’apertura del FSE+ al campo dell’innovazione sociale, ma ritiene necessario stabilire gli strumenti e i meccanismi necessari a rafforzare le capacità delle parti coinvolte per quanto riguarda la progettazione, l’esecuzione e la valutazione di questo tipo di programmi. La Commissione dovrebbe destinare una parte dei suoi sforzi al rafforzamento di una rete di sostegno per la sensibilizzazione, la formazione e l’assistenza nella pianificazione e realizzazione di iniziative di innovazione sociale, in coordinamento con l’iniziativa InvestEU; |
24. |
segnala che il FSE+ può e deve contribuire attivamente al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, poiché esso incide direttamente su molti di questi obiettivi e indirettamente sulla quasi totalità degli stessi; |
25. |
è del parere che il FSE+ debba migliorare il coordinamento e promuovere le sinergie con le iniziative di adattamento e miglioramento delle risposte alle sfide poste dalla rivoluzione digitale; |
26. |
afferma che il FSE+ deve migliorare il coordinamento e promuovere sinergie con le iniziative legate agli aspetti della salute, sotto il profilo sia della prevenzione che dell’assistenza; |
27. |
ritiene che il FSE+ debba contribuire a una società più ugualitaria e che, pertanto, sia essenziale fare delle persone il suo fulcro; in tal senso, accoglie con soddisfazione il legame degli obiettivi del FSE+ con il pilastro europeo dei diritti sociali. Tuttavia, il CdR rimane cauto riguardo al collegamento tra il FSE+ e le raccomandazioni specifiche per paese adottate nel contesto del semestre europeo. A tale proposito, ritiene necessario garantire un adeguato coordinamento del FSE+ con il processo della governance economica europea, sempre mantenendo la sua autonomia ed evitando che esso risulti accessorio a tale processo. D’altro canto, sottolinea la necessità di integrare le priorità di investimento del FSE+ in una nuova strategia a lungo termine dell’UE per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, riconoscendo che la proposta della Commissione è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità; |
28. |
non considera una soluzione appropriata quella di incorporare artificiosamente in una o più priorità dedicate le misure connesse con l’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, che in genere riguardano aree tematiche molto diverse (istruzione, attivazione, creazione di posti nelle strutture per l’infanzia e molte altre) e, al tempo stesso, sono incluse nell’ambito di obiettivi specifici diversi nel regolamento sul FSE. La soluzione più appropriata consiste invece nel far sì che le misure connesse con l’attuazione delle suddette raccomandazioni rientrino in una o più priorità in funzione delle relative aree tematiche (occupazione, istruzione, inclusione sociale). Occorre inoltre prestare attenzione a garantire che le raccomandazioni specifiche per paese siano vincolate alle priorità previste per le prospettive finanziarie di lungo termine; |
29. |
valuta negativamente la mancata concretizzazione della percentuale delle risorse che gli Stati membri devono destinare ad affrontare le sfide individuate nel semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, nonché i programmi nazionali di riforma e le raccomandazioni specifiche per paese, e invita le istituzioni europee a determinare con maggiore chiarezza i legami con il semestre europeo senza alterare il modello di governance e gestione del Fondo e, soprattutto, senza che ciò comporti una riduzione delle risorse gestite dagli enti regionali in Stati altamente decentrati; |
30. |
accoglie con favore l’inclusione dell’integrazione socioeconomica dei migranti nell’ambito strategico dell’inclusione sociale in quanto ciò costituisce parte della risposta dell’Unione a tale questione, risposta che deve essere ordinata, integrale, responsabile e rispettosa della dignità delle persone e inflessibile dinanzi a qualsivoglia discriminazione; |
31. |
ricorda che l’evidenza empirica dimostra che l’integrazione graduale della popolazione di lavoratori migranti può rappresentare un’importante opportunità in termini di dinamismo economico e miglioramento dell’occupazione, effetto che è massimizzato nel caso di manodopera migrante qualificata; |
32. |
chiede che nell’integrazione socioeconomica dei migranti, in particolare dei minori e dei giovani non accompagnati, sia riconosciuto il ruolo importante svolto dai governi regionali e locali, specialmente dei paesi con frontiere esterne, e ritiene necessario adoperarsi per una maggiore complementarità con il Fondo Asilo e migrazione, evitando la sovrapposizione dei due strumenti e migliorando la coerenza tra le politiche di assistenza e integrazione dei migranti e le politiche di promozione e integrazione socio-occupazionale, fornendo sostegno alle regioni che presentano le maggiori necessità attraverso uno specifico finanziamento aggiuntivo; |
33. |
chiede l’adozione dei meccanismi necessari che consentano di garantire che almeno il 10 % delle risorse ricevute dal FSE+ siano destinate a misure di sostegno all’occupazione giovanile, così da garantire l’efficacia delle stesse ed evitare la marginalizzazione dei regimi di garanzia dell’occupazione giovanile nel nuovo FSE+, e chiede che in queste misure si tenga conto delle eventuali disparità regionali e locali all’interno di uno stesso Stato membro. Ritiene dunque imprescindibile che siano i dati Eurostat su scala regionale e non nazionale a costituire la base per calcolare il livello percentuale dei giovani tra i 15 e i 29 disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che risulti superiore alla media dell’UE per il 2019. |
Bruxelles, 5 dicembre 2018
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ