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Document 52018AR3597

Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo sociale europeo Plus

COR 2018/03597

OJ C 86, 7.3.2019, p. 84–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/84


Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo sociale europeo Plus

(2019/C 86/07)

Relatrice:

Susana DÍAZ PACHECO (ES/PSE), presidente della Comunità autonoma dell’Andalusia

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

COM(2018) 382 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Preambolo, primo visto

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46, lettera d), l’articolo 149, l’articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 164, l’articolo 168, paragrafo 5, l’articolo 175, paragrafo 3, e l’articolo 349,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 9, l’articolo 46, lettera d), l’articolo 149, l’articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 164, l’articolo 168, paragrafo 5, l’articolo 174, l’articolo 175, paragrafo 3, e l’articolo 349,

Motivazione

Visto l’ambito di applicazione del FSE+, è opportuno fare riferimento all’articolo 9 del TFUE. Inoltre, è necessario dare maggiore risalto all’obiettivo della politica regionale, in conformità con l’articolo 4, paragrafo 2 della proposta di regolamento sulle disposizioni comuni, che afferma testualmente che il Fondo contribuisce alle azioni dell’Unione intese a rafforzare la sua coesione economica sociale e territoriale.

Emendamento 2

Preambolo, nuovo «visto» dopo il quinto

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

vista la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/C 428/09),

Emendamento 3

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(1)

Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l’Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero orientare le azioni nell’ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Per contribuire all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell’occupazione, dell’istruzione e dell’inclusione sociale supportando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all’articolo 174 del TFUE .

(1)

Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l’Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero orientare le azioni nell’ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Per contribuire e fornire sostegno alla coesione economica, sociale e territoriale, in conformità all’articolo 174 del TFUE, e all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell’occupazione, dell’istruzione e dell’inclusione sociale.

Motivazione

Fatto salvo il contributo all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, è necessario dare maggiore rilevanza all’obiettivo della politica regionale.

Emendamento 4

Considerando 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(2)

A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l’attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da poter definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con i finanziamenti nazionali e/o dell’Unione. Tali strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell’Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario che viene ricevuto in particolare dai programmi finanziati dall’Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU, ove pertinente.

(2)

A livello di Unione, una strategia di sviluppo a lungo termine che succeda alla strategia Europa 2020 e sia volta ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile fornirà un quadro strategico per il nuovo periodo di programmazione che avrà inizio nel 2021. Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere sviluppate nel quadro di una collaborazione tra le autorità nazionali, regionali e locali ed essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da poter definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con i finanziamenti nazionali e/o dell’Unione. Tali strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell’Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario che viene ricevuto in particolare dai programmi finanziati dall’Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU, ove pertinente.

Emendamento 5

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(5)

L’Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell’economia, la gestione dei flussi migratori e la maggiore minaccia per la sicurezza, la transizione all’energia pulita , i cambiamenti tecnologici, il sempre maggiore invecchiamento della forza lavoro e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le PMI. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l’Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale.

(5)

L’Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell’economia, la gestione dei flussi migratori e la maggiore minaccia per la sicurezza, la transizione a un approvvigionamento energetico pulito ed equo , i cambiamenti tecnologici, ivi compresa la trasformazione digitale, il sempre maggiore invecchiamento della popolazione europea e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le PMI. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l’Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, rendendo la crescita più inclusiva , specialmente a livello regionale e locale, e migliorando le politiche dell’istruzione e della formazione e le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale.

Motivazione

Si dovrebbe utilizzare una terminologia neutra dal punto di vista tecnologico e ormai di uso comune.

Emendamento 6

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(6)

Il regolamento (UE) n. […] stabilisce il quadro d’azione per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo Asilo e migrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna (ISF) e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (IMC) come parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (BMVI) e fissa, in particolare, gli obiettivi tematici e le regole di programmazione, di sorveglianza e di valutazione, di gestione e di controllo dei fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. È pertanto necessario precisare gli obiettivi generali del FSE+ e stabilire disposizioni specifiche per quanto riguarda i tipi di attività che possono essere finanziate dal FSE+.

(6)

Il regolamento (UE) n. […] stabilisce il quadro d’azione per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo Asilo e migrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna (ISF) e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (IMC) come parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (BMVI) e fissa, in particolare, gli obiettivi tematici e le regole di programmazione, di sorveglianza e di valutazione, di gestione e di controllo dei fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. È pertanto necessario precisare gli obiettivi generali del FSE+ e il suo coordinamento con gli altri fondi e stabilire disposizioni specifiche per quanto riguarda i tipi di attività che possono essere finanziate dal FSE+.

Emendamento 7

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(8)

I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l’impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l’integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità all’articolo 88 del regolamento sulle disposizioni comuni, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando le opzioni semplificate in materia di costi, incluso l’uso di somme forfettarie.

(8)

I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi , delle caratteristiche delle azioni e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l’impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l’integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità all’articolo 88 del regolamento sulle disposizioni comuni, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando le opzioni semplificate in materia di costi, incluso l’uso di somme forfettarie.

In considerazione di ciò, è importante portare avanti le misure di semplificazione per alleggerire l’amministrazione dei fondi e, in tal modo, incrementare il valore aggiunto, la visibilità e l’efficacia dei fondi, in quanto questo consente di rivolgere gli sforzi e le risorse umane in via prioritaria al conseguimento degli obiettivi politici.

Motivazione

Si introduce un chiarimento relativo alle «caratteristiche delle azioni» per rafforzare i requisiti di semplificazione in caso di azioni che interessano le persone indigenti. La semplificazione dei costi e delle procedure potenzia infatti il conseguimento degli obiettivi politici, visto che convoglia tutte le energie sull’efficacia delle azioni e, così facendo, facilita l’accesso ai fondi dei piccoli beneficiari.

Emendamento 8

Nuovo considerando dopo il considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(8 bis)

Il sostegno a titolo della priorità d’investimento «sviluppo locale di tipo partecipativo» può contribuire a tutti gli obiettivi tematici contemplati nel presente regolamento. Le strategie di «sviluppo locale di tipo partecipativo» (CLLD) sostenute dal FSE+ dovrebbero essere inclusive per quanto riguarda le persone svantaggiate presenti sul territorio, sia in termini di governance dei gruppi di sviluppo locale che per quanto attiene al contenuto della strategia.

Motivazione

È necessario evidenziare un approccio regionale e locale più incisivo e un maggiore avvicinamento alla dimensione regionale e locale oltre il 2020. Pertanto, occorre introdurre un riferimento esplicito allo sviluppo locale di tipo partecipativo.

Emendamento 9

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(14)

Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di facilitare l’acquisizione delle competenze chiave, soprattutto nel settore del digitale, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupazione, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell’istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l’apprendimento e l’occupabilità lungo tutto l’arco della vita e contribuire alla competitività e all’innovazione economica e sociale supportando iniziative scalabili e sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio attraverso l’apprendimento basato sul lavoro e l’apprendistato, l’orientamento permanente, l’anticipazione delle competenze in collaborazione con l’industria, l’aggiornamento del materiale didattico, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati, la formazione degli educatori, la convalida dei risultati dell’apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche.

(14)

In quanto principale strumento dell’UE per investire nel capitale umano e nelle competenze, il FSE+ svolge un ruolo fondamentale nella promozione della coesione sociale, economica e territoriale. Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di facilitare l’acquisizione delle competenze chiave, soprattutto nel settore del digitale, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupazione, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell’istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l’apprendimento e l’occupabilità lungo tutto l’arco della vita e contribuire alla competitività e all’innovazione economica e sociale supportando iniziative scalabili e sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio attraverso l’apprendimento basato sul lavoro e l’apprendistato, l’orientamento permanente, l’anticipazione delle competenze in collaborazione con l’industria, l’aggiornamento del materiale didattico, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati, la formazione degli educatori, la convalida dei risultati dell’apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche.

Motivazione

La dimensione territoriale del FSE deve essere salvaguardata.

Emendamento 10

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(15)

Il sostegno erogato mediante il FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti , in particolare per i gruppi svantaggiati, a un’istruzione e a una formazione inclusive e non segregate, dall’educazione e dall’assistenza prescolare, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento in età adulta, promuovendo in tal modo la permeabilità tra i settori dell’istruzione e della formazione, prevenendo l’abbandono scolastico precoce, migliorando l’alfabetizzazione sanitaria, rafforzando i legami con l’apprendimento non formale e informale e facilitando la mobilità a fini di apprendimento per tutti. In questo contesto dovrebbero essere sostenute le sinergie con il programma Erasmus , in particolare per agevolare la partecipazione di discenti svantaggiati alla mobilità a fini di apprendimento.

(15)

Il sostegno erogato mediante il FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti a un’istruzione e a una formazione inclusive e non segregate , che, tra l’altro, favoriscano l’inclusione sociale e tengano conto dei gruppi svantaggiati, dall’educazione e dall’assistenza prescolare , prestando particolare attenzione ai bambini provenienti da contesti sociali svantaggiati, come i bambini affidati a istituti e i bambini senza fissa dimora , attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e alla reintegrazione nei sistemi di istruzione e all’istruzione e all’apprendimento in età adulta , evitando in tal modo che la povertà si trasmetta da una generazione all’altra , promuovendo la permeabilità tra i settori dell’istruzione e della formazione, prevenendo l’abbandono scolastico precoce e l’esclusione sociale , migliorando l’alfabetizzazione sanitaria, rafforzando i legami con l’apprendimento non formale e informale e facilitando la mobilità a fini di apprendimento per tutti. In questo contesto dovrebbero essere realizzate sinergie con il programma Erasmus, al fine di raggiungere e preparare in modo adeguato e attivo i discenti svantaggiati a esperienze di mobilità all’estero e di rafforzare la loro partecipazione alla mobilità transfrontaliera a fini di apprendimento.

Motivazione

Conformemente al considerando 1, il FSE+ «dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell’occupazione, dell’istruzione e dell’inclusione sociale»; non è necessario subordinare il sostegno al settore dell’istruzione a quello all’inclusione sociale.

Emendamento 11

Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(18)

Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a combattere la povertà così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l’inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, contrastando la discriminazione e affrontando le disuguaglianze sanitarie. Per questo è necessario mobilitare una serie di politiche rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi i bambini, le comunità emarginate come i rom, e i lavoratori poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere l’inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l’integrazione socio-economica . Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, quali i servizi sanitari e l’assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza alle famiglie e di tipo partecipativo. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l’accessibilità.

(18)

Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri a tutti i livelli di governo, compreso il livello regionale e locale , volti a combattere la povertà, inclusa la povertà energetica, come previsto nelle norme recentemente concordate sulla governance dell’Unione dell’energia, così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l’inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, combattendo la discriminazione e affrontando le disuguaglianze sociali e sanitarie. Per questo è necessario mobilitare una serie di politiche proattive e reattive rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi i bambini, in linea con il principio 11 del pilastro europeo dei diritti sociali, le comunità emarginate come i rom, le persone con disabilità, le persone senza fissa dimora, i cittadini di paesi terzi e i lavoratori poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere l’inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l’integrazione sociale ed economica, anche mediante il sostegno mirato all’economia sociale e solidale . Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi gratuiti o abbordabili, sostenibili e di qualità, quali i servizi sanitari e l’assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza alle famiglie e di tipo partecipativo e i servizi per l’accesso ad alloggi sociali dignitosi o ad abitazioni a prezzi accessibili . Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l’accessibilità.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 12

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(19)

Il FSE+ dovrebbe contribuire alla riduzione della povertà sostenendo i programmi nazionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Prevedendo che a livello dell’UE almeno il 4 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente vada a sostegno degli indigenti, gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 2 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare. A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali è necessario che si applichino norme più semplici al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale degli indigenti.

(19)

Il FSE+ dovrebbe contribuire alla riduzione della povertà sostenendo i programmi nazionali e regionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Prevedendo che a livello dell’UE almeno il 4 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente vada a sostegno degli indigenti, gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 2 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare. A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali è necessario che si applichino norme più semplici al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale degli indigenti.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 13

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(20)

Alla luce della persistente necessità di intensificare gli sforzi per la gestione dei flussi migratori nell’Unione nel suo complesso, e al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di condivisione della solidarietà e della responsabilità, il FSE+ dovrebbe offrire un supporto alla promozione dell’integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi a complemento delle azioni finanziate nel quadro del Fondo Asilo e migrazione.

(20)

Alla luce della persistente necessità di intensificare gli sforzi per la gestione dei flussi migratori nell’Unione nel suo complesso, e al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di condivisione della solidarietà e dell’equa responsabilità, il FSE+ dovrebbe offrire un supporto alla promozione dell’integrazione sociale ed economica di cittadini di paesi terzi in modo complementare e coordinato con le azioni finanziate nel quadro del Fondo Asilo e migrazione , del FESR e dei fondi che possono avere un effetto positivo sull’inclusione dei cittadini di paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero assegnare un’adeguata quantità di risorse del FSE+ agli enti locali e regionali affinché soddisfino le necessità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello locale .

Motivazione

È necessario evitare qualunque sovrapposizione tra il FSE+ e il Fondo Asilo e migrazione, così che le azioni da finanziare a titolo degli stessi non solo siano complementari ma anche coordinate.

Emendamento 14

Considerando 21

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(21)

Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, servizi sanitari e assistenza di lunga durata e istruzione e formazione. Al fine di rafforzare l’allineamento con il semestre europeo, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all’attuazione di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese relative a quelle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite gli investimenti pluriennali che rientrano nell’ ambito di applicazione del FSE+. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente in regime di gestione concorrente e la componente Salute del FSE+ , da un lato, e il programma di sostegno alle riforme, dall’altro, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica . In particolare la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l’assistenza tecnica.

(21)

Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, servizi sanitari e assistenza di lunga durata e istruzione e formazione collegate all’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle sfide individuate dal quadro di valutazione della situazione sociale nel semestre europeo e nelle relazioni nazionali . Tali relazioni sono elaborate in stretta consultazione con gli enti locali e regionali. Gli Stati membri , alla luce delle specificità di ciascuna regione, destinano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all’attuazione di raccomandazioni specifiche per paese pertinenti per l’ ambito di applicazione e di missione del FSE+ , in coordinamento con gli enti regionali e locali e tenendo conto della ripartizione delle competenze di gestione delle diverse politiche e dei finanziamenti necessari a tal fine . La Commissione, gli Stati membri e gli enti locali e regionali dovrebbero garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente in regime di gestione concorrente e la componente Salute del FSE+ e il programma di sostegno alle riforme, mantenendo nel contempo l’autonomia del FSE+ che potrà finanziare le sfide individuate dal semestre europeo solo quando gli obiettivi coincidono con quelli del FSE+, evitando un uso improprio del FSE+ al di là dei suoi obiettivi . In particolare la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l’assistenza tecnica.

Motivazione

Il vincolo tra il finanziamento del FSE+ e il semestre europeo dovrebbe tener conto del quadro di valutazione della situazione sociale ma anche delle relazioni nazionali predisposte in stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. Dato lo stretto legame tra il FSE+ e gli obiettivi di occupazione inclusi nel semestre europeo, il FSE+ può essere uno strumento di finanziamento del semestre per le azioni che rientrano in uno degli obiettivi del Fondo.

Emendamento 15

Nuovo considerando dopo il considerando 22

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(22 bis)

Visti il persistere di livelli elevati di povertà infantile e di esclusione sociale nell’UE (26,4  % nel 2017) e il pilastro europeo dei diritti sociali secondo cui i minori hanno il diritto di essere protetti dalla povertà e i bambini provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità, gli Stati membri dovrebbero destinare una quantità adeguata di risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente al sistema di garanzia europea per l’infanzia per l’eliminazione della povertà infantile e dell’esclusione sociale. Investire precocemente nell’infanzia apporta vantaggi significativi per i minori e la società nel suo complesso. Il sostegno ai minori nello sviluppo di competenze e capacità consente loro di sviluppare appieno le proprie potenzialità, diventare membri attivi della società e aumentare le proprie opportunità come giovani nel mercato del lavoro.

Emendamento 16

Considerando 23

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(23)

In considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, che interessano in particolare i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, è necessario che tali Stati membri continuino ad investire risorse sufficienti della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in azioni per promuovere l’occupazione giovanile, anche attraverso l’attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 e destinate a singole persone, gli Stati membri dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi che consentono di reintegrarsi nel lavoro e nell’istruzione e le misure di sensibilizzazione per i giovani, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, anche attraverso l’animazione socioeducativa . Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure riformare e adeguare i servizi per l’impiego, per poter fornire un sostegno su misura ai giovani. Gli Stati membri in questione dovrebbero pertanto assegnare almeno il 10 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno dell’occupabilità dei giovani.

(23)

In considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, che interessano in particolare i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, è necessario che tali Stati membri e le regioni continuino ad investire risorse sufficienti della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in azioni per promuovere l’occupazione giovanile, anche attraverso l’attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 e destinate a singole persone, gli Stati membri e le regioni dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi che consentono di reintegrarsi nel lavoro e nell’istruzione e le misure di sensibilizzazione per i giovani, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, anche attraverso il lavoro giovanile . Gli Stati membri e le regioni dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure riformare e adeguare i servizi per l’impiego, per poter fornire un sostegno su misura ai giovani. Gli Stati membri con regioni caratterizzate da livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile dovrebbero pertanto assegnare almeno il 15 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno dell’occupabilità dei giovani di tali regioni .

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale. Inoltre, i livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile interessano diversi Stati membri, per quanto i tassi su scala regionale possano risultare assai diversi anche all’interno di uno stesso Stato. Da qui la necessità di effettuare i calcoli sulla base delle diverse realtà regionali e di assegnare e utilizzare le risorse nelle aree sensibili identificate.

Emendamento 17

Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(24)

È opportuno che gli Stati membri garantiscano il coordinamento e la complementarità tra le azioni sostenute da questi finanziamenti.

(24)

È opportuno che gli Stati membri , nel pieno rispetto dei principi di partenariato, sussidiarietà e di governance multilivello in conformità con l’articolo 6 del [regolamento recante disposizioni comuni], garantiscano il coordinamento e la complementarità tra le azioni sostenute da questi finanziamenti.

Motivazione

La dimensione territoriale su cui si basa il FSE+ dovrebbe imporre anche una stretta interazione tra tutti i livelli di governo egli altri partner previsti dall’articolo 6 del regolamento sulle disposizioni comuni, così da garantire il coordinamento e la complementarità.

Emendamento 18

Nuovo considerando dopo il considerando 25

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(25 bis)

Occorre inoltre tenere in conto le disposizioni del terzo comma dell’articolo 174 del TFUE che prevede che un’attenzione particolare è rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

Emendamento 19

Considerando 26

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(26)

L’attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE+ dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e la società civile. È pertanto fondamentale che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e della società civile all’attuazione del FSE+ in regime di gestione concorrente.

(26)

L’attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE+ dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti , in particolare e concretamente il livello regionale, locale e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e la società civile e le organizzazioni non governative . È pertanto fondamentale che gli Stati membri e gli enti regionali e locali incoraggino la partecipazione delle parti sociali e della società civile all’attuazione del FSE+ in regime di gestione concorrente.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 20

Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(28)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all’articolo 8 del TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l’avanzamento di carriera. Essi dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova le pari opportunità per tutti senza discriminazioni, in conformità all’articolo 10 del TFUE, e che promuova l’inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Questi principi dovrebbero rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall’assistenza in residenze/istituti all’assistenza nell’ambito della famiglia e in comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple. Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all’esclusione sociale. Il regolamento (UE) n. [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] prevede che le regole concernenti l’ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

(28)

Le autorità di gestione degli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire a livello nazionale e regionale che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all’articolo 8 del TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l’avanzamento di carriera. Essi dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova le pari opportunità per tutti senza discriminazioni, in conformità all’articolo 10 del TFUE, e che promuova l’inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Questi principi dovrebbero rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall’assistenza in residenze/istituti all’assistenza nell’ambito della famiglia e in comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple. Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all’esclusione sociale. Il regolamento (UE) n. [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] prevede che le regole concernenti l’ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 21

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(30)

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento, i responsabili nazionali del trattamento dei dati dovrebbero svolgere i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(30)

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento, i responsabili nazionali e regionali del trattamento dei dati dovrebbero svolgere i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri e le loro regioni devono inoltre garantire l’accesso a tali dati attraverso mezzi che consentano di rispettare i termini di trasmissione degli indicatori previsti.

Emendamento 22

Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(31)

La sperimentazione sociale consiste nel testare i progetti su scala ridotta in modo da disporre di dati oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Dovrebbe essere possibile applicare le idee fattibili su scala più ampia o in altri contesti con il sostegno finanziario del FSE+ e di altre fonti.

(31)

La sperimentazione sociale consiste nel testare i progetti su scala ridotta in modo da disporre di dati oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Dovrebbe essere possibile valutare la qualità e incoraggiare l’applicazione delle idee fattibili su scala più ampia o in altri contesti , in differenti regioni o Stati membri, con il sostegno finanziario del FSE+ o in combinazione con altre fonti.

Motivazione

Per contribuire a trasferire idee fattibili, la cooperazione transnazionale non deve limitarsi alle innovazioni migliorate dagli Stati membri. Essa deve includere le sperimentazioni pilota da città a città delle innovazioni testate.

Emendamento 23

Nuovo considerando dopo il considerando 31

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(31 bis)

Il FSE+ comprende i partenariati transfrontalieri tra i servizi pubblici per l’impiego regionali e le parti sociali nonché le loro attività volte a promuovere la mobilità equa e su base volontaria, come pure la trasparenza e l’integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri mediante informazioni, consulenza e servizi di collocamento. In molte regioni di frontiera tali partenariati svolgono un ruolo importante nello sviluppo di un autentico mercato del lavoro europeo.

Emendamento 24

Considerando 32

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(32)

Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, grazie a una stretta cooperazione tra i servizi centrali per l’impiego degli Stati membri e con la Commissione. La rete dei servizi europei per l’impiego dovrebbe promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e accrescendo la trasparenza delle informazioni sul mercato del lavoro. L’ambito di applicazione del FSE+ include anche lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità per rispondere all’offerta di lavoro là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro.

(32)

Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, grazie a una stretta cooperazione tra i servizi centrali e regionali per l’impiego degli Stati membri e con la Commissione. La rete dei servizi europei per l’impiego dovrebbe promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e accrescendo la trasparenza delle informazioni sul mercato del lavoro. L’ambito di applicazione del FSE+ include anche lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità per rispondere all’offerta di lavoro là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 25

Considerando 36

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(36)

Il mantenimento delle persone in buona salute e attive più a lungo e un loro maggiore coinvolgimento affinché svolgano un ruolo attivo nella gestione della propria salute avranno effetti positivi sulla salute, sulle disuguaglianze sanitarie , sulla qualità della vita, sulla produttività, sulla competitività e sull’inclusività e ridurranno nel contempo le pressioni sui bilanci nazionali. La Commissione si è impegnata ad aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il n. 3 «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età».

(36)

Il mantenimento delle persone in buona salute e attive più a lungo e un loro maggiore coinvolgimento affinché svolgano un ruolo attivo nella gestione della propria salute avranno effetti positivi , segnatamente, sulle disuguaglianze nell’accesso all’assistenza sanitaria, comprese le cure preventive , sulla qualità della vita, sulla produttività, sulla competitività e sull’inclusività e ridurranno nel contempo le pressioni sui bilanci nazionali. La Commissione si è impegnata ad aiutare gli Stati membri e le loro regioni a raggiungere i rispettivi obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il n. 3 «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età».

Emendamento 26

Considerando 46

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(46)

Nel riflettere l’importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell’Unione ad attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento contribuirà a integrare l’azione per il clima nelle politiche dell’Unione e al conseguimento di un obiettivo totale del 25 % della spesa del bilancio dell’UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l’attuazione saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della valutazione intermedia.

(46)

Nel riflettere l’importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell’Unione ad attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento contribuirà a integrare l’azione per il clima nelle politiche dell’Unione , per garantire una transizione socialmente accettabile ed equa a un economia sostenibile a basse emissioni di carbonio, e al conseguimento di un obiettivo totale che possa superare il 30 % della spesa del bilancio dell’UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l’attuazione saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della valutazione intermedia.

Motivazione

Mantenere la coerenza con il parere del CdR sul pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2389/2018).

Emendamento 27

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(3)

«assistenza materiale di base» i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l’igiene e materiale scolastico;

(3)

«assistenza materiale di base» i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l’igiene e materiale scolastico , alimentazione adeguata, alloggi dignitosi e assistenza sanitaria ;

Emendamento 28

Articolo 2, paragrafo 1

Nuovo punto dopo l’attuale punto 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

«partenariati transfrontalieri»: nella componente Occupazione e innovazione sociale, strutture di cooperazione tra i servizi pubblici per l’impiego e le parti sociali nelle zone frontaliere di almeno due Stati membri;

Emendamento 29

Articolo 2, paragrafo 1, punto 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(10)

«soggetto giuridico»: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;

(10)

«soggetto giuridico»: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi; (Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(N.d.t.— non concerne la versione italiana) Emendamento di traduzione applicabile unicamente alla versione del testo in spagnolo. Si ritiene più opportuno sostituire, nella versione spagnola, il termine «entidad jurídica» («legal entity») con «sujeto de derecho», nella misura in cui dal punto di vista giuridico sembra contraddittorio riferirsi a una persona fisica come «entidad jurídica».

Emendamento 30

Articolo 2, paragrafo 1, punto 16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(16)

«innovazioni sociali»: le attività che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all’attuazione di nuove idee ( riguardanti prodotti, servizi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e , contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa ;

(16)

«innovazioni sociali»: le attività collettive che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo , alla sperimentazione, alla convalida, all’attuazione e all’espansione di nuove ( combinazioni di) prodotti, servizi, modelli o pratiche che rispondono a esigenze sociali e offrono soluzioni alle sfide sociali, e creano , contemporaneamente, nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore , emancipando gli attori della società civile e promuovendo la loro capacità di agire;

Emendamento 31

Articolo 2, paragrafo 1, punto 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(17)

«sperimentazioni sociali»: gli interventi programmatici che offrono una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti o su scala più ampia in caso di risultati convincenti ;

(17)

«sperimentazioni sociali»: la sperimentazione e la valutazione comparata di risposte innovative per le esigenze sociali, attuate su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuate in altri contesti geografici o settoriali o su scala più ampia in caso di risultati che presentino vantaggi rispetto alle pratiche correnti ;

Emendamento 32

Articolo 3, primo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017.

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri , ai loro diversi livelli, centrale, regionale e locale, nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi della politica di coesione che riguardano la riduzione delle disuguaglianze e il miglioramento della coesione economica, sociale e territoriale, conformemente all’articolo 174 del TFUE, con i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 e con l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, tenendo conto della necessità di sviluppare misure integrate che riflettano le specifiche circostanze subnazionali .

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 33

Articolo 3, secondo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione e un livello elevato di protezione della salute umana.

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri e dei loro enti subnazionali al fine di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione e un livello elevato di protezione della salute umana.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 34

Articolo 4, paragrafo 1, punto i)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

migliorare l’accesso all’occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l’economia sociale;

migliorare l’accesso all’occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive e delle persone con disabilità , promuovendo il lavoro autonomo, accrescendo l’occupazione nelle imprese vere e proprie e in quelle dell’ economia sociale e favorendo la mobilità transfrontaliera dei lavoratori ;

Motivazione

Riferimento esplicito alle persone con disabilità e alla promozione della mobilità transfrontaliera dei lavoratori, vista la loro rilevanza ai fini di un’Europa più coesa dal punto di vista economico, sociale e territoriale. L’occupazione dovrebbe essere promossa in relazione a tutti gli operatori economici.

Emendamento 35

Articolo 4, paragrafo 1, punto ii)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un’assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell’incontro della domanda e dell’offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;

modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un’assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell’incontro della domanda e dell’offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro , e migliorare la qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti ;

Motivazione

Riferimento esplicito al miglioramento della qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti, vista la sua importanza per un’Europa più inclusiva e coesa dal punto di vista economico, sociale e territoriale.

Emendamento 36

Articolo 4, paragrafo 1, punto iv)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere l’acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali;

migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione generale e superiore e di formazione, per sostenere l’acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali;

Motivazione

Deve rimanere possibile promuovere le potenzialità offerte dall’istruzione e dalla formazione per aumentare la capacità di innovazione di una regione e migliorare le prospettive di accesso ai settori scientifici ed economici attraverso le qualifiche. Il finanziamento nel settore dell’istruzione superiore è particolarmente importante per raggiungere questo obiettivo.

Emendamento 37

Articolo 4, paragrafo 1, punto v)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e dall’assistenza prescolare, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti;

promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e dall’assistenza prescolare, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione secondaria e superiore e all’apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti;

Motivazione

Deve rimanere possibile promuovere le potenzialità offerte dall’istruzione e dalla formazione per aumentare la capacità di innovazione di una regione e migliorare le prospettive di accesso ai settori scientifici ed economici attraverso le qualifiche. Il finanziamento nel settore dell’istruzione superiore è particolarmente importante per raggiungere questo obiettivo.

Emendamento 38

Nuovo punto dopo l’articolo 4, paragrafo 1, punto xi)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

rafforzare la capacità istituzionale delle autorità e dei soggetti interessati, e contribuire all’efficacia dell’amministrazione pubblica;

Motivazione

La finalità è quella di prorogare l’obiettivo tematico 11 dell’attuale periodo di programmazione del FEIS nel periodo post 2020, dato il ritardo nel rafforzamento delle capacità istituzionali e delle amministrazioni locali.

Emendamento 39

Articolo 4, paragrafo 2, punto 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.

un’Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull’imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di rete e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all’economia sociale;

1.

un’Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull’imprenditorialità, la formazione dei ricercatori e dei formatori , le attività di creazione di rete e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all’economia sociale;

Motivazione

La formazione dei disoccupati è un’attività che contribuisce in maniera considerevole alla consecuzione di un lavoro e, affinché siano efficaci, i formatori devono essere specializzati.

Emendamento 40

Articolo 5, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore dell’occupazione e della crescita è di 100 000 000 000 EUR a prezzi correnti, o 88 646 194 590 EUR a prezzi 2018, di cui 200 000 000 EUR a prezzi correnti, o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono stanziati per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all’articolo 23, lettera i), e 400 000 000 EUR a prezzi correnti, o 376 928 934 EUR a prezzi 2018, per i finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994.

2.   La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore dell’occupazione e della crescita è di 100 000 000 000 EUR a prezzi correnti, o 88 646 194 590 EUR a prezzi 2018, di cui 200 000 000 EUR a prezzi correnti, o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono stanziati per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all’articolo 23, lettera i). Nella ripartizione della dotazione finanziaria si tiene conto soprattutto delle regioni meno sviluppate, nonché delle altre regioni indicate al terzo comma dell’articolo 174 TFUE, con l’obiettivo di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale. Inoltre, 400 000 000 EUR a prezzi correnti, o 376 928 934  EUR a prezzi 2018, sono destinati come finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994.

Motivazione

Nella misura in cui il FSE+ contribuisce alle azioni dell’Unione tese a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale conformemente all’articolo 174 del TFUE, è necessario che nella ripartizione della dotazione finanziaria si tenga particolarmente conto delle regioni meno sviluppate, nonché delle altre regioni di cui all’articolo 174, terzo comma, del TFUE, al fine di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 41

Articolo 5, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.   Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono inoltre finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione dei programmi, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

5.   Gli importi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono inoltre finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione dei programmi, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

Motivazione

Si ritiene necessario che anche gli importi di cui al paragrafo due (fondi in regime di gestione concorrente) finanzino l’assistenza tecnica.

Emendamento 42

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.    Gli Stati membri concentrano le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente su interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali .

1.    Le autorità di gestione degli Stati membri a livello nazionale e regionale assegnano, sulla base delle specificità di ciascuna regione, un importo adeguato delle loro risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente a interventi tesi a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e i diritti sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali e volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo, nelle relazioni per paese e nelle raccomandazioni sociali specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e in linea con l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite . Gli Stati membri possono creare ulteriori obblighi per i beneficiari solo laddove questi siano giustificati per conseguire gli obiettivi del FSE+ e per la loro attuazione.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 43

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.    Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell’Unione, quali Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione e il programma di sostegno alle riforme , compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica , sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i responsabili dell’attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

1.    Le autorità di gestione degli Stati membri , a livello nazionale e regionale , e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché i programmi e gli strumenti dell’Unione, quali Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione e il programma di sostegno alle riforme, sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione , fatti salvi gli obiettivi sanciti dagli articoli 3 e 4 della strategia per lo sviluppo sostenibile . Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i responsabili dell’attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale. D’altro canto, l’inclusione del coordinamento con i nuovi strumenti, ossia lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica, non si ritiene necessaria. È importante garantire invece il coordinamento con il FEIS e i fondi contemplati dagli articoli, tenendo conto del principale obiettivo del FSE+. Allo stesso tempo, è necessario un riferimento esplicito alla strategia per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 44

Articolo 7, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell’ambito del FSE+ come indicato all’articolo 4.

2.   Gli Stati membri , in coordinamento con le regioni e tenendo conto della ripartizione delle competenze di gestione delle diverse politiche e dei finanziamenti necessari in tal senso, assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente , in considerazione anche delle specificità regionali, alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell’ambito del FSE+ come indicato all’articolo 4 , tenendo conto inoltre dei principi e dei diritti sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali nonché dell’obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale .

Motivazione

Il conseguimento di tali obiettivi può essere subordinato solo all’ottenimento di una maggiore coesione economica e sociale dell’Unione europea. Quest’obiettivo può essere raggiunto rispettando, nella ripartizione delle risorse da assegnare, la capacità di gestione e gli ambiti di competenza degli enti regionali e locali alla luce delle sfide di ciascuno.

Emendamento 45

Articolo 7, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.   Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell’UE per il 2019 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l’occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l’istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell’attuazione dei programmi della garanzia per i giovani.

5.   Gli Stati membri con regioni la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell’UE per il 2019 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l’occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l’istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell’attuazione dei programmi della garanzia per i giovani a livello locale e regionale .

Nel programmare le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per il 2026 e il 2027 a medio termine in conformità all’articolo [14] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell’UE per il 2024 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni.

Nel programmare le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per il 2026 e il 2027 a medio termine in conformità all’articolo [14] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell’UE per il 2024 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni.

Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al primo e al secondo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma.

Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al primo e al secondo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma.

Nell’attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.

Nell’attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente all’attuazione della garanzia europea per l’infanzia al fine di garantire ai bambini parità di accesso ad assistenza sanitaria, istruzione e assistenza all’infanzia gratuite, alloggi dignitosi e alimentazione adeguata.

Motivazione

Livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile interessano diversi Stati membri, per quanto i tassi su scala regionale possano risultare assai diversi anche all’interno di uno stesso Stato. Da qui la necessità di effettuare i calcoli sulla base delle diverse realtà regionali e di assegnare e utilizzare le risorse nelle aree sensibili identificate. Il sostegno dell’occupazione giovanile dev’essere una delle sfide principali da affrontare per il Fondo sociale europeo Plus, specie negli Stati in cui vi siano regioni con tassi superiori alla media. Occorre garantire, mediante un’assegnazione minima pari ad almeno il 15 %, che tale sostegno sia sufficiente.

Emendamento 46

Articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.    Ciascuno Stato membro garantisce un’adeguata partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l’occupazione, l’istruzione e l’inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

1.    Le autorità di gestione degli Stati membri, a livello nazionale e regionale, garantiscono un’adeguata partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l’occupazione, l’istruzione e l’inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente , in linea con le disposizioni del codice europeo di condotta sul partenariato e la governance multilivello .

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 47

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell’ambito di una o più priorità dedicate .

Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell’ambito di una o più priorità. Si garantisce una flessibilità sufficiente a livello dell’autorità di gestione per definire le priorità e gli ambiti di intervento del FSE+ alla luce delle specifiche sfide locali o regionali.

Motivazione

Azioni connesse con le raccomandazioni specifiche per paese (riguardanti varie aree tematiche e comprese in obiettivi specifici diversi) non dovrebbero essere programmate nell’ambito di una o più priorità dedicate. Tali azioni dovrebbero invece rientrare in una o più priorità in funzione della relativa area tematica.

Emendamento 48

Articolo 13, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazioni sociali o consolidano approcci dal basso verso l’alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, il settore privato e la società civile, come i gruppi di azione locale che progettano e attuano strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

1.   Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazioni sociali e/ o consolidano approcci dal basso verso l’alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale , il settore privato , le parti sociali e la società civile, come i gruppi di azione locale che progettano e attuano le strategie di «sviluppo locale di tipo partecipativo» (CLLD).

Motivazione

I gruppi di sviluppo rurale e le strategie di «sviluppo locale di tipo partecipativo» dovrebbero essere considerati, nel quadro del FSE+, come strumento generale per rafforzare l’approccio territoriale del Fondo. Pertanto, il ruolo del Fondo deve essere ampliato perché diventi uno strumento per azioni innovative.

Emendamento 49

Articolo 13, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all’applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per l’assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità.

4.   Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all’applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per l’assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità. Occorre destinare un importo minimo della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno di azioni di sperimentazione e innovazione sociale. Le norme relative all’audit di tali azioni devono essere sufficientemente flessibili per consentire l’assunzione di rischi e dare spazio alla creatività. Si garantisce il sostegno alla cooperazione transnazionale al fine di trasferire innovazioni sperimentate ad altri contesti a livello locale, regionale o nazionale.

Motivazione

L’esperienza maturata nel periodo 2014-2017 dimostra che il FSE può essere un volano per l’innovazione sociale a livello locale. Tuttavia, un regime di audit eccessivamente rigoroso frena le sue potenzialità. È altrettanto importante che le norme siano sufficientemente flessibili per consentire l’assunzione di rischi e decisioni immediate. Affinché possa contribuire al trasferimento di innovazioni sociali efficaci, la cooperazione transnazionale non deve limitarsi alle innovazioni migliorate dagli Stati membri ma deve includere sperimentazioni pilota, da città a città, di innovazioni testate.

Emendamento 50

Articolo 14, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Oltre ai costi di cui all’articolo [58] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], i seguenti costi non sono ammissibili nell’ambito del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:

1.   Oltre ai costi di cui all’articolo [58] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], i seguenti costi non sono ammissibili nell’ambito del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:

a)

l’acquisto di terreni e di beni immobili e la fornitura di infrastrutture , e

a)

l’acquisto di terreni e di beni immobili e la fornitura di infrastrutture , e

b)

l’acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora l’acquisto sia necessario per raggiungere l’obiettivo dell’operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate, o qualora l’acquisto di tali articoli sia l’opzione più economica.

 

Motivazione

La lettera b) comporta una limitazione della spesa non necessaria, ragion per cui si ritiene vada soppressa.

Emendamento 51

Articolo 15, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.   Gli Stati membri, quando sono disponibili dati in registri o fonti assimilate, permettono alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per il monitoraggio e la valutazione del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.

5.   Gli Stati membri, quando sono disponibili dati in registri o fonti assimilate, permettono alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per il monitoraggio e la valutazione del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri devono inoltre garantire l’accesso a tali dati attraverso mezzi che consentano di rispettare i termini di trasmissione degli indicatori previsti.

Motivazione

La mera autorizzazione all’ottenimento dei dati provenienti dai registri amministrativi non garantisce il perseguimento dell’obiettivo dell’articolo 15, vale a dire disporre dei dati individuali dei partecipanti senza doverli raccogliere direttamente da questi ultimi, per poter evidentemente trasmettere i valori degli indicatori calcolati sulla base di tali dati nei termini stabiliti. Risulta pertanto imprescindibile disporre di canali permanenti e snelli per incrociare le informazioni.

Emendamento 52

Articolo 21, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l’attuazione del presente articolo.

4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l’attuazione del presente articolo. Le informazioni richieste nel contesto delle indagini si limitano alle variabili imprescindibili per il monitoraggio e la valutazione dei progressi ottenuti grazie al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale.

Motivazione

La realizzazione di indagini rivolte alle famiglie è economicamente onerosa e può comportare un carico ingente sui cittadini, contrariamente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 223/2009, che stabilisce il principio statistico di un «favorevole rapporto costi-benefici». È necessario limitare le informazioni da ottenere nell’ambito dell’indagine, evitando così l’inclusione di variabili che non sono realmente necessarie o la cui difficoltà di reperimento sia sproporzionata rispetto ai vantaggi di una loro disponibilità.

Emendamento 53

Articolo 23, lettera h)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali (compresi alloggi, assistenza all’infanzia, istruzione e formazione, assistenza sanitaria e assistenza di lunga durata), necessarie per l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali (compresi alloggi, assistenza all’infanzia, istruzione e formazione, assistenza sanitaria e assistenza di lunga durata e strategie di sviluppo di tipo partecipativo ), necessarie per l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ;

Emendamento 54

Allegato II, punto 2 — Indicatori comuni di risultato

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare

Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare

Numero di bambini di età inferiore a 18 anni

Numero di bambini di età inferiore a 18 anni

Motivazione

Nella versione spagnola l’indicatore fa riferimento a un gruppo d’età (da 0 a 18 anni) il cui estremo superiore coincide con il gruppo cui si riferisce l’indicatore seguente nell’elenco: «Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni». (N.d.t. — non concerne la versione italiana). Ciò genera confusione perché le persone di 18 anni di età sarebbero incluse in entrambi i gruppi.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

Il COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Importanza del Fondo sociale europeo

1.

sottolinea che il Fondo sociale europeo è diventato lo strumento principale per investire nelle persone, favorire la parità tra donne e uomini e migliorare la vita di milioni di cittadini e cittadine dell’Unione, e riconosce gli effetti positivi del FSE per il periodo 2017-2013;

2.

concorda sull’integrazione dei tradizionali obiettivi del FSE, vale a dire migliorare l’efficacia del funzionamento dei mercati del lavoro e promuovere l’accesso a un’occupazione di qualità nonché rafforzare l’accesso all’istruzione e alla formazione, con nuovi obiettivi quali l’occupazione giovanile, l’ulteriore promozione dell’inclusione sociale e della salute e la riduzione della povertà;

3.

ritiene necessario che il Fondo sociale europeo diventi uno strumento che consenta di conseguire una maggiore crescita del PIL e della produttività e di raccogliere le sfide dell’accesso a un lavoro dignitoso e di qualità, contribuendo ad accelerare il processo di convergenza economica e sociale nell’UE inficiato dalla crisi e da una debole ripresa economica e sociale, in maniera tale che il FSE resti un pilastro essenziale della politica di coesione e della crescita a lungo termine, permettendo di concentrare gli sforzi sul miglioramento del capitale umano dell’Unione e delle sue condizioni di accesso a posti di lavoro più numerosi e migliori e sui progressi in materia, nonché sul sostegno alle persone e ai settori maggiormente colpiti dalla crisi economica e che non sono ancora riusciti a realizzare un completo recupero;

4.

sostiene che una buona progettazione e attuazione del FSE+ possono contribuire a migliorare l’immagine dell’Unione dinanzi alla cittadinanza, garantendo la visibilità degli sforzi profusi dall’UE nell’assistere le persone maggiormente bisognose.

Politica di coesione

5.

accoglie con favore il collegamento con il pilastro europeo dei diritti sociali stabilito dalla proposta di regolamento relativo al FSE+, per quanto manchi un legame più chiaro all’obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale nella misura in cui i due elementi sono complementari e correlati;

6.

ritiene necessario riconoscere il FSE+ quale componente fondamentale della politica di coesione nella proposta di regolamento ed evitare che diventi uno strumento di politica europea settoriale;

7.

ricorda che il valore aggiunto del FSE+, rispetto all’azione degli Stati membri, è legato alle necessità territoriali e all’integrazione con altri fondi della politica di coesione per poter realizzare iniziative coerenti e globali a livello locale. Lamenta pertanto che il FSE+ sia stato separato finanziariamente dal FESR e dal Fondo di coesione, nella misura in cui ciò può comportare una possibile disintegrazione della politica di coesione nel quadro finanziario pluriennale successivo al 2027, com’è accaduto di recente con il FEASR.

Decentramento, gestione concorrente e cofinanziamento

8.

contesta la scarsa visibilità degli enti regionali e locali nella proposta di regolamento, e ricorda alla Commissione l’importanza di queste amministrazioni nella gestione del Fondo, convalidata da un’esperienza di lunga data;

9.

è contrario al ruolo preponderante riconosciuto alle autorità nazionali degli Stati membri a detrimento degli enti regionali e locali, nella misura in cui ritiene che tale accentramento possa derivare unicamente dall’ordinamento istituzionale dello Stato membro interessato;

10.

ricorda che è stato dimostrato che il decentramento ha condotto a una migliore attuazione dell’approccio basato sul territorio e a una più efficace distribuzione dei finanziamenti e chiede, pertanto, che la proposta di regolamento preveda espressamente, per quanto riguarda la gestione del Fondo e la sua ripartizione, un maggior peso degli enti regionali e locali negli Stati membri caratterizzati da un elevato grado di decentramento politico e amministrativo, in modo tale che la struttura di gestione del Fondo si adegui alla struttura organizzativa degli Stati, specialmente quelli più decentrati;

11.

ritiene che la sfida lanciata dalla proposta di regolamento, all’includere un modello di gestione diretta, costituisca un seppur timido precedente per futuri quadri, modello che, in ogni caso, deve restare limitato solo alle azioni che risultano opportune alla luce dell’ambito di applicazione e della missione del FSE+;

12.

valuta molto negativamente il ritorno all’n+2 e la riduzione del tasso di cofinanziamento e degli importi del prefinanziamento nella proposta relativa al regolamento sulle disposizioni comuni, fatto che, unitamente a una possibile riduzione delle risorse per la necessaria contropartita nazionale in conseguenza delle politiche di consolidamento di bilancio, avrà un impatto estremamente negativo sulla gestione del Fondo, rendendo impossibile il conseguimento degli obiettivi previsti. Chiede, pertanto, che si incrementino o che almeno si mantengano i tassi di cofinanziamento validi per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, così che la spinta verso l’inclusione sociale e il pilastro dei diritti sociali non venga offuscata da un minor sostegno finanziario dell’Unione europea. Ricorda che esistono alcune condizionalità il cui rispetto non rientra nell’ambito delle competenze degli enti locali e regionali, ragion per cui si propone di prevedere una penalità solo se gli enti regionali o locali hanno partecipato alla negoziazione delle stesse e, nel farlo, hanno assunto una qualche forma di responsabilità.

Bilancio

13.

valuta molto positivamente sia l’esercizio di trasparenza realizzato per la prima volta dalla Commissione, che ha destinato al FSE+ una dotazione finanziaria esattamente determinata per il periodo 2021-2027, sia il fatto che la proposta della Commissione abbia tenuto conto dei precedenti pareri del Comitato delle regioni e abbia proposto di utilizzare anche indicatori sociali diversi dal PIL ai fini dell’assegnazione delle risorse tra gli Stati membri. Invita la Commissione a tenere conto, in futuro, di un indicatore collegato all’integrazione dei cittadini dei paesi terzi, al di là del semplice computo del saldo migratorio netto;

14.

deplora l’eliminazione della quota minima del 23,1 % della politica di coesione da destinare al FSE+, nonché il taglio che si evince dalla proposta della Commissione sulla politica di coesione per quello che riguarda il FSE, riduzione che non solo si traduce in un calo delle risorse totali destinate all’occupazione e all’inclusione sociale ma che implica anche un ruolo minore degli enti locali e regionali nella programmazione e gestione del FSE+;

15.

esprime preoccupazione per la riduzione della dotazione finanziaria in una proposta che stabilisce per il FSE+ nuovi e ulteriori obiettivi, nella misura in ciò comporterà la necessità di assegnare meno risorse al conseguimento di un numero maggiore di obiettivi;

16.

sottolinea che il ruolo specifico del FSE è quello di sostenere i progetti che agevolino l’adeguamento del potenziale locale e regionale basato sul capitale umano alle esigenze del mercato del lavoro. Questo, infatti, è l’unico modo per limitare i costi connessi con la migrazione del capitale umano e quindi la perdita del suo valore (anche in seguito alla «fuga dei cervelli»). È dunque importante sostenere le misure volte a collegare l’offerta di istruzione con le tendenze del mercato del lavoro in modo da riuscire a trattenere e ad attirare talenti nel territorio e, al tempo stesso, a creare occupazione;

17.

invita la Commissione a tener conto, nella distribuzione delle risorse tra gli Stati membri, delle caratteristiche specifiche delle regioni, e in particolare di quelle meno sviluppate. Occorre inoltre tenere conto della specifica realtà delle regioni ultraperiferiche e delle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994 e anche di quella delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, conformemente all’esplicito mandato dell’articolo 174 del TFUE.

Semplificazione

18.

accoglie con soddisfazione la spinta a una maggiore semplificazione che si evince dalla proposta, ed esorta la Commissione ad adottare ulteriori misure di semplificazione sia per le autorità di gestione che per i beneficiari negli strumenti da adottare per l’attuazione del regolamento, in quanto è essenziale garantire l’eliminazione di requisiti onerosi e ostacoli amministrativi sin dall’inizio della procedura di selezione delle operazioni;

19.

accoglie con favore l’ampliamento degli strumenti di pagamento sulla base dei risultati, nonché i piani d’azione congiunti e le opzioni semplificate in materia di costi nel regolamento sulle disposizioni comuni, e auspica che gli Stati membri non aggiungano ulteriori norme a quelle stabilite dalla Commissione europea;

20.

ricorda che l’elaborazione degli indicatori di output e di risultato richiede tempo e sforzi, ragion per cui ritiene che, onde evitare di generare un carico di lavoro eccessivo e di mettere a rischio la realizzabilità del sistema di indicatori e la sua qualità, i dati dovrebbero essere trasmessi due volte l’anno, compresa la preparazione della discussione annuale delle autorità di gestione con la Commissione, e non bimestralmente come indicato nella proposta.

Coordinamento con altre strategie

21.

valuta assai positivamente le disposizioni della proposta di regolamento che contribuiscono a consolidare i principi di parità di genere e di opportunità, poiché ne rafforzano il carattere trasversale visto che tali principi devono essere osservati in tutte le fasi dei programmi;

22.

accoglie con favore il mantenimento, la ristrutturazione e l’ampliamento degli obiettivi fondamentali degli interventi del FSE+, ma sottolinea che è essenziale, ai fini dell’inclusione sociale degli indigenti e dell’assistenza agli stessi, consentire azioni più generiche, flessibili e aperte rispetto a quelle consentite nell’attuale periodo di programmazione;

23.

valuta positivamente, perché promettente, l’apertura del FSE+ al campo dell’innovazione sociale, ma ritiene necessario stabilire gli strumenti e i meccanismi necessari a rafforzare le capacità delle parti coinvolte per quanto riguarda la progettazione, l’esecuzione e la valutazione di questo tipo di programmi. La Commissione dovrebbe destinare una parte dei suoi sforzi al rafforzamento di una rete di sostegno per la sensibilizzazione, la formazione e l’assistenza nella pianificazione e realizzazione di iniziative di innovazione sociale, in coordinamento con l’iniziativa InvestEU;

24.

segnala che il FSE+ può e deve contribuire attivamente al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, poiché esso incide direttamente su molti di questi obiettivi e indirettamente sulla quasi totalità degli stessi;

25.

è del parere che il FSE+ debba migliorare il coordinamento e promuovere le sinergie con le iniziative di adattamento e miglioramento delle risposte alle sfide poste dalla rivoluzione digitale;

26.

afferma che il FSE+ deve migliorare il coordinamento e promuovere sinergie con le iniziative legate agli aspetti della salute, sotto il profilo sia della prevenzione che dell’assistenza;

27.

ritiene che il FSE+ debba contribuire a una società più ugualitaria e che, pertanto, sia essenziale fare delle persone il suo fulcro; in tal senso, accoglie con soddisfazione il legame degli obiettivi del FSE+ con il pilastro europeo dei diritti sociali. Tuttavia, il CdR rimane cauto riguardo al collegamento tra il FSE+ e le raccomandazioni specifiche per paese adottate nel contesto del semestre europeo. A tale proposito, ritiene necessario garantire un adeguato coordinamento del FSE+ con il processo della governance economica europea, sempre mantenendo la sua autonomia ed evitando che esso risulti accessorio a tale processo. D’altro canto, sottolinea la necessità di integrare le priorità di investimento del FSE+ in una nuova strategia a lungo termine dell’UE per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, riconoscendo che la proposta della Commissione è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

28.

non considera una soluzione appropriata quella di incorporare artificiosamente in una o più priorità dedicate le misure connesse con l’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, che in genere riguardano aree tematiche molto diverse (istruzione, attivazione, creazione di posti nelle strutture per l’infanzia e molte altre) e, al tempo stesso, sono incluse nell’ambito di obiettivi specifici diversi nel regolamento sul FSE. La soluzione più appropriata consiste invece nel far sì che le misure connesse con l’attuazione delle suddette raccomandazioni rientrino in una o più priorità in funzione delle relative aree tematiche (occupazione, istruzione, inclusione sociale). Occorre inoltre prestare attenzione a garantire che le raccomandazioni specifiche per paese siano vincolate alle priorità previste per le prospettive finanziarie di lungo termine;

29.

valuta negativamente la mancata concretizzazione della percentuale delle risorse che gli Stati membri devono destinare ad affrontare le sfide individuate nel semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, nonché i programmi nazionali di riforma e le raccomandazioni specifiche per paese, e invita le istituzioni europee a determinare con maggiore chiarezza i legami con il semestre europeo senza alterare il modello di governance e gestione del Fondo e, soprattutto, senza che ciò comporti una riduzione delle risorse gestite dagli enti regionali in Stati altamente decentrati;

30.

accoglie con favore l’inclusione dell’integrazione socioeconomica dei migranti nell’ambito strategico dell’inclusione sociale in quanto ciò costituisce parte della risposta dell’Unione a tale questione, risposta che deve essere ordinata, integrale, responsabile e rispettosa della dignità delle persone e inflessibile dinanzi a qualsivoglia discriminazione;

31.

ricorda che l’evidenza empirica dimostra che l’integrazione graduale della popolazione di lavoratori migranti può rappresentare un’importante opportunità in termini di dinamismo economico e miglioramento dell’occupazione, effetto che è massimizzato nel caso di manodopera migrante qualificata;

32.

chiede che nell’integrazione socioeconomica dei migranti, in particolare dei minori e dei giovani non accompagnati, sia riconosciuto il ruolo importante svolto dai governi regionali e locali, specialmente dei paesi con frontiere esterne, e ritiene necessario adoperarsi per una maggiore complementarità con il Fondo Asilo e migrazione, evitando la sovrapposizione dei due strumenti e migliorando la coerenza tra le politiche di assistenza e integrazione dei migranti e le politiche di promozione e integrazione socio-occupazionale, fornendo sostegno alle regioni che presentano le maggiori necessità attraverso uno specifico finanziamento aggiuntivo;

33.

chiede l’adozione dei meccanismi necessari che consentano di garantire che almeno il 10 % delle risorse ricevute dal FSE+ siano destinate a misure di sostegno all’occupazione giovanile, così da garantire l’efficacia delle stesse ed evitare la marginalizzazione dei regimi di garanzia dell’occupazione giovanile nel nuovo FSE+, e chiede che in queste misure si tenga conto delle eventuali disparità regionali e locali all’interno di uno stesso Stato membro. Ritiene dunque imprescindibile che siano i dati Eurostat su scala regionale e non nazionale a costituire la base per calcolare il livello percentuale dei giovani tra i 15 e i 29 disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che risulti superiore alla media dell’UE per il 2019.

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


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