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Document 32018D0907(01)

Decisione della Commissione, del 6 settembre 2018, relativa alla nomina del presidente e del vicepresidente permanenti di alto livello e indipendenti del comitato di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il regolamento finanziario) per la durata residua del loro mandato attuale

C/2018/5751

OJ C 315, 7.9.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2021

7.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2018

relativa alla nomina del presidente e del vicepresidente permanenti di alto livello e indipendenti del comitato di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il regolamento finanziario) per la durata residua del loro mandato attuale

(2018/C 315/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l’articolo 143, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato è un elemento fondamentale del sistema di individuazione precoce e di esclusione EDES (Early Detection and Exclusion System), denominato in appresso «l’istanza EDES». Istituita nel 2016, questa istanza interistituzionale è incaricata in primo luogo (o tra l’altro) di fornire raccomandazioni, su richiesta di ordinatori di tutte le istituzioni e tutti gli organismi, in merito all’imposizione di sanzioni amministrative (esclusione dalla concessione di fondi dell’Unione e/o irrogazione di sanzioni finanziarie) nei confronti di operatori economici inaffidabili.

(2)

In seguito a un invito pubblico a manifestare interesse e alla selezione da parte di una commissione composta da tre direttori generali della Commissione, il 5 luglio 2016 il collegio ha deciso [PV (2016) 2176] di nominare il sig. Christian PENNERA, in precedenza giureconsulto e direttore generale del Servizio giuridico del Parlamento europeo, e la sig.ra Maria Isabel ROFES i PUJOL, in precedenza giudice del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’istanza EDES con un mandato di cinque anni che scade il 4 luglio 2021.

(3)

Il 20 giugno 2018 il collegio ha altresì deciso di nominare il sig. PENNERA e la sig.ra ROFES i PUJOL rispettivamente presidente e vicepresidente dell’istanza della Commissione specializzata nelle irregolarità finanziarie, di cui all’articolo 73, paragrafo 6, del regolamento abrogato (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (in appresso «l’istanza ISIF»), per la durata di due anni. L’istanza ISIF della Commissione svolge un ruolo consultivo in sede di accertamento di eventuali irregolarità finanziarie commesse da membri del personale e delle relative conseguenze. Istanze specializzate in materia di irregolarità finanziarie sono state istituite anche da altre istituzioni dell’Unione.

(4)

Il nuovo regolamento finanziario entrato in vigore il 2 agosto 2018 abolisce tutte le istanze ISIF, trasferendone le funzioni all’istanza EDES. Tale passaggio di funzioni dalle istanze ISIF all’istanza EDES si applicherà però all’esecuzione degli stanziamenti amministrativi solo a decorrere dal 1o gennaio 2019.

(5)

È necessario garantire che la nomina e il mandato del presidente, per quanto riguarda il trattamento delle irregolarità finanziarie commesse da membri del personale, siano pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento finanziario in merito all’indipendenza della carica, nonché alle condizioni stabilite per la durata del suo mandato e alla procedura di selezione. Ciò dovrebbe valere anche per la vicepresidente.

(6)

Al fine in particolare di rispettare la loro indipendenza e l’integrità del loro mandato quinquennale rispettivamente di presidente e vicepresidente dell’istanza EDES, il sig. Christian PENNERA e la sig.ra Maria Isabel ROFES i PUJOL dovrebbero anche essere nominati, per la durata residua dell’attuale mandato, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato unificato. Ciò è necessario anche in considerazione della natura non rinnovabile del mandato di presidente dell’istanza EDES. A tale riguardo è importante evidenziare che la procedura seguita nel 2016 per la nomina del sig. PENNERA e della sig.ra ROFES i PUJOL rispettivamente a presidente e vicepresidente dell’istanza EDES soddisfa tutte le condizioni del nuovo regolamento finanziario per la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato unificato.

(7)

Al fine di garantire la trasparenza e l’informazione corretta agli operatori economici, come anche al personale delle istituzioni, degli organismi, degli uffici europei e delle agenzie dell’Unione, è opportuno che tali nomine siano pubblicate e notificate alle altre istituzioni, agli organismi, agli uffici europei e alle agenzie dell’Unione,

DECIDE:

Articolo 1

Nomine

Il sig. Christian PENNERA e la sig.ra Maria Isabel ROFES i PUJOL sono nominati rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato di cui all’articolo 143 del regolamento finanziario per la parte residua del loro mandato quinquennale, quale deciso dal collegio il 5 luglio 2016 [PV (2016) 2176].

Articolo 2

Inquadramento come consiglieri speciali

Come previsto dall’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento finanziario, da un punto di vista amministrativo il sig. Christian PENNERA e la sig.ra Maria Isabel ROFES i PUJOL fanno capo, in qualità di consiglieri speciali, al commissario OETTINGER in conformità alle regole sui consiglieri speciali C(2007) 6655 del 19 dicembre 2007, modificate dalla decisione C(2014) 541 della Commissione, del 6 febbraio 2014.

1.

Al fine di rispettare l’indipendenza del sig. PENNERA e della sig.ra ROFES i PUJOL e la durata del loro mandato, i loro contratti di consiglieri speciali sono rinnovati fino alla scadenza del loro mandato. Il contratto del sig. PENNERA comprende 70 giorni lavorativi e 35 giorni di missione e il contratto della sig.ra ROFES i PUJOL comprende 60 giorni lavorativi e 35 giorni di missione. Il numero di giorni lavorativi può essere modificato mediante decisioni amministrative e di bilancio. Il sig. PENNERA e la sig.ra ROFES i PUJOL ricevono un compenso per ogni giorno lavorativo calcolato sullo stipendio base di un funzionario dell’Unione europea di grado AD 16, scatto 1.

2.

I contratti del sig. PENNERA e della sig.ra ROFES i PUJOL in qualità rispettivamente di presidente e vicepresidente dell’istanza della Commissione specializzata in irregolarità finanziarie, di cui all’articolo 73, paragrafo 6, del regolamento abrogato (UE, Euratom) n. 966/2012, si estinguono il 31 dicembre 2018.

3.

Il commissario OETTINGER è autorizzato a modificare, purché siano disponibili fondi sufficienti, i contratti dei consiglieri speciali in caso di necessità debitamente giustificate.

4.

Il direttore generale della direzione generale Risorse umane è autorizzato ad attuare la presente decisione con la firma dei contratti a nome dell’Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione.

Articolo 3

Pubblicazione e notifica

Il direttore generale della direzione generale Risorse umane è incaricato di pubblicare tali nomine nella Gazzetta ufficiale, serie C, e di renderle note alle altre istituzioni dell’Unione, agli organismi dell’Unione, agli uffici europei e alle agenzie.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2018

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


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