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Document 52018XG0717(01)

Avviso all'attenzione della persona soggetta alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1000 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/999 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

ST/10513/2018/INIT

GU C 250 del 17.7.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/4


Avviso all'attenzione della persona soggetta alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1000 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/999 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

(2018/C 250/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Rabah TAHARI, la persona che figura nell'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2018/1000 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/999 del Consiglio (4) concernenti misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che la persona che figura nei suddetti allegati debba essere inclusa nell'elenco delle persone, gruppi, imprese ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2016/1693 e dal regolamento (UE) 2016/1686.

Si attira l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/1686, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità all'articolo 5 di tale regolamento).

La persona in questione può presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo alla sua inclusione nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione di: designazioni ISIL (Dàesh))

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

La persona in questione può presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco. Al riguardo si attira l'attenzione della persona interessata sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/1693 e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1686. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 20 agosto 2018.

Si richiama inoltre l'attenzione della persona interessata sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

(2)  GU L 178 I del 16.7.2018, pag. 3.

(3)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.

(4)  GU L 178 I del 16.7.2018, pag. 1.


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