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Document E2017P0003

Ricorso proposto il 1° febbraio 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda (Causa E-3/17)

GU C 108 del 6.4.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/17


Ricorso proposto il 1o febbraio 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda

(Causa E-3/17)

(2017/C 108/15)

In data 1o febbraio 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler e Maria Moustakali, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, mantenendo in vigore un regime di autorizzazione per le carni fresche e i prodotti a base di carne, di cui all’articolo 10 della legge n. 25/1993 e agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (IS) n. 448/2012, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall’atto di cui al punto 1.1.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE, direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno modificata e adattata all’accordo SEE dal relativo protocollo 1 e dagli adattamenti settoriali del relativo allegato I, e in particolare dall’articolo 5 di tale direttiva.

2.

condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’Autorità di vigilanza EFTA («ESA») sostiene che la Repubblica d’Islanda ha violato i suoi obblighi a norma della direttiva 89/662/CEE, mantenendo in vigore un regime di autorizzazione per l’importazione di, tra l’altro, carni fresche e prodotti a base di carne.

L’ESA sostiene che le norme in materia di scambi di prodotti di origine animale all’interno del SEE e di controlli veterinari sono armonizzate a livello di SEE. La direttiva 89/662/CEE del Consiglio disciplina i controlli veterinari negli scambi di prodotti di origine animale all’interno del SEE. Il suo obiettivo principale è quello di eliminare i controlli veterinari alle frontiere interne del SEE, rafforzando al contempo i controlli effettuati nel luogo di origine. Le autorità competenti dello Stato SEE di destinazione possono soltanto verificare, mediante controlli a campione non discriminatori, il rispetto della pertinente normativa SEE.

L’ESA sostiene che, mantenendo in vigore il regime di autorizzazione per l’importazione di carni fresche e prodotti a base di carne, la Repubblica d’Islanda impone altri obblighi, che non sono consentiti dal quadro armonizzato dei controlli veterinari a livello del SEE.

Secondo l’ESA, la non conformità con il diritto del SEE dell’imposizione di altri obblighi è già stata riconosciuta dalla Corte EFTA nella sua sentenza nella causa E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. contro Repubblica d’Islanda.


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