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Document 52016AR0585
Opinion of the European Committee of the Regions — Legislative proposals amending waste directives
Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposte legislative che modificano le direttive sui rifiuti
Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposte legislative che modificano le direttive sui rifiuti
GU C 17 del 18.1.2017, pp. 46–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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18.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 17/46 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposte legislative che modificano le direttive sui rifiuti
(2017/C 017/09)
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PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, COM(2015) 593 final — 2015/0272 (COD)
Articolo 2
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Modifica della direttiva 2006/66/CE |
Modifica della direttiva 2006/66/CE |
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La direttiva 2006/66/CE è così modificata: |
La direttiva 2006/66/CE è così modificata: |
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Motivazione
L’obiettivo primario della direttiva in esame è quello di ridurre al minimo l’impatto negativo delle pile e degli accumulatori sull’ambiente, evitando il rilascio di sostanze pericolose (metalli pesanti) nell’ambiente. Essa stabilisce norme per il collocamento sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché regole speciali per il loro smaltimento.
Gli Stati membri promuovono la ricerca in metodi di riciclaggio ecocompatibili ed efficienti sotto il profilo dei costi per tutti i tipi di pile e di accumulatori. Le pile organiche sono una nuova generazione di pile che non contengono sostanze pericolose. Le attività di ricerca e innovazione sono condotte in tutta Europa. Oltre ai componenti sicuri dal punto di vista ambientale, le pile hanno un enorme potenziale economico e un’ampia gamma di applicazioni.
Senza l’emendamento proposto, le pile organiche saranno soggette alle condizioni speciali di smaltimento previste per le pile convenzionali, sebbene esse siano ecocompatibili. Ciò costituirebbe un ostacolo all’innovazione tecnologica a sostegno degli obiettivi ambientali e non permetterebbe a questa innovazione di contribuire alla crescita e all’occupazione in Europa. È pertanto opportuno escludere le pile organiche dall’ambito di applicazione della direttiva in esame.
Emendamento 2
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, COM(2015) 594 — final
Articolo 1, paragrafo 6
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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«Articolo 15 |
«Articolo 15 |
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Comunicazione |
Comunicazione |
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1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l’anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l’anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno]. |
1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l’anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l’anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno]. |
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2. Gli Stati membri comunicano i dati relativi all’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, fino al 1o gennaio 2025. |
2. Gli Stati membri comunicano i dati relativi all’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, fino al 1o gennaio 2025. |
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3. I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. |
3. I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. |
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4. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni. |
4. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. |
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5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva.» |
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva. |
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6. Ogniqualvolta sia possibile, e in linea con il principio del “legiferare meglio”, è opportuno adempiere a qualsiasi obbligo addizionale di comunicazione derivante dalla presente direttiva mediante l’uso o il miglioramento degli attuali obblighi nazionali di comunicazione, a condizione di garantire la necessaria omogeneità delle informazioni fornite in materia di rifiuti. Solo in ultima istanza, in particolare per quanto riguarda gli enti locali e regionali, si dovrebbe contemplare la creazione di nuove linee di comunicazione esclusivamente per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri e la Commissione valutano congiuntamente le esigenze addizionali di comunicazione prima che gli Stati membri introducano norme di attuazione per conformarsi agli obblighi di comunicazione di cui alla presente direttiva. » |
Motivazione
L’emendamento proposto è in linea con il pacchetto Legiferare meglio dell’UE e con il recente parere del CdR sul rispetto degli obblighi stabiliti dall’UE in materia di protezione dell’ambiente. Le informazioni devono essere omogenee affinché possano essere messe a confronto al momento dell’adozione di misure per migliorare la gestione dei rifiuti.
Emendamento 3
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)
Articolo 1, paragrafo 8)
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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«Articolo 8 bis |
«Articolo 8 bis |
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Requisiti generali in materia di responsabilità estesa del produttore |
Requisiti generali in materia di responsabilità estesa del produttore |
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[…] |
[…] |
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2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa i sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti e la prevenzione del getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole quantità in luoghi pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti a partecipare ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare mediante norme o incentivi economici, se del caso. |
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa i sistemi esistenti di ritiro, i centri di riutilizzo riconosciuti, la preparazione consentita per i centri di riutilizzo e i sistemi di raccolta dei rifiuti e circa la prevenzione della produzione di rifiuti e del getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole quantità in luoghi pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti , i produttori e i dettaglianti a partecipare ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare mediante norme o incentivi economici, se del caso. |
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3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le organizzazioni create per attuare, per conto del produttore di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest’ultimo: |
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le organizzazioni create per attuare, per conto del produttore di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest’ultimo: |
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4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore: |
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore: |
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5. Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell’attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti rispettino i loro obblighi in materia di responsabilità estesa, gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del regime comunichino dati affidabili. |
5. Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell’attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti rispettino i loro obblighi in materia di responsabilità estesa, gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del regime comunichino dati affidabili. |
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Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, gli Stati membri istituiscono un’autorità indipendente incaricata di sorvegliare l’attuazione degli obblighi derivanti da tale regime. |
Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori che fabbricano prodotti dello stesso tipo , gli Stati membri , o le autorità subnazionali competenti, istituiscono un’autorità indipendente (“camera di compensazione”) incaricata di sorvegliare l’attuazione degli obblighi derivanti da tale regime. |
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6. Gli Stati membri istituiscono una piattaforma per assicurare un dialogo regolare tra i soggetti coinvolti nell’attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, se del caso, i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo. […]» |
6. Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore contribuiscano alla prevenzione e alla raccolta dei rifiuti sparsi e sostengano le azioni di pulizia. |
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7. Gli Stati membri istituiscono una piattaforma per assicurare un dialogo regolare tra i soggetti coinvolti nell’attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, se del caso, i gestori autorizzati del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo. […]» |
Motivazione
Le norme dell’UE devono consentire la piena responsabilità del produttore rispetto ai rifiuti prodotti. Dato che il mercato ha dimensione europea, ciò deve essere garantito attraverso criteri minimi comuni. In linea con il principio di sussidiarietà, la responsabilità estesa del produttore dovrebbe essere definita a livello nazionale/locale.
Emendamento 4
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)
Articolo 1, paragrafo 9)
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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«Articolo 9 |
«Articolo 9 |
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Prevenzione dei rifiuti |
Prevenzione dei rifiuti |
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1. […] |
1. […] |
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2. Gli Stati membri controllano e valutano l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia. |
2. Gli Stati membri controllano e valutano l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi assoluti qualitativi o quantitativi, in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia. |
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[…]» |
[…]» |
Motivazione
Gli indicatori dovrebbero essere basati sulla quantità di rifiuti prodotti, ad esempio 100 kg di rifiuti residui pro capite, per introdurre un obiettivo rappresentativo ed efficace, anche per i paesi con economie più piccole e/o che già ora producono meno rifiuti.
Emendamento 5
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)
Articolo 1, paragrafo 10), lettera a)
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
La nuova direttiva prevede una serie di meccanismi volti non solo ad affrontare il problema dell’insufficiente e mancata osservanza, ma anche a incoraggiare i progressi. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, nel cercare di raggiungere gli obiettivi europei si ottengono risultati inferiori alle aspettative perché a livello dell’UE non c’è una sufficiente comprensione delle responsabilità locali e regionali in materia di rifiuti.
Emendamento 6
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)
Articolo 1, paragrafo 10), lettera c)
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Si ritiene che le misure proposte per i rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, rappresentando una quota consistente della totalità dei rifiuti, non risultino adeguatamente ambiziose a questo riguardo. Invece dell’attuale obiettivo combinato, relativo alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio e al riempimento, si propone la definizione, quanto meno programmatica, di obiettivi specifici di riciclaggio per materiali specifici da costruzione, al fine di promuovere la realizzazione di un’economia circolare.
Emendamento 7
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)
Articolo 1, paragrafo 10), lettera d)
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Si considera come una mancata opportunità quella di mantenere l’obiettivo del 70 %, come proposto lo scorso anno dalla stessa Commissione europea, dal momento che il riciclaggio crea nuovi posti di lavoro a livello locale e produce emissioni in quantità minori rispetto allo smaltimento in discarica o all’incenerimento. Il CdR ha avuto occasione di sottolineare che i buoni risultati raggiunti in alcuni Stati membri e in alcune regioni mostrano che è possibile realizzare obiettivi ambiziosi, o approssimarvisi, quando le condizioni generali sono quelle giuste e se la necessaria capacità amministrativa è stata sviluppata laddove prima non esisteva (1).
Emendamento 8
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)
Articolo 1, paragrafo 13
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Articolo 1, paragrafo 13 |
Articolo 1, paragrafo 13 |
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«Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e all’articolo 11, paragrafo 3. |
«Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici, a meno che non venga dimostrato che non sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e all’articolo 11, paragrafo 3. |
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Essi adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare: |
Essi adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare: |
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La Commissione, insieme con gli Stati membri, valuta, entro il 2018, l’opportunità di fissare criteri minimi di qualità per il compost e il digestato ottenuti dai rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l’ambiente. » |
Motivazione
La modifica proposta è intesa a rendere obbligatoria la raccolta dei rifiuti organici. È opportuno precisare il punto a) legando il riciclaggio di rifiuti organici alla produzione di compost e digestato di alta qualità, onde evitare che essi finiscano in discarica anziché essere riciclati.
Emendamento 9
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)
Articolo 1, paragrafo 17
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
La prevenzione dei rifiuti urbani è in linea con gli obiettivi fissati dal 7o programma d’azione per l’ambiente e con il mandato della Commissione, conformemente all’articolo 9, lettera c), della direttiva quadro. Vari programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti hanno già degli obiettivi quantitativi.
Emendamento 10
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, COM(2015) 596 final — 2015/0276 (COD)
Articolo 1, paragrafo 3), lettera b)
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Si evidenzia che non è stato fissato un obiettivo per il 2030 relativo alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio degli imballaggi in plastica. Dovrebbe essere previsto, come minimo, l’obbligo per la Commissione europea di presentare tale obiettivo entro alcuni anni.
I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,
Osservazioni generali
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1. |
accoglie con favore le proposte legislative volte a modificare le direttive sui rifiuti del nuovo pacchetto sull’economia circolare e richiama l’attenzione sui benefici che ne deriveranno per i consumatori, le imprese, l’ambiente e l’economia dell’UE; |
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2. |
in tale contesto, sottolinea che la transizione verso un’economia circolare genererà nuovi posti di lavoro, accrescerà la competitività delle piccole, medie e grandi imprese dell’UE, promuoverà lo sviluppo di tecnologie pulite e ridurrà la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di materie prime e di energia. |
Allineamento delle definizioni
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3. |
accoglie con favore l’insieme chiaro di definizioni armonizzate nelle diverse direttive in materia di rifiuti e invita la Commissione europea a proseguire affinché tutte le definizioni siano in linea con il catalogo europeo dei rifiuti, si evitino ambiguità e si disponga di dati comparativi sui progressi compiuti da Stati membri ed enti locali e regionali; |
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4. |
raccomanda ai colegislatori di prevedere comunque una definizione di «getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici». |
Controlli
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5. |
raccomanda un rafforzamento dei controlli sulle spedizioni illegali di rifiuti che tra l’altro riducono in modo sensibile la disponibilità sul territorio UE di una quantità sufficiente di rifiuti con cui alimentare l’economia circolare UE fondata sul valore del riciclo e del riutilizzo. |
Etichettatura
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6. |
auspica l’introduzione dell’obbligo di etichettatura dei prodotti di consumo commercializzati nell’UE, atta a definire con chiarezza come differenziare il rifiuto, nelle macrocategorie di raccolta differenziata, per le frazioni per cui esiste una raccolta differenziata consolidata. Qualora il prodotto generi rifiuti rientranti in diverse categorie, deve essere indicato come suddividere le varie componenti nelle diverse categorie di materiale differenziato, qualora fosse ottenibile con semplici operazioni del consumatore. |
Responsabilità estesa del produttore
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7. |
sottolinea che la proposta di armonizzare i requisiti minimi è essenziale per aumentare le prestazioni dei regimi di responsabilità estesa del produttore in tutti gli Stati membri; |
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8. |
esorta i colegislatori a non indebolire tali requisiti e a mantenere disposizioni chiave come quelle volte a garantire trasparenza e piena copertura dei costi da parte dei produttori per gli enti locali e regionali in relazione a raccolta, gestione e trattamento dei flussi di rifiuti e informazione dei cittadini. Uno dei metodi principali per prevenire la produzione di rifiuti può consistere nel riacquisto degli imballaggi riutilizzabili (recipienti in vetro, PET ecc.) da parte delle grandi catene di negozi. |
Prevenzione dei rifiuti
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9. |
evidenzia l’esigenza di maggiori specifiche riguardo ai «requisiti minimi di qualità» per gli alimenti e propone di definire una «procedura standard minima» per il recupero di alimenti a garanzia della sicurezza alimentare ed applicabile in modo uniforme negli Stati membri; |
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10. |
esorta le autorità locali, regionali e nazionali a lanciare campagne di comunicazione e di educazione per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione dei rifiuti. |
Iniziative di pulizia dell’ambiente «Let’s do it!» e «Clean-up-day»
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11. |
esorta la Commissione, gli Stati membri e gli enti locali e regionali a sostenere, in tutti i loro aspetti, le diverse iniziative della società civile a favore di azioni locali e nazionali di pulizia dell’ambiente (come ad esempio la campagna a livello locale «Let’s do it» o la Giornata internazionale d’azione «Let’s clean up the World in just one day!» [Ripuliamo il mondo in un solo giorno!]). |
Riutilizzo e riciclaggio
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12. |
ribadisce la richiesta di definire ulteriori obiettivi in materia di riutilizzo che siano vincolanti, indipendenti e per flussi specifici di rifiuti, in particolare per i mobili, i tessuti e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La preparazione per il riutilizzo è importante per la prevenzione dei rifiuti, figura, come il riciclaggio, ai livelli più alti nella gerarchia dei rifiuti ed è un sicuro potenziale per lo sviluppo dell’economia circolare (2); |
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13. |
in tale contesto, invita la Commissione a fissare un obiettivo minimo del 70 % in termini di peso in riferimento alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio della plastica nei rifiuti di imballaggio, da raggiungere entro il 2030; |
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14. |
mette in evidenza che la prevenzione e il riutilizzo sono legati ad attività che sono realizzate con sostanze e oggetti che non sono al momento qualificati come rifiuti, al contrario dei processi volti al riciclaggio e alla preparazione per il riutilizzo che impiegano materiali che hanno effettivamente la qualifica di rifiuti. Tenuto conto delle conseguenze sul piano legale che la qualifica di rifiuto ha per le imprese e le istituzioni, il CdR raccomanda di apportare ulteriori chiarimenti alla distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è; |
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15. |
propone di definire (ad esempio, nel catalogo europeo dei rifiuti) il concetto di riciclaggio e quello di riutilizzo, dato che attualmente tali attività fanno riferimento a due gruppi di impianti differenti che presentano modalità ed esigenze speciali diverse. a) I rifiuti destinati al riciclaggio giungono sui nastri di selezione delle stazioni del sistema di raccolta differenziata, da dove, in seguito alla cernita, vengono raggruppati in funzione delle richieste dell’industria interessata. b) Nel caso dei rifiuti destinati al riutilizzo, è possibile che essi non entrino nel circuito del sistema di gestione dei rifiuti. È necessario proporre alle grandi catene di negozi la possibilità di riacquisto, e deve essere l’acquirente a decidere in che modo riutilizzare i rifiuti; |
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16. |
esorta i co-legislatori a raccomandare agli Stati membri l’introduzione nei propri programmi di prevenzione dei rifiuti di incentivi finanziari per processi a minor produzione di rifiuto. Alla stessa stregua, invita gli enti locali e regionali ad adottare misure di incentivazione alla riduzione di rifiuti non inviati a riciclaggio; |
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17. |
raccomanda alla Commissione europea di valutare l’inserimento nella direttiva quadro dell’obbligo agli Stati membri di riferire sui rifiuti industriali (non pericolosi) e all’Agenzia europea per l’ambiente di monitorare e raccogliere tali dati e di esaminare la situazione entro il 2020, valutando la definizione di obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio per tale flusso di rifiuti (3); |
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18. |
evidenzia che il passaggio da obiettivi relativi al riciclaggio a obiettivi combinati relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio: i) aggrava la misurazione separata del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; ii) richiede ulteriori chiarimenti; |
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19. |
considera necessario individuare metodi armonizzati per il calcolo dei tassi di riciclaggio in tutta l’UE e individuare, per quanto attiene ai rifiuti alimentari e ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione, una disciplina che definisca strumenti e soggetti deputati a monitorare i dati di riduzione della generazione di rifiuti lungo l’intera filiera di produzione, trasformazione e consumo; |
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20. |
propone che la Commissione europea elabori degli indicatori sul valore ambientale dei differenti tipi di rifiuti. L’attuale legislazione e la proposta della Commissione europea non tengono conto delle differenze tra i vari tipi di rifiuti sul piano del valore ambientale. Verrà così chiarito a quali materiali bisogna dedicare un’attenzione speciale allo scopo di migliorare la gestione dei rifiuti e renderla più rispettosa dell’ambiente. |
Recupero di energia e smaltimento in discarica
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21. |
in linea con la gerarchia dei rifiuti, invita gli Stati membri a promuovere la produzione altamente efficiente di energia dai rifiuti, nel quadro dell’iniziativa Waste to Energy («energia dai rifiuti») della Commissione europea; osserva che tali impianti di termovalorizzazione possono contribuire al progresso dell’Unione verso una minore dipendenza dalle importazioni di energia, conformemente all’Unione dell’energia; |
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22. |
riconosce l’importanza di una progressiva introduzione di restrizioni allo smaltimento in discarica e sostiene il cambio di approccio della CE inteso a vietare lo smaltimento in discarica dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata, inclusa anche quella dei rifiuti organici, tenendo in conto la comunicazione COM(2015) 614 sull’economia circolare che incoraggia l’uso a cascata delle risorse biologiche che possono creare competitività per il loro riutilizzo (4); |
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23. |
raccomanda di continuare a privilegiare un approccio qualitativo e più ambizioso inteso a eliminare la messa in discarica dei rifiuti riciclabili e biodegradabili; |
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24. |
invita la Commissione a esaminare la possibilità di non applicare il limite massimo del 10 % di smaltimento in discarica entro il 2030 soltanto ai rifiuti urbani e di estenderlo a tutti i tipi di rifiuti (5). |
Deroghe per taluni Stati membri sugli obiettivi per i rifiuti urbani e per lo smaltimento in discarica
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25. |
giustifica le esenzioni accordate ai 7 Stati membri che hanno i livelli più bassi di gestione dei rifiuti ma insiste affinché si mantengano le disposizioni proposte secondo cui gli Stati membri che notificano l’esenzione devono presentare piani di attuazione con calendari dettagliati delle azioni necessarie per conseguire i loro obiettivi. |
Obblighi di registrazione dei dati e di comunicazione
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26. |
sottolinea l’assenza di una disposizione, già proposta dalla Commissione europea nel 2014 nella direttiva quadro, secondo cui le imprese dell’industria e del commercio devono tenere un registro dei rifiuti non pericolosi che esse trattano e, su richiesta, devono mettere tali dati a disposizione delle autorità competenti. |
Atti delegati
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27. |
esprime preoccupazione per l’ampio potere che le direttive proposte conferiscono alla Commissione europea di adottare atti delegati e invita i colegislatori a limitarne il ricorso poiché indeboliscono le proprie competenze di controllo ed esulano dal processo democratico e legislativo (6). |
Patto dei Sindaci sulla gestione dei rifiuti
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28. |
propone, visto il grande successo del «patto dei sindaci per il clima e l’energia», di istituire una struttura analoga sulla gestione dei rifiuti; a tal riguardo mette in evidenza il ruolo che il CdR svolge, in quanto Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell’UE, nel mobilitare gli enti locali e regionali e nell’intensificare i loro sforzi verso una maggiore efficienza delle risorse, meno sprechi e più riciclaggio, riutilizzo e recupero dei rifiuti nelle città. |
Sussidiarietà e proporzionalità
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29. |
rileva che gli proposti della Commissione europea non desta preoccupazioni sul rispetto della sussidiarietà ma suscita preoccupazioni sul rispetto della proporzionalità (7). |
Bruxelles, 15 giugno 2016
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Markku MARKKULA
(1) COM(2014) 397 final.
(2) CdR 1617/2013.
(3) CdR 1617/2013.
(4) CdR 04083/2014, CdR 3751/2013, CdR 1617/2013.
(5) CdR 1617/2013.
(6) CdR 4083/2014; Consultazione del gruppo di esperti della sussidiarietà ed esame delle pertinenti decisioni del parlamenti nazionali e delle assemblee regionali in merito agli aspetti legati alla sussidiarietà e alla proporzionalità del pacchetto sull'economia circolare — sintesi e analisi, CdR 1521/2016.
(7) Vedi anche Consultazione del gruppo di esperti della sussidiarietà ed esame delle pertinenti decisioni dei parlamenti nazionali e delle assemblee regionali in merito agli aspetti legati alla sussidiarietà e alla proporzionalità del pacchetto sull'economia circolare — sintesi e analisi, CdR 1521/2016.