EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014XX0208(02)
Executive Summary of Opinion of the EDPS on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall system and amending Directive 2007/46/EC
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE
OJ C 38, 8.2.2014, p. 4–6
(HR)
OJ C 38, 8.2.2014, p. 8–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/8 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
(2014/C 38/04)
1. Introduzione
1.1. Consultazione del Garante europeo della protezione dei dati
1. |
Il 13 giugno 2013 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE («la proposta») (1), annunciata nella comunicazione della Commissione del 21 agosto 2009«eCall: è ora di diffonderlo» («la comunicazione del 2009») (2). |
2. |
Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e che un riferimento alla consultazione sia stato inserito nel preambolo della proposta. |
3. |
Prima dell’adozione della proposta, il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali alla Commissione ed è lieto di constatare che la maggior parte delle sue raccomandazioni è stata presa in considerazione. |
1.2. Obiettivo e ambito di applicazione della proposta
4. |
La proposta integra altre misure normative applicate a sostegno della diffusione del servizio eCall, quali la direttiva 2010/40/UE sui sistemi di trasporto intelligenti (3), la raccomandazione della Commissione dell’8 settembre 2011 sul sostegno a un servizio eCall su scala UE (4) e l’adozione di specifiche tecniche per l’adeguamento dell’infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) (5), sui quali il GEPD era stato consultato e aveva formulato osservazioni (6). |
5. |
La proposta introduce l’obbligo di installare un sistema eCall di bordo in tutti i nuovi veicoli omologati in Europa. A differenza dell’approccio attuale, che prevede l’introduzione volontaria del sistema eCall da parte dei costruttori di autoveicoli, la proposta rende obbligatorio il montaggio di sistemi eCall di bordo in tutti i veicoli nuovi, a partire dalle autovetture e dai veicoli commerciali leggeri, entro il 1o ottobre 2015 (7). Stabilisce quindi alcuni obblighi per i costruttori di autoveicoli/apparecchiature. |
4. Conclusioni
63. |
Il GEPD sottolinea che il trattamento dei dati personali è uno dei principali obblighi istituiti dalla proposta e valuta positivamente il fatto che molte raccomandazioni che aveva formulato riguardo alle implicazioni in materia di protezione dei dati del servizio eCall 112 siano state prese in considerazione. |
64. |
Per quanto riguarda il servizio eCall 112, il GEPD ritiene che i seguenti aspetti debbano essere ulteriormente elaborati nella proposta e raccomanda che:
|
65. |
Per quanto riguarda il servizio eCall privato e altri servizi a valore aggiunto, il GEPD rammenta che tali servizi devono essere disciplinati dalla proposta in modo che siano tenuti a rispettare obblighi in materia di protezione dei dati analoghi o più severi rispetti a quelli previsti per il servizio eCall 112. Raccomanda pertanto di:
|
66. |
Il GEPD raccomanda inoltre che:
|
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2013
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2013) 316 definitivo.
(2) COM(2009) 434 definitivo.
(3) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, p. 1).
(4) Raccomandazione 2011/750/UE della Commissione dell’8 settembre 2011, relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 («chiamate eCall») (GU L 303 del 22.11.2011, p. 46).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile. Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 91 del 3.4.2013, p. 1).
(6) Cfr., in particolare, il parere del 22 luglio 2009 sulla direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti, le osservazioni formali del 12 dicembre 2011 sulla raccomandazione della Commissione relativa all’attuazione del servizio eCall armonizzato su scala UE, e la lettera del 19 dicembre 2012 sul regolamento delegato della Commissione riguardante la predisposizione armonizzata a livello UE di un servizio eCall interoperabile, tutti pubblicati sul sito web del GEPD: http://www.edps.europa.eu (nella sezione «Consultazione»).
(7) Cfr. Articolo 4 e articolo 5, paragrafo 1, della proposta.