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Document 52014XX0208(02)

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE

OJ C 38, 8.2.2014, p. 4–6 (HR)
OJ C 38, 8.2.2014, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/8


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/04)

1.   Introduzione

1.1.   Consultazione del Garante europeo della protezione dei dati

1.

Il 13 giugno 2013 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE («la proposta») (1), annunciata nella comunicazione della Commissione del 21 agosto 2009«eCall: è ora di diffonderlo» («la comunicazione del 2009») (2).

2.

Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e che un riferimento alla consultazione sia stato inserito nel preambolo della proposta.

3.

Prima dell’adozione della proposta, il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali alla Commissione ed è lieto di constatare che la maggior parte delle sue raccomandazioni è stata presa in considerazione.

1.2.   Obiettivo e ambito di applicazione della proposta

4.

La proposta integra altre misure normative applicate a sostegno della diffusione del servizio eCall, quali la direttiva 2010/40/UE sui sistemi di trasporto intelligenti (3), la raccomandazione della Commissione dell’8 settembre 2011 sul sostegno a un servizio eCall su scala UE (4) e l’adozione di specifiche tecniche per l’adeguamento dell’infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) (5), sui quali il GEPD era stato consultato e aveva formulato osservazioni (6).

5.

La proposta introduce l’obbligo di installare un sistema eCall di bordo in tutti i nuovi veicoli omologati in Europa. A differenza dell’approccio attuale, che prevede l’introduzione volontaria del sistema eCall da parte dei costruttori di autoveicoli, la proposta rende obbligatorio il montaggio di sistemi eCall di bordo in tutti i veicoli nuovi, a partire dalle autovetture e dai veicoli commerciali leggeri, entro il 1o ottobre 2015 (7). Stabilisce quindi alcuni obblighi per i costruttori di autoveicoli/apparecchiature.

4.   Conclusioni

63.

Il GEPD sottolinea che il trattamento dei dati personali è uno dei principali obblighi istituiti dalla proposta e valuta positivamente il fatto che molte raccomandazioni che aveva formulato riguardo alle implicazioni in materia di protezione dei dati del servizio eCall 112 siano state prese in considerazione.

64.

Per quanto riguarda il servizio eCall 112, il GEPD ritiene che i seguenti aspetti debbano essere ulteriormente elaborati nella proposta e raccomanda che:

sia inserito nella proposta, in una disposizione sostanziale e dedicata, un riferimento esplicito alla norme dell’UE applicabili in materia di protezione dei dati, menzionando in particolare la direttiva 95/46/CE e precisando che le disposizioni si applicano in conformità delle norme nazionali di attuazione;

il riferimento al documento di lavoro del gruppo di lavoro «articolo 29» sia dissociato dal riferimento alle norme in materia di protezione dei dati nel considerando 13;

siano elaborate garanzie concrete in materia di protezione dei dati applicabili al servizio eCall 112 nella proposta, anziché in atti delegati, in particolare che l’articolo 6:

designi il responsabile del trattamento dei dati e l’autorità responsabile della gestione delle richieste di accesso;

specifichi l’elenco di dati inclusi nella serie minima di dati e nella serie completa di dati (da elaborare, eventualmente, in un atto delegato o di esecuzione);

preveda che le persone interessate possano disattivare il servizio eCall privato e i servizi a valore aggiunto;

specifichi i periodi di conservazione dei dati trattati;

specifichi le modalità per l’esercizio dei diritti delle persone interessate al trattamento dei dati;

l’articolo 6, paragrafo 3, sia completato in modo da garantire che le informazioni cui si riferisce costituiscano parte integrante della documentazione tecnica consegnata assieme al veicolo, e che nella proposta sia precisato che la disponibilità di tali informazioni deve essere segnalata al proprietario dell’autovettura al momento dell’acquisto in un documento distinto;

il GEPD sia consultato prima dell’adozione degli atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 4.

65.

Per quanto riguarda il servizio eCall privato e altri servizi a valore aggiunto, il GEPD rammenta che tali servizi devono essere disciplinati dalla proposta in modo che siano tenuti a rispettare obblighi in materia di protezione dei dati analoghi o più severi rispetti a quelli previsti per il servizio eCall 112. Raccomanda pertanto di:

specificare nella proposta che, a differenza del servizio e-Call 112, l’attivazione del servizio eCall privato e di altri servizi a valore aggiunto è volontaria e che tali servizi non sono attivati automaticamente;

prevedere, in una disposizione specifica della proposta di regolamento, l’obbligo che sia concluso un contratto appropriato e specifico tra il consumatore e il prestatore di servizi, e che in tale disposizione sia precisato che il contratto comprende gli aspetti relativi alla protezione dei dati, incluso l’obbligo di fornire ai consumatori informazioni adeguate sul servizio o i servizi e richiedere il loro consenso al trattamento dei dati in relazione alla fornitura dei servizi a valore aggiunto in questione. Garantire altresì nella proposta che le persone interessate abbiano la possibilità di scegliere se attivare i servizi, tramite l’offerta di un contratto specifico fatta prima del trattamento. Le clausole non negoziabili incluse in un contratto di compravendita di un’autovettura, o le clausole rientranti fra i termini e le condizioni generali, la cui accettazione è obbligatoria, non rientrano in questo obbligo;

indicare inoltre nel contratto che il rifiuto del servizio offerto non comporta conseguenze negative legate al rifiuto stesso. Tale indicazione potrebbe figurare nella dichiarazione di riservatezza del contratto.

66.

Il GEPD raccomanda inoltre che:

nella proposta sia precisato che per i servizi a valore aggiunto il controllo costante è vietato;

siano specificate, in una disposizione sostanziale della proposta, le categorie di dati trattati nell’ambito del servizio eCall 112, nonché del servizio eCall privato e di altri servizi a valore aggiunto, e che nella proposta sia definito il concetto di «serie completa di dati»;

siano trattati soltanto i dati necessari per la prestazione del servizio eCall privato e altri servizi a valore aggiunto, conformemente al principio di minimizzazione dei dati;

in una disposizione specifica sia ribadito il divieto di trattamento di dati di carattere delicato nell’ambito del servizio eCall privato e di altri servizi a valore aggiunto;

sia stabilito e specificato in una disposizione sostanziale della proposta il periodo di conservazione dei dati trattati nell’ambito del servizio eCall 112, del servizio eCall privato e dei servizi a valore aggiunto;

la sicurezza dei dati trattati nell’ambito del servizio eCall 112, eCall privato e altri servizi a valore aggiunto sia garantita da alcune precisazioni nel tsto.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2013

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  COM(2013) 316 definitivo.

(2)  COM(2009) 434 definitivo.

(3)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, p. 1).

(4)  Raccomandazione 2011/750/UE della Commissione dell’8 settembre 2011, relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 («chiamate eCall») (GU L 303 del 22.11.2011, p. 46).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile. Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 91 del 3.4.2013, p. 1).

(6)  Cfr., in particolare, il parere del 22 luglio 2009 sulla direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti, le osservazioni formali del 12 dicembre 2011 sulla raccomandazione della Commissione relativa all’attuazione del servizio eCall armonizzato su scala UE, e la lettera del 19 dicembre 2012 sul regolamento delegato della Commissione riguardante la predisposizione armonizzata a livello UE di un servizio eCall interoperabile, tutti pubblicati sul sito web del GEPD: http://www.edps.europa.eu (nella sezione «Consultazione»).

(7)  Cfr. Articolo 4 e articolo 5, paragrafo 1, della proposta.


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