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Document 52012AE1401

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni ( «voucher» ) — COM(2012) 206 final — 2012/0102 (CNS)

    GU C 11 del 15.1.2013, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 11/27


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni («voucher»)

    COM(2012) 206 final — 2012/0102 (CNS)

    2013/C 11/06

    Relatore: PÁLENÍK

    Il Consiglio dell'Unione europea, in data 24 maggio 2012, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni ("voucher")

    COM(2012) 206 final — 2012/0102 (CNS).

    La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 2 ottobre 2012.

    Alla sua 484a sessione plenaria, dei giorni 14 e 15 novembre 2012 (seduta del 14 novembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 116 voti favorevoli, nessun voto contrario e 18 astensioni.

    1.   Sintesi delle conclusioni e raccomandazioni del Comitato

    1.1

    Il 10 maggio 2012 la Commissione ha presentato la sua proposta riguardante una direttiva del Consiglio volta a modificare la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni ("voucher"). L'obiettivo è di pervenire a una tassazione dei buoni che sia esaustiva, neutrale e trasparente.

    1.2

    La Commissione intende introdurre regole comuni per prevenire la doppia imposizione e l'evasione fiscale, ed è convinta che il mantenimento della situazione attuale porterebbe a un aumento degli squilibri nel mercato unico e quindi a una distorsione della concorrenza, perché le condizioni non sarebbero le stesse per tutti gli operatori presenti su tale mercato.

    1.3

    In tempi recenti, in particolare, si è registrato un notevole incremento nell'uso dei buoni, le cui diverse funzionalità e utilizzazioni generano ambiguità sotto il profilo degli obblighi fiscali. Occorre pertanto definire regole le più chiare possibili per tutti gli Stati membri, al fine di evitare gli squilibri nel mercato unico.

    1.4

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta a definire con la massima precisione possibile i vari tipi di buoni. L'obiettivo è di prevenire i tentativi di evasione fiscale connessi all'uso dei buoni, nonché di garantire che chi emette i buoni stessi non si trovi in situazione di svantaggio rispetto alla concorrenza.

    1.5

    Il CESE approva in particolare l'intenzione della Commissione di eliminare gli eccessivi oneri amministrativi nella distribuzione dei buoni multiuso, per cui soltanto il fornitore che accetta il buono deve pagare l'imposta in quanto solo esso conosce le circostanze e le modalità dell'uso del buono.

    1.6

    Non vi sarà alcun valore aggiunto a definire le regole per gli obblighi fiscali riguardanti il trattamento dei buoni in mancanza di un pieno rispetto di dette regole da parte di tutti gli Stati membri. È essenziale, quindi, che questi ultimi rispettino le regole comuni e aboliscano le varie esenzioni che falsano la concorrenza e indeboliscono il contesto competitivo.

    1.7

    La Commissione intende modificare la direttiva IVA per quanto riguarda i buoni in considerazione dell'espansione dei servizi di telecomunicazioni, nell'ambito dei quali i crediti telefonici prepagati costituiscono la maggioranza del volume totale dei buoni.

    1.8

    Il CESE vuole richiamare l'attenzione su una serie di questioni che devono essere risolte prima dell'entrata in vigore della direttiva. Si tratta essenzialmente di possibili problemi riguardanti i diversi limiti per le esenzioni fiscali nei singoli Stati membri qualora i buoni siano ceduti a titolo gratuito, nonché l'assenza di disposizioni transitorie e di regole per disciplinare la mancata accettazione di buoni monouso.

    2.   Elementi principali e contesto del parere

    2.1

    La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, stabilisce le norme concernenti il momento e il luogo della cessione di beni o della prestazione di servizi, la base imponibile, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il diritto a detrazione. Le suddette norme, tuttavia, non sono sufficienti a garantire la coerenza in tutti gli aspetti della tassazione dei buoni, e generano squilibri di mercato di una gravità tale da incidere negativamente sul corretto funzionamento del mercato unico.

    2.2

    L'approccio non coordinato che attualmente prevale tra gli Stati membri provoca notevoli squilibri di mercato che devono essere eliminati. La Commissione propone pertanto di introdurre regole comuni volte a garantire un trattamento uniforme e certo, a evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e a ridurre il rischio dell'evasione fiscale connesso all'uso dei buoni.

    2.3

    I buoni hanno caratteristiche diverse, il che li rende problematici sotto il profilo fiscale, per cui è necessario distinguere tra i diversi tipi e stabilire regole chiare a questo scopo.

    2.4

    La direttiva ha il fine di distinguere gli strumenti di pagamento dai buoni e di definire questi ultimi, che possono assumere formati fisici o elettronici a seconda del loro uso. La direttiva specifica inoltre gli obblighi dell'emittente.

    2.5

    Si definisce "buono" il diritto a ricevere beni o servizi o a beneficiare di uno sconto. Detto diritto, tuttavia, viene spesso trasferito da una persona a un'altra senza essere riscattato. Per evitare il rischio della doppia imposizione, se il servizio corrispondente a tale diritto deve essere tassato, è necessario stabilire che il trasferimento di questo diritto e la cessione o la prestazione effettuata in cambio del buono devono essere considerati un'operazione unica.

    2.6

    Per garantire la neutralità, l'obbligo fiscale dovrebbe riguardare un'operazione unica per i beni ceduti o i servizi prestati in cambio del buono.

    2.7

    La direttiva dispone che i buoni emessi dalle agenzie di viaggio siano soggetti a imposizione nello Stato membro in cui è stabilita l'agenzia di viaggio. Al fine di prevenire possibili tentativi di spostare il luogo di imposizione, sono oggetto di questa disposizione anche i beni ceduti o i servizi prestati utilizzando i suddetti buoni.

    2.8

    Se i buoni passano attraverso una rete di distribuzione, la Commissione propone che il valore finale sia stabilito al momento dell'emissione, il che significa che il livello dell'IVA rimane invariato lungo l'intero processo di distribuzione dei buoni multiuso.

    2.9

    Se i buoni sono distribuiti da un soggetto passivo che agisce a nome proprio ma per conto di un'altra persona, si ritiene che detto soggetto passivo abbia ricevuto e fornito i buoni personalmente. I casi in cui la distribuzione riguarda buoni multiuso, che vengono tassati solo al momento del riscatto, comporterebbero la necessità di effettuare adeguamenti in tutte le fasi della catena di distribuzione, senza con questo generare un nuovo gettito fiscale o generandone uno minimo. Al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi si deve considerare che un soggetto passivo che distribuisce tale tipo di buoni non li abbia ricevuti e forniti personalmente.

    2.10

    La Commissione definisce l'imposizione sui buoni multiuso al momento della distribuzione. Se il distributore realizza un utile dalla vendita a un altro distributore, il servizio di distribuzione deve essere tassato sulla base del margine realizzato dal primo distributore.

    2.11

    La proposta di direttiva prevede di abolire tutte le esenzioni richieste dagli Stati membri riguardo all'imposizione sulle cessioni di beni o prestazioni di servizi transfrontaliere. Questa disposizione servirebbe a evitare la possibilità di doppia imposizione o non imposizione.

    2.12

    La Commissione divide i buoni in "monouso" e "multiuso" a seconda del loro impiego. Per "buono monouso" si intende il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi quando il luogo della cessione o della prestazione e l'importo incassato per il buono sono noti. Nel caso dei buoni monouso, l'IVA è pagabile sull'importo ricevuto per il buono, anche se il pagamento è avvenuto prima della cessione o della prestazione. Nel caso dei buoni multiuso, l'obbligo fiscale è assolto solo al momento del riscatto del buono.

    2.13

    Se i buoni garantiscono uno sconto sulla cessione di beni o sulla prestazione di servizi, a giudizio della Commissione ciò comporta che il fornitore ha prestato un servizio all'emittente del buono se questo viene utilizzato.

    2.14

    Se una riduzione del prezzo dei beni e dei servizi è concessa in cambio di un buono, si considera che il rimborso pagato al fornitore che accetta il buono dall'emittente dello stesso costituisce la base imponibile del servizio promozionale prestato dal fornitore all'emittente.

    2.15

    Nel caso dei buoni multiuso, solo il fornitore che accetta il buono è a conoscenza della natura, del momento e del luogo della cessione o prestazione. Per garantire che l'IVA sia corrisposta, occorre che soltanto il fornitore che accetta il buono sia debitore dell'IVA alle autorità fiscali per i beni ceduti o i servizi prestati.

    2.16

    La Commissione tiene conto della necessità di assicurare la corretta applicazione e riscossione dell'IVA dovuta in caso di distribuzione transfrontaliera di buoni, se detta distribuzione dà luogo a un servizio distinto dai beni o dai servizi acquisiti in cambio del buono.

    2.17

    Considerando che la semplificazione, la modernizzazione e l'armonizzazione delle norme in materia di IVA applicabili ai buoni non possono essere realizzate dai soli Stati membri, la Commissione propone questa direttiva a livello UE a norma dell'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

    3.   Osservazioni generali

    3.1

    Il CESE accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta a semplificare, armonizzare e modernizzare le norme in materia di imposta sul valore aggiunto nel mercato unico. Allo stato delle cose, quando gli Stati membri si occupano singolarmente di fiscalità in relazione ai buoni si verificano casi di doppia tassazione o di evasione fiscale e conseguentemente distorsioni del mercato unico.

    3.2

    Il CESE si rallegra altresì della proposta della Commissione tesa a espandere il campo d'applicazione della direttiva IVA per quanto riguarda i buoni. Esso esorta tuttavia la Commissione stessa a esaminare, nel prossimo futuro, anche altri mercati di beni e servizi tutt'altro che trascurabili quali quelli dei trasporti, degli smartphone, di Internet e delle reti sociali.

    3.3

    Le modifiche proposte non risolvono il problema dei buoni sconto ("coupon"), che sono utilizzati in modo simile ai buoni. Se si modificano le regole solo per questi ultimi, ci si può attendere un incremento nell'uso di strumenti simili per i quali non esistono regole chiaramente definite. Sarebbe opportuno pertanto introdurre nella direttiva il concetto di buono sconto ("coupon") e stabilire le regole corrispondenti.

    3.4

    La Commissione propone di modificare la direttiva principalmente in considerazione dell'aumento dell'uso dei buoni nel settore delle telecomunicazioni, che rappresenta il grosso del mercato di questi strumenti. Il CESE raccomanda alla Commissione di definire con attenzione l'uso dei buoni telefonici, poiché, per effetto delle nuove tecnologie, i loro potenziali impieghi sono estremamente vasti.

    3.5

    Il CESE concorda con l'obiettivo di estendere il campo di applicazione della direttiva anche all'imposizione dell'IVA sui buoni. Né la sesta direttiva IVA (1) né la direttiva IVA (2) prevedono norme per il trattamento delle operazioni che comportano l'uso di buoni. Si verificano quindi dei problemi rispetto alla base imponibile oppure al momento o al luogo dell'operazione. Nel caso della distribuzione transfrontaliera dei buoni, vi è incertezza circa le transazioni e si riscontrano difficoltà di interpretazione sia per gli emittenti che per i distributori dei buoni.

    3.6

    Le norme comuni sull'IVA sono state adottate nel 1977, e oggi il mercato unico deve confrontarsi con tutta una serie di mutazioni verificatesi nel corso del tempo per effetto di nuove tipologie di attività economica. È pertanto essenziale che le norme in materia di IVA siano aggiornate per tenere conto di questa evoluzione nel comportamento degli operatori del mercato. I buoni, e l'imposizione fiscale sugli stessi, rappresentano uno dei cambiamenti che in passato non erano stati previsti e che oggi devono essere disciplinati dalla normativa.

    3.7

    L'introduzione di regole chiare consentirà di risolvere diversi casi attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha emesso alcuni orientamenti parziali su questo tema ma non lo ha affrontato nella sua interezza. Il CESE è pertanto favorevole all'introduzione di condizioni per l'applicazione dell'IVA ai buoni che stabiliscano regole chiare a beneficio delle imprese e consentano di eliminare sia la doppia imposizione che la non imposizione.

    3.8

    Il CESE approva la definizione di buoni monouso, multiuso e buoni sconto, utile a chiarire quali regole gli operatori del mercato devono osservare in questo settore così ampio.

    4.   Osservazioni particolari

    4.1

    Il CESE approva la distinzione operata dalla Commissione tra i servizi di pagamento e i buoni, nonché quella tra buoni monouso, multiuso e buoni sconto, introdotta all'articolo 30 bis della proposta di direttiva. Grazie a queste disposizioni, sono ora definiti tutti i vari tipi di buoni.

    4.2

    Sarebbe opportuno introdurre un limite di tempo massimo per l'accettazione dei buoni da parte del consumatore, al fine di evitare i problemi che si verificano al momento del rimborso in caso di modifica delle aliquote IVA.

    4.3

    Anche la definizione come "operazione unica" della fornitura di un buono che dà diritto a una cessione di beni o a una prestazione di servizi e della cessione di beni o prestazione di servizi corrispondente, di cui all'articolo 30 ter, merita sostegno in quanto semplifica il rispetto degli obblighi fiscali. Il suddetto articolo dovrebbe inoltre essere correlato all'articolo 74 quater.

    4.4

    L'articolo 65, che definisce tanto il momento in cui l'IVA diventa esigibile quanto la base imponibile, semplifica in modo sostanziale l'impiego dei buoni monouso.

    4.5

    Occorre precisare la procedura per i buoni monouso. I buoni monouso sono tassati al momento della loro vendita. Se però un buono monouso non viene utilizzato allora, come ha confermato una sentenza della Corte di giustizia, in questi casi non vi è alcun diritto a riscuotere l'imposta dall'emittente del buono. Tuttavia, l'emittente ha già pagato l'IVA.

    4.6

    È necessario definire in modo più preciso la procedura da seguire nel caso dei buoni multiuso per i quali il margine del distributore è nullo o negativo e alcuni Stati membri adottano basi imponibili diverse o un'aliquota zero (per es. nel caso dei prodotti farmaceutici).

    4.7

    La Commissione stabilisce che, nella misura in cui i beni ceduti o i servizi prestati al momento del riscatto del buono sono tassati, il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'IVA assolta sulle spese inerenti all'emissione del buono. È necessario precisare che tale costo dell'IVA è detraibile anche se i beni sono ceduti o i servizi prestati da una persona diversa dall'emittente del buono.

    4.8

    Il CESE individua possibili problemi per effetto dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 74 bis, in quanto potrebbero verificarsi complicazioni nel caso di un utilizzo transfrontaliero di buoni multiuso. Potrebbe infatti essere difficile quantificare la base imponibile e il valore nominale dell'operazione rispetto alle diverse aliquote IVA in vigore nei paesi in cui viene utilizzato il buono.

    4.9

    A giudizio del CESE si pone anche un altro problema per quanto riguarda le disposizioni transitorie rese necessarie dall'introduzione di norme fiscali uniformi per i buoni, e in particolare il periodo di validità di dette disposizioni, dato che molti buoni multiuso rimangono validi per periodi particolarmente lunghi.

    4.10

    Parti di una stessa operazione realizzate in Stati membri diversi rischiano di generare un onere amministrativo eccessivo, per esempio nel caso del consumo parziale di crediti per i servizi di telecomunicazioni in Stati membri diversi.

    4.11

    Si pongono inoltre diversi problemi nel caso in cui i buoni sono offerti al fine di promuovere beni o servizi, poiché spesso non sono accettati o lo sono all'insaputa dell'emittente, il che rende difficile la riscossione delle imposte.

    4.12

    Allo stato attuale, diversi Stati membri impongono massimali all'esenzione per i vari buoni promozionali per beni o servizi destinati alle imprese, che variano notevolmente in funzione della forza economica e delle dimensioni dei mercati dei diversi paesi. Questi ultimi sarebbero obbligati ad abolire dette esenzioni per evitare le distorsioni del mercato unico. Ciò renderebbe impossibile la speculazione da parte delle imprese che intendano ottimizzare i propri obblighi fiscali producendo e distribuendo buoni promozionali in paesi ove essi beneficino di un'esenzione. Sebbene sia possibile mantenere un massimale, esso dovrebbe essere uguale per tutti e probabilmente riguardare soltanto i buoni, dato che un massimale generale per il materiale promozionale sarebbe fonte di problemi.

    4.13

    Il CESE prevede che l'introduzione di regole comuni a tutti gli Stati membri e l'eliminazione delle possibilità di evasione fiscale porteranno a un aumento della riscossione dell'IVA sui buoni e conseguentemente del gettito fiscale degli Stati membri, a beneficio della portata, della neutralità e della trasparenza di questo tipo di tassazione. Le modifiche apportate alla direttiva avranno così un impatto sul bilancio dell'Unione europea che, sebbene difficilmente quantificabile, a giudizio del CESE non potrà che essere positivo.

    4.14

    Soprattutto negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento nell'uso dei buoni e dei buoni sconto per beni e servizi. La tipologia e l'impiego di questi buoni sono in costante espansione, e il fenomeno è certamente destinato a continuare. Si può quindi prevedere che in futuro saranno necessarie nuove regole per nuovi tipi di buoni che avranno impieghi ancora non chiaramente definiti.

    Bruxelles, 14 novembre 2012

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Staffan NILSSON


    (1)  Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1) ("Sesta direttiva IVA").

    (2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1) ("direttiva IVA"), che sostituisce la sesta direttiva IVA dal 1o gennaio 2007.


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