Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995AC1458

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

GU C 82 del 19.3.1996, pp. 64–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995AC1458

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

Gazzetta ufficiale n. C 082 del 19/03/1996 pag. 0064


Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano ()

(96/C 82/12)

Il Consiglio, in data 29 maggio 1995, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Kienle in data 28 novembre 1995.

Il Comitato economico e sociale ha adottato a maggioranza e tre astensioni il 21 dicembre 1995, nel corso della 331a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato economico e sociale approva la proposta della Commissione, fatte salve le seguenti osservazioni.

1. Introduzione

1.1. L'acqua rappresenta un presupposto fondamentale per tutta la vita sulla terra. Può persino essere fonte di conflitti e divenire un'arma in tempo di guerra e di disordini. L'acqua pulita non è solo un'esigenza dell'uomo, ma anche della natura. Per la salute umana e per un ecosistema incontaminato, è necessario proteggere urgentemente e nella misura del possibile tutte le risorse idriche da sostanze inquinanti, così che tutta l'umanità possa avvalersene.

Si dovrebbe mettere in atto ogni sforzo per garantire che in tutti i casi di inquinamento idrico venga applicato il principio «chi inquina paga».

1.2. L'acqua potabile è il principale alimento dell'uomo. Il consumatore dovrebbe disporre di un'acqua potabile chiara, gustosa, gradevole al palato e ineccepibile. La tutela del consumatore riveste pertanto un'importanza fondamentale. Il Comitato economico e sociale riconosce che già la direttiva sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano (CEE/80/778), del 15 luglio 1980, ha contribuito a migliorare sensibilmente la qualità dell'acqua potabile, e che l'Europa è al primo posto nel mondo per la qualità della propria acqua potabile.

Tuttavia, gli argomenti addotti dalla Commissione mostrano la necessità di riesaminare la Direttiva CEE/80/778, per colmarne alcune lacune e adeguarla allo stadio più recente delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie disponibili. L'attuale dibattito pubblico sulla proposta di direttiva relativa all'acqua potabile ha disorientato i cittadini di numerosi Stati membri dell'Unione europea. Tale dibattito non deve compromettere una decisione obiettiva e ponderata.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. In linea di principio, il Comitato accoglie favorevolmente la proposta di direttiva. Reputa particolarmente positiva l'intenzione di sopprimere i parametri inadeguati e obsoleti, come anche i valori indicativi, e di prevedere disposizioni in caso di superamento dei valori parametrici.

2.2. Il Comitato ribadisce che la direttiva sulla qualità dell'acqua potabile va considerata principalmente una misura di politica sanitaria. La proposta di direttiva del Consiglio sulla qualità ecologica delle acque rappresenta invece l'iniziativa più importante per integrare le misure di protezione delle acque comunitarie (cfr. doc. COM(93) 680 def.). Un raffronto «orizzontale» delle varie misure in materia di politica idrica dell'UE mette parzialmente in rilievo talune palesi discrepanze insite nel diritto comunitario.

2.2.1. Il Comitato auspica che la comunicazione e la nuova direttiva preannunciate dalla Commissione riescano a risolvere il problema della mancanza di coerenza dell'attuale situazione.

2.3. Il Comitato è lieto che la Commissione abbia tenuto in ampia considerazione le recenti raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della salute (OMS), che sono basate su ricerche scientifiche e tengono conto del principio della precauzione. L'inclusione delle raccomandazioni dell'OMS determinerà un ulteriore miglioramento del livello di protezione dell'acqua potabile nell'Unione europea.

2.3.1. Per i prodotti fitosanitari, invece, la Commissione mantiene l'attuale valore soglia globale di 0,1 microgrammo/litro d'acqua potabile. Tale limite è decisamente più rigoroso di quello raccomandato dall'OMS, è quasi equivalente a zero, ed è giustificabile solo perché si tratta di una misura precauzionale. Di conseguenza può verificarsi la situazione assurda che una sostanza impiegata come fitofarmaco venga proibita nell'acqua potabile e autorizzata se proveniente da altre fonti.

2.4. La maggiore trasparenza perseguita dalla Commissione nell'applicare la direttiva va sostanzialmente approvata, giacché contribuisce a una trasposizione più omogenea della stessa nel diritto di ciascuno Stato membro dell'Unione e ad una maggiore accettazione delle disposizioni ambientali da parte dei cittadini.

Bisogna nondimeno tenere presente che una maggiore frequenza nella presentazione delle relazioni fa aumentare i costi amministrativi degli Stati membri e non migliora automaticamente la qualità dell'informazione. Dare ai consumatori un quadro preciso della qualità delle acque potabili è in realtà più importante che ridurre gli intervalli tra una relazione e l'altra. È inoltre essenziale controllare la qualità delle acque potabili a livello locale.

2.5. Le misure associate al progetto di direttiva e intese alla sicurezza e al miglioramento dell'acqua potabile comportano costi aggiuntivi considerevoli. Pertanto, se si vuole che tali misure vengano accettate dai cittadini interessati e dagli operatori economici, occorre analizzare accuratamente il rapporto costo/benefici.

2.5.1. Le stime della Commissione sul costo della sostituzione delle condutture di piombo nell'arco di quindici anni, le quali variano da 34 a 70 miliardi di ECU, non sono universalmente rappresentative.

Per mantenere sostenibili e ragionevoli i costi di sostituzione delle condutture di piombo per le famiglie a basso reddito, il Comitato suggerisce di istituire programmi di sostegno in tal senso nei singoli Stati membri.

3. Osservazioni di carattere specifico

3.1. L'articolo 2, 1° comma, lettera b), del progetto di direttiva impone alle imprese alimentari di utilizzare un'acqua il cui livello qualitativo sia pari a quello dell'acqua potabile, per quei processi che non comportano alcun contatto diretto dell'acqua con i prodotti alimentari, ad esempio per gli scambiatori di calore. Andrebbe specificato, eventualmente nell'articolo 3, che l'acqua circolante in sistemi chiusi è esclusa dal campo d'applicazione della direttiva. L'obbligo di utilizzare acqua potabile nei sistemi chiusi non può giustificarsi con la necessità di misure preventive a protezione della salute umana, in quanto tra il prodotto alimentare e l'acqua non vi è alcun contatto diretto. In questi casi, l'impiego di acqua potabile costituirebbe una violazione del principio di proporzionalità e determinerebbe inoltre lo spreco di grandi quantità di acqua di qualità pari a quella potabile.

3.2. Articolo 7, 3° comma

Per tutelare la salute umana, va anche ridotta la concentrazione di piombo negli impianti di distribuzione domestici. Occorre esaminare se, in tal senso, la direttiva sui materiali da costruzione venga applicata adeguatamente.

3.3. Articolo 14

Dato che i diversi valori e le diverse classificazioni di tutti i parametri possono essere modificati alla luce di nuovi dati scientifici, la procedura esposta all'articolo 14 va riesaminata per far sì che, oltre al Parlamento europeo, venga consultato anche il CES.

3.4. Allegato I, parte B, parametri chimici

3.4.1. I composti del boro sono estremamente frequenti. L'acqua potabile ricavata da acque superficiali e sotterranee prive di inquinanti di origine umana, contiene una quantità di base di boro. Nelle acque superficiali va inoltre ad aggiungersi una certa concentrazione di boro derivante dall'uso industriale e domestico di borati.

I valori soglia comunitari vengono fissati in base ai valori indicativi per l'acqua potabile raccomandati dall'OMS nel 1993. Tuttavia, durante le discussioni inerenti a tali valori, non si è tenuto conto dei risultati delle recenti ricerche effettuate secondo i metodi dell'OCSE. L'OMS ritiene che questi ultimi risultati siano assai significativi, tanto che, nel frattempo, essa si è impegnata per iscritto a rivedere quanto prima i valori indicativi relativi al boro. È probabile che l'esiguo valore di 0,3 milligrammi di boro per litro d'acqua non verrà mantenuto come raccomandazione. L'UE deve tenere conto sia delle conoscenze più recenti sia del risultato della revisione effettuata dall'OMS per fissare un valore soglia del boro. Nel frattempo, andrebbe mantenuto come parametro il valore indicativo di 1,0 milligrammi di boro per litro d'acqua potabile, in vigore dal 1980 nell'UE.

3.4.2. Cadmio

Conformemente alla proposta dell'OMS, il valore soglia del cadmio andrebbe ridotto a 3 microgrammi/litro.

3.4.3. Piombo

Le condutture di piombo per l'acqua potabile comportano rischi soprattutto per la salute di neonati e bambini, i membri più deboli e indifesi della nostra società. Proprio per questo motivo, il principio della precauzione assume un'importanza fondamentale. La prevista riduzione del valore relativo al piombo appare sufficientemente motivata sotto il profilo scientifico e pertanto viene accolta con favore.

Nondimeno, il Comitato ritiene che la Nota 3 dell'Allegato I parte B debba figurare in un articolo della direttiva. Inoltre, il Comitato invita la Commissione, di concerto con gli Stati membri, il settore dell'acqua e altri soggetti coinvolti, a proporre una definizione univoca di «campione rappresentativo». Tale definizione dovrebbe basarsi su una metodologia armonizzata che consenta il controllo di dati comparabili e rilevanti. Le conclusioni andrebbero adottate ai sensi della procedura prevista all'articolo 14.

Nell'applicare le misure per raggiungere il valore limite, gli Stati membri dovrebbero considerare prioritarie quelle zone in cui si possono ottenere i maggiori benefici.

Dati i costi elevati, il Comitato invita la Commissione a riflettere approfonditamente anche su misure alternative per ridurre l'assunzione di piombo. Tenendo presenti i rischi presentati dai materiali sostitutivi del piombo, bisogna fare attenzione a che detti materiali sostitutivi siano scelti e installati in conformità con gli obiettivi della direttiva sull'acqua potabile.

3.4.4. Bromodiclorometano e cloroformio

I valori soglia di 15 microgrammi/litro per il bromodiclorometano e di 40 microgrammi/litro per il cloroformio rappresentano un compromesso tra le necessità di disinfezione e l'effetto tossico dei disinfettanti. Occorre considerare tutte le possibilità per limitare allo stretto necessario l'impiego di sostanze disinfettanti tossiche.

3.4.5. Rame

Per il rame va previsto un regime transitorio di cinque anni.

3.4.6. Prodotti fitosanitari

In considerazione delle norme rigorose adottate sinora in materia di autorizzazione dei prodotti fitosanitari nell'UE, e dati anche gli sforzi considerevoli e onerosi effettuati nell'ambito dell'agricoltura, della divulgazione agricola e dell'industria, (soprattutto il settore dell'approvvigionamento idrico, e relativi clienti, che stanno pagando per introdurre attrezzature destinate ad estrarre residui di antiparassitari) è possibile rispettare ampiamente il valore globale precauzionale di 0,1 microgrammo/litro per ciascun principio attivo fitosanitario nelle acque sotterranee dell'Unione europea. In talune regioni dell'Unione europea, i modelli di cooperazione tra l'agricoltura e il settore idrico hanno condotto a risultati apprezzabili.

Tuttavia tale cooperazione andrebbe estesa a tutte le regioni che ancora non si sono dotate di tali modelli. Inoltre nell'ambito della medesima Commissione sarebbe opportuno un maggiore coordinamento tra le politiche ambientali e quelle agricole per quel che riguarda l'impiego dei prodotti fitosanitari.

Dalla fine degli anni '80, si registra un evidente calo nell'uso di prodotti fitosanitari nell'Unione europea. A tale calo hanno contribuito vari fattori, tra cui il crescente impiego della colture vegetali integrate, il sostegno all'estensivazione delle colture nel quadro delle misure d'accompagnamento connesse con la riforma agraria dell'UE e la verifica degli strumenti per la protezione delle piante.

3.4.6.1. Il valore soglia indifferenziato per tutti i principi attivi fitosanitari nell'UE riduce il numero dei fitofarmaci consentiti e disponibili. Ciò rende difficile e oneroso un impiego mirato e quanto più economico possibile dei prodotti fitosanitari nel quadro della produzione vegetale integrata. Riducendo le possibilità di sostituzione dei fitofarmaci, si può determinare un effetto resistenza indesiderato. Sorgerebbero, di conseguenza, considerevoli svantaggi sul piano della competitività per i produttori agricoli europei rispetto agli altri paesi esportatori di prodotti agricoli, nei quali la concentrazione di prodotti fitosanitari nell'acqua potabile è soggetta a criteri sanitari differenziati che non ammettono eccezioni.

3.4.6.2. Nella nota 5, lettera d), dell'Allegato I, si afferma che la Commissione esamina la possibilità di fissare un singolo valore per una determinata sostanza, previa valutazione dei dati scientifici disponibili, ma ciò equivale a mostrare l'insicurezza della Commissione su tale punto. Per questo motivo, l'iniziativa annunciata alla nota 5, lettera d), dovrebbe figurare sin d'ora in un articolo della direttiva. In tale articolo andrebbero previste disposizioni univoche per la fissazione di valori parametrici basati su analisi tossicologiche e specifici a ciascuna sostanza, per i singoli principi attivi dei prodotti fitosanitari, dopo aver incluso tali principi nell'allegato 1 della Direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

3.4.6.3. Per fissare tali valori parametrici specifici in base a criteri scientifici universalmente riconosciuti, bisogna tenere conto di un fattore di sicurezza notevole e pertanto prendere ampiamente in considerazione gli aspetti connessi alla precauzione.

3.4.6.4. Il motivo addotto dalla Commissione per la soppressione del valore soglia complessivo di 0,5 microgrammi/litro per tutti i principi attivi fitosanitari appare plausibile. Invero, nella fissazione dei valori parametrici per le singole sostanze va tenuto conto delle interazioni e degli effetti cumulativi. Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione, ciò non può verificarsi arbitrariamente per tutte le sostanze.

3.5. Allegato II

3.5.1. La frequenza e l'ampiezza delle ricerche dovrebbero riflettere l'importanza dei parametri (per esempio, nell'ambito della microbiologia) e la loro diffusione locale. Pertanto, andrebbero elaborati elenchi di parametri tali da evitare dispendiosi «cimiteri di dati».

3.5.2. Nel complesso, per gli approvvigionamenti ingenti (a partire da 60 000 metri cubi), la frequenza minima di controllo fissata può essere in parte considerevolmente ridotta. Ciò vale soprattutto per i parametri chimici.

Bruxelles, 21 dicembre 1995.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

() GU n. C 131 del 30. 5. 1995, pag. 5.

ALLEGATO al parere del Comitato economico e sociale

Emendamenti respinti

I seguenti emendamenti, che nel corso della discussione hanno ottenuto più del 25 % dei voti espressi, sono stati respinti:

Punto 3.2, articolo 7, paragrafo 3

Inserire quanto segue dopo la seconda frase:

«Si dovrebbe specificare per ciascuno dei principali elementi della catena di produzione e distribuzione dell'acqua la responsabilità per il raggiungimento di valori parametrici.»

Esito della votazione

Voti favorevoli: 40, voti contrari: 40 astensioni: 26.

Punto 3.5.1

Dopo la prima frase, aggiungere:

«, nonché tener conto della metodologia per la creazione di programmi di campionamento idrico raccomandata dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione.»

Esito della votazione

Voti favorevoli: 31, voti contrari: 53, astensioni: 4.

Top