This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52009AP0280
Rights of passengers when travelling by sea and inland waterway ***I European Parliament legislative resolution of 23 April 2009 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))#P6_TC1-COD(2008)0246 Position of the European Parliament adopted at first reading on 23 April 2009 with a view to the adoption of Regulation (EC) No …/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws#ANNEX I#ANNEX II#ANNEX III#ANNEX IV
Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))
P6_TC1-COD(2008)0246 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))
P6_TC1-COD(2008)0246 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
GU C 184E del 8.7.2010, p. 293–311
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 184/293 |
Giovedì 23 aprile 2009
Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ***I
P6_TA(2009)0280
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))
2010/C 184 E/67
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0816),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0476/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione giuridica (A6-0209/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Giovedì 23 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0246
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, e l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione ║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
L'azione comunitaria nel settore del trasporto marittimo dovrebbe essere rivolta, fra l'altro, a garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri, simile a quella offerta da altri modi di trasporto. Inoltre, occorre tenere in debita considerazione le esigenze generali in materia di protezione dei consumatori ║ . |
(2) |
Poiché il passeggero marittimo è la parte più debole del contratto di trasporto, è opportuno salvaguardare i diritti di tali passeggeri indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro luogo di residenza nella Comunità. |
(3) |
Il mercato unico dei servizi passeggeri via mare e per vie navigabili interne dovrebbe andare a vantaggio dei cittadini in generale. È pertanto opportuno garantire alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età o altri motivi, la possibilità di utilizzare i servizi marittimi passeggeri commerciali a condizioni simili a quelle a disposizione degli altri cittadini. Le persone con disabilità e a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. |
(4) |
Alla luce dell'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al fine di fornire alle persone con disabilità e a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare via mare e per vie navigabili interne a condizioni simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, si dovrebbero stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Queste persone devono quindi avere accesso al trasporto e non essere escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità ▐ . Dovrebbero godere del diritto di assistenza nei porti, ai punti di imbarco/sbarco dove non esistono porti, nonché a bordo delle navi passeggeri. Per favorire l'inclusione sociale, l'assistenza in questione dovrebbe essere fornita alle persone interessate gratuitamente. I vettori dovrebbero fissare norme in materia di accessibilità, basandosi di preferenza sul sistema europeo di normalizzazione. |
(5) |
Nella progettazione di eventuali nuovi porti e terminal, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione profonda, gli organi di gestione dei porti e i vettori che li gestiranno dovrebbero ▐ tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Analogamente, i vettori dovrebbero ▐ tenere conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento delle navi passeggeri, in conformità della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (4). |
(6) |
L'assistenza fornita nei porti situati sul territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato dovrebbe, tra l'altro, permettere alle persone con disabilità e a mobilità ridotta di spostarsi da un determinato punto di arrivo in un porto a una nave passeggeri e dalla nave passeggeri a un determinato punto di partenza dal porto, inclusi l'imbarco e lo sbarco. |
(7) |
L'assistenza dovrebbe essere finanziata in modo da ripartire i costi equamente fra tutti i passeggeri che utilizzano un determinato vettore ed evitare di scoraggiare il trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta. Si ritiene che la modalità di finanziamento dell'assistenza più efficace sia un diritto, incluso nel prezzo di base del biglietto, applicato a ogni passeggero che utilizza un determinato vettore. I diritti dovrebbero essere decisi e applicati in modo pienamente trasparente. |
(8) |
Nell'organizzare l'assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, nonché la formazione del proprio personale, i vettori dovrebbero tenere conto della raccomandazione dell'Organizzazione marittima internazionale sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili (5). |
(9) |
Le disposizioni relative all'imbarco di persone con disabilità o a mobilità ridotta non dovrebbero pregiudicare le vigenti norme generali in materia di imbarco di passeggeri stabilite a livello internazionale, comunitario o nazionale. |
(10) |
I passeggeri dovrebbero essere adeguatamente informati in caso di cancellazione o ritardo di un servizio. Tali informazioni dovrebbero aiutare i passeggeri a prendere le misure necessarie ed eventualmente ottenere informazioni circa collegamenti alternativi. |
(11) |
Si dovrebbero ridurre gli inconvenienti subiti dai passeggeri a causa della cancellazione del loro viaggio o di lunghi ritardi. A tale scopo i passeggeri dovrebbero ricevere la necessaria assistenza e avere la possibilità di cancellare il viaggio e ottenere il rimborso del biglietto o il riavviamento a condizioni soddisfacenti. |
(12) |
I vettori dovrebbero prevedere un risarcimento dei passeggeri in caso di ritardo o cancellazione di un servizio, in percentuale del prezzo del biglietto, fatto salvo quando il ritardo o la cancellazione è dovuto a circostanze straordinarie, che non avrebbero potuto essere evitate neppure prendendo tutte le misure ragionevoli. |
(13) |
I vettori dovrebbero collaborare per adottare disposizioni a livello nazionale o europeo per migliorare l'assistenza offerta ai passeggeri ogniqualvolta il loro viaggio viene interrotto, in particolare in caso di ritardi prolungati. |
(14) |
Il presente regolamento non dovrebbe incidere sui diritti dei passeggeri definiti dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (6). In caso di cancellazione di un viaggio con circuito tutto compreso per motivi diversi dalla cancellazione del servizio di trasporto marittimo il presente regolamento non dovrebbe applicarsi. |
(15) |
I passeggeri dovrebbero essere correttamente informati dei loro diritti ai sensi del presente regolamento, affinché possano esercitarli in modo efficace. Fra i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne dovrebbe rientrare l'ottenimento di informazioni relative al servizio prima e durante il viaggio. Tutte le informazioni dovrebbero essere fornite ai passeggeri anche in formati ▐ accessibili alle persone con disabilità e a mobilità ridotta. |
(16) |
Gli Stati membri dovrebbero verificare e assicurare il rispetto del presente regolamento nonché nominare un apposito organismo incaricato di farlo eseguire. Tale supervisione non incide sui diritti dei passeggeri di ricorrere ai mezzi giudiziari di ricorso conformemente alla legislazione nazionale. |
(17) |
I passeggeri dovrebbero essere in grado di esercitare i propri diritti mediante procedure di reclamo appropriate applicate dai vettori o, se del caso, mediante trasmissione di reclami all'organismo designato a questo fine dallo Stato membro interessato. |
(18) |
I reclami in materia di assistenza nei porti o ai punti di imbarco/sbarco devono essere indirizzati all'organismo incaricato dell' esecuzione del presente regolamento designato dallo Stato membro in cui è situato il porto. I reclami in materia di assistenza da parte di un vettore marittimo dovrebbero essere indirizzati all'organismo incaricato dell'esecuzione del presente regolamento designato dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di esercizio al vettore. L'organismo designato per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbe avere il potere e la capacità di esaminare singoli reclami e di agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie. |
(19) |
La Commissione dovrebbe proporre regole chiare in materia di diritti dei passeggeri relativamente a responsabilità, accessibilità e diritti delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta ai punti di trasferimento dei passeggeri tra terra e mare o nel trasporto per vie navigabili interne. |
(20) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni per le infrazioni al presente regolamento e provvedere affinché vengano applicate. Le sanzioni, che possono prevedere il pagamento di un risarcimento al passeggero interessato, dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. |
(21) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la garanzia di livelli elevati ed equivalenti di protezione e assistenza ai passeggeri in tutti gli Stati membri e la garanzia per gli operatori economici di condizioni armonizzate all'interno di un mercato unico, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(22) |
In caso di una futura iniziativa legislativa europea relativa ai diritti dei passeggeri, sarebbe sensato adottare un approccio legislativo orizzontale che copra tutti i mezzi di trasporto, alla luce della necessità di utilizzare il trasporto combinato. |
(23) |
L'esecuzione del presente regolamento dovrebbe basarsi sul regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (7). Occorre pertanto modificare di conseguenza tale regolamento. |
(24) |
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8) dovrebbe essere applicata rigorosamente al fine di garantire il rispetto della vita privata dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, nonché di garantire che l'informazione richiesta serva unicamente a ottemperare agli obblighi di assistenza fissati dal presente regolamento e non sia utilizzata a danno dei passeggeri. |
(25) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce regole che disciplinano:
1) |
la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori; |
2) |
la non discriminazione e l'assistenza obbligatoria nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta; |
3) |
gli obblighi dei vettori nei confronti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo; |
4) |
le informazioni minime da fornire ai passeggeri; |
5) |
il trattamento dei reclami; |
6) |
l'esecuzione dei diritti dei passeggeri. |
Articolo 2
Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento si applica al trasporto commerciale di passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne con navi passeggeri , comprese le crociere, fra o nei porti o in qualsiasi punto di imbarco/sbarco situato sul territorio di uno Stato membro a cui si applica il trattato.
2. Gli Stati membri possono esonerare servizi coperti dai contratti di servizio pubblico se tali contratti garantiscono ai passeggeri un livello di diritti simile a quello previsto dal presente regolamento.
3. Gli Stati membri sono autorizzati ad escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento i servizi di trasporto urbano e suburbano, qualora assicurino che gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento possono essere raggiunti grazie a disposizioni normative e garantiscono ai passeggeri diritti ad un livello comparabile a quello prescritto dal presente regolamento.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «persona con disabilità» o «persona a mobilità ridotta»:: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale o psicosociale , o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;
b) «cancellazione»: la mancata effettuazione di un servizio originariamente previsto e per il quale sia stato prenotato almeno un posto;
c) «ritardo»: la differenza di tempo tra l'ora di partenza o di arrivo prevista del passeggero secondo l'orario pubblicato e l'ora della sua partenza o del suo arrivo effettivo o previsto;
d) «vettore»: una persona che ha concluso, o per conto della quale sia stato concluso un contratto di trasporto, o il vettore di fatto, indipendentemente dal fatto che il trasporto venga realizzato effettivamente da lui o da un vettore di fatto, eccettuati gli operatori turistici;
e) «servizio passeggeri marittimo commerciale»: un servizio di trasporto marittimo di passeggeri operato da un vettore su una rotta di linea o non di linea e offerto al pubblico a titolo oneroso, sia singolarmente sia come parte di un pacchetto;
f) «vettore di fatto»: la persona diversa dal vettore e dall'operatore turistico, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;
g) «porto»: una zona di terra e di mare appositamente predisposta e dotata di attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere naviglio, effettuare operazioni di carico, scarico, deposito di merci, presa in consegna e riconsegna di tali merci per trasporto interno e l'imbarco e lo sbarco delle navi passeggeri;
h) «punto di imbarco/sbarco»: una zona di terra e di mare diversa da un porto, dove avviene regolarmente l'imbarco/sbarco dei passeggeri;
i) «nave»: le imbarcazioni marittime o per la navigazione interna , ad esclusione dei veicoli a cuscino d'aria;
j) «contratto di trasporto»: un contratto di trasporto fra un vettore ▐ e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto , indipendentemente dal fatto che il biglietto sia stato acquistato presso un vettore, un operatore turistico, un venditore di biglietti o su internet ;
k) «biglietto»: un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore o dal suo venditore di biglietti autorizzato;
l) «venditore di biglietti»: qualsiasi intermediario che venda servizi di trasporto marittimo , compresi i servizi venduti come parte del pacchetto, per conto di un vettore o di un operatore turistico ;
m) «operatore turistico»: l'organizzatore ▐, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 90/314/CEE;
n) «prenotazione»: un'autorizzazione su carta o in forma elettronica che dà diritto al trasporto in base a piani personalizzati di trasporto precedentemente confermati;
o) «nave passeggeri»: qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri;
▐
p) «autorità portuale» o «ente di gestione del porto»: l'organismo al quale la normativa nazionale affida, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire infrastrutture portuali e coordinare e controllare le attività degli operatori presenti in un porto o sistema portuale. Può comprendere più organismi distinti o essere responsabile di più porti;
q) «crociera»: un'attività di navigazione per passeggeri completata da alloggio e altri servizi, di durata superiore a un giorno (pernottamento), che non costituisce un servizio passeggeri regolare o di linea fra due o più porti, ma con passeggeri che di norma tornano nel porto di imbarco;
r) «formati accessibili» :
quelli che permettono a tutti i passeggeri di consultare le stesse informazioni utilizzando testo, Braille, audio, video e/o formati elettronici. Esempi di formati accessibili sono, anche se l'elenco non è esaustivo e può variare con gli sviluppi tecnologici, i pittogrammi, gli annunci vocali e la sottotitolazione;s) «passeggero» :
la persona che viaggia in virtù di un contratto di trasporto, ad eccezione delle persone che accompagnano veicoli, rimorchi o beni trasportati come carichi o beni commerciali;t) «arrivo» :
il momento effettivo in cui l'imbarcazione attracca all'ormeggio di destinazione;u) «partenza» :
il momento effettivo in cui l'imbarcazione lascia l'ormeggio;v) «prezzo del biglietto» :
l'importo pagato per il trasporto e l'alloggio a bordo. Sono esclusi i costi dei pasti, delle altre attività e degli acquisti effettuati a bordo;w) «forza maggiore» : un evento o una circostanza che non sarebbero stati evitabili neanche con ogni ragionevole misura, come guerre, invasioni, azioni condotte da nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpazione di potere, confische militari o illegali, attività terroristiche, nazionalizzazioni, sanzioni statali, blocchi, embarghi, contenziosi di lavoro, scioperi, serrate, guasti, black-out elettrici o calamità naturali come incendi, inondazioni, terremoti, bufere, uragani. I casi di forza maggiore possono anche essere causati da condizioni estreme di marea, forti venti, onde che superino altezze significative e formazione di ghiaccio .
Articolo 4
Contratto di trasporto e condizioni contrattuali non discriminatorie
1. I vettori forniscono ai passeggeri una prova della conclusione del contratto di trasporto mediante emissione di uno o più biglietti. Il biglietto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione del contratto e garantisce così i diritti previsti dal presente regolamento.
2. Fatti salvi gli obblighi di servizi pubblico che prevedono tariffe sociali, le condizioni contrattuali e le tariffe applicate dai vettori e altri venditori di biglietti vengono offerte al pubblico senza alcuna discriminazione in base alla nazionalità o al luogo di residenza dell'acquirente finale o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore di biglietti nella Comunità.
Articolo 5
Inammissibilità di deroghe
1. Gli obblighi stabiliti dal presente regolamento non sono oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto.
2. I vettori possono offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel presente regolamento.
Capo II
Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta
Articolo 6
Divieto di rifiutare il trasporto
1. I vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici non rifiutano, per motivi di disabilità o mobilità ridotta:
a) |
di accettare una prenotazione, o di emettere un biglietto, per un viaggio a cui si applica il presente regolamento; |
b) |
di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto o punto di imbarco/sbarco, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione. |
2. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alla persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi.
Articolo 7
Deroghe e condizioni speciali
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, i vettori, i venditori di biglietti o gli operatori turistici possono rifiutare ▐ di accettare una prenotazione per una persona con disabilità o a mobilità ridotta, di emettere un biglietto a suo favore o di imbarcarla, ▐ se la struttura della nave passeggeri rende fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta e se a questa non può essere offerto il normale livello di servizio in modo sicuro, dignitoso e concretamente fattibile .
Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, ▐ i vettori, i venditori di biglietti o gli operatori turistici compiono sforzi ragionevoli per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.
In caso di prenotazione anticipata, alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco ▐ e all'eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 2 è offerto il diritto al rimborso o a riavviamento, come previsto dall'allegato I. ▐
2. ▐ Un vettore, un venditore di biglietti o un operatore turistico può esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza richiesta, se ciò è strettamente necessario.
3. Quando un vettore, un venditore di biglietti o un operatore turistico esercita una deroga a norma dei paragrafi 1 o 2, informa immediatamente la persona con disabilità o a mobilità ridotta delle ragioni ivi sottese. Su richiesta, il vettore, il venditore di biglietti o l'operatore turistico comunicano tali ragioni per iscritto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.
Articolo 8
Accessibilità e informazione
1. I vettori stabiliscono, sotto il controllo degli organismi nazionali di applicazione e con la partecipazione attiva ▐ delle organizzazioni rappresentative dei porti, delle persone con disabilità e a mobilità ridotta ▐, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta e loro accompagnatori , nonché eventuali restrizioni al loro trasporto o a quello di attrezzature per la mobilità dovute alla struttura delle navi passeggeri, al fine di ottemperare ai pertinenti requisiti di sicurezza. Queste norme definiscono tutte le condizioni di accesso al servizio marittimo in questione, compresa l'accessibilità delle navi gestite e dei servizi offerti a bordo e delle attrezzature di assistenza ivi installate .
2. Le norme di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione del pubblico da parte dei vettori o dei venditori di biglietti , in forma fisica o su internet, almeno al momento della prenotazione, in formati accessibili, secondo modalità adeguate, e nelle stesse lingue in cui l'informazione viene normalmente fornita a tutti i passeggeri. Nel fornire le informazioni particolare attenzione è prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.
3. Su richiesta i vettori mettono a disposizione in formati accessibili le norme internazionali, comunitarie o nazionali che stabiliscono i requisiti di sicurezza su cui si basano le norme di accesso non discriminatorio.
4. Gli operatori turistici mettono a disposizione le norme di cui al paragrafo 1 che si applicano alle tratte comprese nei viaggi, nelle vacanze e nei circuiti «tutto compreso» da essi organizzati, venduti o proposti.
5. I vettori, i loro venditori di biglietti o operatori turistici garantiscono che tutte le informazioni pertinenti relative alle condizioni del trasporto, le informazioni sul viaggio e le informazioni sull'accessibilità dei servizi nonché una conferma scritta della prestazione di assistenza siano disponibili in formati accessibili per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, comprese prenotazioni e informazioni online.
Articolo 9
Diritto all'assistenza nei porti
1. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, il vettore è responsabile di fornire gratuitamente all'interessato l'assistenza di cui all'allegato II per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto, senza pregiudizio delle norme di accesso di cui all'articolo 8, paragrafo 1. L'assistenza va adattata alle esigenze individuali della persona con disabilità o della persona a mobilità ridotta.
2. Il vettore può fornire direttamente l'assistenza o concludere contratti di fornitura di detta assistenza con una o più altre parti. Il vettore può concludere tale contratto o contratti di propria iniziativa o su richiesta, anche di un'autorità portuale, e tenendo conto dei servizi esistenti presso il porto in questione.
Quando un vettore conclude un contratto con una o più altre parti per la fornitura di assistenza, resta responsabile di fornire tale assistenza e di garantire il rispetto delle norme di qualità di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
3. Per finanziare l'assistenza nei porti, i vettori possono, su base non discriminatoria, applicare un diritto specifico a tutti i passeggeri Il diritto specifico è ragionevole, proporzionato ai costi e trasparente.
▐
4. I vettori mettono a disposizione dell'organismo o degli organismi responsabili dell'esecuzione, designati a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, un resoconto annuale verificato dei diritti riscossi e dei costi sostenuti per quanto riguarda l'assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.
5. A norma dell'articolo 12, l'ente di gestione del porto ha il compito, se necessario, di rendere accessibile il porto alle persone disabili e alle persone a mobilità ridotta.
Articolo 10
Diritto all'assistenza nei punti di imbarco / sbarco
Dove non esistono porti per una destinazione o tratta particolare, l'assistenza viene organizzata dal vettore nel punto di imbarco/sbarco in conformità dell'articolo 9.
Articolo 11
Diritto all'assistenza a bordo delle navi
I vettori forniscono gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta che partono da un porto a cui si applica il presente regolamento, vi arrivano o vi transitano per lo meno l'assistenza di cui all'allegato III.
Articolo 12
Condizioni alle quali è fornita l'assistenza
I vettori, gli enti di gestione dei porti, i venditori di biglietti e gli operatori turistici cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a norma degli articoli 9, 10 e 11 come segue:
a) |
l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla persona disabile o a mobilità ridotta sia notificato all'atto della prenotazione o con almeno 48 ore di anticipo al vettore, al venditore di biglietti o all'operatore turistico da cui è stato acquistato il biglietto , a meno che il fornitore di assistenza e il passeggero concordino un periodo di notifica più breve, ad eccezione delle crociere, in cui la necessità di assistenza è notificata al momento della prenotazione . Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi; |
b) |
i vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per chiedere alle persone con disabilità o a mobilità ridotta se abbiano esigenze di assistenza e per ricevere dalle stesse le notifiche relative a tali necessità. Il passeggero riceve la conferma dell'avvenuta notifica delle esigenze di assistenza . Questi obblighi si applicano a tutti i loro punti vendita, comprese le vendite telefoniche o via internet; |
c) |
se non vengono effettuate notifiche in conformità della lettera a), i vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici fanno tutto il possibile per garantire che l'assistenza venga fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire sul servizio in partenza, prendere il servizio in coincidenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto; |
d) |
fatti salvi i poteri delle altre entità per quanto riguarda zone ubicate al di fuori delle strutture portuali, l'ente di gestione del porto o un'altra persona autorizzata designa i punti di arrivo e di partenza entro i confini portuali, sia all'interno che all'esterno dei terminal a seconda dei casi, presso cui le persone con disabilità o a mobilità ridotta possono annunciare il proprio arrivo e l'assistenza richiesta; tali punti vengono chiaramente segnalati e offrono informazioni di base riguardo al porto e all'assistenza fornita in formati accessibili; |
e) |
l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato:
|
f) |
se una persona con disabilità o a mobilità ridotta ha bisogno di un cane da assistenza, tale cane viene sistemato a condizione che venga fornita notifica al vettore, al venditore di biglietti o all'operatore turistico in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di trasporto di cani da assistenza riconosciuti a bordo di navi passeggeri, se tali norme esistono. |
Articolo 13
Trasmissione delle informazioni a terzi
1. Quando la fornitura di assistenza è stata data in appalto, se il vettore riceve una notifica di richiesta di assistenza almeno quarantotto ore prima dell'orario di partenza previsto, trasmette le informazioni in questione affinché l'appaltatore le riceva non appena possibile e in ogni caso almeno trentasei ore prima dell'orario di partenza previsto di tale viaggio.
2. Quando la fornitura di assistenza è stata data in appalto, se il vettore ▐ non riceve una notifica di richiesta di assistenza almeno quarantotto ore prima dell'orario di partenza previsto, trasmette le informazioni all'appaltatore non appena possibile.
Articolo 14
Norme di qualità per l'assistenza
1. In collaborazione con le organizzazioni che rappresentano i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta, i vettori fissano le norme di qualità per l'assistenza di cui agli allegati II e III e stabiliscono le risorse necessarie per rispettarle.
2. Nel fissare dette norme, si tiene pienamente conto delle politiche e dei codici di condotta riconosciuti a livello internazionale riguardanti l'agevolazione del trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta, in particolare la raccomandazione dell'Organizzazione marittima internazionale sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili.
3. I vettori pubblicano le proprie norme di qualità in formati accessibili .
Articolo 15
Formazione
I vettori:
a) |
assicurano che il proprio personale, compreso il personale alle dipendenze di un subappaltatore, che fornisce un'assistenza diretta alle persone disabili e a mobilità ridotta abbia le conoscenze per soddisfare le necessità di tali persone, a seconda della disabilità o della riduzione di mobilità; |
b) |
forniscono una formazione incentrata sull'assistenza e sulla sensibilizzazione alla disabilità, come descritto all'allegato IV, a tutto il loro personale ▐ che lavora nel porto a diretto contatto con i viaggiatori; |
c) |
assicurano che tutti i nuovi dipendenti che entrano in contatto diretto con i passeggeri ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia. |
Articolo 16
Risarcimento per sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità
1. A parte i casi in cui il passeggero proprietario dell'attrezzatura è già stato indennizzato a norma del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (9), nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o parti di esse vengano perse o danneggiate durante la movimentazione nel porto o il trasporto a bordo delle navi, il passeggero cui appartengono è risarcito ▐, a seconda di chi era responsabile dell'attrezzatura al momento della perdita o del danno.
Se necessario, si fa tutto il possibile per fornire rapidamente attrezzatura di sostituzione adatta alle esigenze del passeggero interessato .
2. L'importo del risarcimento dovuto ai sensi del presente articolo non ha limiti.
Capo III
Obblighi dei vettori in caso di interruzione del viaggio
Articolo 17
Fornitura di informazioni
1. In caso di ritardo, il vettore ║ o, se appropriato, l'ente di gestione del porto ne informa i passeggeri ▐ non oltre trenta minuti dopo la partenza prevista o un'ora prima dell'arrivo previsto. Se l'informazione è disponibile, il vettore informa i passeggeri degli orari previsti di partenza e di arrivo.
2. Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa di un ritardo, il vettore di fatto compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a coincidenze alternative.
3. Il vettore o l'ente di gestione del porto provvedono a che i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta ricevano le informazioni prescritte dai paragrafi 1 e 2 in formati accessibili.
Articolo 18
Diritto all'assistenza
1. Quando un vettore prevede ragionevolmente che un servizio marittimo passeggeri subisca un ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'orario previsto di partenza, deve offrire gratuitamente ai passeggeri pasti e bevande in quantità ragionevole in proporzione ai tempi di attesa, se sono disponibili sulla nave o in porto o possono essere ragionevolmente forniti.
2. In caso di ritardo che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ▐ i passeggeri ricevono gratuitamente la sistemazione in albergo o di altro tipo e il trasporto tra il porto e la sistemazione, oltre ai pasti e alle bevande di cui al paragrafo 1. I costi della sistemazione e del trasporto supplementari a carico del vettore non possono essere superiori al doppio del prezzo del biglietto.
3. Se il servizio marittimo non può più essere proseguito, i vettori organizzano, ove possibile e quanto prima, servizi di trasporto alternativi per i passeggeri.
4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, il vettore di fatto presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.
Articolo 19
Itinerari alternativi e rimborso
1. Quando un vettore prevede ragionevolmente che un servizio marittimo passeggeri subisca un ritardo superiore a centoventi minuti rispetto all'orario previsto di partenza, il passeggero immediatamente:
a) |
riceve l'offerta di servizi di trasporto alternativi a condizioni ragionevoli o, se ciò non è praticabile, viene informato in merito a servizi di trasporto alternativi offerti da altri operatori di trasporti; |
b) |
si vede offerto il rimborso del prezzo del biglietto se decide di non effettuare il viaggio con il vettore . |
Il rimborso di cui alla lettera b) avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all'articolo 20 , paragrafi 3, 4 e 5 .
2. In deroga al paragrafo 1, i passeggeri di una crociera sono riavviati o rimborsati in a norma delle disposizioni della direttiva 90/314/CEE.
Articolo 20
Risarcimento del prezzo del biglietto
1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere al vettore un risarcimento in caso di ritardo all'arrivo ▐ . I risarcimenti minimi sono fissati come segue:
a) |
il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra sessanta e centodiciannove minuti; |
b) |
il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a centoventi minuti. |
c) |
Il 100 % del prezzo del biglietto se il vettore non fornisce servizi alternativi o le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a). |
2. Il paragrafo 1 non si applica ai passeggeri di una crociera . Questi possono pretendere un risarcimento in conformità della direttiva 90/314/CEE.
3. Il risarcimento è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. Il risarcimento può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). Il risarcimento è effettuato in denaro su richiesta del passeggero.
4. Qualora il vettore abbia annunciato con almeno tre giorni di anticipo rispetto all'orario di partenza previsto la cancellazione o il rinvio della traversata o un aumento del tempo di percorrenza, il diritto al risarcimento decade.
Articolo 21
Forza maggiore
Gli obblighi stabiliti agli articoli 18, 19 e 20 non si applicano nei casi di forza maggiore che impediscano la prestazione del servizio di trasporto.
Articolo 22
Ulteriori richieste risarcitorie
Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai passeggeri di rivolgersi ai tribunali nazionali per ottenere risarcimenti connessi a perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi di trasporto. Il risarcimento accordato in virtù del presente regolamento può essere dedotto da qualsiasi risarcimento complementare accordato.
Articolo 23
Misure aggiuntive a favore dei passeggeri
Sotto il controllo degli organismi nazionali incaricati dell'applicazione, i vettori collaborano al fine di adottare disposizioni a livello nazionale ed europeo, con la partecipazione degli interessati, delle organizzazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri , dei porti e delle persone con disabilità. Queste misure sono volte a migliorare l'assistenza ai passeggeri, in particolare in caso di ritardi prolungati, interruzione o cancellazione dei servizi.
Capo IV
Informazione dei passeggeri e trattamento dei reclami
Articolo 24
Il diritto all'informazione sul viaggio
Gli enti di gestione dei porti e i vettori forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio in formati accessibili e nelle lingue abituali . Particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.
Articolo 25
Informazioni sui diritti dei passeggeri
1. I vettori provvedono affinché, al più tardi alla partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti ad essi conferiti dal presente regolamento. Se le informazioni sono state fornite dal vettore o dal vettore di fatto, l'altro non è obbligato a fornire le stesse informazioni. Le informazioni sono fornite in formati accessibili e nelle lingue abituali . Nel fornire le informazioni particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.
2. I vettori e gli enti di gestione dei porti garantiscono che le informazioni sui diritti dei passeggeri previste dal presente regolamento siano a disposizione del pubblico sia a bordo delle navi che nei porti. Tali informazioni includono i dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 27, paragrafo 1.
Articolo 26
Reclami
1. Le autorità degli Stati membri istituiscono un meccanismo indipendente per il trattamento dei reclami , accessibile a tutti i passeggeri comprese le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento.
2. I passeggeri possono presentare un reclamo a un vettore entro un mese dal giorno in cui il servizio è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato. Entro venti giorni lavorativi, il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data entro la quale può aspettarsi una risposta. Il tempo necessario per rispondere non supera i due mesi dal ricevimento del reclamo.
3. Se non viene data una risposta entro i termini di cui al paragrafo 2, il reclamo si considera accettato.
Capo V
ontrollo dell'applicazione e organismi nazionali ad essa preposti
Articolo 27
Organismi nazionali preposti al controllo dell'applicazione
1. Ogni Stato membro designa un organismo incaricato dell'applicazione del presente regolamento. Ogni organismo adotta le misure necessarie per vigilare sull'introduzione delle norme di accessibilità di cui all'articolo 8 nonché garantire l'osservanza di tali norme e la tutela dei diritti dei passeggeri ▐ . Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente da interessi commerciali .
2. Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo designato a norma del presente articolo e dello stesso.
3. Ogni passeggero può presentare un reclamo in merito a presunte infrazioni al presente regolamento all'organismo appropriato di cui al paragrafo 1 ▐ designato da uno Stato membro.
4. Gli Stati membri che hanno scelto di esonerare taluni servizi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, garantiscono la realizzazione di un meccanismo simile ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri.
Articolo 28
Relazione sull'applicazione del presente regolamento
1. Il 1o giugno di ogni anno gli organismi designati ai sensi dell’articolo 27 pubblicano una relazione sull'attività dell'anno precedente, che contiene fra l'altro:
a) |
una descrizione delle azioni adottate per applicare le disposizioni del presente regolamento, |
b) |
un riferimento alla procedura applicabile alla risoluzione di reclami individuali, |
c) |
una sintesi delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità e a mobilità ridotta applicabili nello Stato membro di appartenenza; |
d) |
dati aggregati sui reclami , compresi l'esito e i tempi di risoluzione degli stessi ; |
e) |
dati sulle sanzioni applicate; |
f) |
altre questioni rilevanti ai fini di una migliore applicazione del presente regolamento. |
2. Per potere redigere tale relazione gli organismi di esecuzione tengono statistiche sui reclami individuali, per argomento e società interessata. Su richiesta, tali dati vengono messi a disposizione della Commissione o delle autorità investigative nazionali fino a tre anni dopo la data dell'evento.
Articolo 29
Cooperazione tra gli organismi preposti all'applicazione
Gli organismi nazionali di cui all’articolo 27, paragrafo 1, si scambiano informazioni sulle loro rispettive attività e sui principi e sulle pratiche decisionali adottate per assicurare ai passeggeri una protezione coerente in tutta la Comunità. La Commissione li assiste in questo compito.
Articolo 30
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste , che possono comprendere l'ingiunzione a versare un indennizzo al passeggero interessato, devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.
Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 31
Relazione
Entro … (10), la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento e i suoi effetti. Se del caso, la relazione è accompagnata da apposite proposte normative che attuano in modo più dettagliato le disposizioni del presente regolamento o lo modificano.
Articolo 32
Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004
Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il seguente punto ║:
«19. |
Regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori] (11). |
Articolo 33
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal … (12). Gli articoli 6, 7, 26, 27 e 30 si applicano a decorrere dal … (13).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ║
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C ║
(2) GU C ║
(3) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009.
(4) GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.
(5) IMO - Comitato per la sicurezza marittima, circ. 735, 24 giugno 1996, al momento dell'adozione del presente regolamento.
(6) GU L 158 del 23.06.1990, pag. 59.
(7) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.
(10) Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(11) GU C ║»
(12) Due anni dopo la pubblicazione del presente regolamento.
(13) Un anno dopo la pubblicazione del presente regolamento.
Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO I
Diritto al rimborso o al riavviamento in caso di prenotazione anticipata per le persone con disabilità e a mobilità ridotta
1. |
Dove si fa riferimento al presente allegato, alle persone con disabilità e a mobilità ridotta viene offerta la scelta fra:
|
2. |
Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui viaggi rientrano in un servizio «tutto compreso», ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE ║. |
3. |
Qualora una città o regione sia servita da più porti e un vettore di fatto offra a un passeggero un viaggio per un porto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dal porto di arrivo a quello per il quale era stata effettuata la prenotazione o a un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore di fatto. |
Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO II
Assistenza nei porti
Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e a mobilità ridotta di:
— |
comunicare l’arrivo in un porto e la richiesta di assistenza, |
— |
spostarsi dal punto di ingresso al banco dell’accettazione (se esiste) o alla nave, |
— |
adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli, se necessario, |
— |
procedere dal banco dell’accettazione (se esiste) alla nave, espletando i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza, |
— |
imbarcarsi sulla nave, avvalendosi dei mezzi necessari ; |
— |
procedere dal portellone della nave al posto a sedere o al settore, |
— |
riporre e recuperare il bagaglio a bordo; |
— |
procedere dal posto a sedere al portellone della nave; |
— |
sbarcare dalla nave, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria; |
— |
ritirare i bagagli (se necessario), completando i controlli per l’immigrazione e doganali, |
— |
procedere dalla sala ritiro bagagli o dal punto di sbarco a un punto di uscita designato, |
— |
recarsi ai servizi igienici in caso di necessità. |
Quando una persona a mobilità ridotta è assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in porto nonché per l’imbarco e lo sbarco.
Gestione di tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche.
Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con ausili comparabili potrebbe non essere fattibile, curando comunque che gli ausili di sostituzione abbiano caratteristiche tecniche e funzionali simili .
Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno.
Comunicazione in formato accessibile di informazioni necessarie per le operazioni di imbarco e di sbarco.
Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO III
Assistenza a bordo delle navi
Trasporto sulla nave degli cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.
Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due attrezzature per la mobilità per persona con disabilità o a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche.
Comunicazione delle informazioni essenziali sull’itinerario in formato accessibile.
Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle ║ persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità.
Se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici.
Qualora una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, la società di navigazione effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o a mobilità ridotta.
Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO IV
Formazione in materia di disabilità
Sensibilizzazione alla disabilità
La formazione del personale che lavora a diretto contatto con i viaggiatori riguarda i seguenti aspetti:
— |
sensibilizzazione alle disabilità fisiche, sensoriali (uditive e visive), nascoste o di apprendimento e trattamento adeguato dei passeggeri che ne sono colpiti, compresa la capacità di distinguere fra le varie abilità di individui con mobilità, orientamento o comunicazione ridotta; |
— |
barriere incontrate da persone a mobilità ridotta, comprese barriere attitudinali, ambientali/fisiche, organizzative; |
— |
cani da assistenza riconosciuti, loro ruolo ed esigenze; |
— |
capacità di far fronte a situazioni inattese; |
— |
abilità interpersonali e metodi di comunicazione con non udenti e ipoudenti, ipovedenti, persone che soffrono di disturbi del linguaggio o persone con difficoltà di apprendimento; |
— |
generale consapevolezza degli orientamenti dell'IMO riguardo alla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili; |
— |
capacità di maneggiare con cura sedie a rotelle e altri ausili alla mobilità al fine di evitare danni (per tutto il personale addetto alla movimentazione dei bagagli se del caso). |
Formazione incentrata sull'assistenza alla disabilità
La formazione del personale che assiste direttamente persone a mobilità ridotta riguarda i seguenti aspetti:
— |
come aiutare gli utilizzatori di sedie a rotelle a sedersi sulla sedia a rotelle e ad alzarsi; |
— |
capacità di fornire assistenza alle persone a mobilità ridotta che viaggiano con un cane da assistenza ▐ , compreso il ruolo e le esigenze di tali cani ; |
— |
tecniche per scortare passeggeri non vedenti e ipovedenti ▐; |
— |
conoscenza dei tipi di attrezzatura che possono assistere le persone a mobilità ridotta e del modo di utilizzare tali attrezzature; |
— |
utilizzo delle attrezzature di assistenza all'imbarco e allo sbarco e conoscenza delle procedure adeguate di assistenza all'imbarco e allo sbarco che tutelano la sicurezza e la dignità delle persone a mobilità ridotta; |
— |
sufficiente comprensione dell'esigenza di assistenza affidabile e professionale, nonché consapevolezza della possibilità che alcuni passeggeri con disabilità provino sensazioni di vulnerabilità durante il viaggio a causa della loro dipendenza dall'assistenza fornita; |
— |
conoscenza delle tecniche di pronto intervento. |