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Document JOC_2002_331_E_0347_01
Proposal for a Council Regulation establishing the European Union Solidarity Fund (COM(2002) 514 final — 2002/0228(CNS))
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea [COM(2002) 514 def. — 2002/0228(CNS)]
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea [COM(2002) 514 def. — 2002/0228(CNS)]
GU C 331E del 31.12.2002, p. 347–351
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea /* COM/2002/0514 def. - CNS 2002/0228 */
Gazzetta ufficiale n. 331 E del 31/12/2002 pag. 0347 - 0351
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Necessità di un nuovo strumento di emergenza Le inondazioni che di recente hanno colpito l'Europa centrale hanno raggiunto proporzioni pressoché ineguagliate negli ultimi tempi. La portata e il costo dei danni sono enormi: decine di persone hanno perso la vita, le infrastrutture socioeconomiche di intere regioni sono state distrutte ed il patrimonio naturale e culturale è stato danneggiato. Altri catastrofi dalle tragiche conseguenze - di natura simile o diversa - si sono verificati in passato e, purtroppo, il loro ripetersi non può essere escluso in futuro. Mentre sono stati creati strumenti comunitari per portare aiuto in caso di disastri nelle altre parti del mondo, non ne esistono di analoghi qualora l'emergenza si verifichi negli Stati membri. Siamo una comunità di popoli impegnata a raggiungere un'unione più stretta. Allo stesso tempo l'Unione si prepara ad allargarsi nell'immediato futuro. È pertanto giusto e naturale che, qualora si verifichi una grave catastrofe, i cittadini, gli Stati membri e i paesi con cui sono in corso i negoziati di adesione nonché le istituzioni comunitarie avvertano spontaneamente l'esigenza di dimostrare la loro solidarietà alle vittime, soprattutto con gesti concreti a livello finanziario. Con la presente proposta di regolamento del Consiglio, la Commissione propone l'istituzione di un nuovo Fondo di solidarietà dell'Unione europea finalizzato ad assistere le regioni degli Stati membri e dei paesi che partecipano ai negoziati di adesione colpiti da catastrofi naturali, tecnologiche o ambientali. Ampio sostegno Anche il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione e ha promesso di valutare con la massima urgenza le proposte che richiedono l'approvazione dell'autorità di bilancio. Alla seduta plenaria del 3 settembre 2002 a Strasburgo ha espresso pieno sostegno all'istituzione di uno specifico strumento comunitario che intervenga in caso di catastrofi negli Stati membri o nei paesi candidati. Il Consiglio dei Ministri, da parte sua, condivide questo senso di solidarietà con le vittime delle inondazioni e conviene sull'urgenza dell'intervento comunitario. Alla riunione speciale del 29 agosto 2002, convocata dalla presidenza danese per discutere delle misure che l'Unione poteva adottare, i rappresentanti degli Stati membri hanno unanimemente caldeggiato la proposta di creare uno specifico strumento comunitario atto a far fronte alle conseguenze di gravi disastri mediante una rapida mobilizzazione di nuove risorse. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea Il Fondo di solidarietà differisce sostanzialmente dai Fondi strutturali e dagli altri strumenti comunitari esistenti. Esso dovrebbe infatti fornire assistenza finanziaria immediata per aiutare le persone, le regioni e i paesi colpiti a ritornare alla normalità nel minor tempo possibile. La portata del suo intervento sarebbe pertanto limitata alle necessità più urgenti, mentre la ricostruzione a lungo termine delle infrastrutture e delle attività economiche sarebbe lasciata ad altri strumenti. L'aiuto dell'UE deve essere complementare agli sforzi dei paesi interessati e coprire una parte delle spese pubbliche impegnate per far fronte ai danni causati da un disastro. Il Fondo fornirà un aiuto d'emergenza a tutte le regioni colpite da una catastrofe, a prescindere dal loro status nell'ambito dei Fondi strutturali. L'entità del sostegno sarebbe correlata alla portata del disastro, ma potrebbe anche tener conto di altre fonti potenziali di finanziamento. Il principio della sussidiarietà si applica anche in caso di catastrofi. L'intervento dell'Unione europea appare pertanto necessario e giustificato solo qualora l'emergenza sia di particolare gravità. Tale criterio è motivato anche dall'entità limitata delle risorse di bilancio supplementari. Il contributo del Fondo di solidarietà sarebbe concesso, su richiesta del paese interessato, sotto forma di un aiuto unico convenuto sulla base di un accordo tra la Commissione europea e il paese ed, eventualmente, le regioni o le autorità locali danneggiate. Qualora si verifichi una catastrofe tale da giustificare un intervento a livello europeo, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una proposta in cui si prende atto della situazione e si precisa l'importo dell'aiuto (procedura che può essere effettuata rapidamente). L'attuazione dell'aiuto, in particolare la selezione dei singoli progetti da finanziare, sarebbe effettuata sotto la responsabilità del paese e delle regioni interessate. Il Fondo sarebbe soggetto alle consuete norme comunitarie in materia di aiuti finanziari, compresi gli aspetti concernenti ai controlli. Messa a disposizione dei fondi L'istituzione di un nuovo Fondo nel bilancio CE richiede due operazioni: la creazione di uno strumento per rendere disponibili i fondi e la definizione di nuove linee di bilancio operative sulle quali trasferire i fondi per l'attuazione. Quest'ultima comporta la necessità di adottare una base giuridica. - Un nuovo strumento di flessibilità L'11 settembre 2002 la Commissione ha adottato una proposta relativa ad un nuovo strumento di flessibilità in materia di catastrofi che permetterà di affrontare situazioni impreviste ed eccezionali; e che fissa le norme di mobilizzazione. Le spese corrispondenti dovranno essere imputate alle rubriche pertinenti del bilancio. Esse si aggiungono all'importo fissato nelle prospettive finanziarie. - Creazione di una base giuridica Il Consiglio e il Parlamento dovranno adottare, sulla base di una proposta della Commissione, un provvedimento giuridico che definisca le modalità operative e i criteri di attuazione del Fondo. Questo è l'obiettivo della presente proposta di regolamento del Consiglio. 2002/0228 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, terzo comma, e l'articolo 308, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato economico e sociale [3], [3] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato delle regioni [4], [4] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) In occasione di gravi catastrofi naturali, tecnologiche o ambientali la Comunità deve dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite apportando un sostegno finanziario per contribuire , nel minor tempo possibile, a ripristinare condizioni di vita normale in tutte le regioni sinistrate. (2) Gli strumenti esistenti della coesione economica e sociale permettono di finanziare le azioni di prevenzione dei rischi o di ripristino delle infrastrutture distrutte. Occorre tuttavia prevedere altresì uno strumento che consenta alla Comunità di intervenire in maniera urgente ed efficace al fine di contribuire, nel minor tempo possibile, ad organizzare i servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione e a ricostruire a breve termine le principali infrastrutture distrutte in modo da favorire la ripresa delle attività economiche nell'insieme delle regioni colpite da un grave disastro. (3) La solidarietà europea deve manifestarsi anche nei confronti degli Stati con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea. L'applicazione del presente regolamento a tali Stati necessita di far ricorso all'articolo 308. (4) L'aiuto comunitario deve integrare gli sforzi degli Stati interessati e deve coprire una parte delle spese pubbliche impegnate per far fronte ai danni causati da una grave catastrofe. (5) In applicazione del principio della sussidiarietà, gli interventi di questo strumento devono essere limitati alle catastrofi naturali, tecnologiche o ambientali di particolare gravità che causano profonde ripercussioni sulla condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia. (6) È considerata grave una catastrofe che, in almeno uno degli Stati interessati, provoca danni considerevoli in termini finanziari o di percentuale del PIL. Al fine di poter intervenire in caso di catastrofi che, pur essendo di vaste proporzioni sotto il profilo quantitativo, non raggiungono le soglie stabilite, è inoltre opportuno autorizzare interventi, in circostanze eccezionali, qualora una parte sostanziale della popolazione della regione o dello Stato interessato sia colpita dalla catastrofe. (7) L'intervento comunitario non deve sostituirsi alla responsabilità dei terzi né scoraggiare le azioni di prevenzione. (8) Un tale strumento deve in particolare permettere, mediante una procedura decisionale rapida, di impegnare e mobilizzare risorse finanziarie specifiche nel minor tempo possibile. (9) Può essere auspicabile far partecipare le autorità regionali o locali, nel rispetto delle disposizioni costituzionali, istituzionali, giuridiche o finanziarie dello Stato beneficiario e della Comunità, alla conclusione della convenzione di attuazione, fermo restando che lo Stato beneficiario rimane responsabile dell'attuazione della sovvenzione, della gestione e del controllo delle operazioni sostenute dal finanziamento comunitario. (10) Le modalità di attuazione di questo strumento devono essere adeguate all'emergenza della situazione. (11) Un'azione finanziata da questo strumento non può beneficiare allo stesso titolo di un intervento ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce il Fondo di coesione [5], del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [6], del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) [7], del regolamento (CEE) n. 3906/89 del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia [8], del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione [9], del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione [10], del regolamento (CEE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare [11] o conformemente al regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 [12] . [5] GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 1265/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 62). [6] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1). [7] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. [8] GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1). [9] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68. [10] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1). [11] GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49. [12] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68. (12) Nella fase di attuazione dell'assistenza finanziaria della Comunità è opportuno garantire la massima trasparenza nonché un controllo adeguato dell'utilizzo degli stanziamenti. (13) È necessaria una gestione finanziaria prudente affinché la Comunità possa intervenire qualora diverse catastrofi di particolare gravità si verifichino nello stesso anno. (14) Considerata la disponibilità dei mezzi finanziari, occorre prevedere eventuali sovvenzioni supplementari per garantire alle popolazioni colpite da gravi disastri un intervento adeguato da parte di questo strumento. (15) È necessario che sia fissata una data limite per l'impiego della sovvenzione concessa e che gli Stati membri giustifichino l'utilizzazione delle sovvenzioni ricevute. (16) In ragione di circostanze eccezionali, occorre prevedere che gli Stati colpiti da catastrofi a partire dall'estate 2002 possano beneficiare dell'intervento di questo strumento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea, di seguito denominato «Fondo», il cui obiettivo è di permettere alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile, secondo le condizioni definite nel presente regolamento. Articolo 2 1. Su richiesta di uno Stato membro o di uno Stato con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea, di seguito denominato «Stato beneficiario», il Fondo può intervenire qualora si verifichi sul territorio di tale Stato una catastrofe naturale, ambientale o tecnologica di particolare gravità, con profonde ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni o di uno o più Stati. 2. Ai sensi del presente regolamento è considerata grave una catastrofe che, in almeno uno degli Stati interessati, provoca danni stimati a oltre 1 miliardo di euro, a prezzi 2002, o superiori allo 0,5% del PIL di detto Stato. In circostanze eccezionali può essere considerata ammissibile anche una catastrofe che ha colpito una parte sostanziale della popolazione della regione o dello Stato interessato. Articolo 3 1. L'intervento del Fondo è concesso sotto forma di sovvenzione. Per una catastrofe riconosciuta è concessa a uno Stato beneficiario un'unica sovvenzione. 2. L'intervento riguarda anche le zone limitrofe di altri Stati colpite dalla catastrofe. Esso può pertanto dar luogo a sovvenzioni a beneficio dei diversi Stati interessati. 3. L'obiettivo del Fondo è aiutare lo Stato beneficiario ad attuare, secondo la natura della catastrofe, i seguenti interventi di prima necessità: - ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione; - realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione; - messa in sicurezza immediata delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione immediata del patrimonio culturale; - ripulitura delle zone naturali danneggiate. Articolo 4 1. Non appena possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data in cui si è verificato il primo danno dovuto alla catastrofe, lo Stato può presentare alla Commissione una domanda d'intervento del Fondo, tenendo conto, fra l'altro: a) della portata della catastrofe; b) della stima dei costi relativi alle azioni di cui all'articolo 3; c) delle altre fonti di finanziamento comunitarie e nazionali, anche private, che possono intervenire per indennizzare la riparazione dei danni. 2. Sulla base di queste informazioni e di eventuali precisazioni fornite dallo Stato interessato, la Commissione determina l'importo dell'eventuale sovvenzione nel minor tempo possibile e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Tale sovvenzione deve tuttavia lasciare disponibile un quarto della dotazione annua del Fondo fino al 1° ottobre di ogni anno. La Commissione si accerta che alle domande presentate dagli Stati venga riservato un trattamento equo. 3. La Commissione presenta all'autorità di bilancio le proposte necessarie alla mobilizzazione degli stanziamenti corrispondenti e, quando questi sono disponibili, adotta una decisione di concessione della sovvenzione. Detta sovvenzione viene versata immediatamente e in un'unica rata allo Stato beneficiario dopo che sia stata firmata la convenzione di cui all'articolo 5. 4. L'ammissibilità delle spese decorre dalla data indicata al paragrafo 1. Articolo 5 Nel rispetto delle disposizioni costituzionali, istituzionali, giuridiche o finanziarie dello Stato beneficiario e della Comunità, la Commissione e lo Stato beneficiario, insieme eventualmente alle autorità regionali o locali, concludono una convenzione di attuazione della decisione che concede la sovvenzione. La convenzione descrive segnatamente la natura e la localizzazione degli interventi che saranno finanziati dal Fondo. La Commissione vigila affinché gli obblighi che derivano agli Stati membri dal presente regolamento siano assunti anche dagli Stati con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea nel quadro degli accordi o degli strumenti pertinenti. La responsabilità di selezionare le singole azioni e di porre in atto la sovvenzione nel quadro della convenzione incombe allo Stato beneficiario, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento, dalla decisione di concessione e dalla convenzione. Lo Stato beneficiario esercita tale responsabilità fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile alle modalità di gestione condivise o decentrate. Articolo 6 1. Lo Stato beneficiario si accerta del coordinamento tra la partecipazione del Fondo alle operazioni di cui all'articolo 3 e gli interventi della BEI e di altri strumenti di finanziamento comunitario. 2. Le operazioni sovvenzionate a titolo del presente regolamento non beneficiano di un intervento dei Fondi e degli strumenti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1164/94, dal regolamento (CE) n. 1260/1999, dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 1267/1999, dal regolamento (CE) n. 1268/1999, dal regolamento (CEE) n. 3906/89 e dal regolamento (CEE) n. 2760/98 e conformemente al regolamento (CE) n. 1266/1999. Lo Stato beneficiario provvede ad applicare tale disposizione. Articolo 7 Le operazioni oggetto di un finanziamento da parte del Fondo devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e alle azioni comunitarie e agli strumenti di assistenza della preadesione. Articolo 8 La sovvenzione è utilizzata entro un periodo di due anni a contare dalla data di notifica della decisione di concessione. La quota parte di sovvenzione che non sia stata interamente impiegata entro tale termine e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, sarà recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario. Entro sei mesi dalla scadenza dei due anni a contare dalla data di notifica della decisione di concessione, lo Stato beneficiario presenta una relazione di esecuzione corredata di un giustificativo delle spese inerenti all'impiego della sovvenzione. La relazione indica gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per le azioni di cui trattasi, compresi i rimborsi assicurativi e gli indennizzi ottenuti da terzi, e riporta le misure di prevenzione decise e prospettate dallo Stato beneficiario per ridurre la portata dei danni ed evitare, nella misura del possibile, la ripetizione di tali catastrofi. Al termine di tale procedura la Commissione effettua la chiusura dell'intervento del Fondo. Qualora il costo di indennizzo dei danni sia coperto anche da terzi, la Commissione chiede allo Stato beneficiario il rimborso della somma corrispondente compresa nella sovvenzione concessa. Articolo 9 La domanda e la decisione di concessione della sovvenzione a titolo del Fondo, nonché la convenzione finanziaria, le relazioni e gli eventuali altri documenti inerenti, sono espressi in euro. Articolo 10 In casi eccezionali, considerata la specificità o la portata della catastrofe e nei limiti della disponibilità finanziaria, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può proporre una sovvenzione supplementare entro il termine di un anno a contare dalla decisione di concessione e su domanda dello Stato beneficiario. Tale domanda deve essere sostenuta da elementi nuovi, in particolare una valutazione significativamente più elevata dei danni arrecati dalla catastrofe. La sovvenzione supplementare è concessa alle stesse condizioni di quella iniziale. Articolo 11 Le decisioni di finanziamento, nonché le convenzioni e i contratti che ne derivano, prevedono un controllo da parte della Commissione, eseguito fra l'altro dall'OLAF, e verifiche effettuate sul posto dalla Commissione e dalla Corte dei conti, secondo le procedure in vigore. Articolo 12 La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sovvenzioni concesse a titolo del Fondo. Essa contiene informazioni sulle sovvenzioni concesse nel corso dell'anno trascorso e sulle sovvenzioni accordate negli esercizi precedenti e le cui singole azioni sono state concluse. Articolo 13 In deroga al termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri e gli Stati con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea colpiti dalle catastrofi verificatesi a partire dal 1° agosto 2002 possono chiedere un intervento del Fondo nei due mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 14 Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione di strumenti comunitari o internazionali in merito all'indennizzo di danni specifici. Articolo 15 Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006. Articolo 16 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Settore politico: Politica di coesione Attività: Denominazione dell'azione: Fondo di solidarietà dell'Unione europea 1. LINEE DI BILANCIO + DENOMINAZIONE B 2 - 400 Fondo di solidarietà dell'Unione europea - Stati membri B 7 - 090 Fondo di solidarietà dell'Unione europea - Stati con cui sono in corso i negoziati di adesione all'UE 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): Richiesta di contributo in funzione delle necessità nel limite di 1 miliardo di euro all'anno. 2.2 Periodo d'applicazione: 2002 - 2006 2.3 Stima globale pluriennale delle spese: a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1) milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> Gli stanziamenti saranno mobilizzati da un bilancio rettificativo. b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (DDA) (cfr. punto 6.1.2) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e altre spese amministrative (cfr. punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. 2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate [13] NO [13] Per maggiori precisazioni si veda la nota esplicativa a parte. Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura). 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea. 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1 Necessità di un intervento comunitario [14] : obiettivi perseguiti [14] Per maggiori informazioni si veda la nota esplicativa a parte. Il Fondo di solidarietà deve consentire alla Comunità di far fronte rapidamente a situazioni di emergenza. Gli Stati membri e gli Stati con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea possono beneficiare dell'intervento del FSUE in caso di catastrofe naturale, ambientale o tecnologica di particolare gravità che abbia profonde ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni o di uno o più Stati. 5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio L'intervento del Fondo può contribuire, a seconda della natura della catastrofe, alle azioni seguenti: a) ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione; b) attuazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione; c) messa in sicurezza immediata delle infrastrutture preventive e misure di protezione immediata del patrimonio culturale; d) ripulitura delle zone naturali danneggiate. 5.3 Modalità di attuazione La Commissione adotta una decisione di concessione della sovvenzione. La Commissione e lo Stato beneficiario, insieme eventualmente alle autorità regionali o locali, concludono una convenzione di attuazione, che descrive segnatamente la natura e la localizzazione degli interventi che saranno finanziati dal Fondo. La responsabilità di selezionare le singole azioni e di attuare la sovvenzione incombe allo Stato beneficiario, fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile alle modalità di gestione condivise o decentrate. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione): A causa dell'oggetto del Fondo di solidarietà dell'Unione europea non è possibile determinare con precisione l'incidenza finanziaria del suo intervento, che dipende da necessità future non conosciute. 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE 7.1 Incidenza sulle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> 7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi. 7.3 Altre spese amministrative inerenti all'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese complessive dell'azione per 12 mesi. >SPAZIO PER TABELLA> Il fabbisogno supplementare di risorse umane e amministrative sarà coperto dalla dotazione che sarà assegnata alla DG REGIO nell'ambito delle decisioni sulla strategia annuale (SPA). La Commissione si riserva il diritto di presentare all'autorità di bilancio una domanda di nuovo personale in funzione delle condizioni di attuazione del Fondo. 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE Modalità e periodicità della valutazione prevista Lo Stato beneficiario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea deve presentare, entro il termine di due anni e sei mesi a contare dalla data della decisione di concessione, una relazione di esecuzione e un giustificativo delle spese riguardanti l'impiego del contributo. La relazione indica gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per le azioni di cui trattasi. La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sovvenzioni concesse a titolo del Fondo. Essa contiene informazioni sulle sovvenzioni concesse nel corso dell'anno trascorso e sulle sovvenzioni accordate negli esercizi precedenti e le cui singole azioni sono state concluse. 9. MISURE ANTIFRODE Le decisioni di finanziamento nonché le convenzioni e i contratti che ne derivano sono sottoposti a un controllo, anche finanziario, della Commissione, eseguite fra l'altro dall'OLAF, e a verifiche effettuate sul posto dalla Commissione e dalla Corte dei conti secondo le procedure in vigore. Allegato 1 Impatto sulle risorse umane 1. L'azione proposta comporta un aumento numerico del personale della DG REGIO. Le mansioni principali saranno le seguenti: - analizzare le domande inviate dagli Stati; - redigere le convenzioni tra la Commissione e lo Stato beneficiario, ed eventualmente le autorità regionali - seguire l'attuazione delle sovvenzioni concesse; - controllare l'utilizzazione delle sovvenzioni concesse; - esaminare le relazioni di esecuzione presentate dagli Stati beneficiari; - preparare le relazioni annuali per il Parlamento europeo e il Consiglio. 2. Il personale supplementare necessario per svolgere tali compiti è stato stimato a: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> La stima è stata calcolata come segue: - analisi delle domande, preparazione delle convenzioni, controllo, esame delle relazioni di esecuzione e redazione delle relazioni annuali: 2A e 1 B; - attività di controllo: 1 A (a partire dal 2003); - supporto amministrativo: 1 C. Le stime potranno essere riviste alla luce dell'esperienza acquisita.