Proteggere la biodiversità europea (Natura 2000)
SINTESI DI:
Direttiva del consiglio 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
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La presente direttiva mira a garantire la biodiversità dell’Unione europea, impegnandosi a conservare:
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gli habitat naturali,
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la flora e la fauna selvatiche.
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Istituisce la rete «Natura 2000», la più ampia rete ecologica a livello globale. Natura 2000 comprende zone speciali di conservazione, designate dai paesi dell’UE nel quadro della presente direttiva. La rete include anche le zone di protezione speciale, classificate ai sensi della direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE).
PUNTI CHIAVE
Zone protette (rete Natura 2000)
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Gli allegati I e II della direttiva contengono i tipi di habitat e di specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione*. Alcuni di essi sono definiti come habitat o specie «prioritari» a rischio di scomparsa e sono soggetti a norme specifiche.
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L’allegato III elenca i criteri per selezionare siti che rispondono ai requisiti di zone d’importanza comunitaria e possono essere designati come zone speciali di conservazione.
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La procedura di designazione avviene in tre tappe:
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1.
Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni paese dell’UE redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche.
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2.
In base a tali elenchi nazionali e d’accordo con i paesi dell’UE, la
Commissione europea adotta un
elenco di siti d’importanza comunitaria per ciascuna delle
nove regioni biogeografiche:
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3.
Entro un termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come sito d’importanza comunitaria, il paese dell’UE interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione.
Procedura di concertazione
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Nel caso in cui la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di habitat naturale prioritario o una specie prioritaria sia stato omesso dall’elenco nazionale, può essere avviata una procedura di concertazione tra il paese interessato e la Commissione. Qualora la concertazione non porti a un risultato soddisfacente, la Commissione può trasmettere al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa come sito d’importanza comunitaria.
Obiettivi e misure di conservazione
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Una volta designate le zone speciali di conservazione, i paesi dell’UE devono introdurre obiettivi e misure di conservazione appropriati. Devono fare tutto il possibile per:
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garantire la conservazione degli habitat delle zone designate;
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evitare il deterioramento di tali zone e qualsiasi danno significativo alle specie.
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I paesi dell’UE devono inoltre:
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favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche;
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garantire la sorveglianza di habitat e specie.
Valutazione di piani e progetti
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Qualsiasi piano o progetto che possa avere un impatto significativo su un sito Natura 2000 deve essere oggetto di una valutazione appropriata. I paesi dell’UE danno il loro accordo su un piano o progetto solo dopo aver verificato che esso non abbia un impatto significativo sull’integrità dei siti protetti.
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In assenza di soluzioni alternative, un piano o progetto che causi un impatto negativo significativo può essere approvato qualora debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (ad esempio, motivi di natura sociale o economica). In questa istanza, i paesi dell’UE devono introdurre misure compensative per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.
Protezione delle specie
I paesi dell’UE devono:
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istituire un regime di rigorosa tutela delle specie vegetali e animali gravemente minacciate (allegato IV), con divieto di:
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qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;
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perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
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distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;
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deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
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vietare l’utilizzo di mezzi non selettivi per il prelievo, la cattura o l’uccisione di specie animali e vegetali (allegato V);
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instaurare un sistema per il monitoraggio delle catture o uccisioni accidentali delle specie animali elencate nell’allegato IV(a);
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notificare le misure adottate alla Commissione ogni sei anni. La Commissione redige una relazione di sintesi a livello dell’UE.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva si applica dal 10 giugno 1992. I paesi dell’UE dovevano integrarla nel proprio diritto nazionale entro il 10 giugno 1994.
CONTESTO
La rete Natura 2000 rappresenta quasi un quinto della superficie terrestre dell’UE e più di 250 000 km2 di superficie marina.
Si veda anche:
* PUNTI CHIAVE
Zona speciale di conservazione: un sito d’importanza comunitaria (a livello dell’UE) designato dai paesi dell’UE in cui vengono attuate le misure di conservazione necessarie per assicurare che sia mantenuto o ripristinato lo stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7-50)
Modifiche successive alla direttiva 92/43/CEE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7-25)
Si veda la versione consolidata.
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Lo stato della natura nell’Unione europea - Relazione sullo stato e sulle tendenze dei tipi di habitat e delle specie contemplati dalla direttiva Uccelli e dalla direttiva Habitat per il periodo 2007-2012, come richiesto a norma dell’articolo 17 della direttiva Habitat e dell’articolo 12 della direttiva Uccelli (COM(2015) 219 final, 20.5.2015)
Ultimo aggiornamento: 21.02.2017