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Document 62015CJ0270

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 giugno 2016.
Regno del Belgio contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti concessi dalle autorità belghe per il finanziamento dei test diagnostici relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini – Vantaggio selettivo – Decisione che dichiara tali aiuti in parte incompatibili con il mercato interno.
Causa C-270/15 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:489

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

30 giugno 2016 ( *1 )

«Impugnazione — Aiuti concessi dalle autorità belghe per il finanziamento dei test diagnostici relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini — Vantaggio selettivo — Decisione che dichiara tali aiuti in parte incompatibili con il mercato interno»

Nella causa C‑270/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 giugno 2015,

Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da L. Van den Hende, advocaat,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da S. Noë e H. van Vliet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e E. Regan, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il Regno del Belgio chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 marzo 2015, Belgio/Commissione (T‑538/11, EU:T:2015:188; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione 2011/678/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione [aiuto di Stato C 44/08 (ex NN 45/04)] (GU 2011, L 274, pag. 36; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 999/2001

2

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU 2001, L 147, pag. 1), è stato adottato sul fondamento dell’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), CE.

3

Come emerge dal suo considerando 2, con tale regolamento sono adottate norme specifiche per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), tra cui l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), in considerazione della gravità dei rischi che esse presentano per la salute umana e animale.

4

L’articolo 6 del regolamento n. 999/2001, intitolato «Sistema di sorveglianza», al paragrafo 1, primo comma, prevede quanto segue:

«Ogni Stato membro attua un programma annuale per la sorveglianza della BSE e dello scrapie, conformemente a quanto indicato nell’allegato III, capitolo A. Di tale programma fa parte integrante una procedura di screening che prevede il ricorso ai test diagnostici rapidi».

5

L’allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento n. 999/2001 stabilisce le condizioni minime applicabili a un programma di sorveglianza della BSE nei bovini. In particolare, esso prevede la selezione di talune subpopolazioni di bovini di età superiore a 30 mesi, compresi quelli soggetti a macellazione normale per il consumo umano, ai fini di tale programma.

6

Inoltre, l’allegato III, capitolo A, parte IV, del medesimo regolamento stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono che nessuna parte delle carcasse degli animali oggetto di campionamento ai sensi del presente allegato sia utilizzata ai fini della produzione di alimenti destinati al consumo umano, mangimi e fertilizzanti finché non è stato reso noto l’esito negativo degli esami di laboratorio».

7

Il regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento n. 999/2001 (GU 2001, L 173, pag. 12), ha esteso, a decorrere dal 1o luglio 2001, l’obbligo di screening della BSE mediante test diagnostici rapidi a tutti i bovini di età superiore a 24 mesi macellati d’urgenza.

8

Il regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, che modifica gli allegati III, VII e XI del regolamento n. 999/2001 (GU 2002, L 225, pag. 3), ha esteso il medesimo obbligo ai bovini di età superiore a 24 mesi morti o macellati a fini diversi, segnatamente, dal consumo umano.

Gli orientamenti TSE

9

Nel 2002 la Commissione delle Comunità europee ha adottato gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (GU 2002, C 324, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti TSE»).

10

Il punto 12 degli orientamenti TSE precisa che questi ultimi «si applicano agli aiuti di Stato destinati a coprire i costi inerenti ai test [diagnostici relativi alle] TSE, ai capi morti e ai rifiuti dei macelli, concessi a soggetti operanti nell’ambito della produzione, trasformazione e commercializzazione di animali e prodotti di origine animale di cui all’allegato I del trattato».

11

Per quanto riguarda in particolare i test diagnostici per le TSE, i punti da 23 a 25 degli orientamenti TSE affermano quanto segue:

«23.

Al fine di promuovere l’adozione di misure per la tutela della salute umana e animale, la Commissione ha deciso di continuare ad autorizzare aiuti di Stato fino al 100% del costo dei test [di agnostici relativi alle] TSE, conformemente ai principi del capitolo 11.4 degli orientamenti agricoli.

24.

(...) a decorrere dal 1o gennaio 2003, l’intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare i 40 EUR per test. L’obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione nazionale o sulla normativa comunitaria. L’importo si riferisce ai costi totali dell’analisi, ossia il kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l’analisi, la conservazione e la distruzione del campione. Tale importo potrebbe essere ridotto in futuro, parallelamente all’evoluzione dei costi del test.

25.

Il contributo statale alle spese relative ai test [diagnostici per le] TSE dev’essere versato all’operatore presso il quale devono essere prelevati i campioni per i test. Tuttavia, per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, l’aiuto può essere versato in alternativa ai laboratori, purché possa essere idoneamente dimostrato che l’importo dell’aiuto di Stato è trasferito integralmente all’operatore. In ogni caso, l’aiuto di Stato percepito, direttamente o indirettamente, dall’operatore, presso il quale devono essere prelevati i campioni per i test, deve trovare riscontro nei prezzi proporzionalmente inferiori addebitati dall’operatore in questione».

12

Riguardo agli aiuti di Stato destinati a coprire i costi dei test diagnostici per le TSE e la BSE illegittimamente concessi prima del 1o gennaio 2003, il punto 45 degli orientamenti TSE prevede una valutazione da parte della Commissione della loro compatibilità alla luce del punto 11.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU 2000, C 28, pag. 2) e alla prassi della Commissione dal 2001 in poi, ammettendo aiuti fino al 100%.

Fatti

13

I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei punti da 11 a 39 della sentenza impugnata. Ai fini dell’impugnazione, essi possono essere così riassunti.

14

Con la decisione controversa, la Commissione ha rilevato che il sistema belga di finanziamento dei test BSE obbligatori mediante risorse statali per il periodo compreso tra il 2001 e il 2005 soddisfaceva le quattro condizioni cumulative per l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa è giunta alla conclusione secondo cui tale aiuto era illegittimo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2004, essendo stato concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

15

La Commissione ha inoltre considerato che, riguardo al periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 30 giugno 2004, gli importi eccedenti il massimale di EUR 40 per test, previsto al punto 24 degli orientamenti, erano incompatibili con il mercato interno e dovevano essere recuperati. Per quanto concerne il periodo rimanente di cui trattasi, ovvero il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002, e successivamente, dal 1o luglio 2004 al 31 dicembre 2005, il finanziamento dei test mediante risorse statali costituiva un aiuto compatibile con il mercato interno. Infine, altre misure di finanziamento intervenute nel periodo interessato non sono state considerate aiuti.

16

Il dispositivo della decisione controversa è così redatto:

«Articolo 1

1.   Le misure finanziate con le retribuzioni non costituiscono un aiuto.

2.   Il finanziamento dei test [diagnostici relativi alla] BSE con risorse statali costituisce un aiuto compatibile con il mercato interno a favore di agricoltori, macelli e altre entità che lavorano, maneggiano, vendono o commercializzano prodotti derivanti dai bovini sottoposti ai test BSE obbligatori per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 e dal 1o luglio 2004 al 31 dicembre 2005.

3.   Il finanziamento dei test [diagnostici relativi alla] BSE con fondi statali per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 30 giugno 2004 costituisce un aiuto compatibile con il mercato interno a favore di agricoltori, macelli e altre entità che lavorano, maneggiano, vendono o commercializzano prodotti derivanti da bovini e sottoposti al test BSE obbligatorio per importi inferiori a [EUR] 40 per test. Gli aiuti oltre l’importo massimo di [EUR] 40 per test sono incompatibili con il mercato interno e devono essere recuperati, ad eccezione di quelli concessi per progetti specifici che al momento della concessione rispettavano tutte le condizioni stabilite dal regolamento de minimis applicabile.

4.   Il Belgio ha illegalmente dato esecuzione all’aiuto per il finanziamento dei test [diagnostici relativi alla] BSE in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2004.

Articolo 2

1.   Il Belgio adotta ogni provvedimento necessario a recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegali e incompatibili ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4.

(...)».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

17

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2011, il Regno del Belgio ha chiesto l’annullamento della decisione controversa, ad eccezione dell’articolo 1, paragrafo 1, del suo dispositivo.

18

A sostegno del ricorso, il Regno del Belgio ha dedotto un motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel qualificare come aiuto di Stato il finanziamento dei test diagnostici obbligatori per la BSE.

19

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso.

Conclusioni delle parti

20

Il Regno del Belgio chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa, e

condannare la Commissione alle spese.

21

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Sull’impugnazione

22

A sostegno dell’impugnazione, il Regno del Belgio ha sollevato due motivi.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

23

Con il primo motivo, il Regno del Belgio sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto e ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente riguardo all’esistenza di un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

24

Per quanto concerne la questione se il finanziamento dei test abbia costituito un vantaggio, liberando le imprese da un onere che avrebbe dovuto normalmente gravare sul loro bilancio, il Regno del Belgio sostiene che il Tribunale, al punto 76 della sentenza impugnata, ha ingiustamente considerato che siffatti oneri includono i costi supplementari che le imprese devono normalmente sopportare in ragione degli obblighi legali, regolamentari o contrattuali che si applicano a un’attività economica. Non si può infatti richiedere che le loro conseguenze finanziarie siano sempre sopportate dalle imprese. Inoltre, data l’assenza, nel caso di specie, di norme di armonizzazione in materia di finanziamento dei test BSE, gli Stati membri rimarrebbero liberi di assumere essi stessi i costi dei relativi controlli.

25

Il Regno del Belgio contesta altresì al Tribunale di aver considerato, al punto 81 della sentenza impugnata, che l’obiettivo di tutela della sanità pubblica previsto dai test obbligatori oggetto del finanziamento di cui trattasi non è sufficiente a escludere la qualificazione di quest’ultimo come aiuto di Stato. Infatti, tale obiettivo sarebbe stato addotto unicamente per sostenere che detto finanziamento non aveva carattere economico, il che costituisce un elemento pertinente per giustificare il fatto che il costo dei test non doveva gravare automaticamente sul bilancio delle imprese.

26

Il ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale, al punto 89 della sentenza impugnata, ha ingiustamente ritenuto non pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE la giurisprudenza della Corte in materia di finanziamento di determinati controlli sanitari in relazione alle norme sulla libera circolazione delle merci, mentre, come in materia di aiuti, tali controlli degli Stati membri interessano altresì il mercato interno.

27

Ad avviso dello Stato membro ricorrente, il Tribunale, per respingere il suo argomento secondo cui i costi relativi ai test diagnostici obbligatori per la BSE potevano essere assunti dallo Stato, poiché tali test si ricollegano all’esercizio di prerogative di potere pubblico e non hanno carattere economico, non poteva limitarsi ad affermare che gli operatori interessati non esercitano essi stessi prerogative di potere pubblico.

28

Il ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale non poteva, senza commettere un errore di diritto, respingere in quanto irrilevante, al punto 67 della propria sentenza, l’argomento secondo cui il legislatore dell’Unione non ha armonizzato le condizioni di finanziamento dei test diagnostici per la BSE, contrariamente a quanto ha fatto per i controlli in altri settori riguardanti la sicurezza alimentare, mentre tale elemento era pertinente per valutare se siffatti oneri debbano o meno essere sopportati normalmente dalle imprese.

29

Infine, il Regno del Belgio – avendo fatto valere in primo grado che il finanziamento dei test diagnostici per la BSE da parte dell’autorità pubblica era sempre rimasto inferiore al loro costo reale e che tale assenza di «compensazione eccessiva» ostava quindi al riconoscimento dell’esistenza di un vantaggio economico – sostiene che il Tribunale ha errato nel considerare che tale argomento era differente dal motivo concernente detto vantaggio, e nell’osservare, al punto 133 della sentenza impugnata, per respingerlo in quanto irricevibile, che esso non era stato sufficientemente precisato.

30

La Commissione ha chiesto il rigetto di tutti tali argomenti.

Giudizio della Corte

31

Ai fini della pronuncia sulla presente impugnazione, occorre rammentare che, affinché una misura nazionale possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri, tale misura deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario ed essa deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

32

Nella presente causa sono oggetto di discussione unicamente l’interpretazione e l’applicazione della terza condizione, secondo cui la misura in questione, per essere qualificata come aiuto, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario.

33

Infatti, con il primo motivo, il Regno del Belgio sostiene che il Tribunale, ha respinto, con la sentenza impugnata, i suoi argomenti secondo cui il finanziamento dei test BSE non costituisce un vantaggio a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per motivi erronei in diritto o insufficientemente giustificati.

34

In proposito si deve ricordare che, come ha fatto il Tribunale al punto 72 della sentenza impugnata, sono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (v., in particolare, sentenza del 16 aprile 2015, Trapeza Eurobank Ergasias, C‑690/13, EU:C:2015:235, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

35

Il Tribunale, al punto 76 della sentenza impugnata, ha rilevato che tra gli oneri che gravano normalmente sul bilancio di un’impresa figurano, in particolare, i costi supplementari che le imprese devono sopportare in ragione degli obblighi legali, regolamentari o contrattuali che si applicano a un’attività economica.

36

Tale valutazione, sufficientemente motivata e priva di qualsiasi ambiguità, non è affatto inficiata da un errore di diritto. Infatti, costi supplementari del genere derivanti da obblighi, come nella fattispecie, di origine legale o regolamentare inerenti all’esercizio di un’attività economica regolata costituiscono, per loro natura, oneri che devono essere normalmente sopportati dalle imprese. La circostanza che obblighi siffatti siano imposti dalle autorità pubbliche non può quindi incidere di per sé sulla valutazione della natura di altri interventi delle medesime autorità, per determinare se queste favoriscano le imprese al di fuori delle condizioni normali di mercato.

37

Pertanto, il Regno del Belgio si basa su un’erronea lettura della sentenza impugnata nel sostenere che il Tribunale, al punto 76 di quest’ultima, ha affermato che, ogni volta che un’autorità pubblica impone un obbligo, i relativi costi devono essere automaticamente sopportati dalle imprese interessate.

38

Di conseguenza, tutti gli argomenti addotti dal Regno del Belgio per contestare detta presunta affermazione sono irrilevanti. In particolare, non incidono sulla qualificazione dei costi come oneri che devono essere sopportati normalmente dalle imprese le circostanze che essi deriverebbero dall’intervento dei poteri pubblici nell’esercizio delle loro prerogative di potere pubblico, o che gli Stati membri sarebbero liberi di assumersi tali costi in assenza di armonizzazione nell’ambito del finanziamento dei test diagnostici per la BSE.

39

Inoltre, e in ogni caso, il fatto che non sia intervenuta alcuna armonizzazione riguardo al finanziamento di misure rese obbligatorie per la lotta alla BSE non incide sulla qualificazione come vantaggio economico che un finanziamento del genere può costituire. Infatti, occorre rammentare, come ha fatto il Tribunale al punto 65 della sentenza impugnata, che, anche nei settori in cui gli Stati membri sono competenti, essi devono rispettare il diritto dell’Unione e in particolare i requisiti di cui agli articoli 107 e 108 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2012, 3M Italia, C‑417/10, EU:C:2012:184, punti 25 e segg.).

40

Il Regno del Belgio non può nemmeno sostenere che il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 81 della sentenza impugnata, che l’obiettivo di tutela della salute pubblica perseguito dall’obbligo di effettuare test diagnostici per la BSE non è sufficiente ad escludere la qualificazione come aiuto di Stato del finanziamento di tali test da parte dello Stato. Infatti, per giurisprudenza costante, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi di cui trattasi secondo le cause o gli obiettivi, bensì li definisce in funzione dei loro effetti (v., in particolare, sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 87).

41

Infine, l’argomento riguardante la «compensazione eccessiva» è inconferente, poiché, in ogni caso, esso avrebbe potuto essere utilmente fatto valere solo nell’ambito dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, tale argomento addotto dal Regno del Belgio dinanzi al Tribunale avrebbe dovuto essere respinto da quest’ultimo, senza dovergli contestare il fatto di averlo respinto per irricevibilità.

42

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere il primo motivo d’impugnazione.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

43

Con il secondo motivo, il Regno del Belgio sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto e ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente per quanto attiene al requisito della selettività dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

44

Il Regno del Belgio fa valere, in proposito, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti 109 e 110 della propria sentenza, che gli operatori del settore bovino soggetti all’obbligo di effettuare i test diagnostici per la BSE si trovavano, per quanto concerne la qualificazione come aiuti di Stato, in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella di tutti gli altri operatori economici obbligati per legge a realizzare controlli prima di poter commercializzare i loro prodotti.

45

Il Tribunale non preciserebbe quali siano tali imprese degli altri settori. Inoltre, sussisterebbero notevoli differenze tra i test temporanei effettuati per eradicare un’epizoozia, come la BSE, e i controlli obbligatori di qualità richiesti, per esempio, ai fabbricanti di ascensori o di autocarri. Anche prendendo come riferimento i test obbligatori per prodotti agricoli, tali test non sarebbero nel complesso necessariamente comparabili a quelli riguardanti l’eradicazione della BSE, come risulta dalla normativa dell’Unione, che impone un sistema particolare di finanziamento per alcuni test, mentre per altri la definizione di tale sistema è lasciata alla competenza degli Stati membri.

46

Dato che lo stesso regime si applicava a tutte le imprese sottoposte ai test diagnostici per la BSE obbligatori, vale a dire a tutte le imprese che versavano nella medesima situazione di fatto e di diritto, la condizione relativa alla selettività di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non sarebbe stata soddisfatta nel caso di specie.

47

La Commissione chiede il rigetto di tali argomenti.

Giudizio della Corte

48

Il requisito di selettività derivante dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere chiaramente distinto dall’individuazione concomitante di un vantaggio economico, in quanto, quando la Commissione rileva la presenza di un vantaggio, inteso in senso ampio, direttamente o indirettamente ascrivibile a una determinata misura, essa è tenuta a dimostrare, inoltre, che tale vantaggio vada a favore specificamente di una o più imprese. A tal fine, spetta ad essa dimostrare, in particolare, che la misura di cui trattasi introduce differenziazioni tra le imprese che, rispetto all’obiettivo perseguito, versano in una situazione analoga. Occorre dunque che il vantaggio sia concesso in modo selettivo e sia idoneo a porre talune imprese in una situazione più favorevole rispetto ad altre (v. sentenza del 4 giugno 2015, Commissione/MOL, C‑15/14 P, EU:C:2015:362, punto 59).

49

Si deve tuttavia distinguere a seconda che la misura di cui trattasi sia considerata un regime generale di aiuti oppure un aiuto individuale. In quest’ultimo caso, l’individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la sua selettività. Per contro, nell’esaminare un regime generale di aiuto, è necessario stabilire se la misura in questione, nonostante la constatazione che essa conferisce un vantaggio di portata generale, lo faccia a beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività (v. sentenza del 4 giugno 2015, Commissione/MOL, C‑15/14 P, EU:C:2015:362, punto 60).

50

Nel caso di specie è pacifico che il finanziamento dei test diagnostici per la BSE da parte del Regno del Belgio, essendo vantaggioso per tutti gli operatori del settore bovino che sopportano i relativi costi, dev’essere considerato un regime generale, e che incombeva quindi alla Commissione stabilire se tale misura, al di là della constatazione che essa conferiva un vantaggio di portata generale, lo facesse a beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività.

51

Come risulta dai punti 108 e 110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che tale ipotesi ricorreva nel caso del finanziamento dei test in esame, ritenendo che la Commissione avesse giustamente constatato «che gli operatori del settore bovino beneficiavano di un vantaggio del quale non godevano le imprese di altri settori, in quanto essi beneficiavano della gratuità dei controlli che dovevano obbligatoriamente effettuare prima dell’immissione in commercio o della commercializzazione dei loro prodotti, mentre le imprese di altri settori non avevano questa possibilità, il che non è contestato dal Regno del Belgio».

52

Se è vero che il Regno del Belgio contesta al Tribunale di non aver precisato a quali «altri settori» si facesse riferimento in tal senso, occorre rilevare che il Tribunale, al punto 110 della sentenza impugnata, si è limitato a riprendere, al riguardo, una constatazione effettuata dalla Commissione. Orbene, il Regno del Belgio non sostiene che il Tribunale ha omesso in tal modo di rispondere a un argomento basato sul fatto che la Commissione non avrebbe essa stessa precisato a quali altri settori essa facesse riferimento.

53

In ogni caso, dalla constatazione richiamata al punto 110 della sentenza impugnata risulta chiaramente che la situazione degli operatori del settore bovino è stata implicitamente ma necessariamente equiparata a quella di tutte le imprese che, come loro, sono sottoposte all’obbligo di effettuare controlli prima dell’immissione sul mercato o della commercializzazione dei loro prodotti.

54

Il Regno del Belgio sostiene che tali differenti settori non si trovano in una situazione comparabile, poiché i test diretti a controllare la qualità dei prodotti, anche alimentari, variano da un settore all’altro, per natura, obiettivi, costi e periodicità. Tuttavia, un argomento del genere è irrilevante nell’ambito della qualificazione come aiuti di Stato, la quale non riguarda i test stessi, bensì il loro finanziamento mediante risorse statali, il cui effetto consiste nel ridurre i costi a carico dei suoi beneficiari. Orbene, è pacifico, come rilevato dal Tribunale al punto 110 della sentenza impugnata, che il Regno del Belgio non ha contestato dinanzi ad esso il fatto che gli operatori del settore bovino beneficiassero, con il finanziamento dei test, di un vantaggio di cui non godevano le imprese di altri settori.

55

Ciò considerato, il Tribunale ha dichiarato, senza incorrere in errori di diritto, che la Commissione aveva correttamente ritenuto che la misura in questione fosse selettiva ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

56

Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto.

57

Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni precedenti, l’impugnazione va respinta.

Sulle spese

58

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.

59

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento in parola, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

60

Poiché il Regno del Belgio è rimasto soccombente in tutti i suoi motivi, occorre condannarlo a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione relative al presente procedimento, conformemente alla domanda di quest’ultima.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

Il Regno del Belgio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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