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Document 62010CJ0081

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 dicembre 2011.
France Télécom SA contro Commissione europea.
Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime d’assoggettamento della France Télécom alla tassa professionale - Nozione di "aiuto" - Legittimo affidamento - Termine di prescrizione - Obbligo di motivazione - Principio della certezza del diritto.
Causa C-81/10 P.

European Court Reports 2011 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:811

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

8 dicembre 2011 ?(1)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime d’assoggettamento della France Télécom alla tassa professionale – Nozione di “aiuto” – Legittimo affidamento – Termine di prescrizione – Obbligo di motivazione – Principio della certezza del diritto»

Nel procedimento C‑81/10 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 10 febbraio 2010,

France Télécom SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti S. Hautbourg, L. Olza Moreno e L. Godfroid, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata dai sigg. E. Gippini Fournier e D. Grespan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e J. Gstalter, in qualità di agenti,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 marzo 2011,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la France Télécom SA (in prosieguo: la «France Télécom») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 novembre 2009, cause riunite T‑427/04 e T‑17/05, Francia e France Télécom/Commissione (Racc. pag. II‑4315; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui esso ha respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 2004, 2005/709/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore di France Télécom (GU 2005, L 269, pag. 30; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 I fatti

2        Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato il contesto normativo ed i fatti della controversia sottopostagli nei seguenti termini:

«(…)

2. Assoggettamento della France Télécom alla tassa professionale

Regime generale della tassa professionale

16      La tassa professionale è un’imposta locale sulle attività produttive la cui disciplina è determinata per legge e codificata nel code général des impôts (codice generale delle imposte).

17      (…) la tassa professionale è dovuta ogni anno dalle persone fisiche e giuridiche che, al 1° gennaio, esercitino a titolo professionale un’attività autonoma.

18      (…) la tassa professionale è determinata in funzione della capacità contributiva dei soggetti passivi, valutata secondo criteri economici in relazione all’importanza delle attività da essi esercitate sul territorio dell’ente territoriale beneficiario.

19      Conseguentemente la tassa professionale è un’imposta le cui basi imponibili non sono costituite dall’utile ricavato tramite l’attività dell’impresa, bensì, al momento dei fatti all’origine della presente controversia, da una frazione del valore dei fattori di produzione – capitale e lavoro – impiegati dal contribuente in ciascun comune nel quale l’imposta viene liquidata.

20      (…) ai fini delle imposte liquidate per gli anni 1994‑2002, nel caso di persone giuridiche soggette all’imposta sulle società, la base imponibile della tassa professionale comprendeva, da una parte, il valore locativo delle immobilizzazioni materiali di cui il contribuente disponeva ai fini della sua attività professionale durante il periodo di riferimento e, dall’altra, una frazione dei salari corrisposti durante il periodo di riferimento.

21      (…) il periodo di riferimento (…) è il penultimo anno precedente a quello dell’imposizione, qualora l’esercizio coincida con l’anno civile, o, altrimenti, l’esercizio chiuso nel penultimo anno precedente a quello dell’imposizione.

22      (…) la tassa professionale viene liquidata in ciascun comune in cui il contribuente dispone di locali o di beni fondiari, tenendo conto del valore locativo dei beni in esso situati o ad esso connessi e dei salari corrisposti al personale.

(…)

Norme applicabili alla France Télécom

Principio dell’assoggettamento alle imposte di diritto comune

25      La legge [2 luglio 1990, n. 90‑568, relativa all’organizzazione del servizio pubblico delle poste e telecomunicazioni (JORF 8 luglio 1990, pag. 8069; in prosieguo: la «legge n. 90‑568»)], da cui risultano la creazione della France Télécom (...) e quella di La Poste, prevede (...) disposizioni particolari in tema di fiscalità.

26      (…) fatte salve [talune] eccezioni (…), la France Télécom è [in linea di principio] soggetta alle imposte e tasse (…) cui sarebbero assoggettate imprese private che effettuino operazioni identiche.

Prelievo forfetario

27      (…) fino al 1° gennaio 1994, la France Télécom doveva essere assoggettata soltanto alle imposte e tasse effettivamente sostenute dallo Stato. Conseguentemente, la France Télécom non era soggetta, in particolare, né all’imposta sulle società né alle imposte locali, tra cui la tassa professionale. In cambio, per gli anni 1991‑1993, la France Télécom doveva versare un contributo determinato annualmente dalla legge finanziaria, entro il limite di un importo la cui base, al netto dell’attualizzazione, era pari al saldo conseguito dal bilancio allegato delle telecomunicazioni per il 1989 (…).

Regime speciale d’imposizione

(…)

30      L’imposta [dovuta a titolo della tassa professionale], che ai fini del calcolo delle basi imponibili seguiva le norme generali previste dal code général des impôts (…), era liquidata applicando un’aliquota media ponderata nazionale risultante dalle aliquote deliberate l’anno precedente dall’insieme degli enti locali (…).

31      Alla France Télécom veniva, inoltre, applicata un’aliquota dell’1,9% anziché dell’8% a titolo di spese di gestione, vale a dire un importo addizionale prelevato dallo Stato a compensazione degli oneri sostenuti degli uffici tributari per le attività di formazione dei ruoli e di riscossione della tassa professionale per conto degli enti locali.

32      Il gettito dell’imposta doveva essere versato allo Stato, o, per la parte eccedente i tributi assolti per il 1994, adeguati ogni anno alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, al Fondo nazionale di perequazione della tassa professionale (…).

(…)

3. Procedimento amministrativo

35      In data 13 marzo 2001, l’Associazione degli enti locali per il ripristino della tassa professionale della France Télécom e di La Poste in base al diritto comune si è rivolta alla Commissione presentando una denuncia, secondo la quale il regime speciale d’imposizione costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. La denunciante menzionava, in particolare, la perdita di entrate risultante, per taluni comuni, dall’applicazione di un’aliquota media ponderata nazionale.

36      In seguito a detta denuncia, il 28 giugno 2001, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento preliminare di esame del regime speciale d’imposizione e ha inviato alla Repubblica francese una richiesta di informazioni a tal riguardo.

37      Con lettera del 26 settembre 2001, la Repubblica francese ha risposto a tale richiesta di informazioni, affermando che il regime speciale d’imposizione non costituiva un aiuto di Stato, poiché non procurava alcun vantaggio alla France Télécom né comportava alcuna perdita di risorse per lo Stato.

38      Il 30 gennaio 2003, la Commissione ha adottato la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE in relazione, segnatamente, all’esenzione dalla tassa professionale di cui la France Télécom aveva beneficiato dal 1991 al 1993 e al regime speciale d’imposizione (in prosieguo: la “decisione di avvio”). La decisione di avvio è stata notificata alla Repubblica francese con lettera del 31 gennaio 2003. Su richiesta delle autorità francesi, la Commissione ha proceduto, il 7 marzo 2003, alla notifica di una versione corretta di tale decisione. Nella decisione di avvio, la Commissione stimava il vantaggio procurato alla France Télécom in circa 1 miliardo di franchi francesi (FRF) per anno dal 1994 (punti 73 e 74). La decisione di avvio è stata pubblicata il 12 marzo 2003 (GU C 57, pag. 5).

(…)

4. Decisione impugnata

53      Il 19 e il 20 luglio 2004, in occasione della sua 1667ª riunione, il collegio dei membri della Commissione ha approvato un progetto di decisione che dichiarava che la France Télécom aveva beneficiato di un aiuto di Stato a causa del regime speciale d’imposizione, durante il periodo 1994‑2002 (in prosieguo: l’“aiuto controverso”), ed ha delegato il membro incaricato della concorrenza ad adottare, con il consenso del presidente, la versione definitiva della decisione in francese, lingua facente fede, previa “revisione giuridico‑linguistica”.

54      Il 2 agosto 2004 la Commissione ha adottato la [decisione controversa]. Quest’ultima è stata notificata alla Repubblica francese il 3 agosto 2004. (…)

(…)

61      Nella decisione [controversa], la Commissione ha considerato anzitutto che si poteva ritenere che il prelievo forfetario, previsto (...) per il periodo che va dal 1991 al 1993, sostituisse la tassa professionale di regola dovuta per quegli stessi anni. Pertanto, l’esenzione dalla tassa professionale durante tale periodo non costituiva un aiuto di Stato (punti 22‑33 e 53 [della decisione controversa]).

62      La Commissione ha dichiarato, per contro, che il regime speciale d’imposizione applicabile dal 1994 al 2002 istituiva un aiuto di Stato rappresentato dalla differenza tra l’imposizione che la France Télécom avrebbe dovuto sopportare in forza del diritto comune e l’importo dei versamenti a titolo di tassa professionale effettivamente posti a suo carico (in prosieguo: la “differenza d’imposizione”). Tale aiuto nuovo, cui era stata illegittimamente data esecuzione in violazione dell’art. 88, n. 3, CE, era, inoltre, incompatibile con il mercato comune. Di conseguenza, esso doveva essere recuperato (punti 34‑53 della decisione [controversa]).

63      Per qualificare il regime speciale d’imposizione come aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, la Commissione ha svolto il seguente ragionamento.

64      In primo luogo, la Commissione ha spiegato per quali motivi a suo giudizio si doveva respingere l’argomento delle autorità francesi secondo il quale il vantaggio constatato durante il periodo 1994‑2002 era più che compensato dall’importo del prelievo forfetario al quale la France Télécom era stata assoggettata durante il periodo 1991‑1993 (punti 35‑41 della decisione [controversa]).

65      Per prima cosa, la Commissione ha affermato che la legge 90‑568 aveva istituito due regimi d’imposizione successivi e distinti: da una parte, un regime di esenzione, applicabile dal 1991 al 1993, con sostituzione alle imposte di diritto comune, tra cui la tassa professionale, di un prelievo forfetario; dall’altra, un regime speciale e derogatorio, che sfociava in un’imposizione insufficiente in materia di tassa professionale, applicabile, originariamente, a decorrere dal 1994 e che è stato poi abolito con l’imposizione liquidata per il 2003 (punti 36 e 38 della decisione [controversa]).

(…)

67      Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto di non poter ammettere la compensazione tra la differenza d’imposizione di cui la France Télécom aveva beneficiato dal 1994 al 2002 ed il prelievo forfetario pagato dal 1991 al 1993, il quale non era legato alla tassa professionale né specificamente dalla legge 90‑568 né dalle sue modalità di calcolo (punto 38 della decisione [controversa]).

68      Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il prelievo forfetario di cui trattasi fosse più simile al versamento di una partecipazione ai risultati al proprietario del capitale che ad un’imposizione. Ciò considerato, solo a titolo eccezionale, la Commissione poteva ammettere che tale prelievo compensasse l’esenzione totale dalla tassa professionale di cui la France Télécom aveva beneficiato dal 1991 al 1993. Un’applicazione regolare del diritto avrebbe potuto, all’opposto, indurre a ritenere che tale esenzione costituisse un aiuto di Stato, il cui importo avrebbe dovuto essere sommato a quello della differenza d’imposizione di cui la France Télécom ha beneficiato a decorrere dal 1994 in virtù del regime speciale d’imposizione (punti 38 e 39 della decisione [controversa]).

69      Infine, la Commissione ha ritenuto che il ragionamento secondo cui si doveva operare una compensazione tra i versamenti fatti dalla France Télécom a favore dello Stato dal 1991 al 1993 e l’imposizione inferiore di cui la France Télécom aveva beneficiato a decorrere dal 1994 presupporrebbe che si riqualificasse come credito d’imposta il surplus d’imposizione rispetto al diritto comune posto a carico della France Télécom dal 1991 al 1993, il che non risulta dalla legge 90‑568. Tale giustificazione teorica a posteriori non corrisponderebbe nemmeno all’applicazione normale del diritto fiscale francese, ma sarebbe unicamente volta ad evitare il recupero dell’aiuto di Stato concesso alla France Télécom (punto 40 della decisione [controversa]).

70      In secondo luogo, la Commissione ha sostenuto che la differenza d’imposizione costituiva un vantaggio per la France Télécom, concesso mediante risorse che avrebbero dovuto integrare il bilancio dello Stato, e, pertanto, rappresentava un aiuto di Stato (punto 42 della decisione [controversa]).

71      In terzo luogo, ai punti 43 e 44 della decisione [controversa], la Commissione ha affermato di non poter prendere in considerazione, in fase di adozione di una decisione che constata l’esistenza di un aiuto di Stato, l’argomento della Repubblica francese secondo cui per determinare il vantaggio netto di cui ha beneficiato la France Télécom sarebbe necessario tenere conto della riduzione delle basi dell’imposta sulle società che sarebbe derivata dal pagamento di somme maggiori a titolo di tassa professionale (...).

72      In quarto luogo, la Commissione, respingendo gli argomenti addotti dalla Repubblica francese secondo cui l’aiuto controverso non poteva essere recuperato in ragione dell’applicazione delle norme di prescrizione previste dall’art. 15 del regolamento [(CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE] (GU L 83, pag. 1)], ha considerato che l’aiuto controverso costituiva un aiuto nuovo e non un aiuto esistente (punto 45 [della decisione controversa]).

73      Anzitutto, la Commissione ha indicato che la scadenza del termine di prescrizione previsto dall’art. 15 del regolamento n. 659/1999 non aveva l’effetto di trasformare un aiuto nuovo in un aiuto esistente, ma solamente di escludere che la Commissione ordinasse il recupero di aiuti concessi più di dieci anni prima del giorno in cui la prescrizione era maturata (punti 46‑48 della decisione [controversa]).

74      La Commissione ha poi affermato che la legge 90‑568 aveva instaurato un regime di aiuti e che l’eventuale prescrizione poteva riguardare unicamente gli aiuti concessi nell’ambito di tale regime e non il regime stesso. Ai fini della prescrizione il dies a quo sarebbe quindi il giorno in cui ciascun aiuto è stato effettivamente concesso alla France Télécom, vale a dire, ciascun anno, il giorno in cui la tassa professionale era dovuta (punto 49 della decisione [controversa]).

75      Infine, la Commissione ha aggiunto che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla richiesta di informazioni inviata alla Repubblica francese il 28 giugno 2001 (punto 50 della decisione [controversa]).

76      Conseguentemente, la Commissione ha concluso che, giacché il primo aiuto individuato era stato concesso per il 1994, ovvero meno di dieci anni prima del 28 giugno 2001, l’aiuto controverso doveva essere recuperato nella sua totalità (punto 51 della decisione [controversa]).

77      In quinto luogo, la Commissione ha rilevato che le autorità francesi non avevano addotto alcun argomento preciso a sostegno della compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato comune e che essa non ravvisava alcun fondamento giuridico sulla base del quale esso potesse essere dichiarato compatibile con il mercato comune (punto 52 [della decisione controversa]).

78      Pertanto, al punto 53 della decisione [controversa], la Commissione ha concluso, da un lato, che il regime della tassa professionale applicabile alla France Télécom nel periodo 1991‑1993 non costituiva un aiuto di Stato e, dall’altro, che la differenza d’imposizione di cui aveva beneficiato la France Télécom, nel periodo 1994‑2002, in conseguenza del regime speciale d’imposizione, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e cui era stata data esecuzione illegalmente, il quale doveva, pertanto, essere recuperato.

79      Tuttavia, l’importo esatto da recuperare non sarebbe stato determinabile a causa di informazioni divergenti fornite dalle autorità francesi nel corso del procedimento amministrativo. La Commissione riteneva che l’aiuto da recuperare ammontasse ad una somma – al netto degli interessi – compresa tra EUR 798 milioni e EUR 1,14 miliardi (punti 54‑59 [della decisione controversa]).

80      Al punto 54 della decisione [controversa], la Commissione ha richiamato una relazione trasmessa al Parlamento francese dalla direzione generale delle imposte nel novembre 2001, secondo cui “la normalizzazione immediata delle condizioni di imposizione di France Télécom per quanto riguarda la tassa professionale avrebbe comportato per l’impresa, ad aliquota immutata, una maggiorazione dell’imposizione fiscale pari a circa 198 milioni di EUR”.

81      Peraltro, la Commissione si è avvalsa della stima del 15 maggio 2003, i cui risultati sono rappresentati sotto forma di tabella al punto 54 della decisione [controversa]. Secondo le cifre comunicate dalla Repubblica francese, l’imposizione teorica complessiva della France Télécom secondo il diritto comune, per gli anni 1994‑2002, sarebbe stata di EUR 8,362 miliardi. L’imposizione effettiva complessiva teorica a carico dell’impresa per questi stessi anni in forza del regime speciale d’imposizione sarebbe stata di EUR 7,222 miliardi. La differenza d’imposizione di cui avrebbe beneficiato la France Télécom nel periodo 1994‑2002 sarebbe stata quindi pari a EUR 1,14 miliardi.

82      La Commissione ha, inoltre, rilevato che, con lettera del 29 gennaio 2004, le autorità francesi le avevano comunicato l’importo dell’imposizione posta a carico della France Télécom, secondo il diritto comune, per il 2003 (EUR 773 milioni) e confermato la correttezza della stima del 15 maggio 2003 (punto 55 della decisione [controversa]). Sarebbe stato solo durante le riunioni che si sono tenute il 16 e il 23 giugno 2003 che le autorità francesi avrebbero contestato l’affidabilità di dette cifre (punti 56 e 57 della decisione [controversa]).

83      Il 5 luglio 2004, le autorità francesi avrebbero presentato una nuova stima. Quest’ultima giungerebbe a risultati differenti, riprodotti sotto forma di tabella al punto 58 della decisione [controversa]. L’imposizione teorica complessiva della France Télécom secondo il diritto comune, per gli anni 1994‑2002, sarebbe stata portata a EUR 8,02 miliardi. La differenza d’imposizione di cui avrebbe beneficiato la France Télécom nel periodo 1994‑2002 sarebbe stat[a] quindi di EUR 798 milioni.

84      Alla luce delle informazioni contraddittorie comunicate dalla Repubblica francese nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione ha concluso di non esser in grado di determinare l’importo da recuperare, ma che quest’ultimo era compreso tra EUR 798 milioni e EUR 1,14 miliardi, oltre agli interessi. Secondo la Commissione, l’importo esatto da recuperare doveva essere determinato dalle autorità francesi, conformemente al loro dovere di cooperazione leale, in fase di esecuzione della decisione [controversa] (punti 59 e 60 della decisione [controversa]).

85      Alla luce di tutto quanto precede, il dispositivo della decisione [controversa] ha il seguente tenore:

“Articolo 1

L’aiuto di Stato, concesso illegalmente dalla [Repubblica francese], in contrasto con l’articolo 88, paragrafo 3, (...) CE, in favore di France Télécom mediante il regime della tassa professionale applicabile a tale impresa nel periodo 1° gennaio 1994 – 31 dicembre 2002 (...) è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1.      La [Repubblica francese] prende tutte le misure necessarie per recuperare da France Télécom l’aiuto di cui all’articolo 1.

2.      Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione.

3.      L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero.

(...)

Articolo 3

La [Repubblica francese] informa la Commissione, entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, delle misure che prevede di prendere e che ha già preso per conformarvisi. A tal fine la [Repubblica francese] deve utilizzare il questionario allegato alla presente decisione.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione”.

86      Il 25 ottobre 2006, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento diretto a far dichiarare alla Corte che, avendo omesso di dare esecuzione, entro il termine impartito, alla decisione [controversa], la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 3 di detta decisione, dell’art. 249, quarto comma, CE nonché dell’art. 10 CE.

87      Con sentenza 18 ottobre 2007, causa C‑441/06, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑8887), la Corte ha accolto il ricorso della Commissione».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

3        Con i loro ricorsi di annullamento proposti dinanzi al Tribunale avverso la decisione controversa, rispettivamente il 13 ottobre 2004 ed il 10 gennaio 2005, la Repubblica francese e la France Télécom deducevano, in sostanza, che la Commissione aveva erroneamente dichiarato, da un lato, che la France Télécom aveva beneficiato di un aiuto illegale e, dall’altro, che quest’ultimo doveva essere oggetto di rimborso.

4        Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente i motivi formulati dalla Repubblica francese e dalla France Télécom.

 Conclusioni delle parti

5        La France Télécom chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        statuire definitivamente sul merito, conformemente all’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ed accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado;

–        in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e

–        condannare la Commissione alle spese.

6        La Repubblica francese chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        statuire definitivamente sul merito, conformemente all’art. 61 dello Statuto della Corte;

–        accogliere le domande delle ricorrenti in primo grado;

–        in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e

–        condannare la Commissione alle spese.

7        La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della France Télécom alle spese.

 Sull’impugnazione

8        A sostegno della sua impugnazione, la France Télécom deduce cinque motivi, vertenti, in primo luogo, sull’errore di diritto commesso dal Tribunale nel qualificare il regime speciale d’imposizione come aiuto di Stato, quando invece l’esistenza di un vantaggio in favore della France Télécom dipendeva da fattori esterni a detto regime, in secondo luogo, sul travisamento da parte del Tribunale della nozione di aiuto di Stato, in quanto la Commissione avrebbe omesso di tenere conto del regime fiscale globale applicabile alla France Télécom nel corso degli anni 1991‑2002, in terzo luogo, sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quarto luogo, sul difetto di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al principio di prescrizione e, in quinto luogo, su un errore di diritto nonché su un’insufficienza di motivazione della suddetta sentenza quanto al principio della certezza del diritto.

 Sul primo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dal Tribunale nel qualificare il regime speciale d’imposizione come aiuto di Stato, quando invece l’esistenza di un vantaggio in favore della France Télécom dipendeva da fattori esterni a detto regime

 Argomenti delle parti

9        La France Télécom afferma che l’esistenza di un eventuale vantaggio finanziario a suo favore rispetto alla situazione di diritto comune dipende da una serie di variabili, quali le differenti aliquote della tassa professionale nei comuni francesi nei quali sono detenuti attivi imponibili, nonché l’ubicazione geografica di questi ultimi. Di conseguenza, il regime derogatorio applicabile alla France Télécom a partire dall’anno 1994 non sarebbe stato di per sé vantaggioso, di modo che tale elemento avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad escludere la qualifica di aiuto di Stato attribuita al regime fiscale di cui trattasi.

10      La France Télécom sostiene che il Tribunale ha travisato la nozione di aiuto di Stato, dichiarando, al punto 323 della sentenza impugnata, che l’esistenza di un eventuale vantaggio non dipendeva da caratteristiche intrinseche del regime fiscale in questione, ma da fattori esterni al medesimo, i cui effetti sono rilevabili solamente a posteriori. Le ripercussioni favorevoli o sfavorevoli derivanti da tali fattori non possono conferire carattere di aiuto ad una misura che, alla data della sua adozione, non possedeva siffatto carattere.

11      La Repubblica francese sostiene che un regime d’imposizione derogatorio non è di per sé idoneo a costituire un aiuto di Stato. Un simile regime, infatti, non procurerebbe necessariamente un vantaggio selettivo alle imprese interessate.

12      La Commissione ritiene che il motivo sia irricevibile, non essendo stato dedotto in primo grado.

13      Essa deduce altresì che il motivo è infondato. Infatti, il livello preciso di imposizione risultante dal regime derogatorio non sarebbe stato determinabile in anticipo per ogni anno. Tuttavia, detto regime sarebbe stato idoneo a determinare un’imposizione minore rispetto a quella derivante dall’applicazione del diritto comune in materia di tassa professionale.

14      La Commissione aggiunge che è frequente che l’esame di un aiuto di Stato renda necessario prendere in considerazione eventi posteriori alla misura esaminata, al fine di determinare se detto aiuto si sia concretizzato e di quantificarlo ai fini del recupero del vantaggio conseguito.

 Giudizio della Corte

15      Quanto all’irricevibilità del primo motivo dedotto dalla Commissione, occorre osservare che tale motivo, che rientra nell’argomentazione relativa all’esistenza di un aiuto di Stato, è stato presentato in primo grado, precisamente nell’ambito del primo e del secondo motivo sollevati dinanzi al Tribunale.

16      Quanto alla fondatezza di tale motivo, da costante giurisprudenza emerge che il concetto di aiuto di Stato è più ampio di quello di sovvenzione. Esso vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (v. sentenza 8 settembre 2011, cause riunite da C‑78/08 a C‑80/08, Paint Graphos e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

17      Occorre altresì ricordare che la nozione di vantaggio inerente alla qualificazione di una misura come aiuto di Stato riveste carattere oggettivo, indipendente dalle motivazioni degli ideatori della misura di cui trattasi. La natura degli obiettivi perseguiti tramite le misure statali e la loro giustificazione sono quindi prive di ogni rilievo ai fini della loro qualificazione come aiuto. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, l’art. 87, n. 1, CE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v. sentenza della Corte 13 febbraio 2003, causa C‑409/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑1487, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

18      Per quanto riguarda il caso di specie, è necessario rilevare che il regime fiscale al quale la France Télécom era soggetta nel corso del secondo periodo considerato, vale a dire durante gli anni 1994‑2002, rappresentava un’eccezione rispetto al regime di diritto comune. In particolare, tale società ha beneficiato di un trattamento fiscale specifico a livello nazionale, caratterizzato dal fatto che la tassa professionale era calcolata sulla base di un’aliquota media ponderata rispetto alle varie aliquote applicabili nei diversi enti locali, mentre le aliquote alle quali erano soggette le altre imprese erano quelle deliberate annualmente da detti enti. Inoltre, la France Télécom era sottoposta ad un’aliquota unica della tassa professionale nel luogo della sua sede principale, mentre le altre imprese erano tassate alle differenti aliquote deliberate dagli enti locali sul cui territorio esse possedevano delle sedi. Alla France Télécom veniva, inoltre, applicata un’aliquota dell’1,9% anziché dell’8% applicabile alle altre imprese a titolo di spese di gestione.

19      Per quanto riguarda l’argomentazione dedotta nell’ambito della presente impugnazione, secondo la quale l’esame del regime fiscale di cui trattasi da parte del Tribunale avrebbe dovuto tenere conto di un certo numero di elementi variabili e di fattori esterni, occorre rilevare che sebbene, alla luce delle caratteristiche di detto regime, la Commissione non fosse in grado di determinare anticipatamente e per ogni esercizio fiscale il livello preciso di imposizione correlato al medesimo, è tuttavia pacifico che il regime in parola poteva condurre, ed ha effettivamente condotto – come emerge dal punto 59 della decisione controversa e dal punto 225 della sentenza impugnata – ad un’imposizione minore a carico della France Télécom a titolo della tassa professionale rispetto a quella risultante dall’applicazione del regime di diritto comune della suddetta tassa.

20      Si deve inoltre sottolineare che, indipendentemente dalle aliquote della tassa professionale stabilite dagli enti locali, la France Télécom beneficiava, comunque, di un’aliquota ridotta a titolo di spese di gestione.

21      In tale contesto, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 323 della sentenza impugnata, che l’accertamento dell’esistenza di un aiuto dipendeva da un certo numero di «circostanze esterne» al regime speciale d’imposizione, quali la cadenza annuale della tassa professionale ed il livello delle aliquote d’imposizione deliberate annualmente dagli enti locali sul cui territorio la France Télécom possedeva delle sedi.

22      Contrariamente a quanto affermato dalla France Télécom e dalla Repubblica francese, simili circostanze non impediscono affatto che il regime speciale d’imposizione possa, già al momento della sua adozione, essere qualificato come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Infatti, occorre distinguere tra, da un lato, l’adozione del regime di aiuto, nel caso in esame il regime speciale d’imposizione, e, dall’altro, la concessione di aiuti annuali alla France Télécom sulla base di detto regime, il cui importo esatto dipendeva da determinati fattori esterni.

23      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, nel caso di specie ricorre una configurazione mista nella quale l’esistenza di un vantaggio è dovuta, da una parte, ad un elemento fisso correlato al regime fiscale applicato alla France Télécom, speciale rispetto al regime di diritto comune, e, dall’altra, ad un elemento variabile dipendente da circostanze di fatto, vale a dire l’ubicazione di fabbricati o di terreni in enti locali diversi nonché l’aliquota d’imposizione applicabile in tali enti.

24      Il suddetto regime speciale d’imposizione, a causa delle caratteristiche che lo contraddistinguono descritte al punto 18 della presente sentenza, poteva condurre ad un’imposizione della France Télécom inferiore a quella a cui quest’ultima sarebbe stata assoggettata qualora le si fosse applicata la tassa professionale secondo il regime di diritto comune.

25      Il fatto che la citata società abbia effettivamente beneficiato di un’imposizione minore a titolo della tassa professionale a partire dall’anno 1994 è direttamente correlato alle caratteristiche proprie del regime fiscale derogatorio che le è stato applicato, anche se l’importo esatto degli aiuti annuali da essa percepiti sulla base di detto regime dipendeva da determinati fattori esterni al medesimo.

26      Peraltro, dalla struttura della sentenza impugnata emerge che il punto 323 della stessa, che menziona le circostanze esterne del regime speciale d’imposizione, si riferisce solamente agli aiuti annuali concessi alla France Télécom sulla base del regime medesimo. Tale punto rientra, infatti, nell’analisi del motivo vertente sulla prescrizione del potere della Commissione in materia di recupero degli aiuti illegali. Orbene, la valutazione operata dal Tribunale nell’ambito di un simile motivo non può che riferirsi ad aiuti effettivamente percepiti e, pertanto, può riguardare esclusivamente gli aiuti di cui la France Télécom ha beneficiato sulla base del regime speciale d’imposizione.

27      Da tali considerazioni deriva che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che il regime speciale d’imposizione concedeva un vantaggio alla France Télécom, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, anche se l’importo esatto degli aiuti corrisposti sulla base di tale regime doveva essere stabilito attraverso determinati fattori esterni a detto regime.

28      Pertanto, il primo motivo è infondato.

 Sul secondo motivo, vertente sul travisamento da parte del Tribunale della nozione di aiuto di Stato, in quanto la Commissione avrebbe omesso di tenere conto del regime fiscale globale applicabile alla France Télécom nel corso degli anni 1991‑2002

29      Il secondo motivo dedotto dalla France Télécom a sostegno della sua impugnazione comprende tre parti. Occorre esaminare, in primo luogo, la seconda parte, che fa riferimento ad un’asserita erronea interpretazione della decisione controversa. In secondo luogo, si esamineranno congiuntamente la prima e la terza parte di tale motivo, essendo queste strettamente collegate.

 Sulla seconda parte, attinente ad un errore di diritto relativo all’erronea interpretazione della decisione controversa e ad una sostituzione della motivazione compiuta dal Tribunale

–       Argomenti delle parti

30      La France Télécom sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente la decisione controversa, in quanto ha ritenuto che la Commissione avesse considerato che l’aiuto controverso non era costituito dalle disposizioni fiscali speciali applicabili alla suddetta società, ma dalla differenza d’imposizione rilevata annualmente tra gli importi posti a carico di quest’ultima e la tassa professionale dovuta in applicazione del regime di diritto comune, così sostituendo la propria motivazione a quella della suddetta decisione. La France Télécom sostiene altresì che una simile interpretazione è contraria al dispositivo della decisione controversa, secondo il quale l’aiuto controverso è costituito dal regime della tassa professionale applicabile a tale società nel periodo 1° gennaio 1994‑31 dicembre 2002. La Commissione si sarebbe basata, quindi, non sulla cadenza annuale della differenza d’imposizione constatata a partire dall’anno 1994, ma su altre ragioni di natura diversa.

31      La Commissione ribatte che l’interpretazione della decisione controversa compiuta dal Tribunale nella sentenza impugnata è conforme al tenore letterale della decisione stessa. Essa precisa che non era necessario ribadire, nel dispositivo di detta decisione, che la differenza d’imposizione determinava un vantaggio. Infatti, l’aiuto di cui ha beneficiato la France Télécom, rappresentato dalla sotto‑imposizione di quest’ultima a titolo della tassa professionale tra gli anni 1994 e 2002, è stato concesso dal regime della tassa professionale applicabile a detta società in tale periodo.

–       Giudizio della Corte

32      Occorre rilevare che il Tribunale, al punto 201 della sentenza impugnata, ha esaminato il passaggio della decisione controversa secondo cui l’aiuto derivava dalla differenza d’imposizione data dalla differenza tra l’importo dei versamenti a titolo di tassa professionale che la France Télécom avrebbe dovuto effettuare se fosse stata soggetta all’imposta di diritto comune e quanto è stato effettivamente posto a suo carico in forza del regime fiscale di cui trattasi. Il Tribunale ha verificato la sussistenza di tale differenza d’imposizione ai punti 219‑225 di detta sentenza, senza che le sue affermazioni in tal senso siano state contraddette dalla France Télécom.

33      Quanto alla pretesa sostituzione della motivazione asseritamente operata dal Tribunale, è sufficiente rilevare che quest’ultimo, nel sostituire la propria motivazione a quella della Commissione, non è andato al di là del livello di sindacato giurisdizionale richiesto, dato che la differenza d’imposizione in parola e la cadenza annuale della tassa professionale, così come prevista dalle disposizioni del code général des impôts, costituiscono parte integrante dell’iter logico della Commissione sviluppato nella decisione controversa.

34      Si deve, infatti, osservare che il punto 42 della decisione controversa enuncia che «la differenza tra la tassa professionale effettivamente pagata [dalla France Télécom] e quella che avrebbe dovuto essere pagata in virtù del diritto comune dal 1° gennaio 1994 al 1° gennaio 2003 costituisce un aiuto di Stato, dal momento che rappresenta un vantaggio per [la France Télécom] concesso mediante risorse che altrimenti avrebbero integrato il bilancio dello Stato». Il punto 49 della medesima decisione precisa che la tassa professionale era dovuta con cadenza annuale. Peraltro, la cadenza annuale della tassa professionale è altresì messa in evidenza al punto 25 della decisione di avvio del procedimento, richiamato dal punto 15 della suddetta decisione.

35      Di conseguenza, l’interpretazione alla quale è giunto il Tribunale, secondo cui l’aiuto controverso era costituito dalla differenza d’imposizione data dall’applicazione di disposizioni che istituivano un regime derogatorio, è conforme al dispositivo della decisione controversa, che qualifica il regime applicabile alla France Télécom tra gli anni 1994 e 2002 come aiuto incompatibile con il mercato comune. Infatti, proprio grazie a tale regime derogatorio, la suddetta società non aveva versato gli importi della tassa professionale che essa, di norma, avrebbe dovuto corrispondere ai sensi del regime fiscale di diritto comune.

36      La seconda parte del secondo motivo dev’essere pertanto respinta.

 Sulla prima e sulla terza parte, vertenti sul travisamento da parte del Tribunale della nozione di aiuto di Stato, dal momento che quest’ultimo non avrebbe proceduto ad un’analisi globale del regime fiscale applicabile alla France Télécom

–       Argomenti delle parti

37      La France Télécom afferma che il Tribunale ha violato l’obbligo di procedere ad un esame globale di tutte le disposizioni previste dal regime derogatorio al regime comune. Per determinare l’esistenza di un vantaggio, il Tribunale avrebbe confrontato gli oneri imposti dal regime derogatorio con il livello di imposizione che le sarebbe stato applicato se detta società fosse stata assoggettata al regime fiscale di diritto comune. Esso avrebbe, tuttavia, limitato tale confronto al periodo compreso tra il 1994 ed il 2002, senza prendere in considerazione l’onere fiscale che la France Télécom ha dovuto sopportare nel corso degli anni 1991‑1993.

38      La France Télécom rileva che né la cadenza annuale dell’imposta né le differenze esistenti tra i due periodi d’imposta considerati possono giustificare un’analisi parziale, limitata al regime fiscale applicabile a partire dall’anno 1994. Il Tribunale avrebbe quindi, erroneamente, rifiutato di tenere conto del surplus d’imposizione che il prelievo forfetario ha rappresentato per tale società nel corso degli anni 1991‑1993 rispetto al livello d’imposizione che essa avrebbe dovuto sopportare in caso di assoggettamento al diritto comune della tassa professionale durante questi stessi anni. Anche ipotizzando che la cadenza annuale della tassa professionale possa essere presa in considerazione nell’analisi, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che, per i primi esercizi rientranti nel regime fiscale derogatorio globale, vale a dire gli anni 1991‑1993, tale società aveva subito un surplus d’imposizione.

39      La France Télécom ritiene inoltre che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto basandosi, al punto 207 della sentenza impugnata, sulla sentenza della Corte 15 dicembre 2005, causa C‑66/02, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑10901). Il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato, sulla base di tale sentenza, un alleviamento degli oneri a favore della France Télécom per gli anni 1994‑2002, che non poteva essere compensato dall’esistenza di un onere specifico imposto alla medesima società a titolo degli anni 1991‑1993.

40      Parimenti, la Repubblica francese deduce che il Tribunale ha travisato la nozione di vantaggio, avendo adottato un approccio restrittivo del nesso che deve esistere tra un’esenzione ed un onere istituiti dal regime fiscale di cui trattasi. Il Tribunale avrebbe dovuto analizzare complessivamente il regime derogatorio previsto dalla legge n. 90‑568, in particolare gli eventuali vantaggi attribuiti alla France Télécom da tale regime derogatorio e gli oneri esorbitanti dal diritto comune gravanti su quest’ultima.

41      La Commissione sostiene che non è possibile «compensare» un aiuto invocando oneri di natura differente e privi di rapporto con detto aiuto. Tale impossibilità riguarderebbe non solo la questione delle risorse statali, ma anche quella del vantaggio concesso. Infatti, una perdita di risorse per lo Stato non potrebbe sottrarsi alla qualifica di aiuto in forza di una «compensazione» con altre somme corrisposte allo Stato sulla base di altri obblighi. A causa dell’assenza di un nesso sufficiente tra il regime di imposizione applicabile tra gli anni 1991 e 1993, da un lato, e quello in vigore a partire dall’anno 1994, dall’altro, la teoria della compensazione, sottesa all’argomentazione della France Télécom, sarebbe infondata.

–       Giudizio della Corte

42      Alla luce dell’argomentazione dedotta dalle parti, si deve esaminare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 218 della sentenza impugnata, che giustamente la Commissione aveva rifiutato di operare nella decisione controversa una compensazione tra gli importi del prelievo forfetario versato dalla France Télécom dal 1991 al 1993 e le differenze d’imposizione risultanti dal regime speciale d’imposizione per gli anni 1994‑2002, al fine di valutare se tale società abbia beneficiato di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

43      A tale riguardo, il Tribunale, pur ammettendo che la Commissione, nell’esaminare una misura idonea a costituire un aiuto di Stato, è legittimata a tenere conto di oneri specifici gravanti su un vantaggio, ha tuttavia dichiarato, al punto 207 della sentenza impugnata, che una misura non può sottrarsi alla qualificazione come aiuto qualora il beneficiario della stessa sia soggetto ad uno specifico onere distinto e senza alcuna relazione con l’aiuto in questione. Tale affermazione del Tribunale si basa su un’interpretazione corretta dell’art. 87, n. 1, CE (v. sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 34), nonostante il fatto che esso abbia fatto riferimento, per errore, alla citata sentenza della Corte 15 dicembre 2005, Italia/Commissione.

44      Il Tribunale non ha dunque commesso errori di diritto nel considerare, al punto 208 della sentenza impugnata, che la fondatezza dell’argomento della Repubblica francese e della France Télécom – secondo cui l’imposizione eccessiva versata da quest’ultima dal 1991 al 1993, a causa del prelievo forfetario al quale era soggetta, compensava la differenza d’imposizione di cui tale società ha beneficiato dal 1994 al 2002 – dipende dall’analisi delle caratteristiche obiettive del prelievo forfetario applicabile tra gli anni 1991 e 1993 e dalla circostanza che quest’ultimo possa essere considerato, o meno, come un onere inerente al vantaggio che risultava per la France Télécom dal suo assoggettamento al regime speciale d’imposizione a partire dall’anno 1994.

45      A tale riguardo, occorre rilevare che il prelievo applicabile alla France Télécom tra gli anni 1991 e 1993 era definito da parametri distinti da quelli applicati a partire dall’anno 1994 nell’ambito del regime speciale d’imposizione. I due regimi fiscali si basavano, infatti, su modelli giuridici e su parametri operativi diversi.

46      Come emerge, infatti, dal punto 17 della decisione controversa e dal punto 209 della sentenza impugnata, la France Télécom, ai sensi del regime fiscale che le era applicabile tra gli anni 1991 e 1993, non era assoggettata a nessuna imposta o prelievo oltre al prelievo forfetario. L’importo di quest’ultimo era definito non già secondo i parametri di determinazione dell’importo della tassa professionale, bensì con riferimento all’utile versato allo Stato dall’ente nel 1989 e nel 1990. Peraltro, il prelievo forfetario aveva carattere temporaneo.

47      Per contro, ai sensi del regime speciale d’imposizione applicabile a partire dall’anno 1994 per una durata indeterminata, la France Télécom era, in linea di principio, soggetta a tutte le imposte di diritto comune. Quest’ultima era tuttavia assoggettata alla tassa professionale secondo modalità derogatorie rispetto al diritto comune, modalità costituenti il regime speciale d’imposizione.

48      In tale contesto, il Tribunale ha potuto correttamente rilevare, al punto 213 della sentenza impugnata, che il prelievo forfetario non deve essere considerato un onere inerente all’attuazione del regime speciale d’imposizione, ma piuttosto una modalità d’imposizione particolare della France Télécom istituita per gli anni precedenti al 1994. In ogni caso, come rilevato dal Tribunale al punto 215 della sentenza impugnata, la sola circostanza che il prelievo forfetario e il regime speciale d’imposizione siano stati istituiti entrambi con la legge n. 90‑568 non consente di concludere che l’assoggettamento della France Télécom a detto prelievo forfetario, dal 1991 al 1993, era correlato all’instaurazione del regime speciale d’imposizione per gli anni successivi al 1994.

49      Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel concludere, al punto 218 della sentenza impugnata, che giustamente la Commissione aveva rifiutato di operare una compensazione tra, da una parte, gli importi del prelievo forfetario versati dalla France Télécom dal 1991 al 1993 e, dall’altra, le differenze d’imposizione risultanti dal regime speciale d’imposizione istituito in favore di detta società per gli anni 1994‑2002.

50      Infine, anche assumendo come corretta la tesi secondo cui il regime fiscale applicabile alla France Télécom sarebbe consistito in due periodi inscindibili, che avrebbero determinato il primo un’imposizione eccessiva ed il secondo una sotto‑imposizione, è pacifico che la legge n. 90‑568 prevedeva, a partire dall’anno 1994, un regime speciale d’imposizione concepito per avere durata indeterminata. Orbene, tale legge non conteneva alcun meccanismo che consentisse di operare un calcolo compensativo tra gli importi dovuti a titolo del prelievo forfetario per il periodo 1991‑1993 e quelli dovuti, a partire dall’anno 1994, a titolo del regime speciale d’imposizione. Essa non permetteva quindi di determinare il momento a partire dal quale l’imposizione eccessiva derivante dal primo regime avrebbe dovuto essere compensata nell’ambito dell’applicazione del secondo regime. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 100 delle sue conclusioni, la suddetta imposizione eccessiva avrebbe dovuto esaurire i suoi effetti ad un determinato momento, il che implicava necessariamente la concessione di un vantaggio alla France Télécom nell’ambito del regime speciale d’imposizione.

51      La prima e la terza parte del secondo motivo non possono quindi essere accolte. Tale motivo va, pertanto, integralmente respinto.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

52      Il terzo motivo dedotto dalla France Télécom a sostegno della sua impugnazione è suddiviso in due parti.

 Sulla prima parte del terzo motivo, vertente su un errore di diritto relativo alle circostanze che consentono di invocare il principio della tutela del legittimo affidamento

–       Argomenti delle parti

53      La France Télécom afferma che, per quanto riguarda l’invocabilità del principio della tutela del legittimo affidamento, il Tribunale ha erroneamente limitato la possibilità di prendere in considerazione talune circostanze eccezionali ai soli casi in cui un aiuto sia stato notificato. Orbene, il fatto che, nel caso di specie, l’esistenza di un vantaggio potesse essere individuata solamente a posteriori, in base all’evolversi di circostanze esterne al regime speciale d’imposizione, costituirebbe una siffatta circostanza eccezionale.

54      La France Télécom sottolinea che il Tribunale non ha determinato né l’atto giuridico che avrebbe dovuto costituire oggetto di notifica, né la data in cui questa sarebbe dovuta intervenire. Infatti, se il vantaggio corrispondeva ad una differenza di imposizione rilevata ogni anno in chiusura di esercizio, sarebbe stato impossibile identificare un obbligo di previa notifica del regime fiscale di cui trattasi.

55      La France Télécom aggiunge che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che l’intenzione del legislatore rientrava fra gli elementi da esaminare per determinare se tale società poteva nutrire un legittimo affidamento sulla conformità della misura fiscale di cui trattasi alla luce delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

56      La Commissione ricorda che le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento sulla legittimità di un aiuto solamente se questo è concesso nel rispetto del procedimento previsto dal Trattato CE.

57      Essa deduce che il regime speciale d’imposizione applicabile alla France Télécom nel corso degli anni 1994‑2002 era un regime derogatorio, selettivo, imputabile allo Stato ed applicato ad un’impresa attiva in mercati aperti alla concorrenza ed agli scambi tra Stati membri. Di conseguenza, le autorità nazionali avrebbero dovuto notificare il regime speciale della tassa professionale applicabile a detta società prima della data in cui tale tassa è divenuta esigibile.

–       Giudizio della Corte

58      Occorre rammentare, in via preliminare, che l’obbligo di notifica costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo istituito dal Trattato nel settore degli aiuti di Stato. Nell’ambito di tale sistema, gli Stati membri hanno l’obbligo, da un lato, di notificare alla Commissione ogni misura volta ad istituire o modificare un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, e, dall’altro, di non attuare una tale misura, conformemente all’art. 88, n. 2, CE, fintantoché la suddetta istituzione non abbia adottato una decisione definitiva su detta misura.

59      Di conseguenza, tenuto conto del carattere imperativo del controllo sugli aiuti di Stato svolto dalla Commissione, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’art. 88 CE e un operatore economico diligente deve di norma essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. In particolare, quando un aiuto è stato versato senza previa notifica alla Commissione, ed è pertanto illegale in forza dell’art. 88, n. 3, CE, il beneficiario dell’aiuto non può riporre, a quel punto, nessun legittimo affidamento sulla regolarità della concessione dello stesso (sentenza della Corte 11 novembre 2004, cause riunite C‑183/02 P e C‑187/02 P, Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione, Racc. pag. I‑10609, punti 44 e 45 e giurisprudenza ivi citata).

60      Inoltre, la Corte ha statuito che, quando un aiuto non è stato notificato alla Commissione, l’inerzia di questa nei confronti di tale misura è irrilevante (v. sentenza Demesa e Territorio Histόrico de Álava/Commissione, cit., punto 52).

61      Nella controversia in esame, è pacifico che il regime fiscale di cui trattasi, istituito dalla legge n. 90‑568, non è stato notificato alla Commissione.

62      Dal momento che la France Télécom afferma che non sussisteva un obbligo di notifica, poiché l’esistenza di un vantaggio non era dimostrata, si deve sottolineare che né la pretesa complessità del regime fiscale in esame né la natura periodica della misura di aiuto sono idonee a sottrarre lo Stato membro al suo obbligo di notifica, o a generare un qualsiasi legittimo affidamento a favore della società beneficiaria dell’aiuto.

63      Quanto all’eventuale pertinenza di circostanze eccezionali idonee a ingenerare, nonostante le considerazioni esposte al punto precedente, un legittimo affidamento sulla regolarità di un aiuto, è sufficiente rilevare che il Tribunale, nel valutare siffatte circostanze in occasione dell’esame approfondito dei vari argomenti presentatigli a tale riguardo, al quale ha proceduto ai punti 263‑269 della sentenza impugnata, non ha commesso alcun errore di diritto.

64      Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente concluso, al punto 270 della sentenza impugnata, che la Repubblica francese e la France Télécom non avevano dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali che consentissero loro di invocare il principio della tutela del legittimo affidamento.

65      È necessario concludere che la prima parte del terzo motivo è infondata.

 Sulla seconda parte del terzo motivo, vertente su un errore di diritto quanto alle conseguenze giuridiche derivanti da un’altra decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

–       Argomenti delle parti

66      La France Télécom ritiene che il Tribunale abbia interpretato erroneamente le conseguenze giuridiche derivanti dalla decisione della Commissione 8 febbraio 1995, relativa a La Poste (GU C 262, pag. 11; in prosieguo: la «decisione relativa a La Poste»).

67      La France Télécom sostiene che la suddetta decisione costituiva un atto positivo idoneo a produrre effetti giuridici e a generare un legittimo affidamento sulla conformità del regime fiscale di cui trattasi con le norme in materia di aiuti di Stato.

68      La Commissione sottolinea che, dal momento che il regime speciale d’imposizione costituiva una modalità di assoggettamento alla tassa professionale derogatoria rispetto al diritto comune, esso era idoneo a concedere un vantaggio finanziario alla France Télécom. Alla luce delle caratteristiche di detto regime, la notifica sarebbe dovuta intervenire, al più tardi, prima della data in cui è divenuto esigibile il versamento della tassa professionale posta a carico di tale società a titolo dell’anno 1994.

69      La Commissione afferma che un altro procedimento di esame in materia di aiuti non può generare un legittimo affidamento a favore della France Télécom quanto al regime d’imposizione specifico di cui quest’ultima era beneficiaria.

–       Giudizio della Corte

70      Come è stato rilevato ai punti 59 e 60 della presente sentenza, il beneficiario di un aiuto non può, in linea di principio, invocare considerazioni attinenti al principio della tutela del legittimo affidamento qualora l’aiuto in parola non sia stato notificato alla Commissione.

71      Quanto all’argomentazione vertente sulla decisione relativa a La Poste, si deve osservare che tale decisione non contiene alcuna analisi riguardante il regime derogatorio della tassa professionale applicabile alla France Télécom. In tali circostanze, il Tribunale non poteva che dichiarare, al punto 266 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva affatto preso posizione su tale regime speciale d’imposizione e, pertanto, non si era pronunciata sulla possibilità, o meno, di qualificarlo come aiuto.

72      Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la France Télécom avrebbe potuto interpretare il contesto nel quale la decisione relativa a La Poste era stata adottata come una presa di posizione della Commissione sul regime fiscale di cui trattasi, si deve rilevare che il Tribunale, senza commettere errori di diritto, ha respinto tale argomento ai punti 265‑269 della sentenza impugnata.

73      Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato che la decisione relativa a La Poste non conteneva alcun elemento pertinente tale da generare un eventuale legittimo affidamento della France Télécom quanto alla legittimità del regime fiscale di cui trattasi alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato. La seconda parte del terzo motivo è quindi infondata.

74      Alla luce delle suesposte considerazioni, il terzo motivo deve essere integralmente respinto.

 Sul quarto motivo, vertente sul difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte riguardante la risposta agli argomenti relativi al principio di prescrizione

 Argomenti delle parti

75      La France Télécom ricorda che le autorità francesi hanno spiegato, nell’ambito del procedimento amministrativo, che l’eventuale sotto‑imposizione durante gli anni 1994‑2002 non poteva, in ogni caso, essere recuperata, dato che il regime fiscale di cui trattasi era stato istituito più di dieci anni or sono. Orbene, l’art. 15 del regolamento n. 659/1999 prevederebbe che i poteri della Commissione in materia di recupero di un aiuto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni.

76      La France Télécom ritiene che il Tribunale non si sia pronunciato sul principio di prescrizione così dedotto dinanzi ad esso. Esso avrebbe invece sostituito, a tale riguardo, la propria motivazione a quella della decisione controversa. Inoltre, la sentenza impugnata non individuerebbe l’atto giuridico vincolante costituente il dies a quo della prescrizione. L’atto da cui decorrerebbe la prescrizione sarebbe la legge n. 90‑568.

77      La Repubblica francese osserva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che il termine di prescrizione dell’aiuto in esame non poteva iniziare a decorrere prima dell’anno 1994. Anche ammettendo che il regime d’imposizione derogatorio costituisse un aiuto di Stato, il solo atto giuridico vincolante e identificabile al fine di determinare il dies a quo del termine di prescrizione relativo alla misura di cui trattasi sarebbe la legge n. 90‑568, entrata in vigore il 2 luglio 1990. La Commissione avrebbe deciso di avviare il procedimento di esame preliminare del regime speciale d’imposizione della France Télécom inviando alle autorità francesi una domanda di informazioni il 28 giugno 2001. Orbene, a tale data, il termine di prescrizione relativo all’obbligo di recupero sarebbe stato scaduto.

78      La Commissione sottolinea che il Tribunale era solamente tenuto a stabilire se l’aiuto concesso alla France Télécom dal regime speciale della tassa professionale in vigore dall’anno 1994 fosse prescritto o meno. Di conseguenza, la censura secondo cui il Tribunale avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della decisione controversa non può essere accolta.

79      La Commissione precisa che le norme di prescrizione in materia di aiuti di Stato riguardano il recupero di questi ultimi. Orbene, sarebbe possibile recuperare un aiuto solamente nei casi in cui il suo importo è determinabile. Per quanto riguarda il regime fiscale in esame, il vantaggio sarebbe stato dimostrabile solo su base annuale e a posteriori.

 Giudizio della Corte

80      Quanto al principio di prescrizione, occorre ricordare che, a norma dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 659/1999, i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni. Dal n. 2 del medesimo articolo emerge che il termine di prescrizione inizia a decorrere solamente il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario. Di conseguenza, l’elemento decisivo ai fini della determinazione del termine di prescrizione di cui al citato art. 15 è quello della concessione effettiva dell’aiuto.

81      Dal suddetto art. 15, n. 2, emerge che tale disposizione, per fissare il dies a quo del termine di prescrizione, fa riferimento alla concessione dell’aiuto al beneficiario e non alla data di adozione di un regime di aiuti.

82      A tale riguardo, occorre sottolineare che la determinazione della data di concessione di un aiuto può variare in funzione della natura dell’aiuto di cui trattasi. Così, nell’ipotesi di un regime pluriennale consistente in versamenti o nella concessione periodica di vantaggi, la data di adozione di un atto costituente la base giuridica dell’aiuto e quella in cui le imprese percepiranno effettivamente il beneficio dell’aiuto medesimo possono essere separate da un lasso di tempo considerevole. In tal caso, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, l’aiuto deve considerarsi concesso al beneficiario solamente alla data in cui esso è stato effettivamente erogato a quest’ultimo.

83      Va ricordato, a tale riguardo, che la Commissione, al punto 49 della decisione controversa, ha precisato che il termine di prescrizione iniziava a decorrere ogni anno alla data in cui era dovuto il versamento della tassa professionale da parte della France Télécom.

84      Infatti, come risulta dal punto 320 della sentenza impugnata, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere ad ogni concessione effettiva, eventualmente annuale, del vantaggio, di modo che il computo del termine di prescrizione può dipendere dalla maniera in cui il vantaggio è identificato.

85      Nel caso di specie, dal momento che l’accertamento dell’esistenza dell’aiuto doveva essere compiuto sulla base delle diverse aliquote applicabili in ciascun comune sul cui territorio erano situate le sedi della France Télécom, il Tribunale, al punto 323 della sentenza impugnata, ha effettuato un’analisi della cadenza annuale della tassa professionale e delle conseguenze che ne derivavano.

86      Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 324 della sentenza impugnata, che, a causa della cadenza annuale della tassa professionale, l’aiuto controverso non poteva considerarsi concesso prima del 1994, dato che è allora che sono stati adottati gli atti giuridicamente vincolanti i quali hanno consentito, per la prima volta, di constatare l’esistenza di una differenza d’imposizione.

87      Inoltre, l’approccio utilizzato dal Tribunale è confermato dalla formulazione dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 659/1999, da cui emerge che sono i poteri della Commissione in materia di recupero dell’aiuto ad essere soggetti ad un termine di prescrizione.

88      Quanto, infine, all’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione relativo al principio di prescrizione, risulta da una costante giurisprudenza che quest’ultimo non è tenuto a fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo sindacato (v., segnatamente, sentenza 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, Racc. pag. I‑8725, punto 72, e 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I‑1331, punto 46).

89      A tale riguardo, si deve osservare che il Tribunale, ai punti 323 e 324 della sentenza impugnata, ha esplicitato la propria valutazione delle caratteristiche del regime della tassa professionale per concludere, al punto 325 di detta sentenza, che il termine di prescrizione previsto dall’art. 15 del regolamento n. 659/1999 non era scaduto il 28 giugno 2001, giorno in cui una richiesta d’informazioni è stata inviata alla Repubblica francese.

90      Ciò premesso, occorre dichiarare che il Tribunale si è adeguatamente pronunciato sugli argomenti relativi al principio di prescrizione dedotti dalla France Télécom e non ha violato i requisiti di motivazione derivanti dalla giurisprudenza richiamata al punto 88 della presente sentenza.

91      Alla luce delle suesposte considerazioni, il quarto motivo non può essere accolto.

 Sul quinto motivo, vertente su un errore di diritto e su un difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte riguardante gli argomenti relativi ad una violazione del principio della certezza del diritto

92      Il quinto motivo dedotto dalla France Télécom a sostegno della sua impugnazione è suddiviso in due parti.

 Argomenti delle parti

–       Sulla prima parte del quinto motivo, vertente sull’assenza di motivazione e sull’errore di diritto a causa dell’impossibilità di stabilire l’importo da recuperare dell’aiuto

93      La France Télécom ritiene che il Tribunale non si sia pronunciato sull’argomento secondo cui, quando la Commissione esamina un vantaggio il cui importo effettivo è impossibile da stabilire, essa non può ordinare il recupero di un simile vantaggio.

94      Essa ne deduce che il Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto, dato che l’eventuale importo da recuperare continua ad essere ipotetico e la quantificazione dell’aiuto recuperabile non può fondarsi su stime approssimative.

–       Sulla seconda parte del quinto motivo, vertente sul difetto di motivazione e sull’errore di diritto nella valutazione dei metodi di approssimazione dell’importo dell’aiuto

95      La France Télécom afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 297 e 305 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva legittimamente stabilire una forbice relativa all’importo dell’aiuto da recuperare sulla base di approssimazioni fornite dalle autorità francesi e che, pertanto, non poteva ravvisarsi una violazione del principio della certezza del diritto.

96      La France Télécom osserva che le stime in questione non sarebbero state trasmesse dalle autorità francesi allo scopo di determinare la consistenza effettiva di una differenza di imposizione nel periodo compreso tra il 1994 ed il 2002. Tali calcoli sarebbero stati presentati al fine di dimostrare che l’eventuale sotto‑imposizione della società nel corso di detto periodo era compensata dal suo eccesso d’imposizione durante i primi anni del regime fiscale derogatorio, vale a dire gli anni 1991‑1993.

97      Nella sua replica alle due parti del quinto motivo, la Commissione fa valere che, nelle sue valutazioni relative al principio della certezza del diritto, il Tribunale si è limitato a trarre le conseguenze derivanti da vari elementi indicati nella sentenza della Corte 18 ottobre 2007, causa C‑441/06, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑8887).

98      La Commissione ritiene dunque che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la conclusione secondo cui la France Télécom non può fondatamente sostenere che, per il solo fatto che l’importo dell’aiuto di cui trattasi doveva essere precisato ai fini della sua restituzione, sarebbe stato violato il principio della certezza del diritto.

 Giudizio della Corte

99      Tenuto conto della loro connessione, occorre esaminare congiuntamente le due parti del quinto motivo.

100    A tale riguardo, si deve ricordare che il principio della certezza del diritto, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che le norme di diritto siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, affinché gli interessati possano orientarsi nelle situazioni e nei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze 15 febbraio 1996, causa C‑63/93, Duff e a., Racc. pag. I‑569, punto 20; 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, Racc. I‑4405, punto 79, nonché 18 novembre 2008, causa C‑158/07, Förster, Racc. pag. I‑8507, punto 67).

101    Quanto all’argomentazione presentata a sostegno del quinto motivo, si deve osservare che il Tribunale, al punto 301 della sentenza impugnata, ha ricordato che, sulla base delle stime effettuate dalla Commissione, l’importo dell’aiuto doveva essere compreso tra EUR 798 milioni ed EUR 1,14 miliardi. Poiché tali cifre costituivano la forbice all’interno della quale doveva essere determinato l’importo definitivo, il Tribunale ha dichiarato, facendo segnatamente riferimento ai punti 31‑40 della citata sentenza Commissione/Francia, che la decisione controversa conteneva le indicazioni adeguate a consentire la determinazione, senza eccessive difficoltà, di detto importo.

102    Inoltre, va ricordato che la Corte, al punto 29 della citata sentenza Commissione/Francia, ha dichiarato che nessuna norma di diritto dell’Unione impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario stesso di determinare, senza difficoltà eccessive, tale importo (v., altresì, sentenze 12 ottobre 2000, causa C‑480/98, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑8717, punto 25, e 12 maggio 2005, causa C‑415/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑3875, punto 39).

103    Così, il Tribunale, ai punti 302 e 303 della sentenza impugnata, ha precisato che la suddetta forbice era stata determinata sulla base delle stime fornite dalle autorità francesi nel corso del procedimento amministrativo e che, non essendo tale Stato membro stato in grado di procedere ad un calcolo esatto del vantaggio di cui la France Télécom aveva beneficiato a titolo del regime fiscale di cui trattasi, la Commissione era legittimata a fondarsi sui dati così comunicati.

104    In tali circostanze, il Tribunale ha correttamente concluso, al punto 305 della sentenza impugnata, che la decisione controversa non violava il principio della certezza del diritto.

105    Da tali considerazioni deriva che né la Repubblica francese né la France Télécom possono invocare il suddetto principio al fine di ostacolare la restituzione di un aiuto illegale (v. sentenza 15 dicembre 2005, causa C‑148/04, Unicredito Italiano, Racc. pag. I‑11137, punto 104).

106    Pertanto, il Tribunale ha legittimamente dichiarato che la decisione controversa non è viziata da illegittimità per essersi limitata a menzionare una forbice indicativa con riferimento all’importo dell’aiuto da recuperare.

107    Peraltro, dai punti 301‑305 della sentenza impugnata emerge che quest’ultima non è viziata da un difetto di motivazione neppure per quanto riguarda la valutazione del motivo vertente su una violazione del principio della certezza del diritto, quale sollevato dalla France Télécom e dalla Repubblica francese.

108    Il quinto motivo dedotto dalla France Télécom a sostegno della sua impugnazione non può essere accolto e, pertanto, quest’ultima va integralmente respinta.

 Sulle spese

109    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la France Télécom, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La France Télécom SA è condannata alle spese.

3)      La Repubblica francese sopporta le proprie spese.

Firme


1? Lingua processuale: il francese

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