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Document 61995CJ0025

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 1996.
Siegfried Otte contro Bundesrepublik Deutschland.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Germania.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Sfera d'applicazione ratione materiae - Prestazione corrisposta a lavoratori dell'industria carboniera che abbiano superato un certo limite d'età e siano stati licenziati a causa della chiusura della loro impresa o nell'ambito di provvedimenti di razionalizzazione del personale (indennità di perequazione) - Prestazione corrisposta a titolo di sovvenzione - Modalità per il calcolo delle prestazioni - Presa in considerazione di una pensione corrisposta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro - Presupposti e limiti.
Causa C-25/95.

European Court Reports 1996 I-03745

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:295

61995J0025

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 1996. - Siegfried Otte contro Bundesrepublik Deutschland. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Germania. - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Sfera d'applicazione ratione materiae - Prestazione corrisposta a lavoratori dell'industria carboniera che abbiano superato un certo limite d'età e siano stati licenziati a causa della chiusura della loro impresa o nell'ambito di provvedimenti di razionalizzazione del personale (indennità di perequazione) - Prestazione corrisposta a titolo di sovvenzione - Modalità per il calcolo delle prestazioni - Presa in considerazione di una pensione corrisposta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro - Presupposti e limiti. - Causa C-25/95.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-03745


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Normativa comunitaria ° Sfera di applicazione ratione materiae ° Prestazioni comprese e prestazioni escluse ° Criteri di distinzione ° Indennità di perequazione concesse ai lavoratori dell' industria mineraria tedesca nel periodo compreso tra il loro licenziamento e la loro ammissione al godimento di una pensione di vecchiaia ° Esclusione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 4, nn. 1 e 2]

Massima


L' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che esso non ha ad oggetto prestazioni le quali, come quelle previste dalle direttive tedesche del 1971 e del 1988, relative alla concessione delle indennità di perequazione ai lavoratori dell' industria mineraria, sono concesse discrezionalmente da uno Stato membro, sotto forma di sovvenzioni nazionali, ai lavoratori tra il momento in cui essi sono licenziati e quello in cui raggiungono l' età in cui sono ammessi al godimento della pensione.

Tali prestazioni, che non compaiono nell' elenco delle prestazioni di sicurezza sociale citate espressamente nel summenzionato art. 4, n. 1, non presentano infatti, a causa dei loro elementi costitutivi, e in particolare dei loro scopi e dei presupposti per la loro concessione, caratteristiche che consentano di stabilire un collegamento convincente tra esse e uno dei rischi previsti in questo elenco. Da un lato, benché esse presentino alcune analogie con le prestazioni di vecchiaia per quanto concerne le loro modalità di calcolo e taluni loro scopi, esse se ne differenziano non di meno in quanto perseguono un obiettivo collegato alla politica dell' occupazione e in quanto sono finanziate mediante prelievi operati a carico di fondi pubblici; dall' altro, benché esse siano concesse a lavoratori rimasti senza lavoro, esse si distinguono dalle prestazioni di disoccupazione in quanto, oltre al fatto che l' importo dell' indennità è determinato in base alle disposizioni disciplinanti le pensioni di vecchiaia, il beneficiario non è obbligato ad iscriversi nelle liste di collocamento, né a tenersi a disposizione del mercato del lavoro, né deve astenersi dall' esercizio di un' attività lavorativa dipendente o autonoma i cui redditi superino un determinato limite massimo.

Parti


Nel procedimento C-25/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Verwaltungsgerichtshof dell' Assia (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Siegfried Otte

e

Repubblica federale di Germania,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 4, nn. 1 e 2, 12, n. 2, e 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), nonché dell' art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento n. 2001/83 (GU L 230, pag. 86),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann e P. Jann, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il signor Otte, dall' avv. H. Herbartz, del foro di Herzogenrath;

° per il governo tedesco, dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente;

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, e dal signor H. Kreppel, funzionario tedesco distaccato presso detto servizio, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Otte, rappresentato dall' avv. H. Herbartz, del governo tedesco, rappresentato dal signor B. Kloke, Oberregierungsrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalla signora M. Patakia e dal signor J. Grunwald, consigliere giuridico, in qualità di agente, all' udienza del 28 marzo 1996,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 maggio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 12 gennaio 1995, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio seguente, il Verwaltungsgerichtshof dell' Assia ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 4, nn. 1 e 2, 12, n. 2, e 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71"), nonché dell' art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento n. 2001/83 (GU L 230, pag. 86; in prosieguo: il "regolamento n. 574/72").

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor Otte e la Repubblica federale di Germania avente ad oggetto l' imputazione all' indennità di perequazione corrisposta al ricorrente dal Bundesamt fuer Wirtschaft (Ufficio federale dell' economia, in prosieguo: il "Bundesamt") di una rendita d' invalidità olandese parimenti percepita dal signor Otte.

3 Risulta dagli atti che quest' ultimo, cittadino olandese dal 1981, lavorava per lunghi anni nel settore dell' industria mineraria tedesca. Nato il 3 gennaio 1930, egli era iscritto in Germania presso i regimi di assicurazione malattia e invalidità dei minatori dall' agosto 1948 al dicembre 1958 e dal dicembre 1979 all' agosto 1987. Dal gennaio 1959 al luglio 1968, egli era iscritto in Germania al regime generale dei lavoratori dipendenti e, dall' agosto 1968 al novembre 1979, nonché dal gennaio 1981 al febbraio 1982, al regime generale di previdenza sociale dei Paesi Bassi.

4 Nel gennaio del 1987 il signor Otte veniva colpito da una malattia che lo rendeva invalido a partire da detta data e, a tale titolo, percepiva una pensione di invalidità a carico della Cassa federale tedesca dei minatori.

5 A seguito del suo licenziamento nel 1987, il 29 febbraio 1988 il signor Otte inoltrava istanza presso il Bundesamt al fine di poter fruire delle Richtlinien ueber die Gewaehrung von Anpassungsgeld an Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus (direttive relative alla concessione delle indennità di perequazione ai lavoratori della industria mineraria) 13 dicembre 1971, nella versione 16 giugno 1983 (in prosieguo: le "direttive del 1971").

6 Ai sensi dell' art. 3 delle direttive del 1971,

"L' indennità di perequazione può essere concessa solo se il lavoratore

1) sia stato licenziato dal datore di lavoro nel periodo compreso tra il 30 giugno 1971 e il 1 gennaio 1990, in seguito a chiusura o a provvedimento di razionalizzazione del personale, per motivi indipendenti dalla sua persona,

2) mantenendo il posto di lavoro sino ad allora occupato in seno all' impresa, avrebbe potuto soddisfare, entro il termine massimo di cinque anni decorrenti dal giorno del licenziamento, i presupposti relativi alla concessione:

a) della pensione di quiescenza di minatore [art. 48, primo comma, del Reichknappschaftsgesetz (legge del Reich in materia di previdenza sociale del lavoratori dell' industria mineraria), in prosieguo: il 'RKG' ];

b) della pensione di quiescenza di minatore facente seguito a un periodo di disoccupazione (art. 48, secondo comma, del RKG);

c) della pensione di quiescenza di minatore per i minatori che abbiano maturato una determinata anzianità lavorativa (art. 48, primo comma, n. 2, del RKG);

d) della pensione di quiescenza di minatore ai sensi dell' art. 48, terzo o quinto comma, del RKG

oppure

e) dell' indennità di compensazione mineraria (art. 98 bis del RKG),

3) nelle ipotesi di cui al n. 2, lett. a), b) e d), abbia maturato, al momento del licenziamento, un periodo di assicurazione pari ad almeno 180 mesi e

4) abbia ininterrottamente lavorato in una miniera di carbone tedesca durante i due anni precedenti il suo licenziamento, a meno che l' interruzione sia dovuta a ragioni indipendenti dalla sua persona.

Il piano sociale dell' impresa, in cui si inserisce il licenziamento, deve essere stato elaborato di concerto con il ministro federale dell' Economia. L' impresa deve ricevere conferma da parte del ministro federale dell' Economia che il provvedimento che porta al licenziamento consiste in una chiusura o in un provvedimento di razionalizzazione del personale ai sensi dell' art. 2, secondo comma, nn. 3 o 4".

7 Nella sua istanza di indennità di perequazione il signor Otte segnalava che dal 1 marzo 1988 egli avrebbe percepito una pensione di invalidità di minatore conformemente al RKG. Viceversa egli non menzionava il fatto di aver cominciato a percepire, dal 15 gennaio 1988, una rendita olandese di invalidità in applicazione del Wet arbeidsongeschiktheid (legge olandese sugli invalidi del lavoro, in prosieguo: il "WAO").

8 Con provvedimento 29 agosto 1988 il Bundesamt fissava l' importo dell' indennità di perequazione concessa al signor Otte nella misura di 2 604,70 marchi tedeschi (DM) mensili. Conformemente alle direttive del 1971 il Bundesamt applicava per analogia le norme relative alle pensioni dei minatori e prendeva in considerazione i periodi assicurativi maturati nei Paesi Bassi oltre a quelli maturati in Germania. Il Bundesamt detraeva poi dall' indennità di perequazione l' importo della pensione di invalidità di minatore percepita a titolo del RKG, riducendo l' ammontare della prima a 1 960,70 DM.

9 Avendo appreso che il signor Otte percepiva anche una rendita di invalidità nei Paesi Bassi, il 29 maggio 1989 il Bundesamt modificava l' importo dell' indennità di perequazione, detraendo da quest' ultimo la rendita olandese di invalidità. Contemporaneamente esso chiedeva al signor Otte la restituzione delle somme indebitamente corrispostegli. Detto provvedimento veniva adottato in applicazione delle Richtlinien ueber die Gewaehrung von Anpassungsgeld an Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus (direttive relative alla concessione delle indennità di perequazione ai lavoratori delle industrie minerarie) 22 settembre 1988 (in prosieguo: le "direttive del 1988"), le quali hanno sostituito le direttive del 1971 dal 29 settembre 1988. Le modifiche apportate all' art. 3 delle direttive del 1971 da parte delle direttive del 1988 sono essenzialmente di carattere formale. Tuttavia il primo comma dell' art. 3, modificato, contiene adesso la seguente precisazione:

"Un lavoratore di cui al n. 2.1.3 può ottenere l' indennità di perequazione solo qualora l' impresa di estrazione della lignite assuma un lavoratore dell' industria carboniera o di una specifica società mineraria".

10 Il diritto del signor Otte all' indennità di perequazione spirava il 31 gennaio 1990, mese durante il quale egli compiva i 60 anni di età. Per di più, dal 1 febbraio 1990 la pensione tedesca di invalidità da lui percepita a titolo del RKG si trasformava in una pensione di quiescenza di minatore.

11 Avendo impugnato senza successo tutti i provvedimenti di modifica adottati dal Bundesamt nei suoi confronti, il signor Otte proponeva un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht di Gelsenkirchen avverso i provvedimenti medianti i quali il Bundesamt aveva imputato la rendita olandese di invalidità all' ammontare dell' indennità tedesca di perequazione e aveva preteso la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

12 Con sentenza 23 gennaio 1992 il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, al quale la causa era stata rinviata su domanda del signor Otte, respingeva il ricorso di quest' ultimo, ritenendo che il Bundesamt, in sede di calcolo dell' indennità di perequazione, avesse a buon diritto equiparato la rendita olandese di invalidità a una pensione tedesca di invalidità. L' indennità di perequazione sarebbe una specie di prestazione di pensionamento anticipato, destinata a porre prima del tempo l' interessato nella situazione in cui si troverebbe se godesse di una pensione di vecchiaia. Essa non discende da diritti acquisiti, ma si presenta come una sovvenzione statale che può essere concessa discrezionalmente dal Bundesamt. Inoltre, se i periodi d' iscrizione maturati all' estero sono tenuti in considerazione a favore del beneficiario sia per determinare il suo diritto a ricevere l' indennità di perequazione sia per calcolarne l' importo, le prestazioni straniere che gli sono versate in base ai medesimi periodi assicurativi debbono a loro volta essere detratte dall' importo dell' indennità. Se così non fosse, i periodi assicurativi maturati all' estero sarebbero doppiamente retribuiti.

13 Il signor Otte ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Verwaltungsgerichtshof dell' Assia. Nel suo ricorso egli deduce che il metodo di calcolo applicato dal Bundesamt è contrario all' art. 51 del Trattato CE, dato che la prestazione corrispostagli è inferiore a quella che egli avrebbe percepito se fosse stato pensionato poiché, in un caso del genere, egli avrebbe riscosso simultaneamente le prestazioni calcolate conformemente ai periodi assicurativi maturati nei differenti Stati membri, senza riduzione alcuna.

14 Viceversa, secondo il governo tedesco, il Verwaltungsgericht ha giustamente ritenuto che l' indennità di perequazione costituisca una specie di trattamento di pensionamento anticipato che non si basa, a differenza delle pensioni di vecchiaia vere e proprie, sui periodi contributivi maturati dal prestatario, bensì riveste il carattere di una sovvenzione statale e non rientra nella sfera di applicazione ratione materiae dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72.

15 Alla luce di quanto esposto, il giudice a quo ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l' art. 4, nn. 1 e 2 ° in particolare l' art. 4, n. 1, lett. c) ° del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), debba essere interpretato nel senso che esso ricomprende anche le prestazioni erogate discrezionalmente da uno Stato membro a titolo di sovvenzione statale (nella fattispecie, ai sensi delle direttive relative alla concessione dell' indennità di perequazione ai lavoratori dell' industria mineraria), su richiesta degli interessati, ai lavoratori dell' industria mineraria di età più avanzata che siano stati licenziati nell' ambito di provvedimenti di cessazione dell' attività estrattiva o di razionalizzazione del personale.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l' art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 imponga di prendere in considerazione, ai sensi dell' art. 46 del regolamento medesimo, e in particolare ai sensi del n. 2, lett. b), di tale disposizione, la sovvenzione nazionale erogata dallo Stato membro.

3) Nell' ipotesi in cui la sovvenzione nazionale erogata dallo Stato membro debba essere presa in considerazione ai sensi dell' art. 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71:

Se l' art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71 consenta la detrazione della pensione erogata da un altro Stato membro ai sensi dell' art. 1, lett. t), del regolamento medesimo (nella fattispecie: la pensione olandese WAO/WAO° uitkering), ovvero se l' art. 12, n. 2, seconda frase, del regolamento stesso escluda tale detraibilità.

4) Nell' ipotesi in cui la detraibilità sia consentita ai sensi dell' art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71:

Se la detrazione debba essere operata nei limiti previsti dall' art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001".

Sulla prima questione

16 Con la sua prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se l' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che esso ha ad oggetto prestazioni le quali, come quelle previste dalle direttive del 1971 e del 1988, sono concesse discrezionalmente da uno Stato membro, sotto forma di sovvenzioni nazionali, ai lavoratori tra il momento in cui essi sono licenziati e il momento in cui raggiungono l' età in cui sono ammessi al godimento della pensione.

17 Per risolvere tale questione occorre rilevare che, secondo il disposto dell' art. 4, nn. 1, 2 e 4, del regolamento n. 1408/71,

"1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia e di maternità;

b) le prestazioni d' invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c) le prestazioni di vecchiaia;

d) le prestazioni ai superstiti;

e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f) gli assegni in caso di morte;

g) le prestazioni di disoccupazione;

h) le prestazioni familiari.

2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell' armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.

(...)

4. Il presente regolamento non si applica né all' assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze, né ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato".

18 Da tale disposizione risulta con chiarezza che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni degli Stati membri relative ai settori della sicurezza sociale elencati nelle lett. a)-h) della medesima disposizione, mentre l' "assistenza sociale e medica" è esclusa dalla sua sfera di applicazione.

19 Occorre innanzi tutto osservare che è irrilevante la circostanza che l' indennità di perequazione non compaia nella dichiarazione relativa alla sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71, formulata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell' art. 5 del medesimo regolamento.

20 Infatti, la circostanza che uno Stato non abbia menzionato una legge in tale dichiarazione non può, di per sé, provare che detta legge esuli dalla sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71 [v. sentenze 29 novembre 1977, causa 35/77, Beerens (Racc. pag. 2249, punto 9); 27 gennaio 1981, causa 70/80, Vigier (Racc. pag. 229, punto 15), e 18 maggio 1995, causa C-327/92, Rheinhold & Malha (Racc. pag. I-1223, punto 18)].

21 Inoltre, come la Corte ha ripetutamente dichiarato, la distinzione fra prestazioni escluse dall' ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che ne fanno parte si fonda essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sugli scopi e le condizioni per la sua concessione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o meno come prestazione di previdenza sociale da una legge nazionale (v., in particolare, sentenze 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx, Racc. pag. 973, punto 11, e causa 122/84, Scrivner, Racc. pag. 1027, punto 18).

22 Per rientrare nell' ambito del regolamento n. 1408/71, una legge deve segnatamente riferirsi ad uno dei rischi espressamente elencati all' art. 4, n. 1, del suddetto regolamento. Tale elencazione presenta infatti carattere tassativo con la conseguenza che un settore di previdenza sociale che non vi sia menzionato sfugge a questa qualifica anche se esso attribuisce ai beneficiari una posizione legalmente definita che dà diritto ad una prestazione (v., in particolare, sentenze già citate Hoeckx, punto 12, e Scrivner, punto 19).

23 Di conseguenza, poiché l' indennità di perequazione non compare nell' elenco delle prestazioni di sicurezza sociale citate espressamente nell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, occorre esaminare i suoi elementi costitutivi, e in particolare i suoi scopi e le condizioni per la sua concessione, al fine di determinare se sia possibile stabilire un collegamento convincente tra tale indennità e uno dei rischi previsti in questo elenco.

24 Secondo il signor Otte, l' indennità di perequazione corrisposta dal Bundesamt ai lavoratori licenziati da un' impresa tedesca del settore dell' industria mineraria del carbone costituisce un regime di sicurezza sociale non contributivo ai sensi dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 1408/71 e, in particolare, una prestazione di disoccupazione ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. g), dato che l' indennità è inscindibilmente collegata alla perdita del posto di lavoro derivante dalla cessazione dell' attività o dalla razionalizzazione del personale decisa dal datore di lavoro.

25 Il governo tedesco sostiene viceversa che l' indennità di perequazione non è una prestazione di sicurezza sociale ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Per di più, l' analisi dei suoi elementi costitutivi, segnatamente dei suoi scopi e delle condizioni per la sua concessione, non consentirebbe di equipararla né a una prestazione di disoccupazione né a una pensione di vecchiaia. Secondo il governo tedesco, l' indennità di perequazione corrisponderebbe infatti a un trattamento di pensionamento anticipato destinato a coprire il periodo che si estende sino al pensionamento del lavoratore e, conformemente alla giurisprudenza della Corte, non rientrerebbe, a tale titolo, nella sfera d' applicazione del regolamento n. 1408/71.

26 Infine, secondo la Commissione, pur in presenza di elementi che avvicinano l' indennità di perequazione sia a una prestazione di vecchiaia sia a una prestazione di disoccupazione, il criterio determinante nella fattispecie sarebbe la modalità di calcolo dell' indennità, per la quale si applica in via analogica la disciplina nazionale relativa alla pensione di quiescenza, conformemente all' art. 4 delle direttive del 1971 e del 1988. L' indennità di perequazione presenterebbe pertanto connessioni tanto marcate con una prestazione di vecchiaia da poter essere inserita in tale settore della previdenza sociale, menzionato nell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

27 Come rilevato dall' avvocato generale nei paragrafi 28 e seguenti delle sue conclusioni, risulta dagli atti che l' indennità di perequazione è finanziata con fondi pubblici e concessa discrezionalmente dalle autorità competenti entro i limiti delle disponibilità di bilancio dell' amministrazione federale e di ciascun Land interessato. La sua finalità principale è quella di assicurare mezzi di sussistenza sufficienti ai lavoratori dell' industria mineraria del carbone licenziati a seguito di un provvedimento di razionalizzazione del personale quando essi non hanno ancora compiuto l' età pensionabile e non hanno quindi ancora diritto a una pensione di vecchiaia. Inoltre, il periodo durante il quale l' indennità è corrisposta viene tenuto in considerazione ai fini dell' acquisto dei diritti a pensione e della determinazione del suo importo. L' indennità di perequazione assicura pertanto ai lavoratori licenziati un determinato reddito, sottraendoli al tempo stesso all' ambito dell' assicurazione disoccupazione, in caso sia di chiusura dell' impresa sia di razionalizzazione del personale. Inoltre, in quest' ultima eventualità, lo scopo dell' indennità collegato alla politica occupazionale è ulteriormente valorizzato dal fatto che essa è corrisposta ai lavoratori licenziati da un' impresa che coltivi una miniera di lignite solo se detta impresa assuma, in sostituzione, un lavoratore proveniente dal settore dell' industria mineraria.

28 Quanto alle condizioni per la concessione dell' indennità di perequazione, l' art. 3 delle direttive del 1971 e del 1988 elenca i seguenti elementi: l' interessato deve aver lavorato in una miniera di carbone in Germania almeno nei due anni precedenti il licenziamento; egli deve aver maturato in tale momento un periodo assicurativo pari normalmente a 180 mesi, essere stato licenziato per cause estranee alla sua volontà a causa di una chiusura dell' impresa o di un piano di razionalizzazione del personale approvato dal ministero federale dell' Economia, e deve poter essere ammesso al godimento della pensione di quiescenza entro un termine massimo di cinque anni dal suo licenziamento.

29 Infine, dall' art. 4 delle direttive del 1971 e del 1988 discende che l' importo dell' indennità di perequazione è determinato in base ai diritti a pensione che il lavoratore ha acquisito nell' ambito del regime del settore dell' industria mineraria al momento del suo licenziamento. I periodi di contribuzione ai regimi di previdenza sociale di altri Stati membri, nonché in generale i periodi d' iscrizione al regime generale dei lavoratori dipendenti del medesimo Stato membro, sono parimenti tenuti in considerazione, di modo che, se il lavoratore percepisce una prestazione in base a tali periodi, l' importo di quest' ultima è detratto da quello dell' indennità di perequazione al fine di evitare che un medesimo periodo contributivo porti a una doppia prestazione.

30 Occorre pertanto rilevare che, benché prestazioni quali quelle di cui trattasi presentino talune somiglianze con le prestazioni di vecchiaia relativamente alle loro modalità di calcolo e a talune loro finalità, tra cui quella consistente nel garantire mezzi di sussistenza sufficienti alle persone che abbiano maturato un periodo contributivo determinato nell' ambito di un regime di previdenza sociale, esse non di meno se ne discostano nettamente in considerazione di altre loro finalità, nonché delle condizioni per la loro concessione.

31 Prestazioni quali le indennità di perequazione si distinguono infatti dalle prestazioni di vecchiaia in quanto perseguono un obbiettivo connesso alla politica dell' occupazione. All' atto di una razionalizzazione del personale, esse consentono infatti di rendere disponibili posti di lavoro occupati da lavoratori dipendenti vicini al pensionamento, obiettivo di cui ci si è resi conto soltanto dopo l' adozione del regolamento n. 1408/71, nel contesto della crisi economica gravante da un certo numero di anni sulla Comunità, in generale, e sul settore dell' industria mineraria, in particolare (v., in tal senso, sentenza 5 luglio 1983, causa 171/82, Valentini, Racc. pag. 2157, punto 17). Parimenti, in caso di chiusura dell' impresa, la concessione dell' indennità contribuisce, così come rilevato nel punto 27 della presente motivazione, a diminuire il numero dei lavoratori licenziati soggetti al regime dell' assicurazione disoccupazione.

32 L' indennità di perequazione differisce parimenti dalle prestazioni di vecchiaia in relazione alle condizioni per la sua concessione. Infatti, essa non è né finanziata né acquisita in base a specifici contributi dei beneficiari ed è concessa a lavoratori licenziati che non hanno ancora raggiunto l' età pensionabile, per un periodo limitato nel tempo che viene tenuto in considerazione nel calcolo della pensione di quiescenza. Per di più, essa si estingue alla morte del beneficiario, senza che nessun diritto sopravviva a favore dei superstiti.

33 L' obiettivo connesso alla politica occupazionale perseguito dall' indennità e le condizioni per la sua concessione contribuiscono ad avvicinarla di fatto a prestazioni di pensionamento anticipato, non ancora disciplinate dal regolamento n. 1408/71. Al riguardo occorre ricordare che la Commissione ha già sottoposto al Consiglio due proposte di regolamento (CEE) recanti modifiche del regolamento n. 1408/71, in un primo tempo, a favore dei lavoratori privi di occupazione, il 18 giugno 1980 (GU C 169, pag. 22) e, in un secondo tempo, a favore dei titolari di prestazioni di pensionamento anticipato, il 12 gennaio 1996 (GU C 62, pag. 14), in modo da tenere in considerazione le caratteristiche specifiche di prestazioni quali quelle di cui trattasi.

34 Occorre inoltre osservare che, come giustamente rilevato nel governo tedesco, l' equiparazione dell' indennità di perequazione a una prestazione oggetto del regolamento n. 1408/71 porterebbe a diminuire, nella maggior parte dei casi, l' importo dell' indennità corrisposta ai lavoratori che ne godono i quali, contrariamente al signor Otte, non soddisfano generalmente i presupposti per percepire al tempo stesso una pensione o una rendita in un altro Stato membro. Detto importo sarebbe infatti calcolato o tenendo conto soltanto dei periodi contributivi maturati in Germania, o applicando le norme del pro rata. Un risultato del genere sarebbe poco conforme a uno degli scopi principali dell' indennità, che è quello di assicurare mezzi di sussistenza sufficienti ai lavoratori licenziati che non hanno ancora compiuto l' età pensionabile.

35 Se le indennità di perequazione non presentano un collegamento convincente con le prestazioni di vecchiaia di cui all' art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71, occorre osservare che una connessione del genere non è nemmeno riscontrabile con le prestazioni di disoccupazione di cui al n. 1, lett. g), della medesima disposizione.

36 A tale riguardo basta infatti rilevare che, oltre alla circostanza che l' importo dell' indennità è determinato in base alle disposizioni disciplinanti le pensioni di vecchiaia, il beneficiario dell' indennità di perequazione non è obbligato ad iscriversi nelle liste di collocamento, né a tenersi a disposizione del mercato del lavoro, né deve astenersi dall' esercizio di una attività lavorativa dipendente o autonoma i cui redditi superino un determinato limite massimo.

37 Deve pertanto concludersi che simili condizioni per la concessione dell' indennità, che discendono dallo scopo connesso alla politica occupazionale perseguito dalla medesima e consistono segnatamente nel sottrarre i lavoratori licenziati all' ambito dell' assicurazione disoccupazione, si distinguono nettamente da quelle caratterizzanti una prestazione di disoccupazione ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento n. 1408/71.

38 Alla luce di quanto esposto occorre rispondere al giudice a quo dichiarando che l' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che esso non ha ad oggetto prestazioni le quali, come quelle previste dalle direttive del 1971 e del 1988, sono concesse discrezionalmente da uno Stato membro, sotto forma di sovvenzioni nazionali, ai lavoratori tra il momento in cui essi sono licenziati e quello in cui raggiungono l' età in cui sono ammessi al godimento della pensione.

Sulle altre questioni

39 In considerazione della soluzione data alla prima questione, non è necessario risolvere le altre questioni.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

40 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof dell' Assia con ordinanza 12 gennaio 1995, dichiara:

L' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, dev' essere interpretato nel senso che esso non ha ad oggetto prestazioni le quali, come quelle previste dalle direttive tedesche del 1971 e del 1988, relative alla concessione delle indennità di perequazione ai lavoratori dell' industria mineraria, sono concesse discrezionalmente da uno Stato membro, sotto forma di sovvenzioni nazionali, ai lavoratori tra il momento in cui essi sono licenziati e quello in cui raggiungono l' età in cui sono ammessi al godimento della pensione.

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