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Document 62010CJ0296
Judgment of the Court (Second Chamber) of 9 November 2010.#Bianca Purrucker v Guillermo Vallés Pérez.#Reference for a preliminary ruling: Amtsgericht Stuttgart - Germany.#Judicial cooperation in civil matters - Jurisdiction, recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and in the matters of parental responsibility - Regulation (EC) No 2201/2003 - Lis pendens - Substantive proceedings relating to rights of custody in respect of a child and application for provisional measures relating to rights of custody in respect of the same child.#Case C-296/10.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2010.
Bianca Purrucker contro Guillermo Vallés Pérez.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Stuttgart - Germania.
Cooperazione giudiziaria in materia civile civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Litispendenza - Azione di merito per l'affidamento di un minore e domanda di provvedimenti provvisori per l'affidamento dello stesso minore.
Causa C-296/10.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2010.
Bianca Purrucker contro Guillermo Vallés Pérez.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Stuttgart - Germania.
Cooperazione giudiziaria in materia civile civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Litispendenza - Azione di merito per l'affidamento di un minore e domanda di provvedimenti provvisori per l'affidamento dello stesso minore.
Causa C-296/10.
Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-11163
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:665
Causa C‑296/10
Bianca Purrucker
contro
Guillermo Vallés Pérez
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Stuttgart)
«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Litispendenza — Azione di merito per l’affidamento di un minore e domanda di provvedimenti provvisori per l’affidamento dello stesso minore»
Massime della sentenza
1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Competenza in materia di diritto di affidamento — Litispendenza
(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 19, n. 2, e 20)
2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Competenza in materia di diritto di affidamento — Litispendenza
(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 19, n. 2)
3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Competenza in materia di diritto di affidamento — Litispendenza
(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 19, n. 2)
1. Le disposizioni dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, non trovano applicazione qualora all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, adita preventivamente per decidere della responsabilità genitoriale, sia chiesta solo l’adozione di provvedimenti provvisori ex art. 20 di detto regolamento e l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito ai sensi del medesimo regolamento, sia adita successivamente con una domanda diretta ad ottenere gli stessi provvedimenti, vuoi in via provvisoria, vuoi a titolo definitivo.
Difatti, l’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 non può essere considerato una disposizione che attribuisce competenza di merito. Inoltre, l’applicazione di detta disposizione non impedisce che sia adito il giudice competente nel merito. L’art. 20, n. 2, del citato regolamento previene ogni rischio di contraddizione tra una decisione che concede provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 20 e una decisione adottata dal giudice competente nel merito, poiché prevede che i provvedimenti provvisori a norma di tale art. 20, n. 1, cessino di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti che essa ritiene appropriati.
(v. punti 70-71, 86 e dispositivo)
2. Il fatto che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia adita nell’ambito di un procedimento sommario, in particolare ai fini del diritto di affidamento di minori, o che sia presa una decisione nell’ambito di un tale procedimento e che non risulti da alcun elemento dell’atto introduttivo di giudizio o della decisione adottata che il giudice del procedimento sommario sia competente ai sensi del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, non esclude necessariamente l’esistenza, come eventualmente ammesso dal diritto interno di tale Stato membro, di una domanda di merito connessa a quella di provvedimenti provvisori e contenente elementi che dimostrino la competenza del giudice adito ai sensi di tale regolamento.
In un simile contesto, spetta al giudice adito successivamente verificare d’ufficio se la decisione del giudice adito per primo, nel concedere provvedimenti provvisori, fosse soltanto preliminare ad una decisione ulteriore adottata con maggior cognizione di causa in circostanze che non siano più caratterizzate dall’urgenza di decidere. Il giudice successivamente adito dovrebbe peraltro verificare se esista un’unità processuale tra la richiesta di provvedimenti provvisori e la domanda di merito introdotta in seguito.
(v. punti 80, 86 e dispositivo)
3. Quando l’autorità giurisdizionale adita successivamente, nonostante gli sforzi profusi per informarsi presso la parte che eccepisce la litispendenza, presso l’autorità giurisdizionale preventivamente adita e presso l’autorità centrale, non dispone di alcun elemento che permetta di determinare l’oggetto e il titolo di una domanda introdotta dinanzi ad un’altra autorità giurisdizionale e che sia diretto, in particolare, a dimostrare la competenza di questa autorità giurisdizionale conformemente al regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000 e, a causa di particolari circostanze, l’interesse del minore richieda l’adozione di una decisione che possa essere riconosciuta in Stati membri diversi da quello dell’autorità giurisdizionale successivamente adita, spetta a quest’ultima autorità giurisdizionale, decorso un termine ragionevole perché sia data risposta ai suoi quesiti, proseguire l’esame della domanda di cui è stata investita. La durata di tale periodo di tempo ragionevole deve tener conto dell’interesse superiore del minore nelle specifiche circostanze della controversia.
In tale contesto, si deve ricordare che il regolamento n. 2201/2003 ha lo scopo, nell’interesse superiore del minore, di permettere al giudice che è più vicino a quest’ultimo e che, per questo, conosce meglio la sua situazione e il suo grado di sviluppo, di adottare le decisioni necessarie.
(v. punti 82-84, 86 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
9 novembre 2010 (*)
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Litispendenza – Azione di merito per l’affidamento di un minore e domanda di provvedimenti provvisori per l’affidamento dello stesso minore»
Nel procedimento C‑296/10,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Amtsgericht Stuttgart (Germania), con decisione 31 maggio 2010, pervenuta in cancelleria il 16 giugno 2010, nella causa
Bianca Purrucker
contro
Guillermo Vallés Pérez,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas (relatore), U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la decisione del presidente della Corte 15 luglio 2010 di sottoporre il rinvio pregiudiziale a un procedimento accelerato conformemente agli artt. 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura della Corte,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 settembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra Purrucker, dall’avv. B. Steinacker, Rechtsanwältin;
– per il governo tedesco, dal sig. T. Henze e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo spagnolo, dal sig. J.M. Rodríguez Cárcamo, in qualità di agente;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra B. Beaupère‑Manokha, in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra F. Penlington, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dalle sig.re A.‑M. Rouchaud-Joët e S. Grünheid, in qualità di agenti,
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Purrucker e il sig. M. Vallés Pérez in merito all’affidamento del loro figlio Merlín.
Contesto normativo
3 Prima del regolamento n. 2201/2003 era in vigore il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19). Il regolamento n. 1347/2000 è stato abrogato dal regolamento n. 2201/2003, di più vasto ambito di applicazione.
4 I ‘considerando’ dodicesimo, sedicesimo e ventunesimo del regolamento n. 2201/2003 enunciano quanto segue:
«(12) È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.
(…)
(16) Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati.
(…)
(21) Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile».
5 Ai termini dell’art. 2 del regolamento n. 2201/2003:
«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1;
(…)
4) “decisione”: una decisione (...) emessa dal giudice di uno Stato membro (...) relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;
(…)
7) “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;
(…)
9) “diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;
(…)».
6 L’art. 8, n. 1, di detto regolamento così recita:
«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e]».
7 L’art. 16 del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Adizione di un’autorità giurisdizionale», dispone quanto segue:
«1. L’autorità giurisdizionale si considera adita:
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;
o
b) se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale».
8 Secondo l’art. 17 del medesimo regolamento:
«L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».
9 In forza dell’art. 19, nn. 2 e 3, del suddetto regolamento:
«2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».
10 L’art. 20 del medesimo regolamento, rubricato «Provvedimenti provvisori e cautelari», così dispone:
«1. In casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente in virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati».
11 Gli arrt. 21 e segg. del regolamento n. 2201/2003 riguardano il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni. In particolare, l’art. 21, n. 1, enuncia che le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
12 L’art. 24 del regolamento n. 2201/2003 stabilisce che non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine.
Fatti e procedimenti in corso
13 Come risulta dalla decisione di rinvio, dai fatti riferiti nella sentenza 15 luglio 2010, causa C‑256/09, Purrucker (non ancora pubblicata nella Raccolta), e dal fascicolo processuale trasmesso alla Corte dal giudice remittente, verso la metà del 2005 la sig.ra Purrucker, cittadina tedesca, andava a vivere in Spagna con il sig. Vallés Pérez, cittadino spagnolo nato in Germania. Dalla loro relazione nascevano, il 31 maggio 2006, con parto prematuro, due gemelli, un maschio, Merlín, e una femmina, Samira. Il sig. Vallés Pérez riconosceva i figli. In quanto conviventi more uxorio, i genitori erano titolari di un diritto di affidamento congiunto ai sensi del diritto spagnolo. I figli hanno la doppia cittadinanza, tedesca e spagnola.
14 I rapporti tra la sig.ra Purrucker e il sig. Vallés Pérez si deterioravano e la sig.ra Purrucker manifestava l’intenzione di tornare in Germania con i figli; il sig. Vallés Pérez inizialmente si opponeva a tale progetto. Il 30 gennaio 2007 le parti concludevano un accordo notarile, che sarebbe divenuto esecutivo una volta che fosse stato approvato da un giudice, ai termini del quale la sig.ra Purrucker poteva rientrare in Germania con i figli.
15 La figlia Samira, sopraggiunte complicazioni e dovendo subire un intervento chirurgico, non poteva essere dimessa dall’ospedale alla data prevista per la partenza. La sig.ra Purrucker rientrava, quindi, in Germania con il figlio Merlín, il 2 febbraio 2007. È controverso tra le parti principali se in quella particolare situazione il sig. Vallés Pérez fosse ancora favorevole alla partenza della sig.ra Purrucker con Merlín.
16 La residenza dei membri della famiglia non è mutata dal giorno della partenza della sig.ra Purrucker il 2 febbraio 2007.
17 Tra le parti principali pendono tre procedimenti:
– il primo, in Spagna, dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial, proposto dal sig. Vallés Pérez, riguarda la concessione di provvedimenti provvisori. Non è escluso che, a determinate condizioni, tale procedimento possa essere ritenuto un procedimento nel merito volto al conferimento del diritto di affidamento dei minori Merlín e Samira;
– il secondo, in Germania, proposto dal sig. Vallés Pérez, concerne l’exequatur della decisione 8 novembre 2007 del Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial, che concedeva provvedimenti provvisori. Si tratta del procedimento che ha dato origine alla succitata sentenza Purrucker;
– il terzo, in Germania, proposto dalla sig.ra Purrucker, riguarda il conferimento del diritto di affidamento degli stessi minori. Si tratta del procedimento che ha dato origine alla domanda di pronuncia pregiudiziale.
Il procedimento avviato in Spagna per ottenere provvedimenti provvisori quanto all’affidamento dei minori ed eventualmente una decisione nel merito
18 Non sentendosi più vincolato dall’accordo notarile del 30 gennaio 2007, il sig. Vallés Pérez avviava, nel giugno 2007, dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial, un procedimento diretto ad ottenere provvedimenti provvisori e, in particolare, il conferimento del diritto di affidamento dei figli Merlín e Samira.
19 L’udienza aveva luogo il 26 settembre 2007. La sig.ra Purrucker vi era rappresentata e svolgeva osservazioni scritte.
20 Con decisione 8 novembre 2007 il Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial si dichiarava competente e adottava provvedimenti urgenti e provvisori, relativi segnatamente al diritto di affidamento dei minori. Tale decisione veniva rettificata con decisione del 28 novembre successivo.
21 Secondo quanto acquisito agli atti, per il diritto spagnolo, qualora, prima della presentazione di una domanda nel merito, siano richiesti e ottenuti provvedimenti provvisori, gli effetti di questi ultimi persistono solo se la domanda principale in sede contenziosa è presentata entro 30 giorni dall’adozione dei provvedimenti provvisori.
22 Verso il mese di gennaio 2008, ad una data non precisata né risultante da alcun documento del fascicolo trasmesso dal giudice del rinvio, il sig. Vallés Pérez avrebbe chiesto una decisione nel merito al Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial. Secondo la sig.ra Purrucker, tale domanda sarebbe tardiva.
23 Con decisione 28 ottobre 2008 il Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial prendeva posizione sulla questione dell’«autorità giurisdizionale preventivamente adita» ai sensi dell’art. 19, n. 3, del regolamento n. 2201/2003, osservando di aver già risolto la questione della propria competenza con la decisione 8 novembre 2007 e ricordando i diversi criteri di collegamento de facto citati in tale decisione. Avendo accolto la domanda di provvedimenti provvisori quanto all’affidamento dei minori il 28 giugno 2007, mentre il giudice tedesco era stato adito dalla madre solo nel mese di settembre 2007, il Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial si considerava «autorità giurisdizionale preventivamente adita» e si dichiarava competente a giudicare conformemente all’art. 16 del regolamento n. 2201/2003.
24 Con sentenza 21 gennaio 2010 l’Audiencia Provincial de Madrid (Spagna), a seguito dell’appello della sig.ra Purrucker, confermava la decisione 28 ottobre 2008 considerando che, per l’applicazione dell’art. 16 del regolamento n. 2201/2003, la prima domanda fosse quella di provvedimenti provvisori depositata, conformemente al diritto spagnolo, dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial prima della presentazione della domanda al giudice tedesco. Da parte sua, l’art. 20 del regolamento n. 2201/2003, invocato dalla sig.ra Purrucker, quand’anche applicabile alla fattispecie, non stabilirebbe alcuna regola in materia di competenza, ma concernerebbe unicamente l’adozione di provvedimenti provvisori e cautelari soltanto in caso d’urgenza; la competenza, che è oggetto della fattispecie, sarebbe determinata invece a norma dell’art. 19 del regolamento. Tale soluzione sarebbe peraltro conforme alle disposizioni dell’art. 22, n. 3, della legge organica sul potere giudiziario (Ley Orgánica del Poder Judicial).
Il procedimento avviato in Germania per l’exequatur della decisione 8 novembre 2007 del Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial
25 Si tratta del procedimento che ha dato origine alla sentenza Purrucker succitata. Il sig. Vallés Pérez aveva inizialmente richiesto, tra l’altro, la restituzione del figlio Merlín e presentato, in via cautelare, un ricorso inteso a far riconoscere l’esecutività della decisione emessa dal Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial. In un secondo tempo, ha richiesto con priorità l’exequatur di tale decisione. L’Amtsgericht Stuttgart, con decisione 3 luglio 2008, e l’Oberlandesgericht Stuttgart (Germania), con decisione in appello 22 settembre 2008, concedevano indi l’exequatur della decisione del giudice spagnolo.
26 Su ricorso per cassazione (Revision) proposto dalla sig.ra Purrucker, il Bundesgerichtshof (Germania) sottoponeva alla Corte una questione pregiudiziale. Con la sentenza Purrucker succitata quest’ultima rispondeva che le disposizioni degli artt. 21 e segg. del regolamento n. 2201/2003 non si applicano a provvedimenti provvisori, in materia di diritto di affidamento, rientranti nell’art. 20 di detto regolamento.
27 In particolare, al punto 76 della detta sentenza la Corte ha dichiarato che, quando la competenza di merito, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, di un giudice che ha disposto provvedimenti provvisori non risulta, con tutta evidenza, dagli elementi della decisione adottata, o quando tale decisione non contiene una motivazione scevra da qualsivoglia ambiguità, relativa alla competenza di merito di questo giudice, mediante il riferimento ad uno dei criteri di competenza previsti dagli artt. 8‑14 del suddetto regolamento, si può concludere che detta decisione non è stata adottata nel rispetto delle regole di competenza sancite dal medesimo regolamento.
Il procedimento avviato in Germania per ottenere il diritto di affidamento
28 Il 20 settembre 2007 la sig.ra Purrucker, con un ricorso nel merito proposto dinanzi all’Amtsgericht Albstadt (Germania), chiedeva che le fosse riconosciuto l’affidamento esclusivo dei figli Merlín e Samira. Il ricorso veniva notificato al convenuto solamente il 22 febbraio 2008 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anche se sia lui che il Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial ne avevano già avuto conoscenza.
29 Risulta segnatamente dalle decisioni del 25 settembre 2007 e del 9 gennaio 2008 dell’Amtsgericht Albstadt che, secondo tale giudice, la domanda della sig.ra Purrucker non aveva alcuna possibilità di successo. Infatti, siccome i genitori non erano coniugati tra loro e non risultava sussistere una dichiarazione di affidamento congiunto – atteso che tale non poteva essere ritenuto l’accordo notarile del 30 gennaio 2007 – la sig.ra Purrucker era la sola titolare di un diritto di affidamento dei figli, senza che occorresse una decisione di attribuzione di tale diritto. L’Amtsgericht Albstadt faceva peraltro menzione del procedimento pendente in Spagna.
30 Con decisione 19 marzo 2008 l’Amtsgericht Albstadt respingeva, in particolare, per difetto di competenza, la domanda della sig.ra Purrucker concernente la figlia Samira. La decisione veniva confermata il 5 maggio 2008 dall’Oberlandesgericht Stuttgart, che rilevava come la minore risiedesse abitualmente, dalla nascita, in Spagna. A suo giudizio, l’art. 9 del regolamento n. 2201/2003 non trovava applicazione ai fatti di specie né erano soddisfatte le condizioni poste dall’art. 15 del medesimo regolamento.
31 Con un’altra decisione 19 marzo 2008 l’Amtsgericht Albstadt sospendeva il procedimento nella parte relativa all’affidamento di Merlín ai sensi dell’art. 16 della convenzione dell’Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1980»). Tale procedimento veniva riassunto il 28 maggio 2008 su istanza della sig.ra Purrucker, non avendo a quella data il sig. Vallés Pérez presentato alcuna domanda di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980. Una tale domanda non veniva presentata neppure dopo.
32 A seguito della domanda di esecuzione della decisione 8 novembre 2007 del Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial presentata dal sig. Vallés Pérez, il procedimento per l’affidamento veniva assegnato all’Amtsgericht Stuttgart, conformemente all’art. 13 della legge tedesca sull’esecuzione e l’applicazione di taluni mezzi giuridici in materia di diritto internazionale di famiglia (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts).
33 Il 16 luglio 2008 la sig.ra Purrucker chiedeva all’Amtsgericht Stuttgart, sul fondamento dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003, un provvedimento provvisorio di affidamento esclusivo del figlio Merlín ovvero, in subordine, di attribuzione del diritto esclusivo di determinarne il luogo di residenza. La richiesta era giustificata, in particolare, da problemi emersi in occasione di accertamenti medici preventivi. Con decisione 28 luglio 2008 il provvedimento richiesto veniva rifiutato per difetto di urgenza, ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003. L’Amtsgericht Stuttgart rilevava, in particolare, che il minore beneficiava della previdenza sociale del padre in Spagna e che, all’occorrenza, sarebbe stato possibile disporre la consegna alla madre della tessera sanitaria.
34 Risulta dal fascicolo di causa trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio che nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2008 l’Amtsgericht Stuttgart tentava ripetutamente, nel corso della causa di merito al suo cospetto, e in più modi, in particolare interpellando il magistrato spagnolo di collegamento all’interno della Rete giudiziaria europea (RGE), di mettersi in contatto con il Juzgado de Primera Instancia di San Lorenzo de El Escorial per verificare se già quest’ultimo fosse investito di una causa di merito. I suoi sforzi, tuttavia, risultavano vani.
35 Il 28 ottobre 2008 l’Amtsgericht Stuttgart adottava una decisione in cui dava conto dei tentativi esperiti presso il magistrato spagnolo di collegamento e del silenzio del Juzgado de Primera Instancia di San Lorenzo de El Escorial. Chiedeva alle parti di fornire e di provare, in primo luogo, la data della richiesta di provvedimenti provvisori da parte del padre in Spagna, in secondo luogo la notifica della decisione 8 novembre 2007 del Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial e, in terzo luogo, il deposito della domanda di merito da parte del padre in Spagna e la data della sua notifica alla madre.
36 Sempre il 28 ottobre 2008 il Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial pronunciava la decisione illustrata supra, al punto 23, nella quale faceva riferimento alla lettera indirizzatagli dall’Amtsgericht Stuttgart.
37 Dopo aver invitato le parti a prendere nuovamente posizione, l’Amtsgericht Stuttgart adottava una decisione, l’8 dicembre 2008, in cui dava atto della decisione del Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial del 28 ottobre 2008 e della sua impugnazione da parte della sig.ra Purrucker. A suo giudizio, non poteva esso stesso statuire sulla questione dell’«autorità giurisdizionale preventivamente adita» per ragioni di certezza del diritto, in quanto avrebbe potuto accadere che due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi adottassero decisioni contraddittorie. La questione avrebbe dovuto essere risolta dalla giurisdizione che per prima si era dichiarata competente. Conseguentemente l’Amtsgericht Stuttgart decideva di sospendere il procedimento a norma dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 in attesa che la sentenza del Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial del 28 ottobre 2008 acquistasse autorità di cosa giudicata.
38 La sig.ra Purrucker impugnava la decisione dell’Amtsgericht Stuttgart 8 dicembre 2008. Il 14 maggio 2009 l’Oberlandesgericht Stuttgart la annullava e rinviava la causa all’Amtsgericht Stuttgart affinché adottasse una nuova decisione. L’Oberlandesgericht Stuttgart riteneva che ciascun giudice fosse tenuto a verificare la propria competenza e che l’art. 19 del regolamento n. 2201/2003 non conferisse ad alcuna delle autorità giurisdizionali adite la competenza esclusiva a determinare quale fosse il tribunale adito per primo. L’Oberlandesgericht Stuttgart rilevava come la domanda relativa al diritto di affidamento proposta in Spagna nel giugno 2007 dal sig. Vallés Pérez rientrasse nel contesto di un procedimento cautelare, mentre la domanda relativa al diritto di affidamento introdotta in Germania il 20 settembre 2007 dalla sig.ra Purrucker costituisse un ricorso nel merito. Un tale ricorso, da un lato, e un procedimento cautelare, dall’altro, avrebbero ad oggetto controversie diverse o domande diverse. Sarebbe semmai ipotizzabile un conflitto positivo di competenza tra le due giurisdizioni.
39 Con ordinanza 8 giugno 2009 l’Amtsgericht Stuttgart chiedeva nuovamente alle parti di comunicargli in che fase si trovasse il procedimento avviato in Spagna e le invitava a valutare la possibilità di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per l’accertamento dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita, ai sensi dell’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
40 Con ordinanza 19 ottobre 2009 l’Amtsgericht Stuttgart proponeva alle parti un accordo in base al quale esse potevano o fissare di comune accordo la residenza abituale di Merlín presso la sig.ra Purrucker e quella di Samira presso il sig. Vallés Pérez, mantenendo l’affidamento congiunto, oppure chiedere, di comune accordo, che l’affidamento di Merlín fosse attribuito alla sig.ra Purrucker e quello di Samira al sig. Vallés Pérez. La proposta tuttavia non veniva accolta.
41 Il 13 gennaio 2010 aveva luogo un’udienza dinanzi all’Amtsgericht Stuttgart in presenza delle parti principali; il sig. Vallés Peréz in persona del suo avvocato. Non veniva raggiunto né un chiarimento né un avvicinamento delle parti.
42 Il 21 gennaio 2010 l’Audiencia Provincial de Madrid statuiva sull’appello della sig.ra Purrucker con la sentenza citata supra, al punto 24. L’avvocato tedesco del sig. Vallés Peréz ne informava con lettera l’Amtsgericht Stuttgart.
La decisione di rinvio e le questioni pregiudiziali
43 Nella decisione di rinvio l’Amtsgericht Stuttgart spiega perché, a suo giudizio, non sussiste alcun ragionevole dubbio che Merlín risiedesse abitualmente in Germania alla data del 21 settembre 2007, quando la madre ne ha chiesto l’affidamento.
44 Secondo detto giudice, il Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial non disponeva, sul fondamento dell’art. 10 del regolamento n. 2201/2003, di una competenza ininterrotta al 21 settembre 2007 perché i membri della famiglia avevano avuto in precedenza residenza abituale comune in Spagna, in quanto non è né verosimile né provato che il trasferimento di Merlín ad opera della madre dalla Spagna in Germania fosse illecito. L’accordo notarile del 30 gennaio 2007 e, a maggior ragione, la mancanza di un’esplicita domanda di ritorno, formulata in applicazione dell’art. 11 del regolamento n. 2201/2003 e della convenzione dell’Aia del 1980, sono elementi che confuterebbero la tesi della sottrazione illecita di minore ai sensi dell’art. 2, punto 11, del suddetto regolamento. Il Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial non fonderebbe, del resto, la sua competenza su tale disposizione.
45 L’Amtsgericht Stuttgart ricorda che, ai termini dell’art. 16 del regolamento n. 2201/2003, un’autorità giurisdizionale si considera adita alla data in cui la domanda giudiziale è depositata presso l’autorità giurisdizionale medesima, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto.
46 L’Amtsgericht Stuttgart precisa che la domanda giudiziale del 20 settembre 2007 è stata depositata davanti all’Amtsgericht Albstadt il 21 settembre 2007 ma notificata al convenuto soltanto il 22 febbraio 2008, con ritardo non imputabile alla sig.ra Purrucker, bensì riconducibile alla contestazione della competenza internazionale di detto giudice a decidere dell’affidamento della figlia delle parti in lite, Samira.
47 L’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 dispone che, qualora siano proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi, la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita prevale su quella dell’autorità giurisdizionale adita successivamente. Secondo il giudice del rinvio, l’oggetto della controversia che ha portato all’introduzione, nel mese di giugno 2007, di un procedimento sommario dinanzi al giudice spagnolo è identico a quello che ha condotto all’azione di merito di cui è stato investito il giudice tedesco nel mese di settembre 2007. Tutti e due i procedimenti avrebbero ad oggetto, infatti, una domanda di misure giudiziarie in materia di responsabilità genitoriale sullo stesso figlio comune. Ciascuna delle due parti concluderebbe, in entrambi i casi, per l’attribuzione esclusiva dell’affidamento. In entrambi i procedimenti le parti sarebbero identiche.
48 La priorità nel tempo di un procedimento andrebbe valutata ai sensi dell’art. 16 del regolamento n. 2201/2003. L’Amtsgericht Stuttgart rileva, tuttavia, che, a rigor di testo, detta disposizione non stabilisce alcuna distinzione tra un’azione di merito e un procedimento sommario per la concessione di provvedimenti provvisori. Tale situazione lascerebbe spazio a differenti concezioni giuridiche quanto all’ambito di applicazione dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003.
49 Secondo la tesi seguita dal Juzgado de Primera Instancia n. 4 di San Lorenzo de El Escorial e dall’Audiencia Provincial de Madrid, la giurisdizione spagnola è considerata adita, ai sensi degli artt. 16 e 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, con l’introduzione di un procedimento sommario. Il procedimento sommario, combinato ad un’azione di merito presentata successivamente, costituirebbe un unicum processuale. Un’ordinanza cautelare perderebbe, tuttavia, ipso iure, efficacia qualora non venisse introdotta, nei 30 giorni successivi alla sua notifica, un’azione di merito.
50 Al contrario, secondo l’ordinanza 14 maggio 2009 dell’Oberlandesgericht Stuttgart, l’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 non concernerebbe la relazione tra un’azione di merito e un procedimento sommario, dal momento che tali procedimenti hanno oggetti diversi, quand’anche una decisione circa l’affidamento del minore sortisca effetti identici sia che abbia natura cautelare sia che venga resa nel merito. Tale interpretazione sarebbe giustificata altresì dal fatto che gli artt. 21 e segg. del regolamento n. 2201/2003 non si applicano ai provvedimenti provvisori, ai sensi dell’art. 20 del medesimo regolamento.
51 In tale contesto l’Amtsgericht Stuttgart ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 19, n. 2, del regolamento [n. 2201/2003] sia applicabile allorché l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro preventivamente adita da una parte per decidere sulla responsabilità genitoriale è adita solo in via cautelare e l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, adita successivamente dall’altra parte per lo stesso oggetto, è adita per conoscere del merito della causa.
2) Se la medesima disposizione si applichi anche quando una decisione nel procedimento sommario separato emessa in uno Stato membro non può essere riconosciuta in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 21 del regolamento n. 2201/2003.
3) Se il ricorso presentato dinanzi al giudice in uno Stato membro in via cautelare possa essere equiparato a un ricorso nel merito ai sensi dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 allorché, secondo il diritto processuale interno di tale Stato, è necessario che detto giudice sia poi adito entro un certo termine per decidere il merito della causa onde evitare inconvenienti di diritto processuale».
Procedimento dinanzi alla Corte
52 Nella decisione di rinvio l’Amtsgericht Stuttgart ha chiesto che il rinvio pregiudiziale fosse sottoposto a procedimento accelerato ai sensi dell’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte, suggerendo altresì che a trattarlo fosse la stessa sezione investita della domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Bundesgerichtshof. Con lettera 1° luglio 2010 l’Amtsgericht Stuttgart ha rettificato la sua domanda precisando di intendere l’applicazione non dell’art. 104 ter del regolamento di procedura, bensì dell’art. 104 bis di tale regolamento.
53 Con ordinanza 15 luglio 2010 il presidente della Corte ha accolto tale domanda.
Sulle questioni pregiudiziali
54 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 trovi applicazione quando all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita per prima da una delle parti per decidere sulla responsabilità genitoriale sia chiesta solo l’adozione di provvedimenti provvisori e l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sia adita successivamente dall’altra parte, con una domanda avente il medesimo oggetto, perché prenda una decisione nel merito. La seconda questione verte sull’applicazione della medesima disposizione ad una decisione recante provvedimenti provvisori che non possa essere riconosciuta ai sensi dell’art. 21 di tale regolamento, mentre la terza questione concerne l’applicazione sempre dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 ad un procedimento cautelare eventualmente connesso ad una causa di merito.
55 Occorre esaminare tutte queste questioni congiuntamente.
Osservazioni delle parti
56 Due tesi sono state sviluppate dinanzi alla Corte.
57 Da una parte, la sig.ra Purrucker, il governo tedesco e la Commissione europea sostengono che non c’è litispendenza in caso di procedimento di merito concomitante con un procedimento volto alla concessione di provvedimenti provvisori che ha dato luogo all’adozione di una decisione, quand’anche tale ultimo procedimento sia suscettibile di costituire un unicum processuale con la domanda di merito, ove introdotta entro il termine previsto dalla legge. Ciascun procedimento dovrebbe essere considerato un’entità autonoma e la litispendenza cesserebbe non appena interviene una decisione.
58 Diversamente, sottolinea il governo tedesco, un cambiamento della residenza abituale del minore non potrebbe essere preso in considerazione nonostante il regolamento n. 2201/2003 contempli tale eventualità, e ciò sarebbe contrario all’obiettivo di quest’ultimo, che è quello di permettere al giudice più vicino al minore di statuire in materia di responsabilità genitoriale. Peraltro, ove si ammettesse la litispendenza in caso di procedimento di merito concomitante con un procedimento cautelare che ha dato luogo all’adozione di una decisione, il giudice adito successivamente sarebbe tenuto a procedere ad accertamenti sul diritto nazionale dello Stato membro del giudice adito per primo per accertare se la concessione di provvedimenti provvisori implichi o meno che sia sempre pendente un procedimento di merito. Infine, il governo tedesco evoca il rischio della libera determinazione ad opera delle parti della competenza giurisdizionale («forum shopping»), se ci si potesse appellare all’urgenza per far sì che un giudice si dichiari competente, adotti provvedimenti provvisori urgenti e decida anche il merito.
59 Da parte loro, i governi ceco, spagnolo e francese sono dell’avviso che la natura del procedimento, sommario o di merito, sia ininfluente sull’applicazione dell’art. 19 del regolamento n. 2201/2003. Ricordando il paragrafo 130 delle conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Purrucker, il governo francese sottolinea che tale regolamento nel suo insieme non fa distinzione tra decisioni finali o conclusive, da un lato, e decisioni provvisorie, dall’altro, non importa se nei capi 1 o 2 di detto regolamento o nel capo 3, dedicato al riconoscimento. Il criterio pertinente sarebbe, dunque, che le due domande pendenti abbiano lo stesso oggetto e lo stesso titolo, come accadrebbe se ciascun genitore domandasse l’affidamento del minore, vuoi in via cautelare, vuoi a titolo definitivo.
60 Tutti gli interessati a norma dell’art. 23 dello Statuto della Corte che hanno depositato osservazioni ritengono che non sussista litispendenza quando una delle domande sia intesa ad ottenere provvedimenti provvisori ex art. 20 del regolamento n. 2201/2003 o quando il giudice adito per primo abbia già adottato provvedimenti provvisori ai sensi di tale disposizione.
61 La Commissione fa osservare, tuttavia, che è difficile, per il giudice adito successivamente, determinare se un provvedimento provvisorio sia stato adottato dal giudice competente a conoscere del merito o se sia stato preso ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003. È per questo motivo che la Commissione sostiene la medesima tesi del governo tedesco, vale a dire che un procedimento finalizzato a provvedimenti provvisori è un procedimento autonomo, che termina con l’adozione della decisione che concede tali provvedimenti. Ammette, nondimeno, che converrebbe far eccezione a tale principio quando il diritto nazionale impone alla parte ricorrente di avviare un procedimento sommario prima di introdurre una domanda di merito.
62 La maggior parte degli interessati che hanno presentato osservazioni ha indicato che, se pure la regola relativa alla litispendenza enunciata all’art. 19 del regolamento n. 2201/2003 è la stessa enunciata all’art. 21 della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni del 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1; rettifica pag. 77), del 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), del 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e del 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles)», nonché all’art. 27 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), l’obiettivo e le altre disposizioni di tali svariati testi sarebbero troppo diversi per applicare, nel contesto del regolamento n. 2201/2003, soluzioni eventualmente adottate nell’ambito della convenzione di Bruxelles o del regolamento n. 44/2001.
63 Il governo tedesco sottolinea, in particolare, che, nelle materie di diritto civile rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, un provvedimento provvisorio è dotato solo di una limitata autorità di giudicato, laddove la decisione del merito ha forza piena. Non sarebbe così nel caso in cui il provvedimento provvisorio riguardi l’autorità genitoriale, perché avrebbe una forza di cosa giudicata solo formale e non sostanziale, nel senso che potrebbe costituire successivamente oggetto di un’ulteriore decisione per tener conto di nuove circostanze. Peraltro, come rileva la Commissione, le norme relative ai conflitti di decisioni sono differenti.
Risposta della Corte
64 Le regole sulla litispendenza mirano, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia nell’ambito dell’Unione, ad evitare procedimenti paralleli dinanzi ai giudici di diversi Stati membri e il contrasto di decisioni che potrebbe conseguirne (v., in tal senso, quanto alla convenzione di Bruxelles, sentenze 9 dicembre 2003, causa C‑116/02, Gasser, Racc. pag. I‑14693, punto 41, e 14 ottobre 2004, causa C‑39/02, Mærsk Olie & Gas, Racc. pag. I‑9657, punto 31).
65 A termini dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, sussiste litispendenza quando dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi vengano proposte domande in merito alla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo. Al riguardo non è necessario che le azioni siano presentate dalle medesime parti.
66 Tenendo presente le finalità perseguite dal regolamento n. 2201/2003 e il fatto che il testo del suo art. 19, n. 2, invece di riferirsi al termine «litispendenza», quale utilizzato nei diversi ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri, enumera diversi presupposti sostanziali come elementi di una definizione, si deve concludere che le nozioni utilizzate da detto art. 19, n. 2, per determinare una situazione di litispendenza devono essere considerate autonome (v., in tal senso, quanto alla convenzione di Bruxelles, sentenza 8 dicembre 1987, causa 144/86, Gubisch Maschinenfabrik, Racc. pag. 4861, punto 11).
67 Le nozioni di «medesimo oggetto» e di «medesimo titolo» devono essere definite tenendo conto dell’obiettivo dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, che è quello di prevenire decisioni che si contraddicono.
68 La Corte ha già affermato, nell’ambito della convenzione di Bruxelles, che l’oggetto della controversia consiste nello scopo della domanda (v. sentenza 6 dicembre 1994, causa C‑406/92, Tatry, Racc. pag. I‑5439, punto 41). Per valutare se due domande proposte abbiano il medesimo oggetto, occorre tener conto delle rispettive pretese degli attori in ciascuna delle cause (sentenza 8 maggio 2003, causa C‑111/01, Gantner Electronic, Racc. pag. I‑4207, punto 26). Peraltro la Corte ha interpretato la nozione di «titolo» nel senso che comprende i fatti e la norma giuridica addotti a fondamento della domanda (v. sentenza Tatry, cit., punto 39).
69 Giustamente gli interessati che hanno presentato osservazioni hanno sostenuto tutti che non può sussistere litispendenza tra una domanda volta ad ottenere provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 20 del regolamento e una domanda di merito.
70 Infatti, come la Corte ha ricordato al punto 61 della citata sentenza Purrucker, l’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 non può essere considerato una disposizione che attribuisce competenza di merito.
71 L’applicazione di detta disposizione, poi, non impedisce che sia adito il giudice competente nel merito. L’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 previene ogni rischio di contraddizione tra una decisione che conceda provvedimenti provvisori ai sensi dello stesso articolo e una decisione adottata dal giudice competente nel merito, poiché prevede che i provvedimenti provvisori a norma dell’art. 20, n. 1, di detto regolamento cessino di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.
72 La litispendenza ai sensi dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 può sussistere, pertanto, solo quando due o più procedimenti aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo pendano dinanzi a giudici diversi e quando gli attori in tali differenti procedimenti chiedano una decisione suscettibile di riconoscimento in uno Stato membro diverso da quello di un giudice adito in ragione della sua competenza di merito.
73 A tal riguardo non si può operare una distinzione a seconda della natura dei procedimenti giudiziari introdotti dinanzi a tali giudici, a seconda cioè che si tratti di un procedimento sommario o di uno di merito. Infatti, non emerge né dalla nozione di «decisione» di cui all’art. 2, punto 4, del regolamento n. 2201/2003 né dagli artt. 16 e 19 dello stesso, relativi, rispettivamente, all’adizione di un’autorità giurisdizionale e alla litispendenza, che tale regolamento operi una tale distinzione. Altrettanto dicasi per le disposizioni del medesimo regolamento relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, vale a dire gli artt. 21 e 23.
74 Del resto, il ricorso all’uno anziché all’altro procedimento potrebbe essere dettato dalle caratteristiche del diritto nazionale. La Commissione ha evocato l’ipotesi che il diritto nazionale imponga di avviare prima un procedimento sommario per poterne introdurre uno di merito.
75 Tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 68 della presente sentenza, in particolare della citata sentenza Gantner Electronic, l’importante è dunque accertare se l’attore dinanzi al giudice adito per primo intenda ottenere da quest’ultimo una decisione come giudice competente nel merito ai sensi del regolamento n. 2201/2003.
76 È il raffronto tra le richieste dell’attore dinanzi a tale giudice e quelle dell’attore dinanzi al giudice successivamente adito che permetterà a quest’ultimo di valutare se sussista o meno litispendenza.
77 Se risulta manifestamente dall’oggetto della domanda presentata al giudice adito per primo e dalle circostanze di fatto che essa descrive che questa non contiene nessun elemento che consenta di giustificare una competenza di merito ai sensi del regolamento n. 2201/2003 in capo al giudice così adito, il giudice adito successivamente potrà considerare che non sussiste litispendenza.
78 Al contrario, se dalle richieste dell’attore o dagli elementi di fatto contenuti nella domanda formulata dinanzi al giudice adito per primo, quand’anche diretta ad ottenere provvedimenti provvisori, risulti che essa è introdotta presso un giudice prima facie competente a conoscere del merito, il giudice adito successivamente deve sospendere il procedimento in conformità dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, finché la competenza del giudice adito per primo non sia stabilita. A seconda delle circostanze e se le condizioni dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 sono soddisfatte, il giudice adito successivamente può adottare i provvedimenti provvisori necessari nell’interesse del minore.
79 L’esistenza di una decisione giudiziaria che concede provvedimenti provvisori, senza che sia precisato, in tale decisione, se il giudice che li ha adottati sia competente a conoscere del merito, non può costituire una prova, a sostegno di un’eccezione di litispendenza, dell’esistenza di una domanda di merito, ove manchino precisazioni quanto alla competenza del giudice adito per primo e alle circostanze di fatto esposte nella domanda di merito.
80 Tuttavia, spetta al giudice adito successivamente verificare d’ufficio se la decisione del giudice adito per primo, nel concedere provvedimenti provvisori, fosse soltanto preliminare ad una decisione ulteriore adottata con maggior cognizione di causa in circostanze che non siano più caratterizzate dall’urgenza. Il giudice successivamente adito dovrebbe peraltro verificare se esista un’unità processuale tra la richiesta di provvedimenti provvisori e la domanda di merito introdotta in seguito.
81 Secondo quanto prevede la normativa nazionale, il giudice adito successivamente può, quando le due controversie oppongono le medesime parti, informarsi presso la parte che solleva l’eccezione di litispendenza circa l’esistenza della controversia allegata e il contenuto della domanda. Peraltro, in considerazione del fatto che il regolamento n. 2201/2003 è fondato sulla cooperazione e la fiducia reciproca tra le giurisdizioni, tale giudice può avvertire quello adito per primo che è stata introdotta una domanda dinanzi a sé, richiamare la sua attenzione sull’eventualità di una litispendenza, invitarlo a comunicargli le informazioni relative alla domanda al suo cospetto e a prendere posizione sulla sua competenza ai sensi del regolamento n. 2201/2003 ovvero a comunicargli ogni decisione già adottata al riguardo. Infine, il giudice adito successivamente potrebbe rivolgersi all’autorità centrale del suo Stato membro.
82 Se, malgrado gli sforzi profusi, il giudice adito successivamente non dispone di nessun elemento che attesti l’esistenza di una domanda introdotta dinanzi ad un’altra giurisdizione, che permetta di determinare l’oggetto e il titolo di tale domanda e che sia diretto, in particolare, a dimostrare la competenza dell’altro giudice adito conformemente al regolamento n. 2201/2003, egli è tenuto, decorso un termine ragionevole per le risposte ai quesiti formulati, a proseguire l’esame della domanda presentatagli.
83 La durata di tale periodo di tempo ragionevole deve essere determinata dal giudice in funzione anzitutto dell’interesse del minore. Il fatto che si tratti di un minore in tenera età è un criterio da tenere presente a tale riguardo (v., in tal senso, sentenza 11 luglio 2008, causa C‑195/08 PPU, Rinau, Racc. pag. I‑5271, punto 81).
84 Si deve ricordare che il regolamento n. 2201/2003 ha lo scopo, nell’interesse superiore del minore, di permettere al giudice che è più vicino a quest’ultimo e che, per questo, conosce meglio la sua situazione e il suo grado di sviluppo di adottare le decisioni necessarie.
85 Infine, occorre sottolineare che, ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 2201/2003, non si può procedere al controllo della competenza del giudice dello Stato membro di origine. Ebbene, se l’art. 19, n. 2, del citato regolamento prevede che il giudice adito successivamente sospenda il procedimento in caso di litispendenza, è proprio per permettere al giudice preventivamente adito di statuire sulla sua propria competenza.
86 Alla luce delle considerazioni sopra svolte occorre risolvere come segue le questioni sollevate:
– Le disposizioni dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 non trovano applicazione qualora all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, adita preventivamente per decidere della responsabilità genitoriale, sia chiesta solo l’adozione di provvedimenti provvisori ex art. 20 di detto regolamento e l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito ai sensi del medesimo regolamento, sia adita successivamente anch’essa con la domanda di decidere sulla responsabilità genitoriale, vuoi in via provvisoria, vuoi a titolo definitivo.
– Il fatto che dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia avviato un procedimento sommario o che sia presa una decisione nell’ambito di un tale procedimento e che non risulti da alcun elemento dell’atto introduttivo di giudizio o della decisione adottata che il giudice del procedimento sommario sia competente ai sensi del regolamento n. 2201/2003 non esclude necessariamente l’esistenza, come eventualmente ammesso dal diritto interno di tale Stato membro, di una domanda di merito connessa a quella di provvedimenti provvisori e contenente elementi che dimostrino la competenza del giudice adito ai sensi del suddetto regolamento.
– Quando l’autorità giurisdizionale adita successivamente, nonostante gli sforzi profusi per informarsi presso la parte che eccepisce la litispendenza, presso l’autorità giurisdizionale preventivamente adita e presso l’autorità centrale, non dispone di alcun elemento che permetta di determinare l’oggetto e il titolo di una domanda introdotta dinanzi ad un’altra autorità giurisdizionale e che sia diretto in particolare a dimostrare la competenza di quest’ultima conformemente al regolamento n. 2201/2003, e, a causa di particolari circostanze, l’interesse del minore richieda l’adozione di una decisione che possa essere riconosciuta in Stati membri diversi da quello dell’autorità giurisdizionale successivamente adita, tale autorità giurisdizionale è tenuta, decorso un termine ragionevole perché sia data risposta ai suoi quesiti, a proseguire l’esame della domanda di cui è stata investita. La durata di tale periodo di tempo ragionevole deve tener conto dell’interesse superiore del minore nelle specifiche circostanze della controversia.
Sulle spese
87 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Le disposizioni dell’art. 19, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, non trovano applicazione qualora all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, adita preventivamente per decidere della responsabilità genitoriale, sia chiesta solo l’adozione di provvedimenti provvisori ex art. 20 di detto regolamento e l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito ai sensi del medesimo regolamento, sia adita successivamente anch’essa con la domanda di decidere della responsabilità genitoriale, vuoi in via provvisoria, vuoi a titolo definitivo.
Il fatto che dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia avviato un procedimento sommario o che sia presa una decisione nell’ambito di un tale procedimento e che non risulti da alcun elemento dell’atto introduttivo di giudizio o della decisione adottata che il giudice del procedimento sommario sia competente ai sensi del regolamento n. 2201/2003 non esclude necessariamente l’esistenza, come eventualmente ammesso dal diritto interno di tale Stato membro, di una domanda di merito connessa a quella di provvedimenti provvisori e contenente elementi che dimostrino la competenza del giudice adito ai sensi del suddetto regolamento.
Quando l’autorità giurisdizionale adita successivamente, nonostante gli sforzi profusi per informarsi presso la parte che eccepisce la litispendenza, presso l’autorità giurisdizionale preventivamente adita e presso l’autorità centrale, non dispone di alcun elemento che permetta di determinare l’oggetto e il titolo di una domanda introdotta dinanzi ad un’altra autorità giurisdizionale e che sia diretto in particolare a dimostrare la competenza di quest’ultima conformemente al regolamento n. 2201/2003, e, a causa di particolari circostanze, l’interesse del minore richieda l’adozione di una decisione che possa essere riconosciuta in Stati membri diversi da quello dell’autorità giurisdizionale successivamente adita, tale autorità giurisdizionale è tenuta, decorso un termine ragionevole perché sia data risposta ai suoi quesiti, a proseguire l’esame della domanda di cui è stata investita. La durata di tale periodo di tempo ragionevole deve tener conto dell’interesse superiore del minore nelle specifiche circostanze della controversia.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.