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Document 61998CJ0402

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 luglio 2000.
    Agricola Tabacchi Bonavicina Snc di Mercati Federica (ATB) e altri contro Ministero per le Politiche Agricole, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Mario Pittaro.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italia.
    Organizzazione comune dei mercati - Tabacco greggio - Validità del regolamento (CE) del Consiglio n. 711/95 e dei regolamenti (CE) della Commissione nn. 1066/95 e 1067/95.
    Causa C-402/98.

    Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-05501

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:366

    61998J0402

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 luglio 2000. - Agricola Tabacchi Bonavicina Snc di Mercati Federica (ATB) e altri contro Ministero per le Politiche Agricole, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Mario Pittaro. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie. - Organizzazione comune dei mercati - Tabacco greggio - Validità del regolamento (CE) del Consiglio n. 711/95 e dei regolamenti (CE) della Commissione nn. 1066/95 e 1067/95. - Causa C-402/98.

    raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-05501


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Determinazione delle questioni da sottoporre - Competenza esclusiva del giudice nazionale

    [Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

    2 Diritto comunitario - Principi - Tutela del legittimo affidamento - Limiti - Modifica della normativa relativa ad un'organizzazione comune dei mercati - Modifiche apportate al regime dei premi nel settore del tabacco greggio - Potere discrezionale delle istituzioni

    3 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Tabacco greggio - Sostituzione di un regime di quote di trasformazione con un sistema di quote di produzione nel corso di un anno di produzione - Principio della tutela del legittimo affidamento - Violazione - Insussistenza

    [Regolamento (CE) del Consiglio n. 711/95; regolamento (CE) della Commissione n. 1066/95]

    Massima


    1 L'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE) prevede una collaborazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali attraverso un procedimento non contenzioso, indipendente da ogni iniziativa delle parti e nel corso del quale queste ultime sono solamente invitate a presentare le loro osservazioni. Ai sensi di detto articolo, spetta al giudice nazionale e non alle parti della controversia principale adire la Corte. Essendo quindi riservata al giudice nazionale la facoltà di stabilire quali questioni vadano sottoposte alla Corte, le parti non possono modificarne il tenore.

    (v. punto 29)

    2 Pur se il principio del rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, e ciò in particolare in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica. Ne discende che gli operatori economici non possono far valere un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio loro derivante dall'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati e del quale hanno fruito in un determinato momento. Ciò vale riguardo alla determinazione dei premi pagati dall'impresa di trasformazione al momento della fornitura del tabacco da parte dei produttori tradizionali, che possono essere ridotti da un anno all'altro.

    (v. punti 37, 53)

    3 Il fatto che, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati del tabacco greggio, il regime di quote di trasformazione sia stato sostituito, nel corso di un anno di produzione, con un sistema di quote di produzione ad opera del regolamento n. 711/95, che modifica il regolamento n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, non costituisce una violazione del principio del legittimo affidamento né una violazione dei principi sui quali si fonda la detta organizzazione comune di mercato, posto che a partire dal 30 luglio 1992, data di pubblicazione del regolamento ultimo citato, gli operatori economici interessati erano a conoscenza, già prima della messa a dimora delle piantine, che avviene in Italia verso la fine del mese di aprile, dell'applicazione del sistema delle quote di produzione al raccolto 1995 nonché dei quantitativi disponibili riguardo alle varietà coltivate in detto Stato membro per detto raccolto.

    Il legittimo affidamento dei produttori di tabacco non è stato leso neppure dalle modifiche del metodo di calcolo delle quote individuali attribuite a questi ultimi apportate con il regolamento n. 1066/95, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento n. 2075/92 in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996 e 1997, posto che tali modifiche si limitano ad adattare al sistema delle quote di produzione, definitivamente instaurato dal regolamento n. 711/95, le modalità pratiche di tale metodo di calcolo, il quale resta fondato sulla media dei quantitativi consegnati nel trienno precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartiti per gruppo di varietà, ad esclusione tuttavia del raccolto 1992.

    (v. punti 42, 45, 47, 49, 51)

    Parti


    Nel procedimento C-402/98,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Agricola Tabacchi Bonavicina Snc di Mercati Federica (ATB) e altri

    e

    Ministero per le Politiche Agricole,

    Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),

    Mario Pittaro,

    domanda vertente sulla validità del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 711, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 73, pag. 13), del regolamento (CE) della Commissione 12 maggio 1995, n. 1066, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996 e 1997 (GU L 108, pag. 5), e del regolamento (CE) della Commissione 12 maggio 1995, n. 1067, che modifica il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio (GU L 108, pag. 11),

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, V. Skouris e signora F. Macken, giudici,

    avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per l'Agricola Tabacchi Bonavicina Snc di Mercati Federica (ATB) e altri dagli avv.ti E. Cappelli, P. de Caterini e A. Bandini, del foro di Roma;

    - per il governo italiano dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;

    - per il Consiglio dell'Unione europea dai signori I. Díez Parra e A. Tanca, consiglieri giuridici, in qualità di agenti;

    - per la Commissione delle Comunità europee dal signor F.P. Ruggeri Laderchi, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Cevese, del foro di Vicenza,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali dell'Agricola Tabacchi Bonavicina Snc di Mercati Federica (ATB) e altri, del governo italiano, del Consiglio e della Commissione all'udienza del 20 gennaio 2000,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 febbraio 2000,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 11 marzo 1998, pervenuta in cancelleria l'11 novembre successivo, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa alla validità del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 711, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 73, pag. 13), del regolamento (CE) della Commissione 12 maggio 1995, n. 1066, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996 e 1997 (GU L 108, pag. 5), e del regolamento (CE) della Commissione 12 maggio 1995, n. 1067, che modifica il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio (GU L 108, pag. 11).

    2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra l'Agricola Tabacchi Bonavicina Snc di Mercati Federica (ATB) e 23 altri produttori di tabacco di Venezia (in prosieguo: la «ATB e altri»), da un lato, e il Ministero per le Politiche Agricole, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e il signor Pittaro, dall'altro, a seguito dell'attribuzione alla ATB e altri, in applicazione dei regolamenti nn. 711/95, 1066/95 e 1067/95, delle quote di produzione per il raccolto 1995.

    La normativa comunitaria applicabile

    3 Allo scopo di garantire la stabilità dei mercati nonché un tenore di vita equo alla popolazione agricola nel settore del tabacco greggio, caratterizzato da uno squilibrio tra l'offerta e la domanda, il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2075, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, pag. 70), ha modificato il regime comunitario che disciplina l'organizzazione comune di mercato in tale settore (in prosieguo: l'«OCM del tabacco greggio»). Detto regolamento ha semplificato i meccanismi di gestione del mercato, pur garantendo il controllo della produzione per adattarla sia alle necessità del mercato sia alle esigenze di bilancio e rafforzando i mezzi di controllo affinché i meccanismi di gestione raggiungano pienamente gli obiettivi dell'OCM del tabacco greggio.

    4 Il regolamento n. 2075/92 ha mantenuto il regime dei premi a favore dei produttori tradizionali, pagati dall'impresa di trasformazione al momento della consegna del tabacco. Tuttavia, per limitare la produzione di tabacco comunitario e scoraggiare nel contempo la produzione di varietà di tabacco di difficile commercializzazione, detto regolamento fissa un limite di garanzia complessivo e massimo per l'insieme della Comunità, suddiviso in limiti di garanzia specifici per ciascun gruppo di varietà.

    5 Ai sensi dell'ottavo `considerando' del regolamento n. 2075/92:

    «considerando che per garantire il rispetto dei limiti di garanzia occorre istituire, per un periodo limitato, un regime di quote di trasformazione; che spetta agli Stati membri il compito di ripartire, in via transitoria ed entro i limiti di garanzia stabiliti, le quote di trasformazione tra le imprese interessate e che le regole comunitarie previste a tal fine mirano ad un'equa ripartizione, basata sui quantitativi trasformati in passato, senza tuttavia tener conto delle produzioni anomale constatate; che saranno adottate le misure necessarie per l'ulteriore ripartizione delle quote fra i produttori in condizioni soddisfacenti; che gli Stati membri che posseggono i dati necessari potranno ripartire le quote tra i produttori in base alla loro produzione degli anni scorsi».

    6 L'art. 9 del regolamento n. 2075/92, figurante nel titolo II, denominato «Regime di contenimento della produzione», prevede, ai nn. 3 e 4:

    «3. In base ai quantitativi stabiliti secondo il paragrafo 2 e fatto salvo il paragrafo 4, per i raccolti 1993 e 1994 gli Stati membri ripartiscono in via transitoria le quote di trasformazione tra le imprese di prima trasformazione, in misura proporzionale alla media dei quantitativi loro conferiti per la trasformazione nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartita per gruppo di varietà. Tuttavia, non si tiene conto dei quantitativi prodotti e conferiti del raccolto 1992. Tale ripartizione lascia impregiudicate le modalità di ripartizione delle quote di trasformazione per i raccolti successivi.

    (...)

    4. Tuttavia, gli Stati membri possono ripartire direttamente le quote tra i produttori, purché dispongano dei dati precisi necessari in merito alla produzione di tutti i coltivatori, con riferimento ai tre raccolti che precedono l'ultimo raccolto, per quanto riguarda le varietà e le quantità prodotte e consegnate alle imprese di trasformazione».

    7 I regolamenti (CEE) della Commissione 1_ dicembre 1992, nn. 3477 e 3478 (GU L 351, rispettivamente pagg. 11 e 17), hanno fissato le modalità d'applicazione del regolamento n. 2075/92; il primo relativamente al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994 ed il secondo relativamente al regime dei premi previsto in questo stesso settore.

    8 Il regolamento n. 3477/92 precisa, nel diciassettesimo `considerando':

    «(...) che gli Stati membri devono adottare quanto prima misure appropriate per dotarsi dei mezzi necessari ai fini della distribuzione diretta delle quote ai produttori a decorrere dal raccolto 1995».

    9 L'art. 20 dello stesso regolamento dispone:

    «Gli Stati membri costituiscono una base di dati informatizzata nella quale sono registrati, per ciascuna delle imprese di trasformazione e per ciascun produttore, i dati che consentono l'identificazione dei loro stabilimenti o della loro unità di produzione, le quote o i quantitativi indicati sui certificati di coltivazione loro attribuiti, nonché qualsiasi altra indicazione utile per il controllo del regime delle quote, da un lato, e della distribuzione diretta di quote tra i produttori a decorrere dal raccolto 1995, dall'altro».

    10 Il regolamento n. 711/95 ha modificato il regolamento n. 2075/92 ed ha posto fine al regime transitorio di attribuzione delle quote alle imprese di trasformazione. Il suo art. 1 modifica in particolare l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 2075/92, il quale è ormai redatto come segue:

    «In base ai quantitativi stabiliti a norma del paragrafo 2 e fatta salva l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri assegnano le quote di produzione tra i produttori in proporzione alla media dei quantitativi consegnati per la trasformazione nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartite per gruppo di varietà. Tuttavia, non si tiene conto dei quantitativi prodotti e conferiti nel raccolto 1992. Essi saranno sostituiti da quelli del quarto anno precedente a quello dell'ultimo raccolto. Tale assegnazione lascia impregiudicate le modalità di attribuzione delle quote di produzione per i raccolti successivi».

    11 L'art. 2 del regolamento n. 711/95 prevede:

    «Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal raccolto 1995 (...)».

    12 Pubblicato il 1_ aprile 1995, il regolamento n. 711/95 è entrato in vigore il 2 aprile successivo. La proposta della Commissione relativa a tale regolamento era stata pubblicata il 23 febbraio 1995 [documento COM(94) 555 def., GU C 46, pag. 6].

    13 Il 4 aprile 1995 la Commissione ha pubblicato una «Informazione ai produttori comunitari di tabacco» (GU C 82, pag. 3) ai sensi della quale:

    «I produttori del settore sono informati con la presente nota che il loro diritto a produrre tabacco per cui possono ricevere un premio comunitario continuerà ad essere soggetto a restrizioni sotto forma di quote per il raccolto 1995.

    La proposta della Commissione al Consiglio di modificare il regolamento di base del settore [regolamento (CEE) n. 2075/92], pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 46 del 23 febbraio 1995, pagina 6, prevede, tra l'altro, la ripartizione di quote soltanto a produttori e non alle imprese di prima trasformazione (in base al sistema attualmente in vigore, gli Stati membri possono scegliere tra un regime basato sulla ripartizione di quote alle imprese di prima trasformazione o ai produttori). Per il raccolto del 1995, tali quote devono essere basate sui quantitativi medi consegnati per la trasformazione per i raccolti 1990, 1991 e 1993. Una volta modificato il regolamento del Consiglio, previo parere del Parlamento europeo, la Commissione intende modificare le relative modalità attuative di risulta. In particolare, si passerà da un sistema di quote ripartite a livello delle imprese di prima trasformazione ad un sistema di quote ripartite a livello dei produttori. Questo cambiamento inciderà sulle colture destinate al raccolto 1995.

    I produttori tengano inoltre presente che la Commissione ha proposto al Consiglio, nel contesto del pacchetto prezzi 1995, la seguente ripartizione delle quote per i vari gruppi di varietà di tabacco per il raccolto 1995.

    (...)».

    14 Detta comunicazione contiene quindi una tabella che ricapitola, per varietà di tabacco e per Stato membro, la ripartizione delle quote proposte dalla Commissione al Consiglio per il raccolto 1995.

    15 Per quanto concerne la ripartizione delle quote di produzione, l'art. 3 del regolamento n. 1066/95 prevede:

    «(...)

    Gli Stati membri rilasciano ai produttori gli attestati di quota entro il 31 gennaio dell'anno del raccolto.

    (...)

    Per il raccolto 1995, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il termine di cui al paragrafo 2 fino al 31 maggio».

    16 L'art. 20 del regolamento n. 1066/95 dispone:

    «Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

    17 Pubblicato il 13 maggio 1995, il regolamento n. 1066/95 è entrato in vigore il 14 maggio seguente.

    18 Il regolamento n. 1067/95 determina in particolare i contratti di coltivazione, le modalità di versamento dei premi, i controlli e le sanzioni.

    19 Ai sensi dell'art. 2 di detto regolamento:

    «Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal raccolto 1995 (...)».

    20 Pubblicato il 13 maggio 1995, il regolamento n. 1067/95 è entrato in vigore il 14 maggio successivo.

    21 Inoltre, il regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1550 (GU L 148, pag. 39), ha stabilito, per il raccolto 1995, i premi ed i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco. Ai sensi dell'art. 3, tale regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ossia il 30 giugno 1995.

    La causa principale e la questione pregiudiziale

    22 La ATB e altri hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'annullamento degli atti e delle disposizioni adottati dai competenti organismi italiani con i quali è stata distribuita la quota nazionale di produzione di tabacco per il raccolto 1995 e sono state attribuite le rispettive quote individuali. Essi fondano il loro ricorso sull'invalidità dei regolamenti nn. 711/95, 1066/95 e 1067/95.

    23 Il giudice a quo ricorda che il tabacco si semina a febbraio e le piantine si trapiantano nei campi nel mese di aprile. Ora, il regolamento n. 711/95 è entrato in vigore il 2 aprile 1995. Si è avuta conoscenza delle relative disposizioni di applicazione, contenute nei regolamenti nn. 1066/95 e 1067/95, solo il giorno della loro pubblicazione, ossia il 13 maggio 1995. Infine, i limiti di garanzia globali per ciascuna varietà di tabacco, i quali sono indispensabili per la determinazione definitiva della quota attribuita a ciascun produttore, sono stati fissati, per il raccolto 1995, solo con il regolamento n. 1550/95, ossia il 29 giugno 1995. Conseguentemente, i produttori di tabacco hanno dovuto orientare le loro scelte di produzione essenzialmente sulla base dei dati dei raccolti 1993 e 1994 ed hanno cominciato a ricevere le prime indicazioni attendibili solo in corso di raccolto, mentre le informazioni definitive sono pervenute loro soltanto a raccolto ultimato.

    24 Il giudice a quo ne deduce che la ATB e altri non sono stati posti in grado di adattare la loro produzione per il raccolto 1995 ai criteri fissati dai regolamenti nn. 711/95, 1066/95 e 1067/95, poiché la nuova normativa comunitaria è stata adottata quando le scelte imprenditoriali erano già state compiute e la piantatura relativa a detto raccolto già effettuata.

    25 Il giudice nazionale rileva che la ATB e altri non contestano il nuovo regime di applicazione dei limiti di garanzia, bensì il carattere tardivo con cui è intervenuta l'adozione della normativa comunitaria, che è stata loro resa nota in un momento in cui la produzione di tabacco per il raccolto 1995 era già entrata nella sua fase finale. Infatti, a suo parere, le quote di produzione per l'anno 1995 modificano il regime precedente delle quote di trasformazione, causando ai produttori una perdita irreversibile, pari alla differenza tra le quote di trasformazione e quelle di produzione.

    26 La mancata introduzione di disposizioni transitorie di adattamento oppure il mancato riporto al raccolto successivo degli effetti del nuovo regime, detto dei «limiti di garanzia», basato sulle quote di produzione, presenta, secondo la ATB e altri, le caratteristiche di una vera e propria violazione dei principi fondamentali dell'OCM del tabacco greggio nonché del principio della tutela del legittimo affidamento. Infatti, da un lato, non sembra che lo scopo perseguito attraverso l'introduzione di una quota di produzione possa essere raggiunto tramite regolamenti pubblicati quando i produttori hanno già adottato ed attuato le loro decisioni. Dall'altro, detto principio della tutela del legittimo affidamento richiederebbe che le misure che limitano la produzione siano adottate e comunicate in tempo utile affinché non abbiano ripercussioni negative sugli investimenti dei produttori.

    27 In tali circostanze, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 711, nonché l'art. 20 del regolamento (CE) della Commissione 12 maggio 1995, n. 1066, e l'art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 12 maggio 1995, n. 1067, nell'introdurre un'innovativa modalità di regolamentazione nel regime dei premi per la produzione di tabacco quando la piantatura era già stata effettuata e i produttori hanno investito secondo criteri di ragionevole apprezzamento fondati sulla disciplina comunitaria vigente al momento della semina e del trapianto in campo, violino i principi di conforme organizzazione del mercato agricolo nel settore del tabacco nonché quello del legittimo affidamento».

    28 Si deve preliminarmente rilevare che la ATB e altri nonché il governo italiano contestano anche la validità del regolamento n. 1550/95, che ha provveduto alla fissazione dei limiti di garanzia complessivi per ciascuna varietà di tabacco.

    29 Occorre ricordare a questo proposito che l'art. 177 del Trattato prevede una collaborazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali attraverso un procedimento non contenzioso, indipendente da ogni iniziativa delle parti e nel corso del quale queste ultime sono solamente invitate a presentare le loro osservazioni. Ai sensi di detto articolo, spetta al giudice nazionale e non alle parti della controversia principale adire la Corte. Essendo quindi riservata al giudice nazionale la facoltà di stabilire quali questioni vadano sottoposte alla Corte, le parti non possono modificarne il tenore (v., segnatamente, sentenza 9 dicembre 1965, causa 44/65, Singer, Racc. pag. 952, in particolare pag. 959).

    30 Orbene, come giustamente rileva la Commissione, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio non ha chiesto alla Corte una pronuncia in via pregiudiziale sulla validità del regolamento n. 1550/95.

    31 Date tali circostanze non occorre esaminare la validità di tale regolamento.

    Sulla validità dei regolamenti nn. 711/95, 1066/95 e 1067/95

    32 La ATB e altri nonché il governo italiano sostengono che i regolamenti nn. 711/95, 1066/95 e 1067/95 hanno introdotto innovazioni di rilievo quanto alle modalità di regolamentazione del regime dei premi per la produzione di tabacco, introducendo un regime definitivo, applicabile a partire dal raccolto 1995, nel quale il rispetto del limite di garanzia fissato annualmente per ciascuna varietà è garantito attribuendo quote di produzione direttamente ai vari produttori e non più alle imprese di trasformazione.

    33 Essi lamentano il pregiudizio arrecato al loro legittimo affidamento in quanto le misure atte a produrre conseguenze sui loro investimenti non sono state loro comunicate in tempo utile, visto che i detti regolamenti sono applicabili al raccolto 1995 nonostante siano stati pubblicati in piena campagna agricola. Tali regolamenti avrebbero anche disconosciuto i principi sui quali si fonda l'OCM del tabacco greggio e, in particolare, il principio secondo cui occorre fissare i termini per la distribuzione delle quote con sufficiente anticipo per permettere ai produttori di tener conto, nei limiti del possibile, di tali dati ai fini della produzione del tabacco. Tale principio emergerebbe dal terzo `considerando' del regolamento n. 3477/92 e dal secondo `considerando' del regolamento n. 1066/95, nonché dall'art. 3, secondo comma, del regolamento n. 1066/95, il quale introduce l'obbligo per le autorità nazionali di rilasciare ai produttori gli attestati di quota entro il 31 gennaio dell'anno del raccolto, anche se, per il solo raccolto 1995, tale disposizione autorizza gli Stati membri a prorogare tale termine fino al 31 maggio.

    34 Il regolamento n. 711/95 nonché i suoi regolamenti di attuazione, ossia i regolamenti nn. 1066/95 e 1067/95, avrebbero così applicazione retroattiva, non necessaria per le finalità proprie del regolamento n. 711/95; infatti, questo avrebbe lo scopo di orientare in modo migliore la produzione, alla luce dell'esperienza acquisita, permettendo agli Stati membri di versare i premi direttamente ai produttori.

    35 La ATB e altri nonché il governo italiano ricordano a tale proposito che, ai sensi del punto 18 della sentenza 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni (Racc. pag. I-3695; in prosieguo: la «sentenza Crispoltoni I»), lo scopo perseguito attraverso il contingentamento della produzione non può essere raggiunto se l'adozione delle misure ad esso relative avviene tardivamente, quando le decisioni riguardanti l'estensione delle superfici da coltivare sono già state adottate e le operazioni di piantatura sono state effettuate.

    36 Essi fanno valere anche che il ritardo nell'adozione dei regolamenti nn. 711/95, 1066/95 e 1067/95 ha obbligato i produttori di tabacco a calcolare per proprio conto le rispettive quote individuali sulla base del metodo che veniva applicato ai raccolti precedenti per determinare le quote di trasformazione. Ora, il regolamento n. 1066/95 avrebbe, in modo totalmente imprevedibile, modificato il metodo di calcolo di tali quote.

    37 Occorre ricordare anzitutto che, pur se il principio del rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, e ciò in particolare in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica. Ne discende che gli operatori economici non possono far valere un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio loro derivante dall'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati e del quale hanno fruito in un determinato momento (v., in particolare, sentenze 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93, Crispoltoni e a., Racc. pag. I-4863, punti 57 e 58, e 17 settembre 1998, causa C-372/96, Pontillo, Racc. pag. I-5091, punti 22 e 23).

    38 Ciò vale a maggior ragione in un caso come quello di cui alla causa principale, in cui la normativa comunitaria applicabile, ossia l'art. 9 del regolamento n. 2075/92, prevede che il nuovo regime di attribuzione diretta delle quote ai produttori avrebbe dovuto essere applicato da tutti gli Stati membri non oltre il raccolto 1995, potendo questi ultimi continuare ad assegnare le quote alle imprese di trasformazione solo in via transitoria per i raccolti 1993 e 1994 (v., su quest'ultimo punto, sentenza 12 settembre 1996, cause riunite C-254/94, C-255/94 e C-269/94, Fattoria autonoma tabacchi e a., Racc. pag. I-4235, punto 36).

    39 E' vero che, ai punti 20 e 21 della sentenza Crispoltoni I, la Corte ha affermato che il regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 110, pag. 35), e il regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1988, n. 2268, che fissa, per il raccolto 1988, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/87 (GU L 199, pag. 20), erano invalidi in quanto prevedevano un quantitativo massimo garantito per il tabacco della varietà Bright raccolto nel 1988; nella motivazione di tale decisione la Corte ha rilevato che gli operatori economici interessati, anche se dovevano ritenere prevedibili misure dirette a limitare ogni aumento della produzione di tabacco nella Comunità ed a scoraggiare la produzione di varietà difficilmente commerciabili, essi potevano tuttavia far affidamento sul fatto che eventuali misure aventi ripercussioni sui loro investimenti fossero loro comunicate in tempo utile.

    40 Ciò non valeva per i regolamenti in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza Crispoltoni I. Infatti, ai punti 14-16 di questa, la Corte ha accertato che i regolamenti nn. 1114/88 e 2268/88 avevano effetto retroattivo, dal momento che imponevano la riduzione dei prezzi di intervento nonché dei premi in caso di superamento del quantitativo massimo garantito per il tabacco della varietà Bright raccolto nel 1988, e dal momento che erano stati pubblicati, rispettivamente, alla fine dei mesi di aprile e luglio 1988, ossia in momenti in cui, da un lato, la semina per l'anno in corso era già stata effettuata e, dall'altro, le piantine erano già state trapiantate nei campi.

    41 Tuttavia, come è stato precisato al punto 45 della sentenza 26 marzo 1998, causa C-324/96, Petridi (Racc. pag. I-1333), nella sentenza Crispoltoni I la Corte si è pronunciata sull'applicazione retroattiva, quanto al raccolto di tabacco del 1988, del sistema dei quantitativi massimi garantiti, ignoto agli operatori economici interessati tanto in rapporto alla natura delle nuove misure di organizzazione del mercato del tabacco nella Comunità quanto in rapporto alla data della loro entrata in vigore.

    42 L'adozione del regolamento n. 711/95 si colloca invece in un contesto differente. Infatti, dopo il 30 luglio 1992, data di pubblicazione del regolamento n. 2075/92, gli operatori economici interessati sapevano che il sistema delle quote di trasformazione era stato mantenuto in Italia solo in via transitoria e che il nuovo sistema delle quote di produzione avrebbe trovato applicazione a partire dal raccolto 1995.

    43 Il regolamento n. 711/95, pubblicato il 1_ aprile 1995, ha quindi solo confermato l'applicazione del sistema delle quote di produzione al raccolto 1995, quando la proposta della Commissione relativa a tale regolamento era stata presentata fin dal 23 febbraio 1995.

    44 Inoltre, occorre ricordare che, con comunicazione pubblicata il 4 aprile 1995, la Commissione aveva attirato l'attenzione dei produttori di tabacco sul passaggio dal sistema delle quote di trasformazione a quello delle quote di produzione e sul fatto che tale modifica avrebbe interessato le colture del raccolto 1995. Detta comunicazione conteneva anche una tabella che indicava la ripartizione, tra gli Stati membri, dei quantitativi disponibili per gruppo di varietà, proposta dalla Commissione al Consiglio per il raccolto 1995, e che riportava, per le varietà coltivate in Italia, quantitativi identici a quelli di cui al regolamento n. 1550/95.

    45 Da quanto precede risulta che gli operatori economici interessati erano a conoscenza, già prima del trapianto delle piantine, che avviene in Italia verso la fine del mese di aprile, dell'applicazione del sistema delle quote di produzione al raccolto 1995 nonché dei quantitativi disponibili riguardo alle varietà coltivate in Italia per detto raccolto. Ora, detta operazione è quella che comporta le spese maggiori nella coltivazione del tabacco ed è quindi nel momento in cui è effettuata che i produttori devono decidere sull'estensione delle superfici da coltivare.

    46 Ciò considerato, il regolamento n. 711/95 non ha violato il legittimo affidamento dei produttori di tabacco né i principi sui quali si fonda l'OCM del tabacco greggio.

    47 Inoltre, contrariamente a quanto sostengono la ATB e altri nonché il governo italiano, il legittimo affidamento dei produttori di tabacco non è stato leso neppure dalle modifiche apportate con i regolamenti nn. 1066/95 e 1067/95 alle modalità di applicazione del regolamento n. 2075/92 relativamente al regime di quote e di premi nel settore del tabacco greggio.

    48 Occorre rilevare, a tale proposito, che l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 2075/92 imponeva di calcolare le quote di trasformazione in misura proporzionale alla media dei quantitativi conferiti per la trasformazione nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartite per gruppo di varietà, ad esclusione tuttavia del raccolto 1992. Lo stesso sistema veniva applicato per determinare le quote di produzione negli Stati membri che avessero deciso di non avvalersi del regime transitorio delle quote di trasformazione.

    49 Come ha rilevato giustamente l'avvocato generale ai paragrafi 25-29 delle sue conclusioni, da un confronto tra le disposizioni del regolamento n. 3477/92, che ha fissato le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994, e quelle del regolamento n. 1066/95, che ha fissato dette modalità rispetto ai raccolti 1995, 1996 e 1997, risulta che gli elementi essenziali del metodo di calcolo delle quote individuali non sono stati modificati. Infatti, tale metodo resta fondato sulla media dei quantitativi consegnati nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartiti per gruppo di varietà, ad esclusione tuttavia del raccolto 1992. Le modifiche apportate dal regolamento n. 1066/95 si limitano ad adattare le modalità pratiche di tale metodo di calcolo al sistema delle quote di produzione definitivamente introdotto con il regolamento n. 711/95.

    50 D'altra parte dalle osservazioni del governo italiano emerge che tale adattamento del metodo di calcolo delle quote non ha impedito all'amministrazione italiana, con la circolare 28 febbraio 1995, di attribuire ai produttori di tabacco, in via provvisoria, quote per il raccolto 1995 e di confermarle con circolare 24 maggio 1995, ossia solo undici giorni dopo la pubblicazione del regolamento n. 1066/95.

    51 Da quanto precede discende che l'adattamento, introdotto con il regolamento n. 1066/95, del metodo di calcolo delle quote individuali attribuite ai produttori di tabacco non ha leso il loro legittimo affidamento né i principi sui quali si fonda l'OCM del tabacco greggio.

    52 Occorre aggiungere a questo proposito che, come giustamente rilevato dalla Commissione, il regime delle quote di produzione diminuisce i rischi di riduzione delle quote individuali dei produttori, per ragioni indipendenti dalla volontà di questi ultimi, dal momento che, in base a tale regime e a differenza di quello precedente delle quote di trasformazione, i produttori di tabacco non possono più subire riduzioni delle loro quote, proporzionali a quelle che colpiscono le quote delle imprese di trasformazione, per motivi riguardanti solo queste ultime.

    53 Anche ammesso che le modifiche apportate dal regolamento n. 1067/95 abbiano provocato una riduzione dei premi versati alla ATB e altri, è sufficiente rilevare che, come si è ricordato sopra al punto 37, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, specialmente in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica. Ciò vale riguardo alla determinazione dei premi, che possono essere ridotti da un anno all'altro (v. precitata sentenza Pontillo, punto 28).

    54 Ciò considerato, occorre risolvere la questione pregiudiziale affermando che dal suo esame non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dei regolamenti nn. 711/95, 1066/95 e 1067/95.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    55 Le spese sostenute dal governo italiano, nonché dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza 11 marzo 1998, dichiara:

    L'esame della questione sollevata non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità:

    - del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 711, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;

    - del regolamento (CE) della Commissione 12 maggio 1995, n. 1066, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996 e 1997, e

    - del regolamento (CE) della Commissione 12 maggio 1995, n. 1067, che modifica il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio.

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