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Document b53910af-1de7-11ed-8fa0-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione, del 12 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02020R1226 — IT — 15.08.2022 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1226 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 289 del 3.9.2020, pag. 285)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1301 DELLA COMMISSIONE  del 31 marzo 2022

  L 197

10

26.7.2022




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1226 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Informazioni da includere nella notifica STS

1.  

Le informazioni da includere nella notifica STS a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2402 sono le seguenti:

a) 

quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP, le informazioni specificate nell’allegato I;

b) 

quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP, le informazioni specificate nell’allegato II;

c) 

per i programmi ABCP, le informazioni specificate nell’allegato III;

▼M1

d) 

quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica nel bilancio, le informazioni specificate nell’allegato IV.

▼B

2.  

Nel caso di cartolarizzazioni per le quali non deve essere redatto il prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni da includere nella notifica STS a norma del paragrafo 1 sono accompagnate da quanto segue:

a) 

quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP, le informazioni specificate nei campi STSS9 e STSS10 dell’allegato I;

b) 

quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP, le informazioni specificate nei campi STSAT9 e STSAT10 dell’allegato II;

c) 

per i programmi ABCP, le informazioni specificate nel campo STSAP9 dell’allegato III;

▼M1

d) 

quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica nel bilancio, le informazioni specificate nei campi STSSY2, STSSY10, STSSY12 e STSSY13 dell’allegato IV.

▼B

Ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, la pubblicazione della notifica STS per tali cartolarizzazioni è limitata alle informazioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 2

Informazioni supplementari

▼M1

Quando i seguenti documenti contengono informazioni pertinenti ai fini della notifica STS, nella colonna «Informazioni supplementari» dell’allegato I, II, III o IV può essere inserito un riferimento alle parti pertinenti di detti documenti e, se dette informazioni sono fornite, la documentazione è identificata con precisione:

▼B

a) 

il prospetto redatto a norma del regolamento (UE) 2017/1129;

b) 

qualsiasi altra documentazione di base di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;

▼M1

c) 

qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS, compresi, per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, i documenti relativi ai cedenti, agli investitori, all’accordo sulla protezione del credito, all’agente terzo verificatore di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 e, se disponibile, alla documentazione a sostegno delle «credit linked note» di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 10, quinto comma, del regolamento (UE) 2017/2402.

▼B

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Informazioni da trasmettere all’ESMA a norma degli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2017/2402 in merito alle cartolarizzazioni non ABCP

Informazioni generali



Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DA SEGNALARE (1)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSS0

Articolo 27, paragrafo 1

Primo referente

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell’autorità competente pertinente

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione (2)

STSS1

N/A

Codice di identificazione dello strumento

Se disponibile, il codice o i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN). Se l’ISIN non è disponibile, qualsiasi altro codice unico di identificazione dei titoli assegnato alla cartolarizzazione.

Se disponibile in base all’Allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione.

STSS2

N/A

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI)

Il LEI del/dei cedente/i e del/dei promotore/i e, se disponibile, del/dei prestatore/i originario/i.

Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS3

N/A

Identificativo della notifica

Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall’ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa.

N/A

▼M1

STSS4

N/A

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (3).

Se più di una notifica STS è trasmessa mediante tale identificativo unico della cartolarizzazione, è necessaria una dichiarazione che ne spieghi le motivazioni.

N/A

▼B

STSS5

N/A

Identificativo del prospetto

Se disponibile, l’identificativo del prospetto fornito dalla pertinente autorità competente.

N/A

STSS6

N/A

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato.

N/A

STSS7

N/A

Nome della cartolarizzazione

Il nome della cartolarizzazione.

Allegato 9, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS8

Articolo 18 e articolo 27, paragrafo 3

Paese di stabilimento

Se disponibile, il paese di stabilimento del/dei cedente/i, del/dei promotore/i, della/delle SSPE e del/dei prestatore/i originario/i.

N/A

STSS9

N/A

Classificazione della cartolarizzazione

Il tipo di cartolarizzazione:

— cartolarizzazione non ABCP;

— cartolarizzazione ABCP;

— programma ABCP.

N/A

STSS10

N/A

Classificazione delle esposizioni sottostanti

Il tipo di esposizioni sottostanti, tra cui:

1)  prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile tra quelli di cui all’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfa i requisiti per l’attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento;

2)  prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio;

3)  linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico;

4)  linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di impresa o società;

5)  prestiti per veicoli/leasing auto;

6)  crediti su carte di credito;

7)  crediti commerciali;

8)  altre esposizioni sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta.

N/A

STSS11

N/A

Data di emissione

Se è redatto un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 (4), la data di approvazione del prospetto.

In tutti gli altri casi, la data di chiusura dell’operazione più recente.

N/A

STSS12

N/A

Data di notifica

La data della notifica all’ESMA.

N/A

STSS13

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal terzo autorizzato.

N/A

STSS14

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome e il paese di stabilimento del terzo autorizzato.

N/A

STSS15

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome dell’autorità competente che lo ha autorizzato.

N/A

STSS16

Articolo 27, paragrafo 5

Status STS

La notifica motivata da parte del cedente e del promotore che la cartolarizzazione ha cessato di essere considerata STS.

N/A

▼M1

STSS17

Articolo 27, paragrafo 3

Il cedente (o prestatore originario) è un ente creditizio

«Sì» o «No» per indicare se il cedente o il prestatore originario sono un ente creditizio o un’impresa di investimento stabiliti nell’Unione.

N/A

▼B

STSS18

Articolo 27, paragrafo 3

Conferma dei criteri di concessione dei crediti

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la conferma del fatto che i criteri, le procedure e i sistemi per la concessione dei crediti del cedente o del prestatore originario sono applicati a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSS19

Articolo 27, paragrafo 3

La conferma del fatto che la concessione di crediti è soggetta a vigilanza

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la conferma del fatto che la concessione dei crediti di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 è soggetta a vigilanza.

N/A

(1)   

Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

(2)   

Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26).

(3)   

Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dettagli di una cartolarizzazione che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1).

(4)   

Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

Informazioni specifiche



Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

Conferma

Spiegazione concisa

Spiegazione dettagliata

CONTENUTO DA SEGNALARE (1)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSS20

Articolo 20, paragrafo 1

Trasferimento delle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva

 

 

Una spiegazione concisa che illustri in che modo il trasferimento delle esposizioni sottostanti avviene tramite vendita effettiva, o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici, in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

▼M1

STSS21

Articolo 20, paragrafo 2

Soggetto a disposizione rigida in tema di revocatoria

 

 

Una spiegazione concisa che illustri se la cartolarizzazione contiene una delle disposizioni rigide in tema di revocatoria di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSS22

Articolo 20, paragrafo 3

Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria nei diritti fallimentari nazionali

 

 

Una conferma dell’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di revocatoria di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980

▼B

STSS23

Articolo 20, paragrafo 4

Trasferimento quando il venditore non è il prestatore originario

 

 

Se il venditore non è il prestatore originario, una dichiarazione attestante che la cartolarizzazione è conforme all’articolo 20, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS24

Articolo 20, paragrafo 5

Trasferimento mediante cessione perfezionato in un momento successivo

 

 

Quando il trasferimento delle esposizioni sottostanti è effettuato mediante cessione e perfezionato in un momento successivo alla data di conclusione della cartolarizzazione, una spiegazione concisa che illustri se e come il perfezionamento è attivato almeno dagli eventi minimi prestabiliti di cui all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402.

Quando sono utilizzati meccanismi alternativi di trasferimento, la conferma del fatto che l’insolvenza del cedente non comprometterebbe la capacità della SSPE di far valere i propri diritti né le impedirebbe di farli valere.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS25

Articolo 20, paragrafo 6

Dichiarazioni e garanzie

 

 

Una spiegazione concisa che illustri se e come vi sono dichiarazioni e garanzie fornite dal venditore per attestare che le esposizioni sottostanti incluse nella cartolarizzazione non sono vincolate né si trovano in altra situazione prevedibilmente in grado di compromettere l’opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS26

Articolo 20, paragrafo 7

Criteri di ammissibilità che non consentono la gestione attiva del portafoglio delle esposizioni sottostanti su base discrezionale

 

 

Una spiegazione concisa che illustri come:

— le esposizioni sottostanti trasferite o cedute dal venditore alla SSPE soddisfino criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale;

— la selezione e il trasferimento delle esposizioni sottostanti incluse nella cartolarizzazione si basino su procedure chiare che facilitano l’individuazione delle esposizioni selezionate o trasferite nella cartolarizzazione e non ne consentono la gestione attiva del portafoglio su base discrezionale.

Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS27

Articolo 20, paragrafo 8

Omogeneità delle attività

 

 

Una spiegazione dettagliata dell’omogeneità del portafoglio di esposizioni sottostanti che garantiscono la cartolarizzazione. A tal fine, includere un riferimento alla norma tecnica di regolamentazione dell’EBA relativa all’omogeneità [regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione] (2) e spiegare dettagliatamente in che modo è soddisfatta ognuna delle condizioni specificate all’articolo 1 dello stesso regolamento delegato.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS28

Articolo 20, paragrafo 9

Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti: nessuna ricartolarizzazione

 

 

La conferma del fatto che le esposizioni sottostanti non comprendono posizioni verso la cartolarizzazione e che pertanto la cartolarizzazione notificata non è una ricartolarizzazione.

Allegato 19, punto 2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS29

Articolo 20, paragrafo 10

Solidità dei parametri di sottoscrizione

 

 

Una spiegazione dettagliata che illustri:

— se le esposizioni sottostanti sono state create nel corso ordinario dell’attività del prestatore e se i parametri di sottoscrizione applicati non erano meno rigorosi di quelli applicati al momento della creazione alle esposizioni non cartolarizzate;

— se i parametri di sottoscrizione e qualsiasi modifica sostanziale rispetto a precedenti parametri di sottoscrizione sono stati o saranno divulgati integralmente e senza indebito ritardo ai potenziali investitori;

— il modo in cui, nelle cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di esposizioni sottostanti soddisfa i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402;

— se la valutazione del merito di credito del mutuatario risponde ai requisiti fissati all’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE (3) o all’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE (4) ovvero, se del caso, a requisiti equivalenti di paesi terzi.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS30

Articolo 20, paragrafo 10

Esperienza del cedente/del prestatore

 

 

Una spiegazione dettagliata che illustri se il cedente o il prestatore originario hanno esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS31

Articolo 20, paragrafo 11

Esposizioni sottostanti trasferite senza esposizioni in stato di default

 

 

Una spiegazione dettagliata che illustri:

— se le esposizioni sottostanti trasferite non comprendono, al momento della selezione, esposizioni in stato di default (o esposizioni ristrutturate) ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402;

— se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2017/2402;

— se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;

— se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS32

Articolo 20, paragrafo 12

Almeno un pagamento al momento del trasferimento

 

 

La conferma del fatto che, al momento del trasferimento delle esposizioni, i debitori abbiano effettuato almeno un pagamento.

La conferma del fatto che si applichi (o no) l’esenzione di cui all’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punti 3.3 e 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS33

Articolo 20, paragrafo 13

Il rimborso dei detentori non è strutturato in modo da dipendere in maniera preponderante dalla vendita delle attività.

 

 

Una spiegazione dettagliata del grado di dipendenza dei rimborsi dei detentori della posizione verso la cartolarizzazione dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti.

Allegato 19, punto 3.4.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS34

Articolo 21, paragrafo 1

Conformità all’obbligo di mantenimento del rischio

 

 

Una spiegazione concisa del modo in cui il cedente, il promotore o il prestatore originario della cartolarizzazione non ABCP adempie l’obbligo di mantenimento del rischio conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402.

L’indicazione del soggetto che mantiene l’interesse economico netto rilevante e dell’opzione utilizzata per mantenere il rischio:

1)  porzione verticale, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402;

2)  quota del venditore, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;

3)  esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402;

4)  segmento prime perdite, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402;

5)  esposizione che copre le prime perdite, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402;

6)  non rispetto dei requisiti di mantenimento del rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402;

7)  altre opzioni utilizzate.

Allegato 9, punto 3.1, e Allegato 19, punto 3.4.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS35

Articolo 21, paragrafo 2

Attenuazione del rischio di tasso di interesse (IR) e del rischio di cambio (FX)

 

 

Una spiegazione concisa che illustri se il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio sono adeguatamente attenuati e se sono adottate misure a tal fine e che confermi che dette misure sono comunicate agli investitori.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS36

Articolo 21, paragrafo 2

Derivati acquistati/venduti dalla SSPE

 

 

Una dichiarazione concisa per indicare che la SSPE non ha stipulato contratti derivati, tranne nelle circostanze di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS37

Articolo 21, paragrafo 2

Derivati che utilizzano regole comuni

 

 

Una spiegazione concisa che illustri se gli strumenti di copertura utilizzati sono sottoscritti e documentati in base a regole comunemente accettate.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS38

Articolo 21, paragrafo 3

Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale

 

 

Una spiegazione concisa che illustri se e in che modo il pagamento dell’interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività della cartolarizzazione è calcolato con riferimento a tassi di interesse del mercato di uso generale o a tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento.

Allegato 19, punti 2.2.2 e 2.2.13, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS39

Articolo 21, paragrafo 4

Nessun blocco di contante in seguito ad avvio di azione esecutiva o a notifica di messa in mora

 

 

Una dichiarazione in termini generali per indicare che sono soddisfatti tutti i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS40

Articolo 21, paragrafo 4

a) Nessun quantitativo di contante è bloccato

 

 

La conferma del fatto che non sarebbe bloccato contante a seguito dell’avvio di azione esecutiva o di notifica di messa in mora.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS41

Articolo 21, paragrafo 4

b) Gli introiti in capitale sono trasferiti agli investitori

 

 

La conferma del fatto che gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori mediante rimborso sequenziale delle posizioni verso la cartolarizzazione in funzione del rango (seniority) di ciascuna.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS42

Articolo 21, paragrafo 4

c) Il rimborso non è invertito rispetto al rango

 

 

La conferma del fatto che il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione non deve essere invertito rispetto al rango di ciascuna.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS43

Articolo 21, paragrafo 4

d) Nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato

 

 

La conferma del fatto che nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS44

Articolo 21, paragrafo 5

Cartolarizzazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale

 

 

La conferma del fatto che per le operazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale sono previsti valori di attivazione basati sulla performance delle esposizioni sottostanti che comportano il ripristino della priorità di pagamento secondo pagamenti sequenziali in funzione del rango.

La conferma del fatto che tali valori di attivazione comprendono almeno il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti al di sotto di una data soglia.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS45

Articolo 21, paragrafo 6

Cartolarizzazione rotativa con eventi determinanti il rimborso anticipato per la conclusione del periodo rotativo sulla base di eventi attivatori prestabiliti

 

 

Una spiegazione concisa, se del caso, del modo in cui le disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 trovano riscontro nella documentazione riguardante l’operazione.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS46

Articolo 21, paragrafo 6, lettera a)

a) Deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti

 

 

Una spiegazione concisa, se del caso, del modo in cui le disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 trovano riscontro nella documentazione riguardante l’operazione.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS47

Articolo 21, paragrafo 6, lettera b)

b) Evento di insolvenza riguardante il cedente o il gestore

 

 

Una spiegazione concisa, se del caso, del modo in cui le disposizioni o i valori di attivazione di cui all’articolo 21, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 trovano riscontro nella documentazione riguardante l’operazione.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS48

Articolo 21, paragrafo 6, lettera c)

c) Calo del valore delle esposizioni sottostanti detenute dalla SSPE al di sotto di una data soglia

 

 

Una spiegazione concisa, se del caso, del modo in cui le disposizioni o i valori di attivazione di cui all’articolo 21, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402 trovano riscontro nella documentazione riguardante l’operazione, utilizzando rimandi alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS49

Articolo 21, paragrafo 6, lettera d)

d) Incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita (evento attivatore della conclusione del periodo rotativo).

 

 

Una spiegazione concisa, se del caso, del modo in cui le disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402 trovano riscontro nella documentazione riguardante l’operazione.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS50

Articolo 21, paragrafo 7, lettera a)

a) Informazioni relative agli obblighi contrattuali del gestore, del fiduciario e dei prestatori di altri servizi accessori

 

 

La conferma del fatto che la documentazione riguardante l’operazione specifica tutti i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS51

Articolo 21, paragrafo 7, lettera b)

b) Disposizioni sulla continuità del servizio del debito

 

 

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione soddisfa espressamente i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS52

Articolo 21, paragrafo 7, lettera c)

c) Disposizioni sulla continuità delle controparti dei derivati

 

 

La conferma del fatto che la documentazione riguardante l’operazione contiene tutte le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS53

Articolo 21, paragrafo 7, lettera c)

d) Disposizioni sulla continuità dei fornitori di liquidità e della banca del conto

 

 

La conferma del fatto che la documentazione riguardante l’operazione contiene tutte le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS54

Articolo 21, paragrafo 8

Esperienza richiesta al gestore e politiche e procedure e controlli adeguati di gestione del rischio messi in atto

 

 

Una spiegazione dettagliata che illustri in che modo sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 8, compresi i riferimenti alle politiche e alle procedure miranti a garantirne il rispetto.

Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS55

Articolo 21, paragrafo 9

Definizioni chiare e coerenti relative al trattamento dei prestiti problematici

 

 

La conferma del fatto che la documentazione di base stabilisce in termini chiari e coerenti le definizioni, i rimedi e le azioni relative alle situazioni di debito di cui all’articolo 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS56

Articolo 21, paragrafo 9

Priorità di pagamento ed eventi attivatori

 

 

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione fissa le priorità di pagamento e gli eventi attivatori a norma dell’articolo 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.4.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS57

Articolo 21, paragrafo 10

Pronta risoluzione dei contenziosi tra classi di investitori e responsabilità del fiduciario

 

 

La conferma del fatto che sono rispettate le disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402 relative alla pronta risoluzione dei contenziosi.

Allegato 19, punti 3.4.7 e 3.4.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS58

Articolo 22, paragrafo 1

Dati storici in termini di inadempienza e di perdite

 

 

La conferma della disponibilità dei dati di cui è richiesta la messa a disposizione a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, con la chiara indicazione del luogo in cui sono reperibili.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS59

Articolo 22, paragrafo 2

Campione delle esposizioni sottostanti sottoposto a verifiche esterne

 

 

La conferma del fatto che prima dell’emissione dei titoli un campione delle esposizioni sottostanti è stato sottoposto a verifica esterna condotta da un soggetto adeguato e indipendente.

N/A

STSS60

Articolo 22, paragrafo 3

Disponibilità per i potenziali investitori di un modello di flusso di cassa delle passività

 

 

La conferma della disponibilità per i potenziali investitori, prima della fissazione del prezzo, di un modello di flusso di cassa delle passività e indicazione chiara del luogo in cui tali informazioni sono disponibili. Dopo la fissazione del prezzo la conferma del fatto che dette informazioni sono state messe a disposizione dei potenziali investitori che ne hanno fatto richiesta.

N/A

STSS61

Articolo 22, paragrafo 4

Pubblicazione in merito alla performance ambientale delle esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto

 

 

Una spiegazione concisa che indichi se sono disponibili le informazioni relative alla performance ambientale delle attività finanziate da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 e l’indicazione del luogo in cui le informazioni sono reperibili.

N/A

STSS62

Articolo 22, paragrafo 5

Il cedente e il promotore sono responsabili dell’osservanza dell’articolo 7

 

 

La conferma del fatto che:

— il cedente e il promotore rispettano l’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402;

— le informazioni richieste dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), sono state messe a disposizione dei potenziali investitori che ne hanno fatto richiesta prima della fissazione del prezzo;

— le informazioni richieste dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), sono state messe a disposizione prima della fissazione del prezzo, almeno sotto forma di bozza o di prima stesura.

N/A

(1)   

Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

(2)   

Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (GU L 280 del 6.11.2019, pag. 1).

(3)   

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(4)   

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).




ALLEGATO II

Informazioni da trasmettere all’ESMA a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2402 per quanto riguarda le cartolarizzazioni ABCP

Informazioni generali



Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DA SEGNALARE (1)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSAT0

Articolo 27, paragrafo 1

Primo referente

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell’autorità competente pertinente

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT1

N/A

Codice di identificazione dello strumento

Se disponibile, il codice o i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN). Se mancante, qualsiasi altro codice unico dei titoli assegnato alla cartolarizzazione ABCP.

Se disponibile in base all’Allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione.

STSAT2

N/A

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier —LEI)

Se disponibile, il LEI del/dei cedente/i e/o del/dei promotore/i.

Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT3

N/A

Identificativo della notifica

Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall’ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa.

N/A

▼M1

STSAT4

N/A

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.

Se più di una notifica STS è trasmessa mediante tale identificativo unico della cartolarizzazione, è necessaria una dichiarazione che ne spieghi le motivazioni.

N/A

▼B

STSAT5

N/A

Identificativo del prospetto

Se disponibile, l’identificativo del prospetto fornito dalla pertinente autorità competente.

N/A

STSAT6

N/A

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato.

N/A

STSAT7

N/A

Nome della cartolarizzazione

Se disponibile, il nome della cartolarizzazione o, in mancanza, il nome in codice e il nome usuale.

Allegato 9, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT8

Articolo 18 e articolo 27, paragrafo 3

Paese di stabilimento

Se disponibile, il paese di stabilimento del/dei cedente/i, del/dei promotore/i, della/delle SSPE.

N/A

STSAT9

N/A

Classificazione della cartolarizzazione

Il tipo di cartolarizzazione:

— non ABCP;

— ABCP;

— programma ABCP.

N/A

STSAT10

N/A

Classificazione delle esposizioni sottostanti

Il tipo di esposizioni sottostanti, tra cui:

1)  prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile tra quelli di cui all’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfa i requisiti per l’attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento;

2)  prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio;

3)  linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico;

4)  linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di impresa o società;

5)  prestiti per veicoli/leasing auto;

6)  crediti su carte di credito;

7)  crediti commerciali;

8)  altre esposizioni sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta.

N/A

STSAT11

N/A

Data di emissione

Se è redatto un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129, la data di approvazione del prospetto.

In caso negativo, la data di emissione della cartolarizzazione ABCP.

N/A

STSAT12

N/A

Data di notifica

La data della notifica all’ESMA.

N/A

STSAT13

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal terzo autorizzato.

N/A

STSAT14

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome e il paese di stabilimento del terzo autorizzato.

N/A

STSAT15

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento sulle cartolarizzazioni, il nome dell’autorità competente che lo ha autorizzato.

N/A

STSAT16

Articolo 27, paragrafo 5

Status STS

Eventualità che il cedente e/o il promotore abbiano notificato che la cartolarizzazione ABCP ha cessato di essere considerata STS e motivi della notifica.

N/A

▼M1

STSAT17

Articolo 27, paragrafo 3

Il cedente (o prestatore originario) è un ente creditizio

“Sì” o “No” per indicare se il cedente o il prestatore originario sono un ente creditizio o un’impresa di investimento stabiliti nell’Unione.

N/A;

▼B

STSAT18

Articolo 27, paragrafo 3

Conferma dei criteri di concessione dei crediti

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la conferma del fatto che i criteri, le procedure e i sistemi per la concessione dei crediti del cedente o del prestatore originario sono applicati a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSAT19

Articolo 27, paragrafo 3

La conferma del fatto che la concessione di crediti è soggetta a vigilanza

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la conferma del fatto che la concessione dei crediti di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 è soggetta a vigilanza.

N/A

(1)   

Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

Informazioni specifiche



Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

Conferma

Spiegazione concisa

Spiegazione dettagliata

CONTENUTO DA SEGNALARE (1)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSAT20

Articolo 24, paragrafo 1

Esposizioni sottostanti acquisite mediante vendita effettiva

 

 

Una spiegazione concisa che illustri in che modo il trasferimento delle esposizioni sottostanti avviene tramite vendita effettiva, o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici, in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

▼M1

STSAT21

Articolo 24, paragrafo 2

Soggetto a disposizione rigida in tema di revocatoria

 

 

Una spiegazione concisa che illustri se la cartolarizzazione contiene una delle disposizioni rigide in tema di revocatoria di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSAT22

Articolo 24, paragrafo 3

Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria nei diritti fallimentari nazionali

 

 

Una conferma dell’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di revocatoria di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980

▼B

STSAT23

Articolo 24, paragrafo 4

Trasferimento quando il venditore non è il prestatore originario

 

 

Se il venditore non è il prestatore originario, una dichiarazione attestante che la cartolarizzazione è conforme all’articolo 24, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT24

Articolo 24, paragrafo 5

Trasferimento mediante cessione perfezionato in un momento successivo

 

 

Quando il trasferimento delle esposizioni sottostanti è effettuato mediante cessione e perfezionato in un momento successivo alla data di conclusione della cartolarizzazione, fornire una spiegazione concisa che illustri se e come il perfezionamento è attivato almeno dagli eventi attivatori minimi prestabiliti di cui all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT25

Articolo 24, paragrafo 6

Dichiarazioni e garanzie

 

 

Una spiegazione concisa che illustri se vi sono dichiarazioni e garanzie fornite dal venditore per attestare che le attività incluse nella cartolarizzazione non sono vincolate né si trovano in altra situazione prevedibilmente in grado di compromettere l’opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT26

Articolo 24, paragrafo 7

Criteri di ammissibilità che non consentono la gestione attiva del portafoglio delle esposizioni sottostanti su base discrezionale

 

 

Una spiegazione concisa che illustri se:

— le esposizioni sottostanti trasferite o cedute dal venditore alla SSPE soddisfino criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale;

— la selezione e il trasferimento delle esposizioni sottostanti incluse nella cartolarizzazione sono basati su procedure chiare che facilitano l’individuazione delle esposizioni selezionate o trasferite nella cartolarizzazione e non consentono la gestione attiva del loro portafoglio su base discrezionale.

Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT27

Articolo 24, paragrafo 8

Nessuna ricartolarizzazione

 

 

La conferma del fatto che le esposizioni sottostanti non comprendono posizioni verso la cartolarizzazione e che pertanto la cartolarizzazione notificata non è una ricartolarizzazione.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT28

Articolo 24, paragrafo 9

Esposizioni sottostanti trasferite senza esposizioni in stato di inadempienza

 

 

Una spiegazione dettagliata del fatto che le esposizioni sottostanti trasferite non comprendono, al momento della selezione, esposizioni in stato di inadempienza o esposizioni ristrutturate a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402, a seconda dei casi. Se del caso, una dichiarazione chiara indicante se la cartolarizzazione comporta una situazione di deterioramento dell’affidabilità creditizia al momento della cartolarizzazione, come specificato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2017/2402.

La conferma del fatto che:

— al momento della creazione sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;

— al momento della selezione sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT29

Articolo 24, paragrafo 10

Almeno un pagamento al momento del trasferimento

 

 

La conferma del fatto che, al momento del trasferimento delle esposizioni, i debitori abbiano effettuato almeno un pagamento.

Qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, una spiegazione del motivo, compresa una dichiarazione indicante se si tratta di una delle eccezioni consentite a norma dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punti 3.3 e 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT30

Articolo 24, paragrafo 11

Il rimborso dei detentori non è strutturato in modo da dipendere in maniera preponderante dalla vendita delle attività.

 

 

Una spiegazione dettagliata del grado di dipendenza dei rimborsi dei detentori della posizione verso la cartolarizzazione dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti. Se del caso, una spiegazione dettagliata che indichi se i rimborsi degli investitori non sono considerati dipendere dalla vendita delle attività, come specificato all’articolo 24, paragrafo 11, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.4.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT31

Articolo 24, paragrafo 12

Attenuazione del rischio di tasso di interesse (IR) e del rischio di cambio (FX)

 

 

Una spiegazione concisa che indichi se e come il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio sono adeguatamente attenuati e che confermi che è data comunicazione delle misure adottate a tal fine.

Una spiegazione concisa che illustri se gli strumenti di copertura utilizzati sono sottoscritti e documentati in base a regole comunemente accettate.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT32

Articolo 24, paragrafo 12

Derivati acquistati/venduti dalla SSPE

 

 

Tranne che ai fini della copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio, una spiegazione concisa che indichi se la SSPE non ha stipulato contratti derivati

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT33

Articolo 24, paragrafo 12

Derivati nelle esposizioni sottostanti

 

 

Una spiegazione concisa sulla presenza di derivati nel portafoglio di esposizioni sottostanti.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT34

Articolo 24, paragrafo 12

Derivati che utilizzano regole comuni

 

 

Una spiegazione concisa che indichi se derivati ammissibili ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 12, sono stipulati e documentati secondo regole comuni della finanza internazionale.

Allegato 19, punti 3.4.7 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT35

Articolo 24, paragrafo 13

Definizioni chiare e coerenti relative al trattamento dei prestiti problematici

 

 

La conferma del fatto che la documentazione di base indica, in termini chiari e coerenti, le definizioni, i mezzi di ricorso e le azioni relative alle situazioni di debito di cui all’articolo 24, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT36

Articolo 24, paragrafo 13

Priorità di pagamento ed eventi attivatori

 

 

La conferma del fatto che la documentazione riguardante l’operazione fissa le priorità di pagamento e gli eventi attivatori a norma dell’articolo 24, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punti 3.4.7 e 3.4.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT37

Articolo 24, paragrafo 14

Dati storici in termini di inadempienza e di perdite

 

 

La conferma della disponibilità dei dati di cui è richiesta la messa a disposizione a norma dell’articolo 24, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2017/2402, con la chiara indicazione del luogo in cui i potenziali investitori possono reperire le informazioni prima della fissazione del prezzo.

Se il promotore non ha accesso a tali dati, la conferma del fatto che il venditore ha fornito l’accesso ai dati come specificato all’articolo 24, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2017/2402.

La conferma del fatto che i dati sono disponibili e una dichiarazione chiara che indichi il luogo in cui sono reperibili le informazioni e che i dati coprono un periodo non inferiore a cinque anni, tranne che per i crediti commerciali e gli altri crediti a breve termine per i quali il periodo storico non è inferiore a tre anni.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT38

Articolo 24, paragrafo 15

Omogeneità delle attività

 

 

Una spiegazione dettagliata che illustri come la cartolarizzazione è garantita da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee, tenendo conto delle caratteristiche in termini di flussi di cassa delle diverse tipologie di attività, tra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT39

Articolo 24, paragrafo 15

Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti

 

 

La conferma del fatto che il portafoglio di esposizioni sottostanti ha una durata residua media ponderata di non oltre un anno e nessuna delle esposizioni sottostanti ha una durata residua superiore a tre anni.

La conferma del fatto che si applica la deroga relativa ai portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto o strumentali, a norma dell’articolo 24, paragrafo 15, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT40

Articolo 24, paragrafo 15

Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti

 

 

La conferma, se del caso, del fatto che le esposizioni sottostanti:

— non comprendono prestiti garantiti da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali né prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 (2);

— comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili, con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e con flussi di pagamento prestabiliti per locazioni, capitale e interessi o per qualsiasi altro diritto di ottenere un reddito dalle attività su cui si fondano tali pagamenti;

— non comprendono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE (3), fatta eccezione per le obbligazioni societarie che non siano quotate in una sede di negoziazione.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT41

Articolo 24, paragrafo 16

Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale

 

 

Una spiegazione concisa che illustri se e in che modo il pagamento dell’interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività della cartolarizzazione ABCP è calcolato con riferimento a tassi di interesse del mercato di uso generale o a tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento.

Allegato 19, punti 2.2.2 e 2.2.13, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT42

Articolo 24, paragrafo 17

Nessun blocco di contante in seguito ad avvio di azione esecutiva o a notifica di messa in mora

 

 

Una spiegazione concisa che illustri se sono rispettati tutti i requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2017/2402, compresa una spiegazione concisa dei casi in cui il contante può essere bloccato.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT43

Articolo 24, paragrafo 17

a) Nessun blocco di contante in seguito ad avvio di azione esecutiva o a notifica di messa in mora

 

 

La conferma del fatto che non sarebbe bloccato contante a seguito dell’avvio di azione esecutiva o di notifica di messa in mora.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT44

Articolo 24, paragrafo 17

b) Gli introiti in capitale sono trasferiti agli investitori

 

 

La conferma del fatto che gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori mediante rimborso sequenziale delle posizioni verso la cartolarizzazione in funzione del rango (seniority) di ciascuna.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT45

Articolo 24, paragrafo 17

c) Nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato

 

 

La conferma del fatto che nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT46

Articolo 24, paragrafo 18

Solidità dei parametri di sottoscrizione

 

 

Una spiegazione dettagliata che indichi se le esposizioni sottostanti sono state create nel corso ordinario dell’attività del venditore e se i parametri di sottoscrizione non sono meno rigorosi di quelli applicati a esposizioni che non sono state cartolarizzate.

Una spiegazione dettagliata che illustri se al promotore e agli altri soggetti direttamente esposti alla cartolarizzazione ABCP sono state comunicate eventuali modifiche sostanziali degli standard di sottoscrizione precedenti.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT47

Articolo 24, paragrafo 18

Esperienza del venditore

 

 

Una spiegazione dettagliata che illustri se il venditore ha l’esperienza richiesta nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT48

Articolo 24, paragrafo 19

Cartolarizzazione ABCP rotativa/evento attivatore della qualità creditizia

 

 

Una spiegazione dettagliata, del modo in cui le disposizioni o gli eventi attivatori di cui all’articolo 24, paragrafo 19, del regolamento (UE) 2017/2402 sono inclusi nella documentazione riguardante la cartolarizzazione.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT49

Articolo 24, paragrafo 20

Obblighi dei partecipanti alla cartolarizzazione

 

 

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione include gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore, al gestore e all’eventuale fiduciario e al prestatore di altri servizi accessori.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT50

Articolo 24, paragrafo 20

Disposizioni sulla continuità del servizio del debito

 

 

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione include le procedure e le responsabilità atte a garantire che l’inadempienza o l’insolvenza del gestore non determini la cessazione della gestione.

Allegato 19, punto 3.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT51

Articolo 24, paragrafo 20

Disposizioni sulla continuità delle controparti dei derivati e della banca del conto

 

 

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione include, se del caso, le disposizioni che assicurano la sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto in caso di loro inadempienza, insolvenza e di altri eventi specificati.

Allegato 19, punto 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT52

Articolo 24, paragrafo 20

Solidità del promotore

 

 

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione include disposizioni sul modo in cui il promotore soddisfa i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

(1)   

Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

(2)   

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)   

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).




ALLEGATO III

Informazioni da trasmettere all’ESMA a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/2402 per quanto riguarda i programmi ABCP

Informazioni generali



Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DA SEGNALARE (1)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSAP0

Articolo 27, paragrafo 1

Primo referente

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell’autorità competente pertinente

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP1

N/A

Codice di identificazione dello strumento

Se del caso, i codici internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) assegnati ai programmi ABCP.

Se disponibile in base all’Allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione.

STSAP2

N/A

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI)

Se disponibile, il LEI del/dei promotore/i e/o del/dei programma/i ABCP.

Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP3

N/A

Identificativo della notifica

Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall’ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa.

N/A

▼M1

STSAP4

N/A

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.

Se più di una notifica STS è trasmessa mediante tale identificativo unico della cartolarizzazione, è necessaria una dichiarazione che ne spieghi le motivazioni.

N/A

▼B

STSAP5

N/A

Identificativo del prospetto

Se disponibile, l’identificativo del prospetto fornito dalla pertinente autorità competente.

N/A

STSAP6

N/A

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato.

N/A

STSAP7

N/A

Nome della cartolarizzazione

Il nome del programma ABCP

Allegato 9, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP8

Articolo 18 e articolo 27, paragrafo 3

Paese di stabilimento

Il paese di stabilimento del/dei promotore/i.

Allegato 9, punto 4.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP9

N/A

Classificazione della cartolarizzazione

Il tipo di cartolarizzazione (non ABCP, ABCP, programma ABCP).

N/A

STSAP10

N/A

Data di emissione

La data della prima emissione del programma ABCP

Allegato 9, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP11

N/A

Data di notifica

La data della notifica STS all’ESMA

N/A

STSAP12

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal terzo autorizzato.

N/A

STSAP13

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome e il luogo di stabilimento del terzo autorizzato.

N/A

STSAP14

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome dell’autorità competente che lo ha autorizzato.

N/A

STSAP15

Articolo 27, paragrafo 5

Status STS

La notifica del promotore che il programma ABCP ha cessato di essere considerato STS e motivi della modifica.

N/A

(1)   

Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

Informazioni specifiche



Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

Conferma

Spiegazione concisa

Spiegazione dettagliata

CONTENUTO DA SEGNALARE (1)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSAP16

Articolo 25, paragrafo 1

Il promotore deve essere un ente creditizio soggetto a vigilanza

 

 

La conferma del fatto che il promotore del programma è un ente creditizio soggetto a vigilanza e link ad un documento che attesti tale status.

N/A

STSAP17

Articolo 25, paragrafo 2

Sostegno del promotore come fornitore della linea di liquidità

 

 

La conferma del fatto che il promotore del programma ABCP fornisce una linea di liquidità e sostiene tutte le posizioni verso la cartolarizzazione a livello di programma ABCP, inclusa una descrizione della linea di liquidità e un link ai documenti che dimostrino tale disposizione.

N/A

STSAP18

Articolo 25, paragrafo 3

Dimostrazione all’autorità competente dell’ente creditizio

 

 

La conferma del fatto che, in relazione al suo ruolo di promotore, l’ente creditizio non mette a rischio la sua solvibilità e liquidità e, se disponibile, un link al documento a sostegno del fatto che ha dimostrato questa posizione alle proprie autorità competenti.

N/A

STSAP19

Articolo 25, paragrafo 4

Conformità agli obblighi di dovuta diligenza (due diligence) del promotore

 

 

La conferma del rispetto da parte del promotore degli obblighi di due diligence di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2017/2402, a seconda dei casi. La conferma del fatto che il promotore ha verificato che il venditore abbia predisposto le richieste capacità di gestione e procedure di recupero crediti che rispondano ai requisiti stabiliti all’articolo 265, paragrafo 2, lettere da i) a p), del regolamento (UE) n. 575/2013 o a requisiti equivalenti di paesi terzi.

N/A

STSAP20

Articolo 25, paragrafo 5

Il venditore (a livello di operazione) o il promotore (a livello di programma ABCP) soddisfano i requisiti in materia di mantenimento del rischio di cui all’articolo 6

 

 

Una spiegazione concisa del modo in cui il venditore (cartolarizzazione ABCP) e il promotore (programma ABCP) soddisfano i requisiti relativi al mantenimento del rischio di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402, specificando l’opzione utilizzata per trattenere il rischio, tra cui:

1)  porzione verticale, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402;

2)  quota del venditore, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;

3)  esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402;

4)  segmento prime perdite, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402;

5)  esposizione che copre le prime perdite di ciascuna attività, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402;

6)  non rispetto dei requisiti in materia di mantenimento del rischio del regolamento (UE) 2017/2402;

7)  altro.

Allegato 19, punto 3.4.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP21

Articolo 25, paragrafo 6

Conformità all’articolo 7 a livello di programma ABCP (requisiti di trasparenza)

 

 

La conferma del fatto che:

— il promotore è responsabile dell’osservanza dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402;

— il promotore rispetta l’articolo 7 a livello di programma ABCP;

— il promotore ha messo a disposizione dei potenziali investitori prima della fissazione del prezzo e a loro richiesta: le informazioni aggregate richieste a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 e le informazioni richieste a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2017/2402, almeno sotto forma di bozza o di prima stesura.

N/A

STSAP22

Articolo 25, paragrafo 7

Linea di liquidità utilizzata, nel caso in cui il promotore non rinnovi gli impegni per l’apertura di credito della linea di liquidità

 

 

Una spiegazione concisa del promotore che indichi se la linea di liquidità sarà utilizzata e i titoli in scadenza saranno rimborsati nel caso in cui il promotore non rinnovi l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza.

N/A

STSAP23

Articolo 26, paragrafo 1

Conformità delle cartolarizzazioni ABCP, nell’ambito di un programma ABCP, all’articolo 24, paragrafi da 1 a 8 e da 12 a 20

 

 

La conferma del fatto che tutte le cartolarizzazioni ABCP nell’ambito del programma soddisfano i seguenti requisiti:

— articolo 24, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) 2017/2402;

— articolo 24, paragrafi da 12 a 20, del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSAP24

Articolo 26, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Il 5 % al massimo dell’importo aggregato delle esposizioni sottostanti l’ABCP può essere temporaneamente non conforme a taluni requisiti

 

 

Una spiegazione dettagliata che illustri, se del caso, quali requisiti tra quelli di cui all’articolo 24, paragrafo 9, 10 o 11, del regolamento (UE) 2017/2402 non sono temporaneamente soddisfatti e la percentuale che rappresentano dell’importo aggregato delle esposizioni sottostanti delle cartolarizzazioni ABCP e indicazione del motivo per cui il programma non ha temporaneamente soddisfatto detti requisiti. La conferma del fatto che un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto regolarmente a verifica esterna di conformità condotta da un soggetto adeguato e indipendente.

N/A

STSAP25

Articolo 26, paragrafo 2

La durata residua media ponderata delle esposizioni sottostanti di un programma ABCP non supera due anni.

 

 

La conferma del fatto che la durata residua media ponderata delle esposizioni sottostanti di un programma ABCP non supera due anni.

N/A

STSAP26

Articolo 26, paragrafo 3

Programma ABCP interamente garantito (sostegno del promotore)

 

 

Una spiegazione concisa che illustri se il programma ABCP beneficia del sostegno integrale di un promotore a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSAP27

Articolo 26, paragrafo 4

Nessuna ricartolarizzazione e nessun supporto di credito determinante un secondo strato di segmentazione a livello di programma ABCP

 

 

La conferma del fatto che il programma ABCP non comprende alcuna ricartolarizzazione e che il supporto di credito non determina un secondo strato di segmentazione a livello di programma.

N/A

STSAP28

Articolo 26, paragrafo 5

Nessuna opzione call

 

 

La conferma del fatto che il programma ABCP non comprende opzioni call né clausole che influiscono sulla scadenza finale dei titoli a discrezione del venditore, del promotore o della SSPE.

N/A

STSAP29

Articolo 26, paragrafo 6

Rischio di tasso di interesse e rischio di cambio a livello di programma ABCP adeguatamente attenuati e documentati

 

 

Una spiegazione dettagliata che illustri se e in che modo il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio che insorgono a livello di programma ABCP sono adeguatamente attenuati, nonché le misure adottate a tal fine, specificando se la SSPE stipula contratti derivati per motivi diversi da quelli di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 e una descrizione del modo in cui tali derivati sono stipulati e documentati, indicando in particolare se ciò avviene secondo regole comuni della finanza internazionale.

N/A

STSAP30

Articolo 26, paragrafo 7, lettera a)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (responsabilità del fiduciario nei confronti degli investitori)

 

 

La conferma del fatto che le responsabilità del fiduciario e degli eventuali altri soggetti con obblighi fiduciari nei confronti degli investitori sono specificate nella documentazione riguardante il programma ABCP.

N/A

STSAP31

Articolo 26, paragrafo 7, lettera b)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (obblighi attribuiti per contratto al promotore)

 

 

La conferma del fatto che gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore, al fiduciario e agli eventuali altri prestatori di servizi accessori sono specificati nella documentazione riguardante il programma ABCP.

N/A

STSAP32

Articolo 26, paragrafo 7, lettera c)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (procedure e responsabilità in caso di inadempienza del gestore)

 

 

La conferma del fatto che la documentazione riguardante il programma ABCP include le procedure e le responsabilità in materia di inadempienza o insolvenza del gestore miranti a garantire la continuità del servizio.

N/A

STSAP33

Articolo 26, paragrafo 7, lettera d)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (disposizioni per la sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto)

 

 

La conferma del fatto che sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402 sulle disposizioni relative alla sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto a livello di programma ABCP in caso di loro inadempienza o insolvenza e di altri eventi specificati, laddove la linea di liquidità non contempla tali eventi.

N/A

STSAP34

Articolo 26, paragrafo 7, lettera e)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (procedure per assicurare la copertura della garanzia dell’impegno per l’apertura di credito)

 

 

La conferma del fatto che la documentazione riguardante il programma ABCP contiene procedure che assicurano che, al verificarsi di eventi specificati oppure dell’inadempienza o dell’insolvenza del promotore, sono previsti provvedimenti correttivi atti a permettere, secondo i casi, la copertura della garanzia dell’impegno per l’apertura di credito o la sostituzione del fornitore della linea di liquidità.

Una dichiarazione che indichi le pertinenti pagine del prospetto o altra documentazione di base contenenti le informazioni pertinenti ai fini dei requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 7, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSAP35

Articolo 26, paragrafo 7, lettera f)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (linea di liquidità e titoli in scadenza da rimborsare quando il promotore non rinnova l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza)

 

 

La conferma del fatto che la documentazione riguardante il programma ABCP contiene disposizioni che assicurano che la linea di liquidità sia utilizzata e i titoli in scadenza siano rimborsati nel caso in cui il promotore non rinnovi l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza.

Una dichiarazione che indichi le pertinenti pagine del prospetto o altra documentazione di base contenenti le informazioni pertinenti ai fini dei requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSAP36

Articolo 26, paragrafo 8

Esperienza del gestore

 

 

Una spiegazione dettagliata che illustri in che modo sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, comprese le politiche e le procedure miranti a garantirne il rispetto

Una dichiarazione che indichi le pertinenti pagine del prospetto o altra documentazione di base contenenti le spiegazioni applicabili per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402 (a seconda dei casi) («politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio del gestore»).

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

(1)   

Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

▼M1




ALLEGATO IV

Informazioni da trasmettere all’ESMA a norma degli articoli 26 ter e 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402 in merito alle cartolarizzazioni nel bilancio

Informazioni generali



Codice del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

Nome del campo

Contenuto da segnalare

Informazioni supplementari

STSSY1

Articolo 27, paragrafo 1, terzo comma

Primo referente

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell’autorità competente pertinente.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY2

N/A

Data di notifica

La data della notifica all’ESMA.

N/A

STSSY3

N/A

Codice di identificazione dello strumento

Se disponibile, il codice o i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN). Se l’ISIN non è disponibile, qualsiasi altro codice unico di identificazione dei titoli (comprese le «credit linked note»), se disponibile.

Se disponibile in base all’allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980.

STSSY4

N/A

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI)

Il LEI del/dei cedente/i e del/dei promotore/i e, se disponibile, del/dei prestatore/i originario/i e della/delle SSPE.

Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY5

Articolo 31, paragrafo 3

Venditore di protezione

Il LEI, il nome, il paese di stabilimento del venditore o dei venditori di protezione iniziale e il nome dell’autorità competente.

N/A

STSSY6

N/A

Identificativo della notifica

Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall’ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa.

N/A

STSSY7

N/A

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224

N/A

STSSY8

N/A

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato.

N/A

STSSY9

Articolo 18, secondo comma, e articolo 27, paragrafo 3

Paese di stabilimento

Il paese di stabilimento del/dei cedente/i, del/dei promotore/i, del/dei prestatore/i originario/i e della/delle SSPE.

N/A

STSSY10

N/A

Classificazione delle cartolarizzazioni sintetiche

La tipologia di cartolarizzazione sintetica:

— cartolarizzazione sintetica con protezione del credito di tipo reale;

— cartolarizzazione sintetica con protezione del credito di tipo personale.

N/A

STSSY11

N/A

Cartolarizzazione sintetica con protezione del credito di tipo personale

Nome del venditore di protezione (amministrazione pubblica o ente sovranazionale con un fattore di ponderazione del rischio pari a 0 %)

N/A

STSSY12

N/A

Accordo sulla protezione del credito utilizzato

Il tipo di accordo sulla protezione del credito utilizzato:

— Derivati su crediti;

— Garanzie finanziarie

N/A

STSSY13

N/A

Classificazione delle esposizioni sottostanti

Il tipo di esposizioni sottostanti, tra cui:

1)  Esposizioni per i finanziamenti al commercio

2)  Prestiti a piccole e medie imprese (PMI)

3)  Prestiti al consumo

4)  Prestiti alle grandi imprese

5)  Combinazione di prestiti alle PMI e alle grandi imprese

6)  Esposizioni relative a immobili non residenziali

7)  Altri.

N/A

STSSY14

N/A

Data di emissione

La data di conclusione dell’operazione e, se diversa, la data di entrata in vigore dell’accordo di protezione.

N/A

STSSY15

Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma

Verificatore terzo autorizzato —Dichiarazione

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal terzo autorizzato.

N/A

STSSY16

Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma

Verificatore terzo autorizzato —Paese di stabilimento

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome e il paese di stabilimento del terzo autorizzato.

N/A

STSSY17

Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma

Verificatore terzo autorizzato — Autorità competente

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome dell’autorità competente che lo ha autorizzato.

N/A

STSSY18

Articolo 27, paragrafo 5

Status STS

Se possibile, una notifica motivata da parte del cedente che la cartolarizzazione sintetica ha cessato di essere considerata STS.

N/A

Informazioni specifiche



Codice del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

Nome del campo

Conferma

Spiegazione concisa

Spiegazione dettagliata

Contenuto da segnalare

Informazioni supplementari

STSSY19

Articolo 26 ter, paragrafo 1, primo comma

Il cedente è un soggetto sottoposto a vigilanza nell’Unione

 

 

Una conferma del fatto che il cedente è un’entità autorizzata o titolare di licenza nell’Unione.

N/A

STSSY20

Articolo 26 ter, paragrafo 1, secondo comma

Cedente che applica politiche alle esposizioni di terzi acquistate

 

 

Una spiegazione concisa indicante che le politiche in materia di credito, recupero, rinegoziazione del debito e gestione applicate dal cedente alle esposizioni di un terzo che il cedente ha acquistato per proprio conto e successivamente cartolarizzato non devono essere meno rigorose di quelle applicate dal cedente a esposizioni comparabili che non sono state acquistate.

N/A

STSSY21

Articolo 26 ter, paragrafo 2

Creazione delle esposizioni sottostanti

 

 

Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni sottostanti sono create nel quadro dell’attività principale del cedente.

N/A

STSSY22

Articolo 26 ter, paragrafo 3, primo comma

Attività detenute nel bilancio del cedente alla conclusione dell’operazione

 

 

Una conferma del fatto che, alla data di conclusione di un’operazione, le esposizioni sottostanti sono detenute nel bilancio del cedente o di un’entità appartenente allo stesso gruppo del cedente.

N/A

STSSY23

Articolo 26 ter, paragrafo 3, secondo comma

Gruppo/categoria

 

 

Ai fini di cui al campo STSSY22, una conferma che indichi quale dei due gruppi seguenti è pertinente:

a)  un gruppo di entità giuridiche soggetto al consolidamento prudenziale a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)  un gruppo quale definito all’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE (1)

N/A

STSSY24

Articolo 26 ter, paragrafo 4

Nessuna ulteriore copertura dell’esposizione del cedente

 

 

Una conferma del fatto che il cedente non copre la propria esposizione al rischio di credito delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione al di là della protezione ottenuta grazie all’accordo sulla protezione del credito.

N/A

STSSY25

Articolo 26 ter, paragrafo 5

Accordo sulla protezione del credito conforme all’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

 

Una conferma del fatto che l’accordo sulla protezione del credito è conforme alle norme di attenuazione del rischio di credito di cui all’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013.

N/A

STSSY26

Articolo 26 ter, paragrafo 5

Accordo sulla protezione del credito conforme ad altre norme di attenuazione del rischio di credito

 

 

Una spiegazione concisa indicante che, se l’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013 non è applicabile, viene assicurata conformità a requisiti non meno rigorosi di quelli previsti da detto articolo.

N/A

STSSY27

Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera a)

Dichiarazioni e garanzie — Titolo giuridico sulle esposizioni sottostanti

 

 

Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che il cedente o un’entità del gruppo al quale il cedente appartiene ha pieno titolo giuridico sulle esposizioni sottostanti e sui relativi diritti accessori.

N/A

STSSY28

Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera b)

Dichiarazioni e garanzie — Il cedente mantiene il rischio di credito sulle attività sottostanti

 

 

Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, quando il cedente è un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure un’impresa di assicurazione quale definita all’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE, il cedente o l’entità che rientra nell’ambito della vigilanza su base consolidata mantiene nel proprio bilancio il rischio di credito sulle esposizioni sottostanti.

N/A

STSSY29

Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera c)

Dichiarazioni e garanzie — Conformità dell’esposizione ai criteri di ammissibilità

 

 

Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che ciascuna esposizione sottostante soddisfa, alla data in cui è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, i criteri di ammissibilità e tutte le condizioni, diverse dal verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, per il pagamento della protezione del credito in conformità dell’accordo sulla protezione del credito contenuto nella documentazione riguardante la cartolarizzazione.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY30

Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera d)

Dichiarazioni e garanzie — Obbligo legale ed esecutivo nei confronti del debitore

 

 

Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, per quanto a conoscenza del cedente, il contratto per ciascuna esposizione sottostante contiene l’obbligo legale, valido, vincolante ed esecutivo nei confronti del debitore di pagare le somme indicate in tale contratto.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY31

Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera e)

Dichiarazioni e garanzie — Criteri di sottoscrizione

 

 

Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che le esposizioni sottostanti rispettano criteri di sottoscrizione non meno rigorosi dei criteri di sottoscrizione standard che il cedente applica a esposizioni simili non cartolarizzate.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY32

Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera f)

Dichiarazioni e garanzie — Nessun debitore in situazione di violazione sostanziale o di default

 

 

Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, per quanto a conoscenza del cedente, nessuno dei debitori è in situazione di violazione sostanziale o di default rispetto a una delle obbligazioni cui è tenuto in relazione ad un’esposizione sottostante alla data in cui detta esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY33

Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera g)

Dichiarazioni e garanzie — Nessuna informazione falsa nella documentazione riguardante l’operazione

 

 

Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, per quanto a conoscenza del cedente, la documentazione riguardante l’operazione non contiene informazioni false sui dettagli delle esposizioni sottostanti.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY34

Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera h)

Dichiarazioni e garanzie — Esecutività o recuperabilità delle esposizioni sottostanti

 

 

Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, alla conclusione dell’operazione o quando un’esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, il contratto tra il debitore e il prestatore originario in relazione all’esposizione sottostante non è stato modificato in modo da compromettere l’esecutività o la recuperabilità dell’esposizione stessa.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY35

Articolo 26 ter, paragrafo 7, primo comma

Criteri di ammissibilità che non consentono la gestione attiva del portafoglio delle esposizioni sottostanti su base discrezionale

 

 

Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni sottostanti soddisfano criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale.

Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY36

Articolo 26 ter, paragrafo 7, secondo comma

Deroga al divieto di gestione attiva del portafoglio

 

 

Ai fini di cui al campo STSSY35, una spiegazione concisa indicante che la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni o garanzie o, quando la cartolarizzazione include un periodo di ricostituzione, l’aggiunta di esposizioni che soddisfano le condizioni di ricostituzione stabilite non sono considerate gestione attiva del portafoglio.

Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY37

Articolo 26 ter, paragrafo 7, terzo comma

Esposizione aggiunta dopo la data di conclusione dell’operazione che soddisfa i criteri di ammissibilità

 

 

Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni aggiunte dopo la data di conclusione dell’operazione soddisfano criteri di ammissibilità non meno rigorosi di quelli applicati nella selezione iniziale delle esposizioni sottostanti.

Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 38

Articolo 26 ter, paragrafo 7, quarto comma, lettera a)

Esposizione pienamente rimborsata

 

 

Se l’esposizione sottostante deve essere eliminata dall’operazione, una spiegazione concisa del fatto che è stata pienamente rimborsata o è giunta a scadenza.

Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 39

Articolo 26 ter, paragrafo 7, quarto comma, lettera b)

Esposizioni sottostanti cedute

 

 

Se l’esposizione sottostante deve essere eliminata dall’operazione, una spiegazione concisa del fatto che è stata ceduta nel corso del normale svolgimento delle attività del cedente, purché la cessione non costituisca un supporto implicito ai sensi dell’articolo 250 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 40

Articolo 26 ter, paragrafo 7, quarto comma, lettera c)

Modifica non determinata dal credito

 

 

Se l’esposizione sottostante deve essere eliminata dall’operazione, una spiegazione concisa del fatto che è soggetta a una modifica non determinata dal credito, quale il rifinanziamento o la ristrutturazione del debito, verificatasi nel corso della normale gestione dell’esposizione sottostante stessa.

Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 41

Articolo 26 ter, paragrafo 7, quarto comma, lettera d)

Criteri di ammissibilità non soddisfatti

 

 

Se l’esposizione sottostante deve essere eliminata dall’operazione, una spiegazione concisa del fatto che non soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento in cui è stata inclusa nell’operazione.

Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 42

Articolo 26 ter, paragrafo 8, primo comma

Omogeneità delle attività

 

 

Una spiegazione dettagliata del modo in cui la cartolarizzazione è coperta da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività. A tal fine, si fa riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione (2).

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 43

Articolo 26 ter, paragrafo 8, primo comma

Una sola tipologia di attività

 

 

Una spiegazione dettagliata del modo in cui il portafoglio di esposizioni sottostanti comprende una sola tipologia di attività.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 44

Articolo 26 ter, paragrafo 8, secondo comma

Obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili

 

 

Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni sottostanti di cui al campo STSSY42 comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 45

Articolo 26 ter, paragrafo 8, terzo comma

Pagamento periodico prestabilito

 

 

Una spiegazione dettagliata di come le esposizioni sottostanti di cui al campo STSSY42 presentano flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire per i loro importi, per il pagamento di locazioni, capitale o interessi o per qualsiasi altro diritto di percepire un reddito dalle attività a supporto di tali pagamenti.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 46

Articolo 26 ter, paragrafo 8, terzo comma

Proventi dalla vendita di attività

 

 

Una spiegazione dettagliata che illustri se e in che modo le esposizioni sottostanti di cui al campo STSSY42 possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 47

Articolo 26 ter, paragrafo 8, quarto comma

Nessun valore mobiliare

 

 

Una spiegazione dettagliata che illustri come le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), fatta eccezione per le obbligazioni societarie non quotate in una sede di negoziazione.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 48

Articolo 26 ter, paragrafo 9

Nessuna ricartolarizzazione

 

 

Una conferma del fatto che le esposizioni sottostanti non comprendono alcuna posizione verso la cartolarizzazione.

Allegato 19, punto 2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 49

Articolo 26 ter, paragrafo 10, primo comma

Parametri di sottoscrizione divulgati ai potenziali investitori

 

 

Una conferma del fatto che i parametri di sottoscrizione in conformità dei quali sono create le esposizioni sottostanti e qualsiasi modifica sostanziale rispetto a precedenti parametri di sottoscrizione sono divulgati ai potenziali investitori integralmente e senza indebito ritardo.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 50

Articolo 26 ter, paragrafo 10, primo comma

Pieno diritto di rivalsa nei confronti di debitori

 

 

Una conferma del fatto che le esposizioni sottostanti sono sottoscritte con pieno diritto di rivalsa nei confronti di debitori diversi dalla SSPE.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 51

Articolo 26 ter, paragrafo 10, primo comma

Parametri di sottoscrizione — Nessun terzo

 

 

Una conferma del fatto che nessun terzo partecipa alle decisioni in materia di credito o di sottoscrizione riguardanti le esposizioni sottostanti.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 52

Articolo 26 ter, paragrafo 10, secondo comma

Parametri di sottoscrizione — Prestiti su immobili residenziali

 

 

Una conferma del fatto che, nel caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non comprende prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente del prestito o, se applicabile, agli intermediari è stato fatto presente che le informazioni fornite potrebbero non essere verificate dal prestatore.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 53

Articolo 26 ter, paragrafo 10, terzo comma

Parametri di sottoscrizione — Valutazione del mutuatario

 

 

Una conferma del fatto che la valutazione del merito di credito del mutuatario risponde ai requisiti fissati all’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o all’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ovvero, se del caso, a requisiti equivalenti di paesi terzi.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 54

Articolo 26 ter, paragrafo 10, quarto comma

Esperienza del cedente o del prestatore originario

 

 

Una conferma del fatto che il cedente o il prestatore originario ha esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 55

Articolo 26 ter, paragrafo 11, lettera a)

Nessuna esposizione in stato di default

 

 

Una spiegazione concisa indicante che, al momento della selezione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario, è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di una procedura di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data di selezione delle esposizioni sottostanti, salvo che i) l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di selezione delle esposizioni sottostanti; o ii) nelle informazioni fornite dal cedente in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e lettera e), punto i), del regolamento (UE) 2017/2402, si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione. Nel caso in cui si applichi una di queste due eccezioni, è necessario fornire una spiegazione concisa.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 56

Articolo 26 ter, paragrafo 11, lettera b)

Assenza di referenze creditizie negative

 

 

Una spiegazione concisa indicante che, al momento della selezione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario, al momento della creazione dell’esposizione sottostante, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario;

N/A

STSSY 57

Articolo 26 ter, paragrafo 11, lettera c)

Il rischio di inadempimento dei pagamenti non è più elevato di quello relativo a esposizioni non cartolarizzate

 

 

Una spiegazione concisa indicante che al momento della selezione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario, ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

N/A

STSSY 58

Articolo 26 ter, paragrafo 12

Almeno un pagamento effettuato al momento dell’inclusione delle attività sottostanti

 

 

Una conferma del fatto che, al momento dell’inclusione delle esposizioni sottostanti, i debitori hanno effettuato almeno un pagamento, tranne nel caso in cui:

a)  la cartolarizzazione è una cartolarizzazione rotativa, garantita da esposizioni pagabili in un’unica rata o con scadenza inferiore a un anno, compresi, senza alcuna limitazione, i pagamenti mensili previsti per i crediti rotativi; o

b)  l’esposizione rappresenta il rifinanziamento di un’esposizione già inclusa nell’operazione.

Nel caso in cui si applichi una di queste due eccezioni, è necessario fornire una spiegazione concisa.

Allegato 19, punti 3.3 e 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 59

Articolo 26 quater, paragrafo 1

Conformità agli obblighi di mantenimento del rischio

 

 

Una spiegazione dettagliata che illustri il modo in cui il cedente o il prestatore originario adempie l’obbligo di mantenimento del rischio a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 9, punto 3.1, e allegato 19, punto 3.4.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 60

Articolo 26 quater, paragrafo 2, primo comma

Attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio

 

 

Una conferma del fatto che:

a)  la documentazione riguardante l’operazione descrive il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti da una cartolarizzazione e i possibili relativi effetti sui pagamenti a favore del cedente e degli investitori;

b)  tali rischi sono adeguatamente attenuati e sono rese pubbliche agli investitori tutte le misure adottate a tal fine.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY61

Articolo 26 quater, paragrafo 2, primo comma

Garanzie reali di protezione del credito denominate nella stessa valuta del pagamento per la protezione del credito

 

 

Una conferma del fatto che le garanzie a copertura delle obbligazioni dell’investitore nel quadro dell’accordo sulla protezione del credito sono denominate nella stessa valuta in cui è denominato il pagamento per la protezione del credito.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 62

Articolo 26 quater, paragrafo 2, secondo comma

Passività della SSPE pari o inferiori al reddito della SSPE

 

 

Una spiegazione concisa indicante che, in caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, l’importo delle passività della SSPE in relazione ai pagamenti degli interessi a favore degli investitori è, a ogni scadenza del pagamento, pari o inferiore all’importo che la SSPE ricava dal cedente e da eventuali contratti di garanzia reale.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 63

Articolo 26 quater, paragrafo 2, terzo comma

Nessun derivato utilizzato tranne che per fini di copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio

 

 

Una conferma del fatto che il portafoglio delle esposizioni sottostanti non comprende derivati tranne che per fini di copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di valuta delle esposizioni sottostanti.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 64

Articolo 26 quater, paragrafo 2, terzo comma

Utilizzo di derivati in base a regole comuni

 

 

Una spiegazione concisa indicante che, nel caso dell’eccezione di cui al campo STSSY63, tutti i derivati utilizzati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 65

Articolo 26 quater, paragrafo 3, primo e secondo comma

Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale senza formule o derivati complessi

 

 

Una spiegazione concisa che illustri su quale dei seguenti elementi si basa il pagamento di tasso di interesse legato a un tasso di riferimento, in caso di qualsiasi pagamento di tasso di interesse in relazione all’operazione:

a)  tassi di interesse di mercato di uso generale, o tassi settoriali di uso generale che riflettono i costi di finanziamento, e che non fanno riferimento a formule o derivati complessi; o

b)  il reddito generato dalla garanzia reale a copertura delle obbligazioni dell’investitore a norma dell’accordo sulla protezione.

Una spiegazione concisa indicante che il pagamento di interessi legati a un tasso di riferimento dovuti a titolo delle esposizioni sottostanti si basa su tassi di interesse di mercato di uso generale o su tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento e non fanno riferimento a formule o derivati complessi.

Allegato 19, punti 2.2.2 e 2.2.13, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 66

Articolo 26 quater, paragrafo 4, primo comma

Evento determinante l’esecuzione fatta salva l’azione esecutiva degli investitori

 

 

Una spiegazione concisa indicante che l’investitore è autorizzato ad intraprendere azioni esecutive a seguito del verificarsi di un evento di esecuzione nei confronti del cedente.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 67

Articolo 26 quater, paragrafo 4, secondo comma

Esecuzione dell’accordo sulla protezione del credito — Nessun importo di contante è bloccato presso la SSPE

 

 

Una spiegazione concisa indicante che, nel caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, quando viene emesso un avviso di esecuzione o di risoluzione dell’accordo sulla protezione del credito, presso la SSPE è mantenuto solo l’importo di contante necessario per garantire il funzionamento operativo della SSPE, il versamento dei pagamenti per la protezione delle esposizioni sottostanti in stato di default ancora in fase di rinegoziazione al momento della risoluzione, o il rimborso ordinato degli investitori secondo i termini contrattuali della cartolarizzazione.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 68

Articolo 26 quater, paragrafo 5, primo comma

Perdite ripartite secondo il rango

 

 

Una spiegazione concisa indicante che le perdite sono ripartite tra i detentori di una posizione verso la cartolarizzazione secondo il rango del segmento, iniziando dal segmento con il rango più junior.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 69

Articolo 26 quater, paragrafo 5, secondo comma

Ammortamento sequenziale

 

 

Una spiegazione concisa indicante che, per determinare l’importo in essere dei segmenti a ogni data di pagamento, è applicato l’ammortamento sequenziale a tutti i segmenti a partire dal segmento con il rango più senior.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 70

Articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma

Priorità di pagamento non sequenziale

 

 

In deroga al campo STSSY 69, una spiegazione concisa indicante che, per le operazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale, sono previsti fattori di attivazione basati sulla performance delle esposizioni sottostanti che comportano il ripristino della priorità di pagamento secondo pagamenti sequenziali in funzione del rango.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 71

Articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera a)

Fattori di attivazione basati sulla performance

 

 

Una spiegazione dettagliata del fattore di attivazione obbligatorio basato sulla performance di cui al campo STSSY70, che è l’aumento dell’importo accumulato delle esposizioni deteriorate o l’aumento delle perdite accumulate superiore a una data percentuale dell’importo in essere del portafoglio sottostante.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 72

Articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera b)

Fattori di attivazione basati sulla performance

 

 

Una spiegazione dettagliata del fattore di attivazione retrospettivo addizionale basato sulla performance di cui al campo STSSY70.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 73

Articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera c)

Fattori di attivazione basati sulla performance

 

 

Una spiegazione dettagliata del fattore di attivazione prospettico basato sulla performance di cui al campo STSSY70.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 74

Articolo 26 quater, paragrafo 5, settimo comma

Importo della garanzia reale pari all’importo dell’ammortamento dei segmenti

 

 

Una spiegazione concisa indicante che, man mano che procede l’ammortamento dei segmenti, agli investitori è rimborsato l’importo della garanzia reale pari all’importo dell’ammortamento dei segmenti, a condizione che gli investitori abbiano garantito i segmenti.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 75

Articolo 26 quater, paragrafo 5, ottavo comma

Evento creditizio verificatosi e importo della protezione del credito disponibile a qualsiasi scadenza di pagamento

 

 

Una spiegazione concisa indicante che, qualora si verifichi uno degli eventi creditizi di cui ai campi STSSY100 o STSSY101 in relazione alle esposizioni sottostanti e la rinegoziazione del debito per tali esposizioni non sia stata completata, l’importo per la protezione del credito che rimane a qualsiasi scadenza di pagamento è almeno equivalente all’importo nominale in essere delle esposizioni sottostanti meno l’importo dei pagamenti intermedi effettuati in relazione a dette esposizioni sottostanti.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 76

Articolo 26 quater, paragrafo 6, lettera a)

Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione — Qualità creditizia

 

 

In caso di cartolarizzazione rotativa, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l’operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, nel caso del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una soglia prestabilita o al di sotto di essa.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 77

Articolo 26 quater, paragrafo 6, lettera b)

Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione — Perdite

 

 

In caso di cartolarizzazione rotativa, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l’operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, nel caso dell’aumento delle perdite al di sopra di una soglia prestabilita;

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 78

Articolo 26 quater, paragrafo 6, lettera c)

Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione — Nuove esposizioni

 

 

In caso di cartolarizzazione rotativa, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l’operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, nel caso dell’incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita per uno specifico periodo.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 79

Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera a)

Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Gestore (servicer)

 

 

Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali del gestore.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 80

Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera a)

Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Fiduciario

 

 

Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali del fiduciario e degli altri fornitori di servizi accessori, ove applicabile.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 81

Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera a)

Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Agente terzo verificatore

 

 

Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali dell’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 82

Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera b)

Sostituzione dei prestatori di servizi in caso di loro default o insolvenza

 

 

Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente le disposizioni che garantiscono la sostituzione del gestore, del fiduciario, degli altri fornitori di servizi accessori o dell’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 in caso di default o di insolvenza di uno di tali prestatori di servizi, qualora essi siano diversi dal cedente, secondo modalità che non determinino la cessazione della fornitura di detti servizi.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 83

Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera c)

Procedure di gestione (servicing)

 

 

Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente le procedure di gestione che si applicano alle esposizioni sottostanti alla data di conclusione dell’operazione e successivamente e le circostanze in cui tali procedure possono essere modificate.

Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 84

Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera d)

Standard di gestione (servicing)

 

 

Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente gli standard di gestione che il gestore è tenuto a rispettare nella gestione delle esposizioni sottostanti per l’intera durata della cartolarizzazione.

Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 85

Articolo 26 quater, paragrafo 8, primo comma

Esperienza richiesta al gestore (servicer)

 

 

Una spiegazione concisa indicante che il gestore ha esperienza di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 86

Articolo 26 quater, paragrafo 8, primo comma

Politiche, procedure e controlli esistenti in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati

 

 

Una conferma del fatto che il gestore dispone di politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni.

Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 87

Articolo 26 quater, paragrafo 8, secondo comma

Procedure di gestione (servicing) almeno altrettanto rigorose di quelle applicate a esposizioni analoghe non cartolarizzate

 

 

Una spiegazione concisa indicante che il gestore applica alle esposizioni sottostanti procedure di gestione almeno altrettanto rigorose di quelle applicate dal cedente a esposizioni analoghe non cartolarizzate.

Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 88

Articolo 26 quater, paragrafo 9

Registro di riferimento esistente

 

 

Una spiegazione dettagliata che illustri il modo in cui il cedente mantiene un registro di riferimento aggiornato per identificare le esposizioni sottostanti in qualsiasi momento.

N/A

STSSY 89

Articolo 26 quater, paragrafo 9

Registro di riferimento — Contenuto

 

 

Una spiegazione concisa indicante che il registro di cui al campo STSSY 88 identifica i debitori di riferimento, le obbligazioni di riferimento da cui derivano le esposizioni sottostanti e, per ogni esposizione sottostante, l’importo nominale che è protetto e che è in essere.

N/A

STSSY 90

Articolo 26 quater, paragrafo 10

Risoluzione tempestiva dei conflitti tra diverse categorie di investitori

 

 

Una conferma del fatto che la documentazione riguardante l’operazione contiene disposizioni chiare che facilitano la risoluzione tempestiva dei conflitti tra diverse categorie di investitori.

Allegato 19, punti 3.4.7 e 3.4.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 91

Articolo 26 quater, paragrafo 10

SSPE — Diritti di voto chiaramente definiti

 

 

Una conferma del fatto che, in caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, i diritti di voto sono chiaramente definiti e attribuiti agli obbligazionisti e sono chiaramente definite le responsabilità del fiduciario e di altre entità con doveri fiduciari nei confronti degli investitori.

N/A

STSSY 92

Articolo 26 quinquies, paragrafo 1

Dati storici in termini di inadempienza e di perdite

 

 

Una conferma del fatto che i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza (che coprono un periodo di almeno cinque anni) relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che sono oggetto della cartolarizzazione, nonché la fonte di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe, sono messi a disposizione dei potenziali investitori prima della fissazione del prezzo.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 93

Articolo 26 quinquies, paragrafo 2

Campione delle esposizioni sottostanti sottoposto a verifica esterna

 

 

Una conferma del fatto che, prima della conclusione dell’operazione, un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto a verifica esterna condotta da soggetto adeguato e indipendente, compresa la verifica che le esposizioni sottostanti siano ammissibili alla protezione del credito nel quadro dell’accordo sulla protezione del credito.

N/A

STSSY 94

Articolo 26 quinquies, paragrafo 3

Disponibilità per i potenziali investitori di un modello di flusso di cassa delle passività

 

 

Una conferma del fatto che, prima della fissazione del prezzo della cartolarizzazione, il cedente mette a disposizione dei potenziali investitori un modello di flusso di cassa delle passività che rappresenti precisamente il rapporto contrattuale che intercorre tra le esposizioni sottostanti e il flusso dei pagamenti tra il cedente, gli investitori, altri terzi e, se applicabile, la SSPE e, dopo la fissazione del prezzo, mette tale modello a disposizione degli investitori su base continuativa e dei potenziali investitori su richiesta.

N/A

STSSY 95

Articolo 26 quinquies, paragrafo 4, primo comma

Pubblicazione relativa alla performance ambientale delle esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto

 

 

Nel caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, e a meno che non si applichi l'eccezione di cui al campo STSSY 96, una spiegazione concisa indicante che il cedente pubblica le informazioni disponibili relative alla performance ambientale delle attività finanziate da tali prestiti nell'ambito delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSSY 96

Articolo 26 quinquies, paragrafo 4, secondo comma

Deroga all’obbligo di pubblicazione riguardante la performance ambientale delle esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto

 

 

Qualora il cedente decida di derogare all’obbligo di cui al campo STSSY 95, una spiegazione concisa indicante che il cedente pubblica le informazioni disponibili relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità.

N/A

STSSY97

Articolo 26 quinquies, paragrafo 5

Cedente responsabile dell’osservanza dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402

 

 

Una conferma del fatto che il cedente è responsabile dell’osservanza dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSSY 98

Articolo 26 quinquies, paragrafo 5

Informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 a disposizione dei potenziali investitori

 

 

Una conferma del fatto che, prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 sono messe a disposizione dei potenziali investitori, su richiesta di questi ultimi.

N/A

STSSY 99

Articolo 26 quinquies, paragrafo 5

Informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/2402 a disposizione dei potenziali investitori almeno sotto forma di bozza o di prima stesura

 

 

Una conferma del fatto che, prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/2402 sono messe a disposizione almeno sotto forma di bozza o di prima stesura e la documentazione finale è messa a disposizione degli investitori al più tardi 15 giorni dopo la conclusione dell’operazione.

N/A

STSSY 100

Articolo 26 sexies, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Eventi creditizi e utilizzo di garanzie

 

 

Quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di garanzie, una spiegazione concisa indicante che l’accordo sulla protezione del credito copre almeno gli eventi creditizi di cui all’articolo 215, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

N/A

STSSY 101

Articolo 26 sexies, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Eventi creditizi e utilizzo di derivati su crediti

 

 

Quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di derivati sui crediti, una spiegazione concisa indicante che l’accordo sulla protezione del credito copre almeno gli eventi creditizi di cui all’articolo 216, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

N/A

STSSY 102

Articolo 26 sexies, paragrafo 1, secondo comma

Accordo sulla protezione del credito documentato

 

 

Una spiegazione concisa indicante che tutti gli eventi creditizi sono documentati.

N/A

STSSY 103

Articolo 26 sexies, paragrafo 1, terzo comma

Le misure di tolleranza non precludono l’attivazione di eventi creditizi ammissibili

 

 

Una spiegazione concisa indicante che le misure di tolleranza (misure di concessione) ai sensi dell’articolo 47 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono applicate alle esposizioni sottostanti non precludono l’attivazione di eventi creditizi ammissibili.

N/A

STSSY 104

Articolo 26 sexies, paragrafo 2, primo comma

Pagamento per la protezione del credito sulla base della perdita effettiva subita e delle politiche e procedure di recupero standard

 

 

Una spiegazione concisa indicante che il pagamento per la protezione del credito in seguito al verificarsi di un evento creditizio è calcolato sulla base della perdita effettiva subita dal cedente o dal prestatore originario, come determinata secondo le rispettive politiche e procedure di recupero standard per le tipologie di esposizioni pertinenti e iscritta in bilancio al momento dell’effettuazione del pagamento.

N/A

STSSY 105

Articolo 26 sexies, paragrafo 2, primo comma

Pagamento per la protezione del credito pagabile entro un determinato periodo di tempo

 

 

Una spiegazione concisa indicante che il pagamento finale per la protezione del credito è pagabile entro un determinato periodo di tempo dopo la rinegoziazione del debito per l’esposizione sottostante pertinente, nel caso in cui la rinegoziazione del debito sia stata completata prima della scadenza legale prevista o alla risoluzione anticipata dell’accordo sulla protezione del credito.

N/A

STSSY 106

Articolo 26 sexies, paragrafo 2, primo comma

Pagamento intermedio per la protezione del credito al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di un evento creditizio

 

 

Nel caso in cui la rinegoziazione del debito per le perdite per la pertinente esposizione sottostante non sia stata completata entro la fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa indicante che il pagamento intermedio per la protezione del credito è effettuato al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui ai campi STSSY100 e STSSY101.

N/A

STSSY 107

Articolo 26 sexies, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b)

Pagamento intermedio per la protezione del credito superiore all’importo della perdita attesa applicabile

 

 

Una spiegazione concisa indicante che il pagamento intermedio per la protezione del credito è almeno pari all’importo più elevato tra i seguenti:

a)  l’importo delle perdite attese che è equivalente alla riduzione di valore iscritta in bilancio dal cedente conformemente alla disciplina contabile applicabile al momento in cui è effettuato il pagamento intermedio, partendo dal presupposto che l’accordo sulla protezione del credito non esista e non copra eventuali perdite; o

b)  ove applicabile, l’importo delle perdite attese quale determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

N/A

STSSY 108

Articolo 26 sexies, paragrafo 2, terzo comma

Termini del pagamento intermedio per la protezione del credito

 

 

Qualora venga effettuato un pagamento intermedio per la protezione del credito, una spiegazione concisa indicante che si procede al pagamento finale per la protezione del credito di cui al campo STSSY106 al fine di adeguare il regolamento intermedio delle perdite alla perdita effettiva subita.

N/A

STSSY 109

Articolo 26 sexies, paragrafo 2, quarto comma

Metodo per il calcolo dei pagamenti intermedi e finali per la protezione del credito

 

 

Una spiegazione concisa indicante che il metodo per il calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti finali per la protezione del credito è specificato nell’accordo sulla protezione del credito.

N/A

STSSY 110

Articolo 26 sexies, paragrafo 2, quinto comma

Pagamento per la protezione del credito proporzionato alla quota dell’importo nominale in essere

 

 

Una spiegazione concisa indicante che il pagamento per la protezione del credito è proporzionato alla quota dell’importo nominale in essere della corrispondente esposizione sottostante coperta dall’accordo sulla protezione del credito.

N/A

STSSY 111

Articolo 26 sexies, paragrafo 2, sesto comma

Esecutività del pagamento per la protezione del credito

 

 

Una spiegazione concisa indicante che il diritto del cedente a ricevere il pagamento per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo.

N/A

STSSY 112

Articolo 26 sexies, paragrafo 2, sesto comma

L’importo a carico degli investitori nel quadro dell’accordo sulla protezione del credito è definito nell’accordo sulla protezione del credito.

 

 

Una spiegazione concisa indicante che gli importi a carico degli investitori nel quadro dell’accordo di protezione del credito sono definiti chiaramente nell’accordo sulla protezione del credito e limitati.

N/A

STSSY 113

Articolo 26 sexies, paragrafo 2, sesto comma

Calcolo degli importi in qualsiasi circostanza

 

 

Una spiegazione concisa indicante che gli importi a carico degli investitori nel quadro dell’accordo sulla protezione del credito devono poter essere calcolati in qualsiasi circostanza.

N/A

STSSY 114

Articolo 26 sexies, paragrafo 2, sesto comma

Circostanze relative ai pagamenti da parte degli investitori indicate nell’accordo sulla protezione del credito

 

 

Una spiegazione concisa del fatto che l’accordo sulla protezione del credito indica chiaramente le circostanze in cui gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti.

N/A

STSSY 115

Articolo 26 sexies, paragrafo 2, sesto comma

Valutazione da parte di un agente terzo verificatore delle circostanze in cui gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti

 

 

Una spiegazione concisa del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 valuta se le circostanze previste nell’accordo sulla protezione del credito in base alle quali gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti si sono verificate.

N/A

STSSY 116

Articolo 26 sexies, paragrafo 2, settimo comma

Pagamento per la protezione del credito calcolato a livello di singola esposizione sottostante

 

 

Una spiegazione concisa indicante che l’importo del pagamento per la protezione del credito è calcolato a livello della singola esposizione sottostante per la quale si è verificato un evento creditizio.

N/A

STSSY 117

Articolo 26 sexies, paragrafo 3, primo comma

Specificazione del periodo di proroga massimo che si applica alla rinegoziazione del debito

 

 

Una spiegazione concisa indicante che l’accordo sulla protezione del credito specifica il periodo di proroga massimo che si applica alla rinegoziazione del debito per le esposizioni sottostanti in relazione alle quali si è verificato un evento creditizio di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, ma per le quali la rinegoziazione del debito non è stata completata alla scadenza legale prevista o alla cessazione anticipata dell’accordo sulla protezione del credito.

N/A

STSSY 118

Articolo 26 sexies, paragrafo 3, primo comma

Periodo di proroga inferiore a due anni

 

 

Una spiegazione concisa indicante che il periodo di proroga di cui al campo STSSY 117 non supera i due anni.

N/A

STSSY 119

Articolo 26 sexies, paragrafo 3, primo comma

Pagamento finale per la protezione del credito in base alla stima della perdita finale del cedente

 

 

Una spiegazione concisa che illustri come l’accordo sulla protezione del credito prevede che, entro la fine del periodo di proroga di cui al campo STSSY 117, sia effettuato un pagamento finale per la protezione del credito in base alla perdita finale stimata del cedente che dovrebbe essere stata da questi iscritta in bilancio all’epoca, partendo dal presupposto che l’accordo sulla protezione del credito non esista e non copra eventuali perdite.

N/A

STSSY 120

Articolo 26 sexies, paragrafo 3, secondo comma

Cessazione dell’accordo sulla protezione del credito

 

 

In caso di cessazione dell’accordo sulla protezione del credito, una spiegazione concisa indicante che la rinegoziazione del debito prosegue per gli eventi creditizi pendenti verificatisi prima della cessazione secondo le modalità di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSSY 121

Articolo 26 sexies, paragrafo 3, terzo comma

Premi per la protezione del credito strutturati in funzione dell’importo nominale in essere

 

 

Una spiegazione concisa indicante che i premi per la protezione del credito da pagare nel quadro dell’accordo sulla protezione del credito sono strutturati in funzione dell’importo nominale in essere delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate al momento del pagamento e riflettono il rischio del segmento protetto.

N/A

STSSY 122

Articolo 26 sexies, paragrafo 3, terzo comma

Accordo sulla protezione del credito che non prevede meccanismi che possono impedire o ridurre l’effettiva attribuzione delle perdite agli investitori

 

 

Una spiegazione concisa indicante che, ai fini di cui al campo STSSY117, l’accordo sulla protezione del credito non prevede premi garantiti, pagamenti anticipati dei premi, meccanismi di sconto o altri meccanismi che possono impedire o ridurre l’effettiva attribuzione delle perdite agli investitori o restituire al cedente parte dei premi pagati dopo la scadenza dell’operazione.

N/A

STSSY 123

Articolo 26 sexies, paragrafo 3, quarto comma

Deroga per i pagamenti anticipati dei premi

 

 

In deroga ai campi STSSY121 e STSSY122, se il sistema di garanzia è previsto espressamente dalla normativa nazionale di uno Stato membro e beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, una spiegazione concisa indicante che i pagamenti anticipati dei premi sono consentiti, purché siano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato.

N/A

STSSY 124

Articolo 26 sexies, paragrafo 3, quinto comma

Descrizione del premio per la protezione del credito nella documentazione riguardante l’operazione

 

 

Una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l’operazione descrive le modalità di calcolo del premio per la protezione del credito e delle eventuali cedole per ogni data di pagamento lungo tutta la durata della cartolarizzazione.

N/A

STSSY 125

Articolo 26 sexies, paragrafo 3, sesto comma

Esecutività dei diritti dell’investitore

 

 

Una spiegazione concisa indicante che il diritto degli investitori a ricevere i premi per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo.

N/A

STSSY 126

Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma

Nomina di un agente terzo verificatore prima della data di conclusione dell’operazione

 

 

Una conferma del fatto che, prima della data di conclusione dell’operazione, il cedente nomina un agente terzo verificatore.

N/A

STSSY 127

Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera a)

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Avviso di evento creditizio specificato nei termini dell’accordo sulla protezione del credito

 

 

Una conferma del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio che l’evento creditizio indicato nell’avviso è un evento creditizio specificato nei termini dell’accordo sulla protezione del credito.

N/A

STSSY 128

Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera b)

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Esposizione sottostante inclusa nel portafoglio di riferimento

 

 

Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che l’esposizione sottostante era inclusa nel portafoglio di riferimento al momento in cui si è verificato l’evento creditizio in questione.

N/A

STSSY 129

Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera c)

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Criteri di ammissibilità soddisfatti al momento dell’inclusione nel portafoglio di riferimento

 

 

Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che l’esposizione sottostante soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento della sua inclusione nel portafoglio di riferimento.

N/A

STSSY 130

Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera d)

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Conformità con le condizioni di ricostituzione

 

 

Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che, nel caso in cui alla cartolarizzazione sia stata aggiunta un’esposizione sottostante in seguito a ricostituzione, la ricostituzione soddisfaceva le condizioni di ricostituzione.

N/A

STSSY 131

Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera e)

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Perdite coerenti con il conto profitti e perdite del cedente

 

 

Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che l’importo finale della perdita sia coerente con le perdite iscritte dal cedente nel conto profitti e perdite.

N/A

STSSY 132

Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera f)

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Perdite correttamente attribuite agli investitori

 

 

Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che al momento in cui viene effettuato il pagamento finale per la protezione del credito le perdite relative alle esposizioni sottostanti sono state correttamente attribuite agli investitori.

N/A

STSSY 133

Articolo 26 sexies, paragrafo 4, secondo comma

Agente terzo verificatore indipendente dai cedenti, dagli investitori e (ove applicabile) dalla SSPE

 

 

Una spiegazione concisa del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 è indipendente dal cedente e dagli investitori e, ove applicabile, dalla SSPE.

N/A

STSSY 134

Articolo 26 sexies, paragrafo 4, secondo comma

Nomina dell’agente terzo verificatore entro la data di conclusione

 

 

Una spiegazione concisa del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 ha accettato la nomina come agente terzo verificatore entro la data di conclusione dell’operazione.

N/A

STSSY 135

Articolo 26 sexies, paragrafo 4, terzo comma

Verifica da parte di un agente terzo verificatore sulla base di un campione

 

 

Una spiegazione concisa del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 effettua la verifica sulla base di un campione anziché per ogni singola esposizione sottostante per la quale si chiede il pagamento per la protezione del credito.

N/A

STSSY 136

Articolo 26 sexies, paragrafo 4, terzo comma

Possibilità per gli investitori di richiedere all’agente terzo verificatore di verificare qualsiasi esposizione sottostante

 

 

Una spiegazione concisa che illustri se e in che modo gli investitori possono chiedere la verifica dell’ammissibilità di qualsiasi esposizione sottostante se non sono soddisfatti della verifica a campione.

N/A

STSSY 137

Articolo 26 sexies, paragrafo 4, quarto comma

Possibilità per l’agente terzo verificatore di avere accesso a tutte le informazioni necessarie

 

 

Una spiegazione concisa indicante che il cedente include nella documentazione riguardante l’operazione l’impegno a fornire all’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 tutte le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSS 138

Articolo 26 sexies, paragrafo 5, primo comma, lettere da a) a f)

Eventi risolutivi

 

 

Una spiegazione concisa del fatto che il cedente non può porre fine all’operazione prima della scadenza prevista per motivi diversi da uno degli eventi elencati all’articolo 26 sexies, paragrafo 5, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSS 139

Articolo 26 sexies, paragrafo 5, secondo comma

Documentazione riguardante l’operazione — Diritti di call

 

 

Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione specifica se nell’operazione in questione sono inclusi uno o più dei diritti di call di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 5, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/2402, e come detti diritti di call sono strutturati.

N/A

STSS 140

Articolo 26 sexies, paragrafo 5, terzo comma

Documentazione riguardante l’operazione — Time call non strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito

 

 

Ai fini dell’articolo 26 sexies, paragrafo 5, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa del fatto che la time call non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito.

N/A

STSS 141

Articolo 26 sexies, paragrafo 5, quarto comma

Time call

 

 

Quando la time call è inclusa nell’operazione, una spiegazione concisa indicante che i requisiti di cui ai campi STSS139 e STSS140 sono soddisfatti, anche con una giustificazione dell’uso della «time call» e un resoconto plausibile che dimostri che il motivo di esercizio di detta opzione non costituisce un deterioramento della qualità delle attività sottostanti.

N/A

STSS 142

Articolo 26 sexies, paragrafo 5, quinto comma

Protezione del credito di tipo reale — Rimborso delle garanzie agli investitori secondo il rango del segmento

 

 

Nel caso della protezione del credito di tipo reale, una spiegazione concisa del fatto che, al termine dell’accordo sulla protezione del credito, la garanzia è rimborsata agli investitori secondo il rango del segmento fatte salve le disposizioni del pertinente diritto fallimentare, quale applicabile al cedente.

N/A

STSS 143

Articolo 26 sexies, paragrafo 6

Risoluzione dell’operazione da parte degli investitori in caso di mancato pagamento del premio per la protezione del credito

 

 

Una spiegazione concisa indicante che gli investitori non possono porre fine a un’operazione prima della scadenza prevista per motivi diversi dal mancato pagamento del premio per la protezione del credito o qualsiasi altra violazione sostanziale degli obblighi contrattuali da parte del cedente.

N/A

STSSY 144

Articolo 26 sexies, paragrafo 7, lettera a)

Importo del margine positivo sintetico per gli investitori specificato nella documentazione riguardante l’operazione ed espresso come percentuale fissa del saldo totale in essere del portafoglio

 

 

Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che l’importo del margine positivo sintetico che il cedente si impegna a utilizzare come supporto di credito in ciascun periodo di pagamento è specificato nella documentazione riguardante l’operazione ed espresso come percentuale fissa del saldo totale in essere del portafoglio all’inizio del relativo periodo di pagamento (margine positivo sintetico fisso).

N/A

STSSY 145

Articolo 26 sexies, paragrafo 7, lettera b)

Margine positivo sintetico non utilizzato da restituire al cedente

 

 

Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che il margine positivo sintetico non utilizzato per coprire le perdite su crediti che si verificano durante ciascun periodo di pagamento è restituito al cedente.

N/A

STSSY 146

Articolo 26 sexies, paragrafo 7, lettera c)

Cedenti che utilizzano il metodo basato sui rating interni — Importo totale impegnato per anno non superiore agli importi legali delle perdite attese su un anno

 

 

Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che per i cedenti che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) di cui all’articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo totale impegnato per anno non è superiore agli importi legali delle perdite attese su un anno su tutte le esposizioni sottostanti per tale anno calcolati a norma dell’articolo 158 di tale regolamento.

N/A

STSSY 147

Articolo 26 sexies, paragrafo 7, lettera d)

Cedenti che non utilizzano il metodo basato sui rating interni — Il calcolo delle perdite attese su un anno sul portafoglio sottostante è chiaramente definito nella documentazione riguardante l’operazione

 

 

Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che per i cedenti che non utilizzano il metodo IRB di cui all’articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo delle perdite attese su un anno sul portafoglio sottostante è chiaramente definito nella documentazione riguardante l’operazione.

N/A

STSSY 148

Articolo 26 sexies, paragrafo 7, lettera e)

Condizioni del margine positivo sintetico stabilite nella documentazione riguardante l’operazione

 

 

Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l’operazione specifica le condizioni di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSS 149

Articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettere a), b) e c)

Protezione del credito utilizzata

 

 

Una spiegazione concisa di quale forma assumono gli accordi sulla protezione del credito:

a)  una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 con cui il rischio di credito è trasferito a uno dei soggetti di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché alle esposizioni verso l’investitore possa essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, dello stesso regolamento;

b)  una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 che beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c)  un’altra protezione del credito non menzionata alle lettere a) e b) di cui sopra sotto forma di garanzia personale, derivato su crediti o «credit linked note» che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013, purché le obbligazioni dell’investitore siano garantite da garanzie conformi ai requisiti di cui all’articolo 26 sexies, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSSY 150

Articolo 26 sexies, paragrafo 9, primo comma, lettera a)

Applicabilità del diritto del cedente di utilizzare la garanzia per soddisfare gli obblighi di pagamento per la protezione degli investitori mediante opportuni contratti di garanzia

 

 

Qualora sia utilizzata una protezione del credito di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione dettagliata indicante che il diritto del cedente di utilizzare la garanzia per soddisfare gli obblighi di pagamento per la protezione degli investitori costituisce titolo esecutivo e l’esecutività di tale diritto è garantita da opportuni contratti di garanzia.

N/A

STSSY 151

Articolo 26 sexies, paragrafo 9, primo comma, lettera b)

Diritto degli investitori di riavere le garanzie non utilizzate in caso di liquidazione della cartolarizzazione o man mano che i segmenti sono rimborsati

 

 

Qualora sia utilizzata una protezione del credito di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa indicante che il diritto degli investitori, in caso di liquidazione della cartolarizzazione o man mano che i segmenti sono rimborsati, di riavere le garanzie non utilizzate per far fronte ai pagamenti per la protezione costituisce titolo esecutivo.

N/A

STSSY 152

Articolo 26 sexies, paragrafo 9, primo comma, lettera c)

Garanzie investite in titoli — Criteri di ammissibilità e modalità di custodia definiti nella documentazione riguardante l’operazione

 

 

Qualora sia utilizzata una protezione del credito di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione dettagliata indicante che, se la garanzia è investita in titoli, la documentazione riguardante l’operazione definisce i criteri di ammissibilità e le modalità di custodia dei titoli.

N/A

STSSY 153

Articolo 26 sexies, paragrafo 9, secondo comma

Investitori esposti al rischio di credito del cedente

 

 

Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione specifica se gli investitori restano esposti al rischio di credito del cedente.

N/A

STSSY 154

Articolo 26 sexies, paragrafo 9, terzo comma

Parere giuridico che conferma l’esecutività della protezione del credito in tutte le giurisdizioni

 

 

Una conferma del fatto che il cedente ha ottenuto un parere da un consulente giuridico qualificato che confermi l’esecutività della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti.

N/A

STSSY155

Articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, lettera a)

Garanzie reali di elevata qualità — Titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 %

 

 

Qualora sia fornita una protezione del credito a norma dell’articolo 26 sexies, paragrafo 10, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 sotto forma di titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, una spiegazione concisa indicante che tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

i)  tali titoli di debito hanno una scadenza residua massima di tre mesi che non supera il periodo rimanente fino alla data di pagamento successiva

ii)  tali titoli di debito possono essere rimborsati in contanti per un importo pari al saldo in essere del segmento protetto;

iii)  tali titoli di debito sono detenuti da un custode indipendente dal cedente e dagli investitori;

N/A

STSSY 156

Articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, lettera b)

Garanzie reali di elevata qualità — Contante presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore

 

 

Qualora sia fornita una protezione del credito a norma dell’articolo 26 sexies, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa dei contratti di garanzia secondo cui il cedente e l’investitore possono ricorrere a garanzie in contante detenute presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore, in linea con l’attribuzione delle valutazioni di cui all’articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013.

N/A

STSSY 157

Articolo 26 sexies, paragrafo 10, secondo comma

Deroga — Garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente

 

 

In deroga all’articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione dettagliata del contratto di garanzia e del relativo consenso dell’investitore, secondo cui solo il cedente può ricorrere a garanzie reali di elevata qualità in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati.

N/A

STSSY 158

Articolo 26 sexies, paragrafo 10, terzo comma

Garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente — Autorizzazione da parte dell’autorità competente

 

 

Una spiegazione dettagliata del consenso dato dalle autorità competenti designate a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 a che le garanzie reali siano in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito della classe di merito di credito 3 purché possano essere documentati difficoltà di mercato, ostacoli oggettivi connessi alla classe di merito di credito assegnata allo Stato membro dell’ente o potenziali problemi significativi di concentrazione nello Stato membro interessato dovuti all’applicazione del requisito minimo della classe di merito di credito 2 di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSSY 159

Articolo 26 sexies, paragrafo 10, quarto comma

Trasferimento di garanzie reali quando l’ente creditizio terzo o il cedente non soddisfano più il requisito minimo della classe di merito di credito

 

 

Una spiegazione dettagliata indicante che la garanzia è trasferita ai sensi dell’articolo 26 sexies, paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, se la garanzia era detenuta in forma di deposito in contanti presso un ente creditizio che non soddisfa più il requisito minimo della classe di merito di credito.

N/A

STSSY 160

Articolo 26 sexies, paragrafo 10, quinto comma

Conformità ai requisiti in materia di garanzie reali in caso di investimenti in «credit linked note» emesse dal cedente

 

 

Una conferma del fatto che vi sono investimenti in «credit linked note» emesse dal cedente, a norma dell’articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013.

N/A.

(1)   

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(2)   

Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (GU L 285 del 6.11.2019, pag. 1).

(3)   

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(4)   

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(5)   

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

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