EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1006

Regolamento delegato (UE) 2021/1006 della Commissione del 12 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/2360

OJ L 222, 22.6.2021, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1006/oj

22.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 222/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1006 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2021

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce il modello del certificato da rilasciare agli operatori o gruppi di operatori che abbiano notificato la propria attività alle autorità competenti degli Stati membri in cui è effettuata e si conformino a tale regolamento. Per garantire un’attuazione armonizzata, il modello del certificato contiene elementi comuni, che sono obbligatori in tutti gli Stati membri, quali il nome e l’indirizzo, le attività degli operatori e le categorie di prodotti. Tuttavia le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo che rilasciano il certificato possono decidere di richiedere informazioni supplementari specifiche, quali l’elenco dettagliato dei prodotti, informazioni sui terreni e i locali, l’elenco degli appaltatori e informazioni sull’accreditamento dell’organismo di controllo. È pertanto opportuno aggiungere al certificato un’apposita parte.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848.

(3)

A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

MODELLO DEL CERTIFICATO

Certificato ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

Parte I: elementi obbligatori

1.

Numero del documento:

2.

(selezionare la casella opportuna)

Operatore

Gruppo di operatori – Cfr. punto 9

3.

Nome e indirizzo dell’operatore o del gruppo di operatori:

4.

Nome e indirizzo dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo dell’operatore o del gruppo di operatori e codice numerico nel caso dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo:

5.

Attività dell’operatore o del gruppo di operatori (selezionare le caselle pertinenti)

Produzione

Preparazione

Distribuzione/immissione sul mercato

Magazzinaggio

Importazione

Esportazione

6.

Categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e metodi di produzione (selezionare le caselle pertinenti)

a)

Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale

Metodo di produzione:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

produzione durante il periodo di conversione

produzione biologica con produzione non biologica

b)

Animali e prodotti animali non trasformati

Metodo di produzione:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

produzione durante il periodo di conversione

produzione biologica con produzione non biologica

c)

Alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati

Metodo di produzione:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

produzione durante il periodo di conversione

produzione biologica con produzione non biologica

d)

Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica

e)

Mangimi

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica

f)

Vino

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica

g)

Altri prodotti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che l’operatore o il gruppo di operatori (selezionare l’opzione opportuna) rispettano tale regolamento.

7.

Data, luogo:

Nome e firma per conto dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo che ha emesso il certificato:

8.

Certificato valido dal……….[inserire data] al……….[inserire data]

9.

Elenco dei membri del gruppo di operatori di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848

Nome del membro

Indirizzo o altra forma di identificazione del membro

 

 

 

 

 

 

Parte II: elementi specifici opzionali

Uno o più elementi da compilare se così deciso dall’autorità competente o, se del caso, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo che rilascia il certificato all’operatore o al gruppo di operatori a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848.

1.

Repertorio dei prodotti

Nome del prodotto e/o codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848

Biologico

In conversione

 

 

 

 

 

 

2.

Quantitativo di prodotti

Nome del prodotto e/o codice NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848

Biologico

In conversione

Quantitativo stimato in chilogrammi, litri o, se del caso, in numero di unità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Informazioni sui terreni

Nome del prodotto

Biologico

In conversione

Non biologico

Superficie in ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l’attività dell’operatore o del gruppo di operatori

Indirizzo o geolocalizzazione

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

 

 

 

 

 

 

5.

Informazioni riguardanti la/e attività svolte dall’operatore o dal gruppo di operatori e se sono svolte per fini propri o in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l’appaltatore rimane responsabile della/e attività svolte

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

Svolgere la/e attività per fini propri

Svolgere la/e attività in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l’appaltatore resta responsabile della/e attività svolte

 

 

 

 

 

 

6.

Informazioni sulla/e attività svolte da appaltatori terzi a norma dell’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

L’operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile

L’appaltatore terzo è responsabile

 

 

 

 

 

 

7.

Elenco degli appaltatori che svolgono attività per conto dell’operatore o del gruppo di operatori a norma dell’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, di cui l’operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e di cui non ha trasferito la responsabilità all’appaltatore

Nome e indirizzo

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

 

 

 

 

 

 

8.

Informazioni sull’accreditamento dell’organismo di controllo a norma dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

a)

nome dell’organismo di accreditamento;

b)

hyperlink al certificato di accreditamento.

9.

Altre informazioni

 

»

(1)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


Top