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Document 32018L0850

    Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)

    PE/10/2018/REV/2

    GU L 150 del 14.6.2018, p. 100–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/850/oj

    14.6.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 150/100


    DIRETTIVA (UE) 2018/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 30 maggio 2018

    che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni, (2)

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell’economia circolare, incrementare l’efficienza energetica e ridurre la dipendenza dell’Unione dalle risorse importate.

    (2)

    Dovrebbero essere rafforzati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (4) che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un’economia circolare e di fare progressi nell’attuazione della comunicazione della Commissione del 4 novembre 2008 su «L’iniziativa «materie prime» – Rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa» riducendo gradualmente al minimo la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che tale riduzione rientri nell’ambito di una politica integrata che garantisca una corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, promuova una transizione verso la prevenzione, compresi il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e impedisca il passaggio dal collocamento in discarica all’incenerimento.

    (3)

    Affinché il diritto dell’Unione in materia di rifiuti sia più coerente, le definizioni di cui alla direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere allineate, ove opportuno, con quelle contenute nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (4)

    L’attuale definizione di «insediamento isolato» deve essere adattata per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, onde tener conto della specificità di tali insediamenti, che sollevano preoccupazioni sostanzialmente diverse da un punto di vista ambientale rispetto ad altre regioni.

    (5)

    L’ambito di applicazione della direttiva 1999/31/CE dovrebbe essere allineato a quello della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dovrebbe continuare a comprendere il deposito dei rifiuti delle industrie estrattive che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/21/CE.

    (6)

    Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata, vale a dire plastica, metalli, vetro, carta e rifiuti organici. Al momento di attuare tali restrizioni al collocamento in discarica andrebbe tenuto conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica del riciclaggio o del recupero dei rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata.

    (7)

    I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti biodegradabili non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti raccolti in maniera differenziata ai fini del riciclaggio in osservanza della direttiva 2008/98/CE.

    (8)

    Al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, è opportuno adottare misure appropriate per applicare, a partire dal 2030, le restrizioni sul collocamento in discarica a tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o a altro recupero di energia o di materia. Tali restrizioni non si applicano nei casi in cui si possa dimostrare che i rifiuti non sono adatti al riciclaggio o ad altro recupero e che il collocamento in discarica garantirebbe il miglior risultato ambientale complessivo, in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE.

    (9)

    Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi di riduzione del collocamento in discarica richiederà importanti cambiamenti nella gestione dei rifiuti in molti Stati membri e agevolerà ulteriori progressi e investimenti nella raccolta differenziata, nella cernita e nel riciclaggio dei rifiuti, evitando di relegare materiali riciclabili al livello più basso della gerarchia dei rifiuti.

    (10)

    La progressiva riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE. Tale riduzione dovrebbe evitare lo sviluppo di una sovracapacità per gli impianti di trattamento dei rifiuti residui, come per esempio attraverso il recupero di energia o il trattamento meccanico-biologico di scarsa qualità dei rifiuti urbani non trattati, in quanto ciò potrebbe pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, mentre per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica, l’osservanza di tale obbligo non deve portare alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti alla direttiva 1999/31/CE, come modificata dalla presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che, secondo i dati contenuti nel questionario congiunto dell’OCSE e di Eurostat, hanno collocato in discarica oltre il 60 % dei rifiuti urbani nel 2013 dovrebbero essere autorizzati a decidere di prorogare il termine per raggiungere gli obiettivi in materia di collocamento in discarica fissati per il 2035.

    (11)

    Al fine di garantire l’affidabilità dei dati, è importante definire con maggiore precisione le regole secondo cui gli Stati membri dovrebbero comunicare le informazioni relative ai rifiuti urbani collocati in discarica. Le comunicazioni dovrebbero essere basate sulla quantità di rifiuti urbani collocati in discarica dopo le operazioni di trattamento volte a preparare tali rifiuti per il successivo collocamento in discarica, quali la stabilizzazione dei rifiuti urbani biodegradabili, e sulle quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento. Per quanto riguarda le operazioni di trattamento dei rifiuti urbani prima del riciclaggio e del recupero dei rifiuti, quali cernita e trattamento meccanico, i rifiuti risultanti da tali operazioni che, alla fine, sono collocati in discarica dovrebbero essere considerati ai fini del calcolo degli obiettivi di collocamento in discarica.

    (12)

    Nell’attuazione dell’obbligo di cui alla direttiva 1999/31/CE per garantire il trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica, gli Stati membri dovrebbero applicare il trattamento più adatto, compresa la stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti, al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica di tali rifiuti sull’ambiente e sulla salute umana. Nel valutare l’adeguatezza di un trattamento, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle misure già attuate per ridurre tali effetti negativi, in particolare la separazione dei rifiuti organici e la raccolta differenziata di carta e di cartone.

    (13)

    Al fine di garantire che l’attuazione della presente direttiva avvenga nel modo migliore, più tempestivo e uniforme, anticipandone eventuali punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per il conseguimento degli obiettivi.

    (14)

    Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva 1999/31/CE e incoraggiare la transizione a un’economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori prassi tra gli Stati membri e i diversi settori dell’economia.

    (15)

    Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità o garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È opportuno pertanto sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare tali relazioni. Al contrario, la verifica della conformità dovrebbe essere basata solo sui dati che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.

    (16)

    I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti il rispetto del diritto dell’Unione in materia di rifiuti da parte degli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l’affidabilità e la comparabilità dei dati introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un’attuazione efficiente, per una solida pianificazione delle infrastrutture per il trattamento dei rifiuti e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di dar conto del conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso alle più recente normativa messa a punto dalla Commissione e alle metodologie elaborate dalle rispettive autorità nazionali competenti per l’attuazione della presente direttiva.

    (17)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda gli articoli 5 bis, paragrafo 4, 15, paragrafo 5, 15 ter e 15 quater della stessa, come modificata dalla presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    (18)

    Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell’Unione, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (19)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 1999/31/CE.

    (20)

    Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche

    La direttiva 1999/31/CE è così modificata:

    1)

    all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Per sostenere la transizione dell’Unione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), in particolare degli articoli 4 e 12, lo scopo della presente direttiva è di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarca dei rifiuti, in particolare quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.

    (*1)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;"

    2)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «rifiuto non pericoloso», «rifiuti urbani», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.»;

    b)

    le lettere b), c), d) e n) sono soppresse;

    c)

    alla lettera r), è aggiunto il comma seguente:

    «Nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del trattato, gli Stati membri possono decidere di applicare la definizione seguente:

    «insediamento isolato»:

    un insediamento di non più di 2 000 abitanti per insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato, o con un numero di abitanti compreso tra 2 000 e 5 000 per insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato e la cui produzione di rifiuti non superi le 3 000 tonnellate all’anno; e

    un insediamento distante almeno 100 km dal più vicino centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, e privo di accesso stradale.»;

    3)

    l’articolo 3 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, l’ultimo trattino è soppresso;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   La gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave è esclusa dall’ambito di applicazione della presente direttiva laddove rientri nell’ambito di applicazione di altri atti legislativi dell’Unione.»;

    4)

    l’articolo 5 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, è soppresso il comma seguente:

    «Due anni prima della data di cui alla lettera c) il Consiglio riesamina l’obiettivo di cui sopra in base a una relazione della Commissione sull’esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), corredata, se del caso, di una proposta intesa a confermare o a modificare tale obiettivo, al fine di assicurare un livello elevato di tutela ambientale.»;

    b)

    al paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

    «f)

    rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e dell’articolo 22 di tale direttiva, a eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 4 di detta direttiva.»;

    c)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «3 bis.   Gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

    Gli Stati membri includono informazioni sulle misure adottate a norma del presente paragrafo nei loro piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro interessato.»;

    d)

    sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso).

    6.   Uno Stato membro può rinviare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 5 fino a un massimo di cinque anni, a condizione che detto Stato membro:

    a)

    abbia collocato in discarica oltre il 60 % dei propri rifiuti urbani generati nel 2013, come comunicato nell’ambito del questionario comune dell’OCSE e di Eurostat; e

    b)

    almeno 24 mesi prima del termine fissato nel paragrafo 5 del presente articolo, comunichi alla Commissione l’intenzione di rinviare il termine e presenti un piano di attuazione in conformità con l’allegato IV della presente direttiva. Tale piano può essere combinato con un piano di attuazione presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/98/CE.

    7.   Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 6, lettera b), la Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere tale piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all’allegato IV. Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.

    8.   Se il termine è rinviato conformemente al paragrafo 6, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 25 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani generati (per peso).

    9.   Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione riesamina l’obiettivo di cui al paragrafo 5 al fine di mantenerlo o, qualora opportuno, ridurlo, di prendere in considerazione obiettivi quantitativi pro capite in materia di collocamento in discarica e di introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

    5)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 5 bis

    Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi

    1.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafi 5 e 6, siano stati conseguiti:

    a)

    il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica è calcolato in un determinato anno civile;

    b)

    il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o del recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la cernita o il trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica, è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;

    c)

    il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;

    d)

    il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono successivamente collocati in discarica, non è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.

    2.   Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte. A tal fine possono utilizzare il sistema istituito conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE.

    3.   Qualora, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), i rifiuti urbani siano spediti in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell’Unione ai fini del collocamento in discarica, tali rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantità di rifiuti collocati in discarica, a norma del paragrafo 1, dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

    4.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, la Commissione adotta, entro il 31 marzo 2019, atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

    Articolo 5 ter

    Segnalazione preventiva

    1.   La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige una relazione sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafi 5 e 6, al più tardi tre anni prima della scadenza di ciascun termine ivi specificato.

    2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

    a)

    una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;

    b)

    un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire tali obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, accompagnato da opportune raccomandazioni per ciascuno Stato membro interessato;

    c)

    esempi di migliori prassi applicate in tutta l’Unione, che potrebbero fornire linee guida per progredire verso il conseguimento degli obiettivi.

    Articolo 5 quater

    Scambio di informazioni e migliori prassi

    La Commissione organizza regolarmente uno scambio di informazioni e delle migliori prassi tra gli Stati membri, comprese, se del caso, le autorità regionali e locali, sull’attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva.

    (*2)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).»;"

    6)

    all’articolo 6, lettera a), è aggiunta la frase seguente:

    «Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate a norma del presente punto non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l’aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio come stabilito all’articolo 11 di tale direttiva.»;

    7)

    all’articolo 11, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

    8)

    l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 15

    Comunicazione

    1.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 2 e 5, e 6.

    I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 del presente articolo.

    Il primo periodo di comunicazione concernente l’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 5 e 6, inizia il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.

    2.   Gli Stati membri comunicano i dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, fino al 1o gennaio 2025.

    3.   I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

    4.   La Commissione riesamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale riesame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.

    5.   Entro il 31 marzo 2019, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.»;

    9)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 15 bis

    Strumenti per promuovere il passaggio verso un’economia più circolare

    Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure adeguati.

    Articolo 15 ter

    Determinazione del coefficiente di permeabilità delle discariche

    La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il metodo da utilizzare per determinare, in loco e per tutta l’estensione dell’area, il coefficiente di permeabilità delle discariche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

    Articolo 15 quater

    Norma dell’Unione per il campionamento dei rifiuti

    La Commissione adotta atti di esecuzione per sviluppare un criterio per il campionamento dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2. Finché tali atti di esecuzione non saranno stati adottati, gli Stati membri applicano i criteri e le procedure nazionali.»;

    10)

    l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 16

    Riesame degli allegati

    La Commissione riesamina gli allegati e, ove necessario, presenta adeguate proposte legislative.»;

    11)

    l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 17

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    (*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

    12)

    nell’allegato I, il punto 3.5 è soppresso;

    13)

    nell’allegato II, il punto 5 è soppresso;

    14)

    nell’allegato III, punto 2, il primo comma è soppresso;

    15)

    l’allegato IV è aggiunto conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 luglio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    La presidente

    L. PAVLOVA


    (1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98.

    (2)  GU C 17 del 18.1.2017, pag. 46.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2018.

    (4)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

    (5)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (6)  Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15).

    (7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (8)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


    ALLEGATO

    Alla direttiva 1999/31/CE è aggiunto l’allegato seguente:

    «ALLEGATO IV

    PIANO DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE A NORMA DELL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 6

    Il piano di attuazione da presentare a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, contiene quanto segue:

    1.

    una valutazione dei tassi di riciclaggio passati, presenti e previsti per il futuro, di collocamento in discarica e di altri trattamenti dei rifiuti urbani e dei flussi di cui sono composti;

    2.

    una valutazione dell’attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;

    3.

    i motivi per i quali lo Stato membro ritiene che potrebbe non essere in grado di conseguire il pertinente obiettivo di cui all’articolo 5, paragrafo 5, entro il termine ivi previsto e una valutazione della proroga necessaria per conseguire tale obiettivo;

    4.

    le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati all’articolo 5, paragrafo 8, della presente direttiva applicabili allo Stato membro durante la proroga per un massimo di cinque anni, compresi gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE;

    5.

    un calendario per l’attuazione delle misure identificate al punto 4, la determinazione dell’organismo competente per la loro attuazione e una valutazione del loro contributo individuale al conseguimento degli obiettivi applicabili nel caso di una proroga;

    6.

    informazioni sui finanziamenti per la gestione dei rifiuti in linea con il principio «chi inquina paga»;

    7.

    misure per migliorare la qualità dei dati, ove necessario, al fine di ottimizzare la pianificazione e il monitoraggio dei risultati nella gestione dei rifiuti.»


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