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Document 32016R0369
Council Regulation (EU) 2016/369 of 15 March 2016 on the provision of emergency support within the Union
Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione
Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione
GU L 70 del 16.3.2016, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2020
16.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 70/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/369 DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2016
sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'assistenza e il sostegno reciproci in caso di catastrofi sono sia un'espressione fondamentale del valore universale della solidarietà tra i popoli che un imperativo morale, dal momento che tali catastrofi possono far sì che un considerevole numero di persone non sia in grado di soddisfare i propri bisogni primari, con potenziali gravi conseguenze per la loro salute e la loro vita. |
(2) |
L'impatto all'interno dell'Unione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo è sempre più pesante. Ciò è dovuto a vari fattori, tra cui i cambiamenti climatici, ma anche ad altri fattori esterni concomitanti e a circostanze che si verificano nel vicinato dell'Unione. La crisi migratoria e dei rifugiati che affronta attualmente l'Unione è un valido esempio di una situazione che, nonostante gli sforzi compiuti dall'Unione per risolverne le cause profonde individuate nei paesi terzi, può ripercuotersi direttamente sulla situazione economica degli Stati membri. |
(3) |
Alla luce di tale situazione, il Consiglio europeo del 19 febbraio 2016 ha invitato la Commissione a predisporre la capacità di fornire aiuti umanitari a livello interno per sostenere i paesi che fanno fronte a un numero elevato di rifugiati e migranti. |
(4) |
Le catastrofi naturali o provocate dall'uomo possono avere una dimensione e un impatto tali da determinare gravi difficoltà economiche in uno o più Stati membri. Esse possono verificarsi anche in uno o più Stati membri che, per altre ragioni, stanno già facendo fronte a gravi difficoltà economiche, con l'effetto di esacerbare e aggravare ulteriormente la situazione economica generale degli Stati membri interessati. In entrambi i casi, la capacità di risposta degli Stati membri interessati sarebbe pregiudicata, come lo sarebbero, a loro volta, l'assistenza e il sostegno prestati alle persone in stato di bisogno. |
(5) |
L'Unione è già in grado di concedere un sostegno di natura macrofinanziaria agli Stati membri e di esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite da catastrofi mediante il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (1), ma attualmente non dispone di alcuno strumento per far fronte, su una base sufficientemente prevedibile e indipendente, alle esigenze umanitarie delle persone colpite da catastrofi sul suo territorio, ad esempio sotto forma di assistenza alimentare, assistenza sanitaria di urgenza, rifugio, acqua, servizi igienico-sanitari, protezione e istruzione. Il meccanismo di protezione civile dell'Unione permette di offrire assistenza reciproca ai sensi della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ma il suo funzionamento si basa su contributi volontari degli Stati membri. Assistenza e sostegno potrebbero essere forniti anche mediante strumenti politici e finanziari dell'Unione esistenti, come quelli volti a realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione. L'assistenza e il sostegno di questo tipo sarebbero tuttavia accessori e subordinati al perseguimento degli obiettivi politici principali di detti strumenti e, di conseguenza, limitati per portata ed entità. |
(6) |
Appare dunque opportuno che l'Unione agisca in uno spirito di solidarietà per far fronte ai bisogni primari delle persone colpite da catastrofi all'interno del suo territorio e che contribuisca a ridurre l'impatto economico di tali catastrofi per gli Stati membri interessati. |
(7) |
Date le analogie esistenti tra la fornitura di sostegno di emergenza per far fronte ai bisogni primari delle persone colpite da catastrofi all'interno dell'Unione e la fornitura di aiuti umanitari alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall'uomo in paesi terzi, tutti gli interventi condotti ai sensi del presente regolamento dovrebbero rispettare i principi umanitari concordati a livello internazionale. Tali azioni costituiscono misure adeguate alla situazione economica degli Stati membri che si trovano a far fronte a dette difficoltà e che integrano l'azione dell'Unione volta ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e protezione dalle catastrofi naturali o provocate dall'uomo. |
(8) |
Data la necessità di agire in uno spirito di solidarietà, il sostegno di emergenza fornito ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere finanziato dal bilancio generale dell'Unione, oltre che da eventuali contributi di altri donatori pubblici o privati. |
(9) |
Il rimborso delle spese, l'aggiudicazione di appalti pubblici e la concessione di sovvenzioni a norma del presente regolamento dovrebbero essere conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tenendo conto della specificità del sostegno di emergenza. È pertanto opportuno disporre che la concessione di sovvenzioni e l'aggiudicazione di appalti pubblici possano avvenire direttamente o indirettamente e che le sovvenzioni possano finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili ed essere concesse con effetto retroattivo. La Commissione dovrebbe poter finanziare gli interventi di sostegno di emergenza condotti da qualsiasi organizzazione che, indipendentemente dalla sua natura giuridica pubblica o privata, sia in possesso dell'esperienza necessaria e ricorra a tal fine alla gestione diretta o indiretta, a seconda dei casi. |
(10) |
È inoltre opportuno fare appello ad organizzazioni con cui la Commissione abbia concluso accordi quadro di partenariato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (4), alla luce della pertinenza dell'esperienza acquisita da tali organizzazioni nella fornitura di aiuti umanitari in stretto coordinamento con la Commissione. Ove possibile, e al fine di massimizzare le sinergie e l'efficienza di qualsiasi sostegno di emergenza fornito ai sensi del presente regolamento, è opportuno cercare di coinvolgere organizzazioni non governative locali tramite organizzazioni partner e accordi quadro di partenariato. |
(11) |
Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa mediante, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. |
(12) |
Il presente regolamento dovrebbe stabilire le basi per fornire sostegno finanziario nei casi di catastrofi naturali o provocate dall'uomo in relazione ai quali l'Unione, in uno spirito di solidarietà, si troverebbe in una posizione migliore, rispetto a Stati membri che agiscono da soli e senza coordinamento, per mobilitare livelli di finanziamento adeguati e destinarli a potenziali interventi salvavita in modo economico, efficiente ed efficace, consentendo in tal modo un'azione più efficace per ragioni di portata e di complementarità. |
(13) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(14) |
La fornitura di sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere adeguatamente controllata, avvalendosi, se necessario, delle competenze più pertinenti disponibili a livello di Unione. L'attuazione generale del presente regolamento dovrebbe essere inoltre sottoposta a valutazione. |
(15) |
Data l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce il quadro entro cui può essere concesso un sostegno di emergenza dell'Unione attraverso misure specifiche adeguate alla situazione economica in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo in atto o potenziali. Tale sostegno di emergenza può essere fornito solo se la catastrofe ha una dimensione e un impatto eccezionali tali da determinare conseguenze umanitarie gravi e di vasta portata in uno o più Stati membri, e solo in circostanze eccezionali in cui nessun altro strumento a disposizione degli Stati membri e dell'Unione risulti sufficiente.
2. Il sostegno di emergenza fornito ai sensi del presente regolamento è inteso a supporto e integrazione delle azioni dello Stato membro interessato. A tal fine, è assicurata una stretta cooperazione e consultazione con lo Stato membro interessato.
Articolo 2
Attivazione del sostegno di emergenza
1. La decisione relativa all'attivazione del sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento nel caso di una catastrofe in atto o potenziale è adottata dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione che precisi, se del caso, la durata dell'attivazione.
2. Il Consiglio esamina immediatamente la proposta della Commissione di cui al paragrafo 1 e decide, in funzione dell'urgenza della situazione, in merito all'attivazione del sostegno di emergenza.
Articolo 3
Azioni ammissibili
1. Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento fornisce una risposta di emergenza fondata sulle esigenze, a integrazione della risposta degli Stati membri interessati, volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana ogniqualvolta una catastrofe di cui all'articolo 1 ne determini la necessità.
2. Il sostegno di emergenza di cui al paragrafo 1 può comprendere qualsiasi azione di aiuto umanitario ammissibile al finanziamento dell'Unione a norma degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1257/96 e può pertanto includere interventi di assistenza, di soccorso e, se necessario, di protezione finalizzati a salvare e proteggere vite nel corso di catastrofi o immediatamente dopo. Può essere utilizzato anche per finanziare ogni altra spesa direttamente connessa all'attuazione del sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento.
3. Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento è concesso e attuato nel rispetto dei principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.
4. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono attuate dalla Commissione o da organizzazioni partner selezionate dalla Commissione. In particolare, la Commissione può selezionare, come organizzazioni partner, organizzazioni non governative, servizi specializzati degli Stati membri o agenzie e organizzazioni internazionali in possesso delle competenze necessarie. In tale contesto, la Commissione mantiene una stretta cooperazione con lo Stato membro interessato.
Articolo 4
Tipologie di intervento finanziario e procedure di attuazione
1. La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare, il finanziamento dell'Unione per azioni di sostegno ai sensi del presente regolamento è attuato mediante gestione diretta o indiretta conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e c), di tale regolamento.
2. Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento è finanziato dal bilancio generale dell'Unione o da eventuali contributi di altri donatori pubblici o privati come entrata con destinazione specifica esterna, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. Il finanziamento dell'Unione per le azioni di sostegno ai sensi del presente regolamento da attuare mediante gestione diretta può essere concesso direttamente dalla Commissione senza un invito a presentare proposte, conformemente all'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine, la Commissione può concludere accordi quadro di partenariato o basarsi su accordi quadro di partenariato esistenti conclusi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96.
4. Quando la Commissione attua interventi di sostegno di emergenza attraverso organizzazioni non governative, i criteri relativi alla capacità finanziaria e operativa si considerano soddisfatti in presenza di un accordo quadro di partenariato in vigore tra tale organizzazione e la Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96.
Articolo 5
Costi ammissibili
1. Il finanziamento dell'Unione può coprire tutti i costi diretti necessari per l'attuazione delle azioni ammissibili di cui all'articolo 3, compresi l'acquisto, la preparazione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di beni e servizi effettuati nell'ambito di tali azioni.
2. Possono essere coperti a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 anche i costi indiretti sostenuti dalle organizzazioni partner.
3. Il finanziamento dell'Unione può altresì coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del sostegno di emergenza fornito ai sensi del presente regolamento.
4. Il finanziamento dell'Unione per azioni di sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.
5. Possono essere ammissibili al finanziamento dell'Unione le spese sostenute da un'organizzazione partner prima della data di presentazione della domanda di finanziamento.
Articolo 6
Complementarità e coerenza dell'azione dell'Unione
Si perseguono sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione, in particolare con quelli attraverso i quali può essere offerta qualche forma di assistenza o sostegno di emergenza, come il regolamento (CE) n. 2012/2002, la decisione n. 1313/2013/UE, il regolamento (CE) n. 1257/96, il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
Articolo 7
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni sul posto secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del presente regolamento.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e gli accordi con organizzazioni internazionali e servizi specializzati degli Stati membri conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali verifiche e indagini secondo le loro rispettive competenze.
Articolo 8
Controllo e valutazione
1. Le azioni che ottengono un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento sono controllate periodicamente. Al più tardi 12 mesi dopo l'attivazione del sostegno di emergenza per una situazione specifica in conformità dell'articolo 2, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, proposte intese a porvi fine.
2. Entro il 17 marzo 2019 la Commissione presenta al Consiglio una valutazione del funzionamento del presente regolamento, corredata di suggerimenti circa il futuro del regolamento stesso e, se del caso, di proposte di modifica o abrogazione di quest'ultimo.
Articolo 9
Entrata in vigore e attivazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il Consiglio decide di attivare il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento a partire dal giorno della sua entrata in vigore per l'attuale afflusso di rifugiati e migranti nell'Unione per un periodo di tre anni.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).
(2) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).
(7) Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).
(8) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
(9) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
(10) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(11) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).