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Document 32014R0078
Commission Delegated Regulation (EU) No 78/2014 of 22 November 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, as regards certain cereals causing allergies or intolerances and foods with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols or phytostanol esters
Regolamento delegato (UE) n. 78/2014 della Commissione, del 22 novembre 2013 , che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo
Regolamento delegato (UE) n. 78/2014 della Commissione, del 22 novembre 2013 , che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo
OJ L 27, 30.1.2014, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 78/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2013
che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura un elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. Al punto 1 di tale allegato sono elencati, tra gli altri, il «kamut» e il «farro». Tuttavia, «kamut» è un marchio registrato di un tipo di grano, noto come «grano khorasan», e anche il farro è un tipo di grano. Al punto 1 di detto allegato il «grano khorasan» ed il «farro» vanno pertanto indicati come tipi di grano. |
(2) |
L’allegato III del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce l’elenco degli alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari. Al punto 5.1 di tale allegato si dispone che l’etichettatura di prodotti o ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo contenga, tra le altre, una segnalazione in cui si precisa che l’alimento è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre il livello di colesterolo nel sangue. |
(3) |
Tale segnalazione, associata alle indicazioni sulla salute autorizzate per tali prodotti o ingredienti alimentari, potrebbe potenzialmente indurre i consumatori che non hanno necessità di controllare il livello di colesterolo nel sangue ad utilizzare il prodotto ed andrebbe pertanto modificata. È opportuno che tale modifica rifletta la formulazione dell’indicazione attualmente prevista dal regolamento (CE) n 608/2004 della Commissione (2). Detto regolamento verrà abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1169/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’allegato II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. |
Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:». |
Articolo 2
All’allegato III, punto 5.1, seconda colonna, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3) |
viene segnalato che il prodotto non è destinato alle persone che non hanno necessità di controllare il livello di colesterolo nel sangue;». |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(2) Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativo all’etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 44).