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Document 32009R0397

Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa

OJ L 126, 21.5.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 129 - 130

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1301

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/397/oj

21.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/3


REGOLAMENTO (CE) N. 397/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 162,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato CE (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di aumentare il potenziale di crescita sostenibile a lungo termine dell’Europa, il 26 novembre 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a un piano europeo di ripresa economica che evoca l’importanza di effettuare investimenti mirati a migliorare l’efficienza energetica dell’edilizia, compreso il settore abitativo.

(2)

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) appoggia gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa, compreso l’aspetto dell’efficienza energetica, soltanto a favore degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il sostegno agli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nel settore dell’edilizia abitativa andrebbe garantito a tutti gli Stati membri.

(3)

Si dovrebbero sostenere gli investimenti effettuati nell’ambito di programmi pubblici conformemente agli obiettivi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (4).

(4)

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione di cui all’articolo 158 del trattato, gli interventi dovrebbero sostenere la coesione sociale.

(5)

Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato alle autorità legislative e alla Commissione di prepararsi a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e facendo un maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive».

(6)

Al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell’amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione del FESR, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è opportuno aggiungere tre ulteriori forme di costi ammissibili, segnatamente i costi indiretti, le somme forfettarie e i costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari.

(7)

Al fine di garantire la certezza del diritto con riguardo all’ammissibilità delle spese, è opportuno che queste ulteriori forme di costi ammissibili si applichino a tutte le sovvenzioni del FESR. Sarebbe pertanto necessaria un’applicazione retroattiva a decorrere dal 1o agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1080/2006.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1080/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4 % dello stanziamento FESR totale.

Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità dell’articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale.»;

2)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Le spese per l’edilizia abitativa, fatta eccezione di quelle a favore dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di energie rinnovabili di cui al paragrafo 1 bis, sono ammissibili soltanto per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:»;

3)

è inserito il seguente paragrafo:

«4.   Nel caso di sovvenzioni, le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del FESR, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

i)

i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un’operazione;

ii)

i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;

iii)

somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un’operazione.

Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

L’importo forfettario di cui al punto iii) non eccede la somma di 50 000 EUR.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1)  Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 maggio 2009.

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

(4)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.


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