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Document 32009D0248
2009/248/EC: Commission Decision of 18 March 2009 amending Decision 2008/185/EC as regards the animal health conditions for trade in pigs between Member States or regions thereof which are free of Aujeszky’s disease (notified under document number C(2009) 1687) (Text with EEA relevance)
2009/248/CE: Decisione della Commissione, del 18 marzo 2009 , che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di suini tra Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky [notificata con il numero C(2009) 1687] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/248/CE: Decisione della Commissione, del 18 marzo 2009 , che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di suini tra Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky [notificata con il numero C(2009) 1687] (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 73, 19.3.2009, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 157 - 157
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620
19.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 73/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2009
che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di suini tra Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky
[notificata con il numero C(2009) 1687]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/248/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 64/432/CEE fissa criteri per dichiarare uno Stato membro o una sua regione indenni da determinate malattie contagiose, compresa la malattia di Aujeszky. La suddetta direttiva prescrive inoltre di stabilire secondo la procedura in essa illustrata le garanzie supplementari generiche o specifiche eventualmente richieste per gli scambi intracomunitari in relazione ai suddetti Stati membri o regioni. |
(2) |
L’allegato I alla decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (2) reca un elenco degli Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e nei quali la vaccinazione è vietata. |
(3) |
La decisione 2008/185/CE stabilisce inoltre le garanzie supplementari riguardanti la suddetta malattia per gli spostamenti di suini tra Stati membri. Tali garanzie supplementari sono connesse alla situazione dello Stato membro o regione in questione riguardo alla malattia. |
(4) |
L’esperienza ottenuta nell’attuazione delle suddette garanzie ha dimostrato la necessità di chiarire che, per gli spostamenti di suini tra Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky, nei quali la vaccinazione è vietata, elencati dell’allegato I alla decisione 2008/185/CE, non vanno fornite garanzie supplementari. |
(5) |
La decisione 2008/185/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2008/185/CE è modificata come segue:
1) |
all’articolo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: «I suini destinati all’allevamento o alla produzione, spediti verso Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky ed elencati nell’allegato I, devono provenire da Stati membri o loro regioni elencati da tale allegato o rispettare le seguenti condizioni supplementari:»; |
2) |
all’articolo 2 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: «I suini destinati alla macellazione, spediti verso Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky ed elencati nell’allegato I, devono provenire da Stati membri o loro regioni elencati da tale allegato o rispettare le seguenti condizioni supplementari:». |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.