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Document 32008R0078

Regolamento (CE) n. 78/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008 , relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune

OJ L 25, 30.1.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 277 - 278

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/78/oj

30.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/1


REGOLAMENTO (CE) N. 78/2008 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2008

relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell’elaborazione della politica agricola comune (PAC) si dovrà considerare segnatamente il carattere particolare dell’attività agricola, che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole. A questo riguardo occorre poter disporre di informazioni sulle condizioni delle terre e delle colture, in particolare per la gestione delle organizzazioni comuni di mercato. Le applicazioni del telerilevamento permettono in parte di fornire le informazioni necessarie in tal senso, purché possano riguardare tutte le zone che presentano interesse per la gestione dei mercati agricoli.

(2)

L’esperienza acquisita nel corso del periodo 2004-2007, nell’ambito della decisione n. 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, concernente l’applicazione di tecniche di indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003 (2), e delle decisioni precedenti, tra cui, in particolare, la decisione 88/503/CEE del Consiglio del 26 settembre 1988 recante adozione di un progetto pilota per l’applicazione del telerilevamento nelle statistiche agrarie (3), ha permesso al sistema agro-meteorologico di previsione delle rese e di controllo sulle condizioni delle terre e delle colture di pervenire ad una fase operativa e di sviluppo avanzato e di dimostrare la propria efficacia.

(3)

Il telerilevamento ha così dimostrato di apportare una risposta adeguata alle esigenze di gestione della PAC, nonché l’impossibilità di soddisfare mediante il ricorso ai sistemi classici di statistiche e previsioni agricole le esigenze individuate. Il telerilevamento ha inoltre permesso di aumentare la precisione, l’obiettività, la rapidità e la frequenza delle osservazioni e di perfezionare i modelli di previsione agricola segnatamente mediante la creazione di modelli regionalizzati, nonché, infine, di mettere a punto applicazioni specifiche o complementari per l’elaborazione e la raccolta di statistiche agricole e realizzare economie nelle spese di controllo a posteriori e di verifica delle spese agricole. È di conseguenza opportuno prevedere il proseguimento di tali applicazioni di telerilevamento nel quadro di un finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAOG) per il periodo 2008-2013, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4).

(4)

È tuttavia opportuno adattare e riorganizzare le modalità di esecuzione delle azioni che la Commissione dovrà intraprendere, nel quadro della PAC, mediante il telerilevamento e separare le azioni operative intraprese nel quadro di tale sistema da quelle per le quali sono ancora necessari lavori di ricerca e di sviluppo. Queste ultime andranno dunque previste separatamente nell’ambito del programma quadro di ricerca e di sviluppo.

(5)

È altresì opportuno provvedere affinché le informazioni e stime scaturite dalle azioni intraprese e detenute dalla Commissione siano messe a disposizione degli Stati membri e informare il Parlamento europeo e il Consiglio, mediante un rapporto intermedio e un rapporto definitivo sulle condizioni di esecuzione delle azioni di telerilevamento intraprese e sull’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento nel quadro della politica agricola comune (PAC) possono essere finanziate dal FEAOG, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1290/2005, quando il loro obiettivo sia di fornire alla Commissione i mezzi per:

a)

gestire i mercati agricoli;

b)

provvedere al controllo agroeconomico sulle terre a vocazione agricola e sulle condizioni delle colture, così da realizzare stime segnatamente per quanto riguarda le rese e la produzione agricola;

c)

favorire l’accesso alle stime di cui al punto b);

d)

assicurare il controllo tecnologico a posteriori del sistema agro-meteorologico.

2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 sono in particolare le seguenti:

a)

raccolta o acquisto delle informazioni necessarie per l’attuazione e il controllo a posteriori della PAC, segnatamente i dati ottenuti mediante satellite e i dati meteorologici;

b)

creazione di un’infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet;

c)

realizzazione di studi specifici connessi alle condizioni climatiche;

d)

aggiornamento dei modelli agro-meteorologici ed econometrici.

Se necessario, tali azioni vengono effettuate in stretta collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

Articolo 2

La Commissione mette a disposizione degli Stati membri, per via elettronica, le informazioni e le stime scaturite dalle azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Le modalità d’applicazione del presente regolamento sono stabilite conformemente alla procedura prevista all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, segnatamente per quanto riguarda la messa a disposizione delle informazioni e delle stime di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 4

Rispettivamente non oltre il 31 luglio 2010 e il 31 luglio 2013 la Commissione presenta un rapporto intermedio e un rapporto definitivo al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione delle azioni di telerilevamento e all’utilizzazione delle risorse finanziarie messe a sua disposizione nel quadro del presente regolamento.

Il rapporto definitivo è eventualmente accompagnato da una proposta di proseguimento di tali azioni nel quadro della PAC.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  Parere espresso il 16 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 163 del 4.7.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(3)  GU L 273 del 5.10.1988, pag. 12.

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).


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