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Document 32003R1554

Regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

GU L 221 del 4.9.2003, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1554/oj

32003R1554

Regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 04/09/2003 pag. 0001 - 0001


Regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 22 luglio 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La guerra contro l'Iraq lanciata nel marzo 2003 e i conseguenti sviluppi politici, nonché l'epidemia di sindrome respiratoria acuta grave (SARS) hanno provocato gravi ripercussioni sulle operazioni di trasporto aereo dei vettori aerei e hanno determinato un significativo calo della domanda all'inizio della stagione estiva 2003.

(2) Per garantire che il mancato utilizzo delle bande orarie assegnate per la stagione 2003 non si traduca per le compagnie nella perdita di diritti sulle bande stesse, occorre precisare in modo chiaro e inequivoco che le stagioni 2003 e 2004 hanno subìto gli effetti negativi del conflitto e dell'epidemia di SARS.

(3) È dunque necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio(4),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 95/93 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 10 ter

Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 3, i coordinatori riconoscono ai vettori aerei il diritto di usufruire, nella stagione estiva 2004, della stessa serie di bande orarie ad essi assegnate per la stagione estiva 2003."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

(1) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 131.

(2) GU C 125 del 27.5.2002, pag. 8.

(3) Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 luglio 2003.

(4) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 3).

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