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Document 31993R0302

Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

OJ L 36, 12.2.1993, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 71 - 77
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 71 - 77
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrogato da 32006R1920

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/302/oj

31993R0302

Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 12/02/1993 pag. 0001 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0071


REGOLAMENTO (CEE) N. 302/93 DEL CONSIGLIO dell'8 febbraio 1993 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle deroghe e delle tossicodipendenze

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Dublino del 25/26 giugno 1990;

- ha accolto gli « Orientamenti per un piano europeo di lotta contro la droga » presentatigli dal comitato europeo di lotta antidroga (CELAD), e in particolare la raccomandazione che « sia condotto uno studio dagli esperti sulle fonti esistenti di informazione, sulla loro affidabilità e sulla loro utilità, nonché sulla necessità e sull'eventuale portata di un Osservatorio delle droghe (Drugs Monitoring Center), nonché sulle implicazioni finanziarie che la sua creazione comporta, rimanendo inteso che le funzioni di tale Osservatorio non riguarderanno unicamente gli aspetti sociali e sanitari, ma anche gli altri aspetti connessi con la droga, incluso il traffico e la repressione »;

- ha sottolineato la responsabilità di ciascuno Stato membro di predisporre un programma appropriato per la riduzione della domanda di droga ed ha ritenuto che un'azione efficace di ciascuno Stato membro, appoggiata da un'azione comune dei Dodici e della Comunità, debba rappresentare una delle principali priorità per gli anni a venire;

considerando le conclusioni dello studio di fattibilità dell'Osservatorio e del piano europeo di lotta contro la droga, presentate al Consiglio europeo di Roma del 13 e 14 dicembre 1990;

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991, ha approvato il principio della costituzione di un Osservatorio europeo delle droghe, fermo restando che le effettive modalità di realizzazione dello stesso, per esempio la sua entità, la sua struttura istituzionale e la sua organizzazione informatica, dovranno essere ancora discusse ed ha incaricato il CELAD di proseguire e concludere rapidamente i lavori in questo senso, in collegamento con la Commissione e le altre istanze politiche competenti;

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Maastricht del 9 e 10 dicembre 1991, ha invitato le istituzioni della Comunità europea a fare tutto il possibile affinché l'atto che istituisce l'Osservatorio europeo delle droghe possa essere adottata anteriormente al 30 giugno 1992;

considerando che il 22 ottobre 1990 la Comunità ha concluso, con la decisione 90/611/CEE (4), la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, qui di seguito denominata « convenzione di Vienna », ed ha depositato la dichiarazione di competenza relativa all'articolo 27 di detta convenzione (5);

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3677/90 (6), per l'attuazione da parte della Comunità del sistema di controllo del commercio di talune sostanze previste all'articolo 12 della convenzione di Vienna;

considerando che il 10 giugno 1991 il Consiglio ha adottato la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (7), la quale mira a combattere in particolare il traffico degli stupefacenti;

considerando che sono necessarie informazioni obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze nonché sulle loro conseguenze, onde contribuire a fornire alla Comunità ed agli Stati membri una visione globale e offrire loro un valore aggiunto allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi adottano misure o definiscono azioni contro la droga;

considerando che il fenomeno della droga comporta aspetti molteplici e complessi, strettamente collegati tra loro e difficilmente dissociabili; che occorre pertanto affidare all'Osservatorio una missione d'informazione globale che contribuisca a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione d'insieme del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze; che questa missione d'informazione non deve pregiudicare la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni legislative relative all'offerta o alla domanda di droghe;

considerando che l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Osservatorio debbono corrispondere al carattere obiettivo dei risultati perseguiti, vale a dire la comparabilità e la compatibilità delle fonti e delle metodologie relative all'informazione sulla droga;

considerando che le informazioni raccolte dall'Osservatorio riguardano settori prioritari di cui si deve definire il contenuto, la portata e le modalità di attuazione;

considerando che durante i primi tre anni si rivolgerà particolare attenzione alla domanda e alla riduzione della domanda;

considerando che, nella risoluzione del 16 maggio 1989 riguardante una rete europea di dati sanitari sulle tossicodipendenze (8), il Consiglio e i ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno invitato la Commissione a prendere eventuali iniziative in merito ad una rete europea di dati sanitari sulle tossicodipendenze;

considerando la necessità di istituire una rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze, il cui coordinamento e animazione, su scala comunitaria, saranno assicurati dall'Osservatorio;

considerando che occorre tenere conto della convenzione 108 del Consiglio d'Europa relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati personali (1981);

considerando che già esistono organizzazioni e enti nazionali, europei ed internazionali in grado di fornire informazioni di questa natura, e che è necessario che l'Osservatorio possa esercitare le proprie funzioni in stretta cooperazione con essi;

considerando che l'Osservatorio deve essere dotato di personalità giuridica;

considerando che occorre assicurare che l'Osservatorio rispetti la missione d'informazione ad esso affidata e attribuire a tale effetto competenza alla Corte di giustizia;

considerando che è opportuno prevedere l'apertura dell'Osservatorio ai paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità e degli Stati membri per conseguire gli scopi dell'Osservatorio, in forza di accordi tra detti paesi e la Comunità;

considerando che il presente regolamento potrebbe, se del caso, essere adattato, allo scadere di un periodo di tre anni, per decidere l'eventuale ampliamento dei compiti dell'Osservatorio, segnatamente in funzione dell'evoluzione delle competenze della Comunità;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri d'azione diversi da quelli previsti all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

1. Il presente regolamento istituisce l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), in appresso denominato « Osservatorio ».

2. L'obiettivo dell'Osservatorio consiste nel fornire alla Comunità e agli Stati membri, nei settori contemplati all'articolo 4, informazioni obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze.

3. Le informazioni trattate o prodotte, di carattere statistico, documentario e tecnico, hanno lo scopo di contribuire a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione globale del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi prendono misure o definiscono azioni.

4. L'Osservatorio non può prendere misure che esulino dal campo dell'informazione e del trattamento dell'informazione.

5. L'Osservatorio non raccoglie dati che permettano l'identificazione delle persone o di piccoli gruppi di persone. Esso si astiene da qualsiasi attività di informazione relativa a casi concreti e nominativi.

Articolo 2

Funzioni

Per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge le funzioni seguenti nei settori della propria attività:

A. Raccolta e analisi dei dati esistenti

1. Esso raccoglie, registra e analizza i dati, compresi quelli frutto di ricerca, comunicati dagli Stati membri nonché quelli provenienti da fonti comunitarie, nazionali non governative, e dalle competenti organizzazioni internazionali;

2. Effettua le indagini, studi preparatori e di fattibilità, nonché le azioni pilota necessarie allo svolgimento dei propri compiti; organizza riunioni di esperti e, se del caso, costituisce i gruppi di lavoro ad hoc necessari a tal fine; costituisce e mette a disposizione un fondo di documentazione scientifica aperto e favorisce la promozione delle attività d'informazione;

3. Offre un sistema organizzativo e tecnico capace di informare su programmi o azioni, simili o complementari negli Stati membri;

4. Costituisce e coordina, in consultazione e in cooperazione con le autorità e organizzazioni competenti degli Stati membri, la rete di cui all'articolo 5;

5. Facilita gli scambi d'informazione tra i responsabili, i ricercatori, gli specialisti dell'informazione e le persone interessate alla lotta contro la droga nelle organizzazioni governative e non governative;

B. Miglioramento della metodologia di confronto dei dati

6. Assicura una migliore comparabilità, obiettività e affidabilità dei dati a livello europeo elaborando gli indicatori e i criteri comuni di carattere non vincolante, ma di cui l'Osservatorio può raccomandare il rispetto ai fini di una maggiore coerenza dei metodi di misura utilizzati dagli Stati membri e dalla Comunità;

7. Facilita e struttura lo scambio di informazioni qualitative e quantitative (base di dati);

C. Diffusione dei dati

8. Mette a disposizione della Comunità, degli Stati membri e delle organizzazioni competenti le informazioni da esso prodotte;

9. Assicura l'ampia diffusione del lavoro svolto in ciascuno Stato membro e dalla Comunità stessa, ed eventualmente da paesi terzi o organizzazioni internazionali;

10. Assicura ampia diffusione delle informazioni affidabili non riservate; sulla base dei dati raccolti, pubblica ogni anno una relazione sull'evoluzione del fenomeno della droga.

D. Cooperazione con enti ed organizzazioni europei e internazionali e con paesi terzi

11. Contribuisce a migliorare il coordinamento tra le azioni nazionali e comunitarie nei propri settori di attività;

12. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di trasmissione di informazioni in virtù delle disposizioni delle convenzioni delle Nazioni Unite sulle droghe, promuove l'integrazione dei dati sulle droghe e sulle tossicodipendenze raccolti negli Stati membri o provenienti dalla Comunità nei programmi internazionali di sorveglianza e di controllo delle droghe, in particolare quelli creati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue istituzioni specializzate;

13. Coopera attivamente con gli organismi previsti all'articolo 12.

Articolo 3

Metodo di lavoro

1. L'Osservatorio svolge progressivamente i propri compiti, in funzione degli obiettivi scelti nel quadro dei programmi di lavoro triennali e annuali e dei mezzi disponibili.

2. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Osservatorio, al fine di evitare sovrapposizioni, tiene conto delle attività già svolte da altre istituzioni e organismi esistenti o di futura creazione, in particolare, l'Ufficio europeo di polizia (Europol), e provvede ad apportare loro un valore aggiunto.

Articolo 4

Settori prioritari

Gli obiettivi e le funzioni dell'Osservatorio, quali sono definiti agli articoli 1 e 2, sono attuati in base all'ordine di priorità riportato nell'allegato.

Articolo 5

Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox)

1. L'Osservatorio dispone di una rete informatizzata che costituisce l'infrastruttura della raccolta e dello scambio di informazioni e di documentazione denominata « rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze », in seguito denominata (Reitox); tale rete poggia tra l'altro su un sistema informatico proprio che collega tra loro le reti nazionali di informazione sulle droghe, i centri specializzati esistenti negli Stati membri e i sistemi di informazione delle organizzazioni e organismi internazionali o europei che cooperano con l'Osservatorio.

2. Per permettere che la rete sia resa operativa il più rapidamente ed efficacemente possibile, gli Stati membri notificano all'Osservatorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i principali elementi che compongono le reti nazionali di informazione, compresi, se del caso, gli osservatori nazionali nei settori di attività di cui all'articolo 4 e identificano i centri specializzati che a loro avviso potrebbero contribuire utilmente ai lavori dell'Osservatorio.

3. I centri specializzati sono designati con il consenso dello Stato membro nel cui territorio essi si trovano, con una decisione presa all'unanimità dai membri del consiglio di amministrazione, secondo le previsioni dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, per un periodo non superiore alla durata di ciascun programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Tale designazione è rinnovabile.

4. Con l'accordo dello Stato membro nel cui territorio sono situati tali centri, l'Osservatorio può impegnarsi contrattualmente e in particolare mediante subappalti, con i centri specializzati, governativi o non governativi, di cui al paragrafo 3, per lo svolgimento dei compiti che potrebbe essere indotto ad affidare loro. Inoltre, con il consenso dei rispettivi Stati membri, su una base ad hoc e per compiti specifici, esso può stipulare contratti con organismi non facenti parte della Reitox.

5. L'attribuzione di compiti specifici ai centri specializzati deve figurare nel programma pluriennale dell'Osservatorio previsto all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 6

Protezione e riservatezza dei dati

1. Qualora, in virtù del presente regolamento e conformemente al diritto nazionale, vengano trasmessi all'Osservatorio anche dati che hanno un carattere personale e che non permettono l'identificazione di persone fisiche, tali dati possono essere utilizzati soltanto ai fini indicati ed alle condizioni prescritte dal servizio che li trasmette. Questa disposizione è applicabile mutatis mutandis alla trasmissione di dati personali da parte dell'Osservatorio ai servizi competenti degli Stati membri o a organizzazioni internazionali e ad altre istituzioni europee.

2. I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti all'Osservatorio o da esso comunicati possono essere pubblicati, fatto salvo il rispetto delle regole comunitarie e nazionali relative alla diffusione e alla riservatezza dell'informazione. I dati di carattere personale non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.

3. Gli Stati membri o i centri specializzati non sono obbligati a fornire informazioni classificate come riservate dal loro diritto nazionale.

Articolo 7

Capacità giuridica

L'Osservatorio ha la personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

Articolo 8

Consiglio di amministrazione

1. L'Osservatorio ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro, da due rappresentanti della Commissione e da due personalità scientifiche particolarmente qualificate in materia di droghe, designate dal Parlamento europeo in quanto particolarmente qualificate in questa materia.

Ogni membro del consiglio di amministrazione può essere assistito o sostituito da un supplente; in assenza del titolare, il supplente può esercitare il proprio diritto di voto. Il consiglio di amministrazione può invitare, a titolo di osservatori senza diritto di voto, rappresentanti delle organizzazioni internazionali con cui l'Osservatorio coopera conformemente all'articolo 12.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto fra i membri dello stesso per un triennio: il mandato è rinnovabile una volta. Il presidente partecipa alla votazione. Ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese alla maggioranza di due terzi dei membri, tranne nei casi che sono previsti all'articolo 5, paragrafo 3 e per cui le decisioni sono prese all'unanimità dei membri e nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno.

3. Il consiglio di amministrazione adotta un programma di lavoro triennale sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Osservatorio, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione e del Consiglio. Il primo programma triennale è approvato all'unanimità entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il consiglio di amministrazione, che delibera alla maggioranza di tre quarti dei componenti, decide se gli ulteriori programmi triennali debbano essere adottati alla maggioranza prevista al paragrafo 2, secondo comma del presente articolo o all'unanimità.

4. Nel quadro del programma di lavoro triennale, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno il programma di lavoro annuale dell'Osservatorio sulla base di un progetto presentato dal direttore, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione. Tale programma può essere modificato nel corso dell'anno secondo la medesima procedura.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta una relazione annuale generale sulle attività dell'Osservatorio. Il direttore la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione ed agli Stati membri.

Articolo 9

Direttore

1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Egli è responsabile:

- dell'elaborazione e dell'esecuzione delle decisioni e dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione,

- dell'ordinaria amministrazione,

- della preparazione dei programmi di lavoro,

- della preparazione dello stato delle entrate e delle spese e dell'esecuzione del bilancio,

- della preparazione e dalla pubblicazione delle relazioni previste dal presente regolamento,

- di tutte le questioni riguardanti il personale,

- dell'esecuzione delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2.

2. Il direttore rende conto della propria gestione al consiglio di amministrazione e assiste alle riunioni di questo.

3. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Osservatorio.

Articolo 10

Comitato scientifico

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore sono assistiti da un comitato scientifico incaricato di emettere un parere, nei casi previsti dal presente regolamento, su qualsiasi questione scientifica relativa alle attività dell'Osservatorio sottopostagli dal consiglio di amministrazione o dal direttore.

I pareri del comitato scientifico vengono pubblicati.

2. Il comitato scientifico è composto da un rappresentante per ogni Stato membro. Il consiglio di amministrazione può designare al massimo altri sei componenti tenendo conto delle loro specifiche qualificazioni.

3. Il mandato dei membri del comitato scientifico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.

4. Il comitato scientifico elegge il proprio presidente per un periodo di tre anni.

5. Il comitato scientifico è convocato dal proprio presidente almeno una volta all'anno.

Articolo 11

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Osservatorio costituiscono oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Osservatorio.

2. Il direttore elabora il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio successivo entro il 15 febbraio di ogni anno. Il progetto preliminare di bilancio copre le spese di funzionamento e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo. Il direttore presenta il progetto preliminare in questione, corredato della tabella dell'organico, al consiglio di amministrazione.

3. Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

4. Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto su una specifica linea del bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione), i pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi e gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o enti e dei paesi terzi di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13.

5. Le spese dell'Osservatorio comprendono in particolare:

- le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese d'esercizio

- le spese di sostegno alle reti d'informazione nazionali che formano parte della Reitox e le spese relative ai contratti con i centri specializzati.

6. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di bilancio e lo trasmette alla Commissione che stabilisce, su tale base, le previsioni corrispondenti nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, da sottoporre al Consiglio in applicazione dell'articolo 203 del trattato.

7. Il consiglio di amministrazione approva il bilancio definitivo dell'Osservatorio prima dell'inizio dell'anno finanziario, adeguandolo, eventualmente, al contributo comunitario ed alle altre risorse dell'Osservatorio.

8. Il direttore esegue il bilancio.

9. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese dell'Osservatorio, nonché dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate dell'Osservatorio è esercitato dal controllore finanziario della Commissione.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione ed alla Corte dei conti, i conti di tutte le entrate e delle spese dell'Osservatorio relativi all'esercizio finanziario precedente.

La Corte dei conti li esamina in conformità dell'articolo 206 bis del trattato.

11. Il consiglio di amministrazione dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio.

12. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee è applicabile all'Osservatorio. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio di amministrazione, può autorizzare deroghe al regolamento finanziario qualora necessità specifiche di funzionamento dell'Osservatorio lo impongano.

Articolo 12

Cooperazione con altre organizzazioni o altri enti

Fatti salvi i collegamenti che la Commissione può assicurare in conformità dell'articolo 229 del trattato, l'Osservatorio ricerca attivamente la cooperazione delle organizzazioni internazionali e di altri enti, governativi o non governativi, segnatamente europei, competenti in materia di droga.

Articolo 13

Apertura ai paesi terzi

L'Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell'Osservatorio, in forza di accordi stipulati tra i medesimi e la Comunità in base all'articolo 235 del trattato.

2. Il consiglio di amministrazione può decidere che esperti proposti da paesi terzi partecipino ai gruppi di lavoro ad hoc previsti all'articolo 2, punto 2, a condizione che gli interessati assumano l'impegno di rispettare le regole menzionate all'articolo 6.

Articolo 14

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile all'Osservatorio.

Articolo 15

Statuto del personale

Il personale dell'Osservatorio è soggetto ai regolamenti e alle norme applicabili ai funzionari ed altri agenti delle Comunità europee.

L'Osservatorio esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.

Il consiglio di amministrazione approva, di concerto con la Commissione, le modalità di applicazione.

Articolo 16

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Osservatorio è regolata dalla legge applicabile al contrato in causa. La Corte di giustizia è competente a decidere in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall'Osservatorio.

2. In materia di responsabilità extra contrattuale, l'Osservatorio deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da esso o dai propri agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie in materia.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Osservatorio è regolata dalle disposizioni applicabili al personale dell'Osservatorio.

Articolo 17

Competenza della Corte di giustizia

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Osservatorio, alle condizioni previste all'articolo 173 del trattato.

Articolo 18

Relazione

Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle realizzazioni dell'Osservatorio, accompagnata, se del caso, da proposte relative all'adeguamento o all'ampliamento dei compiti dello stesso, segnatamente in funzione dell'evoluzione delle competenze della Comunità.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla decisione delle autorità competenti relativa alla sede dell'Osservatorio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRØJBORG

(1) GU n. C 43 del 18. 2. 1992, pag. 2.

(2) GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 54.

(3) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 26.

(4) GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 56.

(5) GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 57.

(6) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92 (GU n. L 96 del 10. 4. 1992, pag. 1).

(7) GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.

(8) GU n. C 185 del 22. 7. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

A) I lavori dell'Osservatorio sono svolti nel rispetto delle competenze proprie della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di droghe, come definite dal trattato.

Le informazioni riunite dall'Osservatorio riguardano i settori prioritari seguenti:

1) domanda e riduzione della domanda di droghe;

2) strategie e politiche nazionali e comunitarie (in particolare: politiche, piani di azione, normative, attività e accordi internazionali, bilaterali e comunitari);

3) cooperazione internazionale e geopolitica dell'offerta (in particolare: programmi di cooperazione, informazione sui paesi produttori e di transito);

4) controllo del commercio degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e dei prodotti precursori come previsto dalle convenzioni internazionali e dai pertinenti atti comunitari, vigenti o a venire (1);

5) implicazioni del fenomeno della droga per i paesi produttori, consumatori e di transito, nei limiti dei settori contemplati dal trattato, compreso in particolare il riciclaggio del denaro, come previsto dai pertinenti atti comunitari, in vigore o a venire (2).

B) La Commissione mette a disposizione dell'Osservatorio, a fini di divulgazione, le informazioni e i dati statistici di cui dispone in virtù delle proprie competenze.

C) Durante i primi tre anni si rivolge una particolare attenzione alla domanda e alla riduzione della domanda.

(1) - Per quanto attiene alle pertinenti convenzioni internazionali, attualmente vigenti, ci si riferisce in particolare alle convenzioni delle Nazioni Unite, nella misura in cui la Comunità ne sia o ne possa divenire parte. - Per quanto riguarda i pertinenti atti comunitari attualmente vigenti, ci si riferisce in particolare al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante le misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. - Trattasi unicamente delle informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione in base alla legislazione comunitaria, vigente e a venire.

(2) - Per quanto attiene ai pertinenti atti comunitari attualmente vigenti, quello sul riciclaggio del denaro è la direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. - Trattasi unicamente delle informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione in base alla legislazione comunitaria, vigente e a venire.

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