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Document 31985D0257

85/257/CEE, Euratom: Decisione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

OJ L 128, 14.5.1985, p. 15–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 004 P. 99 - 101
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 004 P. 99 - 101

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1988; abrogato da 31988D0376

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/257/oj

31985D0257

85/257/CEE, Euratom: Decisione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 128 del 14/05/1985 pag. 0015 - 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 4 pag. 0099
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 4 pag. 0099


*****

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1985

relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

(85/257/CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 201,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, con decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (4), in appresso denominata « decisione del 21 aprile 1970 », è stato istituito un sistema comunitario di risorse proprie;

considerando che per accrescere le risorse proprie mantenendo le attuali fonti di entrate, fissate dalla decisione del 21 aprile 1970, occorre aumentare il limite dell'1 % applicato alla base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto;

considerando le conclusioni del Consiglio europeo nella riunione del 25 e 26 giugno 1984 a Fontainebleau;

considerando che, secondo tali conclusioni, il tasso massimo di mobilitazione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto è fissato all'1,4 % alla data del 1o gennaio 1986; che questo tasso massimo vale per ciascuno Stato membro ed entrerà in vigore dal momento in cui le procedure di ratifica saranno espletate, ed al più tardi il 1o gennaio 1986; che il tasso massimo può essere portato all'1,6 % alla data del 1o gennaio 1988 con decisione del Consiglio presa all'unanimità e previo accordo dato secondo le procedure nazionali;

considerando che, secondo le medesime conclusioni, il Consiglio europeo ha ritenuto che la politica delle spese costituisca, a termine, il mezzo fondamentale per risolvere il problema degli squilibri di bilancio;

considerando tuttavia che il Consiglio europeo ha deciso che ogni Stato membro cui incombe un onere di bilancio eccessivo rispetto alla sua prosperità relativa può beneficiare, a tempo debito, di una correzione;

considerando che tale correzione deve ora essere applicata per il Regno Unito,

HA STABILITO LE PRESENTI DISPOSIZIONI DI CUI RACCOMANDA L'ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

Alle Comunità sono attribuite risorse proprie, secondo le modalità fissate nei seguenti articoli, per assicurare l'equilibrio del loro bilancio.

Il bilancio delle Comunità, senza pregiudizio delle altre entrate, è integralmente finanziato con risorse proprie delle Comunità.

Articolo 2

Le entrate provenienti:

a) dai prelievi, supplementi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi addizionali e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,

b) dai dazi della tariffa doganale comune e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri,

costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità.

Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altri tributi che siano istituiti, nell'ambito di una politica comune, conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sempre che la procedura dell'articolo 201 del trattato che istituisce la Comunità economica europea o dell'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sia stata ultimata.

Articolo 3

1. Costituiscono parimenti risorse proprie le entrate provenienti, conformemente al presente articolo, dall'applicazione di determinati tassi alla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, determinata in modo uniforme per gli Stati membri secondo norme comunitarie.

2. Nessuno dei tassi previsti dal paragrafo 1 è superiore all'1,4 %. Tali tassi sono fissati nell'ambito della procedura di bilancio tenendo conto di tutte le altre entrate.

3. I tassi vengono fissati nel modo seguente:

a) si fissa un tasso uniforme rispetto alla base imponibile di cui al paragrafo 1;

b) per quanto riguarda il tasso da applicare al Regno Unito, dall'importo ottenuto mediante applicazione del tasso uniforme è effettuata una deduzione nel seguente modo:

i) si calcola la differenza, nel precedente esercizio di bilancio, fra la quota percentuale del Regno Unito nell'imposta sul valore aggiunto che sarebbe stata pagata in tale esercizio, compresi gli aggiustamenti a titolo di esercizi anteriori, se fosse stato applicato il tasso uniforme, e la quota percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite;

ii) si applica la differenza così ottenuta al totale delle spese ripartite;

iii) si moltiplica il risultato per 0,66.

L'importo ridotto è diviso per la base imponibile del Regno Unito;

c) per quanto riguarda i tassi da applicare agli altri Stati membri è a carico di detti Stati un importo equivalente alla deduzione di cui alla lettera b). La ripartizione di questa somma è in primo luogo calcolata in base alle quote di tali Stati nei pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dall'applicazione del tasso uniforme, con esclusione del Regno Unito; essa è poi aggiustata in modo da limitare la partecipazione della Repubblica federale di Germania ai due terzi della parte risultante da tale calcolo.

I tassi da applicare a detti Stati membri sono ottenuti dividendo per la base imponibile di ogni Stato membro il totale dell'addizione degli importi risultanti dall'applicazione del tasso uniforme e della rispettiva quota nella somma aggiuntiva;

d) in caso di applicazione del paragrafo 7, contributi finanziari sostituiscono i pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto nei calcoli del presente paragrafo, per ogni Stato membro interessato.

4. All'entrata in vigore del presente paragrafo, in deroga alla decisione del 21 aprile 1970, si procede ad una deduzione forfettaria di 1 000 milioni di ECU dall'importo dell'imposta sul valore aggiunto dovuto dal Regno Unito. Un ammontare equivalente a tale deduzione è a carico degli altri Stati membri e ripartito secondo il paragrafo 3, lettera c).

Le operazioni indicate nel precedente comma costituiscono modifiche delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto per l'esercizio 1985. Se necessario, gli importi corrispondenti sono computati dalla Commissione a titolo dell'esercizio 1985.

5. La Commissione effettua i calcoli necessari per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4.

6. Se all'inizio di un esercizio il bilancio non è ancora stato adottato, i tassi dell'imposta sul valore aggiunto precedentemente fissati rimangono applicabili fino all'entrata in vigore di nuovi tassi. 7. In deroga al paragrafo 1, se alla data del 1o gennaio dell'esercizio in questione non sono ancora applicate in tutti gli Stati membri le norme di calcolo della base imponibile uniforme per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, il contributo finanziario che deve versare al bilancio delle Comunità uno Stato membro che non applica ancora tale base imponibile uniforme è determinato in funzione della quota del suo prodotto nazionale lordo rispetto alla somma dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri. Il bilancio è completato con entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, conformemente al paragrafo 1, e riscosse dagli altri Stati membri. Gli effetti di tale deroga cessano non appena siano applicate in tutti gli Stati membri le norme di calcolo della base imponibile uniforme per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

8. Per l'applicazione del paragrafo 7 s'intende per prodotto nazionale lordo il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato.

Articolo 4

1. Le entrate di cui agli articoli 2 e 3 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio delle Comunità.

2. Il finanziamento con risorse proprie delle Comunità delle spese relative ai programmi di ricerche delle Comunità europee non esclude l'iscrizione nel bilancio delle Comunità delle spese relative a programmi complementari né il finanziamento di tali spese mediante contributi finanziari degli Stati membri, il cui importo ed il cui criterio di ripartizione sono determinati da una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

Articolo 5

Le Comunità rimborsano a ciascuno Stato membro, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi versati conformemente all'articolo 2, primo comma.

Articolo 6

L'eccedenza eventuale delle risorse proprie delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

Articolo 7

1. Le risorse comunitarie di cui agli articoli 2 e 3 sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che, se del caso, sono modificate a tal fine. Gli Stati membri mettono tali risorse a disposizione della Commissione.

2. Salvo la verifica dei conti prevista all'articolo 206 bis del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e salvo i controlli organizzati ai sensi dell'articolo 209, lettera c), di tale trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni relative al controllo dell'esazione, nonché alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 8

La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio delle Comunità europee e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'avvenuto compimento delle procedure richieste dalle loro rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore:

- per quanto concerne l'articolo 3, paragrafo 4, il secondo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche previste dal secondo comma;

- per quanto concerne le altre disposizioni, il secondo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche o il secondo giorno successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica dei trattati d'adesione della Spagna e del Portogallo da parte degli attuali Stati membri, con prevalenza della data più tarda, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non decida altrimenti.

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, la presente decisione ha efficacia dal 1o gennaio 1986 e la decisione del 21 aprile 1970 è abrogata alla stessa data. Ove necessario, ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 deve essere considerato fatto alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ANDREOTTI

(1) GU n. C 193 del 21. 7. 1984, pag. 5.

(2) GU n. C 315 del 26. 11. 1984, pag. 60.

(3) GU n. C 307 del 19. 11. 1984, pag. 24.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

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